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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1592/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA CARLO ALBERTO 6 Parte_1 C.F._1
PALAZZOLO ACREIDE;
rappresentato e difeso dall'avv. INFANTINO SEBASTIANO e dall'avv.
MARAVIGNA PIETRO IVAN, giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 24 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA PIAVE N. 2 Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. ALBA VINCENZO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione al precetto in rinnovazione Parte_1
notificatogli da e, quale suo procuratore, già Controparte_1 CP_2 CP_3
già , in data 22/23.10.2020, poiché già precedentemente notificato a MO CP_4
RI, e , in data 27.2.2017, ma con perenzione nei riguardi di Parte_2 Parte_1
e , in qualità di fideiussori di MO RI (debitrice principale), Parte_1 Parte_2
con il quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 70.305,39, oltre accessori,
derivanti dal contratto di mutuo n. 2303 stipulato tra MO RI e il , con Controparte_5
atto del 10.5.2007, rep. n. 84355, a rogito notaio dott. Con l'atto di opposizione Persona_1
il chiedeva che si accertasse e si dichiarasse l'illegittimità, l'inesistenza e/o la nullità del Pt_1
precetto e del titolo esecutivo azionato da controparte, per tutta una serie di eccezioni riferite a vizi intrinseci del titolo, ovvero, la invalidità del precetto per duplicazione e abuso degli strumenti processuali, la assenza di titolarità del credito da parte della società mandataria, la invalidità della procura rilasciata a la nullità della clausola fideiussoria e l'indeterminatezza delle CP_2
condizioni contrattuali (anatocismo e incertezza sul regime finanziario) del mutuo, oltre che l'usura pagina 2 di 24 pattizia ex L. 108/96. In particolare, in riferimento al vizio relativo all'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, all'anatocismo e all'usura pattizia, asseritamente provate con la produzione di specifica CTP contabile allegata alla citazione, l'opponente chiedeva di ricalcolare l'ammontare del residuo dovuto escludendo gli effetti provocati dalle pattuizioni nulle previste;
in riferimento, invece,
alla fideiussione, chiedeva al Tribunale adito che si rilevasse la nullità dell'intero titolo esecutivo o in alternativa del solo art. 5 bis del mutuo, stipulato in violazione dell'art. 2 della L. 287/90, di tal guisa accertando la nullità delle clausole, ad essa violazione riferite, specie quelle in deroga all'art. 1957 c.c.,
e, di conseguenza, rilevando che il creditore non aveva rispettato il termine ivi previsto per proporre le sue istanze avverso il debitore principale, così dichiarando comunque l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria nei confronti di esso opponente per mancato rispetto da parte di del Controparte_1
termine indicato.
Si costitutiva chiedendo il rigetto delle pretese di parte opponente e, in specie, Controparte_6
il rigetto della richiesta di sospensione del titolo esecutivo.
Rigettata l'istanza di sospensione e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, c.VI,
cpc, il GI disponeva una CTU contabile.
Depositato l'elaborato peritale e rigettata una ulteriore istanza di sospensione avanzata dall'opponente,
la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva decisa con la sentenza n.1906/2022, con la quale il Tribunale di Siracusa così statuiva: “ (…) respinge l'opposizione proposta da contro Parte_1
; Condanna alla rifusione alla rifusione in favore della controparte Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 13.400,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Ca. e IVA come per legge. Pone definitivamente a carico dell'attore opponente le spese della CTU.” Parte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a diversi motivi. Parte_1
pagina 3 di 24 L'atto di appello è stato notificato all'avv. Francesco Alba, già procuratore dell'opposta nel giudizio di primo grado, ed all'avv. Maria Magro, presso il cui studio di Palazzolo Acreide (SR) l'Avv. Francesco
Alba era domiciliato.
Con comparsa depositata in data 7.1.2025 si è costituita in giudizio e per essa Controparte_1
a mezzo di un nuovo procuratore speciale, avv. Vincenzo Alba, il quale ha rappresentato CP_2
che nell'intervallo di tempo trascorso tra la notifica della sentenza di primo grado e la notifica dell'atto di appello proposto da l'avv. Francesco Alba è prematuramente deceduto;
ha, quindi, Parte_1
eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di appello eseguita dal all'indirizzo pec dell'avv. Pt_1
Francesco Alba e del domiciliatario avv. Maria Magro;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza dell'8.1.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata assunta in decisione previo decorso dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
-----------------------------------
Merita di essere esaminata in via preliminare l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di appello sollevata dal nuovo procuratore della società appellata.
L'eccezione non appare fondata e va respinta.
Nella specie, per come sopra già evidenziato, è accaduto che l'avv. Francesco Alba, già procuratore di costituito nel giudizio di primo grado, il 17.10.2022 ha notificato al Controparte_1
procuratore costituito del la sentenza di rigetto n.1906/22 pronunciata dal Tribunale di Pt_1
Siracusa. Successivamente al superiore adempimento l'avv. Alba è improvvisamente e prematuramente venuto a mancare il 6.11.2022. L'atto di appello, per come documentato in atti, è stato notificato il
16.11.2022 a mezzo pec all'avv. Francesco Alba ed all'avv. Maria Magro, presso il cui studio il primo era domiciliato.
pagina 4 di 24 Esclusa la rilevanza della notifica eseguita all'avv. Magro, che non era procuratrice della parte, ma mera domiciliataria dell'avv. Francesco Alba, ed accertato che la notifica a quest'ultimo è avvenuta in data successiva al suo decesso, è opinione di questa Corte che nella specie non si verta in una ipotesi di inesistenza della notifica, bensì di mera nullità.
Premesso che l'appellante ha allegato sia la ricevuta di accettazione che quella di consegna della pec all'indirizzo ed evidenziato che l'avv. Vincenzo Alba fa Email_1
parte dello stesso studio legale del compianto avv. Francesco Alba, è opinione di questa Corte che vada seguito il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità che, seppure relativo alle notifiche eseguite a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta, con l'intento di limitare le ipotesi di inesistenza della notifica (v. Cass., sez. unite, 14916/16), ha affermato che “La notifica presso lo studio di un
avvocato morto o cancellato dall'albo deve essere considerata nulla e non inesistente - e, come tale,
sanabile - nell'ipotesi in cui un altro professionista ne continui l'attività, dovendosi in questo caso
considerare lo studio dell'avvocato alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con
riferimento all'organizzazione in sé; in tal caso, infatti, può ritenersi esistente un collegamento tra il
destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell'atto è stata consegnata” (v.
Cass. 27492/16).
Ed invero, analogo principio sembra potersi estendere anche alle notifiche eseguite alla pec di un avvocato deceduto, se la stessa risulti ancora regolarmente in funzione, allorquando possa ritenersi sussistere un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell'atto è stata “consegnata”, certamente ravvisabile nel caso a mano atteso che entrambi i professionisti (avv. Francesco Alba ed avv. Vincenzo Alba) facevano parte del medesimo studio legale.
Esclusa la eccepita inesistenza e potendosi, al più, configurare una ipotesi di nullità della notifica, detto vizio risulta sanato, ex art.156 cpc, dalla costituzione in giudizio della con il Controparte_1
pagina 5 di 24 patrocinio dell'avv. Vincenzo Alba. Né, del resto, la detta sanatoria risulta pregiudicare in alcun modo il diritto di difesa dell'appellato il quale, oltre ad avere spiegato le proprie difese, ben avrebbe potuto proporre, ove avesse ritenuto, appello incidentale, del quale non sarebbe stato possibile eccepire la tardività e l'inammissibilità proprio a cagione della nullità della notifica dell'atto di appello.
Rigettata, pertanto, l'eccezione in esame sollevata dal procuratore dell'appellata, il gravame risulta, nel merito, totalmente infondato e merita l'integrale rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa per violazione e Parte_1
falsa applicazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 e all'art. 1264 c.c e 2843 c.c. nonché in relazione agli artt. 1346 e 1324 c.c. Vizio di motivazione. Omessa
motivazione e contraddittorietà sul punto.
In particolare, secondo l'appellante “Il Giudice di primo grado non ha erroneamente tenuto conto del fatto che la domanda era ab origine non procedibile per carenza del requisito di legittimazione attiva di per violazione dell'art. 102 c.p.c, dichiarando, anzi, inammissibile, in maniera del Controparte_1
tutto inspiegabile, l'eccezione sollevata da questa difesa in sede di citazione e nelle successive memorie
183, c.p.c, sino alle note conclusive”.
Sul punto il Giudice a quo a così motivato: “Con il presente motivo di opposizione parte attrice ha
contestato il diritto della creditrice opposta ad agire in via esecutiva, stante l'assenza di prova
attestante la cessione del credito azionato, nonché ha eccepito la nullità della procura notarile
rilasciata da a . CP_1 Parte_3
In linea generale, occorre ricordare che, la giurisprudenza di legittimità in tema di cessione in blocco
dei crediti da parte di una banca ha affermato che, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei
rapporti ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
pagina 6 di 24 senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i
rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017).
L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti
giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella
ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione
principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco,
giacché in tali casi la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la
notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto.
La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli
oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie
traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al
cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è
perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta
anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 5997/2006; Cass. n.
22548/2018; Cass. n. 4334/2020).
In sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti
prevista in via generale dall'art. 1264 c.c., e in tal modo perfeziona non tanto il contratto di cessione
(perfezionatosi nelle forme previste nel contratto), ma il procedimento di “cessione in blocco” e di
“cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della
cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n. 22548/2018).
Ed allora il negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente ed il cessionario, in virtù
del solo consenso da essi espresso, attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore esclusivo
pagina 7 di 24 e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione e, quindi, ad intervenire e sostituirsi al
cedente nella procedura esecutiva in corso per il soddisfacimento del credito, in quanto la prova della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serve solo a rendere nota la cessione intervenuta ed è necessaria al
solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore al
cedente, anziché al cessionario.
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione prodotta, emerge il rispetto della
documentazione richiesta ai fini della prova della titolarità del credito.
Ed infatti, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (e prodotto in atti) consente di rilevare che i
crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai vari requisiti indicati in
Gazzetta secondo le Istruzioni della conformemente alle istruzioni di vigilanza della in Pt_4 Pt_4
relazione al quale la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo appare ampiamente
provata né suscettibile di convincente contestazione. Nello specifico, dalla disamina dell'avviso
prodotto in atti, emerge la sussistenza di tutti gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei
crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base della pendenza ad una
certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come "a sofferenza" e beneficianti di
garanzie reali.
D'altra parte, l'opponente non ha contestato, in concreto, la riconducibilità del credito per cui è causa
tra le categorie oggetto della cessione, limitandosi a dolersi del mancato deposito del contratto di
cessione.
Inoltre, va evidenziato un ulteriore e recente orientamento interpretativo della giurisprudenza di
legittimità e di merito che ammette la possibilità di dimostrare l'intervenuta cessione dello specifico
credito azionato e, quindi, la titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario anche mediante la
dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
pagina 8 di 24 dell'operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria fosse nella
disponibilità del cessionario (cfr. Cass. n. 10200 del 16.04.2021, nonché sentenza del Tribunale di
Forlì n. 73/2021).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto dichiarazione rilasciata dalla cedente doc. 26. Ebbene, tale
documentazione è senz'altro idonea a supportare l'efficacia probatoria del già citato avviso di
cessione, trattandosi di una dichiarazione di scienza in ordine all'avvenuta cessione”.
Quanto sostenuto dal Tribunale di Siracusa appare assolutamente corretto ed esente da censura alcuna.
Ed invero, premesso che l'appellante non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione in sé, bensì
soltanto la carenza di prova in ordine all'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione, anche di recente la Corte di cassazione, intervenuta in materia, ha esplicitato che “in caso di
cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso
nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello
specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento
in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (v. Cass. 28790/24).
Pertanto, è al contenuto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che occorre fare riferimento per accertare se lo stesso consenta in maniera agevole l'individuazione dei crediti oggetto della cessione in blocco.
Nel caso di specie l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.93/17 risulta del seguente tenore letterale: “La societa' con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Controparte_1
pagina 9 di 24 Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi Controparte_4
degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio
2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, Controparte_4
00186 Roma, Italia, codice fiscale n. partita IVA e numero di iscrizione presso il P.IVA_2
registro delle imprese di Roma n. , tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, P.IVA_2
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_4
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita'
finanziarie deteriorate”.
Evidenziato che il contratto di mutuo, in relazione al quale ha prestato fideiussione Parte_1
specifica fino alla concorrenza di €.91.000,00, è stato sottoscritto il 10.5.2007, non appare in alcun modo dubitabile che il credito da esso derivante rientri tra quelli oggetto della cessione che, per come sopra testualmente riprodotto, comprende “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_4
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016”.
Ne consegue che – anche a volere condividere le deduzioni dell'appellante in punto alla irrilevanza della dichiarazione di cessione resa dal cedente il 31.1.2021 - è possibile affermare senza tema di smentita che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.93/17 è idoneo ad individuare in maniera precisa i crediti oggetto della cessione, tra i quali è certamente compreso quello per cui è causa.
A ciò, per mera completezza, va aggiunto che nel citato avviso è, altresì, contenuto il richiamo al sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino, liberamente accessibile da pagina 10 di 24 parte dei debitori ceduti, ove sono consultabili i dati indicativi dei crediti ceduti, nonchè la conferma dell'avvenuta cessione.
Nel corpo del primo motivo di appello il ha reiterato l'eccezione di invalidità della procura Pt_1
conferita da a poi in data 20.07.2017 (n. Controparte_1 CP_3 CP_2
60852 di rep. e 11359 di racc. Notaio Avv. Anita Varsallona di Milano, registrato a Milano 4 il
21.07.2017 al n. 40324 Serie 1T), poichè essa non indica in maniera precisa i contenuti dell'attività di gestione e recupero dei “Crediti” vantati dalla società mandataria.
Nella sentenza di primo grado, con riguardo alla contestazione in esame, il primo Giudice ha così
argomentato: “Parimenti infondata è l'eccezione di invalidità della procura speciale notarile rilasciata
da a . Sul punto, in via generale, si osserva che il requisito della Controparte_6 Parte_3
determinatezza (ovvero determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex artt. 1346
e 1324 c.c. risponde senza dubbio alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della
serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie
concrete è presidiato dal rimedio della nullità (art. 1418, comma 2, u.p., c.c.).
Con riferimento al mandato con rappresentanza – e al negozio unilaterale di procura che, sul piano
sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva
assunta nel concreto) – detto requisito e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul
contratto di mandato ma pure, in via distinta, sul negozio unilaterale di procura.
In particolare, con riguardo proprio al negozio di procura preme evidenziare come qui venga ad
emergere pure l'esigenza di tutela degli interessi dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto
con il rappresentante.
Ciò posto occorre verificare se la terminologia impiegata da nella relativa Controparte_1
procura possa dirsi idonea a delimitare con certezza l'oggetto del potere di rappresentanza così
pagina 11 di 24 conferito.
A tale riguardo, si ritiene che il richiamo operato a “ogni atto, attività, adempimento e formalità
ritenuti necessari e/o utili all'amministrazione, gestione, incasso e recupero ed eventuale recupero,
anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti, nonché all'eventuale escussione delle garanzie
accessorie che assistono tali crediti….” valga per ciò solo a rendere sufficientemente determinabile
l'oggetto di tale rapporto di mandato.
In quest'ottica, pertanto, la procura notarile in atti (cfr. doc. 25 della comparsa di risposta), è da
qualificarsi come adeguatamente specifica in quanto volta a conferire un potere di rappresentanza in
seno al mandatario finalizzato alla riscossione dei crediti e in generale alla gestione dei rapporti
dedotti in giudizio”.
A fronte della superiore motivazione la censura nei termini in cui è stato proposta (mera reiterazione di quanto già dedotto nell'atto di opposizione a precetto) non sfugge alla sanzione di inammissibilità ex art.342 cpc, attesa la sua estrema genericità e la assenza di alcuna indicazione in punto alle norme presuntivamente violate.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo accertato e dichiarato incidentalmente “che i testi negoziali delle garanzie oggetto di causa
siano affette da nullità, limitatamente alle predette clausole, in virtù di quanto disposto dall'art. 2,
comma 3, della legge n. 287 del 1990 e dall'art. 1419 c.c.”, ha, però escluso che la parte opposta sia incorsa in alcuna decadenza ex art.1957 cc “risultando agli atti pacifico e non contestato che il
contratto di mutuo stipulato con la debitrice principale in data 10 maggio 2007 prevede un piano di
ammortamento decennale con scadenza dell'ultima rata il 31.5.2017. il dies a quo per il calcolo del
termine decadenziale decorre da tale ultima data, e risulta agli atti documentata l'azione della
creditrice nei confronti della debitrice principale MO RI con atto di precetto notificato in
pagina 12 di 24 data 12 gennaio 2017 al quale è seguita la notifica del pignoramento, nonché l'attuale pendenza della
procedura esecutiva n. rge 261/2017.
Risulta dunque ex actis che la banca si è attivata tempestivamente, con piena osservanza del termine di
cui all'art. 1957 c.c., e che quindi la garanzia fideiussoria non si è estinta”.
L'appellante, oltre ad invocare la nullità totale della prestata fideiussione, ha dedotto che, in ogni caso,
anche a volere circoscrivere la nullità solo alle clausole richiamate nel provvedimento n.55/05 della
Banca d'Italia, sarebbe errato il ragionamento seguito dal primo Giudice atteso che “il dies a quo di sei
mesi, diversamente da quanto sostenuto dal Decidente di primo grado, non può farsi decorrere dalla
scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento (31.5.2017) ma dalla data in cui il mutuatario
principale è stato dichiarato decaduto ex art. 1186 cod. civ. dal beneficio del termine. Dagli atti di
causa emerge che il debitore principale ha corrisposto 48 rate su 120 (dichiarazione contenuta anche
nella comparsa di costituzione di controparte nel processo di primo grado) e che, dunque, ha smesso
di rientrare nel mutuo concesso in data 30.4.2011. Da questo momento in poi, tenuto conto del
mancato pagamento delle successive rate, considerata la decadenza ex. art. 1186 c.c. prevista
automaticamente dal contratto di mutuo, dovrà quindi farsi decorrere il termine di cui sopra (si
consideri che la messa in sofferenza e la segnalazione alla centrali rischi è avvenuta anch'essa
tardivamente, ovvero il 24.6.2014, e quindi oltre i sei mesi previsti per legge (vd. doc. 5 e 6 della
citazione, CTU tecnica, e doc 4).
Dunque, la creditrice avrebbe dovuto proporre sin dal 2011 nei confronti del debitore principale
un'azione di cognizione od esecutiva per non decadere dal diritto di far valere la garanzia
fideiussoria. Diversamente, infatti, il fideiussore, ove convenuto in giudizio, può eccepire, come in
effetti è avvenuto in questa sede, la decadenza del creditore dal proprio diritto di credito verso il
garante. E, infatti, dal 2011, in cui la creditrice ha dichiarato decaduto ex art. 1186 cod. civ. il
pagina 13 di 24 debitore principale dal beneficio del termine e, conseguentemente, preteso l'adempimento dell'intero
senza il rispetto dei piani di rateizzazione originari, è passato un periodo eccedente i sei mesi, prima
che essa agisse per l'espropriazione immobiliare, ovvero, per come indicato in sentenza, solo in data
12.1.2017.
Diversamente, infatti, da quanto argomentato nella sentenza che ivi si impugna, il momento in cui
decorre il termine semestrale di cui all'art. 1957, primo comma, cod. civ. non può coincidere con il
pagamento dell'ultima rata dei piani di ammortamento dei mutui perché, nel caso che qui occupa, per
effetto della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. e della risoluzione dei contratti
di mutuo, l'intera obbligazione è divenuta già nel 2011 esigibile. Per effetto della decadenza del
beneficio del termine, infatti, non esiste più il diritto del mutuatario di pagare, alle singole scadenze,
rate comprensive di una quota capitale e di una quota di interessi corrispettivi calcolati sul debito
residuo in linea capitale alla data di scadenza di ogni singola rata. Al contrario, egli deve pagare ad
le rate già scadute e non pagate al momento della dichiarazione di decadenza, nonché tutto il CP_7
debito residuo in linea capitale a quella data, più gli eventuali interessi moratori in caso di ritardato
pagamento del debito residuo. Dal momento della decadenza del beneficio del termine, dunque, il
piano di ammortamento del mutuo non esiste più, la somma è dovuta sin da subito e non corrisponde
più all'importo originariamente previsto dai piani di ammortamento allegati ai contratti.
Conseguentemente, è da questo momento che l'obbligazione (capitale residuo più eventuali interessi
moratori) diviene per intero esigibile e, in altri termini, è scaduta (Tribunale di Verona 812/2021 del
16.4.2021 – doc. 4)”.
Il motivo è infondato e merita di essere respinto, seppure sulla base di motivazioni diverse rispetto a quelle esposte nella sentenza gravata.
Ed invero, in primo luogo il provvedimento n.55/2005 adottato dalla Banca d'Italia è stato prodotto pagina 14 di 24 dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado tardivamente e dopo il maturare delle preclusioni istruttorie fissate dall'art.183, c.VI, cpc (nella specie, dall'esame del fascicolo di primo grado si evince che la produzione è avvenuta in data 30.9.2022 in uno alle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione decisione fissata dal Giudice ai sensi dell'art.281 sexies cpc). Di detto documento, pertanto, il primo Giudice non avrebbe potuto tenere conto ai fini della decisione e ciò in ossequio alla dominante giurisprudenza di legittimità che, riconoscendo allo stesso natura di mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, esclude l'applicabilità del principio “iura novit curia” (v. Cass. 33472/24).
In secondo luogo, nel caso di specie la fideiussione prestata dal non rientra tra quelle omnibus, Pt_1
in quanto relativa ad uno specifico rapporto (il contratto di mutuo sottoscritto da MO RI il
10.5.2007), di talchè la stessa, ove anche ricalchi il contenuto del provvedimento n.55/05 della Banca
d'Italia, è sottratta ad una eventuale declaratoria di nullità, riservata alle fideiussioni omnibus (v.
Cass.33472/24; Cass. 19401/24).
Infine, nella specie non si ravvisa alcuna identità tra le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia e quelle presenti nel contratto di mutuo del 10.5.2007.
Ed invero, le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, presentano il seguente contenuto:
L'art. 2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
L'art. 6 dello schema prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o pagina 15 di 24 il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
L'art. 8 stabilisce che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Nel contratto di mutuo del 10.5.2007 la clausola contenuta nell'art.5 bis presenta un contenuto assolutamente non coincidente con quello delle clausole sopra trascritte.
È chiaro che l'art.5 bis del contratto di mutuo fondiario non è stato adeguatamente esaminato dal
Giudice di prime cure, che altrimenti avrebbe certamente evidenziato in sentenza la sua assoluta non corrispondenza con gli articoli nn. 2, 6 e 8 dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, così
come precisato in seno al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.
Ed invero, dalla semplice lettura del citato art.5 bis del contratto di mutuo emerge che non sussiste alcun, nemmeno vago, richiamo, al contenuto delle clausole oggetto della decisione della Banca d'Italia
n. 55/2005.
Con il terzo motivo di appello il ha denunciato la violazione e falsa applicazione di legge degli Pt_1
artt. 117 e 194 e ss. in relazione all'art. 2 della legge n. 287 del 1990, all'art. 1283 c.c., all'art. 1195 c.c.
e all'art. 1375 c.c., oltre agli artt. 1346 e 1284 c.c., degli artt. 116 e 117 del TUB. Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Errata percezione e valutazione delle risultanze della CTU. Omessa
motivazione e contraddittorietà sul punto.
In particolare, la lagnanza dell'appellante si è appuntata sulla illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di mutuo del 10.5.2007, con conseguente indeterminatezza ed indeterminabilità delle condizioni applicate, e sulla mancata condivisione delle conclusioni rassegnate dal CTU nominato in primo grado.
Anche questo motivo non merita di essere accolto.
pagina 16 di 24 Ed invero, l'eccezione di indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interessi risulta del tutto infondata per quanto concerne la contestazione relativa all'applicazione del c.d. ammortamento alla francese che, secondo l'assunto dell'appellante, genererebbe un indebito fenomeno anatocistico. Va
osservato che il contratto in questione prevede effettivamente la determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese. Con l'espressione “piano di ammortamento alla francese”
(ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) [cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014].
La giurisprudenza di merito oramai pressocchè unanime reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr.
Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib.
Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).
Inoltre, come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore. La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è
pagina 17 di 24 tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse.
La giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico dell'operazione, nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell'ISC – è
concorde nell'affermare che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Roma
11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib.
Monza 18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere 27.3.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017).
I dubbi sulla legittimità del metodo di ammortamento in esame sono stati, da ultimo, definitivamente superati dalla pronuncia resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (v. Cass., sez. unite, sent.
15130/24), secondo cui “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della
modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in
tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Con il quarto motivo di appello il si è doluto per la violazione e falsa applicazione di legge Pt_1
dell'art. 474 c.p.c. in correlazione con gli artt.1 e 38 TUB. Errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Omessa motivazione e contraddittorietà sul punto.
Secondo l'appellante il contratto di mutuo del 10.5.2007 sarebbe “privo del valore di titolo esecutivo,
poiché la consegna del denaro dato in prestito oltre che essere vincolata agli interessi del mutuante
risultava, altresì, sussistere solo in rapporto ad un'integrazione con la quietanza di versamento e con
gli estratti dei libri contabili della banca, ovvero per mezzo di atti non formalmente omogenei al
contratto (vd. doc.
1 - atto di citazione) e che il fatto che il mutuo non potesse fungere da titolo
pagina 18 di 24 esecutivo fosse provato da argomentazioni immediatamente riscontrabili nel rapporto contrattuale da
cui emergeva in maniera evidente che la res fosse stata immediatamente riconsegnata alla parte
mutuante, al fine di essere costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di
una serie di obblighi a carico della parte finanziata”.
Nel rigettare la contestazione in oggetto il Tribunale di Siracusa ha così motivato: “Ai sensi dell'art.
474 c.p.c., l'esecuzione forzata può avere luogo solo in forza di un titolo esecutivo per un diritto certo,
liquido ed esigibile.
Nel caso di specie, parte opponente dubita che il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico del 10
maggio 2007 (rep. n. 84355) sia un valido titolo esecutivo. Ciò essenzialmente perché, secondo
l'opponente, la somma concessa a mutuo è stata condizionata sospensivamente all'avveramento di
diverse condizioni di cui al contratto e all'allegato capitolato delle condizioni generali. Sostiene
dunque l'opponente che il mutuo stipulato per atto pubblico condizionato non sia in grado di
rappresentare un valido titolo esecutivo posto che non documenta l'effettiva erogazione della somma
di denaro.
L'assunto, riferito al caso di specie, è infondato.
Nel contratto di mutuo ciò che rileva è che una parte abbia trasferito la proprietà del danaro al
mutuatario il quale si obbliga a restituirne il tantundem più gli interessi (nel caso di mutuo oneroso).
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 17194/2015) pur ribadendo la tesi
tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la
consegna della somma data a mutuo, ha affermato che detta consegna si realizza anche là dove il
mutuatario, ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla
immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità
giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo
pagina 19 di 24 al soggetto finanziatore.
Sotto questo profilo occorre richiamare quanto affermato sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione
con sentenza n. 6174/2020, secondo cui “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere
utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua
interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo
ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità
giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di
forma imposti dalla legge” (v., conforme, Cass. n. 17194/2015 cit.).
Ebbene, nella fattispecie in esame sembrano ricorrere le suddette condizioni, risultando l'erogazione
della somma essere stata contestuale all'atto di mutuo ed avendone il mutuatario rilasciato quietanza.
E ciò può evincersi dal tenore dell'art. 1 e 1 bis del rogito notarile in atti (allegato all'atto di
citazione), secondo cui “la predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal alla parte CP_5
finanziata che ne rilascia quietanza riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo del mutuo…..la
parte finanziata riconsegna alla parte mutuante l'intera somma mutuata perché venga costituita in
deposito cauzionale infruttifero presso il CP_5
Invero, sebbene detta somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa
Banca, può ritenersi come il conferimento della somma medesima ne abbia implicato la sua immediata
disponibilità giuridica.
Ed infatti, deve ritenersi ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la “traditio”,
quale elemento costitutivo del contratto di mutuo, non si configura più soltanto come materiale e fisica
consegna del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la
disponibilità giuridica.
E, più specificatamente, come ancora affermato dalla Suprema Corte, “ai fini del perfezionamento del
pagina 20 di 24 contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio
dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce
effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito
cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi
e delle condizioni contrattuali” (così Cass. n. 25632/2017; nonché Cass. 9229/2022).
In altri termini, la costituzione temporanea in deposito cauzionale delle somme comunque già ricevute,
comporta che gli effetti di trasferimento della disponibilità nella sfera del mutuatario non sono
sospensivamente condizionati all'adempimento delle obbligazioni assunte, ma si sono prodotti all'atto
della stipula del mutuo proprio attraverso la destinazione concordata dalle parti delle somme erogate
alla costituzione del deposito cauzione al fine di soddisfare un interesse dei mutuatari con la
concessione temporanea della garanzia.
In sostanza la messa a disposizione delle somme prescinde dalla scelta del mutuatario in ordine alla
destinazione delle stesse che può legittimamente essere costituita dalla costituzione di una garanzia a
favore della stessa banca mutuante.
Può, quindi, ritenersi come, nella fattispecie in esame, il titolo azionato costituisca valido titolo
esecutivo ex art.1 e 38 TUB.
Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni il mutuo stipulato in data 10 maggio 2007
costituisce valido titolo esecutivo”.
A fronte della puntuale motivazione resa dal Giudice di prime cure il motivo di appello, nei termini in cui è stato formulato, non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc essendo del tutto carente il riferimento alle norme di legge violate e consistendo in una mera reiterazione del motivo di opposizione sviluppato in primo grado.
Per mera completezza di analisi va, inoltre, evidenziato che “per i contratti di mutuo (per i quali la
pagina 21 di 24 giurisprudenza di legittimità costantemente afferma la natura c.d. “reale”, nel senso cioè di ritenere
che il contratto si perfeziona solo con la consegna della cosa mutuata o con il conseguimento della
disponibilità giuridica della stessa – ex multis Cass. Civ. 3/1/2011 n. 14), affinché il contratto valga
come titolo esecutivo, occorre che sia sempre documentata l'avvenuta consegna del danaro con la
relativa quietanza, in mancanza della quale non sorge infatti l'obbligo né di restituzione a carico del
mutuatario né di giungere alla stipula del successivo atto di erogazione” (v. Trib. Catania, sentenza
4163/18, richiamata anche dall'appellato).
Ciò premesso, l'asserzione circa l'assenza del titolo esecutivo è smentita dalla documentazione in atti,
dalla quale emerge sia l'avvenuta consegna del denaro che la relativa quietanza. Segnatamente all'art. 1
del contratto di mutuo, si legge testualmente “la predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal alla parte finanziata che ne rilascia quietanza riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo del CP_5
mutuo”.
Al successivo art.1 bis le parti danno atto della riconsegna alla banca della somma mutuata, che viene costituita in deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della parte finanziata.
Orbene, poiché come ha dedotto l'appellata (senza che sul punto sia sorta contestazione alcuna da parte dell'appellante) avendo la parte mutuataria provveduto, nei termini contrattuali, all'espletamento degli adempimenti previsti in contratto, la banca ha svincolato il deposito cauzionale mettendo a disposizione del mutuatario la somma, deve ritenersi che il contratto di mutuo si è perfezionato con la consegna della somma mutuata per la quale è stata rilasciata la relativa quietanza.
Pertanto, non vi è alcun dubbio che il contratto di mutuo per cui è causa è un titolo esecutivo, essendo avvenuta l'effettiva erogazione della somma mutuata per la quale la parte mutuataria ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza.
pagina 22 di 24 Con il quinto motivo di appello le censure sono state rivolte al capo della sentenza concernente la liquidazione delle spese del giudizio che, a detta dell'appellante, appaiono esagerate “anche in considerazione della particolare complessità della fattispecie esaminata in giudizio ove sono intervenute molte decisioni giurisprudenziali che hanno modificato più volte la disciplina”.
L'appellante ha, quindi, chiesto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio o, in subordine, la liquidazione secondo i parametri minimi fissati dalla vigente tariffa.
Il motivo va respinto perché infondato.
Rilevato che nel caso di specie non si ravvisa alcuna “particolare complessità”, atteso che il primo
Giudice si è mosso nel solco della dominante e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito,
osserva questa Corte come la liquidazione sia avvenuta nel pieno rispetto delle tariffa professionale,
essendo stato liquidato un importo addirittura inferiore a quello medio previsto per lo scaglione di valore (da €.52.001,00 ad €.260.000,00).
Per i motivi sin qui esposti l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno calcolate escludendo la fase “istruttoria/trattazione”.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1906/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata liquidate in
€.11.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
3.4.2025.
pagina 23 di 24 IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1592/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA CARLO ALBERTO 6 Parte_1 C.F._1
PALAZZOLO ACREIDE;
rappresentato e difeso dall'avv. INFANTINO SEBASTIANO e dall'avv.
MARAVIGNA PIETRO IVAN, giusta procura in atti.
APPELLANTE
pagina 1 di 24 CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA PIAVE N. 2 Controparte_1 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. ALBA VINCENZO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 8.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato proponeva opposizione al precetto in rinnovazione Parte_1
notificatogli da e, quale suo procuratore, già Controparte_1 CP_2 CP_3
già , in data 22/23.10.2020, poiché già precedentemente notificato a MO CP_4
RI, e , in data 27.2.2017, ma con perenzione nei riguardi di Parte_2 Parte_1
e , in qualità di fideiussori di MO RI (debitrice principale), Parte_1 Parte_2
con il quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di euro 70.305,39, oltre accessori,
derivanti dal contratto di mutuo n. 2303 stipulato tra MO RI e il , con Controparte_5
atto del 10.5.2007, rep. n. 84355, a rogito notaio dott. Con l'atto di opposizione Persona_1
il chiedeva che si accertasse e si dichiarasse l'illegittimità, l'inesistenza e/o la nullità del Pt_1
precetto e del titolo esecutivo azionato da controparte, per tutta una serie di eccezioni riferite a vizi intrinseci del titolo, ovvero, la invalidità del precetto per duplicazione e abuso degli strumenti processuali, la assenza di titolarità del credito da parte della società mandataria, la invalidità della procura rilasciata a la nullità della clausola fideiussoria e l'indeterminatezza delle CP_2
condizioni contrattuali (anatocismo e incertezza sul regime finanziario) del mutuo, oltre che l'usura pagina 2 di 24 pattizia ex L. 108/96. In particolare, in riferimento al vizio relativo all'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, all'anatocismo e all'usura pattizia, asseritamente provate con la produzione di specifica CTP contabile allegata alla citazione, l'opponente chiedeva di ricalcolare l'ammontare del residuo dovuto escludendo gli effetti provocati dalle pattuizioni nulle previste;
in riferimento, invece,
alla fideiussione, chiedeva al Tribunale adito che si rilevasse la nullità dell'intero titolo esecutivo o in alternativa del solo art. 5 bis del mutuo, stipulato in violazione dell'art. 2 della L. 287/90, di tal guisa accertando la nullità delle clausole, ad essa violazione riferite, specie quelle in deroga all'art. 1957 c.c.,
e, di conseguenza, rilevando che il creditore non aveva rispettato il termine ivi previsto per proporre le sue istanze avverso il debitore principale, così dichiarando comunque l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria nei confronti di esso opponente per mancato rispetto da parte di del Controparte_1
termine indicato.
Si costitutiva chiedendo il rigetto delle pretese di parte opponente e, in specie, Controparte_6
il rigetto della richiesta di sospensione del titolo esecutivo.
Rigettata l'istanza di sospensione e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183, c.VI,
cpc, il GI disponeva una CTU contabile.
Depositato l'elaborato peritale e rigettata una ulteriore istanza di sospensione avanzata dall'opponente,
la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva decisa con la sentenza n.1906/2022, con la quale il Tribunale di Siracusa così statuiva: “ (…) respinge l'opposizione proposta da contro Parte_1
; Condanna alla rifusione alla rifusione in favore della controparte Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che liquida in complessivi euro 13.400,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oltre Ca. e IVA come per legge. Pone definitivamente a carico dell'attore opponente le spese della CTU.” Parte_1
Avverso la citata sentenza ha proposto appello affidandolo a diversi motivi. Parte_1
pagina 3 di 24 L'atto di appello è stato notificato all'avv. Francesco Alba, già procuratore dell'opposta nel giudizio di primo grado, ed all'avv. Maria Magro, presso il cui studio di Palazzolo Acreide (SR) l'Avv. Francesco
Alba era domiciliato.
Con comparsa depositata in data 7.1.2025 si è costituita in giudizio e per essa Controparte_1
a mezzo di un nuovo procuratore speciale, avv. Vincenzo Alba, il quale ha rappresentato CP_2
che nell'intervallo di tempo trascorso tra la notifica della sentenza di primo grado e la notifica dell'atto di appello proposto da l'avv. Francesco Alba è prematuramente deceduto;
ha, quindi, Parte_1
eccepito l'inesistenza della notifica dell'atto di appello eseguita dal all'indirizzo pec dell'avv. Pt_1
Francesco Alba e del domiciliatario avv. Maria Magro;
nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello del quale ha chiesto il rigetto.
All'udienza dell'8.1.2025 la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata assunta in decisione previo decorso dei termini fissati dall'art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
-----------------------------------
Merita di essere esaminata in via preliminare l'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto di appello sollevata dal nuovo procuratore della società appellata.
L'eccezione non appare fondata e va respinta.
Nella specie, per come sopra già evidenziato, è accaduto che l'avv. Francesco Alba, già procuratore di costituito nel giudizio di primo grado, il 17.10.2022 ha notificato al Controparte_1
procuratore costituito del la sentenza di rigetto n.1906/22 pronunciata dal Tribunale di Pt_1
Siracusa. Successivamente al superiore adempimento l'avv. Alba è improvvisamente e prematuramente venuto a mancare il 6.11.2022. L'atto di appello, per come documentato in atti, è stato notificato il
16.11.2022 a mezzo pec all'avv. Francesco Alba ed all'avv. Maria Magro, presso il cui studio il primo era domiciliato.
pagina 4 di 24 Esclusa la rilevanza della notifica eseguita all'avv. Magro, che non era procuratrice della parte, ma mera domiciliataria dell'avv. Francesco Alba, ed accertato che la notifica a quest'ultimo è avvenuta in data successiva al suo decesso, è opinione di questa Corte che nella specie non si verta in una ipotesi di inesistenza della notifica, bensì di mera nullità.
Premesso che l'appellante ha allegato sia la ricevuta di accettazione che quella di consegna della pec all'indirizzo ed evidenziato che l'avv. Vincenzo Alba fa Email_1
parte dello stesso studio legale del compianto avv. Francesco Alba, è opinione di questa Corte che vada seguito il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità che, seppure relativo alle notifiche eseguite a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta, con l'intento di limitare le ipotesi di inesistenza della notifica (v. Cass., sez. unite, 14916/16), ha affermato che “La notifica presso lo studio di un
avvocato morto o cancellato dall'albo deve essere considerata nulla e non inesistente - e, come tale,
sanabile - nell'ipotesi in cui un altro professionista ne continui l'attività, dovendosi in questo caso
considerare lo studio dell'avvocato alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con
riferimento all'organizzazione in sé; in tal caso, infatti, può ritenersi esistente un collegamento tra il
destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell'atto è stata consegnata” (v.
Cass. 27492/16).
Ed invero, analogo principio sembra potersi estendere anche alle notifiche eseguite alla pec di un avvocato deceduto, se la stessa risulti ancora regolarmente in funzione, allorquando possa ritenersi sussistere un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell'atto è stata “consegnata”, certamente ravvisabile nel caso a mano atteso che entrambi i professionisti (avv. Francesco Alba ed avv. Vincenzo Alba) facevano parte del medesimo studio legale.
Esclusa la eccepita inesistenza e potendosi, al più, configurare una ipotesi di nullità della notifica, detto vizio risulta sanato, ex art.156 cpc, dalla costituzione in giudizio della con il Controparte_1
pagina 5 di 24 patrocinio dell'avv. Vincenzo Alba. Né, del resto, la detta sanatoria risulta pregiudicare in alcun modo il diritto di difesa dell'appellato il quale, oltre ad avere spiegato le proprie difese, ben avrebbe potuto proporre, ove avesse ritenuto, appello incidentale, del quale non sarebbe stato possibile eccepire la tardività e l'inammissibilità proprio a cagione della nullità della notifica dell'atto di appello.
Rigettata, pertanto, l'eccezione in esame sollevata dal procuratore dell'appellata, il gravame risulta, nel merito, totalmente infondato e merita l'integrale rigetto per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo ha censurato la sentenza del Tribunale di Siracusa per violazione e Parte_1
falsa applicazione degli artt. 102 e 112 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 e all'art. 1264 c.c e 2843 c.c. nonché in relazione agli artt. 1346 e 1324 c.c. Vizio di motivazione. Omessa
motivazione e contraddittorietà sul punto.
In particolare, secondo l'appellante “Il Giudice di primo grado non ha erroneamente tenuto conto del fatto che la domanda era ab origine non procedibile per carenza del requisito di legittimazione attiva di per violazione dell'art. 102 c.p.c, dichiarando, anzi, inammissibile, in maniera del Controparte_1
tutto inspiegabile, l'eccezione sollevata da questa difesa in sede di citazione e nelle successive memorie
183, c.p.c, sino alle note conclusive”.
Sul punto il Giudice a quo a così motivato: “Con il presente motivo di opposizione parte attrice ha
contestato il diritto della creditrice opposta ad agire in via esecutiva, stante l'assenza di prova
attestante la cessione del credito azionato, nonché ha eccepito la nullità della procura notarile
rilasciata da a . CP_1 Parte_3
In linea generale, occorre ricordare che, la giurisprudenza di legittimità in tema di cessione in blocco
dei crediti da parte di una banca ha affermato che, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, la
produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei
rapporti ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
pagina 6 di 24 senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in
considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i
rapporti oggetto della cessione (Cass. 31188/2017).
L'art. 58 TUB nel consentire la cessione a banche di aziende, di rami di azienda, di beni o rapporti
giuridici individuabili in blocco detta infatti una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella
ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto e trova giustificazione
principalmente nell'esigenza di agevolare la cessione di rapporti giuridici individuati in blocco,
giacché in tali casi la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la
notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto.
La pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli
oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., è estranea al perfezionamento della fattispecie
traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al
cedente, senza incidere sulla circolazione del credito il quale, fin dal momento in cui la cessione si è
perfezionata, è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta
anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti (Cass. n. 5997/2006; Cass. n.
22548/2018; Cass. n. 4334/2020).
In sostanza, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica della cessione, altrimenti
prevista in via generale dall'art. 1264 c.c., e in tal modo perfeziona non tanto il contratto di cessione
(perfezionatosi nelle forme previste nel contratto), ma il procedimento di “cessione in blocco” e di
“cartolarizzazione” dei crediti, dispensando il creditore cessionario dall'eseguire l'annotazione della
cessione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex art. 2843 c.c. (Cass. n. 22548/2018).
Ed allora il negozio di cessione che si perfeziona, nei rapporti tra il cedente ed il cessionario, in virtù
del solo consenso da essi espresso, attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore esclusivo
pagina 7 di 24 e, quindi, di esclusivo legittimato a pretendere la prestazione e, quindi, ad intervenire e sostituirsi al
cedente nella procedura esecutiva in corso per il soddisfacimento del credito, in quanto la prova della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serve solo a rendere nota la cessione intervenuta ed è necessaria al
solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore al
cedente, anziché al cessionario.
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione prodotta, emerge il rispetto della
documentazione richiesta ai fini della prova della titolarità del credito.
Ed infatti, l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (e prodotto in atti) consente di rilevare che i
crediti ceduti erano individuati in base a criteri ben precisi in relazione ai vari requisiti indicati in
Gazzetta secondo le Istruzioni della conformemente alle istruzioni di vigilanza della in Pt_4 Pt_4
relazione al quale la ricomprensione del rapporto oggetto del presente processo appare ampiamente
provata né suscettibile di convincente contestazione. Nello specifico, dalla disamina dell'avviso
prodotto in atti, emerge la sussistenza di tutti gli elementi essenziali per ricondurre nell'ambito dei
crediti ceduti in blocco anche quello oggetto del presente giudizio, sulla base della pendenza ad una
certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come "a sofferenza" e beneficianti di
garanzie reali.
D'altra parte, l'opponente non ha contestato, in concreto, la riconducibilità del credito per cui è causa
tra le categorie oggetto della cessione, limitandosi a dolersi del mancato deposito del contratto di
cessione.
Inoltre, va evidenziato un ulteriore e recente orientamento interpretativo della giurisprudenza di
legittimità e di merito che ammette la possibilità di dimostrare l'intervenuta cessione dello specifico
credito azionato e, quindi, la titolarità attiva dello stesso in capo al cessionario anche mediante la
dichiarazione espressa della cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
pagina 8 di 24 dell'operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria fosse nella
disponibilità del cessionario (cfr. Cass. n. 10200 del 16.04.2021, nonché sentenza del Tribunale di
Forlì n. 73/2021).
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto dichiarazione rilasciata dalla cedente doc. 26. Ebbene, tale
documentazione è senz'altro idonea a supportare l'efficacia probatoria del già citato avviso di
cessione, trattandosi di una dichiarazione di scienza in ordine all'avvenuta cessione”.
Quanto sostenuto dal Tribunale di Siracusa appare assolutamente corretto ed esente da censura alcuna.
Ed invero, premesso che l'appellante non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione in sé, bensì
soltanto la carenza di prova in ordine all'inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto della cessione, anche di recente la Corte di cassazione, intervenuta in materia, ha esplicitato che “in caso di
cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso
nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello
specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e
consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento
in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (v. Cass. 28790/24).
Pertanto, è al contenuto dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale che occorre fare riferimento per accertare se lo stesso consenta in maniera agevole l'individuazione dei crediti oggetto della cessione in blocco.
Nel caso di specie l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.93/17 risulta del seguente tenore letterale: “La societa' con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Controparte_1
pagina 9 di 24 Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge
130, relativa a crediti ceduti da in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi Controparte_4
degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio
2017, ha acquistato pro-soluto da con sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, Controparte_4
00186 Roma, Italia, codice fiscale n. partita IVA e numero di iscrizione presso il P.IVA_2
registro delle imprese di Roma n. , tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, P.IVA_2
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_4
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita'
finanziarie deteriorate”.
Evidenziato che il contratto di mutuo, in relazione al quale ha prestato fideiussione Parte_1
specifica fino alla concorrenza di €.91.000,00, è stato sottoscritto il 10.5.2007, non appare in alcun modo dubitabile che il credito da esso derivante rientri tra quelli oggetto della cessione che, per come sopra testualmente riprodotto, comprende “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_4
mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone
fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016”.
Ne consegue che – anche a volere condividere le deduzioni dell'appellante in punto alla irrilevanza della dichiarazione di cessione resa dal cedente il 31.1.2021 - è possibile affermare senza tema di smentita che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.93/17 è idoneo ad individuare in maniera precisa i crediti oggetto della cessione, tra i quali è certamente compreso quello per cui è causa.
A ciò, per mera completezza, va aggiunto che nel citato avviso è, altresì, contenuto il richiamo al sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino, liberamente accessibile da pagina 10 di 24 parte dei debitori ceduti, ove sono consultabili i dati indicativi dei crediti ceduti, nonchè la conferma dell'avvenuta cessione.
Nel corpo del primo motivo di appello il ha reiterato l'eccezione di invalidità della procura Pt_1
conferita da a poi in data 20.07.2017 (n. Controparte_1 CP_3 CP_2
60852 di rep. e 11359 di racc. Notaio Avv. Anita Varsallona di Milano, registrato a Milano 4 il
21.07.2017 al n. 40324 Serie 1T), poichè essa non indica in maniera precisa i contenuti dell'attività di gestione e recupero dei “Crediti” vantati dalla società mandataria.
Nella sentenza di primo grado, con riguardo alla contestazione in esame, il primo Giudice ha così
argomentato: “Parimenti infondata è l'eccezione di invalidità della procura speciale notarile rilasciata
da a . Sul punto, in via generale, si osserva che il requisito della Controparte_6 Parte_3
determinatezza (ovvero determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex artt. 1346
e 1324 c.c. risponde senza dubbio alla tutela di un interesse pubblico (quale, se non altro, quello della
serietà e certezza dei rapporti tra privati), posto che la necessità della sua presenza nelle fattispecie
concrete è presidiato dal rimedio della nullità (art. 1418, comma 2, u.p., c.c.).
Con riferimento al mandato con rappresentanza – e al negozio unilaterale di procura che, sul piano
sostanziale, del primo costituisce negozio di attuazione (quale che ne sia, poi, la forma espressiva
assunta nel concreto) – detto requisito e il correlato interesse pubblico si riflettono non solo sul
contratto di mandato ma pure, in via distinta, sul negozio unilaterale di procura.
In particolare, con riguardo proprio al negozio di procura preme evidenziare come qui venga ad
emergere pure l'esigenza di tutela degli interessi dei terzi, quali soggetti destinati a venire in contatto
con il rappresentante.
Ciò posto occorre verificare se la terminologia impiegata da nella relativa Controparte_1
procura possa dirsi idonea a delimitare con certezza l'oggetto del potere di rappresentanza così
pagina 11 di 24 conferito.
A tale riguardo, si ritiene che il richiamo operato a “ogni atto, attività, adempimento e formalità
ritenuti necessari e/o utili all'amministrazione, gestione, incasso e recupero ed eventuale recupero,
anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti, nonché all'eventuale escussione delle garanzie
accessorie che assistono tali crediti….” valga per ciò solo a rendere sufficientemente determinabile
l'oggetto di tale rapporto di mandato.
In quest'ottica, pertanto, la procura notarile in atti (cfr. doc. 25 della comparsa di risposta), è da
qualificarsi come adeguatamente specifica in quanto volta a conferire un potere di rappresentanza in
seno al mandatario finalizzato alla riscossione dei crediti e in generale alla gestione dei rapporti
dedotti in giudizio”.
A fronte della superiore motivazione la censura nei termini in cui è stato proposta (mera reiterazione di quanto già dedotto nell'atto di opposizione a precetto) non sfugge alla sanzione di inammissibilità ex art.342 cpc, attesa la sua estrema genericità e la assenza di alcuna indicazione in punto alle norme presuntivamente violate.
Con il secondo motivo di appello è stata censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo accertato e dichiarato incidentalmente “che i testi negoziali delle garanzie oggetto di causa
siano affette da nullità, limitatamente alle predette clausole, in virtù di quanto disposto dall'art. 2,
comma 3, della legge n. 287 del 1990 e dall'art. 1419 c.c.”, ha, però escluso che la parte opposta sia incorsa in alcuna decadenza ex art.1957 cc “risultando agli atti pacifico e non contestato che il
contratto di mutuo stipulato con la debitrice principale in data 10 maggio 2007 prevede un piano di
ammortamento decennale con scadenza dell'ultima rata il 31.5.2017. il dies a quo per il calcolo del
termine decadenziale decorre da tale ultima data, e risulta agli atti documentata l'azione della
creditrice nei confronti della debitrice principale MO RI con atto di precetto notificato in
pagina 12 di 24 data 12 gennaio 2017 al quale è seguita la notifica del pignoramento, nonché l'attuale pendenza della
procedura esecutiva n. rge 261/2017.
Risulta dunque ex actis che la banca si è attivata tempestivamente, con piena osservanza del termine di
cui all'art. 1957 c.c., e che quindi la garanzia fideiussoria non si è estinta”.
