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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1576/2024 R.G. promossa da:
, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FABIO LO PRESTI, c.f. P.IVA_1
; C.F._1
Reclamante contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI COSTRUZIONI , Parte_2
c.f. ; C.F._2
Reclamato-contumace contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Antonella Scardavilla;
- 1 - Reclamato
°°° All'udienza del 21.02.2025 la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., Controparte_2
[.
liquidazione, impugnava la sentenza n. 34/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa il
07.10.2024 con la quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il reclamante propone due motivi di reclamo. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e violazione del diritto di difesa provocati dalla tardività della notifica del decreto di fissazione dell'udienza eseguita nei confronti del debitore. Con il secondo motivo, si nega la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2, lett. d).
La liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
Il creditore istante costituitosi, domanda il rigetto del reclamo. Controparte_1
°°°
Il reclamo è infondato.
Il reclamante afferma che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza contenente l'assegnazione di un termine per il deposito di memorie difensive si sarebbe perfezionata il giorno 3 ottobre 2024, cioè lo stesso giorno in cui era stata fissata (e si era tenuta) l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Il tribunale di Ragusa ha emesso decreto di fissazione dell'udienza del 03.10.2024 che in merito alle modalità di notifica al debitore così disponeva “… ricorso e il decreto siano comunicati immediatamente, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC. e che l'esito della comunicazione sia trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente;
ASSEGNA al ricorrente, nel caso in cui la comunicazione all'indirizzo PEC del debitore non risulti possibile o non abbia avuto esito positivo, termine fino al 20.9.2024, per la notifica del ricorso e del decreto al
- 2 - debitore tramite Ufficiale Giudiziario di persona - senza facoltà di avvalersi del servizio postale- presso la sede risultante dal registro delle imprese, ovvero, quando la notificazione non possa cosi compiersi, mediante il deposito dell'atto nella casa comunale della medesima sede;
si dispone comunque che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza del debitore con ogni mezzo idoneo ex art. 41 comma 3 CCII, anche in persona e nel domicilio del liquidatore ….”. Il termine assegnato per il perfezionamento della notifica al debitore era il 20.09.2024.
La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 40, co. 6, C.C.I.I., dalla cancelleria a mezzo pec aveva esito negativo e la cancelleria ne dava comunicazione al creditore istante come segue “La notificazione non ha avuto esito positivo. In ossequio a quanto previsto dall'art.15 l.f. come modificato dall'art.17 del d.l. 179/2012, si invita il creditore istante
a procedere alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione
d'udienza nelle forme di legge”.
Il ricorrente ha, quindi, eseguito la notifica, ai sensi dell'art. 40 C.C.I.I., avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, presso la sede della società con esito negativo in data
19.09.2024 perché lo studio professionale presso il quale era fissata la sede sociale
“…ha cessato la propria attività al 30.12.2022 e non ho rinvenuto alcun incaricato di ricevere la notifica” (così la relata di notifica).
La notifica veniva, quindi, eseguita, ai sensi del medesimo comma, mediante deposito presso la casa comunale di Scicli in data 19.09.2024, perfezionandosi al momento del deposito stesso (come espressamente previsto dall'art. 40 citato).
Il creditore istante eseguiva anche le ulteriori notifiche disposte dal tribunale, cioè
“dispone comunque che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza del debitore con ogni mezzo idoneo ex art. 41 comma 3 CCII, anche in persona e nel domicilio del liquidatore…”.
La notifica al liquidatore si perfezionava il 3.10.2024 ed a quest'ultima notifica si riferisce il primo motivo di reclamo ora in esame, lamentando la violazione del diritto di difesa.
- 3 - Ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio – che il reclamante ritiene messere mancata – occorre fare riferimento esclusivamente alla notifica prevista dall'art. 40
C.C.I.I. (che in ordine gradato prevede notifica alla pec della società, la notifica presso la sede sociale, la notifica presso la casa comunale) che, nel caso in esame, risulta ritualmente eseguita e perfezionata in data 19.09.2024 con il deposito alla casa comunale (sul punto si vedano Cass. 7258/22 e Cass. 4321/25 che, seppur riferite all'art. 15 L. Fall., dettano principi applicabili anche all'art. 40 CCII).
La notifica al liquidatore è, per così dire, “facoltativa”, non imposta cioè dalla legge ma disposta dal tribunale solo al fine di garantire al debitore una conoscenza effettiva dell'esistenza dell'istanza di liquidazione giudiziale.
Si tratta, tuttavia, di adempimento che nulla ha a che vedere con la rituale instaurazione del contraddittorio, regolata in via esclusiva dall'art. 40 CCII.
Ragioni di completezza, suggeriscono ancora di rilevare che all'udienza del 03.10.2024 il Tribunale di Ragusa dispose un rinvio all'udienza del 07.10.2024 al fine di accertare l'avvenuta notifica al liquidatore “ed anche per consentire un adeguato spazio difensivo…”, senza che l'odierno reclamante (nell'effettiva conoscenza dell'esistenza della procedura dal 03.10.2024) si costituisse.
Con il secondo motivo di reclamo si nega l'esistenza dei requisiti dimensionali osservando “ …. la società reclamante non avrebbe potuto essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, essendo non soltanto già in stato di liquidazione e già cancellata, ma anche inattiva da oltre un decennio, come peraltro risulta acclarato anche dalla stessa controparte. La mancanza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge insomma risulta evidente essendo acclarato, per stessa ammissione della creditrice, che la società è inattiva da un periodo di tempo superiore al triennio richiesto dalla legge e considerato come una delle condizioni per essere definita come impresa minore”.
Il fatto che la società fosse in liquidazione e cancellata è irrilevante posto che la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta prima del decorso dell'anno dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta cancellazione.
- 4 - Venendo al requisito dimensionale, l'art. 121 CCII prevede la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'imprenditore che prova di possedere i requisiti dimensionali che connotano l'impresa minore, previsti dall'art. 2, lett. d), nel periodo di tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il reclamante - sul quale grava l'onere probatorio – si è limitato ad affermare l'inesistenza del requisito dimensionale perché la società è inattiva da oltre un triennio e nulla ha prodotto (ad esempio i bilanci).
Il reclamo, tuttavia, non muove critica alcuna, né smentisce l'affermazione del tribunale secondo cui la società ha un'esposizione debitoria di oltre 780.000,00 euro nei confronti dell'Erario, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate (p. 1 della sentenza); a tale debito va aggiunto quello di euro 724.378,90 nei confronti del creditore
[...]
(di fatto incontestato). Controparte_1
L'assenza (congiunta) dei requisiti dimensionali risulta, pertanto, smentita.
°°°
L'infondatezza dei motivi di impugnazione determina il rigetto del reclamo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n. 1576/2024 R.G, così statuisce: rigetta il reclamo;
condanna
, al pagamento delle spese del Controparte_3
giudizio in favore di che si liquidano in euro 3.000,00 per Controparte_1
compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 1, co. 17, L. 288/12, dichiara il reclamante tenuto a versare un importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 14.03.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1576/2024 R.G. promossa da:
, c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FABIO LO PRESTI, c.f. P.IVA_1
; C.F._1
Reclamante contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI COSTRUZIONI , Parte_2
c.f. ; C.F._2
Reclamato-contumace contro
, c.f. , rappresentato e difeso, dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Antonella Scardavilla;
- 1 - Reclamato
°°° All'udienza del 21.02.2025 la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con reclamo proposto ai sensi dell'art. 51 C.C.I.I., Controparte_2
[.
liquidazione, impugnava la sentenza n. 34/2024 emessa dal Tribunale di Ragusa il
07.10.2024 con la quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
Il reclamante propone due motivi di reclamo. Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio e violazione del diritto di difesa provocati dalla tardività della notifica del decreto di fissazione dell'udienza eseguita nei confronti del debitore. Con il secondo motivo, si nega la sussistenza dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 2, lett. d).
La liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
Il creditore istante costituitosi, domanda il rigetto del reclamo. Controparte_1
°°°
Il reclamo è infondato.
Il reclamante afferma che la notifica del decreto di fissazione dell'udienza contenente l'assegnazione di un termine per il deposito di memorie difensive si sarebbe perfezionata il giorno 3 ottobre 2024, cioè lo stesso giorno in cui era stata fissata (e si era tenuta) l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Il tribunale di Ragusa ha emesso decreto di fissazione dell'udienza del 03.10.2024 che in merito alle modalità di notifica al debitore così disponeva “… ricorso e il decreto siano comunicati immediatamente, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC. e che l'esito della comunicazione sia trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente;
ASSEGNA al ricorrente, nel caso in cui la comunicazione all'indirizzo PEC del debitore non risulti possibile o non abbia avuto esito positivo, termine fino al 20.9.2024, per la notifica del ricorso e del decreto al
- 2 - debitore tramite Ufficiale Giudiziario di persona - senza facoltà di avvalersi del servizio postale- presso la sede risultante dal registro delle imprese, ovvero, quando la notificazione non possa cosi compiersi, mediante il deposito dell'atto nella casa comunale della medesima sede;
si dispone comunque che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza del debitore con ogni mezzo idoneo ex art. 41 comma 3 CCII, anche in persona e nel domicilio del liquidatore ….”. Il termine assegnato per il perfezionamento della notifica al debitore era il 20.09.2024.
La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 40, co. 6, C.C.I.I., dalla cancelleria a mezzo pec aveva esito negativo e la cancelleria ne dava comunicazione al creditore istante come segue “La notificazione non ha avuto esito positivo. In ossequio a quanto previsto dall'art.15 l.f. come modificato dall'art.17 del d.l. 179/2012, si invita il creditore istante
a procedere alla notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione
d'udienza nelle forme di legge”.
Il ricorrente ha, quindi, eseguito la notifica, ai sensi dell'art. 40 C.C.I.I., avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, presso la sede della società con esito negativo in data
19.09.2024 perché lo studio professionale presso il quale era fissata la sede sociale
“…ha cessato la propria attività al 30.12.2022 e non ho rinvenuto alcun incaricato di ricevere la notifica” (così la relata di notifica).
La notifica veniva, quindi, eseguita, ai sensi del medesimo comma, mediante deposito presso la casa comunale di Scicli in data 19.09.2024, perfezionandosi al momento del deposito stesso (come espressamente previsto dall'art. 40 citato).
Il creditore istante eseguiva anche le ulteriori notifiche disposte dal tribunale, cioè
“dispone comunque che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza del debitore con ogni mezzo idoneo ex art. 41 comma 3 CCII, anche in persona e nel domicilio del liquidatore…”.
La notifica al liquidatore si perfezionava il 3.10.2024 ed a quest'ultima notifica si riferisce il primo motivo di reclamo ora in esame, lamentando la violazione del diritto di difesa.
- 3 - Ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio – che il reclamante ritiene messere mancata – occorre fare riferimento esclusivamente alla notifica prevista dall'art. 40
C.C.I.I. (che in ordine gradato prevede notifica alla pec della società, la notifica presso la sede sociale, la notifica presso la casa comunale) che, nel caso in esame, risulta ritualmente eseguita e perfezionata in data 19.09.2024 con il deposito alla casa comunale (sul punto si vedano Cass. 7258/22 e Cass. 4321/25 che, seppur riferite all'art. 15 L. Fall., dettano principi applicabili anche all'art. 40 CCII).
La notifica al liquidatore è, per così dire, “facoltativa”, non imposta cioè dalla legge ma disposta dal tribunale solo al fine di garantire al debitore una conoscenza effettiva dell'esistenza dell'istanza di liquidazione giudiziale.
Si tratta, tuttavia, di adempimento che nulla ha a che vedere con la rituale instaurazione del contraddittorio, regolata in via esclusiva dall'art. 40 CCII.
Ragioni di completezza, suggeriscono ancora di rilevare che all'udienza del 03.10.2024 il Tribunale di Ragusa dispose un rinvio all'udienza del 07.10.2024 al fine di accertare l'avvenuta notifica al liquidatore “ed anche per consentire un adeguato spazio difensivo…”, senza che l'odierno reclamante (nell'effettiva conoscenza dell'esistenza della procedura dal 03.10.2024) si costituisse.
Con il secondo motivo di reclamo si nega l'esistenza dei requisiti dimensionali osservando “ …. la società reclamante non avrebbe potuto essere sottoposta alla procedura di liquidazione giudiziale, essendo non soltanto già in stato di liquidazione e già cancellata, ma anche inattiva da oltre un decennio, come peraltro risulta acclarato anche dalla stessa controparte. La mancanza dei requisiti dimensionali richiesti dalla legge insomma risulta evidente essendo acclarato, per stessa ammissione della creditrice, che la società è inattiva da un periodo di tempo superiore al triennio richiesto dalla legge e considerato come una delle condizioni per essere definita come impresa minore”.
Il fatto che la società fosse in liquidazione e cancellata è irrilevante posto che la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale è intervenuta prima del decorso dell'anno dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta cancellazione.
- 4 - Venendo al requisito dimensionale, l'art. 121 CCII prevede la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell'imprenditore che prova di possedere i requisiti dimensionali che connotano l'impresa minore, previsti dall'art. 2, lett. d), nel periodo di tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Il reclamante - sul quale grava l'onere probatorio – si è limitato ad affermare l'inesistenza del requisito dimensionale perché la società è inattiva da oltre un triennio e nulla ha prodotto (ad esempio i bilanci).
Il reclamo, tuttavia, non muove critica alcuna, né smentisce l'affermazione del tribunale secondo cui la società ha un'esposizione debitoria di oltre 780.000,00 euro nei confronti dell'Erario, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate (p. 1 della sentenza); a tale debito va aggiunto quello di euro 724.378,90 nei confronti del creditore
[...]
(di fatto incontestato). Controparte_1
L'assenza (congiunta) dei requisiti dimensionali risulta, pertanto, smentita.
°°°
L'infondatezza dei motivi di impugnazione determina il rigetto del reclamo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul reclamo iscritto al n. 1576/2024 R.G, così statuisce: rigetta il reclamo;
condanna
, al pagamento delle spese del Controparte_3
giudizio in favore di che si liquidano in euro 3.000,00 per Controparte_1
compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.
Ai sensi dell'art. 1, co. 17, L. 288/12, dichiara il reclamante tenuto a versare un importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello, il 14.03.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
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