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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4005/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4005/2019 avente ad oggetto risarcimento danni da morte, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], C.F. , nato
[...] C.F._2 CP_2
a MODICA (RG) il 06/05/1993, C.F. ; , C.F._3 Controparte_3 nata a [...] il [...], C.F. ; , C.F._4 Controparte_4 nata a [...] il [...], C.F. ; , nata a C.F._5 CP_5
MODICA (RG) il 22/07/1963, C.F. ; tutti con il patrocinio dell'avv. C.F._6 CARPENZANO LUIGI e dell'avv. CAMPANELLA SALVATORE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_6 C.F._7 dell'avv. DISTEFANO SILVIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , in proprio e Parte_2 C.F._8 quale legale rappresentante di con sede in Modica via Ovidio n. 16, P.I. Controparte_7
, con il patrocinio dell'avv. DIPASQUALE ANTONIO, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_3 C.F._9
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_4 C.F._10 patrocinio dell'avv. ANSALDI OLGA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. con il Controparte_8 C.F._11 patrocinio dell'avv. MOLTISANTI ILENIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Piaccia al Tribunale:
Dichiarare che la responsabilità della morte del SI. , avvenuta in Modica il 5/10/2016, Persona_1
è da attribuirsi ai SI.ri , , , , tutti in CP_6 Parte_2 Parte_3 Controparte_8 concorso tra loro, per le ragioni esposte in citazione e nelle memorie 183 c.p.c.;
Dichiarare altresì la responsabilità ex art. 2048 dei SI.ri e in Parte_3 Parte_4 quanto genitori del SI. , minore al momento dell'evento, nonché ex art. 2054 ed ex art. CP_6
2050 c.c. della e dei SI.ri , e per le Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 Parte_3 ragioni esposte in citazione e nelle memorie 183 c.p.c.;
Dichiarare tutti i convenuti obbligati in solido tra loro al risarcimento dei danni nei confronti degli attori ex art. 2055 c.c.;
Alla luce delle variazioni tabellari del Tribunale di NO, determinare il danno non patrimoniale patito dalla SI.ra nella misura di € 316.791,00, dai SI.ri e Parte_1 CP_1 CP_2
nella misura di € 332.435,00 cadauno, dalle SI.re e
[...] Controparte_4 CP_5 nella misura di € 93.041,00 cadauna, dalla SI.ra nella misura di € 238.571,00, Controparte_3 dal defunto SI. nella misura di € 238.571,00 e per esso in favore degli eredi CP_2 [...]
, e nella misura di € 79.523,67 cadauno. CP_3 Controparte_4 CP_5 Conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti tutti in solido tra loro al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di € 1.644.885,00 come sopra specificata. Con la condanna alle spese del presente giudizio.
CONVENUTI
Piaccia al Tribunale disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le causali esposte in narrativa o per quelle altre che appariranno di giustizia:
- in via principale rigettare integralmente la domanda avanzata dagli attori, in quanto inammissibile, infondata e non dimostrata;
- in via gradata, rigettare integralmente la domanda avanzata dagli attori, in ragione della condotta del sig. ; Persona_1
- in via ulteriormente gradata, disporre la riduzione del risarcimento che verrà eventualmente riconosciuto dovuto agli attori in misura pari almeno al 90% dello stesso o a quell'altra eventualmente inferiore che sarà ritenuta di giustizia, in ragione del preminente concorso di colpa del defunto;
- rigettare, in ogni caso, la domanda avanzata dalle sigg.re , Controparte_3 CP_4
e quali eredi del sig. .
[...] CP_5 CP_2
Con vittoria di spese e di compensi.
pagina 2 di 9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
e hanno convenuto in giudizio , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , e la esponendo Parte_2 Parte_3 Controparte_8 Parte_4 Controparte_7 che:
- il 5/10/2016 dipendente della trovava la morte a causa di una Persona_1 Controparte_7 imprudente e imperita manovra eseguita da , all'epoca dei fatti ancora minorenne, alla CP_6 guida di un escavatore utilizzato dalla per lavori di sbancamento e movimento terra;
CP_7
- a seguito dell'evento di cui sopra si apriva il procedimento penale n. 164/2017 nei confronti del minore avanti il Tribunale per i minorenni di Catania, nel quale è stato “imputato del CP_6 delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., perché, per negligenza, imprudenza e imperizia, ponendosi alla conduzione dell'escavatore appartenente a che era stato Controparte_9 Parte_3 accostato – ma in direzione diversa – con un pala meccanica Fiat Allis FL 10C e manovrando il mezzo dalla cabina, dapprima indietreggiava e poi operava la rotazione repentina ed eccessiva della torretta così che essa, impattando contro lo spigolo posteriore sinistro della pala meccanica, determinava lo schiacciamento del corpo di , il quale si trovava posizionato in piedi tra i mezzi, in Persona_1 corrispondenza del vano batterie dell'escavatore, intento a far riavviare uno dei mezzi in avaria determinandone la morte a seguito di trauma cranio-facciale-toracico da schiacciamento”;
- il procedimento si è concluso con sentenza del 14/01/2019 con la quale il GUP presso il Tribunale per i minorenni di Catania ha dichiarato colpevole del reato ascrittogli, sentenza confermata CP_6 dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n.28/2021, dichiarata irrevocabile a seguito dell'accordo tra il difensore dell'imputato e il Procuratore generale sui motivi di appello, ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.;
- altro procedimento n. 479/2017 R.G.N.R. veniva promosso avanti il Tribunale di Ragusa, nei confronti di , nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_2
, e , i primi quattro per il delitto di cui all'art. 589 Parte_3 Controparte_8 Parte_5
c.p. per avere cagionato la morte del SI. e , per il delitto di cui Persona_1 Parte_5 CP_1 all'art. 378 c.p. perché avrebbe aiutato ad eludere le investigazioni della Parte_3 affermando falsamente che il minore non era presente sui luoghi;
CP_6
- la posizione di , all'udienza preliminare, veniva stralciata a seguito della richiesta di Parte_5 applicazione del rito abbreviato, e, in tale sede, verificata la ritrattazione del , quest'ultimo Parte_5 veniva assolto, mentre venivano rinviati a giudizio, con decreto del 5/3/2019 gli altri imputati, tutti soci della “per avere cagionato per colpa il decesso del dipendente sia per Controparte_7 Persona_1 avere consentito al minore di porsi alla guida dell'escavatore, sia per violazione delle CP_6 norme a tutela dei lavoratori per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; Con
- i due mezzi che hanno cagionato la morte del SI. , la palameccanica Fiat Allis FL e Per_1 l'escavatore , erano in uso alla . Controparte_9 CP_7
Hanno chiesto pertanto al Tribunale che i convenuti venissero dichiarati responsabili della morte del loro congiunto e condannati in solido tra loro al risarcimento del danno da perdita parentale, quantificato secondo le tabelle del Tribunale di NO, nelle loro rispettive qualità di coniuge, figli, madre e sorelle di . Persona_1
I convenuti si costituivano in giudizio mediante comparse di risposta e contestavano le allegazioni in punto di fatto degli attori negando che fosse alla guida dell'escavatore CP_6 CP_9
, che questo fosse di proprietà della che il sinistro fosse stato causato dalla manovra
[...] CP_7 eseguita dal minore, il quale a loro dire non era mai stato autorizzato a guidare il mezzo in questione, che fossero state violate le norme in tema di sicurezza sul lavoro e che l'attività di escavazione e movimento terra potesse considerarsi pericolosa ex art. 2050 c.c.; sostenevano che Persona_1
pagina 3 di 9 avrebbe concorso nella causazione dell'evento e chiedevano quindi il rigetto integrale della domanda o, in subordine, la riduzione del risarcimento nella misura del 90%. Espletata istruttoria orale, all'udienza del 21/01/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
Accertamento della responsabilità La domanda degli attori è fondata e deve pertanto essere accolta.
Deve essere dichiarata la responsabilità di per avere cagionato la morte di CP_6 [...]
ponendosi alla conduzione dell'escavatore ed effettuando una manovra imprudente che Per_1 determinava l'incidente nel quale decedeva il , così come accertato dal Tribunale per i minorenni Per_1 di Catania con la sentenza n.15/19 del 14/01/2019 (all. 10 degli attori). Giova osservare che, anche se la sentenza penale in questione non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, le risultanze della consulenza e delle altre indagini penali possono essere utilizzate nel processo civile per contribuire alla formazione del convincimento del giudice. In tal senso si esprime la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (Cass., III, 25.06.2019, n. 16893; n. 12164/2021). Ancora di recente la Suprema Corte ha chiarito che “Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, Persona_2
c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante” (Cass. III, 7.11.2023, n. 30992). Nel caso specifico, la dinamica dell'incidente è stata ricostruita dal consulente ing. nominato Per_3 dal P.M. nel procedimento n. 164/2017 (cfr. doc. 9 degli attori), il quale nella relazione di consulenza ha evidenziato che: “Le prove condotte hanno dimostrato che la pala meccanica non può essere accesa solo con il collegamento dei cavi e che addirittura il pulsante di accensione deve essere più volte azionato per poter procedere all'avvio. L'avvio, pertanto, deve essere intenzionale”. A seguito di tutte le prove eseguite nel corso dell'esperimento, anche utilizzando un manico di scopa (comunque non rinvenuto sui luoghi) da parte di un operatore distante dal vano batterie, l'ing. conclude che Per_3
“si può affermare con rigorosa certezza tecnica che l'incidente si è potuto verificare solo ed esclusivamente a causa di un'errata movimentazione dell'escavatore effettuata mentre il SI. si Per_1 trovava in prossimità del vano batterie dello stesso”. Precisa il consulente che: “Le cause dell'accadimento, pertanto, vanno ricercate in una dinamica che prevede la presenza sui luoghi di almeno un secondo operatore. Tale presenza rende possibile una dinamica totalmente alternativa alla tesi avversaria che prevede che, affinché si verifichi lo schiacciamento del povero defunto a opera dello sportello di copertura del vano batterie, l'escavatore sia stato manovrato per fargli effettuare dapprima un indietreggiamento e successivamente una rotazione della torretta. Tali manovre devono essere state eseguite con la presenza del defunto in corrispondenza del vano batterie dell'escavatore, ne consegue, pertanto, che le stesse debbano essere
pagina 4 di 9 state eseguite da un altro operatore presente sui luoghi al momento dell'accadimento … prendendo, dunque, in considerazione la presenza di un altro operatore sui luoghi al momento dell'incidente, si può ricostruire la dinamica dell'accaduto nel seguente modo: mentre il SI. è intento a Per_1 collegare i morsetti dei cavi batterie ed è posizionato tra il vano batterie e il relativo sportello dell'escavatore, il secondo operatore, anche sotto indicazione del defunto, ha dapprima indietreggiato con l'escavatore e in seguito, anche in maniera involontaria, ha operato la rotazione della torretta dello stesso con una velocità tale che istantaneamente la stessa ha impattato contro lo spigolo posteriore sinistro della pala meccanica e ha determinato lo schiacciamento del povero defunto…. Il collocamento del SI. in piedi, accostato ai cingoli dell'escavatore e con la parte superiore del Per_1 corpo collocata tra il vano batterie del e lo sportello dello stesso è ulteriormente avvalorato CP_9 dalle lesioni riportate e dalle tracce ematiche rilevate dalla polizia scientifica durante il sopralluogo il giorno del sinistro”. L'ing. perviene alle seguenti conclusioni: “il SI. nel momento in cui ha avuto Per_3 Per_1 l'incidente mortale non era solo sui luoghi e …non si è potuto cagionare le ferite mortali con azioni di sua esclusiva pertinenza. Si è determinato che l'accadimento dell'evento mortale è stato causato dalla condotta di un secondo operatore …che ha fatto indietreggiare l'escavatore e ruotare la torretta dello stesso mentre il SI. si trovava tra il vano batterie e lo sportello di copertura di tale vano Per_1 dell'escavatore. La combinazione delle due manovre ha causato la morte per schiacciamento del SI.
”. Per_1
Ritiene questo Giudice di dovere aderire alle conclusioni formulate dal consulente sulla dinamica del sinistro, alla luce del ragionamento logico e coerente da lui eseguito nell'analisi dei dati rinvenuti e dell'adeguata motivazione fornita in merito agli esiti degli accertamenti e alla dinamica dell'incidente. In ordine alla circostanza che si sia posto alla conduzione dell'escavatore e abbia CP_6 effettuato la manovra errata che ha determinato l'incidente mortale, appare convincente la valutazione del quadro probatorio effettuata dal GUP presso il Tribunale per i minorenni di Catania, analizzando le risultanze delle indagini.
In particolare, dalle dichiarazioni rese da al Commissariato di Modica il 7/10/2016, si Parte_5 evincono la presenza sui luoghi il giorno dell'incidente di oltre che di e CP_6 Parte_3
e il fatto che si è allontanato, lasciando il figlio in cantiere assieme a Persona_1 Parte_3
. Riferisce ancora il che, rientrato a casa, ha ricevuto una telefonata da Persona_1 Parte_5
il quale, con voce concitata, gli diceva di raggiungerlo sul posto teatro dell'incidente; Parte_3 che, ivi giunto, trovava riverso a terra fra i due mezzi sanguinante dalla testa e dal Persona_1 braccio, verosimilmente privo di vita, e che si trovava a 10 metri dai mezzi il quale CP_6 piangeva ripetendo “mamma mia cosa è successo”, mentre stava effettuando una Parte_3 telefonata e subito dopo quest'ultimo con tono perentorio gli intimava di non nominare suo figlio, di non metterlo in mezzo e di riferire alla Polizia che era stato lui ( ) ad avvertirlo Parte_5 telefonicamente (cfr. CNR del 2/02/2017, doc. 3 degli attori, pag. 4). La versione del , come evidenziato nella sentenza del GUP, ha trovato conferma nei tabulati Parte_5 telefonici, nelle intercettazioni ambientali acquisite all'interno del Commissariato di Modica e nel file audio della chiamata di soccorso effettuata dallo stesso al 118, documenti tutti prodotti in Parte_5 giudizio, e, in particolare:
- la chiamata al 118 effettuata da mentre era sui luoghi con accanto Parte_5 Pt_3 CP_
e il figlio , trascritta nella CNR a pag. 7 riporta il testo di una conversazione
[...] udibile prima che l'operatore del 118 rispondesse ( , rivolgendosi al figlio, dice Parte_3
“è morto …non si muove più …ma come è stato? …che cosa è successo? …tu dov'eri, sopra la pala? …che cosa ti è successo?” e al secondo 15 della registrazione si sente un'altra voce, evidentemente di , più volte singhiozzare); CP_6
- i tabulati telefonici dell'utenza di , evidenziano che alle 10,37 del 5/10/2016 CP_6
ha chiamato il padre e che le celle di aggancio erano entrambe site in C.da Mauto, CP_6
pagina 5 di 9 CP_ quella di rimasto solo con il nel luogo dell'incidente e quella del padre poco lontano Per_1 essendosi appena allontanato col camion, come riferito dal;
Parte_5
- le intercettazioni ambientali negli uffici del Commissariato di Modica hanno evidenziato la consapevolezza di della responsabilità del figlio e il tentativo di costruire una Parte_3 tesi difensiva finalizzata a escludere la presenza di sui luoghi: CP_6 Parte_3 parlando al telefono con gli dice “può darsi che ora ti chiamano … tu a mio figlio Parte_5 non l'hai visto! Non è che era là, l'hai capito?” … “mio figlio era là con me col camion hai capito? Se ne è andato a spegnere il camion Hai Capito? Tu non l'hai visto capito?” (CNR pagg. 19-20); parlando con il Commissario, dr.ssa , ammette “io non ho voluto dire Per_4 la verità perché mio figlio non è ingaggiato” (CNR pag. 25); dice al fratello Parte_2
“il ragazzo era nel camion con te” e risponde “Nun sa vuonu calari”, non Pt_3 Pt_3 vogliono credere a questa menzogna (CNR pag. 30). Le risultanze delle prove orali assunte nel presente giudizio, in particolare la testimonianza di Parte_5
hanno confermato che era presente nel cantiere il giorno dell'incidente e che era
[...] CP_6 stato adibito alla guida dell'escavatore tra la fine di settembre e i primi di ottobre 2016, essendo stato visto dallo stesso in più occasioni (cfr. verbale d'udienza del 24/05/2022). Parte_5 Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la responsabilità di ai sensi dell'art. CP_6 2043 c.c. per avere cagionato l'incidente nel quale è morto . Persona_1
Sussiste la responsabilità dei convenuti e , quali datori Controparte_7 Parte_2 Controparte_8 di lavoro di , essendo gli stessi, rispettivamente, amministratore delegato e Persona_1 amministratore vicepresidente della (cfr. visura camerale, doc. 6 degli attori), società che Controparte_7 ha effettuato i lavori di movimentazione terra e scavo utilizzando la pala meccanica e l'escavatore, sul fondo di tra luglio e ottobre 2016. Parte_5
Giova osservare che in caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale sicché grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili (cfr. Cass. n 29769/2022). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia” (Cass. penale n. 8118/2017; n. 49402/2013). Nel caso di specie, i convenuti, in primo luogo, non hanno in alcun modo fornito la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'infortunio sul lavoro con esiti mortali e, in secondo luogo, hanno chiaramente violato una regola cautelare consentendo che alla guida dell'escavatore si ponesse
, soggetto minorenne, privo di ingaggio e di adeguata formazione. CP_6
Va poi esclusa la possibilità di riconoscere un concorso di colpa della vittima ai sensi Persona_1 dell'art. 1227 c.c., dovendosi richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza
o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.” (Cass. n. 4980/2023); precisa ancora la Suprema Corte che
“In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele,
pagina 6 di 9 tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.” (Cass. n. 25597/2021). Nel caso di specie non è ravvisabile un comportamento abnorme della vittima che si è avvalso nell'esecuzione della manovra della collaborazione di , soggetto che aveva già manovrato CP_6 l'escavatore in cantiere in diverse occasioni;
in ogni caso, il datore di lavoro non ha adottato le cautele necessarie per evitare l'infortunio, consentendo che utilizzasse l'escavatore senza CP_6 ingaggiarlo e senza fornirgli un'adeguata formazione. Deve altresì essere affermata la responsabilità di e ai sensi dell'art. Parte_3 Parte_4
2048 c.c., in quanto genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , del cui CP_6 fatto illecito devono rispondere. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore” (Cass. n. 4303/2023); “La responsabilità dei genitori a norma dell'art. 2048 cod.civ. (unitamente agli altri soggetti nella stessa disposizione normativa indicati) configura una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, cioè per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla loro colpa, peraltro presunta” (Cass. n. 20322/2005). Precisa ancora la Suprema Corte che “L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile” (cfr. in questo senso Cass. n. 22541/2019).
Nel caso di specie, i convenuti e non hanno offerto alcuna prova Parte_3 Parte_4 liberatoria per escludere la loro colpa presunta, per cui devono rispondere del fatto illecito del figlio. Alla luce di quanto esposto, tutti i convenuti devono essere condannati in solido al risarcimento nei confronti degli attori dei danni conseguenti al decesso di . CP_12
Liquidazione del danno.
Gli attori chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto;
Controparte_3
e chiedono altresì iure hereditario il risarcimento del
[...] Controparte_4 CP_5 danno da perdita del congiunto sofferto da , padre di , deceduto il CP_2 Persona_1
27/06/2018.
Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 3767/2018; n. 29784/2018; n. 26614/2019).
Di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo individuati dalle tabelle del Tribunale di NO. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una
pagina 7 di 9 tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Al fine di uniformarsi al suddetto orientamento della Corte di Cassazione le note tabelle del Tribunale di NO (la cui valenza generale di parametro di valutazione equitativa del danno non patrimoniale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità) sono state aggiornate adottando il “sistema a punti”, da distribuire sulla base di una serie di parametri elaborati in conformità alle indicazioni della Suprema Corte.
Nel caso di specie gli attori hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio in conseguenza della morte di , dovendosi presumere la loro sofferenza morale trattandosi del coniuge, dei Persona_1 figli, dei genitori e delle sorelle.
al momento della morte aveva 56 anni e conviveva con la moglie e con Persona_1 Parte_1
i figli e (cfr. certificato di stato di famiglia prodotto dagli attori); vi sono CP_1 CP_2 inoltre altri parenti di ciascun componente il nucleo familiare, non conviventi con loro.
Facendo applicazione della tabella del Tribunale di NO del 2024 spettano agli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di le seguenti somme, Persona_1 facendo applicazione dei valori medi della tabella:
(coniuge), che aveva 47 anni al momento del fatto, € 269.589,00; Parte_1
e (figli), che avevano rispettivamente 27 e 23 anni al momento del fatto, € CP_1 CP_2
285.503,00 per ciascuno;
(madre), che aveva 79 anni al momento del fatto, € 175.995,00; Controparte_3
e (sorelle), che avevano rispettivamente 57 e 53 anni al Controparte_4 CP_5 momento del fatto, € 66.222,00.
, e hanno altresì diritto al risarcimento Controparte_3 Controparte_4 CP_5 che sarebbe spettato a , padre di che aveva 80 anno al momento del CP_2 Persona_1 fatto, in qualità di eredi dello stesso. Va evidenziato che “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. n. 10519/2024).
Nel caso in esame le attrici hanno prodotto, oltre alla denuncia di successione, anche i certificati di nascita, paternità e maternità da cui risulta il loro rapporto di parentela con posto a CP_2 fondamento della successione legittima.
ha pertanto diritto all'ulteriore somma di € 58.665,00, pari a 1/3 di quella Controparte_3 spettante a;
e hanno diritto, ciascuna, alla somma CP_2 Controparte_4 CP_5 di € 39.110,00, pari a 2/9 di quella spettante a , dovendo la quota di 2/3 spettante ai figli CP_2 essere divisa in tre parti, succedendo i nipoti al nonno per rappresentazione del padre premorto.