L'appellante, oltre ad invocare la nullità totale della prestata fideiussione, ha dedotto che, in ogni caso,
anche a volere circoscrivere la nullità solo alle clausole richiamate nel provvedimento n.55/05 della
Banca d'Italia, sarebbe errato il ragionamento seguito dal primo Giudice atteso che “il dies a quo di sei
mesi, diversamente da quanto sostenuto dal Decidente di primo grado, non può farsi decorrere dalla
scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento (31.5.2017) ma dalla data in cui il mutuatario
principale è stato dichiarato decaduto ex art. 1186 cod. civ. dal beneficio del termine. Dagli atti di
causa emerge che il debitore principale ha corrisposto 48 rate su 120 (dichiarazione contenuta anche
nella comparsa di costituzione di controparte nel processo di primo grado) e che, dunque, ha smesso
di rientrare nel mutuo concesso in data 30.4.2011. Da questo momento in poi, tenuto conto del
mancato pagamento delle successive rate, considerata la decadenza ex. art. 1186 c.c. prevista
automaticamente dal contratto di mutuo, dovrà quindi farsi decorrere il termine di cui sopra (si
consideri che la messa in sofferenza e la segnalazione alla centrali rischi è avvenuta anch'essa
tardivamente, ovvero il 24.6.2014, e quindi oltre i sei mesi previsti per legge (vd. doc. 5 e 6 della
citazione, CTU tecnica, e doc 4).
Dunque, la creditrice avrebbe dovuto proporre sin dal 2011 nei confronti del debitore principale
un'azione di cognizione od esecutiva per non decadere dal diritto di far valere la garanzia
fideiussoria. Diversamente, infatti, il fideiussore, ove convenuto in giudizio, può eccepire, come in
effetti è avvenuto in questa sede, la decadenza del creditore dal proprio diritto di credito verso il
garante. E, infatti, dal 2011, in cui la creditrice ha dichiarato decaduto ex art. 1186 cod. civ. il
pagina 13 di 24 debitore principale dal beneficio del termine e, conseguentemente, preteso l'adempimento dell'intero
senza il rispetto dei piani di rateizzazione originari, è passato un periodo eccedente i sei mesi, prima
che essa agisse per l'espropriazione immobiliare, ovvero, per come indicato in sentenza, solo in data
12.1.2017.
Diversamente, infatti, da quanto argomentato nella sentenza che ivi si impugna, il momento in cui
decorre il termine semestrale di cui all'art. 1957, primo comma, cod. civ. non può coincidere con il
pagamento dell'ultima rata dei piani di ammortamento dei mutui perché, nel caso che qui occupa, per
effetto della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ. e della risoluzione dei contratti
di mutuo, l'intera obbligazione è divenuta già nel 2011 esigibile. Per effetto della decadenza del
beneficio del termine, infatti, non esiste più il diritto del mutuatario di pagare, alle singole scadenze,
rate comprensive di una quota capitale e di una quota di interessi corrispettivi calcolati sul debito
residuo in linea capitale alla data di scadenza di ogni singola rata. Al contrario, egli deve pagare ad
le rate già scadute e non pagate al momento della dichiarazione di decadenza, nonché tutto il CP_7
debito residuo in linea capitale a quella data, più gli eventuali interessi moratori in caso di ritardato
pagamento del debito residuo. Dal momento della decadenza del beneficio del termine, dunque, il
piano di ammortamento del mutuo non esiste più, la somma è dovuta sin da subito e non corrisponde
più all'importo originariamente previsto dai piani di ammortamento allegati ai contratti.
Conseguentemente, è da questo momento che l'obbligazione (capitale residuo più eventuali interessi
moratori) diviene per intero esigibile e, in altri termini, è scaduta (Tribunale di Verona 812/2021 del
16.4.2021 – doc. 4)”.
Il motivo è infondato e merita di essere respinto, seppure sulla base di motivazioni diverse rispetto a quelle esposte nella sentenza gravata.
Ed invero, in primo luogo il provvedimento n.55/2005 adottato dalla Banca d'Italia è stato prodotto pagina 14 di 24 dall'opponente nel corso del giudizio di primo grado tardivamente e dopo il maturare delle preclusioni istruttorie fissate dall'art.183, c.VI, cpc (nella specie, dall'esame del fascicolo di primo grado si evince che la produzione è avvenuta in data 30.9.2022 in uno alle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione decisione fissata dal Giudice ai sensi dell'art.281 sexies cpc). Di detto documento, pertanto, il primo Giudice non avrebbe potuto tenere conto ai fini della decisione e ciò in ossequio alla dominante giurisprudenza di legittimità che, riconoscendo allo stesso natura di mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio, esclude l'applicabilità del principio “iura novit curia” (v. Cass. 33472/24).
In secondo luogo, nel caso di specie la fideiussione prestata dal non rientra tra quelle omnibus, Pt_1
in quanto relativa ad uno specifico rapporto (il contratto di mutuo sottoscritto da MO RI il
10.5.2007), di talchè la stessa, ove anche ricalchi il contenuto del provvedimento n.55/05 della Banca
d'Italia, è sottratta ad una eventuale declaratoria di nullità, riservata alle fideiussioni omnibus (v.
Cass.33472/24; Cass. 19401/24).
Infine, nella specie non si ravvisa alcuna identità tra le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia e quelle presenti nel contratto di mutuo del 10.5.2007.
Ed invero, le clausole 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, presentano il seguente contenuto:
L'art. 2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”) dichiara il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.
L'art. 6 dello schema prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o pagina 15 di 24 il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
L'art. 8 stabilisce che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Nel contratto di mutuo del 10.5.2007 la clausola contenuta nell'art.5 bis presenta un contenuto assolutamente non coincidente con quello delle clausole sopra trascritte.
È chiaro che l'art.5 bis del contratto di mutuo fondiario non è stato adeguatamente esaminato dal
Giudice di prime cure, che altrimenti avrebbe certamente evidenziato in sentenza la sua assoluta non corrispondenza con gli articoli nn. 2, 6 e 8 dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, così
come precisato in seno al provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.
Ed invero, dalla semplice lettura del citato art.5 bis del contratto di mutuo emerge che non sussiste alcun, nemmeno vago, richiamo, al contenuto delle clausole oggetto della decisione della Banca d'Italia
n. 55/2005.
Con il terzo motivo di appello il ha denunciato la violazione e falsa applicazione di legge degli Pt_1
artt. 117 e 194 e ss. in relazione all'art. 2 della legge n. 287 del 1990, all'art. 1283 c.c., all'art. 1195 c.c.
e all'art. 1375 c.c., oltre agli artt. 1346 e 1284 c.c., degli artt. 116 e 117 del TUB. Errata valutazione delle risultanze istruttorie. Errata percezione e valutazione delle risultanze della CTU. Omessa
motivazione e contraddittorietà sul punto.
In particolare, la lagnanza dell'appellante si è appuntata sulla illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato al contratto di mutuo del 10.5.2007, con conseguente indeterminatezza ed indeterminabilità delle condizioni applicate, e sulla mancata condivisione delle conclusioni rassegnate dal CTU nominato in primo grado.
Anche questo motivo non merita di essere accolto.
pagina 16 di 24 Ed invero, l'eccezione di indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interessi risulta del tutto infondata per quanto concerne la contestazione relativa all'applicazione del c.d. ammortamento alla francese che, secondo l'assunto dell'appellante, genererebbe un indebito fenomeno anatocistico. Va
osservato che il contratto in questione prevede effettivamente la determinazione degli interessi secondo il metodo di calcolo c.d. alla francese. Con l'espressione “piano di ammortamento alla francese”
(ovvero “a rata costante”) dovrebbe intendersi unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso;
tale espressione (e metodologia) viene tuttavia estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale via via residuo al netto delle restituzioni di capitale effettuato con le rate precedenti (ne conseguiranno rate non costanti nella loro entità) [cfr. Tribunale di Milano, sez. VI, sentenza del 5 maggio 2014].
La giurisprudenza di merito oramai pressocchè unanime reputa legittima una tale forma di ammortamento, non discendendo dalla sua applicazione alcuna forma di capitalizzazione vietata, con la specificazione che l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento "alla francese" la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 cc. (cfr.
Trib. Mantova 11.3.2014; Trib. Siena 11.7.2014; Trib. Pescara 10.4.2014; Trib. Milano 5.5.2014; Trib.
Ferrara 5.12.2013; Trib. Lecce 16.9.2014).
Inoltre, come noto, mentre il tasso annuo nominale (TAN) è stabilito su base annua, le rate del mutuo hanno quasi sempre una periodicità inferiore. La differenza tra TAN e TAE (tasso annuo effettivo) è
pagina 17 di 24 tanto maggiore quanto è maggiore il numero delle rate (fattore tempo) ed è tanto più significativa quanto è più alto il tasso di interesse.
La giurisprudenza – valorizzando anche la differenza tra il concetto giuridico di tasso di interesse e il costo economico dell'operazione, nonché la circostanza che di regola il TAE è ricompreso nell'ISC – è
concorde nell'affermare che “una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali” (Trib. Benevento 19.11.2012; Trib. Roma
11.1.2016, 16.6.2016, 1.2.2017 e 5.4.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Milano 28.6.2017; Trib.
Monza 18.8.2017; Trib. S. M. C. Vetere 27.3.2017; Trib. Lanciano 17.10.2017).
I dubbi sulla legittimità del metodo di ammortamento in esame sono stati, da ultimo, definitivamente superati dalla pronuncia resa dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (v. Cass., sez. unite, sent.
15130/24), secondo cui “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della
modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in
tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Con il quarto motivo di appello il si è doluto per la violazione e falsa applicazione di legge Pt_1
dell'art. 474 c.p.c. in correlazione con gli artt.1 e 38 TUB. Errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Omessa motivazione e contraddittorietà sul punto.
Secondo l'appellante il contratto di mutuo del 10.5.2007 sarebbe “privo del valore di titolo esecutivo,
poiché la consegna del denaro dato in prestito oltre che essere vincolata agli interessi del mutuante
risultava, altresì, sussistere solo in rapporto ad un'integrazione con la quietanza di versamento e con
gli estratti dei libri contabili della banca, ovvero per mezzo di atti non formalmente omogenei al
contratto (vd. doc.
1 - atto di citazione) e che il fatto che il mutuo non potesse fungere da titolo
pagina 18 di 24 esecutivo fosse provato da argomentazioni immediatamente riscontrabili nel rapporto contrattuale da
cui emergeva in maniera evidente che la res fosse stata immediatamente riconsegnata alla parte
mutuante, al fine di essere costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di
una serie di obblighi a carico della parte finanziata”.
Nel rigettare la contestazione in oggetto il Tribunale di Siracusa ha così motivato: “Ai sensi dell'art.
474 c.p.c., l'esecuzione forzata può avere luogo solo in forza di un titolo esecutivo per un diritto certo,
liquido ed esigibile.
Nel caso di specie, parte opponente dubita che il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico del 10
maggio 2007 (rep. n. 84355) sia un valido titolo esecutivo. Ciò essenzialmente perché, secondo
l'opponente, la somma concessa a mutuo è stata condizionata sospensivamente all'avveramento di
diverse condizioni di cui al contratto e all'allegato capitolato delle condizioni generali. Sostiene
dunque l'opponente che il mutuo stipulato per atto pubblico condizionato non sia in grado di
rappresentare un valido titolo esecutivo posto che non documenta l'effettiva erogazione della somma
di denaro.
L'assunto, riferito al caso di specie, è infondato.
Nel contratto di mutuo ciò che rileva è che una parte abbia trasferito la proprietà del danaro al
mutuatario il quale si obbliga a restituirne il tantundem più gli interessi (nel caso di mutuo oneroso).
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. 17194/2015) pur ribadendo la tesi
tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la
consegna della somma data a mutuo, ha affermato che detta consegna si realizza anche là dove il
mutuatario, ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla
immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l'acquisizione della disponibilità
giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo
pagina 19 di 24 al soggetto finanziatore.
Sotto questo profilo occorre richiamare quanto affermato sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione
con sentenza n. 6174/2020, secondo cui “al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere
utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua
interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo
ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità
giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di
forma imposti dalla legge” (v., conforme, Cass. n. 17194/2015 cit.).
Ebbene, nella fattispecie in esame sembrano ricorrere le suddette condizioni, risultando l'erogazione
della somma essere stata contestuale all'atto di mutuo ed avendone il mutuatario rilasciato quietanza.
E ciò può evincersi dal tenore dell'art. 1 e 1 bis del rogito notarile in atti (allegato all'atto di
citazione), secondo cui “la predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal alla parte CP_5
finanziata che ne rilascia quietanza riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo del mutuo…..la
parte finanziata riconsegna alla parte mutuante l'intera somma mutuata perché venga costituita in
deposito cauzionale infruttifero presso il CP_5
Invero, sebbene detta somma sia stata costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la stessa
Banca, può ritenersi come il conferimento della somma medesima ne abbia implicato la sua immediata
disponibilità giuridica.
Ed infatti, deve ritenersi ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la “traditio”,
quale elemento costitutivo del contratto di mutuo, non si configura più soltanto come materiale e fisica
consegna del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la
disponibilità giuridica.
E, più specificatamente, come ancora affermato dalla Suprema Corte, “ai fini del perfezionamento del
pagina 20 di 24 contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio
dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce
effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito
cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi
e delle condizioni contrattuali” (così Cass. n. 25632/2017; nonché Cass. 9229/2022).
In altri termini, la costituzione temporanea in deposito cauzionale delle somme comunque già ricevute,
comporta che gli effetti di trasferimento della disponibilità nella sfera del mutuatario non sono
sospensivamente condizionati all'adempimento delle obbligazioni assunte, ma si sono prodotti all'atto
della stipula del mutuo proprio attraverso la destinazione concordata dalle parti delle somme erogate
alla costituzione del deposito cauzione al fine di soddisfare un interesse dei mutuatari con la
concessione temporanea della garanzia.
In sostanza la messa a disposizione delle somme prescinde dalla scelta del mutuatario in ordine alla
destinazione delle stesse che può legittimamente essere costituita dalla costituzione di una garanzia a
favore della stessa banca mutuante.
Può, quindi, ritenersi come, nella fattispecie in esame, il titolo azionato costituisca valido titolo
esecutivo ex art.1 e 38 TUB.
Di conseguenza, alla luce delle suesposte considerazioni il mutuo stipulato in data 10 maggio 2007
costituisce valido titolo esecutivo”.
A fronte della puntuale motivazione resa dal Giudice di prime cure il motivo di appello, nei termini in cui è stato formulato, non può che essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc essendo del tutto carente il riferimento alle norme di legge violate e consistendo in una mera reiterazione del motivo di opposizione sviluppato in primo grado.
Per mera completezza di analisi va, inoltre, evidenziato che “per i contratti di mutuo (per i quali la
pagina 21 di 24 giurisprudenza di legittimità costantemente afferma la natura c.d. “reale”, nel senso cioè di ritenere
che il contratto si perfeziona solo con la consegna della cosa mutuata o con il conseguimento della
disponibilità giuridica della stessa – ex multis Cass. Civ. 3/1/2011 n. 14), affinché il contratto valga
come titolo esecutivo, occorre che sia sempre documentata l'avvenuta consegna del danaro con la
relativa quietanza, in mancanza della quale non sorge infatti l'obbligo né di restituzione a carico del
mutuatario né di giungere alla stipula del successivo atto di erogazione” (v. Trib. Catania, sentenza
4163/18, richiamata anche dall'appellato).
Ciò premesso, l'asserzione circa l'assenza del titolo esecutivo è smentita dalla documentazione in atti,
dalla quale emerge sia l'avvenuta consegna del denaro che la relativa quietanza. Segnatamente all'art. 1
del contratto di mutuo, si legge testualmente “la predetta somma viene, con il presente atto, erogata dal alla parte finanziata che ne rilascia quietanza riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo del CP_5
mutuo”.
Al successivo art.1 bis le parti danno atto della riconsegna alla banca della somma mutuata, che viene costituita in deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della parte finanziata.
Orbene, poiché come ha dedotto l'appellata (senza che sul punto sia sorta contestazione alcuna da parte dell'appellante) avendo la parte mutuataria provveduto, nei termini contrattuali, all'espletamento degli adempimenti previsti in contratto, la banca ha svincolato il deposito cauzionale mettendo a disposizione del mutuatario la somma, deve ritenersi che il contratto di mutuo si è perfezionato con la consegna della somma mutuata per la quale è stata rilasciata la relativa quietanza.
Pertanto, non vi è alcun dubbio che il contratto di mutuo per cui è causa è un titolo esecutivo, essendo avvenuta l'effettiva erogazione della somma mutuata per la quale la parte mutuataria ha rilasciato ampia e liberatoria quietanza.
pagina 22 di 24 Con il quinto motivo di appello le censure sono state rivolte al capo della sentenza concernente la liquidazione delle spese del giudizio che, a detta dell'appellante, appaiono esagerate “anche in considerazione della particolare complessità della fattispecie esaminata in giudizio ove sono intervenute molte decisioni giurisprudenziali che hanno modificato più volte la disciplina”.
L'appellante ha, quindi, chiesto la compensazione delle spese del primo grado di giudizio o, in subordine, la liquidazione secondo i parametri minimi fissati dalla vigente tariffa.
Il motivo va respinto perché infondato.
Rilevato che nel caso di specie non si ravvisa alcuna “particolare complessità”, atteso che il primo
Giudice si è mosso nel solco della dominante e consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito,
osserva questa Corte come la liquidazione sia avvenuta nel pieno rispetto delle tariffa professionale,
essendo stato liquidato un importo addirittura inferiore a quello medio previsto per lo scaglione di valore (da €.52.001,00 ad €.260.000,00).
Per i motivi sin qui esposti l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno calcolate escludendo la fase “istruttoria/trattazione”.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1906/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata liquidate in
€.11.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
3.4.2025.
pagina 23 di 24 IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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