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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12837 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 8833/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Barbara Gonforti) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovuta la somma di € 7.113,73, richiesta dall' a titolo di ripetizione d'indebito. Il CP_1 tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del uratore antistatario. Deduceva, in particolare, di essere titolare di pensione Cat. AS n. 078-700304072963; di aver provveduto a trasmettere all' le dichiarazioni reddituali per il 2021 e per il 2022, CP_1 rispettivamente, il 07.09.2022 e il 2.2024; di aver, quindi, ricevuto comunicazione del 17.04.2024 con cui l' ravvisava, per l'anno 2024, un credito a favore del pensionato di € CP_1
4.370,99; di aver ric in data 16.10.2024, una successiva missiva dell' , il quale, a Pt_2 seguito della dichiarazione dei redditi per il 2021, rilevava invece un credito a suo favore di
€ 7.113,73, per il periodo gennaio 2022 – dicembre 2024; di aver, quindi, presentato ricorso amministrativo avverso detta determinazione, rimasto privo di riscontro. Il ricorrente sosteneva che l'indebito rivendicato dall' fosse irripetibile, trattandosi di CP_1 somme afferenti all'assegno sociale, avente natura assistenziale;
riteneva, infatti, che nel caso in esame dovesse trovare applicazione la disciplina derogatoria all'art. 2033 c.c., di fonte giurisprudenziale, secondo la quale, in caso di superamento dei limiti reddituali, sarebbe consentito all'ente previdenziale il recupero delle somme indebitamente versate solo a partire dal momento in cui il superamento dei predetti requisiti venga accertato, rimanendo irripetibile tutto quanto precedentemente corrisposto, salvo dolo dell'accipiens; tale situazione, però, non si sarebbe verificata nel caso in esame, avendo l' la piena CP_1 conoscibilità dei dati reddituali del pensionato. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di € 5.728,97, relativo al periodo 2023 – 2024, ed insistendo invece per il riconoscimento, quale indebito ripetibile, della residua somma di € 1.384,76, afferente al 2022. Deduceva, in particolare, che a seguito dell'aggiornamento dei redditi percepiti nel 2021, confluiti telematicamente dall'Agenzia , ravvisava il superamento della soglia CP_2 reddituale per l'erogazione integrale del ata per il 2021 in € 5.983,64; che, nello specifico, emergevano delle difformità rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente nella comunicazione RED e, in particolare, la presenza di redditi da fabbricati, tanto del ricorrente quanto della moglie, nonché di redditi da lavoro dipendente e da pensione di quest'ultima; che tali dati avrebbero spiegato effetti sulla prestazione erogata nel corso del 2022; che, a seguito dei dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, provvedeva al ricalcolo della prestazione per il 2023 e 2024, riconoscendo un credito a favore del ricorrente di € 5.728,97; che questo veniva portato in compensazione con il debito oggetto del presente giudizio, residuando così, a favore dell'ente, il minor importo a credito di € 1.384,76. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve ritenersi che non vi siano i presupposti per giungere ad una declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'ente convenuto, in ragione della mancata accettazione dalla parte ricorrente e, comunque, non risultando dai documenti prodotti la formale adozione, da parte dell' di un CP_1 provvedimento da cui risulti la riduzione del debito in esame, nei termini ded iuttosto, dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che nel corso del giudizio l'ente ha provveduto ad effettuare un'ulteriore comunicazione, da cui emergerebbe un ulteriore debito, a carico del ricorrente, per il periodo in esame (cfr. doc. allegato dal ric. il 19.05.2025, contenente comunicazione del 27.03.2025). Ne consegue, quindi, che nel CP_1 caso di specie non può giungersi ad una declaratoria, d'ufficio, di cessata la materia del contendere, nemmeno in parte qua. Ciò posto, si ritiene che il ricorso non possa comunque trovare accoglimento. E' pacifico tra le parti che la prestazione in contestazione sia costituita dall'assegno sociale, cui va attribuita natura assistenziale. Tale rilievo si rende necessario al fine d'individuare la disciplina applicabile al caso di specie, posto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la regola … è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 pagina 2 di 4 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.” (Cass. L., sent. 28771/2018). Tale assunto è, del resto, sancito dalla stessa Corte Costituzionale, la quale, nel confermare
“che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).” (Cass. 6 Sez. Civ., ord. 13223/2020; in senso conforme Cass. L, ord. 17396/2025 “Occorre precisare però che, rispetto alla piena applicazione dell'art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021)”). A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente invoca proprio il meccanismo sopra descritto, deducendo come, nel caso in esame, le pretese dell' debbano retrocedere, dovendosi CP_1 accordare tutela al legittimo affidamento da questo ri nella correttezza dell'erogazione corrispostagli. Invero, alla luce di quanto emerso nel giudizio, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dall'ente convenuto in ordine alla correttezza dei dati segnalati dal ricorrente con la dichiarazione RED, quest'ultimo nulla deduce ne' produce a proprio discarico. In particolare, l'ente previdenziale evidenzia come, tanto nella dichiarazione RED per il 2021 quanto in quella per il 2022, il ricorrente dichiari di “non possedere altri redditi oltre alla pensione in godimento”. E, ancora, con la dichiarazione relativa al 2021 il pensionato, relativamente alla posizione del coniuge, dichiarava che questo “NON POSSIEDE altri redditi rilevanti per la prestazione in godimento oltre a quelli già dichiarati integralmente all'Agenzia delle Entrate.” Sostiene l' che tali dati risulterebbero incompleti, posto che dalle dichiarazioni dei CP_1 redditi pre te negli anni precedenti (per il 2013 e 2016) risulterebbe la presenza, in capo ad entrambi i coniugi, di redditi da fabbricati. Sul punto, parte ricorrente nulla deduce in ordine alla persistenza di tali redditi, non versando in atti nè una visura catastale che attesti la perdita di titolarità dei cespiti segnalati ne', soprattutto, la dichiarazione dei redditi per l'anno in contestazione, il 2021. Del resto, se è vero che in tema di ripetibilità dell'indebito previdenziale la prova del dolo dell'accipiens gravi sul convenuto, è parimenti vero che “ …in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto ” (Cass. Civ., S.U., sent. n. 18046/2010), con la precisazione che tale “principio … trovi applicazione in quanto … nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di pagina 3 di 4 restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somma erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla correttezza” (Cass. Lav. sent. 198/2011). Ebbene, a fronte di un provvedimento dell' chiaro nell'identificare l'indebito e le CP_1 ragioni ad esso sottese, parte ricorrente nulla d ne' prova in ordine alla legittimità della prestazione erogata dall'ente; alle medesime conclusioni si giunge anche in ordine all'elemento soggettivo del dolo, non avendo il ricorrente superato le contestazioni mosse dall' CP_1
Ele dirimente, in tal senso, è la mancata prova, da parte del pensionato, della trasmissione della dichiarazione dei redditi per il 2021 all'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, si ritiene utile richiamare un recente arresto della Corte di Cassazione, in cui è stato stabilito che “… non potendo, nel caso di specie, ritenersi la correttezza della condotta dell'odierno ricorrente, in ragione dell'accertata (e non rivedibile in questa sede, in mancanza di uno specifico motivo di gravame secondo il paradigma del novellato art. 360, n. 5, cod.proc.civ.) violazione degli obblighi di comunicazione all' delle situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione CP_1 assistenziale in godimento, correttamente la Corte territoriale, uniformandosi ai principi evidenziati, ha escluso la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito” (Cass. L., ord. 32940/2021). La domanda, pertanto, deve essere decisa come da dispositivo. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la parte ricorrente ritualmente dichiarato nell'atto introduttivo, ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 4 di 4
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 8833/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Barbara Gonforti) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovuta la somma di € 7.113,73, richiesta dall' a titolo di ripetizione d'indebito. Il CP_1 tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del uratore antistatario. Deduceva, in particolare, di essere titolare di pensione Cat. AS n. 078-700304072963; di aver provveduto a trasmettere all' le dichiarazioni reddituali per il 2021 e per il 2022, CP_1 rispettivamente, il 07.09.2022 e il 2.2024; di aver, quindi, ricevuto comunicazione del 17.04.2024 con cui l' ravvisava, per l'anno 2024, un credito a favore del pensionato di € CP_1
4.370,99; di aver ric in data 16.10.2024, una successiva missiva dell' , il quale, a Pt_2 seguito della dichiarazione dei redditi per il 2021, rilevava invece un credito a suo favore di
€ 7.113,73, per il periodo gennaio 2022 – dicembre 2024; di aver, quindi, presentato ricorso amministrativo avverso detta determinazione, rimasto privo di riscontro. Il ricorrente sosteneva che l'indebito rivendicato dall' fosse irripetibile, trattandosi di CP_1 somme afferenti all'assegno sociale, avente natura assistenziale;
riteneva, infatti, che nel caso in esame dovesse trovare applicazione la disciplina derogatoria all'art. 2033 c.c., di fonte giurisprudenziale, secondo la quale, in caso di superamento dei limiti reddituali, sarebbe consentito all'ente previdenziale il recupero delle somme indebitamente versate solo a partire dal momento in cui il superamento dei predetti requisiti venga accertato, rimanendo irripetibile tutto quanto precedentemente corrisposto, salvo dolo dell'accipiens; tale situazione, però, non si sarebbe verificata nel caso in esame, avendo l' la piena CP_1 conoscibilità dei dati reddituali del pensionato. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di € 5.728,97, relativo al periodo 2023 – 2024, ed insistendo invece per il riconoscimento, quale indebito ripetibile, della residua somma di € 1.384,76, afferente al 2022. Deduceva, in particolare, che a seguito dell'aggiornamento dei redditi percepiti nel 2021, confluiti telematicamente dall'Agenzia , ravvisava il superamento della soglia CP_2 reddituale per l'erogazione integrale del ata per il 2021 in € 5.983,64; che, nello specifico, emergevano delle difformità rispetto a quanto dichiarato dal ricorrente nella comunicazione RED e, in particolare, la presenza di redditi da fabbricati, tanto del ricorrente quanto della moglie, nonché di redditi da lavoro dipendente e da pensione di quest'ultima; che tali dati avrebbero spiegato effetti sulla prestazione erogata nel corso del 2022; che, a seguito dei dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, provvedeva al ricalcolo della prestazione per il 2023 e 2024, riconoscendo un credito a favore del ricorrente di € 5.728,97; che questo veniva portato in compensazione con il debito oggetto del presente giudizio, residuando così, a favore dell'ente, il minor importo a credito di € 1.384,76. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve ritenersi che non vi siano i presupposti per giungere ad una declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'ente convenuto, in ragione della mancata accettazione dalla parte ricorrente e, comunque, non risultando dai documenti prodotti la formale adozione, da parte dell' di un CP_1 provvedimento da cui risulti la riduzione del debito in esame, nei termini ded iuttosto, dalla documentazione versata in atti emerge, invece, che nel corso del giudizio l'ente ha provveduto ad effettuare un'ulteriore comunicazione, da cui emergerebbe un ulteriore debito, a carico del ricorrente, per il periodo in esame (cfr. doc. allegato dal ric. il 19.05.2025, contenente comunicazione del 27.03.2025). Ne consegue, quindi, che nel CP_1 caso di specie non può giungersi ad una declaratoria, d'ufficio, di cessata la materia del contendere, nemmeno in parte qua. Ciò posto, si ritiene che il ricorso non possa comunque trovare accoglimento. E' pacifico tra le parti che la prestazione in contestazione sia costituita dall'assegno sociale, cui va attribuita natura assistenziale. Tale rilievo si rende necessario al fine d'individuare la disciplina applicabile al caso di specie, posto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la regola … è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 pagina 2 di 4 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.” (Cass. L., sent. 28771/2018). Tale assunto è, del resto, sancito dalla stessa Corte Costituzionale, la quale, nel confermare
