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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/07/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4752/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di FO, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4752/2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARINO NICOLA e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MASSIMO GRANATO, elettivamente domiciliata in PIAZZA GIORDANO N.13/C, FOGGIA, presso i difensori Avv. MARINO NICOLA e Avv. MASSIMO GRANATO, giusta mandato in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
D'ISIDORO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA N. 3, FOGGIA, presso il difensore
Avv. D'ISIDORO VINCENZO, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 17.04.2024 depositavano note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 26.04.2024. che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del
11.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare della omonima azienda agricola, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. N.715/2014 , emesso nei suoi confronti dal Tribunale di FO in data 3.4.2014, su ricorso di , titolare della ditta , per il pagamento della somma di Controparte_1 Controparte_1
E. 12.428,62 a titolo di corrispettivo della fornitura prodotti agricoli effettuata in favore dell'opponente, come da fatture e
DDT depositate in sede monitoria.
La debitrice ingiunta, nello spiegare opposizione , disconosceva le firme in calce alle fatture ed ai documenti di trasporto perché riportanti firme illeggibili e comunque apocrife e comunque non riferibili alla persona della stessa opponente;
deduceva di non aver mai richiesto alcuna fornitura e di non conoscere nè né la ditta Controparte_1 CP_1
e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
[...]
pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio il quale, ritenendo infondata l'opposizione proposta ne chiedeva il rigetto, Controparte_1 con la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, con provvedimento del 22.11.2014, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e, con successivo provvedimento del 13.10.2015, ammetteva solo le prove orali richieste dall'opposto ( interrogatorio formale della opponente e prove testimoniali) rigettando le prove dell'opponente.
Assunte le risultanze dell'istruttoria ammessa, il Tribunale , con provvedimento del 8.11.2016, ritenuta la causa matura per la decisione , la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Indi, disposta la trattazione scritta dell'udienza del 26.04.2024 , ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , con provvedimento del
11.07.2024 sulle conclusioni dei procuratori delle parti depositate telematicamente , la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, disconoscendo le firme apposte su fatture e documenti di trasporto prodotti in sede monitoria, dichiarandole apocrife e non riconducibili alla propria persona.
Ha inoltre negato di aver mai richiesto le forniture oggetto di causa e di aver intrattenuto rapporti con la ditta opposta, sostenendo che eventuali ordini o ritiri, se esistiti, ove effettivamente compiuti da soggetti terzi, non sarebbero comunque a lei imputabili, in assenza di prova che tali soggetti abbiano agito in suo nome o per suo conto.
Tale eccezione non può essere accolta.
Dall'istruttoria è emerso che i materiali agricoli, oggetto delle forniture – prevalentemente prodotti fitosanitari- sono stati in parte consegnati presso l'azienda agricola intestata alla e in parte ritirati dal marito e figlio dell'opponente, i quali Pt_1 sottoscrivevano i relativi documenti di trasporto.
Il teste , ascoltato all'udienza dell'8.3.16, dipendente della ditta opposta da oltre venti anni, ha Testimone_1 dichiarato che la direttamente e a volte tramite il coniuge ed il figlio Parte_1 Parte_2 Parte_3
(che il teste ha dichiarato di conoscere personalmente) ha commissionato i prodotti fitosanitari descritti nelle
[...] fatture ( da doc.E.1 a doc.E .13 - fasc.opposta) oggetto del presente giudizio, mostrategli in sede di testimonianza;
il teste, occupandosi dell'amministrazione della opposta, le ha riconosciute per aver egli stesso provveduto alla preparazione ed emissione delle dette fatture. Il teste ha poi confermato che la merce di maggior ingombro e peso e precisamente quella descritta nei DDT nn. 2791 del 6.6.07, 4318 del 24.6.08 e 4317 del 24.6.08 è stata consegnata nell'azienda della Parte_1 dai IG.ri (DDT n. 2791/07 – doc. fasc.opposta) e (DDT 4318/08 e 4317/08 – Persona_1 Persona_2 doc.fasc.opposta) che hanno sottoscritto i DDT, all'epoca dei fatti dipendenti della ditta ed addetti alla CP_1 consegna.
