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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NT ROBERTO GIOVANNI, Presidente
PO AL RI, RE
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2010/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY506AD00227 2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY506AD00227/2025 per l'anno 2019 notificato in data 23 maggio 2025, con il quale l'agenzia delle entrate recuperava a tassazione l'Iva pari ad €. 13.625,00 sul maggior imponibile pari ad € 61.930,00.
La vicenda trae origine dal controllo della posizione IVA dell'anno 2019, riscontrava una discrasia tra l'ammontare delle operazioni attive imponibili, risultanti dall'analisi dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi dalla ditta stessa, con le operazioni imponibili indicati nella dichiarazione
Iva il cui ammontare delle fatture emesse è superiore all'ammontare delle fatture contabilizzate ammontavano ad €.512.570,00 e l'imponibile esposto risulta pari ad €. 450.840,00.
Parte ricorrente non rispondeva allo schema d'atto inviatogli dall'Ufficio accertava quanto oggi contestato, atteso che non ha formulato alcuna istanza di accertamento con adesione, e, che quindi, non si è avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso non presentando osservazioni e/o controdeduzioni.
Con il presente ricorso deduceva che non sussiste alcuna differenza tra le operazioni imponibili fatturate e quelle dichiarate (entrambe pari ad € 450.840,00) posto che nella dichiarazione Iva dell'anno 2019 sono confluite le operazioni attive del primo, secondo e terzo trimestre del 2019, nonché le operazioni attive del
IV trimestre 2018, sulla base di quanto disposto dall'art. 74, comma 4, ultimo periodo, del D. P. R. 26 ottobre
1972, n. 633.
L'ufficio nella memoria di costituzione in giudizio insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato.
Parte ricorrente produceva memoria integrativa con la quale insisteva per la regolarità della dichiarazione e i dati in essa contenuti, non sussistendo alcuna differenza tra le operazioni imponibili fatturate e quelle dichiarate.
Con Ordinanza n. 1184/2025 del 13.8.2025 la chiesta sospensiva veniva accolta ricorrendone i presupposti di legge.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Il ricorrente deduce che nella dichiarazione relativa all'anno 2019 non risultano incongruenze tra le operazioni imponibili fatturate e quelle dichiarate (entrambe pari ad € 450.840,00) posto che, nella dichiarazione Iva dell'anno 2019 sono confluite le operazioni attive del primo, secondo e terzo trimestre, nonché le operazioni attive del IV trimestre anno 2018, sulla base di quanto disposto dall'art. 74 , comma 4, ultimo periodo, del
D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, che per la tipologia dell'attività svolta dal ricorrente, in deroga all'art. 23, consente che le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimetre solare successivo a quello di emissione”.
Dalla documentazione in atti non vi è prova di quanto sostenuto in atti e ciò non permette di appurare che le operazioni imponibili del quarto trimestre 2019, sono confluite nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2020.
Avrebbe, dovuto controdedurre dimostrando analiticamente le fatturazioni dell'anno 2019 con la dichiarazione Iva di tale annualità e provare che le operazioni dell'ultimo trimestre 2019 sono confluite nella dichiarazione Iva dell'anno d'imposta 2020, atteso che la discrasia, con la documentazione prodotta non la supera. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
500,00 oltre spese generali in favore dell'agenzia delle entrate.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE ESTENSORE Il PRESIDENTE
LV CR LI RT IO CO
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NT ROBERTO GIOVANNI, Presidente
PO AL RI, RE
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2010/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY506AD00227 2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 109/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TY506AD00227/2025 per l'anno 2019 notificato in data 23 maggio 2025, con il quale l'agenzia delle entrate recuperava a tassazione l'Iva pari ad €. 13.625,00 sul maggior imponibile pari ad € 61.930,00.
La vicenda trae origine dal controllo della posizione IVA dell'anno 2019, riscontrava una discrasia tra l'ammontare delle operazioni attive imponibili, risultanti dall'analisi dei dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi dalla ditta stessa, con le operazioni imponibili indicati nella dichiarazione
Iva il cui ammontare delle fatture emesse è superiore all'ammontare delle fatture contabilizzate ammontavano ad €.512.570,00 e l'imponibile esposto risulta pari ad €. 450.840,00.
Parte ricorrente non rispondeva allo schema d'atto inviatogli dall'Ufficio accertava quanto oggi contestato, atteso che non ha formulato alcuna istanza di accertamento con adesione, e, che quindi, non si è avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso non presentando osservazioni e/o controdeduzioni.
Con il presente ricorso deduceva che non sussiste alcuna differenza tra le operazioni imponibili fatturate e quelle dichiarate (entrambe pari ad € 450.840,00) posto che nella dichiarazione Iva dell'anno 2019 sono confluite le operazioni attive del primo, secondo e terzo trimestre del 2019, nonché le operazioni attive del
IV trimestre 2018, sulla base di quanto disposto dall'art. 74, comma 4, ultimo periodo, del D. P. R. 26 ottobre
1972, n. 633.
L'ufficio nella memoria di costituzione in giudizio insisteva per il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato.
Parte ricorrente produceva memoria integrativa con la quale insisteva per la regolarità della dichiarazione e i dati in essa contenuti, non sussistendo alcuna differenza tra le operazioni imponibili fatturate e quelle dichiarate.
Con Ordinanza n. 1184/2025 del 13.8.2025 la chiesta sospensiva veniva accolta ricorrendone i presupposti di legge.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 23 Gennaio 2026 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Il ricorrente deduce che nella dichiarazione relativa all'anno 2019 non risultano incongruenze tra le operazioni imponibili fatturate e quelle dichiarate (entrambe pari ad € 450.840,00) posto che, nella dichiarazione Iva dell'anno 2019 sono confluite le operazioni attive del primo, secondo e terzo trimestre, nonché le operazioni attive del IV trimestre anno 2018, sulla base di quanto disposto dall'art. 74 , comma 4, ultimo periodo, del
D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, che per la tipologia dell'attività svolta dal ricorrente, in deroga all'art. 23, consente che le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimetre solare successivo a quello di emissione”.
Dalla documentazione in atti non vi è prova di quanto sostenuto in atti e ciò non permette di appurare che le operazioni imponibili del quarto trimestre 2019, sono confluite nella dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2020.
Avrebbe, dovuto controdedurre dimostrando analiticamente le fatturazioni dell'anno 2019 con la dichiarazione Iva di tale annualità e provare che le operazioni dell'ultimo trimestre 2019 sono confluite nella dichiarazione Iva dell'anno d'imposta 2020, atteso che la discrasia, con la documentazione prodotta non la supera. Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
500,00 oltre spese generali in favore dell'agenzia delle entrate.
Cosi deciso in Agrigento il 23 Gennaio 2026
Il GIUDICE ESTENSORE Il PRESIDENTE
LV CR LI RT IO CO
Firmato digitalmente Firmato digitalmente