In conclusione, , , , , e CP_6 Parte_2 Controparte_8 Parte_3 Parte_4 la devono essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere, a titolo di risarcimento Controparte_7 del danno non patrimoniale come sopra determinato, i seguenti importi oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo: a la somma di € 269.589,00; Parte_1 a e la somma di € 285.503,00 per ciascuno;
CP_1 CP_2
pagina 8 di 9 a la somma di € 234.660,00; Controparte_3 a e la somma di € 105.332,00 per ciascuna. Controparte_4 CP_5
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo considerando il valore della controversia corrispondente agli importi oggetto di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4005/2019:
CONDANNA i convenuti in solido a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per il decesso di , i seguenti importi oltre interessi al tasso legale fino al Persona_1 soddisfo: a la somma di € 269.589,00; Parte_1 a e la somma di € 285.503,00 per ciascuno;
CP_1 CP_2 a la somma di € 234.660,00; Controparte_3
a e la somma di € 105.332,00 per ciascuna. Controparte_4 CP_5
CONDANNA i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
1.713,00 per esborsi ed in € 37.951,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 2/05/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4005/2019 avente ad oggetto risarcimento danni da morte, promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. ; Parte_1 C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], C.F. , nato
[...] C.F._2 CP_2
a MODICA (RG) il 06/05/1993, C.F. ; , C.F._3 Controparte_3 nata a [...] il [...], C.F. ; , C.F._4 Controparte_4 nata a [...] il [...], C.F. ; , nata a C.F._5 CP_5
MODICA (RG) il 22/07/1963, C.F. ; tutti con il patrocinio dell'avv. C.F._6 CARPENZANO LUIGI e dell'avv. CAMPANELLA SALVATORE, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_6 C.F._7 dell'avv. DISTEFANO SILVIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. , in proprio e Parte_2 C.F._8 quale legale rappresentante di con sede in Modica via Ovidio n. 16, P.I. Controparte_7
, con il patrocinio dell'avv. DIPASQUALE ANTONIO, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. ; Parte_3 C.F._9
, nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_4 C.F._10 patrocinio dell'avv. ANSALDI OLGA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
, nato a [...] il [...], C.F. con il Controparte_8 C.F._11 patrocinio dell'avv. MOLTISANTI ILENIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTI
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORI
Piaccia al Tribunale:
Dichiarare che la responsabilità della morte del SI. , avvenuta in Modica il 5/10/2016, Persona_1
è da attribuirsi ai SI.ri , , , , tutti in CP_6 Parte_2 Parte_3 Controparte_8 concorso tra loro, per le ragioni esposte in citazione e nelle memorie 183 c.p.c.;
Dichiarare altresì la responsabilità ex art. 2048 dei SI.ri e in Parte_3 Parte_4 quanto genitori del SI. , minore al momento dell'evento, nonché ex art. 2054 ed ex art. CP_6
2050 c.c. della e dei SI.ri , e per le Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 Parte_3 ragioni esposte in citazione e nelle memorie 183 c.p.c.;
Dichiarare tutti i convenuti obbligati in solido tra loro al risarcimento dei danni nei confronti degli attori ex art. 2055 c.c.;
Alla luce delle variazioni tabellari del Tribunale di NO, determinare il danno non patrimoniale patito dalla SI.ra nella misura di € 316.791,00, dai SI.ri e Parte_1 CP_1 CP_2
nella misura di € 332.435,00 cadauno, dalle SI.re e
[...] Controparte_4 CP_5 nella misura di € 93.041,00 cadauna, dalla SI.ra nella misura di € 238.571,00, Controparte_3 dal defunto SI. nella misura di € 238.571,00 e per esso in favore degli eredi CP_2 [...]
, e nella misura di € 79.523,67 cadauno. CP_3 Controparte_4 CP_5 Conseguentemente e per l'effetto, condannare i convenuti tutti in solido tra loro al pagamento, in favore degli attori, della complessiva somma di € 1.644.885,00 come sopra specificata. Con la condanna alle spese del presente giudizio.
CONVENUTI
Piaccia al Tribunale disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le causali esposte in narrativa o per quelle altre che appariranno di giustizia:
- in via principale rigettare integralmente la domanda avanzata dagli attori, in quanto inammissibile, infondata e non dimostrata;
- in via gradata, rigettare integralmente la domanda avanzata dagli attori, in ragione della condotta del sig. ; Persona_1
- in via ulteriormente gradata, disporre la riduzione del risarcimento che verrà eventualmente riconosciuto dovuto agli attori in misura pari almeno al 90% dello stesso o a quell'altra eventualmente inferiore che sarà ritenuta di giustizia, in ragione del preminente concorso di colpa del defunto;
- rigettare, in ogni caso, la domanda avanzata dalle sigg.re , Controparte_3 CP_4
e quali eredi del sig. .
[...] CP_5 CP_2
Con vittoria di spese e di compensi.
pagina 2 di 9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , , Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
e hanno convenuto in giudizio , CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, , , e la esponendo Parte_2 Parte_3 Controparte_8 Parte_4 Controparte_7 che:
- il 5/10/2016 dipendente della trovava la morte a causa di una Persona_1 Controparte_7 imprudente e imperita manovra eseguita da , all'epoca dei fatti ancora minorenne, alla CP_6 guida di un escavatore utilizzato dalla per lavori di sbancamento e movimento terra;
CP_7
- a seguito dell'evento di cui sopra si apriva il procedimento penale n. 164/2017 nei confronti del minore avanti il Tribunale per i minorenni di Catania, nel quale è stato “imputato del CP_6 delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., perché, per negligenza, imprudenza e imperizia, ponendosi alla conduzione dell'escavatore appartenente a che era stato Controparte_9 Parte_3 accostato – ma in direzione diversa – con un pala meccanica Fiat Allis FL 10C e manovrando il mezzo dalla cabina, dapprima indietreggiava e poi operava la rotazione repentina ed eccessiva della torretta così che essa, impattando contro lo spigolo posteriore sinistro della pala meccanica, determinava lo schiacciamento del corpo di , il quale si trovava posizionato in piedi tra i mezzi, in Persona_1 corrispondenza del vano batterie dell'escavatore, intento a far riavviare uno dei mezzi in avaria determinandone la morte a seguito di trauma cranio-facciale-toracico da schiacciamento”;
- il procedimento si è concluso con sentenza del 14/01/2019 con la quale il GUP presso il Tribunale per i minorenni di Catania ha dichiarato colpevole del reato ascrittogli, sentenza confermata CP_6 dalla Corte di Appello di Catania con la sentenza n.28/2021, dichiarata irrevocabile a seguito dell'accordo tra il difensore dell'imputato e il Procuratore generale sui motivi di appello, ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.;
- altro procedimento n. 479/2017 R.G.N.R. veniva promosso avanti il Tribunale di Ragusa, nei confronti di , nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], Parte_2 Parte_2
, e , i primi quattro per il delitto di cui all'art. 589 Parte_3 Controparte_8 Parte_5
c.p. per avere cagionato la morte del SI. e , per il delitto di cui Persona_1 Parte_5 CP_1 all'art. 378 c.p. perché avrebbe aiutato ad eludere le investigazioni della Parte_3 affermando falsamente che il minore non era presente sui luoghi;
CP_6
- la posizione di , all'udienza preliminare, veniva stralciata a seguito della richiesta di Parte_5 applicazione del rito abbreviato, e, in tale sede, verificata la ritrattazione del , quest'ultimo Parte_5 veniva assolto, mentre venivano rinviati a giudizio, con decreto del 5/3/2019 gli altri imputati, tutti soci della “per avere cagionato per colpa il decesso del dipendente sia per Controparte_7 Persona_1 avere consentito al minore di porsi alla guida dell'escavatore, sia per violazione delle CP_6 norme a tutela dei lavoratori per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”; Con
- i due mezzi che hanno cagionato la morte del SI. , la palameccanica Fiat Allis FL e Per_1 l'escavatore , erano in uso alla . Controparte_9 CP_7
Hanno chiesto pertanto al Tribunale che i convenuti venissero dichiarati responsabili della morte del loro congiunto e condannati in solido tra loro al risarcimento del danno da perdita parentale, quantificato secondo le tabelle del Tribunale di NO, nelle loro rispettive qualità di coniuge, figli, madre e sorelle di . Persona_1
I convenuti si costituivano in giudizio mediante comparse di risposta e contestavano le allegazioni in punto di fatto degli attori negando che fosse alla guida dell'escavatore CP_6 CP_9
, che questo fosse di proprietà della che il sinistro fosse stato causato dalla manovra
[...] CP_7 eseguita dal minore, il quale a loro dire non era mai stato autorizzato a guidare il mezzo in questione, che fossero state violate le norme in tema di sicurezza sul lavoro e che l'attività di escavazione e movimento terra potesse considerarsi pericolosa ex art. 2050 c.c.; sostenevano che Persona_1
pagina 3 di 9 avrebbe concorso nella causazione dell'evento e chiedevano quindi il rigetto integrale della domanda o, in subordine, la riduzione del risarcimento nella misura del 90%. Espletata istruttoria orale, all'udienza del 21/01/2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.
Accertamento della responsabilità La domanda degli attori è fondata e deve pertanto essere accolta.
Deve essere dichiarata la responsabilità di per avere cagionato la morte di CP_6 [...]
ponendosi alla conduzione dell'escavatore ed effettuando una manovra imprudente che Per_1 determinava l'incidente nel quale decedeva il , così come accertato dal Tribunale per i minorenni Per_1 di Catania con la sentenza n.15/19 del 14/01/2019 (all. 10 degli attori). Giova osservare che, anche se la sentenza penale in questione non ha efficacia di giudicato nel presente giudizio civile, le risultanze della consulenza e delle altre indagini penali possono essere utilizzate nel processo civile per contribuire alla formazione del convincimento del giudice. In tal senso si esprime la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il giudice civile investito della domanda di risarcimento del danno da reato ben può utilizzare, senza peraltro averne l'obbligo, come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, essendo in tal caso peraltro tenuto a procedere alla relativa valutazione con pienezza di cognizione al fine di accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico” (Cass., III, 25.06.2019, n. 16893; n. 12164/2021). Ancora di recente la Suprema Corte ha chiarito che “Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, Persona_2
c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante” (Cass. III, 7.11.2023, n. 30992). Nel caso specifico, la dinamica dell'incidente è stata ricostruita dal consulente ing. nominato Per_3 dal P.M. nel procedimento n. 164/2017 (cfr. doc. 9 degli attori), il quale nella relazione di consulenza ha evidenziato che: “Le prove condotte hanno dimostrato che la pala meccanica non può essere accesa solo con il collegamento dei cavi e che addirittura il pulsante di accensione deve essere più volte azionato per poter procedere all'avvio. L'avvio, pertanto, deve essere intenzionale”. A seguito di tutte le prove eseguite nel corso dell'esperimento, anche utilizzando un manico di scopa (comunque non rinvenuto sui luoghi) da parte di un operatore distante dal vano batterie, l'ing. conclude che Per_3
“si può affermare con rigorosa certezza tecnica che l'incidente si è potuto verificare solo ed esclusivamente a causa di un'errata movimentazione dell'escavatore effettuata mentre il SI. si Per_1 trovava in prossimità del vano batterie dello stesso”. Precisa il consulente che: “Le cause dell'accadimento, pertanto, vanno ricercate in una dinamica che prevede la presenza sui luoghi di almeno un secondo operatore. Tale presenza rende possibile una dinamica totalmente alternativa alla tesi avversaria che prevede che, affinché si verifichi lo schiacciamento del povero defunto a opera dello sportello di copertura del vano batterie, l'escavatore sia stato manovrato per fargli effettuare dapprima un indietreggiamento e successivamente una rotazione della torretta. Tali manovre devono essere state eseguite con la presenza del defunto in corrispondenza del vano batterie dell'escavatore, ne consegue, pertanto, che le stesse debbano essere
pagina 4 di 9 state eseguite da un altro operatore presente sui luoghi al momento dell'accadimento … prendendo, dunque, in considerazione la presenza di un altro operatore sui luoghi al momento dell'incidente, si può ricostruire la dinamica dell'accaduto nel seguente modo: mentre il SI. è intento a Per_1 collegare i morsetti dei cavi batterie ed è posizionato tra il vano batterie e il relativo sportello dell'escavatore, il secondo operatore, anche sotto indicazione del defunto, ha dapprima indietreggiato con l'escavatore e in seguito, anche in maniera involontaria, ha operato la rotazione della torretta dello stesso con una velocità tale che istantaneamente la stessa ha impattato contro lo spigolo posteriore sinistro della pala meccanica e ha determinato lo schiacciamento del povero defunto…. Il collocamento del SI. in piedi, accostato ai cingoli dell'escavatore e con la parte superiore del Per_1 corpo collocata tra il vano batterie del e lo sportello dello stesso è ulteriormente avvalorato CP_9 dalle lesioni riportate e dalle tracce ematiche rilevate dalla polizia scientifica durante il sopralluogo il giorno del sinistro”. L'ing. perviene alle seguenti conclusioni: “il SI. nel momento in cui ha avuto Per_3 Per_1 l'incidente mortale non era solo sui luoghi e …non si è potuto cagionare le ferite mortali con azioni di sua esclusiva pertinenza. Si è determinato che l'accadimento dell'evento mortale è stato causato dalla condotta di un secondo operatore …che ha fatto indietreggiare l'escavatore e ruotare la torretta dello stesso mentre il SI. si trovava tra il vano batterie e lo sportello di copertura di tale vano Per_1 dell'escavatore. La combinazione delle due manovre ha causato la morte per schiacciamento del SI.
”. Per_1
Ritiene questo Giudice di dovere aderire alle conclusioni formulate dal consulente sulla dinamica del sinistro, alla luce del ragionamento logico e coerente da lui eseguito nell'analisi dei dati rinvenuti e dell'adeguata motivazione fornita in merito agli esiti degli accertamenti e alla dinamica dell'incidente. In ordine alla circostanza che si sia posto alla conduzione dell'escavatore e abbia CP_6 effettuato la manovra errata che ha determinato l'incidente mortale, appare convincente la valutazione del quadro probatorio effettuata dal GUP presso il Tribunale per i minorenni di Catania, analizzando le risultanze delle indagini.
In particolare, dalle dichiarazioni rese da al Commissariato di Modica il 7/10/2016, si Parte_5 evincono la presenza sui luoghi il giorno dell'incidente di oltre che di e CP_6 Parte_3
e il fatto che si è allontanato, lasciando il figlio in cantiere assieme a Persona_1 Parte_3
. Riferisce ancora il che, rientrato a casa, ha ricevuto una telefonata da Persona_1 Parte_5
il quale, con voce concitata, gli diceva di raggiungerlo sul posto teatro dell'incidente; Parte_3 che, ivi giunto, trovava riverso a terra fra i due mezzi sanguinante dalla testa e dal Persona_1 braccio, verosimilmente privo di vita, e che si trovava a 10 metri dai mezzi il quale CP_6 piangeva ripetendo “mamma mia cosa è successo”, mentre stava effettuando una Parte_3 telefonata e subito dopo quest'ultimo con tono perentorio gli intimava di non nominare suo figlio, di non metterlo in mezzo e di riferire alla Polizia che era stato lui ( ) ad avvertirlo Parte_5 telefonicamente (cfr. CNR del 2/02/2017, doc. 3 degli attori, pag. 4). La versione del , come evidenziato nella sentenza del GUP, ha trovato conferma nei tabulati Parte_5 telefonici, nelle intercettazioni ambientali acquisite all'interno del Commissariato di Modica e nel file audio della chiamata di soccorso effettuata dallo stesso al 118, documenti tutti prodotti in Parte_5 giudizio, e, in particolare:
- la chiamata al 118 effettuata da mentre era sui luoghi con accanto Parte_5 Pt_3 CP_
e il figlio , trascritta nella CNR a pag. 7 riporta il testo di una conversazione
[...] udibile prima che l'operatore del 118 rispondesse ( , rivolgendosi al figlio, dice Parte_3
“è morto …non si muove più …ma come è stato? …che cosa è successo? …tu dov'eri, sopra la pala? …che cosa ti è successo?” e al secondo 15 della registrazione si sente un'altra voce, evidentemente di , più volte singhiozzare); CP_6
- i tabulati telefonici dell'utenza di , evidenziano che alle 10,37 del 5/10/2016 CP_6
ha chiamato il padre e che le celle di aggancio erano entrambe site in C.da Mauto, CP_6
pagina 5 di 9 CP_ quella di rimasto solo con il nel luogo dell'incidente e quella del padre poco lontano Per_1 essendosi appena allontanato col camion, come riferito dal;
Parte_5
- le intercettazioni ambientali negli uffici del Commissariato di Modica hanno evidenziato la consapevolezza di della responsabilità del figlio e il tentativo di costruire una Parte_3 tesi difensiva finalizzata a escludere la presenza di sui luoghi: CP_6 Parte_3 parlando al telefono con gli dice “può darsi che ora ti chiamano … tu a mio figlio Parte_5 non l'hai visto! Non è che era là, l'hai capito?” … “mio figlio era là con me col camion hai capito? Se ne è andato a spegnere il camion Hai Capito? Tu non l'hai visto capito?” (CNR pagg. 19-20); parlando con il Commissario, dr.ssa , ammette “io non ho voluto dire Per_4 la verità perché mio figlio non è ingaggiato” (CNR pag. 25); dice al fratello Parte_2
“il ragazzo era nel camion con te” e risponde “Nun sa vuonu calari”, non Pt_3 Pt_3 vogliono credere a questa menzogna (CNR pag. 30). Le risultanze delle prove orali assunte nel presente giudizio, in particolare la testimonianza di Parte_5
hanno confermato che era presente nel cantiere il giorno dell'incidente e che era
[...] CP_6 stato adibito alla guida dell'escavatore tra la fine di settembre e i primi di ottobre 2016, essendo stato visto dallo stesso in più occasioni (cfr. verbale d'udienza del 24/05/2022). Parte_5 Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la responsabilità di ai sensi dell'art. CP_6 2043 c.c. per avere cagionato l'incidente nel quale è morto . Persona_1
Sussiste la responsabilità dei convenuti e , quali datori Controparte_7 Parte_2 Controparte_8 di lavoro di , essendo gli stessi, rispettivamente, amministratore delegato e Persona_1 amministratore vicepresidente della (cfr. visura camerale, doc. 6 degli attori), società che Controparte_7 ha effettuato i lavori di movimentazione terra e scavo utilizzando la pala meccanica e l'escavatore, sul fondo di tra luglio e ottobre 2016. Parte_5
Giova osservare che in caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale sicché grava sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso e che questo sia stato determinato da fattori imprevisti ed imprevedibili (cfr. Cass. n 29769/2022). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che “Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia” (Cass. penale n. 8118/2017; n. 49402/2013). Nel caso di specie, i convenuti, in primo luogo, non hanno in alcun modo fornito la prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'infortunio sul lavoro con esiti mortali e, in secondo luogo, hanno chiaramente violato una regola cautelare consentendo che alla guida dell'escavatore si ponesse
, soggetto minorenne, privo di ingaggio e di adeguata formazione. CP_6
Va poi esclusa la possibilità di riconoscere un concorso di colpa della vittima ai sensi Persona_1 dell'art. 1227 c.c., dovendosi richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza
o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.” (Cass. n. 4980/2023); precisa ancora la Suprema Corte che
“In tema di tutela delle condizioni di lavoro del lavoratore subordinato, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate;
ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele,
pagina 6 di 9 tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "ex ante" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.” (Cass. n. 25597/2021). Nel caso di specie non è ravvisabile un comportamento abnorme della vittima che si è avvalso nell'esecuzione della manovra della collaborazione di , soggetto che aveva già manovrato CP_6 l'escavatore in cantiere in diverse occasioni;
in ogni caso, il datore di lavoro non ha adottato le cautele necessarie per evitare l'infortunio, consentendo che utilizzasse l'escavatore senza CP_6 ingaggiarlo e senza fornirgli un'adeguata formazione. Deve altresì essere affermata la responsabilità di e ai sensi dell'art. Parte_3 Parte_4
2048 c.c., in quanto genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , del cui CP_6 fatto illecito devono rispondere. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore” (Cass. n. 4303/2023); “La responsabilità dei genitori a norma dell'art. 2048 cod.civ. (unitamente agli altri soggetti nella stessa disposizione normativa indicati) configura una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, cioè per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla loro colpa, peraltro presunta” (Cass. n. 20322/2005). Precisa ancora la Suprema Corte che “L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile” (cfr. in questo senso Cass. n. 22541/2019).
Nel caso di specie, i convenuti e non hanno offerto alcuna prova Parte_3 Parte_4 liberatoria per escludere la loro colpa presunta, per cui devono rispondere del fatto illecito del figlio. Alla luce di quanto esposto, tutti i convenuti devono essere condannati in solido al risarcimento nei confronti degli attori dei danni conseguenti al decesso di . CP_12
Liquidazione del danno.
Gli attori chiedono iure proprio il risarcimento del danno da perdita del congiunto;
Controparte_3
e chiedono altresì iure hereditario il risarcimento del
[...] Controparte_4 CP_5 danno da perdita del congiunto sofferto da , padre di , deceduto il CP_2 Persona_1
27/06/2018.
Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, consistente nella definitiva perdita del rapporto parentale, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (Cass. n. 3767/2018; n. 29784/2018; n. 26614/2019).
Di recente, poi, la giurisprudenza di legittimità ha superato il parametro della liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, che veniva discrezionalmente determinato dal giudice tra un minimo ed un massimo individuati dalle tabelle del Tribunale di NO. Si è ritenuto che “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita parentale deve essere liquidato seguendo una
pagina 7 di 9 tabella basata sul sistema a punti, che preveda […] l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza” (Cass., sez. III, 21.04.2021, n. 10579). Al fine di uniformarsi al suddetto orientamento della Corte di Cassazione le note tabelle del Tribunale di NO (la cui valenza generale di parametro di valutazione equitativa del danno non patrimoniale è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità) sono state aggiornate adottando il “sistema a punti”, da distribuire sulla base di una serie di parametri elaborati in conformità alle indicazioni della Suprema Corte.
Nel caso di specie gli attori hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio in conseguenza della morte di , dovendosi presumere la loro sofferenza morale trattandosi del coniuge, dei Persona_1 figli, dei genitori e delle sorelle.
al momento della morte aveva 56 anni e conviveva con la moglie e con Persona_1 Parte_1
i figli e (cfr. certificato di stato di famiglia prodotto dagli attori); vi sono CP_1 CP_2 inoltre altri parenti di ciascun componente il nucleo familiare, non conviventi con loro.
Facendo applicazione della tabella del Tribunale di NO del 2024 spettano agli attori a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale per la morte di le seguenti somme, Persona_1 facendo applicazione dei valori medi della tabella:
(coniuge), che aveva 47 anni al momento del fatto, € 269.589,00; Parte_1
e (figli), che avevano rispettivamente 27 e 23 anni al momento del fatto, € CP_1 CP_2
285.503,00 per ciascuno;
(madre), che aveva 79 anni al momento del fatto, € 175.995,00; Controparte_3
e (sorelle), che avevano rispettivamente 57 e 53 anni al Controparte_4 CP_5 momento del fatto, € 66.222,00.
, e hanno altresì diritto al risarcimento Controparte_3 Controparte_4 CP_5 che sarebbe spettato a , padre di che aveva 80 anno al momento del CP_2 Persona_1 fatto, in qualità di eredi dello stesso. Va evidenziato che “In tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (Cass. n. 10519/2024).
Nel caso in esame le attrici hanno prodotto, oltre alla denuncia di successione, anche i certificati di nascita, paternità e maternità da cui risulta il loro rapporto di parentela con posto a CP_2 fondamento della successione legittima.
ha pertanto diritto all'ulteriore somma di € 58.665,00, pari a 1/3 di quella Controparte_3 spettante a;
e hanno diritto, ciascuna, alla somma CP_2 Controparte_4 CP_5 di € 39.110,00, pari a 2/9 di quella spettante a , dovendo la quota di 2/3 spettante ai figli CP_2 essere divisa in tre parti, succedendo i nipoti al nonno per rappresentazione del padre premorto.
In conclusione, , , , , e CP_6 Parte_2 Controparte_8 Parte_3 Parte_4 la devono essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere, a titolo di risarcimento Controparte_7 del danno non patrimoniale come sopra determinato, i seguenti importi oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo: a la somma di € 269.589,00; Parte_1 a e la somma di € 285.503,00 per ciascuno;
CP_1 CP_2
pagina 8 di 9 a la somma di € 234.660,00; Controparte_3 a e la somma di € 105.332,00 per ciascuna. Controparte_4 CP_5
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo considerando il valore della controversia corrispondente agli importi oggetto di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 4005/2019:
CONDANNA i convenuti in solido a corrispondere agli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per il decesso di , i seguenti importi oltre interessi al tasso legale fino al Persona_1 soddisfo: a la somma di € 269.589,00; Parte_1 a e la somma di € 285.503,00 per ciascuno;
CP_1 CP_2 a la somma di € 234.660,00; Controparte_3
a e la somma di € 105.332,00 per ciascuna. Controparte_4 CP_5
CONDANNA i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
1.713,00 per esborsi ed in € 37.951,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 2/05/2025.
Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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