Il detto testimone ha in oltre confermato che tutta l'altra merce indicata nelle fatture è stata ritirata nel deposito del
[...]
da (coniuge della ) e da (figlio della ), tanto per averli CP_1 Parte_2 Pt_1 Testimone_2 Pt_1 visti personalmente per il ritiro della merce e sottoscrivere i DDT, essendo l'ufficio di contabilità posto sopra il magazzino dove avviene la vendita
Il teste , ascoltato all'udienza del 31.05.2016, ha riconosciuto le firme sui DDT 4318/08 e 4317/08 ( doc Persona_2 fasc. opposta) in quanto all'epoca dei fatti era addetto alla consegna della ditta opposta. Il teste ha altresì riferito che gli ordini, ordinariamente, venivano fatti dai congiunti degli agricoltori, trattandosi di rapporti continuativi e che quando consegnavano la merce nelle aziende spesso trovavano gli operai addetti alle coltivazioni e non i proprietari delle aziende.
pagina 2 di 5 Il teste , ascoltato alla udienza del 8.3.1016, al corrente dei fatti dei causa per essere dipendente della ditta Testimone_3 opposta da circa dodici anni, ha confermato che la ha commissionato i prodotti descritti nelle fatture oggetto di lite Pt_1
(che il Giudice ha sottoposto al teste stesso con i relativi DDT) e che i trattamenti fitosanitari relativi ai prodotti descritti nelle fatture in questione erano stati prescritti dall'agronomo per l'oliveto coltivato dalla Parte_4 Pt_1 aiutata dal marito e dal figlio. Inoltre ha dichiarato che i prodotti di maggior ingombro e peso descritti nelle fatture sono stati consegnati nell'azienda della dai colleghi di lavoro e mentre tutti gli altri Pt_1 Persona_1 Persona_2 prodotti sono stati ritirati nel deposito della ditta dal marito e dal figlio della che, al momento del ritiro, CP_1 Pt_1 hanno sottoscritto i documenti di trasporto.
L'agronomo Dott. , ascoltato all'udienza del 8.03.2016, ha riferito di aver visto la forse una Parte_4 Pt_1 volta sola e di aver avuto rapporti prevalentemente con il marito e il figlio della stessa , che conosce personalmente per rapporti di amicizia. Il detto teste, dopo aver preso visione delle fatture allegate al fascicolo di parte attrice, ha dichiarato di aver consigliato egli stesso ai IG.ri (marito e figlio della ) i prodotti detti per alcuni trattamenti Pt_2 Pt_1 all'oliveto.
Tali dichiarazioni rafforzano l'elemento oggettivo secondo cui la fornitura fosse destinata all'attività agricola svolta presso l'azienda intestata alla opponente.
L'opponente pur disconoscendo le sottoscrizioni, non ha offerto alcuna prova contraria idonea a dimostrare la totale estraneità rispetto alla fornitura, ne ha fornito elementi atti a escludere la destinazione della merce alla propria azienda agricola.
La mancata contestazione della consegna, l'assenza di restituzione della merce, nonché il fatto che i materiali risultano utilizzati per il trattamento dell'uliveto di cui la è titolare, rafforzano la presunzione che la fornitura sia stata Pt_1 effettuata in favore della stessa.
La collaborazione dei familiari dell'opponente nel ritiro della merce e nelle attività preparatorie, sebbene non formalizzata in atti di delega, non è mai stata in alcun modo disconosciuta o smentita dall'opponente, che non ha mai preso formalmente le distanze da tali condotte.
In base all'art. 1399 c.c., la ratifica tacita può risultare da comportamenti concludenti quale l'accettazione o l'utilizzo della merce.
Inoltre, secondo l'art. 1398 c.c., il rappresentato può essere vincolato dagli atti del falso rappresentante qualora abbia colposamente ingenerato nel terzo un affidamento incolpevole sulla sussistenza dei poteri rappresentativi.
