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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/03/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/03/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 10076/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. Valeria Costa Parte_1
RICORRENTE
E
P_
RESISTENTE CONTUMACE
oggetto: assegno nucleo familiare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.11.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione ai superstiti cat. SO n. 20069361, con decorrenza dal 1° giugno 2014, ha dedotto di: aver presentato domanda per il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare a fare data dall'01.12.2017; aver ricevuto P_ dall' la riliquidazione della pensione con ricalcolo degli importi e concessione del trattamento di famiglia P_ a decorrere da gennaio 2023; aver inoltrato ricorso amministrativo avverso il provvedimento dell' resistente;
aver ottenuto una seconda riliquidazione con ricalcolo della prestazione in godimento, comprensiva del trattamento di famiglia, da maggio 2022.
Avverso la seconda procedura di ricalcolo, dunque, l'istante ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di: “1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo familiare sulla pensione di reversibilità cat. SO n.°20069361 nella qualità di soggetto impossibilitato allo svolgimento di un proficuo lavoro a decorrere dall'1.12.2017 o da altra data che sarà P_ stabilita in corso di causa;
2) per l'effetto condannare l all'erogazione degli assegni familiari a decorrere dall'1.12.2017 o da altra data che sarà stabilita in corso di causa oltre interessi come per legge”, con vittoria di spese.
P_ 1.1. L' nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio.
1.2. Quindi, la causa, istruita con CTU medico legale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, al cui esito è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
1.3. Ciò posto, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti, potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, il precedente intervenuto nella Sezione di questo Ufficio in analoghe controversie (v., sentenza n. 683/2025, est. Dott. Ivano Caputo), condividendone le motivazioni espresse.
2. Giova rammentare che l'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13.3.1988 n. 69, convertito nella L. 13.5.1988 n. 153, che, al comma 1°, così dispone: “per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art 5, D.L. 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazione, dalla l 25 marzo 1983, n 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalla disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare”.
Il comma 2° del citato articolo stabilisce la corresponsione della prestazione in oggetto in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella allegata al decreto.
Il comma 8° - che in questa sede viene in rilievo - prevede, invece, che “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
In base alla surrichiamata normativa, dunque, per i titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente o di pensione di reversibilità liquidata nel Fondo lavoratori dipendenti
(come nel caso di specie), è prevista la possibilità di richiedere l'assegno al nucleo familiare, anche se il nucleo
è formato da un solo componente, ovvero il titolare di pensione, purché inabile oppure orfano minore.
In tal senso soccorre pure l'orientamento espresso dalla Suprema Corte sin dalla sentenza n. 7688 del
20.8.1996, secondo cui: “L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988 n.
69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 - finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età - spetta anche, ai sensi del comma ottavo dello stesso art. 2, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare di pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
2.1. Quanto, poi, al requisito sanitario richiesto dalla legge e, quindi, alla inabilità rilevante ai fini del riconoscimento della prestazione, giova evidenziare che la “L. n. 222 del 1984 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge citata, art. 8, e della L. 21 luglio 1965 n.
903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che l'art. 8 cit., comma 2 sostituisce l'art. 4 del TU 30 maggio 1955, n. 797 (Cass. 26/08/2004, n. 16955; Cass. 26/6/2016, n. 10953; Cass. 9/4/2018, n.
8678)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav. n. 16710 del 24.5.2022).
Sono, pertanto, “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. La Suprema Corte ha ulteriormente puntualizzato che “la assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (in tal senso, Cass. n. 10953/2016, cit., e
Cass. n. 8678/2018, cit.)” (così, ancora, Cass. Sez. Lav. n. 16710/2022 cit.).
Ne consegue che l'inabilità prevista per la prestazione di cui è causa è nozione distinta da quella richiesta per le prestazioni connesse all'invalidità civile, sicchè la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata riconosciuta invalida in misura del 80% (si veda, al riguardo, il verbale sanitario versato in atti, doc. 7) non postula automaticamente la sussistenza del requisito sanitario in questione, occorrendo – come detto – che il soggetto si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
2.2. Attesa, altresì, l'assenza di qualsivoglia presunzione di sussistenza del requisito sanitario, giacchè “il compimento dei 65 anni non può considerarsi come data dalla quale ricavare la esistenza di detta impossibilità” (v. Cass. Sez. Lav. n. 13049 del 2013), è stata disposta C.T.U. medico-legale al fine di accertare il requisito sanitario sotteso alla fruizione della prestazione in oggetto.
Venendo al caso di specie, rilevato che la ricorrente è stata ritenuta invalida nella misura dell'80% (v. allegato
7 del ricorso introduttivo), è stata disposta CTU medico legale al fine di verificare se l'istante abbia un'assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi al proficuo lavoro.
Il CTU nominato, dott. , all'esito dell'esame obiettivo e della documentazione medica Persona_1 prodotta, ha accertato che: “Deve ritenersi acclarato dalla documentazione sanitaria in Atti, ed ha trovato conferma nelle risultanze della visita Medico-Legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, che la IG.ra , di anni 76, è attualmente affetta da: − Parte_1
Grave deficit visivo per cecità O.D. e residuo visivo di 5/10 in O.S. − Diabete mellito. Dislipidemia. Iperuricemia.
− Cardiopatia ipertensiva. . − Severo deficit uditivo con necessità di protesizzazione. − Persona_2
Tremori di n.d.d. ad entrambe le mani. − Tiroidite cronica. − Bronchite cronica in ex-tabagista. − Artrosi diffusa con cifosi del rachide dorsale. Trattasi di un insieme di patologie che, in considerazione della loro natura e del livello di compromissione degli apparati interessati, possono motivatamente considerarsi a carattere permanente. Si dà atto che le patologie riscontrate non vanno incontro ad un miglioramento nel tempo, ma al contrario tendono ad aggravarsi per gli ulteriori fenomeni degenerativi connessi con l'avanzare dell'età.
Per quanto concerne gli aspetti giuridici del caso, ricordiamo brevemente che l'art. 2 comma 1 della Legge n.
222/1984 prevede: “Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza Controparte_3 successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” La pensione di inabilità è quindi una misura previdenziale, diretta a fornire al lavoratore, già assicurato presso il sistema di previdenza sociale, un reddito sostitutivo di quello di lavoro, allorquando il reddito non può essere prodotto a causa di “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha poi chiarito importanti questioni interpretative della L. 222/1984: 1. L'art. 2 va interpretato nel senso che per attività lavorativa si devono intendere le attività confacenti alle attitudini dell'assicurato (Cass. 17 marzo 1994 n. 2558), non usuranti (Cass. 29 aprile 1998 n. 4396), e non dequalificanti
(Cass. 25 gennaio 2001 n. 1026).
2. Tale attività deve avere il requisito della remuneratività, deve cioè trattarsi di proficuo lavoro, idoneo ad assicurare una remunerazione sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa, secondo il parametro dell'art. 36 della Cost. (Cass. 26 febbraio 1993 n. 2367; Cass. 1026/2001 cit.).
3. L'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere valutata secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. 2558/1994 cit.; Cass. 4 agosto 1994 n. 7222; Cass. n. 4396/1998 cit.; Cass. 30 maggio 2000 n. 7212). Ciò posto, tornando al caso della IG.ra
[...]
, precisiamo che nella fattispecie non ricorre alcuna documentazione sanitaria fino all'anno Parte_1
2019 allorquando risultano diagnosticati diabete mellito, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia ed ateromasia carotidea in tabagista. Una visita Oculistica del 30 ottobre 2019 rilevò una situazione di cecità assoluta in O.D. per glaucoma evoluto ed atrofia ottica ischemica con residuo visivo di 5/10 in O.S.
Successivamente furono diagnosticate le ulteriori patologie riportate in diagnosi. Ecco allora che, sulla scorta delle indicazioni giurisprudenziali innanzi citate circa la remuneratività e qualificazione di un eventuale attività lavorativa confacente le proprie attitudini (scolarità 5 a Scuola Elementare – pregressa attività lavorativa di casalinga), è possibile affermare che per i suddetti motivi, anche in correlazione all'età del soggetto (all'epoca 71 anni) che la IG.ra a partire dalla data del 30 settembre Parte_1
2019, epoca in cui per la prima volta fu diagnosticato il severo deficit visivo, non era concretamente in grado di espletare qualsivoglia attività lavorativa e per tale motivo doveva essere ritenuta inabile al proficuo lavoro.
2.3. Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
La decorrenza del requisito sanitario, tuttavia, deve farsi decorrere dalla data del 30.10.2019 avendo il CTU specificatamente ancorato la decorrenza dalla data di diagnosi, per la prima volta, del severo deficit visivo ovvero dal certificato oculistico del 30.10.2019.
2.4. Il requisito reddituale deve ritenersi provato in quanto l'istante, nel ricorso introduttivo, ha puntualmente allegato le certificazioni uniche relative agli anni dal 2018 al 2022, dalle quali risulta che il reddito, per le predette annualità, deriva unicamente dalla pensione di cui è titolare.
Deve, dunque, riconoscersi il diritto di al pagamento degli assegni per il nucleo Parte_1 P_ familiare a decorrere dal 30.10.2019 al 30.04.2022, stante il riconoscimento del beneficio da parte dell' dall'1.5.2022, con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa somma spettante, oltre P_3 interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, dalla maturazione al soddisfo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P_ Le spese di c.t.u., liquidate in atti, vengono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 10076/2023, proposto da P_
, nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 P_ difesa, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore di
[...]
, dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti cat. SO n. 20069361 a Parte_1 decorrere dal 30.10.2019 al 30.04.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, P_ dalla maturazione al soddisfo.; condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1.443,20, comprensive dell'aumento del 10% per la presenza dei collegamenti ipertestuali, oltre contributo unificato, se versato, IVA, CPA come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione;
pone le spese di P_ CTU definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro