Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 02/03/2026, n. 3961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3961 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03961/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12705/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12705 del 2024, proposto da CL IL e UL LV, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Lupi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ariccia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Debora Ortolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
parziale della determina del Comune di Ariccia n. 878 del 26.07.2024 consistente nell’atto di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione per opere abusive in Appia Antica – rif. ordinanza n. 61/2016 – acquisizione al patrimonio comunale e applicazione sanzione pecuniaria ai sensi dell’articolo 31 comma 4-bis del d.P.R. n. 380/2001 notificata a CL IL in data 1.08.2024 e a UL LV in data 2.08.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ariccia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa RG RG;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Comune di Ariccia, preso atto dell’inottemperanza, da parte della sig.ra UL LV e del sig. CL IL, all’ordine di demolizione n. 61 del 7 aprile 2016, per come accertata con verbale della Polizia Locale redatto in data 1° dicembre 2016, ha assunto le seguenti determinazioni: (i) ha dichiarato, nei confronti dei predetti soggetti, l’avvenuta acquisizione al patrimonio comunale – ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – delle opere abusive così come individuate in detta ordinanza, del relativo sedime e dell’area di pertinenza per complessivi mq 750,00, il tutto distinto in catasto al foglio 5, particelle 1547 (terreno) e 1500 (abitazione), conferendo “ specifico mandato al tecnico incaricato di redigere tutti i successivi atti di aggiornamento catastale necessari alla corretta individuazione degli immobili sopra identificati e meglio individuati nella planimetria allegata entro i limiti dimensionali sopra riportati ”; (ii) ha irrogato ai medesimi soggetti, ai sensi del comma 4- bis dello stesso art. 31, la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00.
2. Avverso tale provvedimento la sig.ra LV e il sig. IL sono insorti con l’odierno ricorso, notificato il 30 ottobre 2024 e depositato il 27 novembre 2024, chiedendone l’annullamento “ nella parte in cui ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di area di mq 750, ulteriore rispetto a quella di sedime degli abusi ”.
Il gravame è affidato ad un unico motivo di diritto rubricato “ Eccesso di potere per carenza di motivazione ”.
3. In data 4 febbraio 2025 si è costituito in resistenza il Comune di Ariccia, depositando alcuni documenti e una memoria difensiva con cui controdeduce alle doglianze avversarie e chiede il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. In vista dell’udienza pubblica fissata per la discussione della causa, i ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., con cui, oltre a riportarsi al contenuto dell’atto introduttivo, hanno aggiunto che “ tutta l’area circostante al fabbricato oggetto dell’inottemperato ordine di demolizione è nella titolarità del sig. EL IL, avendola giusto atto notaio Jannitti Piromallo Repertorio 88997 del 21/07/2004, sicché essa non potrà nemmeno essere oggetto di alcuna forma di ablazione ”.
5. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. I ricorrenti lamentano, sotto un primo profilo, che il Comune di Ariccia non avrebbe soddisfatto l’onere motivazionale richiesto in caso di acquisizione di un’area ulteriore e pertinenziale rispetto a quella occupata dalle opere abusive, avendo fatto riferimento ad esigenze (quelle connesse “ al posizionamento degli apprestamenti di cantiere e delle aree di stoccaggio, all’accesso ed alla movimentazione dei mezzi, delle maestranze e di tutto quanto necessario alla demolizione dei manufatti nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro ”) che, secondo la prospettazione attorea, “ possono essere tutte evidentemente soddisfatte, proprio per il loro carattere di spiccata transitorietà mediante un’occupazione meramente temporanea dei luoghi e non impongono in alcun modo lo spoglio della proprietà delle relative aree in danno dei proprietari ”.
La doglianza non è condivisibile.
In tema di motivazione dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, questa Sezione ha recentemente ribadito che “ laddove il Comune intenda acquisire, non solo la res abusiva e la relativa area di sedime, ma anche la superficie ulteriore necessaria a realizzare opere analoghe a quella abusivamente realizzata è doverosa la descrizione e precisa individuazione della (complessiva) superficie oggetto di acquisizione, ma soprattutto l’indicazione nella parte motiva delle modalità del calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con cui perviene all’individuazione di tale «area ulteriore», dovendo emergere dal provvedimento la classificazione urbanistica e il relativo regime per l'area oggetto dell’abuso edilizio, da cui sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili) il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 8 ottobre 2018, n. 9799; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 30 luglio 2021, n. 5367 e T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 13 aprile 2022, n. 2684) ” (così T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 19 novembre 2025, n. 20591).
Ebbene, rileva il Collegio che, nel caso di specie, il Comune di Ariccia, al fine di individuare la superficie pertinenziale da acquisire, ha correttamente richiamato il parametro urbanistico di cui all’art. 23 delle N.T.A. del vigente P.R.G. relativo alla zona E3 - “ Zone rurali speciali ”, che, conformemente all’art. 55 della l.r. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38, individua un’area minima di intervento pari a 30.000 mq. Dato, quindi, il c.d. “lotto minimo” e stante l’estensione della superficie abusivamente edificata, pari a mq 75,10, il provvedimento ha quindi disposto l’acquisizione di complessivi mq 750, misura corrispondente al limite massimo del decuplo stabilito dal ridetto art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (sulla correttezza di tale modalità di calcolo cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 29 aprile 2022, n. 5232).
Può dunque affermarsi, nel senso della sufficienza e adeguatezza della motivazione che sorregge il provvedimento impugnato, che, il Comune “ ha specificamente motivato che trattasi dell’area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva ”, mentre la parte ricorrente “ non ha dimostrato che in concreto la regola di computo dell’area da acquisire fissata dalla norma non è stata osservata, dimostrando cioè che l’area da acquisire sia superiore a quella necessaria, in virtù della normativa urbanistica vigente, per la realizzazione di opere analoghe ” (in questi termini Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025, n. 3182; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 9 maggio 2025, n. 9582).
3. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti lamentano che il provvedimento si è limitato al generico riferimento alle particelle catastali, omettendo “ la puntuale indicazione delle aree oggetto di acquisizione che, in concreto, restano allo stato non individuabili ”.
Anche tale censura non coglie nel segno.
Se, infatti, i manufatti abusivi, acquisiti unitamente alla relativa area di sedime, sono elencati nel provvedimento, così come già specificamente descritti nell’ordinanza di demolizione n. 61 del 7 aprile 2016, la porzione ulteriore di terreno oggetto di acquisizione è chiaramente individuata nella planimetria allegata al provvedimento medesimo ove è rappresentata in giallo e delimitata da una linea di colore rosso.
Non si rileva, pertanto, alcuna incertezza in ordine ai beni e alle aree acquisiti al patrimonio comunale, dovendosi altresì precisare che non assume rilevanza, a tali fini, la mancata redazione degli atti di aggiornamento catastale, “ adempimento non previsto dall’art. 31, commi 3 e 4 D.P.R. 380/2001 quale condizione di legittimità della sanzione e, comunque, realizzabile anche in un secondo momento, ai fini della trascrizione del trasferimento (così T.A.R. Campania, Sez. II, 1° agosto 2023, n. 4664).
4. Quanto, infine, alla censura, peraltro del tutto sfornita di prova, che fa leva sulla circostanza per cui l’area acquisita sarebbe in realtà nella titolarità del sig. EL IL, essa si rivela inammissibile in quanto formulata per la prima volta soltanto nella memoria presentata ex art. 73, comma 1, c.p.a. (cfr., ex multis , Cons. St., Sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3204, secondo cui “ sono inammissibili le censure dedotte in memoria, non notificata alla controparte, sia quando esse siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, ma anche quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio ”).
5. Alla stregua delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro e con successiva ripartizione in parti uguali, al pagamento nei confronti del Comune di Ariccia delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LA MA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
RG RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG RG | LA MA |
IL SEGRETARIO