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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 28/07/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2736/2014 R.G.
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Marina Leo e Mazzeo Maria
Rosaria
Attrice
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Monica Canepa
Convenuto
Pag. 1 a 7 All'udienza del 16.4.2025, dopo aver precisato le conclusioni, i difensori chiedevano concedersi i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Concessi e decorsi detti termini il fascicolo è stato trasmesso dalla cancelleria a questo giudice per la decisione.
Fatto e Diritto.
Premessa la ricostruzione dei fatti come risulta dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e dalle consulenze di ufficio, a cui si fa integrale riferimento, si evidenzia che l'attrice, in intorno alle ore CP_1
22.00, mentre dopo essere uscita da una Chiesa si recava alla propria autovettura, inciampava a causa della presenza a terra di materiale ferroso appartenente ad una cabina telefonica che era posto nel contesto di un dislivello del marciapiede.
Nella fase di caduta, per riparare il proprio viso dall'impatto, poneva a terra l'arto superiore sinistro a mò di difesa e urtava il gomito sinistro contro il marciapiede stesso.
Prontamente soccorsa dagli astanti fu trasportata, con ambulanza del
118, presso il P.S.dell'Ospedale “A. Perrino” di ove fu sottoposta ad CP_1 esame Rx del gomito sinistro che rilevò una “Frattura dell'epifisi prossimale dell'ulna e la verosimile frattura del capitelloradiale…”.
Fu, quindi, disposto il ricovero in ambiente ortopedico durante il quale fu sottoposta agli accertamenti ed alle cure del caso tra i quali una Rx del gomito sinistro, eseguita il 09.06.2009 che, pur confermando la frattura dell'epifisi prossimale dell'ulna non forniva utili informazioni sulle condizioni del capitello radiale. In assenza di ulteriori approfondimenti diagnostico-strumentali, il 09.06.2009, la fu sottoposta ad Pt_1 intervento di osteosintesi endomidollare e cerchiaggio della frattura dell'olecrano ulnare sinistro e la Rx-grafia del di controllo post-operatorio evidenziò oltre agli esiti della osteosintesi dell'ulna, una Dubbia frattura del capitello radiale, definitivamente poi confermata da una successiva rx- grafia eseguita il 12.06.2009. Il 13.06.2009 la u dimessa con Parte_2 affidamento al Curante e con prescrizione di ciclo di medicazioni e di terapia farmacologica (anticoagulante, antidolorifica ed antibiotica).
Pag. 2 a 7 L'attrice si sottopose al ciclo di medicazioni ospedaliere ed a controlli clinico radiologici sino al 31.08.2009, data in cui fu nuovamente ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell' per essere sottoposta Controparte_2
a capitellectomia sinistra.
Dopo l'intervento la si sottopose a medicazioni eseguite Pt_1 presso il Medico di Medicina Generale, a controlli ortopedici ed a trattamenti riabilitativi sino al 25.11.2009, data in cui fu nuovamente ricoverata per intolleranza ai mezzi di sintesi e per algodistrofia paralizzante del gomito e del polso sinistro post-traumatica; quivi fu sottoposta ad intervento di rimozione dei fili di Kirschner e del filo di cerchiaggio.
Al termine delle cure del caso la chiese quindi al Pt_1 CP_1 il risarcimento dei danni patiti ma, vedendo disattesa la propria
[...] richiesta, adì alle vie legali.
La fu sottoposta agli accertamenti di consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio espletati dalla Dott.ssa , nominata CTU, Persona_1 la quale accertò la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea totale pari a giorni ventitre, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni cinquanta, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori giorni cinquanta, seguito infine da un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% pari a giorni quaranta.
La Dott.ssa accertò inoltre la sussistenza di postumi consistenti Per_1 in esiti anatomo-funzionali ben stabilizzati di frattura dell'olecrano ulnare sinistro trattata chirurgicamente mediante osteosintesi (mezzi di sintesi successivamente rimossi), e di capitellectomia per frattura del capitello radiale sinistro, con residua limitazione dei movimenti articolari del gomito sinistro e di esiti cicatriziali all'arto superiore sinistro da rimaneggiamento chirurgico oltre a sfumati esiti funzionali di trauma contusivo del polso sinistro. A tali menomazioni fu assegnata una percentuale di invalidità permanente, in termini di danno biologico, pari al 14% (quattordici per cento), in assenza di significativa incidenza sulla capacità lavorativa specifica della Pt_1
Fatta la suddetta premessa, va evidenziato che il c.t.p. del CP_1
dott. pur condividendo la valutazione
[...] Persona_2
Pag. 3 a 7 proposta dal CTU in termini di quantum complessivo, ha eccepito che la frattura del capitello radiale sinistro fu accertata “Con notevole ritardo ... circostanza che inficiava molto il risultato finale. Per cui è in discussione la correttezza delle cure che hanno necessitato di due interventi e ovviamente il secondo grandemente condizionato dal differimento. Nella fattispecie va dunque valutato con molta attenzione i risultati che si sarebbero ottenuti intervenendo correttamente ab inizio e quale era il trattamento da eseguire per il miglior risultato ottenibile ... E' da ritenersi con più che attendibile certezza che se fossero stati inizialmente eseguiti accertamenti più approfonditi e puntuali sarebbe stata rilevata da subito anche la frattura del capitello radiale che avrebbe indotto a un approccio ortopedico diverso con verosimili miglior risultati funzionali ... In breve si ritiene che si sia in presenza di una condotta omissiva costituita dalla mancata sottoposizione dell'infortunata alle doverose indagini per accertare l'entità del danno evento e conseguentemente del trattamento terapeutico più idoneo. Per ciò andrebbe scorporato dal danno biologico oggi accertato dal CTU all'attuale esame quello che sarebbe conseguito al miglior intervento che avrebbe determinato postumi notevolmente inferiori (massimo la metà) di quelli che oggi si registrano, non ascrivibili al ma alla censurabile CP_1 condotta dei Sanitari ... Si chiede pertanto che il CTU, sentito il Giudicante, esprima una valutazione sui postumi che sarebbero conseguiti ad un corretto, tempestivo ed idoneo trattamento”.
Per rispondere alle suddette argomentazioni è stata disposta la integrazione della consulenza di ufficio con nomina della Dott.ssa
. Per_3
Successivamente, la suddetta c.t.u. è stata nuovamente, richiamata per ulteriori chiarimenti e la stessa ha ribadito che “ relativamente ai fatti per cui si procede la riferisce che, in data 7 giugno 2009 in Pt_1 CP_1 intorno alle ore 22.00, mentre dopo essere uscita da una Chiesa si recava alla propria autovettura, inciampava a causa della presenza a terra di materiale ferroso appartenente ad una cabina telefonica che era posto nel contesto di un dislivello del marciapiede. Nella fase di caduta, per riparare il proprio viso dall'impatto, poneva a terra l'arto superiore sinistro a mò di difesa e urtava il gomito sinistro contro il marciapiede stesso.
Pag. 4 a 7 In conclusione, nel peculiare caso in trattazione, la conferma diagnostica tardiva della frattura pluriframmentaria del capitello radiale sn oltre a non aver provocato complicanze non ha influenzato l'evoluzione finale della frattura biossea di gomito in quanto anche se la frattura del capitello radiale fosse stata riscontrata prima dell'intervento, i CP_3 avrebbero comunque potuto optare per un trattamento conservativo, riservando la capitellectomia ad un secondo momento in base al recupero funzionale del gomito dopo l'osteosintesi e cerchiaggio dell'epifisi prossimale dell'ulna. Tale scelta terapeutica avrebbe trovato corretta indicazione a mente del complesso bio-patologico che affliggeva la
. Pt_1
Non si ritiene, pertanto, di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dalla suddetta c.t.u., con la conseguenza che ai fini della concreta liquidazione del danno subito dall'attrice, devono essere prese in considerazione quelle della precedente c.t.u. Dott.ssa . Per_4
La liquidazione del danno in favore dell'attrice applicazione Tabelle
Milano.
La quantificazione del danno
Sulla base delle conclusioni del C.T.U. e per tutto quanto sinora rappresentato, ai fini della quantificazione complessiva delle diverse voci di danno, questo giudice deve fare riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano cui la Suprema Corte riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 cod.:
DANNO PERMANENTE Età individuo: 50 anni Percentuale invalidità: 14 % Personalizzazione danno: 0 % Ulteriore danno non patrimoniale: 0
Importo danno biologico: 28.114,00 € Aumento personalizzato: 0,00 € Ulteriore aumento (Ex morale): 0 € Importo totale danno: 28.114,00 €
Pag. 5 a 7 DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA Invalidità totale (100 %): 23 giorni Percentuale parziale (75 %): 50 giorni Percentuale parziale (50 %): 25 giorni Percentuale parziale (25 %): 25 giorni
Danno biologico (temporanea): 9.708,13 € Ulteriore aumento. (Ex morale): 0 € Totale per temporanea: 9.708,13 €
RIEPILOGO GENERALE Totale permanente + aumenti: 28.114,00 € Totale temporanea + aumento: 9.708,13 € Totale generale: 37.822,13 €
Le spese di causa.
Vanno liquidate, in favore dell'attrice ed a carico del CP_1 convenuto, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta da Parte_1
nei confronti del in persona del suo legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro- tempore, così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i danni subiti dall'attrice, ex art. 2051 c.c. per il sinistro per cui vi è causa.
2) Per gli effetti, condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € € 37.822,13, per le causali di cui alla parte motiva, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna il in persona del sindaco pro- Controparte_1 tempore, al pagamento della spese del presente giudizio, in favore dell'
Pag. 6 a 7 attrice, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
4) Pone, definitivamente a carico del convenuto le spese di CP_1
c.t.u.
Così deciso in Brindisi, in data 25 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
2736/2014 R.G.
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Marina Leo e Mazzeo Maria
Rosaria
Attrice
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Monica Canepa
Convenuto
Pag. 1 a 7 All'udienza del 16.4.2025, dopo aver precisato le conclusioni, i difensori chiedevano concedersi i termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
Concessi e decorsi detti termini il fascicolo è stato trasmesso dalla cancelleria a questo giudice per la decisione.
Fatto e Diritto.
Premessa la ricostruzione dei fatti come risulta dall'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e dalle consulenze di ufficio, a cui si fa integrale riferimento, si evidenzia che l'attrice, in intorno alle ore CP_1
22.00, mentre dopo essere uscita da una Chiesa si recava alla propria autovettura, inciampava a causa della presenza a terra di materiale ferroso appartenente ad una cabina telefonica che era posto nel contesto di un dislivello del marciapiede.
Nella fase di caduta, per riparare il proprio viso dall'impatto, poneva a terra l'arto superiore sinistro a mò di difesa e urtava il gomito sinistro contro il marciapiede stesso.
Prontamente soccorsa dagli astanti fu trasportata, con ambulanza del
118, presso il P.S.dell'Ospedale “A. Perrino” di ove fu sottoposta ad CP_1 esame Rx del gomito sinistro che rilevò una “Frattura dell'epifisi prossimale dell'ulna e la verosimile frattura del capitelloradiale…”.
Fu, quindi, disposto il ricovero in ambiente ortopedico durante il quale fu sottoposta agli accertamenti ed alle cure del caso tra i quali una Rx del gomito sinistro, eseguita il 09.06.2009 che, pur confermando la frattura dell'epifisi prossimale dell'ulna non forniva utili informazioni sulle condizioni del capitello radiale. In assenza di ulteriori approfondimenti diagnostico-strumentali, il 09.06.2009, la fu sottoposta ad Pt_1 intervento di osteosintesi endomidollare e cerchiaggio della frattura dell'olecrano ulnare sinistro e la Rx-grafia del di controllo post-operatorio evidenziò oltre agli esiti della osteosintesi dell'ulna, una Dubbia frattura del capitello radiale, definitivamente poi confermata da una successiva rx- grafia eseguita il 12.06.2009. Il 13.06.2009 la u dimessa con Parte_2 affidamento al Curante e con prescrizione di ciclo di medicazioni e di terapia farmacologica (anticoagulante, antidolorifica ed antibiotica).
