Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere – rel. all'esito della discussione orale, all'udienza del 20.06.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile di 2° grado iscritta al n. 293 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Pietro Luigi Sau nonché domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in Ozieri
Via L. Tola n. 22; appellante e
(CF rappresentata e difesa, come da procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Massimo Perra, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo ubicato in Olbia Via Acquedotto n. 37; appellata
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16/10/2014, conveniva in giudizio di fronte Parte_1 al Tribunale di Tempio Pausania chiedendo, ai sensi dell'art. 949 c.c., che Controparte_1
l'adito giudice: a) accertasse/dichiarasse che il proprio terreno non era gravato da alcuna “servitù di passaggio” a vantaggio dell'immobile della controparte;
b) condannasse la a risarcirgli i CP_1 danni cagionati nonché a rifondergli il pagamento delle spese di lite.
A fondamento della domanda l'attore, in particolare, esponeva: a) di aver la proprietà di un fondo ubicato in “Olbia, Località “Maladormida”, avente una superficie di tremila metri quadrati, non edificabile, distinto nella mappa Catasto Terreni al F. 46, Mapp. N. 391”; b) di averlo acquistato
e ”, sul quale la controparte, dal decesso del “coniuge ,” aveva il
[...] CP_3 CP_4 diritto di usufrutto “per diritto di accrescimento”; d) che la , benché potesse entrare nel CP_1 fondo di sua spettanza da un accesso posto “in corrispondenza della strada pubblica,” era ormai solita farvi ingresso percorrendo, in modo ingiustificato, “la strada di proprietà” attorea ed aveva, altresì, costruito, in modo abusivo, sul terreno a lei pertinente “una rampa di accesso in cemento, ricadente verso l'interno della proprietà” di parte attrice;
e) che la convenuta, sebbene il fondo in questione fosse recintato, chiuso “con cancello munito di serratura” ed accessibile, per volontà del proprietario, solo al “personale della Forestale addetto alle torrette antincendio, nonché a personale di Esaf, Abbanoa, Telecom, per la gestione dei relativi impianti”, aveva arbitrariamente aperto la suddetta cancellata e percorso il terreno attoreo per entrare nella “propria abitazione”; f) che con atto inviato il 10/02/2012 la gli aveva intimato di riaprire la predetta cancellata CP_1 entro una settimana dal ricevimento della richiesta de qua, avvisandolo altresì “che in difetto avrebbe agito per la reintegrazione nel possesso”.
, in data 23/12/2014, costituendosi regolarmente in giudizio, eccepiva, in Controparte_1 particolare, che: a) non era legittimato ad agire ex art. 949 c.c. in quanto non aveva Parte_1 dimostrato di essere proprietario della strada, sulla quale, a suo dire, veniva indebitamente esercitato il passaggio;
b) “il diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio della predetta strada” era stato ad ogni modo usucapito dal proprio coniuge, in quanto quest'ultimo, lei stessa e i loro figli “fin dal
22.05.1981” utilizzavano tale percorso in maniera del tutto pacifica nonché in assenza di alcuna molestia e solo “nel mese di agosto 2011” controparte aveva cercato “di impedire, del tutto arbitrariamente, il passaggio pedonale e carrabile” a lei stessa “ed ai suoi figli, mediante la chiusura del cancello”; c) non era veritiero quanto affermato dall'attore in ordine alla delimitazione/recinzione del suo immobile, agli arbitrari accessi a lei ascritti e alla possibilità di entrare nel fondo dalla pubblica via. CP_5
Il Tribunale, istruita la causa con documenti, interrogatorio formale della e prova CP_1 testimoniale, con sentenza n. 396/2024 in data 21/05/2024 rigettava la domanda proposta dal Pt_1 per difetto di legittimazione attiva. Il giudice di prime cure rilevava che parte attrice non aveva provato di essere proprietaria della strada oggetto dell'asserito indebito passaggio della e, a CP_1 tal proposito, evidenziava che: a) non aveva prodotto “alcun titolo” che potesse documentare Pt_1 la proprietà; b) la CTP non individuava il soggetto titolare del diritto di proprietà sulla contestata strada;
c) quanto richiesto dal alla forestale in data 25/07/2013 e quanto emerso dalle Pt_1 escussioni dei testi , e provavano che l'attore nemmeno Tes_1 CP_2 Tes_2 Tes_3 Tes_4 possedeva la strada de qua. Con questa motivazione il tribunale rigettava le domande proposte dal ritenendo assorbita l'eccezione di avvenuta usucapione della servitù proposta dalla . Pt_1 CP_1
Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti motivi: 1) violazione degli Parte_1 artt. 102 c.p.c. e 1012, comma 2, c.c., nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei nudi proprietari con riferimento all'eccezione di usucapione formulata dalla , mera usufruttuaria dell'asserito fondo dominante;
b) errata valutazione CP_1 delle risultanze di causa nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto indimostrata la proprietà della strada, che si trovava invece all'interno del terreno dell'odierno appellante.
, in data 23/01/2025, costituendosi regolarmente nel giudizio d'appello, ha Controparte_1 resistito all'impugnazione concludendo per la conferma dell'impugnata sentenza.
La causa, istruita con soli documenti, è stata decisa all'udienza del 20/06/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. previa concessione di termini per il deposito di note conclusionali.
*****
Preliminarmente, deve darsi atto della tardività delle produzioni fatte da parte appellante soltanto in data odierna, oltre il termine concesso per il deposito di note conclusionali, in ogni caso irrilevanti ai fini della decisione, che deve arrestarsi ad una questione pregiudiziale.
Il primo motivo, con il quale il eccepisce la non integrità del contraddittorio, è fondato Pt_1 seppure per ragioni in parte diverse da quelle prospettate dal Pt_1
Secondo l'appellante l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei nudi proprietari e del preteso fondo dominante sarebbe sorta dall'eccezione di usucapione di CP_3 CP_2 servitù formulata in via riconvenzionale dall'usufruttuaria.
In realtà, la loro presenza in giudizio era già necessaria con riferimento alla domanda proposta dal di negatoria servitutis, tesa appunto ad accertare l'inesistenza di un diritto a favore del fondo Pt_1 di proprietà dei . La presenza in giudizio dei nudi proprietari del preteso terreno dominante CP_2 era pertanto necessaria prima ancora di quella dell'usufruttaria. Non pare possano esservi dubbi nell'interpretare quanto affermato da Cass. sent. n. 4808/1992 nel senso che “poiché la servitù determina un rapporto fra i fondi, la legittimazione processuale attiva e passiva nei giudizi in cui è contestata l'esistenza di tale rapporto compete a coloro che al momento della domanda sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente avvantaggiate o svantaggiate dalla servitù. Tuttavia, quando il godimento completo del bene spetta non al proprietario ma al titolare del diritto di usufrutto, a quest'ultimo si estende la legittimazione processuale attiva e passiva ai sensi dell'art. 1012 comma secondo cod. civ., salvo l'onere in base alla norma cit. di chiamare in causa il proprietario”. In altre parole, l'azione di accertamento negativo della servitù, prima ancora dell'eccezione riconvenzionale di usucapione del relativo diritto, doveva svolgersi sia nei confronti dei nudi proprietari che dell'usufruttuaria. A maggior ragione se si considera che il domandava anche Pt_1 la condanna alla rimozione del cancello di accesso alla strada, ossia una modifica reale del fondo dominante che non poteva che avvenire nei confronti di tutti i titolari di posizioni dominicali.
La conseguenza della pretermissione dei nudi proprietari del fondo dominante è la nullità della sentenza e la regressione del processo dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 354 c.p.c..
Viceversa, poiché la ha formulato un'eccezione e non una domanda di usucapione della CP_1 servitù, al solo fine di paralizzare la negatoria attorea, in linea teorica non era necessaria la partecipazione al giudizio anche di comproprietaria del preteso fondo servente. Persona_1
Secondo Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4658 del 08/05/1998 “La "actio negatoria servitutis" può essere proposta da uno solo dei proprietari del bene, anche se, oltre ad essere diretta all'accertamento dell'inesistenza di diritti reali su di esso, sia volta a conseguire la cessazione dell'attività illegittima del convenuto e, ove questa consista in opere, ad ottenerne la demolizione, in quanto la quota ideale di interessi di ognuno dei partecipi è compenetrata nell'intera consistenza della cosa comune”.
Ora, non si nasconde la perplessità della Corte su tale distinzione, soprattutto con riferimento alla natura negativa dell'accertamento richiesto con la negatoria servitutis, che pone l'attore, comproprietario del preteso fondo servente, in una posizione di sostanziale convenuto rispetto al preteso diritto reale altrui. Da qui, se non la necessità, quanto meno l'utilità di una partecipazione al giudizio di tutti i titolari di posizioni dominicali sia dal lato attivo che passivo.
La condanna alle spese di lite, liquidate nei minimi per la soluzione in rito della controversia, segue la soccombenza dell'attore per aver promosso un giudizio senza coinvolgere tutte le parti necessarie del rapporto sostanziale.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
- visto l'art. 354 c.p.c., accerta la nullità della sentenza n. 396/2024 del Tribunale di Tempio
Pausania pubblicata il 23/05/2024 per mancata integrazione del litisconsorzio necessario nei confronti di e e, per l'effetto, rimette la causa al Tribunale di Tempio CP_2 CP_3
Pausania;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di controparte delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in € 1.278,00 ed € 1.458,00 per compensi professionali del primo e del secondo grado del giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari all'udienza del 20/06/2025 Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Dott.ssa Maria Grixoni