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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 955 del 2025 CC
Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di
Avv. curatore della sig.ra ) Parte_1 Parte_2 C.F._1 nata a [...],Via Sobrero 12 ra dall'avv. Erika Morino del Foro di Asti ( . – tel 0172\422064- PEC CodiceFiscale_2
), e pre elettivamente domiciliata in Email_1
Bra (CN) via Giuseppe Verdi, n.20 Per la revoca della inabilitazione, pronunziata con sentenza n. 54/01 del 30/01/2001, Tribunale di
LB (ora Tribunale di Asti) nei confronti della sig.ra nata a [...] il [...] e res. Parte_2 in Bra, Via Sobrero 12.
OSSERVATO
Parte ricorrente deduce:
“La sig.ra è beneficiaria di una pensione di reversibilità dell'importo di €. 778,00 circa ed è Pt_2 intestataria di un conto in banca con qualche risparmio.
La sig.ra non presenta alcuna forma di prodigalità ma al contrario dimostra di avere una Pt_2 buona gestione autonoma del denaro tant'è che il curatore provvedere a consegnarle in un'unica soluzione l'intera somma mensile di €.400.00 che la stessa utilizza in modo oculato per le proprie esigenze di vita.
L'inabilitazione di cui la sig.ra è beneficiaria però le impedisce, per le caratteristiche proprie dell'istituto, di provvedere in via autonoma a ritirare dalla banca la somma mensile a lei spettante con la conseguenza che mensilmente vi provvede il curatore che poi consegna la somma a mani della sig.ra . Chiaramente tale impedimento va a confliggere con il tentativo, da anni posto in essere Pt_2 sia dall'avv. che dall'assistente sociale, di rafforzare l'autostima della sig.ra rendendola per Pt_1 quanto possibile autonoma nella gestione della somma mensile di propria competenza.
Il curatore ha già segnalato al Giudice Tutelare le criticità della gestione di un'inabilitata posto che sia gli enti pubblici che gli istituti bancari o postali, i patronati ecc… richiedono la firma congiunta di curatore ed inabilitati. Inoltre il provvedimento di inabilitazione non contiene un elenco dei poteri attribuiti al curatore con la conseguenza che gli istituti bancari e gli enti pubblici sollevano sempre numerose eccezioni e si trovano in difficoltà di fronte alle operazioni, anche ordinarie e burocratiche che il curatore tenta di porre in essere pretendendo sempre la doppia presenza e la firma congiunta.
Tuttavia la sig.ra presenta un'insufficienza mentale medio-grave e fragilità tali che, pur Pt_2 permettendole di svolgere in autonomia le mansioni della vita quotidiana, non le forniscono le competenze necessarie per svolgere anche le seppur minime incombenze burocratiche per cui necessita senza dubbio di uno strumento di tutela ma l'amministrazione di sostegno, con la sua maggiore elasticità, si presenta quale istituto decisamente più adeguato rispetto all'inabilitazione attualmente in essere. Si ritiene adeguato che venga confermata anche in fase di amministrazione la nomina dell'Avv. con la quale la sig.ra , dopo un iniziale diffidenza in lei Pt_1 Pt_2 connaturata, stretto un ottimo rapporto di fiducia tanto da rivolgersi a lei di fronte a qualsiasi difficoltà, anche minima, o anche solo per confidarsi o chiacchierare.
L'avv. ha già segnalato tale esigenza al Giudice Tutelare che con provvedimento 29/03/22 Pt_1 ha invitato il curatore a promuovere il giudizio di revoca dell'inabilitazione…”
Dette allegazioni paiono coerenti tanto al quadro fornito, nella perizia resa nell'originario procedimento per la declaratoria di inabilitazione, per dott.ssa – cfr. pag. 3 della Persona_1 richiamata sentenza – quanto al contegno serbato dalla beneficianda, in occasione della audizione, svoltasi il 17.9.2025, donde emerge bensì un quadro di compromissioni, che potrebbe tuttavia avere giovamento dal più duttile (ed in allora non esistente) strumento della amministrazione di sostegno, in luogo del più rigido meccanismo di protezione di cui alla inabilitazione.
Si ritiene quindi di dovere accogliere la domanda.
Spese irripetibili.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
Revoca, ai sensi dell'art 720 c.p.c., la inabilitazione della sig.ra Parte_2 disposta con sentenza n. 54/01 del Tribunale di LB (ora Asti);
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente ai sensi degli artt. 406, 429, terzo comma, c.c., per le determinazioni di spettanza.
Spese irripetibili.
Asti, 3.12.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
Il Tribunale di Asti, in persona dei sigg.ri: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti relatore ed estensore ha emesso SENTENZA sul ricorso di
Avv. curatore della sig.ra ) Parte_1 Parte_2 C.F._1 nata a [...],Via Sobrero 12 ra dall'avv. Erika Morino del Foro di Asti ( . – tel 0172\422064- PEC CodiceFiscale_2
), e pre elettivamente domiciliata in Email_1
Bra (CN) via Giuseppe Verdi, n.20 Per la revoca della inabilitazione, pronunziata con sentenza n. 54/01 del 30/01/2001, Tribunale di
LB (ora Tribunale di Asti) nei confronti della sig.ra nata a [...] il [...] e res. Parte_2 in Bra, Via Sobrero 12.
OSSERVATO
Parte ricorrente deduce:
“La sig.ra è beneficiaria di una pensione di reversibilità dell'importo di €. 778,00 circa ed è Pt_2 intestataria di un conto in banca con qualche risparmio.
La sig.ra non presenta alcuna forma di prodigalità ma al contrario dimostra di avere una Pt_2 buona gestione autonoma del denaro tant'è che il curatore provvedere a consegnarle in un'unica soluzione l'intera somma mensile di €.400.00 che la stessa utilizza in modo oculato per le proprie esigenze di vita.
L'inabilitazione di cui la sig.ra è beneficiaria però le impedisce, per le caratteristiche proprie dell'istituto, di provvedere in via autonoma a ritirare dalla banca la somma mensile a lei spettante con la conseguenza che mensilmente vi provvede il curatore che poi consegna la somma a mani della sig.ra . Chiaramente tale impedimento va a confliggere con il tentativo, da anni posto in essere Pt_2 sia dall'avv. che dall'assistente sociale, di rafforzare l'autostima della sig.ra rendendola per Pt_1 quanto possibile autonoma nella gestione della somma mensile di propria competenza.
Il curatore ha già segnalato al Giudice Tutelare le criticità della gestione di un'inabilitata posto che sia gli enti pubblici che gli istituti bancari o postali, i patronati ecc… richiedono la firma congiunta di curatore ed inabilitati. Inoltre il provvedimento di inabilitazione non contiene un elenco dei poteri attribuiti al curatore con la conseguenza che gli istituti bancari e gli enti pubblici sollevano sempre numerose eccezioni e si trovano in difficoltà di fronte alle operazioni, anche ordinarie e burocratiche che il curatore tenta di porre in essere pretendendo sempre la doppia presenza e la firma congiunta.
Tuttavia la sig.ra presenta un'insufficienza mentale medio-grave e fragilità tali che, pur Pt_2 permettendole di svolgere in autonomia le mansioni della vita quotidiana, non le forniscono le competenze necessarie per svolgere anche le seppur minime incombenze burocratiche per cui necessita senza dubbio di uno strumento di tutela ma l'amministrazione di sostegno, con la sua maggiore elasticità, si presenta quale istituto decisamente più adeguato rispetto all'inabilitazione attualmente in essere. Si ritiene adeguato che venga confermata anche in fase di amministrazione la nomina dell'Avv. con la quale la sig.ra , dopo un iniziale diffidenza in lei Pt_1 Pt_2 connaturata, stretto un ottimo rapporto di fiducia tanto da rivolgersi a lei di fronte a qualsiasi difficoltà, anche minima, o anche solo per confidarsi o chiacchierare.
L'avv. ha già segnalato tale esigenza al Giudice Tutelare che con provvedimento 29/03/22 Pt_1 ha invitato il curatore a promuovere il giudizio di revoca dell'inabilitazione…”
Dette allegazioni paiono coerenti tanto al quadro fornito, nella perizia resa nell'originario procedimento per la declaratoria di inabilitazione, per dott.ssa – cfr. pag. 3 della Persona_1 richiamata sentenza – quanto al contegno serbato dalla beneficianda, in occasione della audizione, svoltasi il 17.9.2025, donde emerge bensì un quadro di compromissioni, che potrebbe tuttavia avere giovamento dal più duttile (ed in allora non esistente) strumento della amministrazione di sostegno, in luogo del più rigido meccanismo di protezione di cui alla inabilitazione.
Si ritiene quindi di dovere accogliere la domanda.
Spese irripetibili.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
Revoca, ai sensi dell'art 720 c.p.c., la inabilitazione della sig.ra Parte_2 disposta con sentenza n. 54/01 del Tribunale di LB (ora Asti);
Dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente ai sensi degli artt. 406, 429, terzo comma, c.c., per le determinazioni di spettanza.
Spese irripetibili.
Asti, 3.12.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli