Articolo 1 della Legge 8 novembre 1973, n. 775
Versione
21 dicembre 1973
Art. 1. Articolo unico

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale il Ministro per le finanze, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, puo' disporre che alcuni degli adempimenti previsti per il servizio di verifica e riscontro del lotto siano temporaneamente affidati ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza.
Il provvedimento di cui al precedente comma deve specificare le operazioni demandate, i periodi estrazionali considerati e indicare le modalita' da osservarsi dalle intendenze di finanza interessate per il regolare espletamento delle operazioni anzidette.

Entrata in vigore il 21 dicembre 1973