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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/09/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 424/2020 e vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bari Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Tripodi
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 156/2020, pubblicata in data 03/02/2020, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 380/2014.
Conclusioni delle parti: come da note scritte telematicamente depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025.
1 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria, convenendo in giudizio il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al fine di ottenere, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.,
l'accertamento della responsabilità colposa del predetto ente, in qualità di proprietario e custode della via Dei Correttori di in relazione al sinistro ivi occorso, a Controparte_1 seguito e a causa del quale egli ha riportato una grave lesione al ginocchio destro, con conseguente pronuncia di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nella misura di € 37.137,68, oltre rivalutazione e interessi. Al riguardo ha rappresentato che:
(a) in data 16.12.2011, alle 12:36 circa, mentre percorreva a piedi la via Dei Correttori di
, trovandosi precisamente sul marciapiede lato sinistro (in direzione Nord) “in Controparte_1 prossimità della vecchia Questura”, a pochi metri dall'esercizio commerciale Thun, a causa di un marciapiede sconnesso, cadeva rovinosamente a terra. Segnalato l'accaduto al Comando di
Polizia Municipale di (prot. N. 54930/11) e richiesto l'intervento dei soccorsi, Controparte_1 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di ove, a Controparte_1 seguito di visita ed esame radiografico, veniva formulata la diagnosi di “frattura scomposta della rotula dx”, per la quale, nei giorni successivi, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi della frattura della rotula con fili e cerchiaggi metallici” presso l'Istituto
Ortopedico di Reggio Calabria nel quale, in difetto di posti disponibili, era stato, poi, ricoverato;
(b) sottoposto a terapia medica (fisioterapia dell'arto), dopo 50 gg. di invalidità temporanea assoluta, 100 gg. di invalidità temporanea relativa, veniva giudicato guarito con un danno biologico pari all' 11%, come risultante dalla relazione del proprio consulente;
(c) responsabile esclusivo delle lesioni riportate a seguito e a causa del predetto sinistro è il
(essendo proprietario e custode della predetta via), al quale egli, Controparte_1 avendo interesse e diritto a conseguire il risarcimento dei danni patiti, ha denunciato l'accaduto e presentato la relativa richiesta (lettera a.r. n. 13956854106-4). Declinata la propria diretta responsabilità, il ha, poi, trasmesso la suddetta istanza alla CP_1
2 (prot. N. 42831 del 14/03/2012), responsabile della manutenzione stradale Parte_2
e della conduzione della stessa rete;
(d) in difetto di soluzione bonaria della questione, ha deciso di agire in giudizio.
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di prova testimoniale e c.t.u. medico legale.
Il costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni Controparte_1
e in particolare ha evidenziato:
(a) in via preliminare, il proprio interesse, in ogni caso e per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, a chiamare in causa la per farsi Parte_2 manlevare da quest'ultima, in esecuzione del contratto di servizio stipulato in data 28.02.2025
(i.e. art. 11), da qualsiasi responsabilità, chiedendo, a tal fine, il differimento della prima udienza;
(b) nel merito, in via principale, l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea, sia in punto di an, sia in punto di quantum, eccependo l'insussistenza di alcuna responsabilità nella verificazione dell'evento in capo al ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., CP_1 risultando invece imputabile solo alla colposa condotta tenuta dal , e la mancanza di Pt_1 prova in ordine alla sussistenza dei danni e al necessario nesso causale;
(c) in via subordinata, la prevalenza della responsabilità dell'attore o, comunque, il suo concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente riduzione del quantum in proporzione alla responsabilità accertata;
(d) la non condivisibilità altresì del quantum risarcitorio oggetto di richiesta, da doversi ridurre nella misura ritenuta provata e congrua dal giudice di prime cure.
L'ente convenuto ha inoltre chiesto al Tribunale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, di condannare la a tenere indenne il Parte_2 per quanto eventualmente tenuto a risarcire in favore dell'attore o, in via subordinata, CP_1 di accertare il diritto di regresso del verso la predetta società. CP_1
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, opponendosi, in via istruttoria, alle richieste formulate da parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la contestando Parte_2 le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(a) in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
3 (b) nel merito, l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea per difetto di prova del fatto e inconfigurabilità del sinistro in termini di insidia e/o trabocchetto per condotta colposa del danneggiato;
(c) la non condivisibilità altresì del quantum risarcitorio oggetto di domanda, da doversi ridurre, atteso il carattere speculativo della richiesta avanzata;
(d) la non risarcibilità del danno morale, in difetto di prova.
La società terza chiamata ha inoltre chiesto al Tribunale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, e della ritenuta operatività della chiamata in manleva, di voler dichiarare compensato l'eventuale debito che dovesse essere posto a carico della medesima con il maggiore credito vantato dalla stessa in liquidazione nei confronti del Controparte_1
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, opponendosi, in via istruttoria, alle richieste formulate da parte attrice.
Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(1) con provvedimento del 24.11.2015 è stata dichiarata l'interruzione parziale del giudizio
(per intervenuto fallimento della società con riferimento alla domanda di Parte_2 manleva spiegata dal ritenendo la domanda principale quiescente in attesa di CP_1 riassunzione della predetta domanda di garanzia. Rilevata la mancata riassunzione da parte del della predetta domanda di garanzia nei confronti della società fallita, con CP_1 provvedimento del 29.06.2016 è stata dichiarata l'estinzione della suddetta domanda, con conseguente prosecuzione del giudizio solo con riferimento alla domanda principale;
(2) sono state assunte prove orali (audizione dei testi e ed è Testimone_1 Testimone_2 stato espletato l'accertamento peritale.
All'esito, infine, il giudizio di prime cure è stato definito con la sentenza qui impugnata (n.
156/2020, pubblicata in data 03/02/2020), con la quale il primo giudicante ha: rigettato la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità del sinistro oggetto di causa in capo al
; compensato tra le parti le spese di lite e regolato altresì le spese di c.t.u., ponendole Pt_1 definitivamente a carico della parte attrice.
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello , deducendo l'erroneità della Parte_1 pronuncia di prime cure e lamentando in particolare:
4 a) la non corretta ricostruzione dei fatti e l'imputabilità dell'accaduto alla condotta colposa del danneggiato. In proposito, ha evidenziato che il luogo dell'incidente presentava delle difformità rispetto al piano di calpestio ed era tale da provocare cadute non prevedibili in quanto il marciapiede presentava un dislivello tale da integrare già di per se un'insidia, atteso che “la direzione era obbligata, la difformità era posta quasi all'angolo del marciapiede stesso, il sinistro si è verificato in una zona che il sig. non percorreva abitualmente, era Pt_1 in compagnia di altre persone per cui è verosimile che fosse preceduto da quest'ultimi, riducendo, pertanto, la possibilità di accorgersi del pericolo”, il quale non era affatto segnalato. Pertanto, ad avviso dell'appellante, la responsabilità è da ascriversi al CP_1 anche eventualmente in via concorsuale;
b) erronea applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità del bene in custodia. Nella fattispecie in esame, ad avviso dell'appellante, è stata adeguatamente dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa, ossia la riconducibilità del sinistro all'esistenza di un'anomalia del marciapiede, il quale presentava un avvallamento a causa della mattonelle divelte, mentre il non ha CP_1 viceversa provato eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità.
Sulla scorta di ciò, l'odierno appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, riproponendo le medesime domande ed eccezioni formulate in primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione depositata in data 03.03.2021 si è costituito in giudizio il
contestando le avverse prospettazioni e deducendo la correttezza Controparte_1 della sentenza di primo grado. Ha pertanto chiesto alla Corte di: dichiarare preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; rigettare nel merito il gravame, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza del 19.04.2021, comunicata alle parti il
20.04.2021, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c per dichiarare inammissibile l'impugnazione, non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5 Con ordinanza collegiale del 29.04.2025, comunicata alle parti il 02.05.2025, la causa è stata poi assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello
è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.
SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ. n. 27199/2017 e Cass. civ. SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (su cui cfr. da ultimo, Cass. civ. SU
21/03/2019, n. 7940).
2.1 Ciò posto, il Collegio ritiene l'appello fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
In punto di diritto occorre premettere che la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva e non presunta, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20943 del 30/06/2022 e dalle successive pronunce della Suprema Corte (Cass. civ. 11152/2023; Cass. civ. 2376/2024; Cass. civ. n. 15355/2025):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e
l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o
6 della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
E' stato altresì precisato, proprio in ipotesi analoghe al caso in esame, che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass. civ. 15355/2025 che richiama
Cass. civ. n. 26142/2023, Cass. civ. n. 18518/2024).
Nella fattispecie, il giudice di prime cure, richiamate le coordinate ermeneutiche sopra esposte, già condivise da una parte della giurisprudenza anteriormente al recente arresto delle
Sezioni Unite, premesso che dalla documentazione fotografica si evince che l'attore è caduto proprio nel tratto più dissestato rispetto al resto del marciapiede con il proprio amico Tes_1
7 e che lo stato del marciapiede era “pienamente visibile stante l'ora (ore 12:00 circa) Tes_1 dell'occorso, le condizioni temporali (giornata serena, addirittura soleggiata come mostra la quarta fotografia allegata) e l'assenza di ostacoli alla visione - non vi erano carte, pozzanghere o atri rifiuti capaci di nascondere il dissesto –“, che il marciapiede è rappresentato nelle “foto come pianeggiante, lungo diversi metri ed al quale prospettano vari ingressi” conclude ritenendo che “il sinistro si è verificato per l'incauta condotta del danneggiato, idonea a produrre l'evento e ad interrompere, in applicazione delle superiori coordinate giuridiche, qualunque rapporto con la condizione stradale e con la condotta dell'ente territoriale proprietario della strada, integrando gli estremi del caso fortuito”.