“che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).” (Cass. 6 Sez. Civ., ord. 13223/2020; in senso conforme Cass. L, ord. 17396/2025 “Occorre precisare però che, rispetto alla piena applicazione dell'art.2033 c.c., questa Corte ha da tempo ritenuto che il sistema civilistico dell'indebito non è in realtà sufficiente a regolare il sottosistema dell'indebito assistenziale. In particolare, si è detto che, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021)”). A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente invoca proprio il meccanismo sopra descritto, deducendo come, nel caso in esame, le pretese dell' debbano retrocedere, dovendosi CP_1 accordare tutela al legittimo affidamento da questo ri nella correttezza dell'erogazione corrispostagli. Invero, alla luce di quanto emerso nel giudizio, a fronte delle specifiche contestazioni mosse dall'ente convenuto in ordine alla correttezza dei dati segnalati dal ricorrente con la dichiarazione RED, quest'ultimo nulla deduce ne' produce a proprio discarico. In particolare, l'ente previdenziale evidenzia come, tanto nella dichiarazione RED per il 2021 quanto in quella per il 2022, il ricorrente dichiari di “non possedere altri redditi oltre alla pensione in godimento”. E, ancora, con la dichiarazione relativa al 2021 il pensionato, relativamente alla posizione del coniuge, dichiarava che questo “NON POSSIEDE altri redditi rilevanti per la prestazione in godimento oltre a quelli già dichiarati integralmente all'Agenzia delle Entrate.” Sostiene l' che tali dati risulterebbero incompleti, posto che dalle dichiarazioni dei CP_1 redditi pre te negli anni precedenti (per il 2013 e 2016) risulterebbe la presenza, in capo ad entrambi i coniugi, di redditi da fabbricati. Sul punto, parte ricorrente nulla deduce in ordine alla persistenza di tali redditi, non versando in atti nè una visura catastale che attesti la perdita di titolarità dei cespiti segnalati ne', soprattutto, la dichiarazione dei redditi per l'anno in contestazione, il 2021. Del resto, se è vero che in tema di ripetibilità dell'indebito previdenziale la prova del dolo dell'accipiens gravi sul convenuto, è parimenti vero che “ …in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto ” (Cass. Civ., S.U., sent. n. 18046/2010), con la precisazione che tale “principio … trovi applicazione in quanto … nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di pagina 3 di 4 restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somma erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla correttezza” (Cass. Lav. sent. 198/2011). Ebbene, a fronte di un provvedimento dell' chiaro nell'identificare l'indebito e le CP_1 ragioni ad esso sottese, parte ricorrente nulla d ne' prova in ordine alla legittimità della prestazione erogata dall'ente; alle medesime conclusioni si giunge anche in ordine all'elemento soggettivo del dolo, non avendo il ricorrente superato le contestazioni mosse dall' CP_1
Ele dirimente, in tal senso, è la mancata prova, da parte del pensionato, della trasmissione della dichiarazione dei redditi per il 2021 all'Agenzia delle Entrate. A tal riguardo, si ritiene utile richiamare un recente arresto della Corte di Cassazione, in cui è stato stabilito che “… non potendo, nel caso di specie, ritenersi la correttezza della condotta dell'odierno ricorrente, in ragione dell'accertata (e non rivedibile in questa sede, in mancanza di uno specifico motivo di gravame secondo il paradigma del novellato art. 360, n. 5, cod.proc.civ.) violazione degli obblighi di comunicazione all' delle situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione CP_1 assistenziale in godimento, correttamente la Corte territoriale, uniformandosi ai principi evidenziati, ha escluso la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell'indebito” (Cass. L., ord. 32940/2021). La domanda, pertanto, deve essere decisa come da dispositivo. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la parte ricorrente ritualmente dichiarato nell'atto introduttivo, ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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