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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2725 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO SCOGNAMIGLIO Parte_1 E
IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO ROMANO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13.2.2023 il ricorrente chiedeva:- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente Prof. alla Parte_1 ricostruzione del corretto e definitivo inquadramento giuridico ed economico con l'assegnazione della spettante posizione stipendiale e contrattuale, in rapporto all'intera carriera professionale quale docente non di ruolo e di ruolo con i passaggi della mobilità professionale da un ruolo ad un altro superiore e da un ruolo ad un altro inferiore;
- condannare le amministrazioni scolastiche resistenti, all'emissione del decreto definitivo dell'intera ricostruzione di carriera del ricorrente, con il pagamento delle risultanti differenze retributive e i relativi interessi legali maturati con rivalutazione monetaria nonchè attribuire ogni effetto giuridico ed economico connesso e consequenziale in ordine anche all'adeguamento della pensione e del trattamento di fine servizio;
- vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione all'avvocato antistatario.
Si costituiva il che, argomentata diffusamente la propria CP_1 posizione, concludeva chiedendo: in via pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità del ricorso per la sussistenza di un contraddittorio non integro;
in via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dalla ricorrente, procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive e dichiarando
l'intervenuta prescrizione delle medesime.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta nei termini di cui si dirà.
In ordine alla legittimazione passiva deve ritenersi che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussista la legittimazione passiva del mentre difetta la legittimazione passiva del CP_1 singolo istituto. Invero, la soggettività giuridica e la conseguente legittimazione sostanziale e processuale degli istituti scolastici attiene al piano della riconosciuta autonomia funzionale come prevista dal D.P.R. n. 275 del 1999 (Titolo 1, Capo 2^ e Capo 3^: autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo); le funzioni amministrative, invece, e la gestione del servizio istruzione
(titolo secondo) sono rimaste funzioni statali e soltanto la competenza per il loro esercizio è stata sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica e attribuita alle istituzioni scolastiche (art. 14) eccettuate quelle di cui all'art. 15 ("il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione") - istituzioni che agiscono, quindi, in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo
Stato.
Nel merito si osserva quanto segue.
Il ricorrente è stato inquadrato a tempo indeterminato dall'anno scolastico 1986/1987. A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a seguito di domanda di mobilità professionale, veniva immesso nel nuovo ruolo sulla scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di materie letterarie (cdc A050) e, a decorrere dall'anno scolastico
2011/2012, rientrava a domanda sul precedente ruolo scuola secondaria di primo grado per l'insegnamento di materie letterarie (cdc A043).
A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, a seguito di nuova domanda di mobilità professionale, il ricorrente transitava definitivamente nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento di materie letterarie (cdc A012).
Al ricorrente veniva comunicato un primo decreto di ricostruzione di carriera, contraddistinto con prot. n. 2919 del 12.3.2021, con effetti limitati al giorno 1.9.2009 a seguito di passaggio al ruolo superiore.
In data 11.8.2022 gli veniva inoltrata la seguente mail: “… Il decreto di ricostruzione di carriera prot. 74650 del 6/5/2021 ha superato il visto di regolarità amministrativo-contabile in data 6/5/2021 ed è stato assegnato per la successiva fase (applicazione) al competente TEAM dell'UFFICIO I di questa Ragioneria Territoriale dello Stato. Al riguardo si comunica che per l'elevato numero di provvedimenti, in base ai vigenti piani di programmazione delle lavorazioni che tengono conto del criterio cronologico di registrazione, sono attualmente in lavorazione i provvedimenti registrati nel mese di APRILE 2021.” Ciò premesso va preliminarmente richiamata la normativa applicabile alla fattispecie in esame.
Il d.l. 19/06/70 n. 370, conv. in l. 26/07/70 n. 576, agli artt. 1 e 2 stabilisce:
Art. 1. «1. Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate ((comprese quelle allo estero)) in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, e' riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono.
2. Parimenti e' riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.
3. Agli stessi fini e nella stessa misura e' riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualita' di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono"
o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica». Art. 2. «1. Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio, prestato in qualita' di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, e' riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.
2. Sono altresi' riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente». L'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con d.lgs. 16/04/94 n. 297, riproduce la disciplina contenuta nelle due norme da ultimo citate, stabilendo, per quanto in questa sede rileva: «1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonche' ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma
1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali».
La legge 11/07/80, n. 312 recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», all'art. 57, stabilisce: «I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417».
In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77) cui è collegato l'art 83 e ne amplia di riflesso, la previsione sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, tra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Dunque, se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentiva il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la L. n. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo. Cambiato in altri termini uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni.
Nel caso di specie il ricorrente allega (documentandolo con il deposito della busta paga del mese di luglio 2021) di aver diritto alla superiore qualifica KA08 quale docente presso istituti scolastici di secondo grado. Ed infatti sulla scorta del certificato riepilogativo dei servizi tale rivendicazione appare corretta in ragione della citata normativa. La domanda avente ad oggetto la consegna del decreto di ricostruzione della carriera non può, tuttavia, essere accolta posto che non risulta la sussistenza di un decreto a carattere definitivo alla cui consegna l'amministrazione potrebbe essere condannata.
Ed invero l'amministrazione ha comunicato in data 12.1.2023 quanto segue:
“Oggetto: Docente nt. il 28/02/1954 col1oc. a riposo Parte_1 01/09/2021. Liquidazione differenze retributive di cui al decreto di ricostruzione n°74650 del 06/05/2021. In risposta alla sua richiesta, pervenuta a mezzo mail in data 10/01/2023, e come anticipato attraverso le vie brevi, si comunica che quest'ufficio ha provveduto a verificare il decreto di cui a1l'oggetto, il quale tenuto conto della prescrizione e degli effetti dello stesso, limitati all'01/09/2019, data del passaggio ad altro ruolo non procederà all'applicazione in quanto la stessa produrrebbe un debito. Si resta in attesa del successivo provvedimento della scuola che decreta ciò. Al riguardo si fa presente che sul passaggio ad altro ruolo sono state mosse osservazioni in varie date e precisamente: 1° osservazione 04/08/2021 n°4133; 2° osservazione
01/07/2022 n°2860; 3°osservazione 09/09/2022 n°3848. Pertanto alla luce di quanto esposto appena perverrà il provvedimento rettificato e regolarmente vistato si interverrà in tal senso”.
E' vero, infatti, che per avere un titolo esecutivo che validamente imponga un obbligo di facere anche infungibile, la condanna deve contenere la specificazione del quid faciendum ossia che non solo indichi il risultato necessario a soddisfare il diritto del creditore ma fornisca l'indicazione delle modalità operative per il conseguimento di quel risultato. La prestazione dovuta deve, perciò, essere determinata o determinabile. (Tribunale Roma sez. IV, 16/07/2020).
La domanda va, dunque, accolta limitatamente all'accertamento e alla declaratoria del diritto del ricorrente alla ricostruzione del corretto e definitivo inquadramento giuridico ed economico con l'assegnazione della spettante posizione stipendiale e contrattuale, in rapporto all'intera carriera professionale quale docente non di ruolo e di ruolo con i passaggi della mobilità professionale da un ruolo ad un altro superiore e da un ruolo ad un altro inferiore, così come richiesto in ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione alla regolarizzazione retributiva del ricorrente sino alla data del suo pensionamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del corretto inquadramento giuridico ed economico con l'assegnazione della spettante posizione stipendiale e contrattuale (KA08) e con conseguente condanna dell'amministrazione alla regolarizzazione retributiva del ricorrente sino alla data del suo pensionamento.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2400,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Napoli, il 20/03/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli