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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 14/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10480/2024 promossa da:
, rappresentat_ e difes_ dall'Avv. OTTAVIANO GIANLUCA Parte_1 ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore anche Controparte_1 quale mandatario di S.C.C.I., Società Cartolarizzazione Crediti INPS s.p.a.; in persona del legale rappresentante pro tempore , con l'Avv. BANCHETTI FRANCESCA Resistenti
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 difesa come in atti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorso depositato il 26/11/2024 , la parte ricorrente indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 043 2024 90090234 06/000 (riferita all'avviso di addebito 34320140003580758000 per contributi spettanti ad per gli anni dal 2008 al 2013) notificata dall'agente della riscossione per CP_1 conto dell'Ente impositore in intestazione, a mezzo della quale le si chiedeva il pagamento di euro
14.793,27 Eccepiva
- la nullità della notifica dell'intimazione effettuata a mezzo del servizio postale;
- l'omessa notifica dell'avviso di addebito prodromico (effettuata ad un indirizzo in alcun modo riferibile al ricorrente, San Severo, Via Ovidio 12, dal quale il ricorrente si era trasferito sin dal 2012);
- la conseguente intervenuta prescrizione quinquennale.
Si costituiva_ ritualmente in giudizio i resistente eccependo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza nel merito dell'atto di opposizione ovvero il proprio difetto di legittimazione passiva.
pagina 1 di 3 Prodotti documenti, matura la causa per la decisione, le parti erano invitate alla discussione;
all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica
Osserva
L'intimazione di pagamento non è altro che un atto che anticipa l'intenzione del Concessionario di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica del titolo (cartella o avviso). Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, il Concessionario non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella ovvero per far constatare l'inesistenza- intervenuta nelle more – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.
Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica della cartella, altrimenti ciò equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato invece inerte. Tanto premesso, il ricorrente non può dolersi del merito e dell'ammontare della pretesa contributiva- anche nella parte relativa al computo percentuale delle somme aggiuntive- come già confluita nelle precedenti cartelle di pagamento a lui ritualmente notificate.
Sulla omessa notifica dell'atto prodromico, che il ricorrente assume omessa avendo cambiato luogo di residenza già nell'anno 2012, l' deduce che Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'AVA CP_1
è stato correttamente indirizzato a VIA OVIDIO n. 12 in SAN SEVERO (FG) ove alla data di notifica del 14/02/2015 era ancora residente il sig. che, come si legge nell'allegato n. 5, è stato ivi residente Pt_1 almeno fino al 22/11/2019 (data in cui il Comune di San Severo ha registrato la decorrenza della variazione di residenza, a seguito di istanza di parte ed esperiti i controlli di rito).
La difesa dell' che pure fa improprio riferimento alla residenza- è oggetto di diretto riscontro CP_1 documentale e dimostra che il domicilio fiscale del ricorrente è rimasto quello del luogo di notifica sino al 21-11-2019.
Ai fini fiscali, il concetto di residenza, di cui all'art. 2 TUIR, deve essere interpretato nel senso che deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali del contribuente, considerando il luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, n.13843 ha evidenziato che per il Fisco vi è concreta modifica della residenza (domicilio fiscale), se il nuovo indirizzo è comunicato all'anagrafe, ma anche indicato nelle dichiarazioni dei redditi.
A tale ultimo adempimento il ricorrente non fa alcun cenno.
Pertanto, applicato quel principio , non vi sarà errata notifica se una cartella (e lo stesso dicasi per un
AVA o una intimazione) viene notificata al vecchio indirizzo (diverso da quello nuovo comunicato all'anagrafe), se lo stesso non è indicato anche nella dichiarazione. Vi sarebbe una lesione dell'affidamento che il Fisco avrebbe, in buona fede, dall'indicazione rimasta nella dichiarazione dei redditi.
pagina 2 di 3 Con conseguente infondatezza delle eccezioni di omessa notifica dell'avviso prodromico e di prescrizione.
Perfettamente regolare è poi la notifica dell'intimazione a mezzo del servizio postale.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta l'opposizione.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in € CP_1
3.500,00 oltre ad accessori di legge.
- E' data lettura del dispositivo;
motivi contestuali;
con deposito in Cancelleria del presente provvedimento in modalità telematica.
Foggia, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 14/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10480/2024 promossa da:
, rappresentat_ e difes_ dall'Avv. OTTAVIANO GIANLUCA Parte_1 ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore anche Controparte_1 quale mandatario di S.C.C.I., Società Cartolarizzazione Crediti INPS s.p.a.; in persona del legale rappresentante pro tempore , con l'Avv. BANCHETTI FRANCESCA Resistenti
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 difesa come in atti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione.
Premesso con ricorso depositato il 26/11/2024 , la parte ricorrente indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 043 2024 90090234 06/000 (riferita all'avviso di addebito 34320140003580758000 per contributi spettanti ad per gli anni dal 2008 al 2013) notificata dall'agente della riscossione per CP_1 conto dell'Ente impositore in intestazione, a mezzo della quale le si chiedeva il pagamento di euro
14.793,27 Eccepiva
- la nullità della notifica dell'intimazione effettuata a mezzo del servizio postale;
- l'omessa notifica dell'avviso di addebito prodromico (effettuata ad un indirizzo in alcun modo riferibile al ricorrente, San Severo, Via Ovidio 12, dal quale il ricorrente si era trasferito sin dal 2012);
- la conseguente intervenuta prescrizione quinquennale.
Si costituiva_ ritualmente in giudizio i resistente eccependo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza nel merito dell'atto di opposizione ovvero il proprio difetto di legittimazione passiva.
pagina 1 di 3 Prodotti documenti, matura la causa per la decisione, le parti erano invitate alla discussione;
all'esito della quale la controversia viene decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con deposito della sentenza in forma telematica
Osserva
L'intimazione di pagamento non è altro che un atto che anticipa l'intenzione del Concessionario di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica del titolo (cartella o avviso). Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, il Concessionario non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella ovvero per far constatare l'inesistenza- intervenuta nelle more – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo.
Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica della cartella, altrimenti ciò equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato invece inerte. Tanto premesso, il ricorrente non può dolersi del merito e dell'ammontare della pretesa contributiva- anche nella parte relativa al computo percentuale delle somme aggiuntive- come già confluita nelle precedenti cartelle di pagamento a lui ritualmente notificate.
Sulla omessa notifica dell'atto prodromico, che il ricorrente assume omessa avendo cambiato luogo di residenza già nell'anno 2012, l' deduce che Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l'AVA CP_1
è stato correttamente indirizzato a VIA OVIDIO n. 12 in SAN SEVERO (FG) ove alla data di notifica del 14/02/2015 era ancora residente il sig. che, come si legge nell'allegato n. 5, è stato ivi residente Pt_1 almeno fino al 22/11/2019 (data in cui il Comune di San Severo ha registrato la decorrenza della variazione di residenza, a seguito di istanza di parte ed esperiti i controlli di rito).
La difesa dell' che pure fa improprio riferimento alla residenza- è oggetto di diretto riscontro CP_1 documentale e dimostra che il domicilio fiscale del ricorrente è rimasto quello del luogo di notifica sino al 21-11-2019.
Ai fini fiscali, il concetto di residenza, di cui all'art. 2 TUIR, deve essere interpretato nel senso che deve farsi riferimento al centro degli affari e degli interessi vitali del contribuente, considerando il luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento.
Cassazione civile sez. trib., 20/05/2021, n.13843 ha evidenziato che per il Fisco vi è concreta modifica della residenza (domicilio fiscale), se il nuovo indirizzo è comunicato all'anagrafe, ma anche indicato nelle dichiarazioni dei redditi.
A tale ultimo adempimento il ricorrente non fa alcun cenno.
Pertanto, applicato quel principio , non vi sarà errata notifica se una cartella (e lo stesso dicasi per un
AVA o una intimazione) viene notificata al vecchio indirizzo (diverso da quello nuovo comunicato all'anagrafe), se lo stesso non è indicato anche nella dichiarazione. Vi sarebbe una lesione dell'affidamento che il Fisco avrebbe, in buona fede, dall'indicazione rimasta nella dichiarazione dei redditi.
pagina 2 di 3 Con conseguente infondatezza delle eccezioni di omessa notifica dell'avviso prodromico e di prescrizione.
Perfettamente regolare è poi la notifica dell'intimazione a mezzo del servizio postale.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta l'opposizione.
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in € CP_1
3.500,00 oltre ad accessori di legge.
- E' data lettura del dispositivo;
motivi contestuali;
con deposito in Cancelleria del presente provvedimento in modalità telematica.
Foggia, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 3 di 3