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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
479/2024
Tra
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1 residente a [...], ma elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 19 presso lo studio dell'Avv. Samuel Panizza (C.F.: ) che lo rappresenta e difende, C.F._2
Ricorrente
E
Controparte_1
(p.iva , P.IVA_1 con sede legale in Milano, via Valtellina nn. 15/17, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria p. iva ), con sede legale in Milano Controparte_2 P.IVA_2
Biga Avvocati Associati, con sede in Bari, via Andrea da Bari n. 35 che la rappresenta e difende convenuta opposta
Controparte_3
La società denominata (p. i.v.a. n. E_
, con sede in Francavilla Fontana alla Contrada Palmo, ha intrattenuto presso P.IVA_3 la filiale di Brindisi del Banco di Napoli S.p.a. il rapporto di c/c n. 00595/1000/0002267, già 1000-00002704, regolato dal contratto sottoscritto in data 30 marzo 2011, recante la pattuizione di tutte le condizioni economiche, tra cui la capitalizzazione con identica periodicità trimestrale degli interessi debitori e creditori, la misura de-gli interessi passivi dovuta dalla correntista in caso di scoperto transitorio, nonché le spese, le com-missioni e le valute relative all'esecuzione di ciascuna operazione richiesta.
Nel corso del rapporto, la correntista ha chiesto ed ottenuto un'apertura di credito di €
500.000,00=, valida fino al 30 settembre 2013 e regolata dal contratto sottoscritto in data
26 febbraio 2013, anch'esso recante la specifica pattuizione di tutte le condizioni economiche, tra cui la capitalizzazione con identica periodicità trimestrale degli interessi debitori e creditori, la misura degli interessi, nonchè le spese e le commissione dovute dall'affidata.
Tale apertura di credito è stata di seguito rinnovata:
- fino al 24 febbraio 2014, alle condizioni pattuite nel contratto quadro di affidamento a breve termine sottoscritto in data 10 ottobre 2013);
- fino al 31 ottobre 2014, alle condizioni pattuite nell'atto integrativo sottoscritto in data 18 marzo 2014;
- nonché fino al 31 ottobre 2014, alle condizioni pattuite nell'atto integrativo sottoscritto in da-ta 3 novembre 2014 (all. 7).
A seguito della scadenza del fido, con lettera del 4 marzo 2016 (all. 8), la correntista ha riconosciuto il debito accumulato sul c/c n. 00595/1000/0002267, in misura pari all'importo di € 712.499,00= alla stessa data del 4 marzo 2016, e si è obbligata a ripianarlo mediante n. 108 versamenti mensili di € 6.648,00= ciascuno, con scadenze consecutive a decorrere dal 28 marzo 2016 fino al 28 febbraio 2025, ed il riconoscimento degli interessi di dilazione al tasso del 7%, autorizzando la banca a comunicare la decadenza dal beneficio del termine qualora non fosse stato eseguito un versamento mensile e pattuendo in tal caso gli interessi di mora in misura pari al tasso della dilazione maggiorato di tre punti percentuali. Il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla correntista nel predetto piano di rientro, in forza del quale la banca ha elevato l'apertura di credito all'importo di €
718.000,00= e ne ha prorogato la scadenza al 28 gennaio 2025, è stato garantito dai Sigg.ri
(c.f. ), nato a [...] in data [...] Parte_1 CodiceFiscale_3 ed ivi residente a[...], e (c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_4 nato a [...] in data [...] e residente in [...] / I, entrambi soci ed amministratori della stessa società debitrice, a mezzo dell'atto di fideiussione per operazione specifica sottoscritto in data 3 aprile 2016 (all.
9).
Successivamente, in forza di una operazione di cartolarizzazione conclusa con contratto stipulato in data 22 novembre 2019, – la quale era subentrata nella Controparte_5 posizione di Banco di Napoli S.p.a., a seguito della precedente operazione di fusione per incorporazione conclusa con atto stipulato in data 10 ottobre 2018 –, ha ceduto in blocco a ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999, n. 130, tutti i crediti Controparte_1 individuati dagli elementi comuni indicati nell'avviso pubblicato sulla G.U. n. 138 del 23 novembre 2019 , con cui è stata resa nota l'opera-zione anche ai sensi dell'art. 13, co. co. 4 e
5, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
La cessionaria ha pertanto acquisito legittimazione ad esigere la Controparte_1 riscossione dei crediti da tutti i debitori ceduti, dal momento che la pubblicazione dell'avviso, come previsto dagli artt. 4, co. 2, e 7.1, co. 6, della L. 30 aprile 1999, n. 130, produce nei loro confronti gli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
Tra i crediti acquisiti in forza della predetta operazione, era incluso quello maturato dalla banca cedente nei confronti di e dei E_ suoi garanti, come peraltro confermato espressamente dalla cedente Controparte_5
a mezzo della dichiarazione sottoscritta in data 7 marzo 2024 (all. 12 fasc. parte opposta).
Con lettera raccomandata del 28 novembre 2022 , la cessionaria Controparte_1 tramite la mandataria ha comunicato il proprio subentro Controparte_2 nella titolarità del credito e la decadenza dal beneficio del termine, a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte nel predetto piano di rientro da parte della correntista, invitando quest'ultima ed i suoi garanti ad effettua-re il pagamento della somma di € 821.529,00=, oltre agli interessi successivi.
Tale invito non sortiva effetto.
Da ultimo, con lettera raccomandata a.r. in data 15 / 20 giugno 2023, la debitrice principale ed i suoi garanti sono stati invitati nuovamente ad effettuare il pagamento della somma di € 828.977,53=, quale saldo debitore del rapporto di sofferenza n. 001-057
002651 (già c/c n. 1000/0002267), comprensivo degli interessi maturati fino al 1° marzo
2023.
Anche tale costituzione in mora rimaneva priva di riscontro.
Pertanto, con ricorso depositato in data 16 novembre 2023, sempre Controparte_1 tramite la mandataria ha chiesto al Tribunale di Brindisi di Controparte_2 ingiungere a ed garanti Sigg.ri e E_ Parte_1
, in solido tra loro, il pagamento della somma di € 828.977,53=, quale Parte_2 saldo debitore del rapporto di sofferenza n. 001-057 002651 (già c/c n. 1000/0002267), oltre agli ulteriori interessi di mora nella misura contrattual-mente pattuita e comunque nei limiti dei tassi soglia rilevati in attuazione dell'art. 2 della L. 7 marzo 1996, n. 108, nonché alle spese del procedimento.
A sostegno della domanda, la ricorrente aveva, nella fase monitoria, regolarmente fornito la prova scritta del credito azionato e dei presupposti per la concessione della clausola di immediata esecuzione del decreto ingiuntivo, mediante la produzione di tutta la pertinente documentazione.
Il Giudice designato accoglieva il ricorso a mezzo del decreto ingiuntivo n. 909 / 2023 del 17 novembre 2023 (R.G. n. 3191 / 2023), munendolo della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c. Il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono stati notificati a ed al Sig. , a mezzo posta E_ Parte_2 elettronica certificata, in data 19 novembre 2023 (all. B), nonché al Sig. a Parte_1 mezzo ufficiale giudiziario, in data 22 dicembre 2023 / 2 gennaio 2024 (all. C).
Successivamente, con ordinanza emessa in data 18 gennaio 2024, il Giudice designato ha accolto l'istanza avanzata dalla ricorrente in data 17 gennaio 2024 e disposto la correzione dell'errore mate-riale contenuto nel decreto ingiuntivo emesso in data 17 novembre 2023, statuendo che l'ingiunzione di pagamento doveva ritenersi emessa a favore di CP_1
e non della sua mandataria l'istanza ed il provvedimento
[...] Controparte_2 di correzione sono stati poi notificati a ed al Sig. E_
, a mezzo posta elettronica certificata, in data 5 febbraio 2024 (all. D), Parte_2 nonché al Sig. a mezzo ufficiale giudiziario, in data 9 / 14 febbraio 2024 (all. Parte_1
E).
Soltanto il Sig. ha proposto l'opposizione a decreto ingiuntivo, a mezzo del Parte_1 predetto at-to di citazione notificato in data 9 febbraio 2024 e non seguita da alcuna contestazione del provvedi-mento di correzione. Il decreto ingiuntivo non è stato invece opposto ed è quindi passato in giudicato nei confronti della debitrice principale e dell'altro E_ garante Sig. . Parte_2
Nel merito, l'opposizione proposta dal Sig. è incentrata sulla prospetta- Parte_1 zione della nullità parziale della fideiussione ed in particolare della clausola recante la deroga della norma dispositiva codificata dall'art. 1957 c.c., dietro l'assunto secondo cui il principio statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 andrebbe esteso anche alle fideiussioni per operazioni specifiche, con la conseguente applicazione della norma non validamente derogata e l'accertamento della decadenza della fideiussione per il mancato avvio dell'azione verso la debitrice principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Sempre nel merito, l'opponente eccepiva che l'ammontare dell'ingiunzione di pagamento verso (€ 828.977,53 oltre accessori - cfr. doc. 1) supera il limite Parte_1 massimo di € 718.000,00 indicato nel contratto di fideiussione specifica del 3 aprile 2016
(cfr. doc. 3). Sul punto ha dedotto che nche per gli interessi e gli ulteriori accessori deve essere indicato un limite massimo, infatti, se a detta dell'art. 1942 c.c.: “Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive”, è stata la Suprema Corte a chiarire che proprio perché la fideiussione si estende agli interessi, accessori e spese, se non sia indicato uno specifico limite massimo riferito a tali voci, queste devono ritenersi incluse nell'importo massimo indicato (Cass. Civ.
Sez. III, sent. n. 3805/2004).
Per tali motivi, nell'importo massimo di € 718.000,00 indicato nel predetto atto di fideiussione, devono essere ricompresi anche i vari interessi e accessori e, perciò, si ritiene legittima la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto, in quanto contenente un'ingiunzione ben maggiore rispetto a quella consentita.
In ogni caso, la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto non si ritiene dovuta dall'opponente, essendo la sua garanzia limitata ad un importo massimo di € 718.000,00.
Sulla base delle esposte osservazioni l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni:
“ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: in via preliminare:
- con decreto inaudita altera parte e, in ogni caso, previo espletamento degli incombenti di rito, revocare o, in ipotesi, sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
649 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 909/2023 (R.G. n. 3191/2023) emesso dal Tribunale di Brindisi in favore di e, per essa, quale mandataria Controparte_1 [...]
stante la sussistenza dei “gravi motivi” come esposti in narrativa;
Controparte_2 nel merito:
- annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 909/2023
(R.G. n. 3191/2023) emesso dal Tribunale di Brindisi in favore di , per Controparte_1 essa, quale mandataria n danno di per effetto Controparte_2 Parte_1 della nullità parziale della fideiussione per operazione specifica sottoscritta in data 3 aprile
2016 per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) Legge n. 287/1990 con conseguente nullità della deroga alla disciplina ex art. 1957 c.c. e, stante la tardiva proposizione dell'azione giudiziale, della decadenza della garanzia prestata, con conseguente liberazione del Sig. da ogni relativo obbligo;
Parte_1
- in ogni caso, respingere ogni domanda proposta da parte opposta nei confronti di in quanto illegittima e infondata per le eccezioni, le contestazioni e i motivi Parte_1 esposti in atti e, in subordine, circoscriverla al limite massimo di € 718.000,00;
- con condanna alle spese e compensi di causa ex D.M. 147/2023.
Con comparsa depositata telematicamente, in data 11.4.2024, si costituiva l'opposta che, dopo aver preso posizione su tutte le questioni di rito e di merito sollevate dall'opponente, concludeva per il rigetto della opposta domanda, con derivante condanna alle spese di causa.
Nel corso del giudizio, con provvedimento in data 8 luglio 2024, veniva rigetta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione concessa in fase monitoria.
Successivamente, rinviata la causa alla udienza del 7 maggio 2025, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, la causa veniva trattenuta per la decisione, con termine entro giorni 30 per il deposito della sentenza
Motivi della Decisione
La proposta opposizione è infondata e deve, di conseguenza, essere rigettata.
Ed invero, le Sezioni Unite della Corte Suprema, con la sentenza 30-12-2021, n.
41994, hanno stabilito il principio secondo cui il provvedimento di NC d'LI S.p.a. n.
55 del 2 maggio 2005 costituisce prova presuntiva dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza e comporta la nullità delle singole clausole ritenute elusive del divieto sancito dall'art. 2 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, ossia quelle dettate dagli artt. 2, 6 ed 8 del modello uniforme di fideiussione omnibus allora predisposto dall' (– si riferisce Pt_3 esclusivamente alle fideiussioni omnibus prestate prima del 2 maggio 2005 e non può essere applicato alle fideiussioni per operazioni specifiche. Difatti, proprio perché il provvedimento allora adottato da NC d'LI S.p.a. riguardava soltanto le fideiussioni omnibus prestate prima del 2 maggio 2005, deve convenirsi che qualunque ulteriore prospettazione di una intesa elusiva del divieto codificato dall'art. 2 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, rispetto alle diverse e successive fideiussioni prestate a garanzia dell'adempimento di una determinata obbligazione, richiede la dimostrazione in concreto dell'esistenza di una applicazione uniforme delle clausole negoziali impugnate come contrastanti con la libertà di concorrenza, senza della quale nessuna nullità può essere comminata.
L'orientamento secondo cui il provvedimento di NC d'LI n. 55 del 2 maggio 2005 non si applica alle fideiussioni specifiche. In particolare, le recenti pronunce del Tribunale di Milano e della Corte d'Appello di Milano.
Secondo l'orientamento che ha impostato la questione nei termini sopra illustrati, il provvedimento di NC d'LI non è applicabile alle fideussioni specifiche.
Al riguardo si è osservato che “la deduzione dei profili di invalidità delle fideiussioni redatte 'a valle' secondo lo schema 'ABI-2002', per supposta antioncorrenzialità 'a monte' delle clausole di cui agli artt. 2, 6 ed 8, non è sostenibile con riferimento ai contratti di garanzia che non siano qualificabili nei termini di fideiussione omnibus (fideiussioni
c.d. specifiche) mediante la mera deduzione di conformità al modello oggetto del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della NC d'LI (autorità di vigilanza ratione temporis competente in materia di concorrenza e mercato degli impieghi bancari), neppure potendosi invocare la natura di prova privilegiata di quest'ultimo” (cfr.
Trib. Napoli, 16 giugno 2020, in www.expartecreditoris.it).
In particolare, ancora di recente, il Tribunale di Milano ha argomentato, in sintesi, come segue: a) “con riferimento alla situazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 7 d.lgs.
n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 le conclusioni assunte dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono una prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso
(Cass. Civ. 22 maggio 2019 n. 13846), anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o ad esso contrarie (Cass. Civ. 13 febbraio 2009, n. 3640) (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015); b) “con il provvedimento n. 55 del 2005 la NC d'LI – all'epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi (…) aveva appurato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a), della legge n. 287/90” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n. 7015);
c) tale provvedimento non è applicabile alle c.d. fideiussioni specifiche, ossia alle garanzie “di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia”;
“in tali casi l'impegno di garanzia non deriva dalla conclusione di una fideiussione c.d. omnibus ma da una fideiussione ordinaria, riferendosi non ad obbligazioni future ma ad un credito esattamente individuato” (Trib. Milano, 6 settembre 2022,
n. 7015);
d) infatti “l'accertamento della NC d'LI, (…) ha preso in considerazione, esclusivamente lo schema contrattuale elaborato dall'ABI per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie (cfr. in particolare il punto 2 e il punto 9 del provvedimento n. 55 del 2005, ove si chiarisce che “l'istruttoria riguarda lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un soggetto (fideiussore) a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”; cfr. anche i punti 13,
27 e ss., 35, 42, 43 e ss., 53, 59, 72 e ss., 78 e ss., 86)” (Trib. Milano, 6 settembre 2022, n.
7015. Cfr. anche Trib. Milano, 21 giugno 2022, n. 5481, in dejure.it).
Secondo questa impostazione, a cui questo decidente ritiene di aderire, dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI, non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione sarebbero nulle. Infatti, poiché il provvedimento di
NC d'LI non è applicabile, non vige la presunzione che quella fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata. Sarà, quindi, onere del garante dimostrare che vi sarebbe stata un'intesa antitrust illecita avente per oggetto tale tipologia di fideiussioni e che tale intesa si sarebbe riflessa anche sulla validità di quella da lui rilasciata. In definitiva, sul punto esaminato deve convenirsi che non può ipotizzarsi un accordo di cartello relativo alle fideiussioni per operazioni specifiche, le quali si riferiscono sempre e comunque a singole obbligazioni già insorte in capo al debitore principale, nell'ambito dei più disparati rapporti intercorrenti con ogni istituto di credito, per cui non hanno alcun elemento in comune con le obbligazioni future regola- te dalla fideiussione omnibus e non si prestano ad alcuna pretesa regolamentazione generalizzata, atte-sa la loro infinitesima individualità.
In ogni caso, l'opponente non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno della dimostrazione della concreta sussistenza di un preteso accordo di cartello, destinato ad imporre l'applicazione uniforme di clausole contrastanti con la libertà di concorrenza nel momento in cui aveva prestato la fideiussione per operazione specifica in data 3 aprile 2016, di certo non desumibile dalla produzione in giudizio di anonimi modelli contrattuali riferiti a taluni istituti di credito e per giunta risalenti all'anno 2013, che, di fatto non sono stati acquisiti.
Ciò posto, l'opponente non può pretendere l'affermazione dell'invalidità della clausola contenuta nell'art. 6 dell'atto di fideiussione sottoscritto in data 3 aprile 2016 (cfr. all. 9), munita addirittura della sua specifica approvazione, con cui aveva dispensato la banca dall'onere di escutere il debitore principale entro il termine stabilito dall'art. 1957 c.c., pattuendo comunque la permanenza della propria obbligazione di garanzia e rendendo nient'affatto configurabile qualunque pretesa decadenza della fideiussione (cfr. per tutte
Cass. civ., sez. VI, 04-12-2017, n. 28943.
Ed invero, l'art. 7 dell'atto di fideiussione specifica prestata dal Sig. in data Parte_1
3 aprile 2016, prevedeva, espressamente, il pagamento da parte del garante, dietro semplice richiesta scritta proveniente dalla banca, in tal modo equiparandola al contratto autonomo di garanzia e rendendo quindi sufficiente la mera richiesta stragiudiziale di pagamento al fine di evitare l'ipotetica decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. (cfr. per tutte Cass. civ., sez.
III, 26-09-2017, n. 22346
Quindi, anche nella ipotesi in cui si dovesse ritenere che l'obbligazione della debitrice principale fosse scaduta in data 28 novembre E_
2022, a seguito della comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte della creditrice, la contestuale richiesta di pagamento da quest'ultima formulata nella medesima lettera varrebbe comunque ad impedire l'ipotetica decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. Sulla eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui la fideiussione specifica dallo stesso prestata in data 3 aprile 2016 sarebbe stata assoggettata ad un limite quantitativo di € 718.000,00.
Ed invero la fideiussione prestata dal Sig. ha pacificamente natura di Parte_1 fideiussione per operazione specifica, come riconosciuto dallo stesso opponente, per cui non era affatto necessaria la fissazione dell'importo massimo garantito, come stabilito dall'art. 1938 c.c. per la fideiussione omni-bus.
Di conseguenza, il garante non può di certo pretendere la limitazione della propria obbligazione, trattandosi di fideiussione per operazione specifica, destinata a garantire l'adempimento di quanto dovuto dalla debitrice principale, a fronte dell'apertura di credito rinnovata a sua favore fino al 28 gennaio 2025.
L'indicazione della somma di € 718.000,00, nell'intestazione della fideiussione per operazione specifica, si riferiva alla predetta apertura di credito e cioè alla specifica obbligazione destinata ad essere garantita dalla fideiussione, in forza della quale il garante aveva a sua volta assunto l'obbligo di “pagare immediatamente alla NC,, a semplice richiesta scritta, quanto alla stessa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio” (cfr. art. 7 dell'atto di fideiussione), senza alcuna pretesa limitazione.
A ciò si aggiunga che la limitazione prevista in materia di fideiussione omnibus si riferisce esclusivamente alla sorte capitale e non esonera il garante dall'obbligo di corrispondere gli interessi e le spese discendenti dal suo inademimento, anche oltre il limite convenuto (cfr. per tutte Cass. civ., sez. I, 12-06-2015, n. 12263,
Anche detta eccezione è, dunque, infondata e deve essere disattesa.
Alla luce di tutte le esposte osservazioni la proposta opposizione deve essere disattesa, con derivante declaratoria di legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta, da (C.F.: Parte_1
), nei confronti di p.iva , con sede C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1 legale in Milano, via Valtellina nn. 15/17, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa quale mandataria (p. iva Controparte_2
), con sede legale in Milano alla via Valtellina nn. 15/17, con atto di citazione P.IVA_2 notificato il 9 febbraio 2024, così provvede:
1) Rigetta la opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 909 / 2023 del 17 novembre
2023 (R.G. n. 3191 / 2023), già munito della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della opposta che liquida, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della odierna controversia, in € 25.000,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
Così deciso in Brindisi, in data 26 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello