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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/08/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1560 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 14.7.2025 tra
(cod. fisc.: ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del Sindaco pro tempore, avv. Mauro Lombardo, domiciliata presso l'avv. Antonella Auciello (cod. fisc.: ) (p.e.c.: CodiceFiscale_1 [...]
, che la rappresenta e difende per procura Email_1 alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc.: ), quale ex socio unico e successore a CP_1 P.IVA_2 titolo universale della (cod. fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona della legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , Controparte_3 elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 133, presso lo studio dell'avv. Edoardo Lombardi (cod. fisc.: ), che la rap- CodiceFiscale_2 presenta e difende unitamente all'avv. Giovanna De Santis (cod. fisc.:
[...]
) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione C.F._3
e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria. CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta Controparte_4 ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichia- rare: (…)
A. In via principale, nel merito, in accoglimento delle conclusioni riportate nel primo grado di giudizio, riformare in tale modo la sentenza appellata:
1. 'Accogliere l'opposizione e, quindi, annullare e/o revocare, e comunque, in ogni caso, dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo, n.24314/2019, depositato dal Tribunale Civile di Roma, Sez. specializzata in materia di impresa, Sez. XVI civ., Dott. in data 12.12.19, n. R.G. Tes_1
68035/19, con contestuale condanna della società appellata a restituire l'im- porto a tal titolo pagato dall'Ente, pari alla complessiva somma di € 1.786.335,24 IVA compresa, oltre interessi moratori dalla data del paga- mento (23.11.21);
2. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero, in subor- dine, la risoluzione del contratto di appalto del 19.12.13, rep. 2361 e, quindi, accertare e dichiarare che nessun corrispettivo è dovuto alla società opposta per l'affidamento disposto ai sensi di tale contratto e, per l'effetto Condannare la società opposta a restituire all'Ente tutte le somme da quest'ultimo corrisposti in virtù del predetto contratto, nella misura di € 2.600.000,00, oltre IVA, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre inte- ressi moratori e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti al dì del soddisfo;
3. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare, altresì, il diritto dell'Ente opponente al risarcimento del danno all'immagine, da accertarsi anche in via equitativa, nella misura di € 500.000,00, ovvero nella misura che sarà rite- nuta di giustizia'.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudi- zio”; per “Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: CP_1
a) respingere l'appello e per l'effetto l'opposizione proposta dal Pt_2 siccome infondata in fatto e diritto e carente di prova, confermando la sen- tenza impugnata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 24314/2019 del
2 Tribunale di Roma ovvero comunque condannando l'opponente al paga- mento, in favore della società appellata ovvero dei suoi eredi e/o aventi causa, dei relativi importi o di quelli, anche diversi, ritenuti di giustizia alla luce della documentazione e delle prove offerte e di quelle ulteriori che sa- ranno acquisite, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/02;
b) in via del tutto gradata, in caso di accertata nullità del contratto di appalto del 19.12.13, rep. 2361, come da domanda di parte opponente, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dell'opposta – e/o dei suoi eredi ed aventi causa – a ricevere, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per i servizi regolarmente erogati sa Autolinee SAP S.r.l. nel periodo oggetto di lite, l'in- tegrale rimborso dei costi sostenuti per l'esercizio dei servizi di TPL oggetto di contratto, per la somma provata documentalmente in lite ovvero per quella che sarà accertata in corso di causa, nei termini di cui alla domanda già svolta in primo grado e qui riproposta per quanto di ragione;
c) per l'effetto, sempre in via gradata e nel caso di accoglimento dell'avversa domanda riconvenzionale, condannare il opponente al pagamento, Pt_2 in favore dell'opposta e/o dei suoi eredi ed aventi causa, delle somme di cui alla conclusione sub lettera b) che precede, previa eventuale compensazione con quanto dovesse risultare in diritto del di percepire in retroces- Pt_2 sione in denegata ipotesi di accoglimento della domanda sub lettera C) delle conclusioni di parte opponente, oltre interessi di legge;
d) in ogni caso rigettare tutte le domande svolte dalla opponente, ivi incluse quelle risarcitorie a qualsivoglia titolo, siccome viziate da carenza di giuri- sdizione, proposte nei confronti di un soggetto privo della titolarità passiva del rapporto controverso e in ogni caso radicalmente prive di fondamento e non provate, neppure in via indiziaria.
Con vittoria di oneri e spese di lite, anche generali”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il de- Controparte_4 creto ingiuntivo n. 24314/2019 emesso dal Tribunale di Roma il
12.12.2019, con cui le è stato ingiunto di pagare alla Controparte_2
l'importo complessivo di € 1.619.127,56, oltre I.V.A., ed interessi, nella mi- sura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle singole fatture al saldo, a titolo di corrispettivi dovuti a tale società per 3 l'espletamento del servizio di trasporto scolastico (TPS) sul territorio comu- nale nel periodo gennaio 2016 – giugno 2017, e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. In via principale, revocare e/o annullare, non- ché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo, n. 24314/2019, depositato dal Tribunale Civile di Roma, Sez. specializzata in materia di impresa, Sez. XVI civ., Dott. in data 12.12.19, n. R.G. Tes_1
68035/19;
B. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero, in subor- dine, la risoluzione del contratto di appalto del 19.12.13, rep. 2361 e, quindi, accertare e dichiarare che nessun corrispettivo è dovuto alla società opposta per l'affidamento disposto ai sensi di tale contratto e, per l'effetto C. Condannare la società opposta a restituire all'Ente tutte le somme da quest'ultimo corrisposti in virtù del predetto contratto, nella misura di € 2.600.000,00, oltre IVA, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre inte- ressi moratori e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti al dì del soddisfo;
D. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare, altresì, il diritto dell'Ente opponente al risarcimento del danno all'immagine, da accertarsi anche in via equitativa, nella misura di € 500.000,00, ovvero nella misura che sarà rite- nuta di giustizia”.
A fondamento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. la Controparte_5
ha dedotto che:
[...]
- in data 7.5.2019 le era stato notificato dal g.i.p. del Tribunale di VO decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., dei crediti van- tati dalla società opposta nei suoi confronti per il servizio di trasporto pub- blico locale (TPL) e TPS, relativamente alle annualità di cui ai capi di incolpa- zione di seguito indicati, fino alla concorrenza dell'importo di € 2.309.250,25 in quanto:
(i) la era incolpata per i reati di cui agli artt. 1, 5, co. 1, Controparte_2 lett. a), 10, 25, co. 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 231/2001, “perch Parte_3 quale procuratore speciale dal 13.1.2012 nonché persona che esercitava di fatto la gestione e il controllo d poneva in essere i seguenti Controparte_2 reati, commessi nell'interesse e a vantaggio della società”;
4 (ii) , e (…) di per il delitto di Parte_4 Parte_3 Parte_5 cui agli artt. 319, 319 bis e 321 c.p. perché, , in qualità di Parte_4 dipendente della agendo per conto d Controparte_2 Parte_6
, procuratore speciale e amministratore di fatto della medesima società,
[...] consegnava all'assessore del Comune di Guidonia Montecelio, la somma di denaro pari ad € 60.000, quale corrispettivo per l'interessamento del
[...] nella proroga dell'affidamento diretto, in favore della suddetta società, Pt_7 del servizio pubblico relativo al trasporto locale e al servizio scuolabus, di- sposto con delibera di Giunta comunale n. 135 del 14/06/2013.
Con l'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. per la qualità di di Pt_7 pubblico ufficiale, Assessore del Comune , ammini- Controparte_4 strazione interessata al contratto descritto. Commesso in Guidonia Montece- lio in epoca antecedente e prossima al 14/06/2013”;
(iii) , e , per il delitto di cui Parte_4 Parte_3 Parte_8 agli artt. 81, co. 2, 319, 319 bis, 321 e 360 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con il reato di cui al capo che precede, tra il dicembre 2015 e il gennaio 2016 , procuratore speciale Parte_3
e amministratore di fatto della richiedeva un incontro Controparte_2 con Vice Sindaco della città di , Parte_8 Controparte_4 avente ad oggetto il rinnovo dell'affidamento dei locali servizi di trasporto pubblico locale e dello scuolabus;
nel corso di tale colloqui, avvenuto negli uffici del comune d a gennaio 2016, il suddetto richie- Controparte_4 deva la somma di denaro pari ad € 100.000, quale cor- Parte_3 rispettivo per l'ulteriore proroga dell'affidamento diretto, alla predetta so- cietà dei servizi citati”; ha dedotto che:
- il vincolo derivante dal sequestro penale l'ha privata della disponibilità delle somme sequestrate, e tale vincolo non può essere rimosso o dichiarato inef- ficace dal giudice civile;
- inoltre, il decreto opposto è illegittimo o nullo perché in data 17.7.2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di VO le ha notificato la richiesta di giudizio immediato, nonché il decreto di giudizio immediato del g.i.p. del Tribunale di VO, nei confronti di vari imputati, tra i quali, Pt_4
5 ed dipendenti comunicali, e ex Vice Pt_4 Parte_3 Parte_8
Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio;
- in data 14.9.2017 il g.i.p. del Tribunale di VO, vista la richiesta - tra gli altri - di e , con la quale, nell'ambito del pro- Parte_4 Parte_3 cedimento penale n. 117/2016 R.G.N.R., avevano chiesto di essere giudicati con le forme di cui agli artt. 444 e segg. c.p.c., le ha notificato il decreto di fissazione udienza per la valutazione e la decisione su tale richiesta;
e all'udienza del 25.10.2017 è stata emessa sentenza di patteggiamento, con cui è stato condannato ad una pena di tre anni, tre mesi e Parte_3 dieci giorni per corruzione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, e inoltre è stato dichiarato incapace a contrarre con la Pubblica Ammi- nistrazione per tre anni, mentre ha patteggiato una pena di Parte_4 due anni, otto mesi e venti giorni, oltre alla pena accessoria dell'impossibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione per tre anni;
- inoltre, dall'esame della deliberazione della Giunta Comunale n. 135/2013 si evince come l'affidamento del servizio di trasporto scuolabus sia stato illegittimamente prorogato, eludendo tutte le garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico (nella specie, quelle che prevedono l'aggiudicazione dell'appalto ad evidenza pubblica) prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'esple- tamento dei lavori, comportando la nullità del contratto del 19.12.2013 per contrasto con le relative norme inderogabili e rendendo così sine titulo il rapporto intercorso tra stazione appaltante e impresa, derivandone l'obbligo della società opposta di restituire tutti i corrispettivi percepiti in virtù di tale contratto di appalto del 19.12.2013, pari ad € 2.600.000,00, oltre I.V.A., ovvero nella misura da accertarsi nel corso del giudizio.
Si è costituita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la CP_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione e precisando le seguenti con-
[...] clusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) respingere l'opposizione proposta da siccome infondata in fatto Pt_2
e in diritto e comunque carente di prova, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 24314/2019 ovvero comunque condannando l'opponente al pa- gamento, in favore della societ dei relativi importi o di Controparte_2 quelli, anche diversi, ritenuti di giustizia alla luce della documentazione e
6 delle prove offerte e di quelle ulteriori che saranno acquisite, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/02;
b) in via del tutto gradata, in caso di accertata nullità del contratto di appalto del 19.12.13, rep. 2361, come da domanda di parte opponente, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dell'opposta a ricevere, a titolo di in- dennizzo ex art. 2041 c.c., per i servizi dalla stessa regolarmente erogati nel periodo oggetto di lite, l'integrale rimborso dei costi sostenuti per l'esercizio dei servizi di TPL oggetto di contratto, per la somma che sarà accertata in corso di causa;
c) per l'effetto, sempre in via gradata e nel caso di accoglimento dell'avversa domanda riconvenzionale, condannare il opponente al pagamento, Pt_2 in favore dell'opposta, delle somme di cui alla conclusione sub lettera b) che precede, previa eventuale compensazione con quanto dovesse risultare in diritto de di percepire in retrocessione in denegata ipotesi di acco- Pt_2 glimento della domanda sub lettera C) delle conclusioni di parte opponente, oltre interessi di legge;
d) in ogni caso rigettare tutte le domande svolte dalla opponente, ivi incluse quelle risarcitorie a qualsivoglia titolo, siccome carenti di giurisdizione, pro- poste nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva e in ogni caso radicalmente prive di fondamento e non provate, neppure in via indi- ziaria.
Con vittoria di oneri e spese di lite, anche generali”.
L'opposta ha allegato che:
- con contratto di appalto del 19.12.2013 la le CP_4 Controparte_4 ha affidato il servizio di scuolabus sul proprio territorio con decorrenza dal
1°.
7.2013 e sino al 30.6.2016 per un corrispettivo complessivo di € 3.201.795,00, I.V.A. esclusa;
- alla conclusione dell'originario periodo di vigenza contrattuale, scaduto il
30.6.2016, il Comune ha adottato la determina n. 105 del 1°.7.2016, con cui il medesimo servizio è stato prorogato nelle more dell'indizione della gara per l'individuazione del nuovo affidatario;
7 - ai sensi dell'art. 7 del contratto, i pagamenti dei ratei di corrispettivo avreb- bero dovuto essere effettuati dal su base mensile, previa presenta- Pt_2 zione di fattura debitamente vistata dal Responsabile del servizio;
- di avere ottemperato puntualmente alle prescrizioni del contratto, curando per tutto il periodo previsto dalla convenzione il regolare esperimento del servizio, fatturando così regolarmente i ratei di corrispettivo maturati ed inol- trando le fatture al Comune per il tramite dello SDI;
- il ha accettato la prestazione, confermandone la regolarità, senza Pt_2 nulla eccepire in relazione alla prestazione medesima;
- con determina dirigenziale n. 154 del 17.5.2017 la Controparte_6
ha disposto la cessazione del servizio - per l'insufficienza del numero
[...] delle preiscrizioni - a fare data dal 30.6.2017;
- l'opponente ha omesso di corrisponderle i ratei di corrispettivo a decorrere dal mese di gennaio 2016 (e, dunque, nella vigenza del contratto originario)
e sino al 30.6.2017, data dello spirare della proroga contrattuale, e ciò mal- grado la regolare presentazione e accettazione delle fatture emesse dall'ap- paltatrice e l'assenza di contestazioni, per un importo residuo pari a €
1.619.127,56, oltre I.V.A.
Con sentenza n. 13466/2022 del 16.9.2022 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24314/19 (n. R.G. 68035/19) proposta dalla confermandolo integralmente. Controparte_4
Condanna l alla refusione in favore d Controparte_4 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.300,00, per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antista- tari”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
, che ha svolto le censure riportate di seguito e ha Controparte_4 concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la già socio unico e CP_1 successore a titolo universale della allegando e docu- Controparte_2 mentando che quest'ultima si è cancellata dal Registro delle Imprese, a
8 seguito di liquidazione, il 7.10.2022 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ap- pellata); e, quindi, contestando la fondatezza delle censure svolte dall'appel- lante e concludendo, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione, in subordine riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di con- danna dell'Amministrazione al pagamento in favore della Controparte_2 dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. con compensazione giudiziale delle somme.
2. Con un primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto che l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla è stato frutto di un accordo corruttivo, con conseguente Controparte_2 nullità del contratto di appalto ed insussistenza di qualsiasi diritto di paga- mento in favore dell'appaltatrice opposta. In particolare, l'Amministrazione comunale deduce come – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado – la prova di un accordo corruttivo si debba ritenere, in parti- colare, sulla scorta della sentenza di patteggiamento nei confronti di Pt_3 del procedimento a carico della per l'accerta-
[...] Controparte_2 mento di eventuali responsabilità penali ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e della sentenza di condanna a carico del Vice Sindaco , che Parte_8 ha prodotto per la prima volta nel costituirsi nel presente giudizio di appello (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante), insieme alla memoria conte- nente le conclusioni della Procura di VO (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellante).
Il motivo non è fondato.
2.1. Ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 (il “Codice Appalti” applicabile ratione temporis), “qualora nei confronti dell'appaltatore sia in- tervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'appli- cazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 6 e 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159], ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
9 fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, non- ché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il respon- sabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'in- tervento, di procedere alla risoluzione del contratto”.
La norma appena richiamata prevede che, anche nel caso di avvenuta con- danna per episodi di corruzione nei confronti della stazione appaltante, il contratto di appalto non possa ritenersi nullo, ma che questo sia soltanto risolvibile da parte dell'Amministrazione pubblica, con una valutazione di merito inerente allo stato di esecuzione dello stesso. In ragione della previ- sione normativa suddetta, quindi, non è possibile ritenere che, nell'attuale assetto del nostro ordinamento, il contratto di appalto stipulato con la Pub- blica Amministrazione a seguito di un accordo corruttivo sia nullo per viola- zione di norme inderogabili in materia di stipula degli stessi, come invece riteneva la giurisprudenza di legittimità formatasi nel sistema previgente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.2.2010, n. 3672; Cass. civ., Sez. I, 5.5.2008, n. 11031), richiamata da parte appellante.
Questa è l'interpretazione fornita alla suddetta disposizione normativa anche dall' , che, con propria Delibera n. Controparte_7
26 dell'8.4.2015, ha ritenuto che “il Codice dei contratti pubblici, nel disci- plinare l'istituto della risoluzione contrattuale, rimette la scelta alla discrezio- nalità della Stazione appaltante ed esclude ogni automatismo, con l'unica eccezione dell'art. 135, comma 1-bis [la decadenza dell'appaltatore dall'at- testazione di qualificazione], a tenore del quale, invece, la risoluzione è do- verosa. In tutti gli altri casi contemplati dagli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, la risoluzione è un'opzione che la Stazione appaltante ha l'onere di valutare, ma che dovrà essere attuata solo previa attenta comparazione degli interessi in gioco, primi fra tutti quelli pubblici ed economici”.
2.2. Nel caso in esame, la , pure venuta a cono- Controparte_4 scenza dei suddetti procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di VO
(come la stessa ha allegato nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.), non ha messo in discussione la prosecuzione dei rapporti contrattuali con le
[...]
e segnatamente non ha ritenuto di risolvere il contratto di Parte_9
10 appalto stipulato in data 19.12.2013, avendo valutato di interesse per la collettività la continuità del servizio di TPS appaltato con tale contratto.