Orbene, la valutazione del Tribunale non appare condivisibile: atteso che l'ente convenuto non ha contestato la condizione dissestata del marciapiede su cui transitava l'attore, così come da questi prospettato e provato, la prova del nesso causale tra il bene in custodia e la caduta occorsa all'attore è stata fornita attraverso le dichiarazioni dei testimoni - così come peraltro richiamate dal giudice di prime cure - e che non lasciano dubbi sulla circostanza per cui l'attore sia inciampato nelle circostanze di luogo e di tempo rappresentate: , che Testimone_1 il giorno del sinistro verificatosi “verso mezzogiorno circa” si trovava accanto all'attore, camminando sulla “strada che rimane al di sotto del Duomo di Reggio Calabria” ha riconosciuto le foto allegate al fascicolo di parte attrice e ha dichiarato: “L'attore camminava vicino a me, lungo il marciapiede posto sulla sinistra della strada rispetto al senso di marcia”;
[…] giunti in prossimità dell'esercizio commerciale THUN (oggi ormai chiuso), l'attore cadeva dopo aver inciampato, in quanto il marciapiede presentava un dislivello”; […]“nel punto in cui l'attore cadeva, le mattonelle erano divelte ed in parte mancanti”; “il marciapiede aveva la pavimentazione deformata, e ribassata, nel punto in cui l'attore è caduto, creando una sorta di avvallamento”; […]“l'attore inciampando cadeva a terra e non riusciva a rialzarsi, lamentava dolore alla caviglia destra nonché al ginocchio”.
Il teste a conoscenza dei fatti di causa perché passeggiava in compagnia Testimone_2 della propria ragazza “lungo la via Dei Correttori di ” , riconosciuto nelle Controparte_1 fotografie mostrate in visione “il dislivello della pavimentazione del marciapiede dove si verificava la caduta”, ha dichiarato: “Era la metà del mese di Dicembre del 2011 verso le ore
12:00 circa” e l'attore “camminava sul marciapiede davanti a me, a distanza di qualche metro” con “qualche altra persona camminare nelle sue vicinanze”; vedeva “l'attore
8 inciampare con il piede destro, perdere l'equilibrio e cadere a terra”; avvicinatosi per prestare soccorso notava che “il marciapiede era “incavato verso l'interno”, nel punto in cui
l'attore era caduto inciampando”.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la condotta del danneggiato abbia causalmente inciso nella determinazione della caduta, ma non appaia tale - a dispetto di quanto sostenuto dal Tribunale
- da elidere il nesso eziologico e ad assurgere a causa esclusiva dell'evento.
Il marciapiede di una zona regolarmente frequentata (sede della Questura e di esercizi commerciali) è un bene di per sé privo di intrinseca pericolosità e la condotta dell'appellante che lo percorreva assieme ad un amico non può ritenersi imprudente o imprevedibile, ma conforme all'uso cui il bene è destinato, né gravemente negligente, in quanto lo stato di dissesto, benché visibile in ragione dell'ora (ore 12,00 circa) e delle favorevoli condizioni di visibilità, interessava un ampio tratto dello spazio pedonale (in assenza, peraltro, di alcuna segnalazione e delimitazione della condizione di pericolo), connotato, per circa “due metri, dalla mancanza, rottura, sconnessione, abbassamento delle mattonelle”(cfr. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata - non contestata - che ha ricostruito lo stato dei luoghi sulla base delle allegazioni di parte, delle testimonianze e delle rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice), sicché l'eventuale spostamento dell'attore verso altra parte del marciapiede non appare in concreto una condotta diligente idonea ad evitare l'evento.
Vero è che il pedone avrebbe dovuto adottare maggiori cautele, prestando una maggiore attenzione per non inciampare;
nondimeno la violazione di questo dovere non ha costituito l'unica causa della caduta, sufficiente per determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma piuttosto un comportamento tale da aggravare le conseguenze lesive dell'infortunio, sì da determinare l'attribuzione, ad entrambe le parti, di un concorso di colpa nella misura del 50% ciascuna.
9 Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, la responsabilità per la verificazione del fatto dannoso per cui è causa deve essere imputata al nella misura CP_1 del 50%.
2.2 In ordine al quantum debeatur, l'appellante ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per effetto della caduta del 16.12.2011, quantificato nell'atto introduttivo nella misura di euro 37.136,68 per danno biologico permanente pari all'11%, oltre invalidità temporanea (50 giorni di ITA e 100 giorni di ITP al 50%).
Ora, dalla c.t.u. medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medica effettuata, è emerso che , a Parte_1 seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli, ha riportato “esiti algo - disfunzionali di frattura pluriframmentaria della rotula dx trattata chirurgicamente”, quale lesione del tutto compatibile con la dinamica dell'evento come descritta nell'atto introduttivo e ritenuta provata nella presente sentenza, da cui è scaturito un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità psico-fisica totale. Inoltre, avuto riguardo a natura, entità e decorso clinico, il c.t.u. ha riconosciuto un danno da inabilità temporanea assoluta e parziale (per i giorni di ricovero e le successive terapie riabilitative), così ricostruito:
- ITA (Invalidità Temporanea Assoluta): 7 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 75%: 53 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 50%: 30 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 25%: 45 giorni.
Le conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto, fondate su una attenta disamina delle circostanze al suo esame e della documentazione in atti, oltre che sulla diretta constatazione dei postumi permanenti riportati dall'attore, possono certamente essere recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico.
10 Nella liquidazione del danno biologico, avente natura essenzialmente equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., occorre prendere le mosse dai criteri elaborati dalle Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, che non conglobano danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, ed applicabili, in difetto di previsioni normative, al fine di adottare parametri di valutazione uniformi (Cass. civ. 4509/2022; Cass. civ. 5474/2023).
Dunque, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro 10.460,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di euro € 1.915,76 da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata);
- euro 805,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta (considerandosi un punto base di
ITT pari ad euro 115,00);
- euro 4.571,25 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 75%:
- euro 1.725,00 per i giorni invalidità temporanea parziale al 50%;
- euro 1.293,75 per i giorni invalidità temporanea parziale al 25%.
Si giunge così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 18.855,00 in valori attuali.
Non avendo l'attore dedotto uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, che non può in sé presumersi sulla base della sola entità delle lesioni riportate (rientranti nella categoria delle micropermanenti), né è emerso alcun pregiudizio alla vita di relazione, non può essere operato l' aumento per la personalizzazione del danno come sopra riconosciuto e liquidato.
11 Difatti, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal
Collegio, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato
(cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ. 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno in re ipsa
(cfr. Cass. civ. 29206/2019).
Ora, la somma di euro 18.855,00 spettante all'attore è già rivalutata essendo stata calcolata sulla base di valori indicati nelle più recenti tabelle.
Al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi sulle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (cfr. Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712; Cass. civ. n. 25734/2008; Cass. civ. n.
16726/2009 e Cass. civ. n. 18028/2010).
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, pari ad euro 18.855,00, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data dell'illecito, pari ad euro 15.035,89; questo importo viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma complessivamente spettante all'attore è pari ad € 21.968,02 (di cui € 18.855,01 per capitale rivalutato ed € 3.113,01 per interessi).
In definitiva, tenuto conto dell'accertata corresponsabilità dell'attore al 50% nella determinazione dell'evento per le ragioni sopra esposte, il va Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di nella misura Parte_1
12 complessiva di euro € 10.984,00 all'attualità. Su tale somma decorrono gli interessi come per legge dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo.
3. L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Nella regolamentazione delle stesse occorre tenere conto del concorso di responsabilità riconosciuto all'appellante in misura pari al 50% e del conseguente accoglimento parziale della domanda, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare parzialmente le spese nella misura ritenuta congrua del 50%, ponendo la residua parte a carico della parte appellata.
Le spese così determinate vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del valore della controversia risultante dal decisum e dei parametri minimi - in ragione dell'applicazione di principi di diritto consolidati - per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria in primo grado (parametri medi in ragione dell'acquisizione della prova orale e dell'espletamento della c.t.u.). I compensi così liquidati vanno distratti in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Le spese della c.t.u. espletata vanno poste a carico di ciascuno al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. R.G.
424/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 156/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata in data 03/02/2020, a definizione della causa n. R.G. 380/2014, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] Pt_1
, della somma pari ad € 10984,00, oltre interessi in misura legale dalla data della presente
[...] sentenza al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di giudizio in misura pari al Parte_1
50%, che liquida, già nella predetta misura, in € 1690,00 per il primo grado ed € 1453,00 per il
13 presente grado, oltre il contributo unificato versato per i due gradi, spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa al 50% le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della c.t.u. espletata a carico di ciascuna parte al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 16 settembre
2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
14
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr.ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 424/2020 e vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bari Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Tripodi
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 156/2020, pubblicata in data 03/02/2020, emessa a definizione del procedimento n. R.G. 380/2014.
Conclusioni delle parti: come da note scritte telematicamente depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.04.2025.