La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che tali situazioni possono fondare validamente l'imputazione soggettiva dell'obbligazione ( cfr. Cass. Civ.sez.III, 4 aprile 2001, n.4917; Cass.civ.sez.III, 13 ottobre 2011, n. 211019)
Inoltre, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la ricezione della merce da parte di persone stabilmente inserite nell'ambito familiare o aziendale dell'asserito debitore (come nel caso del marito o del figlio) può costituire indizio grave, preciso e concordante dell'avvenuta fornitura (cfr. Cass. civ. n. 452/2004; Trib. Milano, Sez. VI, sent. 2283/2018).
Alla luce di tali elementi , deve ritenersi dimostrata la riferibilità della fornitura all'impresa agricola intestata all'opponente, con conseguente sussistenza della sua legittimazione passiva nel presente giudizio.
L' opponente ha contestato la fondatezza del decreto ingiuntivo disconoscendo le firme su fatture e sui documenti di trasporto prodotti in sede monitoria, e sostenendo di non aver mai ordinato la merce, né intrattenuto rapporti con l'opposta.
A fronte del disconoscimento formale, è pacifico che le sottoscrizioni perdano efficacia probatoria diretta, in assenza di verificazione.
pagina 3 di 5 Tuttavia ciò non impedisce alla parte opposta di fornire prova del proprio credito con altri mezzi di prova, anche orali o presuntivi, ex.art.2729 c.c.
Parte opposta ha validamente assolto all'onere probatorio a suo carico, fornendo prova della fornitura, della consegna e del mancato pagamento ( teste , ascoltato all'udienza dell'8.3.16) tramite prova testimoniale Testimone_1 regolarmente ammessa, dalla quale sono emersi dati rilevanti e convergenti.
I testi escussi su istanza della opposta hanno confermato che i materiali agricoli – in particolare fitosanitari – sono stati in parte consegnati presso l'azienda agricola intestata a , e in parte ritirati dal marito e dal figlio della stessa, i quali Pt_1 firmavano i documenti di trasporto.
E' emerso che l'agronomo Dott. , che aveva consigliato i prodotti di cui alle fatture in atti, aveva Parte_4 rapporti diretti con i familiari dell'opponente ed era stato accompagnato dal marito della opponente presso l'uliveto.
Quanto alle dichiarazioni dell'opponente e del coniuge della stessa, rese rispettivamente in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 8.03.2016, deferito da parte opposta e di testimonianza , anch'essa assunta su richiesta della opposta all'udienza del 31.05.2016, si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da soggetti direttamente coinvolti, che hanno negato ogni rapporto con la fornitura. Tali affermazioni, pur da ritenersi formalmente acquisite, non sono state corroborate da alcun elemento oggettivo di riscontro e risultano smentite dalle testimonianze terze, che appaiono più attendibili per coerenza interna, precisione e pluralità
Ne deriva che pur in assenza di prova testimoniale ammessa a favore dell'opponente, la stessa non è riuscita a contrastare in modo idoneo le risultanze probatorie raccolte, e non ha dimostrato la sussistenza di farri impeditivi, estintivi o modificativi del credito azionato in via monitoria.
Ai sensi dell'art.2697, comma 2, c.c., grava sull'opponente l'onere di fornire tali elementi: nella specie, tale onere non è stato assolto.
La giurisprudenza di legittimità ammette inoltre che la prova dell'obbligazione possa essere fondata su presunzioni semplici
( Cass.civ.n.16842/2021), come nel caso di specie, ove convergano dati documentali, dichiarazioni testimoniali, tipo di prodotti e sede di consegna.
Pertanto l'opposizione proposta deve essere rigettata nel merito, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.
5.001 ed E. 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di FO , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 715/2014 emesso dal Parte_1
Tribunale di FO in data 3.4.2014;
2. Conferma il suddetto decreto ingiuntivo per l'importo di E. 12.428,62, oltre interessi e spese come da decreto;
3. condanna al pagamento delle spese di lite anche in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in E.5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge , Controparte_2 da liquidarsi in favore dell'Avv. Vincenzo D'Isidoro, dichiaratori antistatario.
FO, 28.07.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di FO, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4752/2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARINO NICOLA e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. MASSIMO GRANATO, elettivamente domiciliata in PIAZZA GIORDANO N.13/C, FOGGIA, presso i difensori Avv. MARINO NICOLA e Avv. MASSIMO GRANATO, giusta mandato in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
D'ISIDORO VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA N. 3, FOGGIA, presso il difensore
Avv. D'ISIDORO VINCENZO, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 17.04.2024 depositavano note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 26.04.2024. che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del
11.07.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare della omonima azienda agricola, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. N.715/2014 , emesso nei suoi confronti dal Tribunale di FO in data 3.4.2014, su ricorso di , titolare della ditta , per il pagamento della somma di Controparte_1 Controparte_1
E. 12.428,62 a titolo di corrispettivo della fornitura prodotti agricoli effettuata in favore dell'opponente, come da fatture e
DDT depositate in sede monitoria.
La debitrice ingiunta, nello spiegare opposizione , disconosceva le firme in calce alle fatture ed ai documenti di trasporto perché riportanti firme illeggibili e comunque apocrife e comunque non riferibili alla persona della stessa opponente;
deduceva di non aver mai richiesto alcuna fornitura e di non conoscere nè né la ditta Controparte_1 CP_1
e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
[...]
pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio il quale, ritenendo infondata l'opposizione proposta ne chiedeva il rigetto, Controparte_1 con la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale, con provvedimento del 22.11.2014, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., e, con successivo provvedimento del 13.10.2015, ammetteva solo le prove orali richieste dall'opposto ( interrogatorio formale della opponente e prove testimoniali) rigettando le prove dell'opponente.
Assunte le risultanze dell'istruttoria ammessa, il Tribunale , con provvedimento del 8.11.2016, ritenuta la causa matura per la decisione , la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Indi, disposta la trattazione scritta dell'udienza del 26.04.2024 , ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , con provvedimento del
11.07.2024 sulle conclusioni dei procuratori delle parti depositate telematicamente , la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opponente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, disconoscendo le firme apposte su fatture e documenti di trasporto prodotti in sede monitoria, dichiarandole apocrife e non riconducibili alla propria persona.
Ha inoltre negato di aver mai richiesto le forniture oggetto di causa e di aver intrattenuto rapporti con la ditta opposta, sostenendo che eventuali ordini o ritiri, se esistiti, ove effettivamente compiuti da soggetti terzi, non sarebbero comunque a lei imputabili, in assenza di prova che tali soggetti abbiano agito in suo nome o per suo conto.
Tale eccezione non può essere accolta.
Dall'istruttoria è emerso che i materiali agricoli, oggetto delle forniture – prevalentemente prodotti fitosanitari- sono stati in parte consegnati presso l'azienda agricola intestata alla e in parte ritirati dal marito e figlio dell'opponente, i quali Pt_1 sottoscrivevano i relativi documenti di trasporto.
Il teste , ascoltato all'udienza dell'8.3.16, dipendente della ditta opposta da oltre venti anni, ha Testimone_1 dichiarato che la direttamente e a volte tramite il coniuge ed il figlio Parte_1 Parte_2 Parte_3
(che il teste ha dichiarato di conoscere personalmente) ha commissionato i prodotti fitosanitari descritti nelle
[...] fatture ( da doc.E.1 a doc.E .13 - fasc.opposta) oggetto del presente giudizio, mostrategli in sede di testimonianza;
il teste, occupandosi dell'amministrazione della opposta, le ha riconosciute per aver egli stesso provveduto alla preparazione ed emissione delle dette fatture. Il teste ha poi confermato che la merce di maggior ingombro e peso e precisamente quella descritta nei DDT nn. 2791 del 6.6.07, 4318 del 24.6.08 e 4317 del 24.6.08 è stata consegnata nell'azienda della Parte_1 dai IG.ri (DDT n. 2791/07 – doc. fasc.opposta) e (DDT 4318/08 e 4317/08 – Persona_1 Persona_2 doc.fasc.opposta) che hanno sottoscritto i DDT, all'epoca dei fatti dipendenti della ditta ed addetti alla CP_1 consegna.
Il detto testimone ha in oltre confermato che tutta l'altra merce indicata nelle fatture è stata ritirata nel deposito del
[...]
da (coniuge della ) e da (figlio della ), tanto per averli CP_1 Parte_2 Pt_1 Testimone_2 Pt_1 visti personalmente per il ritiro della merce e sottoscrivere i DDT, essendo l'ufficio di contabilità posto sopra il magazzino dove avviene la vendita
Il teste , ascoltato all'udienza del 31.05.2016, ha riconosciuto le firme sui DDT 4318/08 e 4317/08 ( doc Persona_2 fasc. opposta) in quanto all'epoca dei fatti era addetto alla consegna della ditta opposta. Il teste ha altresì riferito che gli ordini, ordinariamente, venivano fatti dai congiunti degli agricoltori, trattandosi di rapporti continuativi e che quando consegnavano la merce nelle aziende spesso trovavano gli operai addetti alle coltivazioni e non i proprietari delle aziende.
pagina 2 di 5 Il teste , ascoltato alla udienza del 8.3.1016, al corrente dei fatti dei causa per essere dipendente della ditta Testimone_3 opposta da circa dodici anni, ha confermato che la ha commissionato i prodotti descritti nelle fatture oggetto di lite Pt_1
(che il Giudice ha sottoposto al teste stesso con i relativi DDT) e che i trattamenti fitosanitari relativi ai prodotti descritti nelle fatture in questione erano stati prescritti dall'agronomo per l'oliveto coltivato dalla Parte_4 Pt_1 aiutata dal marito e dal figlio. Inoltre ha dichiarato che i prodotti di maggior ingombro e peso descritti nelle fatture sono stati consegnati nell'azienda della dai colleghi di lavoro e mentre tutti gli altri Pt_1 Persona_1 Persona_2 prodotti sono stati ritirati nel deposito della ditta dal marito e dal figlio della che, al momento del ritiro, CP_1 Pt_1 hanno sottoscritto i documenti di trasporto.
L'agronomo Dott. , ascoltato all'udienza del 8.03.2016, ha riferito di aver visto la forse una Parte_4 Pt_1 volta sola e di aver avuto rapporti prevalentemente con il marito e il figlio della stessa , che conosce personalmente per rapporti di amicizia. Il detto teste, dopo aver preso visione delle fatture allegate al fascicolo di parte attrice, ha dichiarato di aver consigliato egli stesso ai IG.ri (marito e figlio della ) i prodotti detti per alcuni trattamenti Pt_2 Pt_1 all'oliveto.
Tali dichiarazioni rafforzano l'elemento oggettivo secondo cui la fornitura fosse destinata all'attività agricola svolta presso l'azienda intestata alla opponente.
L'opponente pur disconoscendo le sottoscrizioni, non ha offerto alcuna prova contraria idonea a dimostrare la totale estraneità rispetto alla fornitura, ne ha fornito elementi atti a escludere la destinazione della merce alla propria azienda agricola.
La mancata contestazione della consegna, l'assenza di restituzione della merce, nonché il fatto che i materiali risultano utilizzati per il trattamento dell'uliveto di cui la è titolare, rafforzano la presunzione che la fornitura sia stata Pt_1 effettuata in favore della stessa.
La collaborazione dei familiari dell'opponente nel ritiro della merce e nelle attività preparatorie, sebbene non formalizzata in atti di delega, non è mai stata in alcun modo disconosciuta o smentita dall'opponente, che non ha mai preso formalmente le distanze da tali condotte.
In base all'art. 1399 c.c., la ratifica tacita può risultare da comportamenti concludenti quale l'accettazione o l'utilizzo della merce.
Inoltre, secondo l'art. 1398 c.c., il rappresentato può essere vincolato dagli atti del falso rappresentante qualora abbia colposamente ingenerato nel terzo un affidamento incolpevole sulla sussistenza dei poteri rappresentativi.
La giurisprudenza ha da tempo riconosciuto che tali situazioni possono fondare validamente l'imputazione soggettiva dell'obbligazione ( cfr. Cass. Civ.sez.III, 4 aprile 2001, n.4917; Cass.civ.sez.III, 13 ottobre 2011, n. 211019)
Inoltre, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la ricezione della merce da parte di persone stabilmente inserite nell'ambito familiare o aziendale dell'asserito debitore (come nel caso del marito o del figlio) può costituire indizio grave, preciso e concordante dell'avvenuta fornitura (cfr. Cass. civ. n. 452/2004; Trib. Milano, Sez. VI, sent. 2283/2018).
Alla luce di tali elementi , deve ritenersi dimostrata la riferibilità della fornitura all'impresa agricola intestata all'opponente, con conseguente sussistenza della sua legittimazione passiva nel presente giudizio.
L' opponente ha contestato la fondatezza del decreto ingiuntivo disconoscendo le firme su fatture e sui documenti di trasporto prodotti in sede monitoria, e sostenendo di non aver mai ordinato la merce, né intrattenuto rapporti con l'opposta.
A fronte del disconoscimento formale, è pacifico che le sottoscrizioni perdano efficacia probatoria diretta, in assenza di verificazione.
pagina 3 di 5 Tuttavia ciò non impedisce alla parte opposta di fornire prova del proprio credito con altri mezzi di prova, anche orali o presuntivi, ex.art.2729 c.c.
Parte opposta ha validamente assolto all'onere probatorio a suo carico, fornendo prova della fornitura, della consegna e del mancato pagamento ( teste , ascoltato all'udienza dell'8.3.16) tramite prova testimoniale Testimone_1 regolarmente ammessa, dalla quale sono emersi dati rilevanti e convergenti.
I testi escussi su istanza della opposta hanno confermato che i materiali agricoli – in particolare fitosanitari – sono stati in parte consegnati presso l'azienda agricola intestata a , e in parte ritirati dal marito e dal figlio della stessa, i quali Pt_1 firmavano i documenti di trasporto.
E' emerso che l'agronomo Dott. , che aveva consigliato i prodotti di cui alle fatture in atti, aveva Parte_4 rapporti diretti con i familiari dell'opponente ed era stato accompagnato dal marito della opponente presso l'uliveto.
Quanto alle dichiarazioni dell'opponente e del coniuge della stessa, rese rispettivamente in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 8.03.2016, deferito da parte opposta e di testimonianza , anch'essa assunta su richiesta della opposta all'udienza del 31.05.2016, si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da soggetti direttamente coinvolti, che hanno negato ogni rapporto con la fornitura. Tali affermazioni, pur da ritenersi formalmente acquisite, non sono state corroborate da alcun elemento oggettivo di riscontro e risultano smentite dalle testimonianze terze, che appaiono più attendibili per coerenza interna, precisione e pluralità
Ne deriva che pur in assenza di prova testimoniale ammessa a favore dell'opponente, la stessa non è riuscita a contrastare in modo idoneo le risultanze probatorie raccolte, e non ha dimostrato la sussistenza di farri impeditivi, estintivi o modificativi del credito azionato in via monitoria.
Ai sensi dell'art.2697, comma 2, c.c., grava sull'opponente l'onere di fornire tali elementi: nella specie, tale onere non è stato assolto.
La giurisprudenza di legittimità ammette inoltre che la prova dell'obbligazione possa essere fondata su presunzioni semplici
( Cass.civ.n.16842/2021), come nel caso di specie, ove convergano dati documentali, dichiarazioni testimoniali, tipo di prodotti e sede di consegna.
Pertanto l'opposizione proposta deve essere rigettata nel merito, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E.
5.001 ed E. 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di FO , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 715/2014 emesso dal Parte_1
Tribunale di FO in data 3.4.2014;
2. Conferma il suddetto decreto ingiuntivo per l'importo di E. 12.428,62, oltre interessi e spese come da decreto;
3. condanna al pagamento delle spese di lite anche in favore di Parte_1 [...]
, che liquida in E.5.077,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge , Controparte_2 da liquidarsi in favore dell'Avv. Vincenzo D'Isidoro, dichiaratori antistatario.
FO, 28.07.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani pagina 4 di 5 pagina 5 di 5