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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5845/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AE Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5845 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) residente ad Parte_1 C.F._1
Arzano alla Via Pirandello n. 1, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. AGEO PISCOPO, presso il cui studio in Arzano (Na) alla Via Russiello n. 17 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] - C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Napoli alla via Domenico Colasanto n°3, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Striano, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 1.10.2024
Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplina dei rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli il 9.07.2000, che dalla predetta unione erano nate tre figli, Controparte_1
AE (in data 13.03.2001), (in data 28/07/2003) e (in data 10.06.2008); che in Per_1 Per_2
data 15.10.2021 era stata omologata la separazione tra le parti;
che la comunione materiale e spirituale con il resistente non si era mai ricostituita, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni già fissate nella sentenza di separazione, in particolare quanto al contributo di € 300,00 a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore di età e di € 200,00 per sé.
Si costituiva , il quale si associava alla richiesta di pronuncia degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio tra le parti, ma si opponeva alla domanda volta alla conferma del mantenimento in favore della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 27.04.2023, fallito il tentativo di conciliazione, i procuratori chiedevano rimettersi gli atti al GI avendo raggiuto un accordo per la conferma dei patti della separazione. Il Presidente confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti innanzi al
G.I.
Innanzi al G.I. le parti dapprima non comparivano, poi compariva solo parte ricorrente che chiedeva la decisione della causa.
Il G.I. riservava la causa al Collegio per la decisione previo parere del PM. La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, ove erano stati determinati anche i relativi patti, nel procedimento di separazione consensuale omologata con decreto del 15/10/2021.
D' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Quanto alle condizioni accessorie, le parti hanno chiesto confermarsi gli accordi conclusi in sede di separazione.
In ordine all'affidamento dell'unica figlia ancora minore di età, in quella sede le parti hanno previsto l'affidamento condiviso di con collocazione della stessa presso la madre nella casa Per_2
coniugale in Arzano alla via Pirandello n.
1. Dalle risultanze processuali non sono emersi elementi per derogare al regime ordinario di affido condiviso e pertanto la minore va affidato Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, come chiesto dalle parti. A va dunque assegnata la casa coniugale in Arzano alla via Pirandello n.1, Parte_1
come già disposto in sede di separazione e chiesto dalle parti di confermare anche in questo giudizio. Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza della minore presso il padre, premesso che alcunché le parti avevano previsto negli accordi della separazione, si ritiene opportuno lasciarla alla libera determinazione delle parti attesa l'età della ragazza che ha già compiuto sedici anni.
Passando ai provvedimenti di carattere economico le parti hanno chiesto confermare l'accordo raggiunto in separazione dove, dandosi atto dell'indipendenza economica dei primi due figli, era stato concordato a carico di un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento Controparte_1
della minore e di euro 200,00 per il coniuge, importi da rivalutare annualmente in base agli Per_2
indici ISTAT, come per legge.
Tale accordo si ritiene ancora congruo e conforme all'interesse della minore con la precisazione che l'assegno per quest'ultima, considerata la rivalutazione ISTAT già maturata, ammonta ad oggi ad euro 306,00, mentre quello per il coniuge ammonta ad oggi ad €204,00, su tali importi, che sono da versare a entro il giorno 5 di ogni mese, va calcolata la rivalutazione ISTAT a Parte_1
decorrere da febbraio 2026. A carico di va inoltre posto il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie per la minore individuate in base al Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli di
7/03/2018.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito finale del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arzano il
9.07.2000 da e (atto n.78 parte II, s. A sez. P reg. Parte_1 Controparte_1
Atti Matrimonio anno 2000);
b) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collazione privilegiata Per_2
presso la madre;
c) assegna a la casa famigliare in Arzano alla via Pirandello n. 1; Parte_1
d) rimette alla libera determinazione dele parti gli incontri padre figlia;
e) pone a carico di oltre al 50% delle spese straordinarie individuate Controparte_1 in base al Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli di 7/03/2018, l'assegno mensile di € 306,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia da versare a Per_2
entro il giorno 5 di ciascun mese;
su tale importo va calcolata la Parte_1
rivalutazione ISTAT a decorrere da febbraio 2026;
f) pone a carico di l'assegno divorzile di € 204,00 da versare a Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese;
su tale importo va calcolata la Parte_1
rivalutazione ISTAT a decorrere da febbraio 2026
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. AE Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AE Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5845 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) residente ad Parte_1 C.F._1
Arzano alla Via Pirandello n. 1, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. AGEO PISCOPO, presso il cui studio in Arzano (Na) alla Via Russiello n. 17 è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] - C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Napoli alla via Domenico Colasanto n°3, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Striano, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del 1.10.2024
Il Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplina dei rapporti prevedendo l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno almeno due pomeriggi a settimana e week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni e 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento della minore, venga determinato in € 350 oltre il 50% delle spese straordinarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli il 9.07.2000, che dalla predetta unione erano nate tre figli, Controparte_1
AE (in data 13.03.2001), (in data 28/07/2003) e (in data 10.06.2008); che in Per_1 Per_2
data 15.10.2021 era stata omologata la separazione tra le parti;
che la comunione materiale e spirituale con il resistente non si era mai ricostituita, chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni già fissate nella sentenza di separazione, in particolare quanto al contributo di € 300,00 a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore di età e di € 200,00 per sé.
Si costituiva , il quale si associava alla richiesta di pronuncia degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio tra le parti, ma si opponeva alla domanda volta alla conferma del mantenimento in favore della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 27.04.2023, fallito il tentativo di conciliazione, i procuratori chiedevano rimettersi gli atti al GI avendo raggiuto un accordo per la conferma dei patti della separazione. Il Presidente confermava le condizioni della separazione e rimetteva le parti innanzi al
G.I.
Innanzi al G.I. le parti dapprima non comparivano, poi compariva solo parte ricorrente che chiedeva la decisione della causa.
Il G.I. riservava la causa al Collegio per la decisione previo parere del PM. La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, ove erano stati determinati anche i relativi patti, nel procedimento di separazione consensuale omologata con decreto del 15/10/2021.
D' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Quanto alle condizioni accessorie, le parti hanno chiesto confermarsi gli accordi conclusi in sede di separazione.
In ordine all'affidamento dell'unica figlia ancora minore di età, in quella sede le parti hanno previsto l'affidamento condiviso di con collocazione della stessa presso la madre nella casa Per_2
coniugale in Arzano alla via Pirandello n.
1. Dalle risultanze processuali non sono emersi elementi per derogare al regime ordinario di affido condiviso e pertanto la minore va affidato Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, come chiesto dalle parti. A va dunque assegnata la casa coniugale in Arzano alla via Pirandello n.1, Parte_1
come già disposto in sede di separazione e chiesto dalle parti di confermare anche in questo giudizio. Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza della minore presso il padre, premesso che alcunché le parti avevano previsto negli accordi della separazione, si ritiene opportuno lasciarla alla libera determinazione delle parti attesa l'età della ragazza che ha già compiuto sedici anni.
Passando ai provvedimenti di carattere economico le parti hanno chiesto confermare l'accordo raggiunto in separazione dove, dandosi atto dell'indipendenza economica dei primi due figli, era stato concordato a carico di un assegno mensile di € 300,00 per il mantenimento Controparte_1
della minore e di euro 200,00 per il coniuge, importi da rivalutare annualmente in base agli Per_2
indici ISTAT, come per legge.
Tale accordo si ritiene ancora congruo e conforme all'interesse della minore con la precisazione che l'assegno per quest'ultima, considerata la rivalutazione ISTAT già maturata, ammonta ad oggi ad euro 306,00, mentre quello per il coniuge ammonta ad oggi ad €204,00, su tali importi, che sono da versare a entro il giorno 5 di ogni mese, va calcolata la rivalutazione ISTAT a Parte_1
decorrere da febbraio 2026. A carico di va inoltre posto il 50% delle spese Controparte_1 straordinarie per la minore individuate in base al Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli di
7/03/2018.
Venendo alle spese di lite, tenuto conto della natura e dell'esito finale del giudizio, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arzano il
9.07.2000 da e (atto n.78 parte II, s. A sez. P reg. Parte_1 Controparte_1
Atti Matrimonio anno 2000);
b) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore con collazione privilegiata Per_2
presso la madre;
c) assegna a la casa famigliare in Arzano alla via Pirandello n. 1; Parte_1
d) rimette alla libera determinazione dele parti gli incontri padre figlia;
e) pone a carico di oltre al 50% delle spese straordinarie individuate Controparte_1 in base al Protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli di 7/03/2018, l'assegno mensile di € 306,00 a titolo di contributo nel mantenimento della figlia da versare a Per_2
entro il giorno 5 di ciascun mese;
su tale importo va calcolata la Parte_1
rivalutazione ISTAT a decorrere da febbraio 2026;
f) pone a carico di l'assegno divorzile di € 204,00 da versare a Controparte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese;
su tale importo va calcolata la Parte_1
rivalutazione ISTAT a decorrere da febbraio 2026
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arzano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.01.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. AE Sdino