1 Motivi della decisione in fatto e in diritto
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria, convenendo in giudizio il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al fine di ottenere, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c.,
l'accertamento della responsabilità colposa del predetto ente, in qualità di proprietario e custode della via Dei Correttori di in relazione al sinistro ivi occorso, a Controparte_1 seguito e a causa del quale egli ha riportato una grave lesione al ginocchio destro, con conseguente pronuncia di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi nella misura di € 37.137,68, oltre rivalutazione e interessi. Al riguardo ha rappresentato che:
(a) in data 16.12.2011, alle 12:36 circa, mentre percorreva a piedi la via Dei Correttori di
, trovandosi precisamente sul marciapiede lato sinistro (in direzione Nord) “in Controparte_1 prossimità della vecchia Questura”, a pochi metri dall'esercizio commerciale Thun, a causa di un marciapiede sconnesso, cadeva rovinosamente a terra. Segnalato l'accaduto al Comando di
Polizia Municipale di (prot. N. 54930/11) e richiesto l'intervento dei soccorsi, Controparte_1 veniva trasportato presso il Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di ove, a Controparte_1 seguito di visita ed esame radiografico, veniva formulata la diagnosi di “frattura scomposta della rotula dx”, per la quale, nei giorni successivi, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “osteosintesi della frattura della rotula con fili e cerchiaggi metallici” presso l'Istituto
Ortopedico di Reggio Calabria nel quale, in difetto di posti disponibili, era stato, poi, ricoverato;
(b) sottoposto a terapia medica (fisioterapia dell'arto), dopo 50 gg. di invalidità temporanea assoluta, 100 gg. di invalidità temporanea relativa, veniva giudicato guarito con un danno biologico pari all' 11%, come risultante dalla relazione del proprio consulente;
(c) responsabile esclusivo delle lesioni riportate a seguito e a causa del predetto sinistro è il
(essendo proprietario e custode della predetta via), al quale egli, Controparte_1 avendo interesse e diritto a conseguire il risarcimento dei danni patiti, ha denunciato l'accaduto e presentato la relativa richiesta (lettera a.r. n. 13956854106-4). Declinata la propria diretta responsabilità, il ha, poi, trasmesso la suddetta istanza alla CP_1
2 (prot. N. 42831 del 14/03/2012), responsabile della manutenzione stradale Parte_2
e della conduzione della stessa rete;
(d) in difetto di soluzione bonaria della questione, ha deciso di agire in giudizio.
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione di prova testimoniale e c.t.u. medico legale.
Il costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni Controparte_1
e in particolare ha evidenziato:
(a) in via preliminare, il proprio interesse, in ogni caso e per la denegata ipotesi di ritenuta fondatezza della domanda attorea, a chiamare in causa la per farsi Parte_2 manlevare da quest'ultima, in esecuzione del contratto di servizio stipulato in data 28.02.2025
(i.e. art. 11), da qualsiasi responsabilità, chiedendo, a tal fine, il differimento della prima udienza;
(b) nel merito, in via principale, l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea, sia in punto di an, sia in punto di quantum, eccependo l'insussistenza di alcuna responsabilità nella verificazione dell'evento in capo al ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., CP_1 risultando invece imputabile solo alla colposa condotta tenuta dal , e la mancanza di Pt_1 prova in ordine alla sussistenza dei danni e al necessario nesso causale;
(c) in via subordinata, la prevalenza della responsabilità dell'attore o, comunque, il suo concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, con conseguente riduzione del quantum in proporzione alla responsabilità accertata;
(d) la non condivisibilità altresì del quantum risarcitorio oggetto di richiesta, da doversi ridurre nella misura ritenuta provata e congrua dal giudice di prime cure.
L'ente convenuto ha inoltre chiesto al Tribunale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, di condannare la a tenere indenne il Parte_2 per quanto eventualmente tenuto a risarcire in favore dell'attore o, in via subordinata, CP_1 di accertare il diritto di regresso del verso la predetta società. CP_1
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, opponendosi, in via istruttoria, alle richieste formulate da parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la contestando Parte_2 le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(a) in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva;
3 (b) nel merito, l'infondatezza, in fatto e in diritto, della domanda attorea per difetto di prova del fatto e inconfigurabilità del sinistro in termini di insidia e/o trabocchetto per condotta colposa del danneggiato;
(c) la non condivisibilità altresì del quantum risarcitorio oggetto di domanda, da doversi ridurre, atteso il carattere speculativo della richiesta avanzata;
(d) la non risarcibilità del danno morale, in difetto di prova.
La società terza chiamata ha inoltre chiesto al Tribunale, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, e della ritenuta operatività della chiamata in manleva, di voler dichiarare compensato l'eventuale debito che dovesse essere posto a carico della medesima con il maggiore credito vantato dalla stessa in liquidazione nei confronti del Controparte_1
A sostegno delle rassegnate conclusioni ha prodotto prove documentali, opponendosi, in via istruttoria, alle richieste formulate da parte attrice.
Nel corso del giudizio di prime cure, poi:
(1) con provvedimento del 24.11.2015 è stata dichiarata l'interruzione parziale del giudizio
(per intervenuto fallimento della società con riferimento alla domanda di Parte_2 manleva spiegata dal ritenendo la domanda principale quiescente in attesa di CP_1 riassunzione della predetta domanda di garanzia. Rilevata la mancata riassunzione da parte del della predetta domanda di garanzia nei confronti della società fallita, con CP_1 provvedimento del 29.06.2016 è stata dichiarata l'estinzione della suddetta domanda, con conseguente prosecuzione del giudizio solo con riferimento alla domanda principale;
(2) sono state assunte prove orali (audizione dei testi e ed è Testimone_1 Testimone_2 stato espletato l'accertamento peritale.
