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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 11837 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell' avv. PETRUCCI ANDREA per Parte_1
procura in atti
E
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PETRUCCI ANDREA per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.4.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni, come modificate nelle note in sostituzione dell'udienza dell'1.4.2025, depositate il
31.3.2025:
“a) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) la moglie risiederà presso l'immobile di Via Carlo Passaglia n. 10 insieme al figlio minore . Tale immobile Per_1 viene condotto in locazione e i relativi costi saranno interamente a carico della moglie;
i coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione dei beni mobili;
c) il figlio minore , in affido condiviso ad entrambi i coniugi, abiterà con la madre presso la Per_1 casa di Via Carlo Passaglia n. 10 ed ivi fisserà la propria residenza anagrafica insieme alla stessa;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di lavoro dello stesso, della madre e con le esigenze e i desideri del minore e comunque ed in ogni caso nei seguenti giorni: un week-end ogni quindici giorni a decorrere dal sabato mattina con obbligo del padre di portare il minore presso la scuola entro l'orario di inizio delle lezioni il lunedì mattina seguente durante il periodo scolastico e presso la casa materna, la domenica sera, durante quello estivo, in orario da concordare in base agli impegni dei genitori;
un pomeriggio infrasettimanale, che si indica orientativamente di martedì o mercoledì, dal pomeriggio sino al mattino, con obbligo del padre di portare il minore presso la scuola entro l'orario di inizio delle lezioni il giorno seguente durante il periodo scolastico e presso la casa materna, sempre il mattino, durante quello estivo, in orario da concordare in base agli impegni dei genitori. Detto pomeriggio infrasettimanale potrà essere concordemente modificato da parte dei genitori in base agli impegni personali dei medesimi e del minore da comunicarsi almeno 24 ore prima;
durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé il minore per un periodo di 15 gg. continuativi nel mese di luglio e 15 gg. continuativi nel mese di agosto, oppure 30 gg. continuativi da concordare. I genitori si dovranno comunicare i rispettivi periodi di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, concordando la cadenza dei periodi, come sopra indicati, in cui il minore trascorrerà le ferie con il padre;
quando il minore trascorrerà un periodo continuativo di 30 gg. con i genitori, solo nel caso in cui questi ultimi non si siano allontanati dalla loro residenza per trascorrere le ferie, i medesimi potranno recarsi presso le rispettive residenze per prendere il minore e trascorrere un pomeriggio alla settimana con il figlio nei giorni e negli orari da concordarsi di volta in volta tra i predetti sempre almeno tre giorni prima. Resta inteso che nei periodi in cui il minore trascorrerà le ferie estive con uno dei genitori, ognuno dovrà comunicare all'altro coniuge il numero telefonico e l'indirizzo ove sarà possibile contattare il figlio. I costi per le ferie estive saranno sopportati dal genitore assieme al quale il minore trascorrerà tale periodo. e) durante le ferie natalizie e pasquali il padre potrà tenere con sé il minore ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio ed una settimana a Pasqua, quando il minore avrà trascorso con il padre la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. In entrambi i casi il minore, durante il periodo in cui trascorrerà il giorno di Natale o la domenica di Pasqua con il padre o con la madre, potrà vedere l'altro genitore per almeno due ore. Il minore trascorrerà i propri compleanni ad anni alterni con ciascun genitore;
f) a far data dal 01.09.2024 il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio sarà pari a complessivi € 500,00/mese, da corrispondersi alla madre anticipatamente entro il 5 di ciascun mese a e da aggiornare secondo gli indici
ISTAT; il padre inoltre sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Roma. Le parti hanno già regolato il mantenimento per il periodo precedente, essendosi fatto carico il padre, unitamente alla madre, di tutte le necessità del figlio;
g) l'assegno unico erogato dall' spetterà interamente al coniuge presso cui il figlio risiede stabilmente. Il padre, CP_2 che al momento percepisce l'assegno, provvederà a versare la relativa somma, per il 2025 pari a € 177,80, alla madre sino a che questa non avrà perfezionato l'iter per ottenerlo a suo nome;
h) l'indennità di accompagnamento erogata dall' per il figlio minore CP_2
verrà utilizzata dai coniugi per far fronte alle spese necessarie per le terapie di cui Per_1 lo stesso necessita e per le spese necessarie alla sua formazione, l'eventuale eccedenza resterà sul c/c intestato al minore;
i) ciascun coniuge, alla luce delle mutate condizioni rispetto al momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo, vista la reciproca indipendenza economica, provvederà al proprio mantenimento;
j) i genitori si scambiano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti e quindi si danno reciprocamente consenso all'espatrio con il figlio e reciproca autorizzazione per portarlo in vacanza lontano dall'abitazione familiare, previa reciproca comunicazione del periodo e del luogo ove svolgeranno le loro vacanze, così come previsto agli articoli precedenti”; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
coniugati in il 22/07/2016, alle Controparte_1
condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2016, atto 00518, p.1, serie 03);
- nulla sulle spese
Roma, 1.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 11837 /2024 , proposta da
, con il patrocinio dell' avv. PETRUCCI ANDREA per Parte_1
procura in atti
E
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
PETRUCCI ANDREA per procura in atti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 1.4.2025;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni, come modificate nelle note in sostituzione dell'udienza dell'1.4.2025, depositate il
31.3.2025:
“a) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) la moglie risiederà presso l'immobile di Via Carlo Passaglia n. 10 insieme al figlio minore . Tale immobile Per_1 viene condotto in locazione e i relativi costi saranno interamente a carico della moglie;
i coniugi hanno già provveduto di comune accordo alla divisione dei beni mobili;
c) il figlio minore , in affido condiviso ad entrambi i coniugi, abiterà con la madre presso la Per_1 casa di Via Carlo Passaglia n. 10 ed ivi fisserà la propria residenza anagrafica insieme alla stessa;
d) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di lavoro dello stesso, della madre e con le esigenze e i desideri del minore e comunque ed in ogni caso nei seguenti giorni: un week-end ogni quindici giorni a decorrere dal sabato mattina con obbligo del padre di portare il minore presso la scuola entro l'orario di inizio delle lezioni il lunedì mattina seguente durante il periodo scolastico e presso la casa materna, la domenica sera, durante quello estivo, in orario da concordare in base agli impegni dei genitori;
un pomeriggio infrasettimanale, che si indica orientativamente di martedì o mercoledì, dal pomeriggio sino al mattino, con obbligo del padre di portare il minore presso la scuola entro l'orario di inizio delle lezioni il giorno seguente durante il periodo scolastico e presso la casa materna, sempre il mattino, durante quello estivo, in orario da concordare in base agli impegni dei genitori. Detto pomeriggio infrasettimanale potrà essere concordemente modificato da parte dei genitori in base agli impegni personali dei medesimi e del minore da comunicarsi almeno 24 ore prima;
durante le ferie estive il padre potrà tenere con sé il minore per un periodo di 15 gg. continuativi nel mese di luglio e 15 gg. continuativi nel mese di agosto, oppure 30 gg. continuativi da concordare. I genitori si dovranno comunicare i rispettivi periodi di ferie estive entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, concordando la cadenza dei periodi, come sopra indicati, in cui il minore trascorrerà le ferie con il padre;
quando il minore trascorrerà un periodo continuativo di 30 gg. con i genitori, solo nel caso in cui questi ultimi non si siano allontanati dalla loro residenza per trascorrere le ferie, i medesimi potranno recarsi presso le rispettive residenze per prendere il minore e trascorrere un pomeriggio alla settimana con il figlio nei giorni e negli orari da concordarsi di volta in volta tra i predetti sempre almeno tre giorni prima. Resta inteso che nei periodi in cui il minore trascorrerà le ferie estive con uno dei genitori, ognuno dovrà comunicare all'altro coniuge il numero telefonico e l'indirizzo ove sarà possibile contattare il figlio. I costi per le ferie estive saranno sopportati dal genitore assieme al quale il minore trascorrerà tale periodo. e) durante le ferie natalizie e pasquali il padre potrà tenere con sé il minore ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio ed una settimana a Pasqua, quando il minore avrà trascorso con il padre la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. In entrambi i casi il minore, durante il periodo in cui trascorrerà il giorno di Natale o la domenica di Pasqua con il padre o con la madre, potrà vedere l'altro genitore per almeno due ore. Il minore trascorrerà i propri compleanni ad anni alterni con ciascun genitore;
f) a far data dal 01.09.2024 il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio sarà pari a complessivi € 500,00/mese, da corrispondersi alla madre anticipatamente entro il 5 di ciascun mese a e da aggiornare secondo gli indici
ISTAT; il padre inoltre sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo vigente presso il Tribunale di Roma. Le parti hanno già regolato il mantenimento per il periodo precedente, essendosi fatto carico il padre, unitamente alla madre, di tutte le necessità del figlio;
g) l'assegno unico erogato dall' spetterà interamente al coniuge presso cui il figlio risiede stabilmente. Il padre, CP_2 che al momento percepisce l'assegno, provvederà a versare la relativa somma, per il 2025 pari a € 177,80, alla madre sino a che questa non avrà perfezionato l'iter per ottenerlo a suo nome;
h) l'indennità di accompagnamento erogata dall' per il figlio minore CP_2
verrà utilizzata dai coniugi per far fronte alle spese necessarie per le terapie di cui Per_1 lo stesso necessita e per le spese necessarie alla sua formazione, l'eventuale eccedenza resterà sul c/c intestato al minore;
i) ciascun coniuge, alla luce delle mutate condizioni rispetto al momento in cui è stato depositato il ricorso introduttivo, vista la reciproca indipendenza economica, provvederà al proprio mantenimento;
j) i genitori si scambiano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio e si impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti e quindi si danno reciprocamente consenso all'espatrio con il figlio e reciproca autorizzazione per portarlo in vacanza lontano dall'abitazione familiare, previa reciproca comunicazione del periodo e del luogo ove svolgeranno le loro vacanze, così come previsto agli articoli precedenti”; ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
rilevato che, trattandosi di ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese
P. Q. M.
definitivamente decidendo, visti gli artt. 473-bis. 47 e 473-bis .51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale di e Parte_1
coniugati in il 22/07/2016, alle Controparte_1
condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2016, atto 00518, p.1, serie 03);
- nulla sulle spese
Roma, 1.4.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi