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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 16690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16690 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 15899/2024 promosso da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Angelini e Francesco Barucco
-parte ricorrente- contro
, in personale del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Maggisano
-parte resistente-
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti hanno evocato in giudizio l' , Controparte_1
chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità in relazione all'intervento di tiroidectomia subito da il 24 gennaio 2019, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali Parte_1
1 e non patrimoniali dalla stessa patiti a causa della compromissione della sua integrità psicofisica, nonché dei danni subiti da , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in qualità di congiunti della vittima delle lesioni, oltre interessi Parte_5 Parte_6
compensativi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che, in seguito all'effettuazione di un agoaspirato del lobo sinistro della tiroide in data 11.07.2018, dal quale emergevano elementi tali da far ritenere che fosse affetta da Tiroidite di Hashimoto con classificazione TIR Parte_1
3a, quest'ultima, in data 24.01.2019, veniva sottoposta ad un intervento di tiroidectomia totale presso l'Ospedale di Roma. Controparte_1
Dall'esame istologico dei tessuti asportati, emergeva la presenza di un tumore del diametro non superiore a 3 millimetri.
Durante il decorso postoperatorio si registravano fenomeni di ipocalcemia, difficoltà respiratoria e disfonia. Ciononostante, la paziente veniva dimessa il 02.02.2019.
In data 19.02.2019, in seguito ad una visita endocrinologica di controllo, Parte_1
manifestando sintomi di insufficienza respiratoria, veniva inviata d'urgenza all'Ospedale San
Camillo De Lellis di Rieti, dove era sottoposta a laringoscopia dalla quale emergeva una paralisi bilaterale in adduzione delle corde vocali con spazio respiratorio insufficiente. Si disponeva pertanto il ricovero della paziente per effettuare una tracheotomia urgente.
Eseguito l'intervento di tracheostomia con posizionamento di cannula, la paziente veniva dimessa in data 02.2.2019.
In seguito, si sottoponeva periodicamente a controlli otorinolaringoiatrici presso la ASL di Rieti, in esito ai quali veniva confermata la diagnosi di paralisi bilaterale delle corde vocali e la conseguente necessità di applicare in via permanente la cannula tracheostomica.
Era pertanto censurabile l'operato dei medici dell' Controparte_1
sia con riferimento alla decisione di effettuare un intervento di tiroidectomia totale - non essendo esso conforme alle linee guida al tempo vigenti che, al contrario, consigliavano un trattamento conservativo con sorveglianza attiva dei noduli classificati TIR 3° - sia in relazione alle errate modalità esecutive dell'operazione, che aveva provocato dapprima una lesione del primo nervo laringeo e di un vaso minore e, quale ulteriore effetto, un'ischemia per compressione causata da ematoma con conseguente lesione del secondo nervo laringeo. Del
2 resto, anche la consulenza tecnica d'ufficio svolta in fase di ATP aveva confermato l'errore iatrogeno in cui erano incorsi i sanitari dell'Ospedale San Giovanni Addolorata.
Di conseguenza, la ricorrente aveva subito un danno alla propria integrità psicofisica, consistente nell'asportazione totale della tiroide, la paralisi delle corde vocali, la tracheostomia permanente, a cui erano ricollegabili fenomeni di disfonia, dispnea e difficoltà di deglutizione, oltre ad un'alterazione delle proprie abitudini di vita e a un grave e persistente turbamento psicologico. Le conseguenze dannose di tale condotta negligente erano state valutate dai CTU, come segue: ITA gg. 15; ITP al 75% gg. 30; IP 48% secondo i barèmes editi dalla . Pt_7
Inoltre, le condotte censurate avevano cagionato ulteriori pregiudizi risarcibili in capo ai prossimi congiunti della vittima delle lesioni (il coniuge e i figli), in quanto le peggiorate condizioni di salute di avevano compromesso il fisiologico svolgimento dei rapporti tra i Parte_1
richiamati familiari, in ragione delle difficoltà di comunicazione, del netto ridimensionamento della vita sociale e degli sforzi necessari per assistere la stessa nello svolgimento delle attività quotidiane.
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Si è costituita l' . Controparte_1
In primo luogo, ha dedotto che la decisione di procedere con l'intervento chirurgico era stata assunta sulla base di un quadro clinico valutato alla luce delle specifiche condizione della paziente e, in particolare, della presenza di una proliferazione follicolare con citoplasmi ossifili.
Di contro, la ricostruzione di parte ricorrente si fondava esclusivamente sulla astratta classificazione TIR 3a attribuita in seguito all'agoaspirato, ignorando elementi citologici e morfologici che giustificavano l'intervento.
Infatti, il mero esito dell'agoaspirato non consentiva di comprendere se il nodulo presentasse natura maligna o benigna, in quanto le cellule dell'adenoma follicolare benigno sono sostanzialmente indistinguibili da quelle che compongono il carcinoma follicolare maligno, poi confermato dall'esame istologico.
Pertanto, si era resa necessaria l'asportazione di tutto il nodulo e del tessuto circostante per effettuare un approfondito esame istologico, in esito al quale era emersa la presenza di un carcinoma maligno, per il cui trattamento era consigliato procedere all'asportazione integrale della tiroide, dal momento che la presenza di tessuto tiroideo residuo avrebbe impedito
3 l'individuazione di eventuali metastasi con la scintigrafia post-operatoria, l'impiego della tireoglobulina come marker di malattia e avrebbe agevolato l'espressione di eventuali foci di carcinoma occulto presenti.
La chirurgia tiroidea, come qualsiasi altro intervento chirurgico, non andava esente da rischi;
nel caso di specie, tra le possibili complicanze vi era certamente la lesione a carico del nervo laringeo.
In ogni caso la lamentata disfonia della paziente era stata registrata solamente nella seconda giornata postoperatoria, risultando risolta già il giorno seguente, mentre dalla documentazione clinica non era emerso alcun episodio di dispnea. Dunque, in ragione del regolare decorso post- operatorio, non era in alcun modo possibile affermare che nel corso dell'operazione si era verificata una lesione del nervo laringeo inferiore e dei vasi sanguigni, sicché la consulenza tecnica si fondava su mere ipotesi prive di riscontri oggettivi e non sostenibili sul piano medico- scientifico. Piuttosto, appariva verosimile che la disfonia fosse stata dovuta ad una paralisi transitoria da stupor, legata ad un traumatismo del nervo nel corso dell'intervento.
Inoltre, la paziente aveva prestato regolare consenso informato, essendo stata messa al corrente dei rischi e delle possibili complicanze dell'intervento.
Quanto alla presunta precoce rimozione dei drenaggi, l'uso di questi ultimi, nel caso degli interventi di tiroidectomia, era dibattuto in letteratura, mentre erano descritti anche vantaggi dalla loro pronta rimozione, quali una ridotta degenza ospedaliera e un ridotto dolore post- operatorio.
Avuto riguardo alla gestione post-operatoria della paziente, l'ematoma e la conseguente paralisi bilaterale delle corde vocali, riscontrati in occasione dell'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti in data 19.02.2019, dipendevano da fattori causali sopravvenuti nel lasso di tempo successivo alle dimissioni della paziente avvenute in data
02.02.2019, i quali, pertanto, non erano ricostruibili con precisione né ascrivibili alla propria condotta. Infatti, alle dimissioni del 2.2.2019 era stato previsto un controllo per il giorno 6.2.2019 cui la paziente non si era presentata, sottraendovisi volontariamente.
Contestato anche il profilo del quantum – in particolare con riferimento al danno esistenziale e al danno vantato iure proprio dai congiunti della donna – la struttura convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali.
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4 La causa, istruita mediante acquisizione della consulenza tecnica medico-legale svolta in fase di
ATP, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025.
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Le domande sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Occorre muovere dalle risultanze della consulenza medica in atti a firma della dott.ssa Per_1
(medico legale), del dott. (specialista in chirurgia generale e vascolare) e
[...] Persona_2
del dott. specialista in otorinolaringoiatria, foniatria e audiologia). Persona_3
Riferisce il collegio peritale che, all'epoca dei fatti, la paziente era affetta da gozzo multinodulare e che, per tale ragione, in data 11.07.2018 si sottoponeva ad un'ecografia tiroidea con il seguente esito: “quadro di gozzo multinodulare colloido-cistico e di pregressa tiroidite”.
In data 09.08.2018 presso l' di Roma veniva Controparte_1
eseguito un agoaspirato con controllo citologico, a seguito del quale veniva posta diagnosi di tiroidite di Hashimoto con condizione di TIR 3a.
Per tale ragione, la paziente veniva sottoposta a pre-ospedalizzazione per tiroidectomia completa urgente presso il reparto di chirurgia generale I dell' Controparte_1
, mentre il 23.01.2024 veniva ricoverata per eseguire l'intervento.
[...]
In data 24.01.2024, in assenza di una laringoscopia preoperatoria, veniva eseguito l'intervento di tiroidectomia. Dal successivo esame istologico dei tessuti prelevati risultava la presenza “nel contesto del lobo destro, di microtumore papillare del diametro massimo di mm 3, limitato alla tiroide. margini di exeresi esenti da neoplasia”.
Dal diario clinico emerge che: il giorno 26.01.2019 la paziente soffriva di disfonia e che i drenaggi venivano rimossi;
il giorno 27.01.2019 la fonazione era regolare;
le condizioni erano stazionarie.
In data 02.02.2019 la paziente veniva dimessa. Ella asseriva di essere stata nuovamente visitata presso il nosocomio convenuto per la rimozione dei punti in data 06.02.2019, pur mancando documentazione inerente ai controlli svolti da parte del personale dell' . Controparte_2
Il 19.02.2019, la donna eseguiva presso altra struttura una visita endocrinologica accusando sintomi di “dispnea marcata e tirage con sospetta paralisi delle corde vocali”. Veniva pertanto inviata con urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, presso il quale veniva riscontrato un ematoma duro alla palpazione e si eseguiva una fibrolaringoscopia che dava il seguente esito: “corde vocali normali per morfologia, paralizzate in adduzione con spazio respiratorio laringeo insufficiente. Si ricovera per tracheotomia urgente”.
5 Il decorso post-operatorio si svolgeva regolarmente e la paziente veniva dimessa in data
22.02.2019.
In seguito, si sottoponeva a periodici controlli otorinolaringoiatrici presso l'ASL di Parte_1
Rieti.
In occasione dell'esame da parte del collegio peritale, l'attrice ha riferito di aver interrotto, su indicazione dei medici dell' resistente, l'assunzione della cardioaspirina 5 Controparte_1
giorni prima dell'intervento e di non averla ripresa, sostituendola con il Clexane 4000.
Tutto ciò premesso in merito alla storia clinica della paziente, osservano i consulenti che in base alle “Linee guida Tumori della Tiroide Edizione 2017” la diagnosi di tiroidite di Hashimoto classificata come TIR 3a lasciava emergere “una lesione indeterminata a basso rischio, con attesa di malignità inferiore al 10%”, per cui era consigliato procedere con un follow-up e ripetere l'agoaspirato (p. 60 CTU). Ciò al fine di ridurre il numero di interventi per noduli benigni, limitando la chirurgia alle sole situazioni classificate come TIR 3b.
Alla medesima conclusione era altresì pervenuto il refertatore dello stesso ospedale
[...]
il quale raccomandava “un adeguato follow-up della lesione con eventuale nuovo CP_1
controllo citologico” (p. 61 CTU).
Ciononostante, la donna veniva sottoposta ad un intervento di tiroidectomia totale classificabile come “difficile”, in ragione delle condizioni di salute della medesima (affetta da diabete e obesità), in assenza di una preventiva laringoscopia, contrariamente a quanto indicato dalle linee guida applicabili.
I consulenti osservano altresì che dall'esame istologico successivo all'operazione era emersa la presenza di un “microtumore papillare del diametro massimo di mm 3, limitato alla tiroide”, come affermato da parte resistente, per il quale però le citate linee guida escludono la necessità dell'intervento chirurgico e consigliano di porre in essere una sorveglianza attiva per soggetti a basso rischio, tra i quali può essere annoverata la ricorrente, in difetto di elementi di segno contrario (es. ereditarietà, esposizione a radiazioni).
Il collegio, inoltre, censura la mancata effettuazione di una laringoscopia post-operatoria, come invece avrebbe dovuto suggerire la presenza di disfonia durante la seconda giornata successiva all'intervento.
Viene altresì posta in evidenza dalla relazione la sommarietà e inadeguatezza della descrizione dell'operazione, circostanza che non rende possibile ricostruire con precisione le manovre
6 svolte dall'equipe medica, sottolineandosi anche la non correttezza dell'affermazione contenuta in tale documentazione relativa alla presenza di una tiroide “voluminosa”, in quanto con il successivo esame istologico è stato accertato un incremento del 30% del solo lobo sinistro.
Con rifermento invece alle modalità esecutive dell'intervento e alle conseguenze dallo stesso derivate, il collegio peritale pone in evidenza un altro elemento di particolare rilievo. Infatti, dagli atti risulta che il 19.02.2019 - data dell'accesso al P.S. di Rieti - la paziente presentava un ematoma nell'area operata, non riscontrato dal personale medico dell'Ospedale CP_1
nel corso della degenza. A questo proposito, i consulenti ritengono probabile che tale ematoma si sia formato a causa dell'intervento chirurgico eseguito presso il nosocomio convenuto, nel corso del quale si sarebbe verificata una lesione di un vaso minore che, unitamente alla precoce rimozione dei drenaggi e alla mancata effettuazione di controlli post-operatori, avrebbe determinato la formazione dell'ematoma e la conseguente lesione della seconda corda vocale.
Né può aver contribuito a tale esito la circostanza che la paziente abbia continuato ad assumere il oltre il termine indicato, in quanto dagli esami del sangue effettuati al momento del Pt_8
ricovero presso il pronto soccorso non sono emersi segnali di anomalia.
Inoltre, alla luce del criterio del più che probabile non, il collegio ritiene che in occasione dell'intervento chirurgico sia stata anche lesionata la prima corda vocale, come ricavabile dalla disfonia registrata nella seconda giornata postoperatoria ed indicata come “regolare” il giorno successivo, ma poi nuovamente menzionata in sede di lettera di dimissioni (a riprova del fatto che tale disfonia non si fosse presentata come un fenomeno passeggero registrato solo in seconda giornata post-operatoria).
I periti sottolineano inoltre che la paziente potrebbe, in presenza di condizioni cliniche adeguate, beneficiare di un intervento di cordotomia posteriore con laser Co2, che consentirebbe di chiudere la stomia ma che, allo stesso tempo, determinerebbe un peggioramento dei problemi fonatori.
In sintesi, nonostante le difficoltà ricostruttive determinate anche da una inadeguata rappresentazione documentale dell'intervento, gli esperti nominati dal Tribunale sono concordi nell'affermare la riconducibilità eziologica, secondo criteri probabilistici e stante l'esclusione di fattori causali alternativi, delle lesioni subite dalla ricorrente alla condotta dei sanitari che hanno operato alle dipendenze dell' . Controparte_1
In particolare, essi sono giunti alla conclusione che la condotta colposa dei medici abbia
7 cagionato una lesione del nervo laringeo inferiore durante l'intervento chirurgico, con conseguente disfonia post-operatoria e, successivamente, un'ischemia per compressione da ematoma postumo non adeguatamente monitorato, quale conseguenza di una lesione operatoria di un vaso minore, che ha determinato anche la lesione dell'altro nervo ricorrente e la paralisi della seconda corda vocale.
Il danno biologico, consistente nelle conseguenze della tiroidectomia totale, con relativa necessità di compenso farmacologico, nella tracheostomia permanente e negli annessi disturbi respiratori, fonatori e deglutitori, anche accertati in sede di esame obiettivo peritale, è stato valutato come segue: ITA gg. 15, ITP al 75% gg. 30, IP 48%, secondo i barème elaborati dalla
. Pt_7
Non risultano depositate spese di cura sostenute.
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In esito alla disamina della ponderosa relazione peritale, il cui articolato apparato argomentativo si è dianzi riassunto, si possono rassegnare le seguenti considerazioni.
Come evidenziato, la ricorrente ha censurato sia l'an dell'intervento, ritenuto non necessario rispetto alla propria condizione clinica, sia le sue modalità esecutive, da cui sarebbero derivate conseguenze pregiudizievoli ascrivibili all'operato dei sanitari intervenuti.
Giova premettere, in punto di diritto, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto di spedalità, dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 18392/2017; Cass. 21177/2015;
Cass. 17143/2012; Cass. 975/2009).
Ebbene, nel caso di specie si ritiene che gli attori abbiano assolto l'onere probatorio su di loro incombente.
Pacifica la conclusione del contratto di spedalità con la mera accettazione della paziente presso la struttura convenuta, nonché l'aggravamento della patologia in esame (stanti gli esiti dell'intervento, difformi da quelli che ci si sarebbe potuti attendere), osserva il Tribunale che dalla consulenza tecnica svolta in fase di ATP – i cui esiti sono pienamente condivisibili, siccome
8 fondati su accurato studio della documentazione medica prodotta e su ampia letteratura scientifica ivi riportata, nonché su un robusto impianto argomentativo – risulta che l'operato del personale medico, di cui la struttura sanitaria resistente risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c., non si sottrae alle esposte censure di parte attrice.
Invero, è emerso con chiarezza che l'intervento di tiroidectomia totale praticato alla ricorrente secondo le linee guida del tempo, non era necessario, essendo la stessa affetta Parte_1
da Tiroidite di Hashimoto con classificazione TIR 3a, secondo quanto riportato dallo stesso refertatore dell' . Né è emersa la Controparte_1
presenza di fattori specifici che potessero far preferire l'opzione operatoria rispetto a quella conservativa, esclusa dai consulenti (p. 112 CTU).
A conclusioni difformi non consente di pervenire il fatto che la paziente ha prestato il consenso informato, in quanto non emerge in alcun modo che la struttura abbia proposto in via alternativa trattamenti meno invasivi o conservativi, rimettendo alla paziente unicamente la scelta tra l'intervenire, ancorché in maniera invasiva, e il non intervenire.
Per quanto concerne le modalità esecutive dell'operazione, le conclusioni dei consulenti appaiono logiche e adeguatamente supportate dalle fonti specialistiche citate nell'elaborato, fornendo una ricostruzione del tutto aderente ai fatti di causa.
Risulta pertanto plausibile, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, che durante l'intervento di tiroidectomia si sia verificata una prima lesione, manifestatasi all'esterno sotto forma di disfonia, e che sia stata parimenti cagionata la rottura di un vaso minore, successivamente degenerata in ematoma, con conseguente lesione della seconda corda vocale e paralisi bilaterale.
A questo riguardo, si sottolinea come:
a) il contenuto lasso di tempo intercorrente tra l'intervento (24.01.2019), le dimissioni
(02.02.2019) e l'accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti (19.02.2019);
b) la presenza di sintomi risalenti a qualche giorno prima rispetto a tale accesso;
c) la presenza di un ematoma duro alla palpazione accertato presso l'ospedale di Rieti;
appaiano elementi del tutto coerenti con la sussistenza di una processo patologico già in atto e riconducibile, per le ragioni esposte nella CTU e sopra riassunte, alla condotta dei sanitari dell' resistente. Controparte_1
Né tali conclusioni possono essere inficiate dalle riscontrate carenze documentali
9 dell'intervento chirurgico, in quanto, per giurisprudenza consolidata, di tali mancanze, che nel caso di specie, si ribadisce, non hanno impedito di accertare secondo il criterio del “più probabile che non” il nesso causale tra l'evento di danno e la condotta degli operatori sanitari, deve farsi carico la struttura sanitaria stessa (v., ex multis, Cass. 11224/2024; Cass.
26248/2020; Cass. 27561/2017; Cass. 12218/2015). D'altra parte, è noto che secondo la giurisprudenza “in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6209 del
31/03/2016). In altri termini, nel caso di specie, l'eccessiva genericità della descrizione dell'intervento chirurgico – che non rende possibile comprendere quali siano state le concrete manovre adottate dall'operatore per evitare la lesione del nervo ricorrente – non possono incidere negativamente sulla prova del pregiudizio subìto dalla paziente, in presenza di concreti elementi di conferma dell'ipotesi formulata dal collegio peritale (ovvero la disfonia manifestatasi nel post-operatorio, indicata sia in seconda giornata post-operatoria che in sede di dimissioni).
Appaiono parimenti superate le obiezioni formulate dai consulenti di parte resistente, adeguatamente esaminate e trattate dal collegio peritale in sede di CTU.
In primo luogo, con riferimento all'asserita presenza di fattori specifici che avrebbero giustificato la scelta di effettuare una tiroidectomia totale, dalla relazione emerge con chiarezza che detti fattori non sussistevano nel caso di specie, non risultando né familiarità di I grado per carcinoma tiroideo, né una pregressa esposizione a radiazioni ed essendo emerso dagli esami effettuati sia prima sia dopo l'intervento un grado di rischio che avrebbe reso opportuna una mera attività di monitoraggio.
In secondo luogo, le carenze documentali e quelle inerenti le cure post-operatorie, negate dalla struttura, appaiono invece ravvisabili nel caso concreto, come precisato dai periti, i quali hanno ampiamente dedotto in merito, sottolineando, da un lato, la mancata indicazione nella descrizione della tiroidectomia delle tecniche e degli accorgimenti volti ad evitare la lesione del nervo (essendosi semplicemente scritto in cartella di aver “risparmiato [il nervo ricorrente]
10 avendolo ben identificato”); ed evidenziando, dall'altro, l'inopportunità di non aver effettuato una laringoscopia pur in presenza di sintomi di disfonia. Una terza censura è stata poi mossa ai sanitari del nosocomio per aver precocemente rimosso i drenaggi, senza giustificare puntualmente tale scelta di cura in presenza di una paziente ottantenne, ipertesa e che assumeva farmaci antiaggreganti, e che quindi avrebbe richiesto una condotta ed un follow-up post-operatorio più accorto.
Quanto all'eccepita riconducibilità della disfonia ad un fenomeno di stupor transitorio, i CTU hanno correttamente rilevano la genericità dell'obiezione di parte resistente, che non ha fornito adeguati riscontri sul punto, senza considerare che l'ipotizzata transitorietà della disfonia si scontra palesemente con la circostanza che essa è ancor oggi presente.
Inoltre, risulta parimenti priva di pregio l'argomentazione che fa leva sull'impossibilità di sapere cosa sia avvenuto in seguito alle dimissioni della paziente dall'ospedale, in quanto il presunto trauma quale possibile causa della lesione della seconda corda vocale è rimasto allo stadio di mera ipotesi non suffragata da alcun elemento concreto.
Di conseguenza, si può concludere che l'intervento, sia con riferimento alla scelta di eseguirlo al posto dei trattamenti conservativi suggeriti dalle linee guida applicabili ratione temporis, sia con riferimento alla sua realizzazione tecnica, è stato posto in essere in violazione delle linee guida e delle regole dell'arte medica.
La domanda risarcitoria proposta da appare pertanto fondata. Parte_1
Con riferimento alla connessa domanda risarcitoria formulata dai parenti di si Parte_1
espone quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale, derivante dai pregiudizi patiti da un prossimo congiunto, può essere oggetto di prova presuntiva. Infatti, in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno
è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto (Cass. Ord. n. 13540/2023; Sent. n. 1752/2023).
Tale tipologia di danno può comprendere lo sconvolgimento delle abitudini di vita, il patimento d'animo e la compromissione della stessa salute dei congiunti del soggetto leso. Tali pregiudizi
11 possono essere dimostrati per presunzioni, assumendo, a tal fine, particolare rilievo il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed i suoi familiari, circostanza che consente di ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che questi soffrano per le lesioni riportate dal prossimo congiunto (Cass. 7748/2020; Cass. 12548/2020; Cass. 11212/2019).
In ragione di ciò, l'intensità della prova varia al variare dell'intensità del vincolo familiare che lega i soggetti coinvolti. Di conseguenza, con particolare riferimento ai componenti della famiglia nucleare, può ritenersi conforme all'id quod plerumque accidit che si verifichino sofferenze a causa dei danni subiti dal coniuge o da un genitore, ove tale pregiudizio sia di notevole entità.
In tali ipotesi, pertanto, è onere del convenuto dimostrare l'insussistenza di effettivi legami personali tra la vittima e gli altri familiari e, quindi, la mancanza di pregiudizi risarcibili (Cass.
3767/2018; Cass. 29784/2018; Cass. 12146/2016).
In applicazione di tali principi alla fattispecie oggetto del presente procedimento, deve ritenersi che le domande risarcitorie formulate dal coniuge e dai figli di meritino Parte_1
accoglimento.
In particolare, stante la pregnanza dei legami parentali che vengono in rilievo e anche in considerazione della particolare gravità delle lesioni all'integrità psicofisica subite da Pt_1
nonché della circostanza che (coniuge) e (figlia)
[...] Testimone_1 CP_3
convivono con la stessa (v. all. 40) e che (figlio), pur non convivente, risulta Persona_4
residente nel medesimo stabile (v. all. 41), può presumersi ex art. 2727 c.c. che il coniuge e i figli abbiano subito, in ragione di ciò, conseguenze pregiudizievoli risarcibili.
Per tali ragioni, in assenza di prova contraria fornita da parte resistente, la quale si è limitata a negare la fondatezza delle domande avversarie, le richieste risarcitorie devono essere accolte e vanno liquidate come di seguito esposto.
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Con riferimento alla liquidazione dei danni subiti da si espone quanto segue. Parte_1
Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Non ignora questo giudicante che con la sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio,
12 nell'ottica di assicurare uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Invero, non sussiste il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro
(Cass. 1524/2010) e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. 13130/2006).
Deve, pertanto, liquidarsi in favore di in considerazione dei postumi permanenti e Parte_1
dell'età all'epoca del fatto (79 anni), la somma di euro 239.088,19 a cui si aggiungono euro
1.953,75 per invalidità temporanea totale per quindici giorni ed euro 2.930,70 per invalidità temporanea parziale al 75% per giorni trenta, oltre alla somma di euro 83.680,86 liquidata a titolo il danno morale calcolata nella misura del 35%. Il tutto per un totale complessivo di euro
327.653,50.
Nulla per spese mediche, in quanto non indicate dai consulenti e non documentate.
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Con riferimento invece alla liquidazione dei danni subiti dai congiunti di si espone Parte_1
quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la liquidazione del danno non patrimoniale patito dai congiunti del soggetto macroleso deve essere effettuata sulla base di tabelle che prevedano idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono una sezione dedicata alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (Cass.
13540/2023).
Per il profilo della quantificazione del danno e della sua liquidazione equitativa, si devono applicare le Tabelle approvate da questo Tribunale nell'anno 2025, in quanto le stesse
13 individuano i diversi profili che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno etc.), in modo da consentire una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili.
La liquidazione del danno parentale, avendo la funzione di reintegrazione mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può che essere effettuata in via equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Essa, però, deve ispirarsi, come anticipato, alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali per il tramite delle richiamate tabelle, le quali consentono di uniformare tali valutazioni in ossequio al principio di uguaglianza.
In definitiva, sulla base della Tabella citata, il danno non patrimoniale per il cosiddetto pregiudizio riflesso del congiunto della vittima di lesioni deve essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il valore del punto base, per il coniuge, viene quantificato in euro
3533,00 per la componente del danno soggettivo o morale (dolore, preoccupazione per lo stato di salute del congiunto, ansia ed incertezza in ordine al suo futuro ecc.) ed euro 2490,00 per il danno dinamico-relazionale (sconvolgimento della vita connesso alla necessità di assistenza, essendo la sig.ra percettore di assegno INPS di invalidità). Tale duplice componente del Pt_1
punto base viene invece esclusa – non tenendosi conto della componente dinamico-relazionale del pregiudizio – per quanto concerne i figli, in ragione della circostanza che solo sul marito della sig.ra grava l'obbligo giuridico ex art. 433 c.c. di provvedere all'assistenza della stessa. Pt_1
Dunque si procede al calcolo risarcitorio come segue:
1) in favore di : - rapporto di parentela (coniuge) = punti n. 20; - età del Parte_2
danneggiato al momento del fatto (81 anni) = punti n. 1; - età della vittima (79 anni) = punti n. 3; per un totale complessivo di 24 punti, pari all'importo complessivo di euro 69.384,96 ((24 x 1) x €
6023,00 x 48%);
2) in favore di : - rapporto di parentela (figlia) = punti n. 15; - età del danneggiato Parte_5
al momento del fatto (47 anni) = punti n. 5; - età della vittima (79 anni) = punti n. 3; per un totale complessivo di 23 punti, pari all'importo complessivo di € 11.701,29 ((23 x 0.3) x € 3533,00 x
48%);
3) in favore di : - rapporto di parentela (figlio) = punti n. 15; - età del danneggiato Parte_4
al momento del fatto (55 anni) = punti n. 4; - età della vittima (79 anni) = punti n. 3; per un totale complessivo di 22 punti, pari all'importo complessivo di € 11.192,54 ((22 x 0.3) x € 3533,00x
14 48%);
4) in favore di : - rapporto di parentela (figlio) = punti n. 15; - età del danneggiato al Parte_3
momento del fatto (57 anni) = punti n. 4; - età della vittima (79 anni) = punti n. 3; per un totale complessivo di 22 punti, pari all'importo complessivo di € 11.192,54 ((22 x 0.3) x € 3533,00x
48%);
5) in favore di : - rapporto di parentela (figlia) = punti n. 15; - età del danneggiato al Parte_6
momento del fatto (55 anni) = punti n. 5; - età della vittima (79 anni) = punti n. 3; per un totale complessivo di 23 punti, pari all'importo complessivo di € € 11.701,29 ((23 x 0.3) x € 3533,00x
48%).
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Le spese di giudizio, incluse quelle della fase di ATP, vanno poste a carico della struttura convenuta in ragione del criterio della soccombenza.
Del pari le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della struttura convenuta.
Vanno, altresì, riconosciuti sulle somme dovute a titolo risarcitorio gli interessi compensativi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (24.01.2019, data dell'intervento chirurgico) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. 1712/1995), ossia in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere probabile un impiego più remunerativo del denaro, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
15 - condanna la struttura resistente al pagamento in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno biologico e morale, dell'importo di euro 327.653,50 oltre rivalutazione e interessi compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione
(pubblicazione della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- condanna la struttura resistente al pagamento in favore di , a titolo di Parte_2
risarcimento del non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la congiunta dell'importo di euro 69.384,96, oltre rivalutazione e interessi Parte_1
compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione (pubblicazione della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- condanna la struttura resistente al pagamento in favore di , a titolo di Parte_5
risarcimento del non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la congiunta dell'importo di euro € 11.701,29, oltre rivalutazione e interessi Parte_1
compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione (pubblicazione della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- condanna la struttura resistente al pagamento in favore di , a titolo di Parte_4
risarcimento del non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la congiunta dell'importo di euro € 11.192,54, oltre rivalutazione e interessi Parte_1
compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione (pubblicazione della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- condanna la struttura resistente al pagamento in favore di , a titolo di Parte_3
risarcimento del non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la congiunta dell'importo di euro € 11.192,54 oltre rivalutazione e interessi Parte_1
compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione (pubblicazione della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- condanna la struttura resistente al pagamento in favore di , a titolo di Parte_6
risarcimento del non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la congiunta dell'importo di euro € 11.701,29 oltre rivalutazione e interessi Parte_1
compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione (pubblicazione
16 della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- dichiara assorbite le domande proposte in via subordinata;
- condanna la struttura sanitaria resistente a rifondere agli attori le spese di giudizio sostenute, che liquida in euro 20.457,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato ove versato, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- condanna la struttura sanitaria resistente a rifondere agli attori le spese della fase di ATP che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato ove versato, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico della struttura resistente le spese di consulenza tecnica della fase di ATP
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. Roberto Casini (d.m. 22.10.2024)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 15899/2024 promosso da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6
rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Angelini e Francesco Barucco
-parte ricorrente- contro
, in personale del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C. Maggisano
-parte resistente-
OGGETTO: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti hanno evocato in giudizio l' , Controparte_1
chiedendo che ne fosse accertata la responsabilità in relazione all'intervento di tiroidectomia subito da il 24 gennaio 2019, con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali Parte_1
1 e non patrimoniali dalla stessa patiti a causa della compromissione della sua integrità psicofisica, nonché dei danni subiti da , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in qualità di congiunti della vittima delle lesioni, oltre interessi Parte_5 Parte_6
compensativi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto che, in seguito all'effettuazione di un agoaspirato del lobo sinistro della tiroide in data 11.07.2018, dal quale emergevano elementi tali da far ritenere che fosse affetta da Tiroidite di Hashimoto con classificazione TIR Parte_1
3a, quest'ultima, in data 24.01.2019, veniva sottoposta ad un intervento di tiroidectomia totale presso l'Ospedale di Roma. Controparte_1
Dall'esame istologico dei tessuti asportati, emergeva la presenza di un tumore del diametro non superiore a 3 millimetri.
Durante il decorso postoperatorio si registravano fenomeni di ipocalcemia, difficoltà respiratoria e disfonia. Ciononostante, la paziente veniva dimessa il 02.02.2019.
In data 19.02.2019, in seguito ad una visita endocrinologica di controllo, Parte_1
manifestando sintomi di insufficienza respiratoria, veniva inviata d'urgenza all'Ospedale San
Camillo De Lellis di Rieti, dove era sottoposta a laringoscopia dalla quale emergeva una paralisi bilaterale in adduzione delle corde vocali con spazio respiratorio insufficiente. Si disponeva pertanto il ricovero della paziente per effettuare una tracheotomia urgente.
Eseguito l'intervento di tracheostomia con posizionamento di cannula, la paziente veniva dimessa in data 02.2.2019.
In seguito, si sottoponeva periodicamente a controlli otorinolaringoiatrici presso la ASL di Rieti, in esito ai quali veniva confermata la diagnosi di paralisi bilaterale delle corde vocali e la conseguente necessità di applicare in via permanente la cannula tracheostomica.
Era pertanto censurabile l'operato dei medici dell' Controparte_1
sia con riferimento alla decisione di effettuare un intervento di tiroidectomia totale - non essendo esso conforme alle linee guida al tempo vigenti che, al contrario, consigliavano un trattamento conservativo con sorveglianza attiva dei noduli classificati TIR 3° - sia in relazione alle errate modalità esecutive dell'operazione, che aveva provocato dapprima una lesione del primo nervo laringeo e di un vaso minore e, quale ulteriore effetto, un'ischemia per compressione causata da ematoma con conseguente lesione del secondo nervo laringeo. Del
2 resto, anche la consulenza tecnica d'ufficio svolta in fase di ATP aveva confermato l'errore iatrogeno in cui erano incorsi i sanitari dell'Ospedale San Giovanni Addolorata.
Di conseguenza, la ricorrente aveva subito un danno alla propria integrità psicofisica, consistente nell'asportazione totale della tiroide, la paralisi delle corde vocali, la tracheostomia permanente, a cui erano ricollegabili fenomeni di disfonia, dispnea e difficoltà di deglutizione, oltre ad un'alterazione delle proprie abitudini di vita e a un grave e persistente turbamento psicologico. Le conseguenze dannose di tale condotta negligente erano state valutate dai CTU, come segue: ITA gg. 15; ITP al 75% gg. 30; IP 48% secondo i barèmes editi dalla . Pt_7
Inoltre, le condotte censurate avevano cagionato ulteriori pregiudizi risarcibili in capo ai prossimi congiunti della vittima delle lesioni (il coniuge e i figli), in quanto le peggiorate condizioni di salute di avevano compromesso il fisiologico svolgimento dei rapporti tra i Parte_1
richiamati familiari, in ragione delle difficoltà di comunicazione, del netto ridimensionamento della vita sociale e degli sforzi necessari per assistere la stessa nello svolgimento delle attività quotidiane.
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Si è costituita l' . Controparte_1
In primo luogo, ha dedotto che la decisione di procedere con l'intervento chirurgico era stata assunta sulla base di un quadro clinico valutato alla luce delle specifiche condizione della paziente e, in particolare, della presenza di una proliferazione follicolare con citoplasmi ossifili.
Di contro, la ricostruzione di parte ricorrente si fondava esclusivamente sulla astratta classificazione TIR 3a attribuita in seguito all'agoaspirato, ignorando elementi citologici e morfologici che giustificavano l'intervento.
Infatti, il mero esito dell'agoaspirato non consentiva di comprendere se il nodulo presentasse natura maligna o benigna, in quanto le cellule dell'adenoma follicolare benigno sono sostanzialmente indistinguibili da quelle che compongono il carcinoma follicolare maligno, poi confermato dall'esame istologico.
Pertanto, si era resa necessaria l'asportazione di tutto il nodulo e del tessuto circostante per effettuare un approfondito esame istologico, in esito al quale era emersa la presenza di un carcinoma maligno, per il cui trattamento era consigliato procedere all'asportazione integrale della tiroide, dal momento che la presenza di tessuto tiroideo residuo avrebbe impedito
3 l'individuazione di eventuali metastasi con la scintigrafia post-operatoria, l'impiego della tireoglobulina come marker di malattia e avrebbe agevolato l'espressione di eventuali foci di carcinoma occulto presenti.
La chirurgia tiroidea, come qualsiasi altro intervento chirurgico, non andava esente da rischi;
nel caso di specie, tra le possibili complicanze vi era certamente la lesione a carico del nervo laringeo.
In ogni caso la lamentata disfonia della paziente era stata registrata solamente nella seconda giornata postoperatoria, risultando risolta già il giorno seguente, mentre dalla documentazione clinica non era emerso alcun episodio di dispnea. Dunque, in ragione del regolare decorso post- operatorio, non era in alcun modo possibile affermare che nel corso dell'operazione si era verificata una lesione del nervo laringeo inferiore e dei vasi sanguigni, sicché la consulenza tecnica si fondava su mere ipotesi prive di riscontri oggettivi e non sostenibili sul piano medico- scientifico. Piuttosto, appariva verosimile che la disfonia fosse stata dovuta ad una paralisi transitoria da stupor, legata ad un traumatismo del nervo nel corso dell'intervento.
Inoltre, la paziente aveva prestato regolare consenso informato, essendo stata messa al corrente dei rischi e delle possibili complicanze dell'intervento.
Quanto alla presunta precoce rimozione dei drenaggi, l'uso di questi ultimi, nel caso degli interventi di tiroidectomia, era dibattuto in letteratura, mentre erano descritti anche vantaggi dalla loro pronta rimozione, quali una ridotta degenza ospedaliera e un ridotto dolore post- operatorio.
Avuto riguardo alla gestione post-operatoria della paziente, l'ematoma e la conseguente paralisi bilaterale delle corde vocali, riscontrati in occasione dell'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti in data 19.02.2019, dipendevano da fattori causali sopravvenuti nel lasso di tempo successivo alle dimissioni della paziente avvenute in data
02.02.2019, i quali, pertanto, non erano ricostruibili con precisione né ascrivibili alla propria condotta. Infatti, alle dimissioni del 2.2.2019 era stato previsto un controllo per il giorno 6.2.2019 cui la paziente non si era presentata, sottraendovisi volontariamente.
Contestato anche il profilo del quantum – in particolare con riferimento al danno esistenziale e al danno vantato iure proprio dai congiunti della donna – la struttura convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali.
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4 La causa, istruita mediante acquisizione della consulenza tecnica medico-legale svolta in fase di
ATP, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 ottobre 2025.
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Le domande sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Occorre muovere dalle risultanze della consulenza medica in atti a firma della dott.ssa Per_1
(medico legale), del dott. (specialista in chirurgia generale e vascolare) e
[...] Persona_2
del dott. specialista in otorinolaringoiatria, foniatria e audiologia). Persona_3
Riferisce il collegio peritale che, all'epoca dei fatti, la paziente era affetta da gozzo multinodulare e che, per tale ragione, in data 11.07.2018 si sottoponeva ad un'ecografia tiroidea con il seguente esito: “quadro di gozzo multinodulare colloido-cistico e di pregressa tiroidite”.
In data 09.08.2018 presso l' di Roma veniva Controparte_1
eseguito un agoaspirato con controllo citologico, a seguito del quale veniva posta diagnosi di tiroidite di Hashimoto con condizione di TIR 3a.
Per tale ragione, la paziente veniva sottoposta a pre-ospedalizzazione per tiroidectomia completa urgente presso il reparto di chirurgia generale I dell' Controparte_1
, mentre il 23.01.2024 veniva ricoverata per eseguire l'intervento.
[...]
In data 24.01.2024, in assenza di una laringoscopia preoperatoria, veniva eseguito l'intervento di tiroidectomia. Dal successivo esame istologico dei tessuti prelevati risultava la presenza “nel contesto del lobo destro, di microtumore papillare del diametro massimo di mm 3, limitato alla tiroide. margini di exeresi esenti da neoplasia”.
Dal diario clinico emerge che: il giorno 26.01.2019 la paziente soffriva di disfonia e che i drenaggi venivano rimossi;
il giorno 27.01.2019 la fonazione era regolare;
le condizioni erano stazionarie.
In data 02.02.2019 la paziente veniva dimessa. Ella asseriva di essere stata nuovamente visitata presso il nosocomio convenuto per la rimozione dei punti in data 06.02.2019, pur mancando documentazione inerente ai controlli svolti da parte del personale dell' . Controparte_2
Il 19.02.2019, la donna eseguiva presso altra struttura una visita endocrinologica accusando sintomi di “dispnea marcata e tirage con sospetta paralisi delle corde vocali”. Veniva pertanto inviata con urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, presso il quale veniva riscontrato un ematoma duro alla palpazione e si eseguiva una fibrolaringoscopia che dava il seguente esito: “corde vocali normali per morfologia, paralizzate in adduzione con spazio respiratorio laringeo insufficiente. Si ricovera per tracheotomia urgente”.
5 Il decorso post-operatorio si svolgeva regolarmente e la paziente veniva dimessa in data
22.02.2019.
In seguito, si sottoponeva a periodici controlli otorinolaringoiatrici presso l'ASL di Parte_1
Rieti.
In occasione dell'esame da parte del collegio peritale, l'attrice ha riferito di aver interrotto, su indicazione dei medici dell' resistente, l'assunzione della cardioaspirina 5 Controparte_1
giorni prima dell'intervento e di non averla ripresa, sostituendola con il Clexane 4000.
Tutto ciò premesso in merito alla storia clinica della paziente, osservano i consulenti che in base alle “Linee guida Tumori della Tiroide Edizione 2017” la diagnosi di tiroidite di Hashimoto classificata come TIR 3a lasciava emergere “una lesione indeterminata a basso rischio, con attesa di malignità inferiore al 10%”, per cui era consigliato procedere con un follow-up e ripetere l'agoaspirato (p. 60 CTU). Ciò al fine di ridurre il numero di interventi per noduli benigni, limitando la chirurgia alle sole situazioni classificate come TIR 3b.
Alla medesima conclusione era altresì pervenuto il refertatore dello stesso ospedale
[...]
il quale raccomandava “un adeguato follow-up della lesione con eventuale nuovo CP_1
controllo citologico” (p. 61 CTU).
Ciononostante, la donna veniva sottoposta ad un intervento di tiroidectomia totale classificabile come “difficile”, in ragione delle condizioni di salute della medesima (affetta da diabete e obesità), in assenza di una preventiva laringoscopia, contrariamente a quanto indicato dalle linee guida applicabili.
I consulenti osservano altresì che dall'esame istologico successivo all'operazione era emersa la presenza di un “microtumore papillare del diametro massimo di mm 3, limitato alla tiroide”, come affermato da parte resistente, per il quale però le citate linee guida escludono la necessità dell'intervento chirurgico e consigliano di porre in essere una sorveglianza attiva per soggetti a basso rischio, tra i quali può essere annoverata la ricorrente, in difetto di elementi di segno contrario (es. ereditarietà, esposizione a radiazioni).
Il collegio, inoltre, censura la mancata effettuazione di una laringoscopia post-operatoria, come invece avrebbe dovuto suggerire la presenza di disfonia durante la seconda giornata successiva all'intervento.
Viene altresì posta in evidenza dalla relazione la sommarietà e inadeguatezza della descrizione dell'operazione, circostanza che non rende possibile ricostruire con precisione le manovre
6 svolte dall'equipe medica, sottolineandosi anche la non correttezza dell'affermazione contenuta in tale documentazione relativa alla presenza di una tiroide “voluminosa”, in quanto con il successivo esame istologico è stato accertato un incremento del 30% del solo lobo sinistro.
Con rifermento invece alle modalità esecutive dell'intervento e alle conseguenze dallo stesso derivate, il collegio peritale pone in evidenza un altro elemento di particolare rilievo. Infatti, dagli atti risulta che il 19.02.2019 - data dell'accesso al P.S. di Rieti - la paziente presentava un ematoma nell'area operata, non riscontrato dal personale medico dell'Ospedale CP_1
nel corso della degenza. A questo proposito, i consulenti ritengono probabile che tale ematoma si sia formato a causa dell'intervento chirurgico eseguito presso il nosocomio convenuto, nel corso del quale si sarebbe verificata una lesione di un vaso minore che, unitamente alla precoce rimozione dei drenaggi e alla mancata effettuazione di controlli post-operatori, avrebbe determinato la formazione dell'ematoma e la conseguente lesione della seconda corda vocale.
Né può aver contribuito a tale esito la circostanza che la paziente abbia continuato ad assumere il oltre il termine indicato, in quanto dagli esami del sangue effettuati al momento del Pt_8
ricovero presso il pronto soccorso non sono emersi segnali di anomalia.
Inoltre, alla luce del criterio del più che probabile non, il collegio ritiene che in occasione dell'intervento chirurgico sia stata anche lesionata la prima corda vocale, come ricavabile dalla disfonia registrata nella seconda giornata postoperatoria ed indicata come “regolare” il giorno successivo, ma poi nuovamente menzionata in sede di lettera di dimissioni (a riprova del fatto che tale disfonia non si fosse presentata come un fenomeno passeggero registrato solo in seconda giornata post-operatoria).
I periti sottolineano inoltre che la paziente potrebbe, in presenza di condizioni cliniche adeguate, beneficiare di un intervento di cordotomia posteriore con laser Co2, che consentirebbe di chiudere la stomia ma che, allo stesso tempo, determinerebbe un peggioramento dei problemi fonatori.
In sintesi, nonostante le difficoltà ricostruttive determinate anche da una inadeguata rappresentazione documentale dell'intervento, gli esperti nominati dal Tribunale sono concordi nell'affermare la riconducibilità eziologica, secondo criteri probabilistici e stante l'esclusione di fattori causali alternativi, delle lesioni subite dalla ricorrente alla condotta dei sanitari che hanno operato alle dipendenze dell' . Controparte_1
In particolare, essi sono giunti alla conclusione che la condotta colposa dei medici abbia
7 cagionato una lesione del nervo laringeo inferiore durante l'intervento chirurgico, con conseguente disfonia post-operatoria e, successivamente, un'ischemia per compressione da ematoma postumo non adeguatamente monitorato, quale conseguenza di una lesione operatoria di un vaso minore, che ha determinato anche la lesione dell'altro nervo ricorrente e la paralisi della seconda corda vocale.
Il danno biologico, consistente nelle conseguenze della tiroidectomia totale, con relativa necessità di compenso farmacologico, nella tracheostomia permanente e negli annessi disturbi respiratori, fonatori e deglutitori, anche accertati in sede di esame obiettivo peritale, è stato valutato come segue: ITA gg. 15, ITP al 75% gg. 30, IP 48%, secondo i barème elaborati dalla
. Pt_7
Non risultano depositate spese di cura sostenute.
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In esito alla disamina della ponderosa relazione peritale, il cui articolato apparato argomentativo si è dianzi riassunto, si possono rassegnare le seguenti considerazioni.
Come evidenziato, la ricorrente ha censurato sia l'an dell'intervento, ritenuto non necessario rispetto alla propria condizione clinica, sia le sue modalità esecutive, da cui sarebbero derivate conseguenze pregiudizievoli ascrivibili all'operato dei sanitari intervenuti.
Giova premettere, in punto di diritto, che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, in caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto di spedalità, dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente o che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 18392/2017; Cass. 21177/2015;
Cass. 17143/2012; Cass. 975/2009).
Ebbene, nel caso di specie si ritiene che gli attori abbiano assolto l'onere probatorio su di loro incombente.
Pacifica la conclusione del contratto di spedalità con la mera accettazione della paziente presso la struttura convenuta, nonché l'aggravamento della patologia in esame (stanti gli esiti dell'intervento, difformi da quelli che ci si sarebbe potuti attendere), osserva il Tribunale che dalla consulenza tecnica svolta in fase di ATP – i cui esiti sono pienamente condivisibili, siccome
8 fondati su accurato studio della documentazione medica prodotta e su ampia letteratura scientifica ivi riportata, nonché su un robusto impianto argomentativo – risulta che l'operato del personale medico, di cui la struttura sanitaria resistente risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c., non si sottrae alle esposte censure di parte attrice.
Invero, è emerso con chiarezza che l'intervento di tiroidectomia totale praticato alla ricorrente secondo le linee guida del tempo, non era necessario, essendo la stessa affetta Parte_1
da Tiroidite di Hashimoto con classificazione TIR 3a, secondo quanto riportato dallo stesso refertatore dell' . Né è emersa la Controparte_1
presenza di fattori specifici che potessero far preferire l'opzione operatoria rispetto a quella conservativa, esclusa dai consulenti (p. 112 CTU).
A conclusioni difformi non consente di pervenire il fatto che la paziente ha prestato il consenso informato, in quanto non emerge in alcun modo che la struttura abbia proposto in via alternativa trattamenti meno invasivi o conservativi, rimettendo alla paziente unicamente la scelta tra l'intervenire, ancorché in maniera invasiva, e il non intervenire.
Per quanto concerne le modalità esecutive dell'operazione, le conclusioni dei consulenti appaiono logiche e adeguatamente supportate dalle fonti specialistiche citate nell'elaborato, fornendo una ricostruzione del tutto aderente ai fatti di causa.
Risulta pertanto plausibile, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, che durante l'intervento di tiroidectomia si sia verificata una prima lesione, manifestatasi all'esterno sotto forma di disfonia, e che sia stata parimenti cagionata la rottura di un vaso minore, successivamente degenerata in ematoma, con conseguente lesione della seconda corda vocale e paralisi bilaterale.
A questo riguardo, si sottolinea come:
a) il contenuto lasso di tempo intercorrente tra l'intervento (24.01.2019), le dimissioni
(02.02.2019) e l'accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Rieti (19.02.2019);
b) la presenza di sintomi risalenti a qualche giorno prima rispetto a tale accesso;
c) la presenza di un ematoma duro alla palpazione accertato presso l'ospedale di Rieti;
appaiano elementi del tutto coerenti con la sussistenza di una processo patologico già in atto e riconducibile, per le ragioni esposte nella CTU e sopra riassunte, alla condotta dei sanitari dell' resistente. Controparte_1
Né tali conclusioni possono essere inficiate dalle riscontrate carenze documentali
9 dell'intervento chirurgico, in quanto, per giurisprudenza consolidata, di tali mancanze, che nel caso di specie, si ribadisce, non hanno impedito di accertare secondo il criterio del “più probabile che non” il nesso causale tra l'evento di danno e la condotta degli operatori sanitari, deve farsi carico la struttura sanitaria stessa (v., ex multis, Cass. 11224/2024; Cass.
26248/2020; Cass. 27561/2017; Cass. 12218/2015). D'altra parte, è noto che secondo la giurisprudenza “in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6209 del
31/03/2016). In altri termini, nel caso di specie, l'eccessiva genericità della descrizione dell'intervento chirurgico – che non rende possibile comprendere quali siano state le concrete manovre adottate dall'operatore per evitare la lesione del nervo ricorrente – non possono incidere negativamente sulla prova del pregiudizio subìto dalla paziente, in presenza di concreti elementi di conferma dell'ipotesi formulata dal collegio peritale (ovvero la disfonia manifestatasi nel post-operatorio, indicata sia in seconda giornata post-operatoria che in sede di dimissioni).
Appaiono parimenti superate le obiezioni formulate dai consulenti di parte resistente, adeguatamente esaminate e trattate dal collegio peritale in sede di CTU.
In primo luogo, con riferimento all'asserita presenza di fattori specifici che avrebbero giustificato la scelta di effettuare una tiroidectomia totale, dalla relazione emerge con chiarezza che detti fattori non sussistevano nel caso di specie, non risultando né familiarità di I grado per carcinoma tiroideo, né una pregressa esposizione a radiazioni ed essendo emerso dagli esami effettuati sia prima sia dopo l'intervento un grado di rischio che avrebbe reso opportuna una mera attività di monitoraggio.
In secondo luogo, le carenze documentali e quelle inerenti le cure post-operatorie, negate dalla struttura, appaiono invece ravvisabili nel caso concreto, come precisato dai periti, i quali hanno ampiamente dedotto in merito, sottolineando, da un lato, la mancata indicazione nella descrizione della tiroidectomia delle tecniche e degli accorgimenti volti ad evitare la lesione del nervo (essendosi semplicemente scritto in cartella di aver “risparmiato [il nervo ricorrente]
10 avendolo ben identificato”); ed evidenziando, dall'altro, l'inopportunità di non aver effettuato una laringoscopia pur in presenza di sintomi di disfonia. Una terza censura è stata poi mossa ai sanitari del nosocomio per aver precocemente rimosso i drenaggi, senza giustificare puntualmente tale scelta di cura in presenza di una paziente ottantenne, ipertesa e che assumeva farmaci antiaggreganti, e che quindi avrebbe richiesto una condotta ed un follow-up post-operatorio più accorto.
Quanto all'eccepita riconducibilità della disfonia ad un fenomeno di stupor transitorio, i CTU hanno correttamente rilevano la genericità dell'obiezione di parte resistente, che non ha fornito adeguati riscontri sul punto, senza considerare che l'ipotizzata transitorietà della disfonia si scontra palesemente con la circostanza che essa è ancor oggi presente.
Inoltre, risulta parimenti priva di pregio l'argomentazione che fa leva sull'impossibilità di sapere cosa sia avvenuto in seguito alle dimissioni della paziente dall'ospedale, in quanto il presunto trauma quale possibile causa della lesione della seconda corda vocale è rimasto allo stadio di mera ipotesi non suffragata da alcun elemento concreto.
Di conseguenza, si può concludere che l'intervento, sia con riferimento alla scelta di eseguirlo al posto dei trattamenti conservativi suggeriti dalle linee guida applicabili ratione temporis, sia con riferimento alla sua realizzazione tecnica, è stato posto in essere in violazione delle linee guida e delle regole dell'arte medica.
La domanda risarcitoria proposta da appare pertanto fondata. Parte_1
Con riferimento alla connessa domanda risarcitoria formulata dai parenti di si Parte_1
espone quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale, derivante dai pregiudizi patiti da un prossimo congiunto, può essere oggetto di prova presuntiva. Infatti, in tema di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, non sussiste alcun limite normativo che determini l'irrisarcibilità del pregiudizio nelle ipotesi in cui gli effetti lesivi della salute del prossimo congiunto non siano particolarmente gravi;
perciò, secondo i principi generali, il predetto danno
è risarcibile se il parente prova, anche in via presuntiva, di aver subito lesioni in conseguenza della condizione del congiunto (Cass. Ord. n. 13540/2023; Sent. n. 1752/2023).
Tale tipologia di danno può comprendere lo sconvolgimento delle abitudini di vita, il patimento d'animo e la compromissione della stessa salute dei congiunti del soggetto leso. Tali pregiudizi
11 possono essere dimostrati per presunzioni, assumendo, a tal fine, particolare rilievo il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed i suoi familiari, circostanza che consente di ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che questi soffrano per le lesioni riportate dal prossimo congiunto (Cass. 7748/2020; Cass. 12548/2020; Cass. 11212/2019).
In ragione di ciò, l'intensità della prova varia al variare dell'intensità del vincolo familiare che lega i soggetti coinvolti. Di conseguenza, con particolare riferimento ai componenti della famiglia nucleare, può ritenersi conforme all'id quod plerumque accidit che si verifichino sofferenze a causa dei danni subiti dal coniuge o da un genitore, ove tale pregiudizio sia di notevole entità.
In tali ipotesi, pertanto, è onere del convenuto dimostrare l'insussistenza di effettivi legami personali tra la vittima e gli altri familiari e, quindi, la mancanza di pregiudizi risarcibili (Cass.
3767/2018; Cass. 29784/2018; Cass. 12146/2016).
In applicazione di tali principi alla fattispecie oggetto del presente procedimento, deve ritenersi che le domande risarcitorie formulate dal coniuge e dai figli di meritino Parte_1
accoglimento.
In particolare, stante la pregnanza dei legami parentali che vengono in rilievo e anche in considerazione della particolare gravità delle lesioni all'integrità psicofisica subite da Pt_1
nonché della circostanza che (coniuge) e (figlia)
[...] Testimone_1 CP_3
convivono con la stessa (v. all. 40) e che (figlio), pur non convivente, risulta Persona_4
residente nel medesimo stabile (v. all. 41), può presumersi ex art. 2727 c.c. che il coniuge e i figli abbiano subito, in ragione di ciò, conseguenze pregiudizievoli risarcibili.
Per tali ragioni, in assenza di prova contraria fornita da parte resistente, la quale si è limitata a negare la fondatezza delle domande avversarie, le richieste risarcitorie devono essere accolte e vanno liquidate come di seguito esposto.
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Con riferimento alla liquidazione dei danni subiti da si espone quanto segue. Parte_1
Per la liquidazione del danno devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Non ignora questo giudicante che con la sentenza n. 12408/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio,
12 nell'ottica di assicurare uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Tuttavia si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Invero, non sussiste il diritto del danneggiato a pretendere la liquidazione del danno mediante l'applicazione di una tabella in uso a un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro
(Cass. 1524/2010) e qualora il giudice si discosti dall'applicazione delle tabelle in uso nel proprio ufficio è tenuto a dare ragione della diversa scelta (Cass. 13130/2006).
Deve, pertanto, liquidarsi in favore di in considerazione dei postumi permanenti e Parte_1
dell'età all'epoca del fatto (79 anni), la somma di euro 239.088,19 a cui si aggiungono euro
1.953,75 per invalidità temporanea totale per quindici giorni ed euro 2.930,70 per invalidità temporanea parziale al 75% per giorni trenta, oltre alla somma di euro 83.680,86 liquidata a titolo il danno morale calcolata nella misura del 35%. Il tutto per un totale complessivo di euro
327.653,50.
Nulla per spese mediche, in quanto non indicate dai consulenti e non documentate.
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Con riferimento invece alla liquidazione dei danni subiti dai congiunti di si espone Parte_1
quanto segue.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la liquidazione del danno non patrimoniale patito dai congiunti del soggetto macroleso deve essere effettuata sulla base di tabelle che prevedano idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono una sezione dedicata alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (Cass.
13540/2023).
Per il profilo della quantificazione del danno e della sua liquidazione equitativa, si devono applicare le Tabelle approvate da questo Tribunale nell'anno 2025, in quanto le stesse
13 individuano i diversi profili che devono essere tenuti in considerazione dal giudice (età del danneggiato, convivenza o meno etc.), in modo da consentire una valutazione omogenea in presenza di condizioni simili.
La liquidazione del danno parentale, avendo la funzione di reintegrazione mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene perduto, non può che essere effettuata in via equitativa, rimessa al prudente apprezzamento del giudicante. Essa, però, deve ispirarsi, come anticipato, alla considerazione di tutte le concrete circostanze individuali per il tramite delle richiamate tabelle, le quali consentono di uniformare tali valutazioni in ossequio al principio di uguaglianza.
In definitiva, sulla base della Tabella citata, il danno non patrimoniale per il cosiddetto pregiudizio riflesso del congiunto della vittima di lesioni deve essere liquidato nei seguenti termini, tenendo conto che il valore del punto base, per il coniuge, viene quantificato in euro
3533,00 per la componente del danno soggettivo o morale (dolore, preoccupazione per lo stato di salute del congiunto, ansia ed incertezza in ordine al suo futuro ecc.) ed euro 2490,00 per il danno dinamico-relazionale (sconvolgimento della vita connesso alla necessità di assistenza, essendo la sig.ra percettore di assegno INPS di invalidità). Tale duplice componente del Pt_1
punto base viene invece esclusa – non tenendosi conto della componente dinamico-relazionale del pregiudizio – per quanto concerne i figli, in ragione della circostanza che solo sul marito della sig.ra grava l'obbligo giuridico ex art. 433 c.c. di provvedere all'assistenza della stessa. Pt_1
Dunque si procede al calcolo risarcitorio come segue:
1) in favore di : - rapporto di parentela (coniuge) = punti n. 20; - età del Parte_2
danneggiato al momento del fatto (81 anni) = punti n. 1; - età della vittima (79 anni) = punti n. 3; per un totale complessivo di 24 punti, pari all'importo complessivo di euro 69.384,96 ((24 x 1) x €
6023,00 x 48%);
2) in favore di : - rapporto di parentela (figlia) = punti n. 15; - età del danneggiato Parte_5
al momento del fatto (47 anni) = punti n. 5; - età della vittima (79 anni) = punti n. 3; per un totale complessivo di 23 punti, pari all'importo complessivo di € 11.701,29 ((23 x 0.3) x € 3533,00 x
48%);
3) in favore di : - rapporto di parentela (figlio) = punti n. 15; - età del danneggiato Parte_4
al momento del fatto (55 anni) = punti n. 4; - età della vittima (79 anni) = punti n. 3; per un totale complessivo di 22 punti, pari all'importo complessivo di € 11.192,54 ((22 x 0.3) x € 3533,00x
14 48%);
4) in favore di : - rapporto di parentela (figlio) = punti n. 15; - età del danneggiato al Parte_3
momento del fatto (57 anni) = punti n. 4; - età della vittima (79 anni) = punti n. 3; per un totale complessivo di 22 punti, pari all'importo complessivo di € 11.192,54 ((22 x 0.3) x € 3533,00x
48%);
5) in favore di : - rapporto di parentela (figlia) = punti n. 15; - età del danneggiato al Parte_6
momento del fatto (55 anni) = punti n. 5; - età della vittima (79 anni) = punti n. 3; per un totale complessivo di 23 punti, pari all'importo complessivo di € € 11.701,29 ((23 x 0.3) x € 3533,00x
48%).
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Le spese di giudizio, incluse quelle della fase di ATP, vanno poste a carico della struttura convenuta in ragione del criterio della soccombenza.
Del pari le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico della struttura convenuta.
Vanno, altresì, riconosciuti sulle somme dovute a titolo risarcitorio gli interessi compensativi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (24.01.2019, data dell'intervento chirurgico) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. 1712/1995), ossia in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere probabile un impiego più remunerativo del denaro, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
15 - condanna la struttura resistente al pagamento in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno biologico e morale, dell'importo di euro 327.653,50 oltre rivalutazione e interessi compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione
(pubblicazione della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- condanna la struttura resistente al pagamento in favore di , a titolo di Parte_2
risarcimento del non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la congiunta dell'importo di euro 69.384,96, oltre rivalutazione e interessi Parte_1
compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione (pubblicazione della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- condanna la struttura resistente al pagamento in favore di , a titolo di Parte_5
risarcimento del non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la congiunta dell'importo di euro € 11.701,29, oltre rivalutazione e interessi Parte_1
compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione (pubblicazione della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- condanna la struttura resistente al pagamento in favore di , a titolo di Parte_4
risarcimento del non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la congiunta dell'importo di euro € 11.192,54, oltre rivalutazione e interessi Parte_1
compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione (pubblicazione della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- condanna la struttura resistente al pagamento in favore di , a titolo di Parte_3
risarcimento del non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la congiunta dell'importo di euro € 11.192,54 oltre rivalutazione e interessi Parte_1
compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione (pubblicazione della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- condanna la struttura resistente al pagamento in favore di , a titolo di Parte_6
risarcimento del non patrimoniale conseguente alla lesione del rapporto parentale con la congiunta dell'importo di euro € 11.701,29 oltre rivalutazione e interessi Parte_1
compensativi dalla data dell'illecito (24.01.2019) alla data della liquidazione (pubblicazione
16 della presente sentenza) e interessi legali dalla liquidazione al saldo;
- dichiara assorbite le domande proposte in via subordinata;
- condanna la struttura sanitaria resistente a rifondere agli attori le spese di giudizio sostenute, che liquida in euro 20.457,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato ove versato, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- condanna la struttura sanitaria resistente a rifondere agli attori le spese della fase di ATP che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato ove versato, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente a carico della struttura resistente le spese di consulenza tecnica della fase di ATP
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. Roberto Casini (d.m. 22.10.2024)
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