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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/11/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 63/2025 P.U. promossa da:
C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Gaudenzi
RICORRENTI per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:
C.F. CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.08.2025 i ricorrenti hanno avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società a socio unico, CP_1 premettendo di vantare nei suoi confronti un credito complessivamente pari a circa € 49.000,00 portato da tre decreti ingiuntivi definitivi ed altrettanti precetti, nonché deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.
La resistente, nonostante la regolare notifica via PEC ad opera della Cancelleria, non si è costituita in giudizio, né ha partecipato all'udienza del 28.10.2025, nel corso della quale il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'apertura della procedura di L.G.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società a socio unico. CP_1
Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale (avendo la resistente sede in Offanengo), sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti, in quanto creditori per arretrati legati al rapporto di lavoro subordinato avuto in passato con la società, come provato dai decreti ingiuntivi definitivi prodotti a corredo del ricorso.
1 La Società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come descritto nella visura camerale in atti.
Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della resistente (intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), in particolare se si considera la sua esposizione debitoria verso i ricorrenti (dell'ammontare di circa € 50.000), nonché quella verso l'Amministrazione Finanziaria, per circa € 170.000;
- inoltre, vi è in atti verbale di pignoramento del 14.7.25, negativo perché la società non c'è più presso la sede legale dichiarata (cfr. verbale pignoramento negativo, al doc. 4 ricorrenti).
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, D.L.vo n. 14/2019;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società CP_1
a socio unico, C.F. ;
[...] P.IVA_1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore il dott. con studio in Milano; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 19.03.2026 h. 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_4 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
2 - che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 63/2025 P.U. promossa da:
C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Gaudenzi
RICORRENTI per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:
C.F. CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.08.2025 i ricorrenti hanno avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società a socio unico, CP_1 premettendo di vantare nei suoi confronti un credito complessivamente pari a circa € 49.000,00 portato da tre decreti ingiuntivi definitivi ed altrettanti precetti, nonché deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.
La resistente, nonostante la regolare notifica via PEC ad opera della Cancelleria, non si è costituita in giudizio, né ha partecipato all'udienza del 28.10.2025, nel corso della quale il difensore dei ricorrenti ha insistito per l'apertura della procedura di L.G.
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Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società a socio unico. CP_1
Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale (avendo la resistente sede in Offanengo), sussiste la legittimazione ad agire dei ricorrenti, in quanto creditori per arretrati legati al rapporto di lavoro subordinato avuto in passato con la società, come provato dai decreti ingiuntivi definitivi prodotti a corredo del ricorso.
1 La Società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come descritto nella visura camerale in atti.
Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della resistente (intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), in particolare se si considera la sua esposizione debitoria verso i ricorrenti (dell'ammontare di circa € 50.000), nonché quella verso l'Amministrazione Finanziaria, per circa € 170.000;
- inoltre, vi è in atti verbale di pignoramento del 14.7.25, negativo perché la società non c'è più presso la sede legale dichiarata (cfr. verbale pignoramento negativo, al doc. 4 ricorrenti).
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, D.L.vo n. 14/2019;
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società CP_1
a socio unico, C.F. ;
[...] P.IVA_1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore il dott. con studio in Milano; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 19.03.2026 h. 10.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_4 ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
2 - che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 26/11/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
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