Pag. 2 a 7 L'attrice si sottopose al ciclo di medicazioni ospedaliere ed a controlli clinico radiologici sino al 31.08.2009, data in cui fu nuovamente ricoverata presso il reparto di Ortopedia dell' per essere sottoposta Controparte_2
a capitellectomia sinistra.
Dopo l'intervento la si sottopose a medicazioni eseguite Pt_1 presso il Medico di Medicina Generale, a controlli ortopedici ed a trattamenti riabilitativi sino al 25.11.2009, data in cui fu nuovamente ricoverata per intolleranza ai mezzi di sintesi e per algodistrofia paralizzante del gomito e del polso sinistro post-traumatica; quivi fu sottoposta ad intervento di rimozione dei fili di Kirschner e del filo di cerchiaggio.
Al termine delle cure del caso la chiese quindi al Pt_1 CP_1 il risarcimento dei danni patiti ma, vedendo disattesa la propria
[...] richiesta, adì alle vie legali.
La fu sottoposta agli accertamenti di consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio espletati dalla Dott.ssa , nominata CTU, Persona_1 la quale accertò la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea totale pari a giorni ventitre, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni cinquanta, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% pari ad ulteriori giorni cinquanta, seguito infine da un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% pari a giorni quaranta.
La Dott.ssa accertò inoltre la sussistenza di postumi consistenti Per_1 in esiti anatomo-funzionali ben stabilizzati di frattura dell'olecrano ulnare sinistro trattata chirurgicamente mediante osteosintesi (mezzi di sintesi successivamente rimossi), e di capitellectomia per frattura del capitello radiale sinistro, con residua limitazione dei movimenti articolari del gomito sinistro e di esiti cicatriziali all'arto superiore sinistro da rimaneggiamento chirurgico oltre a sfumati esiti funzionali di trauma contusivo del polso sinistro. A tali menomazioni fu assegnata una percentuale di invalidità permanente, in termini di danno biologico, pari al 14% (quattordici per cento), in assenza di significativa incidenza sulla capacità lavorativa specifica della Pt_1
Fatta la suddetta premessa, va evidenziato che il c.t.p. del CP_1
dott. pur condividendo la valutazione
[...] Persona_2
Pag. 3 a 7 proposta dal CTU in termini di quantum complessivo, ha eccepito che la frattura del capitello radiale sinistro fu accertata “Con notevole ritardo ... circostanza che inficiava molto il risultato finale. Per cui è in discussione la correttezza delle cure che hanno necessitato di due interventi e ovviamente il secondo grandemente condizionato dal differimento. Nella fattispecie va dunque valutato con molta attenzione i risultati che si sarebbero ottenuti intervenendo correttamente ab inizio e quale era il trattamento da eseguire per il miglior risultato ottenibile ... E' da ritenersi con più che attendibile certezza che se fossero stati inizialmente eseguiti accertamenti più approfonditi e puntuali sarebbe stata rilevata da subito anche la frattura del capitello radiale che avrebbe indotto a un approccio ortopedico diverso con verosimili miglior risultati funzionali ... In breve si ritiene che si sia in presenza di una condotta omissiva costituita dalla mancata sottoposizione dell'infortunata alle doverose indagini per accertare l'entità del danno evento e conseguentemente del trattamento terapeutico più idoneo. Per ciò andrebbe scorporato dal danno biologico oggi accertato dal CTU all'attuale esame quello che sarebbe conseguito al miglior intervento che avrebbe determinato postumi notevolmente inferiori (massimo la metà) di quelli che oggi si registrano, non ascrivibili al ma alla censurabile CP_1 condotta dei Sanitari ... Si chiede pertanto che il CTU, sentito il Giudicante, esprima una valutazione sui postumi che sarebbero conseguiti ad un corretto, tempestivo ed idoneo trattamento”.
Per rispondere alle suddette argomentazioni è stata disposta la integrazione della consulenza di ufficio con nomina della Dott.ssa
. Per_3
Successivamente, la suddetta c.t.u. è stata nuovamente, richiamata per ulteriori chiarimenti e la stessa ha ribadito che “ relativamente ai fatti per cui si procede la riferisce che, in data 7 giugno 2009 in Pt_1 CP_1 intorno alle ore 22.00, mentre dopo essere uscita da una Chiesa si recava alla propria autovettura, inciampava a causa della presenza a terra di materiale ferroso appartenente ad una cabina telefonica che era posto nel contesto di un dislivello del marciapiede. Nella fase di caduta, per riparare il proprio viso dall'impatto, poneva a terra l'arto superiore sinistro a mò di difesa e urtava il gomito sinistro contro il marciapiede stesso.
Pag. 4 a 7 In conclusione, nel peculiare caso in trattazione, la conferma diagnostica tardiva della frattura pluriframmentaria del capitello radiale sn oltre a non aver provocato complicanze non ha influenzato l'evoluzione finale della frattura biossea di gomito in quanto anche se la frattura del capitello radiale fosse stata riscontrata prima dell'intervento, i CP_3 avrebbero comunque potuto optare per un trattamento conservativo, riservando la capitellectomia ad un secondo momento in base al recupero funzionale del gomito dopo l'osteosintesi e cerchiaggio dell'epifisi prossimale dell'ulna. Tale scelta terapeutica avrebbe trovato corretta indicazione a mente del complesso bio-patologico che affliggeva la
. Pt_1
Non si ritiene, pertanto, di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dalla suddetta c.t.u., con la conseguenza che ai fini della concreta liquidazione del danno subito dall'attrice, devono essere prese in considerazione quelle della precedente c.t.u. Dott.ssa . Per_4
La liquidazione del danno in favore dell'attrice applicazione Tabelle
Milano.
La quantificazione del danno
Sulla base delle conclusioni del C.T.U. e per tutto quanto sinora rappresentato, ai fini della quantificazione complessiva delle diverse voci di danno, questo giudice deve fare riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano cui la Suprema Corte riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 cod.:
DANNO PERMANENTE Età individuo: 50 anni Percentuale invalidità: 14 % Personalizzazione danno: 0 % Ulteriore danno non patrimoniale: 0
Importo danno biologico: 28.114,00 € Aumento personalizzato: 0,00 € Ulteriore aumento (Ex morale): 0 € Importo totale danno: 28.114,00 €
Pag. 5 a 7 DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA Invalidità totale (100 %): 23 giorni Percentuale parziale (75 %): 50 giorni Percentuale parziale (50 %): 25 giorni Percentuale parziale (25 %): 25 giorni
Danno biologico (temporanea): 9.708,13 € Ulteriore aumento. (Ex morale): 0 € Totale per temporanea: 9.708,13 €
RIEPILOGO GENERALE Totale permanente + aumenti: 28.114,00 € Totale temporanea + aumento: 9.708,13 € Totale generale: 37.822,13 €
Le spese di causa.
Vanno liquidate, in favore dell'attrice ed a carico del CP_1 convenuto, come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello definitivamente, decidendo sulla domanda introdotta da Parte_1
nei confronti del in persona del suo legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro- tempore, così provvede:
1) Accerta e dichiara la responsabilità del in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i danni subiti dall'attrice, ex art. 2051 c.c. per il sinistro per cui vi è causa.
2) Per gli effetti, condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € € 37.822,13, per le causali di cui alla parte motiva, oltre a rivalutazione monetaria e ad interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna il in persona del sindaco pro- Controparte_1 tempore, al pagamento della spese del presente giudizio, in favore dell'
Pag. 6 a 7 attrice, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre c.u. ed accessori come per legge.
4) Pone, definitivamente a carico del convenuto le spese di CP_1
c.t.u.
Così deciso in Brindisi, in data 25 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello
Pag. 7 a 7