Peraltro, nella determina dirigenziale n. 154/2017 la risoluzione del rap- porto contrattuale per cui è causa è stata motivata con l'insufficiente numero di iscrizioni (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), senza che sia possibile sostenere – come fa parte appellante – che, prima della sentenza di patteggiamento adottata nei confronti di Pt_3
“l'Ente non avrebbe potuto far riferimento a problematiche legale
[...] all'invalidità del contratto per fenomeni corruttivi”. Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa, infatti, la decisione discrezio- nale dell'Amministrazione pubblica di risolvere il contratto con l'appaltatore può essere legittimata addirittura dalla semplice adozione di un provvedi- mento di rinvio a giudizio, senza necessità di attendere una sentenza di con- danna, ancorché non definitiva (cfr., tra molte, Cons. Stato, Sez. V,
20.3.2019, n. 1846; Cons. Stato, Sez. V, 27.2.2019, n. 1367; Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2018 n. 5142; Cons. Stato, Sez. III, 23.11.2017, n. 5467).
Più in generale, la stessa ha prodotto, nell'intro- Parte_10 durre il giudizio di primo grado, articoli di stampa che riportavano la notizia dell'adozione delle misure cautelari nei confronti di Parte_3 [...]
già ad aprile 2017 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante – Pt_8 primo grado di giudizio), quindi quando erano in corso di esecuzione sia il contratto di TPL che quello di TPS, entrambi affidati alla Controparte_2 senza che la stazione appaltante abbia inteso risolvere tali contratti, anche se già allora avrebbe potuto astrattamente farlo. Si deve ritenere, allora, che il appellante, anche a seguito dell'emersione dei possibili fenomeni Pt_2 di corruzione (quello dallo stesso richiamati nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.), non ha inteso risolvere nessuno dei contratti sottoscritti con la non essendo contestato che il servizio di TPL sia prose- Controparte_2 guito fino al 2021 ed essendo documentato – come si è detto sopra – che quello di TPS è stato risolto a giugno 2017 solo per mancanza di utenza.
2.3. L'attuale sistema positivo è dunque teso a garantire la permanenza del vincolo contrattuale, pur nel caso di fenomeni corruttivi che possano avere interessato la fase propedeutica alla sua sottoscrizione e che, dunque, non necessariamente determinano un vizio del provvedimento di aggiudicazione.
11 La giurisprudenza amministrativa, nel ritenere che un procedimento penale per corruzione, che coinvolga “l'affidamento per cui qui è causa, senza ne- cessariamente ridondare a vizio di legittimità degli atti della procedura se- lettiva, avrebbe potuto al più indurre la stazione appaltante a valutare l'op- portunità di un intervento in via di autotutela sull'aggiudicazione ovvero di una risoluzione del contratto di appalto già stipulato”, ha richiamato la “di- sciplina di cui al già citato d.l. nr. 90 del 2014, la quale (…) costituisce la miglior conferma del carattere non automaticamente viziante di fatti come quelli emersi durante l'esecuzione dell'appalto di che trattasi (come dimo- strato dal fatto che il legislatore ha dovuto escogitare uno strumento ad hoc per impedire all'affidatario di continuare a percepire quello che potrebbe essere il profitto di un reato), e al tempo stesso dell'opzione normativa in favore del mantenimento in essere del rapporto contrattuale scaturito dall'originario affidamento” (così Cons. Stato, Sez. IV, 20.1.2015, n. 143).
Infatti, l'art. 32 del d.l. 24.6.2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114) prevede espressamente misure di amministrazione straordinaria per le imprese coinvolte in fattispecie di corruzione per garan- tire “la completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione”, che vedono il coinvolgimento dell' e della Prefettura competente, la CP_7 quale ultima è chiamata a nominare un Commissario cui sarà demandata la gestione dell'impresa per garantire l'esecuzione del contratto in questione.
Come chiarito sempre dal Consiglio di Stato, “l'art. 32 del d.l. anticorruzione si propone l'ambizioso obiettivo di contemperare due opposte esigenze: ga- rantire la completa esecuzione degli appalti e neutralizzare il rischio deri- vante dall'infiltrazione criminale nelle imprese, introducendo un originale e innovativo meccanismo di commissariamento. Più in particolare la gestione commissariale - espressamente qualificata come attività di pubblica utilità (poiché essa risponde, primariamente, all'interesse generale di assicurare la realizzazione dell'opera; così C.d.S., sez. III, 28 aprile 2016, n. 1630 ed ancor prima C.d.S., sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653) - è volta, attraverso l'intervento del Prefetto, non soltanto a garantire l'interesse pubblico alla completa ese- cuzione dell'appalto ma anche a sterilizzare la gestione del contratto "og- getto del procedimento penale" dal pericolo di acquisizione delle utilità ille- citamente captate in danno della pubblica amministrazione. E non si è
12 mancato di sottolineare che, sotto tale profilo, l'istituto si manifesta come uno strumento di autotutela contrattuale previsto direttamente dalla legge.
(…) La ratio della norma è quella di consentire il completamento dell'opera (ovvero, come nella fattispecie, la gestione del servizio appaltato) nell'esclu- sivo interesse dell'amministrazione concedente mediante la gestione del con- tratto in regime di "legalità controllata” (così Cons. Stato, Sez. III, 10.1.2018, n. 93).
Peraltro, le misure previste dal suddetto art. 32 del d.l. n. 90/2014 sono state adottate anche nei confronti della come ha docu- Controparte_2 mentato la stessa parte opponente (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appel- lante – primo grado di giudizio), e proprio per questo motivo l'appaltatrice ha continuato a gestire fino ai primi mesi del 2021 il servizio di TPL nelle more dell'espletamento della gara per la selezione del nuovo gestore del servizio, avviata dal soltanto ad ottobre 2020 (v. doc. n. 17 del Pt_2 fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
2.4. Resta assorbita, dunque, la censura alla sentenza di primo grado per non avere ritenuto provato, nel presente giudizio, l'esistenza di un accordo corruttivo, a monte del contratto di appalto in relazione a cui è stato doman- dato il pagamento dei corrispettivi, sulla scorta della sentenza di patteggia- mento emessa nei confronti dell'amministratore di fatto dell'appaltatrice,
[...]
e della pendenza del giudizio ex d.lgs. n. 231/2001 nei con- CP_8 fronti della e di quello nei confronti del Vice Sindaco Controparte_2
, quest'ultimo successivamente definito con la sua condanna Parte_8 in primo grado, come documentato nel proporre appello.
Alla luce di quanto si è detto sopra, anche qualora fosse provato – diversa- mente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, e come deduce parte appellante – che il contratto di appalto in data 19.12.2013 per il servizio di TPS sia stato stipulato a seguito di un accordo corruttivo tra Parte_3 procuratore speciale e (ritenuto) amministratore di fatto della CP_2
e l'ex Vice Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio,
[...] Parte_8
anche mediante dipendenti dell'Amministrazione comunale, o che sia
[...] frutto di un accordo corruttivo la proroga di tale contratto disposta in data 1°.7.2016, questo non consentirebbe di affermare la nullità del rapporto contrattuale di appalto in questione.
13 3. Con un secondo motivo di appello si deduce come il giudice di primo grado abbia errato a non ritenere comunque nullo il contratto di appalto stipulato in data 19.12.2013 tra la e la Controparte_4 [...] per violazione della disciplina dettata in materia di appalti CP_9 pubblici, e segnatamente di procedure di scelta del contrente, non essendo stata espletata una gara pubblica, come invece sarebbe stato obbligatorio.
Il motivo non è fondato.
3.1. Non è possibile affermare – come fa parte appellata – che l'obbligo della gara pubblica per la selezione del gestore del servizio di trasporto pubblico, nella specie locale, sia stato introdotto, a livello comunitario, soltanto con il Reg. CE n. 1370/2007, le cui disposizioni, come previsto dagli artt. 5 e 8 dello stesso, risultano applicabili “a decorrere dal 3 dicembre 2019”.
È vero che nel “considerando” n. 6 si legge: “Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, nulla dice in ordine alle modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nella Comunità, né, in particolare, in ordine alle circostanze in cui dovrebbero es- sere aggiudicati con gara d'appalto. È opportuno quindi aggiornare il quadro normativo comunitario”. Al contempo, però, al di fuori dei casi in cui l'affida- mento in house, l'obbligo per l'Amministrazione di selezionare il gestore con gara pubblica discendeva, nel nostro ordinamento, dall'art. 18 del d.lgs.
19.11.1997, n. 422, secondo cui: “Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei ser- vizi le regioni e gli enti locali [garantiscono] in particolare (…) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio (…) in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio”.
3.2. L'art. 61 della legge 29.3.2009, n. 99 – disciplina normativa non solo applicabile al contratto di appalto per cui è causa, ma anzi espressamente richiamata dalla negli atti di affidamento dallo Controparte_4 stesso adottati (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) – dispone, però, che, “Al fine di armonizzare il processo di libera- lizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e
14 locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono av- valersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007”.
L'art. 5 del Reg. CE n. 1370/2007 prevede, oltre alla gara, altri due sistemi di affidamento dei servizi: l'affidamento in house providing e il c.d. “affida- mento diretto sottosoglia”. Per quanto attiene a tale ultima fattispecie, il co.
4 di tale disposizione sancisce: “A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno. Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000 EUR oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600.000 chilometri l'anno”.
Come osserva parte appellata, l'art. 61 della legge n. 99/2009 rappresenta la presa d'atto del legislatore nazionale di una discrasia tra disciplina comu- nitaria e disciplina nazionale, determinando il superamento della disciplina dell'art. 18 del d.lgs. n. 422/1997, che prevedeva la gara come unica mo- dalità di affidamento, e ha espressamente affermato la piena applicazione delle tre ipotesi di affidamento diretto di cui ai parr. 2, 4 e 5 dell'art. 5 del
Reg. cit., tra cui anche l'affidamento diretto sottosoglia, determinando così l'allineamento del nostro ordinamento nel periodo transitorio fino al 3.12.2019 (art. 8, par. 2).
3.3. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate si deve ritenere che l'affi- damento diretto del servizio pubblico di trasporto locale alla CP_2 da parte della con il contratto in data
[...] Controparte_4
19.12.2013 sia legittimo. Come si evince dalla deliberazione di Giunta Co- munale n. 135/2013 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), infatti, tale affidamento è stato motivato alla luce del com- binato disposto dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 e dell'art. 61
15 della legge n. 99/2009, quindi quale affidamento diretto sottosoglia in fa- vore di una piccola e media impresa.
Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato 1 del Regolamento CE n. 800/2008, si defi- nisce piccola e media impresa una società “che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”. Dalla lettura dei dati di bilancio della emerge che il valore della produzione era Controparte_2 pari ad € 4.578.335,00 e il numero di addetti/dipendenti era pari a 56: la società, pertanto, rientrava nella nozione di PMI di cui alla disposizione nor- mativa sopra riportata.
Il numero di mezzi impegnati nel servizio era pari a diciassette, come si evince dalla Delibera del Comune di Guidonia n. 5 del 18.1.2016 (v. doc. n.
10 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) e il valore del contratto era pari a € 1.067.265,00 anno, di gran lunga inferiore ai due milioni di Euro annui previsti dall'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 ai fini della legittimità di un affidamento sottosoglia.
3.4. Consapevole della legittimità, sotto il profilo della procedura di stipula, del contratto di appalto azionato in sede monitoria dalla Controparte_2
l'Amministrazione comunale deduce che quello avente ad oggetto il servizio di TPS sarebbe un appalto, e non una concessione, con conseguente inap- plicabilità del Regolamento CE n. 1370/2007. Al riguardo, è sufficiente os- servare che l'applicabilità di detto Regolamento, a prescindere dalla natura dell'affidamento (appalto o concessione), deriva direttamente dall'art. 61 della citata legge n. 99/2009, che ha esteso le previsioni comunitarie sul
“sotto-soglia” all'affidamento di qualsiasi contratto di servizio.
Non merita censura, dunque, la sentenza di primo grado laddove ha richia- mato il combinato disposto dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 e dell'art. 61 della legge n. 99/2009 nel dichiarare la legittimità dell'affida- mento diretto disposto dalla in favore della CP_4 Controparte_4 [...]
con il contratto in data 19.12.2013. Pt_9 CP_2
Allo stesso modo, non merita censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto legittima la proroga di tale contratto, in quanto questa è stata disposta - come indicato nella determina n. 105/2016 (v. doc. n. 2 del fa- scicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) - nelle more
16 dell'espletamento delle procedure di selezione del nuovo gestore del servi- zio di trasporto scolastico. L'art. 5, par. 5, del Reg. CE n. 1370/2007, anche questo richiamato dall'art. 61 della legge n. 99/2009 (come si è detto so- pra), consente l'affidamento diretto o la proroga in caso di emergenza, ov- vero quando c'è interruzione o pericolo imminente di interruzione del servi- zio
Come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, dunque, si è trattato di una proroga c.d. “tecnica”, considerata pienamente compatibile con la normativa in materia di contratti pubblici quale “istituto volto ad assi- curare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità” (cfr., tra molte, Cons. Stato, Sez. III, 3.4.2017, n. 1521; Cons. Stato, Sez. V, 17.1.2018, n. 274).
4. Da ultimo, la censura la sentenza di primo Controparte_4 grado per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale pro- posta dall'opponente, volta ad accertare e dichiarare il diritto dell'ente locale al risarcimento del danno all'immagine, da accertarsi anche in via equitativa, nella misura di € 500.000,00, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giu- stizia. Al riguardo, l'appellante deduce che l'Amministrazione comunale op- ponente avrebbe subito un grave danno alla propria immagine, in ragione del clamore mediatico che ha avuto la vicenda a livello nazionale, in quanto tutti i tg delle tv nazionali, nonché i maggiori quotidiani nazionali, hanno riportato tali vicende.
Sebbene il giudice di prime cure abbia effettivamente omesso una pronuncia in ordine a tale domanda proposta dall'opponente, la stessa non può trovare accoglimento.
4.1. La configurabilità, in astratto, del danno all'immagine con riguardo alla Pubblica Amministrazione (nel quale va ricondotto quello alla reputazione),
e quindi la risarcibilità dello stesso, costituisce un principio del tutto conso- lidato nella giurisprudenza sia della Corte dei Conti (cfr., per tutte, Corte Conti, Sez. II, n. 114/94; C. Conti, Sez. Lombardia, n. 31/94; C. Conti, Sez.
Sardegna, n. 372/97; C. Conti, Sez. I, n. 10/98; C. Conti, Sez. II, n. 207/98; C. Conti SS.RR. n.16/99/QM; C. Conti, Sez. Lombardia, n.1551/99; C. Conti, Sez. I, n.96/2002; C. Conti, Sez. Lazio, n.439/2003; C. Conti, SS.RR.,
17 n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. Lombardia, n.433/04; C. Conti, Sez. I, n.49/A/2004; C. Conti, Sez. I, n. 173/A; C. Conti, Sez. II, n. 231/07; C. Conti, Sez. I, n. 202/08; C. Conti, Sez. n. 686/09; Corte Conti, Sez. I, n. CP_10
97/09; C. Conti, Sez. n. 1942/2011) sia – soprattutto, per quanto CP_10 di interesse ai fini del presente giudizio – della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., S.U., 25.10.1999, n. 744; Cass. civ., S.U., 6.4.2006, n. 20886).
Tale danno consiste, più in particolare, nel grave nocumento arrecato al pre- stigio, all'immagine e alla personalità pubblica della Pubblica Amministra- zione in conseguenza della condotta penalmente illecita posta in essere dai propri dipendenti. Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in vio- lazione dell'art. 97 Cost. “si traduce, infatti, in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua imma- gine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in ma- niera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata” (così Corte Conti, S.U., 23.4.2003, n. 10/QM).
Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è possibile escludere la possibilità di una tale condanna a carico di soggetto privo della qualifica di pubblico dipendente e circoscrivere tale voce di danno ai soli casi di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.2.2010, n. 3672). Nel caso in esame, quindi, è astrattamente configurabile la responsabilità della (e, per essa, del successore a titolo universale co- Controparte_2 stituitosi nel presente grado di giudizio), vale a dire il privato corruttore, peraltro rispondendo di tale condotta in sede penale non soltanto la persona fisica che, per conto dell'appaltatrice, ha corrotto il pubblico ufficiale (o l'in- caricato di pubblico servizio), ai sensi dell'art. 321 c.p., ma anche la stessa società, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, che indica la corruzione quale reato-presupposto, vale a dire quale primo criterio obiettivo di impu- tazione della responsabilità alla persona giuridica.
4.2. Ciò opportunamente premesso, come ha rilevato il giudice di primo grado (seppure con riferimento alla ritenuta mancanza di prova della con- dotta contraria a norme penali in relazione a cui è stata dedotta la nullità del contratto di appalto per cui è causa), “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un
18 indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti pre- visti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 11.3.2020 n. 7014; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 30.7.2018, n. 20170; e per quanto riguarda l'esclusione del valore di prova, Cass. civ., Sez. III, ord. 12.4.2011, n. 8421).
Non ignora questo giudicante che, secondo altro orientamento della giuri- sprudenza di legittimità, pur dovendosi affermare che la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. non implica un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile (e neanche determi- nando un'inversione dell'onere della prova: Cass. civ., Sez. III, ord.
7.11.2023, n. 31010; contra, ma isolata, Cass. civ., Sez. L, 29.2.2016, n. 3980), contiene però pur sempre un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.1.2024, n. 2897; Cass. civ., Sez. III, 11.10.2023,
n. 28428; Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 6.12.2011, n. 26263; Cass. civ., Sez. L, 19.11.2007, n. 23906). Ad avviso di questo giudicante, tuttavia, tale orien- tamento finisce per determinare, in concreto, quell'inversione dell'onere della prova che pure afferma deve escludersi, dando alla sentenza di patteggia- mento una rilevanza che – a ben considerare – non è quella di un mero indizio.
Così facendo, peraltro, tale orientamento si pone in palese contrasto con la previsione dell'art. 445, co.
1-bis, c.p.p., sia nel testo in vigore fino al 29.12.2022 sia in quello introdotto dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150, il quale denuncia l'intenzione del legislatore di rafforzare l'inefficacia quale con- danna, in altra sede, della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche al fine di non neutralizzare la preziosa efficacia deflattiva del contenzioso penale che alla stessa viene affidata.
4.3. La versione attualmente in vigore dell'art. 445, co.
1-bis, c.p.p. prevede che “La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pro- nunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere
19 utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministra- tivi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”.
Ad avviso di questo giudicante, tale testo trova applicazione anche al pre- sente giudizio. Infatti, come ha osservato il Consiglio Nazionale Forense (con riguardo ai procedimenti disciplinari, ma il ragionamento può essere mutuato con riguardo ai giudizi civili), in sede giurisdizionale, “La norma qui di inte- resse non reca disposizioni transitoria, con conseguente applicazione del principio del tempus regit processum. Pertanto, la regola di nuovo conio è destinata a trovare applicazione a tutti i giudizi (…) pendenti (…) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo indipendentemente dalla data di conclusione del patteggiamento” (così C.N.F., sentenza 26.2.2024, n. 40). Nel caso di specie, è dunque irrilevante che la sentenza di patteggiamento sia stata emessa in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo art. 445, co.
1-bis c.p.p., poiché esso trova applicazione in quanto la norma extrape- nale che la disposizione di nuovo conio prevede essere improduttiva di effetti è stata applicata dall'amministrazione.
Ciò ritenuto, nel caso in esame non è possibile ritenere raggiunta la prova della responsabilità dell'appaltatrice nella causazione dell'evento dannoso dedotto sulla scorta della sentenza di patteggiamento a carico dell'allora procuratore speciale e amministratore di fatto (come ritenuto in sede penale) della Controparte_11
. In ogni caso, anche qualora si voglia considerare la sentenza suddetta
[...] quale indizio, da valutare dunque unitamente agli altri elementi di prova in- dicati da parte appellante, parimenti deve escludersi che possa ritenersi rag- giunta la prova della responsabilità nel presente giudizio.
Infatti, la memoria del Pubblico Ministero presso il Tribunale di VO nel processo penale a carico dell'ex Vice Sindaco della Controparte_5
neanche può ritenersi abbia una valenza indiziaria in quanto atto di
[...] parte, e segnatamente proveniente da una parte del processo penale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.3.2025, n. 5667; Cass. civ., Sez. V, 27.12.2018, n. 33503): infatti, essa contiene una valutazione delle emergenze processuali,
e non l'indicazione di circostanze di fatto.
Neanche è possibile valutare unitamente alla sentenza di patteggiamento, quale ulteriore elemento, la sentenza n. 2077/2022 depositata dal Tribunale
20 di VO, in sede penale, in data 11.4.2023, e prodotta da parte appellante nel presente grado di giudizio (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante). La valutazione della stessa, seppure quale indizio, deve necessariamente te- nere conto di come la stessa non sia passata in giudicato e, perciò soltanto, si deve ritenere non possegga i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. richiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata.
5. In conclusione, l'appello proposto dalla av- Controparte_4 verso la sentenza n. 13466/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 16.9.2022 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la Controparte_4 sentenza n. 13466/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa il 16.9.2022; condanna la a rimborsare alla le Controparte_4 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 30.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 14.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
21
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta EL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1560 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 14.7.2025 tra
(cod. fisc.: ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del Sindaco pro tempore, avv. Mauro Lombardo, domiciliata presso l'avv. Antonella Auciello (cod. fisc.: ) (p.e.c.: CodiceFiscale_1 [...]
, che la rappresenta e difende per procura Email_1 alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e (cod. fisc.: ), quale ex socio unico e successore a CP_1 P.IVA_2 titolo universale della (cod. fisc. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona della legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , Controparte_3 elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 133, presso lo studio dell'avv. Edoardo Lombardi (cod. fisc.: ), che la rap- CodiceFiscale_2 presenta e difende unitamente all'avv. Giovanna De Santis (cod. fisc.:
[...]
) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione C.F._3
e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria. CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta Controparte_4 ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichia- rare: (…)
A. In via principale, nel merito, in accoglimento delle conclusioni riportate nel primo grado di giudizio, riformare in tale modo la sentenza appellata:
1. 'Accogliere l'opposizione e, quindi, annullare e/o revocare, e comunque, in ogni caso, dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo, n.24314/2019, depositato dal Tribunale Civile di Roma, Sez. specializzata in materia di impresa, Sez. XVI civ., Dott. in data 12.12.19, n. R.G. Tes_1
68035/19, con contestuale condanna della società appellata a restituire l'im- porto a tal titolo pagato dall'Ente, pari alla complessiva somma di € 1.786.335,24 IVA compresa, oltre interessi moratori dalla data del paga- mento (23.11.21);
2. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero, in subor- dine, la risoluzione del contratto di appalto del 19.12.13, rep. 2361 e, quindi, accertare e dichiarare che nessun corrispettivo è dovuto alla società opposta per l'affidamento disposto ai sensi di tale contratto e, per l'effetto Condannare la società opposta a restituire all'Ente tutte le somme da quest'ultimo corrisposti in virtù del predetto contratto, nella misura di € 2.600.000,00, oltre IVA, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre inte- ressi moratori e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti al dì del soddisfo;
3. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare, altresì, il diritto dell'Ente opponente al risarcimento del danno all'immagine, da accertarsi anche in via equitativa, nella misura di € 500.000,00, ovvero nella misura che sarà rite- nuta di giustizia'.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudi- zio”; per “Voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: CP_1
a) respingere l'appello e per l'effetto l'opposizione proposta dal Pt_2 siccome infondata in fatto e diritto e carente di prova, confermando la sen- tenza impugnata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 24314/2019 del
2 Tribunale di Roma ovvero comunque condannando l'opponente al paga- mento, in favore della società appellata ovvero dei suoi eredi e/o aventi causa, dei relativi importi o di quelli, anche diversi, ritenuti di giustizia alla luce della documentazione e delle prove offerte e di quelle ulteriori che sa- ranno acquisite, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/02;
b) in via del tutto gradata, in caso di accertata nullità del contratto di appalto del 19.12.13, rep. 2361, come da domanda di parte opponente, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dell'opposta – e/o dei suoi eredi ed aventi causa – a ricevere, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per i servizi regolarmente erogati sa Autolinee SAP S.r.l. nel periodo oggetto di lite, l'in- tegrale rimborso dei costi sostenuti per l'esercizio dei servizi di TPL oggetto di contratto, per la somma provata documentalmente in lite ovvero per quella che sarà accertata in corso di causa, nei termini di cui alla domanda già svolta in primo grado e qui riproposta per quanto di ragione;
c) per l'effetto, sempre in via gradata e nel caso di accoglimento dell'avversa domanda riconvenzionale, condannare il opponente al pagamento, Pt_2 in favore dell'opposta e/o dei suoi eredi ed aventi causa, delle somme di cui alla conclusione sub lettera b) che precede, previa eventuale compensazione con quanto dovesse risultare in diritto del di percepire in retroces- Pt_2 sione in denegata ipotesi di accoglimento della domanda sub lettera C) delle conclusioni di parte opponente, oltre interessi di legge;
d) in ogni caso rigettare tutte le domande svolte dalla opponente, ivi incluse quelle risarcitorie a qualsivoglia titolo, siccome viziate da carenza di giuri- sdizione, proposte nei confronti di un soggetto privo della titolarità passiva del rapporto controverso e in ogni caso radicalmente prive di fondamento e non provate, neppure in via indiziaria.
Con vittoria di oneri e spese di lite, anche generali”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha proposto opposizione avverso il de- Controparte_4 creto ingiuntivo n. 24314/2019 emesso dal Tribunale di Roma il
12.12.2019, con cui le è stato ingiunto di pagare alla Controparte_2
l'importo complessivo di € 1.619.127,56, oltre I.V.A., ed interessi, nella mi- sura di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle singole fatture al saldo, a titolo di corrispettivi dovuti a tale società per 3 l'espletamento del servizio di trasporto scolastico (TPS) sul territorio comu- nale nel periodo gennaio 2016 – giugno 2017, e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. In via principale, revocare e/o annullare, non- ché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo, n. 24314/2019, depositato dal Tribunale Civile di Roma, Sez. specializzata in materia di impresa, Sez. XVI civ., Dott. in data 12.12.19, n. R.G. Tes_1
68035/19;
B. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero, in subor- dine, la risoluzione del contratto di appalto del 19.12.13, rep. 2361 e, quindi, accertare e dichiarare che nessun corrispettivo è dovuto alla società opposta per l'affidamento disposto ai sensi di tale contratto e, per l'effetto C. Condannare la società opposta a restituire all'Ente tutte le somme da quest'ultimo corrisposti in virtù del predetto contratto, nella misura di € 2.600.000,00, oltre IVA, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, oltre inte- ressi moratori e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti al dì del soddisfo;
D. In via riconvenzionale, accertare e dichiarare, altresì, il diritto dell'Ente opponente al risarcimento del danno all'immagine, da accertarsi anche in via equitativa, nella misura di € 500.000,00, ovvero nella misura che sarà rite- nuta di giustizia”.
A fondamento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. la Controparte_5
ha dedotto che:
[...]
- in data 7.5.2019 le era stato notificato dal g.i.p. del Tribunale di VO decreto di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.c., dei crediti van- tati dalla società opposta nei suoi confronti per il servizio di trasporto pub- blico locale (TPL) e TPS, relativamente alle annualità di cui ai capi di incolpa- zione di seguito indicati, fino alla concorrenza dell'importo di € 2.309.250,25 in quanto:
(i) la era incolpata per i reati di cui agli artt. 1, 5, co. 1, Controparte_2 lett. a), 10, 25, co. 2, 3 e 5, del d.lgs. n. 231/2001, “perch Parte_3 quale procuratore speciale dal 13.1.2012 nonché persona che esercitava di fatto la gestione e il controllo d poneva in essere i seguenti Controparte_2 reati, commessi nell'interesse e a vantaggio della società”;
4 (ii) , e (…) di per il delitto di Parte_4 Parte_3 Parte_5 cui agli artt. 319, 319 bis e 321 c.p. perché, , in qualità di Parte_4 dipendente della agendo per conto d Controparte_2 Parte_6
, procuratore speciale e amministratore di fatto della medesima società,
[...] consegnava all'assessore del Comune di Guidonia Montecelio, la somma di denaro pari ad € 60.000, quale corrispettivo per l'interessamento del
[...] nella proroga dell'affidamento diretto, in favore della suddetta società, Pt_7 del servizio pubblico relativo al trasporto locale e al servizio scuolabus, di- sposto con delibera di Giunta comunale n. 135 del 14/06/2013.
Con l'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. per la qualità di di Pt_7 pubblico ufficiale, Assessore del Comune , ammini- Controparte_4 strazione interessata al contratto descritto. Commesso in Guidonia Montece- lio in epoca antecedente e prossima al 14/06/2013”;
(iii) , e , per il delitto di cui Parte_4 Parte_3 Parte_8 agli artt. 81, co. 2, 319, 319 bis, 321 e 360 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con il reato di cui al capo che precede, tra il dicembre 2015 e il gennaio 2016 , procuratore speciale Parte_3
e amministratore di fatto della richiedeva un incontro Controparte_2 con Vice Sindaco della città di , Parte_8 Controparte_4 avente ad oggetto il rinnovo dell'affidamento dei locali servizi di trasporto pubblico locale e dello scuolabus;
nel corso di tale colloqui, avvenuto negli uffici del comune d a gennaio 2016, il suddetto richie- Controparte_4 deva la somma di denaro pari ad € 100.000, quale cor- Parte_3 rispettivo per l'ulteriore proroga dell'affidamento diretto, alla predetta so- cietà dei servizi citati”; ha dedotto che:
- il vincolo derivante dal sequestro penale l'ha privata della disponibilità delle somme sequestrate, e tale vincolo non può essere rimosso o dichiarato inef- ficace dal giudice civile;
- inoltre, il decreto opposto è illegittimo o nullo perché in data 17.7.2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di VO le ha notificato la richiesta di giudizio immediato, nonché il decreto di giudizio immediato del g.i.p. del Tribunale di VO, nei confronti di vari imputati, tra i quali, Pt_4
5 ed dipendenti comunicali, e ex Vice Pt_4 Parte_3 Parte_8
Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio;
- in data 14.9.2017 il g.i.p. del Tribunale di VO, vista la richiesta - tra gli altri - di e , con la quale, nell'ambito del pro- Parte_4 Parte_3 cedimento penale n. 117/2016 R.G.N.R., avevano chiesto di essere giudicati con le forme di cui agli artt. 444 e segg. c.p.c., le ha notificato il decreto di fissazione udienza per la valutazione e la decisione su tale richiesta;
e all'udienza del 25.10.2017 è stata emessa sentenza di patteggiamento, con cui è stato condannato ad una pena di tre anni, tre mesi e Parte_3 dieci giorni per corruzione, con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, e inoltre è stato dichiarato incapace a contrarre con la Pubblica Ammi- nistrazione per tre anni, mentre ha patteggiato una pena di Parte_4 due anni, otto mesi e venti giorni, oltre alla pena accessoria dell'impossibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione per tre anni;
- inoltre, dall'esame della deliberazione della Giunta Comunale n. 135/2013 si evince come l'affidamento del servizio di trasporto scuolabus sia stato illegittimamente prorogato, eludendo tutte le garanzie di sistema a presidio dell'interesse pubblico (nella specie, quelle che prevedono l'aggiudicazione dell'appalto ad evidenza pubblica) prescritte dalla legge per l'individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l'esple- tamento dei lavori, comportando la nullità del contratto del 19.12.2013 per contrasto con le relative norme inderogabili e rendendo così sine titulo il rapporto intercorso tra stazione appaltante e impresa, derivandone l'obbligo della società opposta di restituire tutti i corrispettivi percepiti in virtù di tale contratto di appalto del 19.12.2013, pari ad € 2.600.000,00, oltre I.V.A., ovvero nella misura da accertarsi nel corso del giudizio.
Si è costituita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la CP_2
chiedendo il rigetto dell'opposizione e precisando le seguenti con-
[...] clusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) respingere l'opposizione proposta da siccome infondata in fatto Pt_2
e in diritto e comunque carente di prova, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 24314/2019 ovvero comunque condannando l'opponente al pa- gamento, in favore della societ dei relativi importi o di Controparte_2 quelli, anche diversi, ritenuti di giustizia alla luce della documentazione e
6 delle prove offerte e di quelle ulteriori che saranno acquisite, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/02;
b) in via del tutto gradata, in caso di accertata nullità del contratto di appalto del 19.12.13, rep. 2361, come da domanda di parte opponente, accertare e dichiarare la sussistenza del diritto dell'opposta a ricevere, a titolo di in- dennizzo ex art. 2041 c.c., per i servizi dalla stessa regolarmente erogati nel periodo oggetto di lite, l'integrale rimborso dei costi sostenuti per l'esercizio dei servizi di TPL oggetto di contratto, per la somma che sarà accertata in corso di causa;
c) per l'effetto, sempre in via gradata e nel caso di accoglimento dell'avversa domanda riconvenzionale, condannare il opponente al pagamento, Pt_2 in favore dell'opposta, delle somme di cui alla conclusione sub lettera b) che precede, previa eventuale compensazione con quanto dovesse risultare in diritto de di percepire in retrocessione in denegata ipotesi di acco- Pt_2 glimento della domanda sub lettera C) delle conclusioni di parte opponente, oltre interessi di legge;
d) in ogni caso rigettare tutte le domande svolte dalla opponente, ivi incluse quelle risarcitorie a qualsivoglia titolo, siccome carenti di giurisdizione, pro- poste nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva e in ogni caso radicalmente prive di fondamento e non provate, neppure in via indi- ziaria.
Con vittoria di oneri e spese di lite, anche generali”.
L'opposta ha allegato che:
- con contratto di appalto del 19.12.2013 la le CP_4 Controparte_4 ha affidato il servizio di scuolabus sul proprio territorio con decorrenza dal
1°.
7.2013 e sino al 30.6.2016 per un corrispettivo complessivo di € 3.201.795,00, I.V.A. esclusa;
- alla conclusione dell'originario periodo di vigenza contrattuale, scaduto il
30.6.2016, il Comune ha adottato la determina n. 105 del 1°.7.2016, con cui il medesimo servizio è stato prorogato nelle more dell'indizione della gara per l'individuazione del nuovo affidatario;
7 - ai sensi dell'art. 7 del contratto, i pagamenti dei ratei di corrispettivo avreb- bero dovuto essere effettuati dal su base mensile, previa presenta- Pt_2 zione di fattura debitamente vistata dal Responsabile del servizio;
- di avere ottemperato puntualmente alle prescrizioni del contratto, curando per tutto il periodo previsto dalla convenzione il regolare esperimento del servizio, fatturando così regolarmente i ratei di corrispettivo maturati ed inol- trando le fatture al Comune per il tramite dello SDI;
- il ha accettato la prestazione, confermandone la regolarità, senza Pt_2 nulla eccepire in relazione alla prestazione medesima;
- con determina dirigenziale n. 154 del 17.5.2017 la Controparte_6
ha disposto la cessazione del servizio - per l'insufficienza del numero
[...] delle preiscrizioni - a fare data dal 30.6.2017;
- l'opponente ha omesso di corrisponderle i ratei di corrispettivo a decorrere dal mese di gennaio 2016 (e, dunque, nella vigenza del contratto originario)
e sino al 30.6.2017, data dello spirare della proroga contrattuale, e ciò mal- grado la regolare presentazione e accettazione delle fatture emesse dall'ap- paltatrice e l'assenza di contestazioni, per un importo residuo pari a €
1.619.127,56, oltre I.V.A.