All'esito, infine, il giudizio di prime cure è stato definito con la sentenza qui impugnata (n.
156/2020, pubblicata in data 03/02/2020), con la quale il primo giudicante ha: rigettato la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità del sinistro oggetto di causa in capo al
; compensato tra le parti le spese di lite e regolato altresì le spese di c.t.u., ponendole Pt_1 definitivamente a carico della parte attrice.
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto appello , deducendo l'erroneità della Parte_1 pronuncia di prime cure e lamentando in particolare:
4 a) la non corretta ricostruzione dei fatti e l'imputabilità dell'accaduto alla condotta colposa del danneggiato. In proposito, ha evidenziato che il luogo dell'incidente presentava delle difformità rispetto al piano di calpestio ed era tale da provocare cadute non prevedibili in quanto il marciapiede presentava un dislivello tale da integrare già di per se un'insidia, atteso che “la direzione era obbligata, la difformità era posta quasi all'angolo del marciapiede stesso, il sinistro si è verificato in una zona che il sig. non percorreva abitualmente, era Pt_1 in compagnia di altre persone per cui è verosimile che fosse preceduto da quest'ultimi, riducendo, pertanto, la possibilità di accorgersi del pericolo”, il quale non era affatto segnalato. Pertanto, ad avviso dell'appellante, la responsabilità è da ascriversi al CP_1 anche eventualmente in via concorsuale;
b) erronea applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia di responsabilità del bene in custodia. Nella fattispecie in esame, ad avviso dell'appellante, è stata adeguatamente dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa, ossia la riconducibilità del sinistro all'esistenza di un'anomalia del marciapiede, il quale presentava un avvallamento a causa della mattonelle divelte, mentre il non ha CP_1 viceversa provato eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità.
Sulla scorta di ciò, l'odierno appellante ha chiesto la riforma della sentenza appellata, riproponendo le medesime domande ed eccezioni formulate in primo grado, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione depositata in data 03.03.2021 si è costituito in giudizio il
contestando le avverse prospettazioni e deducendo la correttezza Controparte_1 della sentenza di primo grado. Ha pertanto chiesto alla Corte di: dichiarare preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; rigettare nel merito il gravame, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Nel corso del presente giudizio, con ordinanza del 19.04.2021, comunicata alle parti il
20.04.2021, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c per dichiarare inammissibile l'impugnazione, non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
5 Con ordinanza collegiale del 29.04.2025, comunicata alle parti il 02.05.2025, la causa è stata poi assunta in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello
è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (cfr., da ultimo e in questi termini, Cass. civ.
SU 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ. n. 27199/2017 e Cass. civ. SU n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (su cui cfr. da ultimo, Cass. civ. SU
21/03/2019, n. 7940).
2.1 Ciò posto, il Collegio ritiene l'appello fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.
In punto di diritto occorre premettere che la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva e non presunta, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20943 del 30/06/2022 e dalle successive pronunce della Suprema Corte (Cass. civ. 11152/2023; Cass. civ. 2376/2024; Cass. civ. n. 15355/2025):
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e
l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o
6 della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
E' stato altresì precisato, proprio in ipotesi analoghe al caso in esame, che, una volta prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. La prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto
(fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p., come causa esclusiva di tale evento (così, in motivazione, Cass. civ. 15355/2025 che richiama
Cass. civ. n. 26142/2023, Cass. civ. n. 18518/2024).
Nella fattispecie, il giudice di prime cure, richiamate le coordinate ermeneutiche sopra esposte, già condivise da una parte della giurisprudenza anteriormente al recente arresto delle
Sezioni Unite, premesso che dalla documentazione fotografica si evince che l'attore è caduto proprio nel tratto più dissestato rispetto al resto del marciapiede con il proprio amico Tes_1
7 e che lo stato del marciapiede era “pienamente visibile stante l'ora (ore 12:00 circa) Tes_1 dell'occorso, le condizioni temporali (giornata serena, addirittura soleggiata come mostra la quarta fotografia allegata) e l'assenza di ostacoli alla visione - non vi erano carte, pozzanghere o atri rifiuti capaci di nascondere il dissesto –“, che il marciapiede è rappresentato nelle “foto come pianeggiante, lungo diversi metri ed al quale prospettano vari ingressi” conclude ritenendo che “il sinistro si è verificato per l'incauta condotta del danneggiato, idonea a produrre l'evento e ad interrompere, in applicazione delle superiori coordinate giuridiche, qualunque rapporto con la condizione stradale e con la condotta dell'ente territoriale proprietario della strada, integrando gli estremi del caso fortuito”.
Orbene, la valutazione del Tribunale non appare condivisibile: atteso che l'ente convenuto non ha contestato la condizione dissestata del marciapiede su cui transitava l'attore, così come da questi prospettato e provato, la prova del nesso causale tra il bene in custodia e la caduta occorsa all'attore è stata fornita attraverso le dichiarazioni dei testimoni - così come peraltro richiamate dal giudice di prime cure - e che non lasciano dubbi sulla circostanza per cui l'attore sia inciampato nelle circostanze di luogo e di tempo rappresentate: , che Testimone_1 il giorno del sinistro verificatosi “verso mezzogiorno circa” si trovava accanto all'attore, camminando sulla “strada che rimane al di sotto del Duomo di Reggio Calabria” ha riconosciuto le foto allegate al fascicolo di parte attrice e ha dichiarato: “L'attore camminava vicino a me, lungo il marciapiede posto sulla sinistra della strada rispetto al senso di marcia”;
[…] giunti in prossimità dell'esercizio commerciale THUN (oggi ormai chiuso), l'attore cadeva dopo aver inciampato, in quanto il marciapiede presentava un dislivello”; […]“nel punto in cui l'attore cadeva, le mattonelle erano divelte ed in parte mancanti”; “il marciapiede aveva la pavimentazione deformata, e ribassata, nel punto in cui l'attore è caduto, creando una sorta di avvallamento”; […]“l'attore inciampando cadeva a terra e non riusciva a rialzarsi, lamentava dolore alla caviglia destra nonché al ginocchio”.
Il teste a conoscenza dei fatti di causa perché passeggiava in compagnia Testimone_2 della propria ragazza “lungo la via Dei Correttori di ” , riconosciuto nelle Controparte_1 fotografie mostrate in visione “il dislivello della pavimentazione del marciapiede dove si verificava la caduta”, ha dichiarato: “Era la metà del mese di Dicembre del 2011 verso le ore
12:00 circa” e l'attore “camminava sul marciapiede davanti a me, a distanza di qualche metro” con “qualche altra persona camminare nelle sue vicinanze”; vedeva “l'attore
8 inciampare con il piede destro, perdere l'equilibrio e cadere a terra”; avvicinatosi per prestare soccorso notava che “il marciapiede era “incavato verso l'interno”, nel punto in cui
l'attore era caduto inciampando”.
Ciò posto, il Collegio ritiene che la condotta del danneggiato abbia causalmente inciso nella determinazione della caduta, ma non appaia tale - a dispetto di quanto sostenuto dal Tribunale
- da elidere il nesso eziologico e ad assurgere a causa esclusiva dell'evento.
Il marciapiede di una zona regolarmente frequentata (sede della Questura e di esercizi commerciali) è un bene di per sé privo di intrinseca pericolosità e la condotta dell'appellante che lo percorreva assieme ad un amico non può ritenersi imprudente o imprevedibile, ma conforme all'uso cui il bene è destinato, né gravemente negligente, in quanto lo stato di dissesto, benché visibile in ragione dell'ora (ore 12,00 circa) e delle favorevoli condizioni di visibilità, interessava un ampio tratto dello spazio pedonale (in assenza, peraltro, di alcuna segnalazione e delimitazione della condizione di pericolo), connotato, per circa “due metri, dalla mancanza, rottura, sconnessione, abbassamento delle mattonelle”(cfr. pagine 10 e 11 della sentenza impugnata - non contestata - che ha ricostruito lo stato dei luoghi sulla base delle allegazioni di parte, delle testimonianze e delle rappresentazioni fotografiche allegate al fascicolo di parte attrice), sicché l'eventuale spostamento dell'attore verso altra parte del marciapiede non appare in concreto una condotta diligente idonea ad evitare l'evento.
Vero è che il pedone avrebbe dovuto adottare maggiori cautele, prestando una maggiore attenzione per non inciampare;
nondimeno la violazione di questo dovere non ha costituito l'unica causa della caduta, sufficiente per determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa, ma piuttosto un comportamento tale da aggravare le conseguenze lesive dell'infortunio, sì da determinare l'attribuzione, ad entrambe le parti, di un concorso di colpa nella misura del 50% ciascuna.
9 Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, la responsabilità per la verificazione del fatto dannoso per cui è causa deve essere imputata al nella misura CP_1 del 50%.
2.2 In ordine al quantum debeatur, l'appellante ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto per effetto della caduta del 16.12.2011, quantificato nell'atto introduttivo nella misura di euro 37.136,68 per danno biologico permanente pari all'11%, oltre invalidità temporanea (50 giorni di ITA e 100 giorni di ITP al 50%).
Ora, dalla c.t.u. medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado, sulla base della documentazione sanitaria in atti e della visita medica effettuata, è emerso che , a Parte_1 seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli, ha riportato “esiti algo - disfunzionali di frattura pluriframmentaria della rotula dx trattata chirurgicamente”, quale lesione del tutto compatibile con la dinamica dell'evento come descritta nell'atto introduttivo e ritenuta provata nella presente sentenza, da cui è scaturito un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità psico-fisica totale. Inoltre, avuto riguardo a natura, entità e decorso clinico, il c.t.u. ha riconosciuto un danno da inabilità temporanea assoluta e parziale (per i giorni di ricovero e le successive terapie riabilitative), così ricostruito:
- ITA (Invalidità Temporanea Assoluta): 7 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 75%: 53 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 50%: 30 giorni;
- ITP (Invalidità Temporanea parziale) al 25%: 45 giorni.
