TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 38907 2023 RG
FRA
Avv. SOLIDORO SIRIO Parte_1
E
contumace Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, l' Parte_2
, è stata convenuta in giudizio da ,
[...] Parte_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 di precariato, tramite l'erogazione della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. CONDANNARE: il alla Controparte_1
erogazione della Carta elettronica docenti (o altro equipollente) come prevista e disciplinata dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del 2015, in relazione all'anzidetto periodo di precariato, pari dunque ad € 500 annui, per l''importo complessivo di €
2500,00, quale contributo alla formazione del ricorrente, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. IN SUBORDINE: accertare e dichiarare comunque il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio di 500,00 euro annui per la
Carta docenti ai fini dell'aggiornamento e formazione della parte istante in relazione al predetto periodo di precariato e condannare il , ove Controparte_1
non fosse possibile a titolo di costituzione della carta docenti o di altro equipollente, alla corresponsione del predetto importo a titolo di equivalente e pari pertanto a 500.00 euro in relazione al predetto periodo di precariato, per l''importo complessivo di € 2500,00, oltre interessi e/o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino al soddisfo, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia.
CONDANNARE: il al pagamento delle spese Controparte_1
legali, oltre a contributo unificato, iva e c.p.a come per legge, da distrarre al sottoscritto difensore in quanto antistatario ed anticipatario.”.
Ha premesso di essere docente precario presso l'istituto Tecnico Industriale G. Galilei di Roma per l'a.s. 2023/2024.
Ha allegato di aver lavorato come docente con contratti di lavoro a tempo determinato dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2023/2024 senza fruire della Carta elettronica del docente
(erogazione della somma di 500 euro annui) prevista dell'art. 1 commi 121 della legge
107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
in particolare, per l'anno scolastico 2019/2020 aveva svolto la propria attività lavorativa presso il Liceo Classico tacito con diversi contratti temporanei ovvero dal 04/12/2019 al 06/12/2019, dal 7/12/2019 al 6/3/2020, dal
09/03/2020 al 09/04/2020, dal 15/04/2020 al 17/04/2020, 20/4/20 al 24/4/2020, dal
27/4/2020 al 30/4/2020, dal 1/5/2020 all'8/6/2020; per l'anno scolastico 2020/2021 aveva svolto la propria attività lavorativa presso l' di ROMA Controparte_2 con decorrenza dal 16/11/2020 e cessazione al 30/06/2019; per l'anno scolastico
2021/2022 aveva svolto la propria attività lavorativa presso l'I.T.. “G. Galilei” di
ROMA con decorrenza dal 09/11/2021 e cessazione al 30/06/2021, per l'anno scolastico
2022/2023 aveva svolto la propria attività lavorativa presso il liceo scientifico Righi di
ROMA con decorrenza dal 05/10/2022 e cessazione al 30/06/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024 aveva svolto la propria attività lavorativa presso l'istituto tecnico
“G. Galilei” di ROMA con decorrenza dal 10/10/2023 e cessazione al 30/06/2024.
Richiamata la normativa primaria e secondaria, ha dedotto la illegittimità della condotta del concretatasi nella mancata erogazione di tale bonus anche al docente a CP_1
tempo determinato, atteso che ciò si risolveva in una discriminazione ingiustificata
2. Instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace. CP_1 Alla odierna udienza la controversia è stata decisa previa concessione di termine per deposito documentazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
3. La Carta elettronica del docente è stata istituita dall'articolo 1 comma 121 della
Legge n. 107/2015, il quale ha previsto che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_3
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha stabilito, poi, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni
[...]
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 ha aggiunto:
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_4 categoria”.
Infine, per quanto di interesse, i Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23/9/2015 e del 28/11/2016), adottati ai sensi del comma 122, prevedono, ad integrazione delle disposizioni sopra riportate, che:
a) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM
28/11/2016);
b) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
c) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co.
6, DPCM 28/11/2016).
4. Discende dalla normativa un preciso obbligo per l'Amministrazione dell' , CP_1
cui corrisponde in capo al singolo docente di ruolo il diritto a vedersi costituire da parte dell'Amministrazione una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet).
5. La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che il comma 121 della legge 107/2015, contrastante con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE), nella parte in cui non attribuisce il bonus in questione al personale a tempo determinato, valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo gli artt. 63 e 1 della legge n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale ed escludendo la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo (sent.
VI Sezione, del 18.5.2022, causa C450/2)0.
5.1. La menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha valorizzato il fatto che dalle norme interne, in particolare dall'art.282 D.lgs n. 297/1994 nonché dall'art. 63 e dall'art.1 della L. n. 107/2015, emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Ed infatti, l'art. 282 comma 1 del D.lgs.
n. 297/1994 stabilisce che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”; l'art. 395, comma 2, lett.a), del medesimo
Decreto specifica che “I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi”.
5.2. A loro volta gli artt. 63 e 64 del CCNL del Comparto Scuola prevedono rispettivamente che (art. 63) “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le
Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo” e che (art. 64) “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
5.2. Ne consegue che un'interpretazione rispettosa della legislazione europea e sistematica avuto riguardo alla disciplina nazionale generale inerente la formazione del personale docente, impone di ritenere l'illegittimità della normativa nazionale e, di conseguenza, di quella amministrativa di attuazione, la quale prevede di limitare la platea degli aventi diritto al solo personale docente in ruolo.
6. Da ultimo la Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 29961 del 27 ottobre
2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., pronuncia alla quale l'Ufficio ritiene di aderire condividendone le motivazioni ex art. 181 disp. att. c.p.c., ha chiarito che “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti
35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della
Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
7. In relazione al profilo temporale, e quindi al concetto della cd. “didattica annua”, afferma la Corte nell'indicato pronunciamento che l'annualità didattica richiesta dal legislatore ai fini dell'attribuzione della carta elettronica risulta soddisfatta in caso di supplenze annuali ex art. 4 commi 1 e 2 della legge 124/1999: “ Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all' ”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito. Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che
«alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della
“didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”.
7.1. Il giudice di legittimità ha quindi concluso: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal
Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto
- dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”.
8. Ne deriva dalla pronuncia sopra riportata la disapplicazione della normativa interna, ovvero dell'art.1, comma 121, L. 107/2015, in quando in palese contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, il riconoscimento ai docenti destinatari di supplenze annuali del diritto ad usufruire della carta elettronica.
9. Orbene nel caso che ci occupa, dall'esame della documentazione prodotta emerge che il ricorrente ha intrattenuto incarichi di supplenza, nell'anno scolastico 2019/2020, per periodi brevi non riconducibili all'intero anno scolastico, nello specifico per un totale di
173 giorni.
9.1. Ne deriva che la domanda per tale annualità non può essere accolta.
10. Quanto agli anni successivi, applicati i principi finora richiamati e, di conseguenza, disapplicata la normativa interna contrastante con quella comunitaria, sussistono i requisiti per l'equiparazione del ricorrente ai docenti di ruolo avendo egli stesso documentato di aver lavorato rispettivamente: nell'a.s. 2020/21, dal 16.11.20120 al
30.06.2021 (9 h); nell'a.s. 2021/2022 dal 9.11.2021 al 30.6.2022 (h.18); nell'a.s.
2022/2023 dal 5.10.2022 al 30.6.2023 (16h); nell'a.s. 2023/2024 dal 10.10.2023 al 30.6.2024 (18h), ovvero in forza di incarichi sino al termine delle attività didattiche e, quindi, ogni volta per un periodo superiore ai 180 giorni valorizzati dal Legislatore per il calcolo dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera, non rilevando la natura a termine degli incarichi svolti né la pluralità di sedi di servizio.
10.1. Si deve ritenere infatti che, per le ragioni ampiamente esposte nella pronuncia di legittimità citata (Cass. 29961/2023), la Carta docente sia da riconoscere nell'ipotesi di supplenze brevi sullo stesso posto, ma che complessivamente considerate abbiano durata fino al termine delle attività didattiche, condizione che appare essersi verificata.
11. Deve quindi ritenersi fondata la rivendicazione in questa sede azionata per le annualità scolastiche dal 2020/2021 al 2023/24 e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1, commi 121
e ss., della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di € 500, per le annualità aa.ss. 2020/21 al 2023/24, sulla carta elettronica del docente.
11.1. Di conseguenza dev'essere accolta la domanda di condanna per come formulata nelle conclusioni, avendo chiesto la ricorrente la condanna del convenuto CP_1 all'attribuzione in forma specifica del vantaggio economico «tramite la Carta
Elettronica» atteso che, ex art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, è previsto adempimento solo in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico. Ed infatti la Carta ha una destinazione vincolata che non appare suscettibile di conversione nel corrispondente valore monetario, il quale una volta ricevuto, potrebbe essere dal beneficiario distratto verso spese non inerenti la propria formazione professionale.
11.2. Da quanto sopra ne consegue il riconoscimento del diritto della ricorrente, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023-2024 alla fruizione del bonus di
€500,00 annui tramite l'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015, per un totale di €.2.000,00.
11.3. L'importo riconosciuto non può, però, essere maggiorato degli interessi in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 questo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza previa compensazione per un 1/ 5 in ragione del parziale accoglimento della domanda, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
accerta il diritto del ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2020/2021, Pt_1
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 e, per l'effetto, condanna il ad Controparte_1 attribuirgli il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura di €2.000,00; rigetta nel resto il ricorso;
condanna la medesima Amministrazione dell'Istruzione al pagamento delle spese processuali, previa compensazione per un 1/5, liquidate nella restante parte in complessivi euro € 500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e C.p.a., come per legge, da distrarre.
Roma lì, 20.03.2025 Il Giudice