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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 23/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 739/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura estesa su Parte_1 C.F._1 separato foglio depositato nel fascicolo informatico del presente procedimento, dall'Avv. PAOLO
MASSIMO TURRI (C.F. ; Fax: 02/36638463; Pec: C.F._2
presso il cui studio, sito in Milano (MI), via G. Carducci n. 32, elegge Email_1
domicilio ricorrente
Contro
( C.F. ) rappresentata e difesa - in forza di procura Controparte_1 C.F._3
alle liti in data 24/10/2024 - dall'avv. CLARA BIANCHI, con studio a Morbegno (SO) in Via
Ninguarda n. 39 (c.f. – pec: – fax 0342.611784), CodiceFiscale_4 Email_2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“prevedere per il mantenimento ordinario del figlio un contributo di euro 100,00 che ciascun genitore verserà direttamente al figlio su conto corrente allo stesso intestato entro il 25 di ogni mese”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 14/10/2024 chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 10/2018 del 21/12/2017, pubblicata il 16/01/2018, nel procedimento recante R.G. 1056/2017 con cui il Tribunale di Sondrio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le odierne parti il 08/11/1997 in Morbegno (SO), stabilendo l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra un Parte_1 Controparte_1 assegno mensile dell'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento del loro figlio, al tempo minorenne, formulando domanda di revisione in diminuzione, nonché di Persona_1 temporanea sospensione della corresponsione, di quanto dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento del proprio figlio oggi maggiorenne, invalido in misura dell'85% e portatore di handicap in condizione di gravità, (C.F. ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._5 cittadino italiano, residente in [...].
In particolare il ricorrente rappresentava: che erano peggiorate le proprie condizioni economiche e di salute;
che il figlio oggi persona maggiorenne di anni 23 ma non economicamente autosufficiente;
che il figlio essendo affetto da Disturbo Ossessivo-Compulsivo in Disturbo di Personalità NAS, in data
27/05/2022 è stato dichiarato invalido in misura dell'85% (Doc. 14) nonché portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 (Doc. 15); che da tempo il figlio percepisce un assegno pensionistico che dovrebbe essere nelle more aumentato e che da oramai sei mesi è Per_1 ospite – con facoltà di autonomamente allontanarsene senza accompagnamento durante le ore diurne – presso la Comunità Protetta a Media Assistenza CPM “Cà Lucia” di Traona (SO) ove, ad integrali oneri e spese della Regione Lombardia, sta seguendo un programma di cura e riabilitazione senza che i genitori debbano sopportare alcuna spesa di vitto o alloggio.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
Nelle more si costituiva che dava atto delle condizioni di salute del figlio e chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda avversa senza opposizione al versamento diretto nei confronti del figlio.
Alla prima udienza di comparizione, le parti, dopo discussione, raggiungevano un accordo e chiedevano di precisare le conclusioni congiuntamente in tal senso, con rinuncia al deposito di memorie e il Giudice rel. si riservava di riferire al Collegio.
pagina 2 di 3 Visto l'accordo delle parti, sopra trascritto che deve intendersi qui integralmente richiamato, e considerato che le modifiche delle condizioni di divorzio concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano conformi all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente invalido e Persona_1 portatore di handicap in condizione di gravità, anche alla luce della sua collocazione attuale, di talché ritiene il Collegio che la richiesta modifica possa essere accolta integralmente.
Spese di lite interamente compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni della sentenza n. 10/2018 del 21/12/2017, pubblicata il 16/01/2018, nel procedimento recante R.G. 1056/2017 con cui il Tribunale di Sondrio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le odierne parti, recependo l'accordo delle parti:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva.
2) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione;
3) COMPENSA tra le parti le spese del processo.
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza
Sondrio, così deciso nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 739/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura estesa su Parte_1 C.F._1 separato foglio depositato nel fascicolo informatico del presente procedimento, dall'Avv. PAOLO
MASSIMO TURRI (C.F. ; Fax: 02/36638463; Pec: C.F._2
presso il cui studio, sito in Milano (MI), via G. Carducci n. 32, elegge Email_1
domicilio ricorrente
Contro
( C.F. ) rappresentata e difesa - in forza di procura Controparte_1 C.F._3
alle liti in data 24/10/2024 - dall'avv. CLARA BIANCHI, con studio a Morbegno (SO) in Via
Ninguarda n. 39 (c.f. – pec: – fax 0342.611784), CodiceFiscale_4 Email_2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“prevedere per il mantenimento ordinario del figlio un contributo di euro 100,00 che ciascun genitore verserà direttamente al figlio su conto corrente allo stesso intestato entro il 25 di ogni mese”
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 14/10/2024 chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 10/2018 del 21/12/2017, pubblicata il 16/01/2018, nel procedimento recante R.G. 1056/2017 con cui il Tribunale di Sondrio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le odierne parti il 08/11/1997 in Morbegno (SO), stabilendo l'obbligo a carico del sig. di versare alla sig.ra un Parte_1 Controparte_1 assegno mensile dell'importo di euro 400,00 a titolo di mantenimento del loro figlio, al tempo minorenne, formulando domanda di revisione in diminuzione, nonché di Persona_1 temporanea sospensione della corresponsione, di quanto dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento del proprio figlio oggi maggiorenne, invalido in misura dell'85% e portatore di handicap in condizione di gravità, (C.F. ), nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._5 cittadino italiano, residente in [...].
In particolare il ricorrente rappresentava: che erano peggiorate le proprie condizioni economiche e di salute;
che il figlio oggi persona maggiorenne di anni 23 ma non economicamente autosufficiente;
che il figlio essendo affetto da Disturbo Ossessivo-Compulsivo in Disturbo di Personalità NAS, in data
27/05/2022 è stato dichiarato invalido in misura dell'85% (Doc. 14) nonché portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 (Doc. 15); che da tempo il figlio percepisce un assegno pensionistico che dovrebbe essere nelle more aumentato e che da oramai sei mesi è Per_1 ospite – con facoltà di autonomamente allontanarsene senza accompagnamento durante le ore diurne – presso la Comunità Protetta a Media Assistenza CPM “Cà Lucia” di Traona (SO) ove, ad integrali oneri e spese della Regione Lombardia, sta seguendo un programma di cura e riabilitazione senza che i genitori debbano sopportare alcuna spesa di vitto o alloggio.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
Nelle more si costituiva che dava atto delle condizioni di salute del figlio e chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda avversa senza opposizione al versamento diretto nei confronti del figlio.
Alla prima udienza di comparizione, le parti, dopo discussione, raggiungevano un accordo e chiedevano di precisare le conclusioni congiuntamente in tal senso, con rinuncia al deposito di memorie e il Giudice rel. si riservava di riferire al Collegio.
pagina 2 di 3 Visto l'accordo delle parti, sopra trascritto che deve intendersi qui integralmente richiamato, e considerato che le modifiche delle condizioni di divorzio concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e risultano conformi all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente invalido e Persona_1 portatore di handicap in condizione di gravità, anche alla luce della sua collocazione attuale, di talché ritiene il Collegio che la richiesta modifica possa essere accolta integralmente.
Spese di lite interamente compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni della sentenza n. 10/2018 del 21/12/2017, pubblicata il 16/01/2018, nel procedimento recante R.G. 1056/2017 con cui il Tribunale di Sondrio ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le odierne parti, recependo l'accordo delle parti:
1) PROVVEDE in conformità agli accordi delle parti, come indicati in parte motiva.
2) CONFERMA nel resto, per quanto di ragione;
3) COMPENSA tra le parti le spese del processo.
MANDA alla cancelleria per quanto di competenza
Sondrio, così deciso nella camera di consiglio del 05/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra
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