Le conclusioni cui l'ausiliario è pervenuto, fondate su una attenta disamina delle circostanze al suo esame e della documentazione in atti, oltre che sulla diretta constatazione dei postumi permanenti riportati dall'attore, possono certamente essere recepite in questa sede, in quanto frutto di metodo di indagine serio e razionale e immuni da qualsiasi censura di ordine logico.
10 Nella liquidazione del danno biologico, avente natura essenzialmente equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., occorre prendere le mosse dai criteri elaborati dalle Tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, che non conglobano danno biologico e danno morale in conformità agli arresti più recenti della giurisprudenza di legittimità, ed applicabili, in difetto di previsioni normative, al fine di adottare parametri di valutazione uniformi (Cass. civ. 4509/2022; Cass. civ. 5474/2023).
Dunque, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, il danno può essere così quantificato all'attualità:
- euro 10.460,00 per danno biologico da inabilità permanente (considerandosi un punto base di euro € 1.915,76 da moltiplicare per il grado di invalidità (6) e per il coefficiente corrispondente all'età della persona danneggiata);
- euro 805,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta (considerandosi un punto base di
ITT pari ad euro 115,00);
- euro 4.571,25 per i giorni di invalidità temporanea parziale al 75%:
- euro 1.725,00 per i giorni invalidità temporanea parziale al 50%;
- euro 1.293,75 per i giorni invalidità temporanea parziale al 25%.
Si giunge così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad € 18.855,00 in valori attuali.
Non avendo l'attore dedotto uno stato di sofferenza, ansia e paura conseguente alla caduta descritta nell'atto introduttivo, che non può in sé presumersi sulla base della sola entità delle lesioni riportate (rientranti nella categoria delle micropermanenti), né è emerso alcun pregiudizio alla vita di relazione, non può essere operato l' aumento per la personalizzazione del danno come sopra riconosciuto e liquidato.
11 Difatti, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal
Collegio, va affermata l'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il danno morale, da un lato, non è suscettibile di accertamento medico-legale, dall'altro, si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato
(cfr. Cass., Sez. Lav., 25614/2020; Cass. civ. 25164/2020). Il danno morale, quindi, non può automaticamente individuarsi in una frazione del danno biologico e deve essere allegato e provato dall'attore nella sua ontologica esistenza anche quando derivante da fatto astrattamente costituente reato, non potendosi ammettere l'esistenza di un danno in re ipsa
(cfr. Cass. civ. 29206/2019).
Ora, la somma di euro 18.855,00 spettante all'attore è già rivalutata essendo stata calcolata sulla base di valori indicati nelle più recenti tabelle.
Al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi sulle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (cfr. Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712; Cass. civ. n. 25734/2008; Cass. civ. n.
16726/2009 e Cass. civ. n. 18028/2010).
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, pari ad euro 18.855,00, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data dell'illecito, pari ad euro 15.035,89; questo importo viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma complessivamente spettante all'attore è pari ad € 21.968,02 (di cui € 18.855,01 per capitale rivalutato ed € 3.113,01 per interessi).
In definitiva, tenuto conto dell'accertata corresponsabilità dell'attore al 50% nella determinazione dell'evento per le ragioni sopra esposte, il va Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore di nella misura Parte_1
12 complessiva di euro € 10.984,00 all'attualità. Su tale somma decorrono gli interessi come per legge dalla data della pubblicazione della sentenza al soddisfo.
3. L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Nella regolamentazione delle stesse occorre tenere conto del concorso di responsabilità riconosciuto all'appellante in misura pari al 50% e del conseguente accoglimento parziale della domanda, sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare parzialmente le spese nella misura ritenuta congrua del 50%, ponendo la residua parte a carico della parte appellata.
Le spese così determinate vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, tenendo conto del valore della controversia risultante dal decisum e dei parametri minimi - in ragione dell'applicazione di principi di diritto consolidati - per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria in primo grado (parametri medi in ragione dell'acquisizione della prova orale e dell'espletamento della c.t.u.). I compensi così liquidati vanno distratti in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Le spese della c.t.u. espletata vanno poste a carico di ciascuno al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. R.G.
424/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 156/2020 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata in data 03/02/2020, a definizione della causa n. R.G. 380/2014, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...] Pt_1
, della somma pari ad € 10984,00, oltre interessi in misura legale dalla data della presente
[...] sentenza al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di giudizio in misura pari al Parte_1
50%, che liquida, già nella predetta misura, in € 1690,00 per il primo grado ed € 1453,00 per il
13 presente grado, oltre il contributo unificato versato per i due gradi, spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa al 50% le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della c.t.u. espletata a carico di ciascuna parte al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
Così deciso nella camera di consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del 16 settembre
2025
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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