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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3480 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3480/2019 R.G.,
promossa da
(C.F. Parte_1
), (C.F. C.F._1 Parte_2
, (C.F. C.F._2 Parte_3
), C.F._3 Parte_4 OGGETTO:
(C.F. ), con l'avv. MORTE Pt_2 C.F._4
LAZZERI CLAUDIO e l'avv. BAIESI CARLA
PARTI ATTRICI contro
, Controparte_1
con l'avv. FIASCHI CARLA e l'avv. CHESI ALESSANDRO
VIA ROMA 67 56100 PISA;
C.F._5
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 10.7.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 11.11.2024, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31/07/2019 Parte_1 Pt_2
e , in proprio e
[...] Parte_3 Parte_5
nella loro qualità di eredi di , rispettivamente Persona_1
coniuge e figli del medesimo, hanno convenuto in giudizio l'
[...]
(inde deducendo quanto Controparte_2 CP_3
segue.
aveva ricevuto nel 1995 una diagnosi di diabete Persona_1
mellito e nel 2008 di epatocarcinoma di 1,8 cm;
aveva, quindi, sviluppato una cirrosi dismetabolica ed era stato preso in cura dalla in data 08/02/2011, era stato sottoposto a trapianto di CP_3
fegato intero da donatore deceduto, il cui decorso era stato regolare,
e il 22/02/2011 era stato dimesso con prescrizione di terapia immunosoppressiva;
decorsi sette mesi dal trapianto, era Per_1
stato sottoposto a colangiografia RM, a seguito della quale gli era stata diagnosticata stenosi biliare;
il 21/03/2012, era stata effettuata nuova colangiografia RM il cui esito aveva dato atto della stenosi biliare rimasta invariata;
a seguito dell'insorgenza di sintomi di colestasi, quali il prurito intenso agli arti inferiori, il paziente era stato ricoverato il 06/01/2013; in data 12/02/2013, era stata effettuata ulteriore colangiografia RM con esito di stenosi invariata;
la procedura di ERCP per il trattamento della stenosi biliare era stata effettuata solo in data 18/04/2013 e, in seguito, non era stata effettuata
2 ulteriore ERCP per accertare il buon esito della manovra;
in data
10/01/2014, la stenosi biliare era risultata ancora del tutto invariata;
in data 13/02/2014, era stato ricoverato presso la U.O. Trapianti di fegato dell' dove era stato sottoposto a ERCP e a biopsia, da CP_3
cui si era evinto un danno epatico da colestasi cronica dell'emifegato destro;
i sanitari non avevano considerato l'ipotesi del ritrapianto;
il congiunto degli attori era deceduto in data 28/07/2014.
Gli attori hanno lamentato varie criticità nella gestione terapeutica delle complicanze insorte nel paziente.
In particolare, hanno dedotto il ritardo nell'esecuzione della procedura di ERCP per il trattamento della stenosi biliare, l'omissione di qualsiasi controllo strumentale dell'esito positivo della stessa procedura e della sua ripetizione dopo la presa d'atto del fallimento, il mancato inquadramento della complicanza del rigetto cronico e la mancata effettuazione del nuovo trapianto di fegato.
Hanno, dunque, concluso per l'accertamento della responsabilità della a titolo contrattuale ed extracontrattuale con la conseguente CP_3
condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, del danno biologico e morale iure hereditatis, del danno da perdita di chances iure hereditatis e del danno non patrimoniale iure proprio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/11/2019, parte convenuta si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto legatari, perché accettanti legati in sostituzione di legittima, e non eredi del de cuius.
Nel merito, la ha concluso per il rigetto della domanda e, in CP_3
via subordinata, per la limitazione della quantificazione dei danni.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., l'istruttoria si è svolta tramite produzioni documentali e CTU medico-legale.
Già trattenuta in decisione, la causa è stata rimessa su ruolo affinchè
i consulenti chiarissero, anche in replica alle osservazioni formulate ritualmente dai c.t.p., i profili di negligenza e imperizia imputati ai sanitari, alla luce delle indicazioni fornite dalle linee guida, dalle buone pratiche e dalla letteratura scientifica in argomento.
In particolare, si era rilevato come il collegio peritale non avesse fornito risposta completa e adeguatamente approfondita quanto al quesito vertente sulla conformità dell'operato dei sanitari alle regole dell'arte medica, mancando i riferimenti alle best practices generalmente accreditate al momento della gestione terapeutica del paziente e alle Linee Guida cui i sanitari avrebbero dovuto informare la loro condotta (punto n.2 del quesito posto con ordinanza del
25/04/2021), anche in considerazione della, pacifica, presenza delle comorbilità (obesità post-trapianto e IRC), e se la presenza di ittero e l'insorgenza di prurito agli arti inferiori siano sintomi da ricondurre al rigetto cronico o alla patologia ischemica delle vie biliari.
I consulenti hanno provveduto a integrare la perizia come richiesto, inserendo puntuali riferimenti alla letteratura scientifica presa in esame, nonché più dettagliate repliche alle osservazioni articolate dai consulenti di parte.
Preliminarmente, quanto alla qualità di eredi in capo agli attori, si osserva quanto segue.
È del tutto condivisibile la difesa di parte attrice, laddove ricorda come, per giurisprudenza consolidata, l'assegnazione di determinati beni configura una successione a titolo universale ove il testatore
4 abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto.
In questo senso, e poste le regole di ermeneutica proprie del testamento quale atto unilaterale del de cuius, volte essenzialmente a garantirne un'interpretazione quanto più aderente possibile rispetto alla sua volontà, l'utilizzo o meno del termine erede da parte del testatore non è elemento decisivo, dovendosi in primo luogo ottemperare al principio di conservazione del testamento e considerando congiuntamente elementi letterali e logici.
Al fine di ritenere configurabile un legato in sostituzione di legittima, infatti, il testamento deve esprimere in modo inequivocabile la volontà di attribuire determinati beni in sostituzione della quota di legittima e, in mancanza di tale chiarezza, il legato si considera in conto di legittima.
Del resto, ai sensi dell'articolo 588 c.c., l'assegnazione di beni specifici costituisce una successione a titolo universale (institutio ex re certa), tutte le volte in cui il testatore intenda includere l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto (cfr. sul punto, Cass. 2 civ., 31.12.22, n. 42121).
Nel caso di specie, il testatore (cfr. doc. 27 fascicolo di parte attrice), non avendo disposto espressamente dei suoi beni di minor pregio
(orologi, ori e preziosi, quadri, arredi di pregio, autovetture, loculi cimiteriali, beni tutti che tra l'altro non devono essere inseriti in dichiarazione di successione) ha previsto che “ … Qualsiasi altra cosa che io in questo momento non ricordo, andrà divisa in parti uguali a mia IE … e ai miei figli …” aprendosi così Parte_1
una successione legittima in favore dei propri successibili legittimi
5 (IE e figli) limitatamente a tali beni di minor pregio (sul punto, viene in considerazione quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità già citata e, in particolare, laddove ha precisato che
“l'institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità”).
Ciò premesso, si rileva quanto segue.
Come è noto, la natura della responsabilità della struttura sanitaria, in conformità a quanto disposto dalla legge cd. (l. n. Parte_6
24/2017) e agli orientamenti giurisprudenziali da questa recepiti, è di tipo contrattuale.
E invero, trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità che si perfeziona sulla base dell'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera, che assume – insieme all'obbligazione di cura e accertamento diagnostico – il preciso obbligo di salvaguardia e tutela del paziente nel corso della degenza presso di essa (cfr. ex multis
Cass. n. 10832/2010, Cass. n. 22818/2021).
La fattispecie deve, pertanto, sussumersi nella responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c.
Da ciò deriva che: il creditore-paziente danneggiato ha l'onere di provare l'aggravamento della propria situazione patologica e il nesso eziologico con l'operato o l'omissione dei sanitari;
il debitore-struttura sanitaria ha l'onere di dimostrare che la prestazione professionale sia
6 stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi siano stati causati da un evento imprevedibile (v. da ultimo C. Cass. n.
25288/2020).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di spedalità tra il de cuius
e la struttura ospedaliera è pacifica poiché non contestata e provata dalla documentazione in atti.
Quanto ai profili di aggravamento della situazione patologica del paziente, ai comportamenti omissivi o illeciti dei sanitari e al nesso di causalità con i danni lamentati, devono adeguatamente valutarsi le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
I consulenti tecnici hanno rilevato, confermando la valutazione, come accennato, anche a seguito dei chiarimenti richiesti, quanto segue.
“L'evento morte del paziente è chiaramente conseguenza Per_1
della condotta dell' , il ritardo diagnostico per il corretto CP_4
inquadramento della complicanza post trapianto ITBL ha influenzato un ritardo nel possibile trattamento della stessa e quindi una chiara perdita di chances. Sono mancate quindi una tempestiva gestione endoscopica della complicanza biliare ed il mancato re-trapianto, nel momento in cui il decadimento dell'organo appariva non responsivo al trattamento. L'eziologia del danno del graft, che sia legata al mancato trattamento delle ITBL, o legato alla diagnosi di rigetto cronico, comparsa alla fine della storia clinica, non cambia l'esito nefasto della gestione del paziente perchè indipendentemente dal tipo di danno
l'indicazione era di tipo chirurgico trapiantologico ovvero retrapianto.
Non esistendo linee guida per il trattamento delle ITBL, i vari centri si rifanno alle esperienze di studi mono e multicentrici disponibili in letteratura. Come riportato in bibliografia, la diagnosi di ITBL viene
7 effettuata tramite colangio RM per cui adeguatamente inquadrata a 7 mesi dal trapianto nel caso specifico ma non seguita ad un trattamento specifico se non a 26 mesi dal trapianto mediante una
ERCP ma in modo assolutamente incompleto perché senza bilioplastiche e mono stenting. Per attendere un esame interventistico con bilioplastiche multiple si deve aspettare una PTC eseguita a 37 mesi dal trapianto e ben 30 mesi dopo la diagnosi accertata di ITBL”.
Hanno, pertanto, concluso, che “Le criticità nell'iter diagnostico- terapeutico del paziente in particolare i ritardi nell'esecuzione degli atti diagnostico-terapeutici, il mancato monitoraggio del risultato degli stessi nonché il tardivo inquadramento del rigetto cronico hanno determinato la perdita di chances di sopravvivenza del sig. Per_1
in misura non inferiore al 35%” e che “non si può valutare un danno biologico temporaneo ma certamente la qualità della vita del sig.
è stata fortemente compromessa sia dalle sofferenze fisiche Per_1
che dai ripetuti ricoveri almeno per sei mesi, durante i quali ha presentato certamente una grave sofferenza psicologica e fisica attribuibile alla gestione delle complicanze del trapianto in oggetto”.
Va, dunque, dichiarata la responsabilità dell' Controparte_1
convenuta.
Ai fini della liquidazione del danno iure hereditatis valgono le seguenti considerazioni.
Il danno non patrimoniale va liquidato esclusivamente sotto il profilo del danno da perdita di chance - categoria di danno di elaborazione giurisprudenziale – inteso quale “pregiudizio consistente nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed
8 eventuale conseguente secondo criteri di derivazione eziologica alla condotta colposa del sanitario” (v. C. Cass. n. 28993/2019).
Ed invero, sulla base degli esiti dell'elaborato peritale, è impossibile accertare se, in assenza del comportamento negligente dei sanitari, la vita del congiunto degli avrebbe avuto durata maggiore.
Tale incertezza, cd. incertezza eventistica, consente il risarcimento di tale tipo di pregiudizio, sebbene si richieda in aggiunta che la perduta possibilità di conseguimento di un risultato migliore abbia i caratteri di apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statico/percentuale costituisce il criterio orientativo (cfr. C. Cass.
n.5641/2018).
Nel caso di specie, i CTU hanno quantificato il danno da perdita di chance nella misura del 35%.
Quanto alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.
Come noto, il danno da perdita di chance non è tabellato, e, pertanto, non può che essere determinato equitativamente e non necessariamente quale frazione del danno finale (cfr. Cass.
28993/19).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la suddetta valutazione, da commisurare alle peculiarità del caso concreto, deve tenere conto delle caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza (rispetto al quale il valore statistico – percentuale, ove accertabile, può costituire solo un criterio orientativo) (cfr. Cass. n° 3691/2018).
Tanto premesso, un valido criterio orientativo, desunto dalla giurisprudenza di secondo grado prodotta dalla parte convenuta, consiste nella modalità di computo che parte dalla determinazione
9 della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% (persona di 60 anni al momento del decesso, quindi pari complessivamente ad euro 1012,958 in applicazione delle vigenti tabelle aggiornate), sulla quale applicare l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta, così da ottenere la somma di € 354.535,3 (nel caso di specie è superfluo compiere l'ulteriore operazione di suddividere per il numero di anni che il paziente avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi, e poi moltiplicare per la stima di sopravvivenza in concreto, non essendo questo dato stato specificato dai c.t.u.).
La accertata sussistenza del rapporto di causalità tra la malpractice medica e una speranza di sopravvivenza, in termini di chance – per la cui risarcibilità sono sufficienti possibilità significative e non irrisorie, come certamente nella fattispecie, pur mantenendo immutato il connotato di 'incertezza eventistica' - determina il rigetto di tutte le domande relative ai risarcimenti dei danni conseguenti alla morte del paziente, vantati dagli appellanti sia iure proprio (c.d. danno da perdita parentale), sia iure successionis, in quanto tutti danni che per la loro risarcibilità presuppongono l'esistenza di un nesso di causalità tra la malpractice medica e la morte prematura rispetto all'aspettativa di vita di un quinquennio del paziente medio correttamente curato. Allo stesso modo assorbita nel suddetto rigetto rimane la domanda di risarcimento del danno patrimoniale coincidente con le spese (per vari adempimenti amministrativi connessi al decesso) sino ad oggi sostenute per complessivi €
2.055,49.
10 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base della natura della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta nonché dell'entità del risarcimento riconosciuto in favore degli attori, seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico del convenuto.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori;
accoglie in parte la domanda e dichiara la responsabilità di parte convenuta e, per l'effetto, la condanna al risarcimento in favore degli eredi della somma di euro 354.535,3 oltre interessi sulle somme devalutate al momento del decesso e rivalutazione dal 2024 al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo a titolo di danno iure hereditatis.
Condanna parte convenuta a rifondere in favore degli attori le spese di lite liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Pisa, il 18/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
11
REPUBBLICA ITALIANA r.g.…3480 /2019 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA cron.……...……………….
Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente rep.…...……………………
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3480/2019 R.G.,
promossa da
(C.F. Parte_1
), (C.F. C.F._1 Parte_2
, (C.F. C.F._2 Parte_3
), C.F._3 Parte_4 OGGETTO:
(C.F. ), con l'avv. MORTE Pt_2 C.F._4
LAZZERI CLAUDIO e l'avv. BAIESI CARLA
PARTI ATTRICI contro
, Controparte_1
con l'avv. FIASCHI CARLA e l'avv. CHESI ALESSANDRO
VIA ROMA 67 56100 PISA;
C.F._5
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso come da note depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data 10.7.2024, con termini massimi per memorie e repliche decorrenti dal 11.11.2024, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 31/07/2019 Parte_1 Pt_2
e , in proprio e
[...] Parte_3 Parte_5
nella loro qualità di eredi di , rispettivamente Persona_1
coniuge e figli del medesimo, hanno convenuto in giudizio l'
[...]
(inde deducendo quanto Controparte_2 CP_3
segue.
aveva ricevuto nel 1995 una diagnosi di diabete Persona_1
mellito e nel 2008 di epatocarcinoma di 1,8 cm;
aveva, quindi, sviluppato una cirrosi dismetabolica ed era stato preso in cura dalla in data 08/02/2011, era stato sottoposto a trapianto di CP_3
fegato intero da donatore deceduto, il cui decorso era stato regolare,
e il 22/02/2011 era stato dimesso con prescrizione di terapia immunosoppressiva;
decorsi sette mesi dal trapianto, era Per_1
stato sottoposto a colangiografia RM, a seguito della quale gli era stata diagnosticata stenosi biliare;
il 21/03/2012, era stata effettuata nuova colangiografia RM il cui esito aveva dato atto della stenosi biliare rimasta invariata;
a seguito dell'insorgenza di sintomi di colestasi, quali il prurito intenso agli arti inferiori, il paziente era stato ricoverato il 06/01/2013; in data 12/02/2013, era stata effettuata ulteriore colangiografia RM con esito di stenosi invariata;
la procedura di ERCP per il trattamento della stenosi biliare era stata effettuata solo in data 18/04/2013 e, in seguito, non era stata effettuata
2 ulteriore ERCP per accertare il buon esito della manovra;
in data
10/01/2014, la stenosi biliare era risultata ancora del tutto invariata;
in data 13/02/2014, era stato ricoverato presso la U.O. Trapianti di fegato dell' dove era stato sottoposto a ERCP e a biopsia, da CP_3
cui si era evinto un danno epatico da colestasi cronica dell'emifegato destro;
i sanitari non avevano considerato l'ipotesi del ritrapianto;
il congiunto degli attori era deceduto in data 28/07/2014.
Gli attori hanno lamentato varie criticità nella gestione terapeutica delle complicanze insorte nel paziente.
In particolare, hanno dedotto il ritardo nell'esecuzione della procedura di ERCP per il trattamento della stenosi biliare, l'omissione di qualsiasi controllo strumentale dell'esito positivo della stessa procedura e della sua ripetizione dopo la presa d'atto del fallimento, il mancato inquadramento della complicanza del rigetto cronico e la mancata effettuazione del nuovo trapianto di fegato.
Hanno, dunque, concluso per l'accertamento della responsabilità della a titolo contrattuale ed extracontrattuale con la conseguente CP_3
condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali, del danno biologico e morale iure hereditatis, del danno da perdita di chances iure hereditatis e del danno non patrimoniale iure proprio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/11/2019, parte convenuta si è costituita in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori in quanto legatari, perché accettanti legati in sostituzione di legittima, e non eredi del de cuius.
Nel merito, la ha concluso per il rigetto della domanda e, in CP_3
via subordinata, per la limitazione della quantificazione dei danni.
3 Concessi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., l'istruttoria si è svolta tramite produzioni documentali e CTU medico-legale.
Già trattenuta in decisione, la causa è stata rimessa su ruolo affinchè
i consulenti chiarissero, anche in replica alle osservazioni formulate ritualmente dai c.t.p., i profili di negligenza e imperizia imputati ai sanitari, alla luce delle indicazioni fornite dalle linee guida, dalle buone pratiche e dalla letteratura scientifica in argomento.
In particolare, si era rilevato come il collegio peritale non avesse fornito risposta completa e adeguatamente approfondita quanto al quesito vertente sulla conformità dell'operato dei sanitari alle regole dell'arte medica, mancando i riferimenti alle best practices generalmente accreditate al momento della gestione terapeutica del paziente e alle Linee Guida cui i sanitari avrebbero dovuto informare la loro condotta (punto n.2 del quesito posto con ordinanza del
25/04/2021), anche in considerazione della, pacifica, presenza delle comorbilità (obesità post-trapianto e IRC), e se la presenza di ittero e l'insorgenza di prurito agli arti inferiori siano sintomi da ricondurre al rigetto cronico o alla patologia ischemica delle vie biliari.
I consulenti hanno provveduto a integrare la perizia come richiesto, inserendo puntuali riferimenti alla letteratura scientifica presa in esame, nonché più dettagliate repliche alle osservazioni articolate dai consulenti di parte.
Preliminarmente, quanto alla qualità di eredi in capo agli attori, si osserva quanto segue.
È del tutto condivisibile la difesa di parte attrice, laddove ricorda come, per giurisprudenza consolidata, l'assegnazione di determinati beni configura una successione a titolo universale ove il testatore
4 abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto.
In questo senso, e poste le regole di ermeneutica proprie del testamento quale atto unilaterale del de cuius, volte essenzialmente a garantirne un'interpretazione quanto più aderente possibile rispetto alla sua volontà, l'utilizzo o meno del termine erede da parte del testatore non è elemento decisivo, dovendosi in primo luogo ottemperare al principio di conservazione del testamento e considerando congiuntamente elementi letterali e logici.
Al fine di ritenere configurabile un legato in sostituzione di legittima, infatti, il testamento deve esprimere in modo inequivocabile la volontà di attribuire determinati beni in sostituzione della quota di legittima e, in mancanza di tale chiarezza, il legato si considera in conto di legittima.
Del resto, ai sensi dell'articolo 588 c.c., l'assegnazione di beni specifici costituisce una successione a titolo universale (institutio ex re certa), tutte le volte in cui il testatore intenda includere l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto (cfr. sul punto, Cass. 2 civ., 31.12.22, n. 42121).
Nel caso di specie, il testatore (cfr. doc. 27 fascicolo di parte attrice), non avendo disposto espressamente dei suoi beni di minor pregio
(orologi, ori e preziosi, quadri, arredi di pregio, autovetture, loculi cimiteriali, beni tutti che tra l'altro non devono essere inseriti in dichiarazione di successione) ha previsto che “ … Qualsiasi altra cosa che io in questo momento non ricordo, andrà divisa in parti uguali a mia IE … e ai miei figli …” aprendosi così Parte_1
una successione legittima in favore dei propri successibili legittimi
5 (IE e figli) limitatamente a tali beni di minor pregio (sul punto, viene in considerazione quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità già citata e, in particolare, laddove ha precisato che
“l'institutio ex re certa, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell'art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell'art. 588 c.c., non ricostituiscono l'unità”).
Ciò premesso, si rileva quanto segue.
Come è noto, la natura della responsabilità della struttura sanitaria, in conformità a quanto disposto dalla legge cd. (l. n. Parte_6
24/2017) e agli orientamenti giurisprudenziali da questa recepiti, è di tipo contrattuale.
E invero, trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità che si perfeziona sulla base dell'accettazione del paziente presso la struttura ospedaliera, che assume – insieme all'obbligazione di cura e accertamento diagnostico – il preciso obbligo di salvaguardia e tutela del paziente nel corso della degenza presso di essa (cfr. ex multis
Cass. n. 10832/2010, Cass. n. 22818/2021).
La fattispecie deve, pertanto, sussumersi nella responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c.
Da ciò deriva che: il creditore-paziente danneggiato ha l'onere di provare l'aggravamento della propria situazione patologica e il nesso eziologico con l'operato o l'omissione dei sanitari;
il debitore-struttura sanitaria ha l'onere di dimostrare che la prestazione professionale sia
6 stata eseguita in modo diligente e che gli esiti dannosi siano stati causati da un evento imprevedibile (v. da ultimo C. Cass. n.
25288/2020).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto di spedalità tra il de cuius
e la struttura ospedaliera è pacifica poiché non contestata e provata dalla documentazione in atti.
Quanto ai profili di aggravamento della situazione patologica del paziente, ai comportamenti omissivi o illeciti dei sanitari e al nesso di causalità con i danni lamentati, devono adeguatamente valutarsi le risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio.
I consulenti tecnici hanno rilevato, confermando la valutazione, come accennato, anche a seguito dei chiarimenti richiesti, quanto segue.
“L'evento morte del paziente è chiaramente conseguenza Per_1
della condotta dell' , il ritardo diagnostico per il corretto CP_4
inquadramento della complicanza post trapianto ITBL ha influenzato un ritardo nel possibile trattamento della stessa e quindi una chiara perdita di chances. Sono mancate quindi una tempestiva gestione endoscopica della complicanza biliare ed il mancato re-trapianto, nel momento in cui il decadimento dell'organo appariva non responsivo al trattamento. L'eziologia del danno del graft, che sia legata al mancato trattamento delle ITBL, o legato alla diagnosi di rigetto cronico, comparsa alla fine della storia clinica, non cambia l'esito nefasto della gestione del paziente perchè indipendentemente dal tipo di danno
l'indicazione era di tipo chirurgico trapiantologico ovvero retrapianto.
Non esistendo linee guida per il trattamento delle ITBL, i vari centri si rifanno alle esperienze di studi mono e multicentrici disponibili in letteratura. Come riportato in bibliografia, la diagnosi di ITBL viene
7 effettuata tramite colangio RM per cui adeguatamente inquadrata a 7 mesi dal trapianto nel caso specifico ma non seguita ad un trattamento specifico se non a 26 mesi dal trapianto mediante una
ERCP ma in modo assolutamente incompleto perché senza bilioplastiche e mono stenting. Per attendere un esame interventistico con bilioplastiche multiple si deve aspettare una PTC eseguita a 37 mesi dal trapianto e ben 30 mesi dopo la diagnosi accertata di ITBL”.
Hanno, pertanto, concluso, che “Le criticità nell'iter diagnostico- terapeutico del paziente in particolare i ritardi nell'esecuzione degli atti diagnostico-terapeutici, il mancato monitoraggio del risultato degli stessi nonché il tardivo inquadramento del rigetto cronico hanno determinato la perdita di chances di sopravvivenza del sig. Per_1
in misura non inferiore al 35%” e che “non si può valutare un danno biologico temporaneo ma certamente la qualità della vita del sig.
è stata fortemente compromessa sia dalle sofferenze fisiche Per_1
che dai ripetuti ricoveri almeno per sei mesi, durante i quali ha presentato certamente una grave sofferenza psicologica e fisica attribuibile alla gestione delle complicanze del trapianto in oggetto”.
Va, dunque, dichiarata la responsabilità dell' Controparte_1
convenuta.
Ai fini della liquidazione del danno iure hereditatis valgono le seguenti considerazioni.
Il danno non patrimoniale va liquidato esclusivamente sotto il profilo del danno da perdita di chance - categoria di danno di elaborazione giurisprudenziale – inteso quale “pregiudizio consistente nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed
8 eventuale conseguente secondo criteri di derivazione eziologica alla condotta colposa del sanitario” (v. C. Cass. n. 28993/2019).
Ed invero, sulla base degli esiti dell'elaborato peritale, è impossibile accertare se, in assenza del comportamento negligente dei sanitari, la vita del congiunto degli avrebbe avuto durata maggiore.
Tale incertezza, cd. incertezza eventistica, consente il risarcimento di tale tipo di pregiudizio, sebbene si richieda in aggiunta che la perduta possibilità di conseguimento di un risultato migliore abbia i caratteri di apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statico/percentuale costituisce il criterio orientativo (cfr. C. Cass.
n.5641/2018).
Nel caso di specie, i CTU hanno quantificato il danno da perdita di chance nella misura del 35%.
Quanto alla quantificazione del danno, si osserva quanto segue.
Come noto, il danno da perdita di chance non è tabellato, e, pertanto, non può che essere determinato equitativamente e non necessariamente quale frazione del danno finale (cfr. Cass.
28993/19).
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la suddetta valutazione, da commisurare alle peculiarità del caso concreto, deve tenere conto delle caratteristiche della possibilità perduta, del suo grado di apprezzabilità, serietà, consistenza (rispetto al quale il valore statistico – percentuale, ove accertabile, può costituire solo un criterio orientativo) (cfr. Cass. n° 3691/2018).
Tanto premesso, un valido criterio orientativo, desunto dalla giurisprudenza di secondo grado prodotta dalla parte convenuta, consiste nella modalità di computo che parte dalla determinazione
9 della somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100% (persona di 60 anni al momento del decesso, quindi pari complessivamente ad euro 1012,958 in applicazione delle vigenti tabelle aggiornate), sulla quale applicare l'aliquota percentuale corrispondente alla possibilità di verificazione della chance perduta, così da ottenere la somma di € 354.535,3 (nel caso di specie è superfluo compiere l'ulteriore operazione di suddividere per il numero di anni che il paziente avrebbe potuto ancora vivere secondo i parametri medi, e poi moltiplicare per la stima di sopravvivenza in concreto, non essendo questo dato stato specificato dai c.t.u.).
La accertata sussistenza del rapporto di causalità tra la malpractice medica e una speranza di sopravvivenza, in termini di chance – per la cui risarcibilità sono sufficienti possibilità significative e non irrisorie, come certamente nella fattispecie, pur mantenendo immutato il connotato di 'incertezza eventistica' - determina il rigetto di tutte le domande relative ai risarcimenti dei danni conseguenti alla morte del paziente, vantati dagli appellanti sia iure proprio (c.d. danno da perdita parentale), sia iure successionis, in quanto tutti danni che per la loro risarcibilità presuppongono l'esistenza di un nesso di causalità tra la malpractice medica e la morte prematura rispetto all'aspettativa di vita di un quinquennio del paziente medio correttamente curato. Allo stesso modo assorbita nel suddetto rigetto rimane la domanda di risarcimento del danno patrimoniale coincidente con le spese (per vari adempimenti amministrativi connessi al decesso) sino ad oggi sostenute per complessivi €
2.055,49.
10 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base della natura della controversia, dell'attività processuale effettivamente svolta nonché dell'entità del risarcimento riconosciuto in favore degli attori, seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico del convenuto.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori;
accoglie in parte la domanda e dichiara la responsabilità di parte convenuta e, per l'effetto, la condanna al risarcimento in favore degli eredi della somma di euro 354.535,3 oltre interessi sulle somme devalutate al momento del decesso e rivalutazione dal 2024 al saldo anno per anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo a titolo di danno iure hereditatis.
Condanna parte convenuta a rifondere in favore degli attori le spese di lite liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA se dovute come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto.
Così deciso in Pisa, il 18/02/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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