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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona della Dott. Elena Vezzosi, definitivamente pronunziando, ai sensi dell'art.429 c.p.c.
nella causa 861/2024 RG
tra con sede in Montecchio Emilia (RE), in Via Galvani n.9, C.F. e P.I.: Parte_1
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. P.IVA_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vittorio Parte_2
Cazzella
- RICORRENTE -
c o n t r o
L' , (C.F.: - P. Controparte_1 P.IVA_2
Iva in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_3
e difeso dall'Avv. Valeria Giroldi
- CONVENUTO –
FATTO E DIRITTO CP_ Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo dichiararsi la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo telematico n° 197/2024 - r.g.694/2024 Lav., emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 29.7.2024 e notificato in data 30.07.2024 con cui veniva ingiunto all'odierna opponente obbligato soldale di di pagare Pt_1
CP_ all' per le causali di cui in ricorso immediatamente la somma di € 15.832,35, oltre interessi dal dovuto al saldo ed oltre alle spese di procedura.
CP_ Si costituiva ritualmente l' contestando in fatto e diritto le ragioni dell'opposizione e chiedendo il rigetto della stessa.
All'udienza di discussione odierna -presente la parte ricorrente personalmente- la stessa, a mezzo anche del suo legale, ha chiesto la cessazione della materia del CP_ contendere previa rinuncia alla presente azione;
l' ha accetto la rinuncia.
Il Giudice ha pertanto pronunciato la presente sentenza dandone lettura in udienza.
La rinuncia alla presente azione, debitamente accettata da controparte, comporta declaratoria di estinzione del Giudizio.
L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza dell'organo collegiale o con ordinanza del giudice istruttore (cfr. Trib. Torino 12 febbraio 2016, Trib. Bari 24 aprile 2008 e Cass. 15631/09).
Le spese di lite, a fronte dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto questo aspetto come espressamente dichiarato a verbale d'udienza, sono interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
1) - dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia gli atti e ne dispone la cancellazione del ruolo;
2) Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Pag. 2 di 3 Reggio Emilia, 12/2/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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