Con sentenza n. 13466/2022 del 16.9.2022 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 24314/19 (n. R.G. 68035/19) proposta dalla confermandolo integralmente. Controparte_4
Condanna l alla refusione in favore d Controparte_4 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 14.300,00, per compensi professionali, oltre spese generali come da tariffa forense, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antista- tari”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello la
[...]
, che ha svolto le censure riportate di seguito e ha Controparte_4 concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la già socio unico e CP_1 successore a titolo universale della allegando e docu- Controparte_2 mentando che quest'ultima si è cancellata dal Registro delle Imprese, a
8 seguito di liquidazione, il 7.10.2022 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte ap- pellata); e, quindi, contestando la fondatezza delle censure svolte dall'appel- lante e concludendo, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione, in subordine riproponendo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di con- danna dell'Amministrazione al pagamento in favore della Controparte_2 dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. con compensazione giudiziale delle somme.
2. Con un primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto che l'affidamento del servizio di trasporto scolastico alla è stato frutto di un accordo corruttivo, con conseguente Controparte_2 nullità del contratto di appalto ed insussistenza di qualsiasi diritto di paga- mento in favore dell'appaltatrice opposta. In particolare, l'Amministrazione comunale deduce come – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado – la prova di un accordo corruttivo si debba ritenere, in parti- colare, sulla scorta della sentenza di patteggiamento nei confronti di Pt_3 del procedimento a carico della per l'accerta-
[...] Controparte_2 mento di eventuali responsabilità penali ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e della sentenza di condanna a carico del Vice Sindaco , che Parte_8 ha prodotto per la prima volta nel costituirsi nel presente giudizio di appello (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante), insieme alla memoria conte- nente le conclusioni della Procura di VO (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellante).
Il motivo non è fondato.
2.1. Ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 (il “Codice Appalti” applicabile ratione temporis), “qualora nei confronti dell'appaltatore sia in- tervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'appli- cazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 6 e 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159], ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
9 fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, non- ché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il respon- sabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'in- tervento, di procedere alla risoluzione del contratto”.
La norma appena richiamata prevede che, anche nel caso di avvenuta con- danna per episodi di corruzione nei confronti della stazione appaltante, il contratto di appalto non possa ritenersi nullo, ma che questo sia soltanto risolvibile da parte dell'Amministrazione pubblica, con una valutazione di merito inerente allo stato di esecuzione dello stesso. In ragione della previ- sione normativa suddetta, quindi, non è possibile ritenere che, nell'attuale assetto del nostro ordinamento, il contratto di appalto stipulato con la Pub- blica Amministrazione a seguito di un accordo corruttivo sia nullo per viola- zione di norme inderogabili in materia di stipula degli stessi, come invece riteneva la giurisprudenza di legittimità formatasi nel sistema previgente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.2.2010, n. 3672; Cass. civ., Sez. I, 5.5.2008, n. 11031), richiamata da parte appellante.
Questa è l'interpretazione fornita alla suddetta disposizione normativa anche dall' , che, con propria Delibera n. Controparte_7
26 dell'8.4.2015, ha ritenuto che “il Codice dei contratti pubblici, nel disci- plinare l'istituto della risoluzione contrattuale, rimette la scelta alla discrezio- nalità della Stazione appaltante ed esclude ogni automatismo, con l'unica eccezione dell'art. 135, comma 1-bis [la decadenza dell'appaltatore dall'at- testazione di qualificazione], a tenore del quale, invece, la risoluzione è do- verosa. In tutti gli altri casi contemplati dagli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, la risoluzione è un'opzione che la Stazione appaltante ha l'onere di valutare, ma che dovrà essere attuata solo previa attenta comparazione degli interessi in gioco, primi fra tutti quelli pubblici ed economici”.
2.2. Nel caso in esame, la , pure venuta a cono- Controparte_4 scenza dei suddetti procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di VO
(come la stessa ha allegato nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.), non ha messo in discussione la prosecuzione dei rapporti contrattuali con le
[...]
e segnatamente non ha ritenuto di risolvere il contratto di Parte_9
10 appalto stipulato in data 19.12.2013, avendo valutato di interesse per la collettività la continuità del servizio di TPS appaltato con tale contratto.
Peraltro, nella determina dirigenziale n. 154/2017 la risoluzione del rap- porto contrattuale per cui è causa è stata motivata con l'insufficiente numero di iscrizioni (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), senza che sia possibile sostenere – come fa parte appellante – che, prima della sentenza di patteggiamento adottata nei confronti di Pt_3
“l'Ente non avrebbe potuto far riferimento a problematiche legale
[...] all'invalidità del contratto per fenomeni corruttivi”. Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa, infatti, la decisione discrezio- nale dell'Amministrazione pubblica di risolvere il contratto con l'appaltatore può essere legittimata addirittura dalla semplice adozione di un provvedi- mento di rinvio a giudizio, senza necessità di attendere una sentenza di con- danna, ancorché non definitiva (cfr., tra molte, Cons. Stato, Sez. V,
20.3.2019, n. 1846; Cons. Stato, Sez. V, 27.2.2019, n. 1367; Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2018 n. 5142; Cons. Stato, Sez. III, 23.11.2017, n. 5467).
Più in generale, la stessa ha prodotto, nell'intro- Parte_10 durre il giudizio di primo grado, articoli di stampa che riportavano la notizia dell'adozione delle misure cautelari nei confronti di Parte_3 [...]
già ad aprile 2017 (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante – Pt_8 primo grado di giudizio), quindi quando erano in corso di esecuzione sia il contratto di TPL che quello di TPS, entrambi affidati alla Controparte_2 senza che la stazione appaltante abbia inteso risolvere tali contratti, anche se già allora avrebbe potuto astrattamente farlo. Si deve ritenere, allora, che il appellante, anche a seguito dell'emersione dei possibili fenomeni Pt_2 di corruzione (quello dallo stesso richiamati nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c.), non ha inteso risolvere nessuno dei contratti sottoscritti con la non essendo contestato che il servizio di TPL sia prose- Controparte_2 guito fino al 2021 ed essendo documentato – come si è detto sopra – che quello di TPS è stato risolto a giugno 2017 solo per mancanza di utenza.
2.3. L'attuale sistema positivo è dunque teso a garantire la permanenza del vincolo contrattuale, pur nel caso di fenomeni corruttivi che possano avere interessato la fase propedeutica alla sua sottoscrizione e che, dunque, non necessariamente determinano un vizio del provvedimento di aggiudicazione.
11 La giurisprudenza amministrativa, nel ritenere che un procedimento penale per corruzione, che coinvolga “l'affidamento per cui qui è causa, senza ne- cessariamente ridondare a vizio di legittimità degli atti della procedura se- lettiva, avrebbe potuto al più indurre la stazione appaltante a valutare l'op- portunità di un intervento in via di autotutela sull'aggiudicazione ovvero di una risoluzione del contratto di appalto già stipulato”, ha richiamato la “di- sciplina di cui al già citato d.l. nr. 90 del 2014, la quale (…) costituisce la miglior conferma del carattere non automaticamente viziante di fatti come quelli emersi durante l'esecuzione dell'appalto di che trattasi (come dimo- strato dal fatto che il legislatore ha dovuto escogitare uno strumento ad hoc per impedire all'affidatario di continuare a percepire quello che potrebbe essere il profitto di un reato), e al tempo stesso dell'opzione normativa in favore del mantenimento in essere del rapporto contrattuale scaturito dall'originario affidamento” (così Cons. Stato, Sez. IV, 20.1.2015, n. 143).
Infatti, l'art. 32 del d.l. 24.6.2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114) prevede espressamente misure di amministrazione straordinaria per le imprese coinvolte in fattispecie di corruzione per garan- tire “la completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione”, che vedono il coinvolgimento dell' e della Prefettura competente, la CP_7 quale ultima è chiamata a nominare un Commissario cui sarà demandata la gestione dell'impresa per garantire l'esecuzione del contratto in questione.
Come chiarito sempre dal Consiglio di Stato, “l'art. 32 del d.l. anticorruzione si propone l'ambizioso obiettivo di contemperare due opposte esigenze: ga- rantire la completa esecuzione degli appalti e neutralizzare il rischio deri- vante dall'infiltrazione criminale nelle imprese, introducendo un originale e innovativo meccanismo di commissariamento. Più in particolare la gestione commissariale - espressamente qualificata come attività di pubblica utilità (poiché essa risponde, primariamente, all'interesse generale di assicurare la realizzazione dell'opera; così C.d.S., sez. III, 28 aprile 2016, n. 1630 ed ancor prima C.d.S., sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653) - è volta, attraverso l'intervento del Prefetto, non soltanto a garantire l'interesse pubblico alla completa ese- cuzione dell'appalto ma anche a sterilizzare la gestione del contratto "og- getto del procedimento penale" dal pericolo di acquisizione delle utilità ille- citamente captate in danno della pubblica amministrazione. E non si è
12 mancato di sottolineare che, sotto tale profilo, l'istituto si manifesta come uno strumento di autotutela contrattuale previsto direttamente dalla legge.
(…) La ratio della norma è quella di consentire il completamento dell'opera (ovvero, come nella fattispecie, la gestione del servizio appaltato) nell'esclu- sivo interesse dell'amministrazione concedente mediante la gestione del con- tratto in regime di "legalità controllata” (così Cons. Stato, Sez. III, 10.1.2018, n. 93).
Peraltro, le misure previste dal suddetto art. 32 del d.l. n. 90/2014 sono state adottate anche nei confronti della come ha docu- Controparte_2 mentato la stessa parte opponente (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appel- lante – primo grado di giudizio), e proprio per questo motivo l'appaltatrice ha continuato a gestire fino ai primi mesi del 2021 il servizio di TPL nelle more dell'espletamento della gara per la selezione del nuovo gestore del servizio, avviata dal soltanto ad ottobre 2020 (v. doc. n. 17 del Pt_2 fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
2.4. Resta assorbita, dunque, la censura alla sentenza di primo grado per non avere ritenuto provato, nel presente giudizio, l'esistenza di un accordo corruttivo, a monte del contratto di appalto in relazione a cui è stato doman- dato il pagamento dei corrispettivi, sulla scorta della sentenza di patteggia- mento emessa nei confronti dell'amministratore di fatto dell'appaltatrice,
[...]
e della pendenza del giudizio ex d.lgs. n. 231/2001 nei con- CP_8 fronti della e di quello nei confronti del Vice Sindaco Controparte_2
, quest'ultimo successivamente definito con la sua condanna Parte_8 in primo grado, come documentato nel proporre appello.
Alla luce di quanto si è detto sopra, anche qualora fosse provato – diversa- mente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, e come deduce parte appellante – che il contratto di appalto in data 19.12.2013 per il servizio di TPS sia stato stipulato a seguito di un accordo corruttivo tra Parte_3 procuratore speciale e (ritenuto) amministratore di fatto della CP_2
e l'ex Vice Sindaco del Comune di Guidonia Montecelio,
[...] Parte_8
anche mediante dipendenti dell'Amministrazione comunale, o che sia
[...] frutto di un accordo corruttivo la proroga di tale contratto disposta in data 1°.7.2016, questo non consentirebbe di affermare la nullità del rapporto contrattuale di appalto in questione.
13 3. Con un secondo motivo di appello si deduce come il giudice di primo grado abbia errato a non ritenere comunque nullo il contratto di appalto stipulato in data 19.12.2013 tra la e la Controparte_4 [...] per violazione della disciplina dettata in materia di appalti CP_9 pubblici, e segnatamente di procedure di scelta del contrente, non essendo stata espletata una gara pubblica, come invece sarebbe stato obbligatorio.
Il motivo non è fondato.
3.1. Non è possibile affermare – come fa parte appellata – che l'obbligo della gara pubblica per la selezione del gestore del servizio di trasporto pubblico, nella specie locale, sia stato introdotto, a livello comunitario, soltanto con il Reg. CE n. 1370/2007, le cui disposizioni, come previsto dagli artt. 5 e 8 dello stesso, risultano applicabili “a decorrere dal 3 dicembre 2019”.
È vero che nel “considerando” n. 6 si legge: “Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, nulla dice in ordine alle modalità di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico nella Comunità, né, in particolare, in ordine alle circostanze in cui dovrebbero es- sere aggiudicati con gara d'appalto. È opportuno quindi aggiornare il quadro normativo comunitario”. Al contempo, però, al di fuori dei casi in cui l'affida- mento in house, l'obbligo per l'Amministrazione di selezionare il gestore con gara pubblica discendeva, nel nostro ordinamento, dall'art. 18 del d.lgs.
19.11.1997, n. 422, secondo cui: “Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, per l'affidamento dei ser- vizi le regioni e gli enti locali [garantiscono] in particolare (…) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio (…) in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio”.
3.2. L'art. 61 della legge 29.3.2009, n. 99 – disciplina normativa non solo applicabile al contratto di appalto per cui è causa, ma anzi espressamente richiamata dalla negli atti di affidamento dallo Controparte_4 stesso adottati (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) – dispone, però, che, “Al fine di armonizzare il processo di libera- lizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e
14 locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, anche in deroga alla disciplina di settore, possono av- valersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007”.
L'art. 5 del Reg. CE n. 1370/2007 prevede, oltre alla gara, altri due sistemi di affidamento dei servizi: l'affidamento in house providing e il c.d. “affida- mento diretto sottosoglia”. Per quanto attiene a tale ultima fattispecie, il co.
4 di tale disposizione sancisce: “A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno. Qualora un contratto di servizio pubblico sia aggiudicato direttamente a una piccola o media impresa che opera con non più di 23 veicoli, dette soglie possono essere aumentate o a un valore annuo medio stimato inferiore a 2.000.000 EUR oppure, qualora il contratto riguardi la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri, inferiore a 600.000 chilometri l'anno”.
Come osserva parte appellata, l'art. 61 della legge n. 99/2009 rappresenta la presa d'atto del legislatore nazionale di una discrasia tra disciplina comu- nitaria e disciplina nazionale, determinando il superamento della disciplina dell'art. 18 del d.lgs. n. 422/1997, che prevedeva la gara come unica mo- dalità di affidamento, e ha espressamente affermato la piena applicazione delle tre ipotesi di affidamento diretto di cui ai parr. 2, 4 e 5 dell'art. 5 del
Reg. cit., tra cui anche l'affidamento diretto sottosoglia, determinando così l'allineamento del nostro ordinamento nel periodo transitorio fino al 3.12.2019 (art. 8, par. 2).
3.3. Alla luce delle disposizioni sopra richiamate si deve ritenere che l'affi- damento diretto del servizio pubblico di trasporto locale alla CP_2 da parte della con il contratto in data
[...] Controparte_4
19.12.2013 sia legittimo. Come si evince dalla deliberazione di Giunta Co- munale n. 135/2013 (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), infatti, tale affidamento è stato motivato alla luce del com- binato disposto dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 e dell'art. 61
15 della legge n. 99/2009, quindi quale affidamento diretto sottosoglia in fa- vore di una piccola e media impresa.
Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato 1 del Regolamento CE n. 800/2008, si defi- nisce piccola e media impresa una società “che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro”. Dalla lettura dei dati di bilancio della emerge che il valore della produzione era Controparte_2 pari ad € 4.578.335,00 e il numero di addetti/dipendenti era pari a 56: la società, pertanto, rientrava nella nozione di PMI di cui alla disposizione nor- mativa sopra riportata.
Il numero di mezzi impegnati nel servizio era pari a diciassette, come si evince dalla Delibera del Comune di Guidonia n. 5 del 18.1.2016 (v. doc. n.
10 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) e il valore del contratto era pari a € 1.067.265,00 anno, di gran lunga inferiore ai due milioni di Euro annui previsti dall'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 ai fini della legittimità di un affidamento sottosoglia.
3.4. Consapevole della legittimità, sotto il profilo della procedura di stipula, del contratto di appalto azionato in sede monitoria dalla Controparte_2
l'Amministrazione comunale deduce che quello avente ad oggetto il servizio di TPS sarebbe un appalto, e non una concessione, con conseguente inap- plicabilità del Regolamento CE n. 1370/2007. Al riguardo, è sufficiente os- servare che l'applicabilità di detto Regolamento, a prescindere dalla natura dell'affidamento (appalto o concessione), deriva direttamente dall'art. 61 della citata legge n. 99/2009, che ha esteso le previsioni comunitarie sul
“sotto-soglia” all'affidamento di qualsiasi contratto di servizio.
Non merita censura, dunque, la sentenza di primo grado laddove ha richia- mato il combinato disposto dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 e dell'art. 61 della legge n. 99/2009 nel dichiarare la legittimità dell'affida- mento diretto disposto dalla in favore della CP_4 Controparte_4 [...]
con il contratto in data 19.12.2013. Pt_9 CP_2
Allo stesso modo, non merita censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto legittima la proroga di tale contratto, in quanto questa è stata disposta - come indicato nella determina n. 105/2016 (v. doc. n. 2 del fa- scicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) - nelle more
16 dell'espletamento delle procedure di selezione del nuovo gestore del servi- zio di trasporto scolastico. L'art. 5, par. 5, del Reg. CE n. 1370/2007, anche questo richiamato dall'art. 61 della legge n. 99/2009 (come si è detto so- pra), consente l'affidamento diretto o la proroga in caso di emergenza, ov- vero quando c'è interruzione o pericolo imminente di interruzione del servi- zio
Come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di primo grado, dunque, si è trattato di una proroga c.d. “tecnica”, considerata pienamente compatibile con la normativa in materia di contratti pubblici quale “istituto volto ad assi- curare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l'erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità” (cfr., tra molte, Cons. Stato, Sez. III, 3.4.2017, n. 1521; Cons. Stato, Sez. V, 17.1.2018, n. 274).
4. Da ultimo, la censura la sentenza di primo Controparte_4 grado per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale pro- posta dall'opponente, volta ad accertare e dichiarare il diritto dell'ente locale al risarcimento del danno all'immagine, da accertarsi anche in via equitativa, nella misura di € 500.000,00, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giu- stizia. Al riguardo, l'appellante deduce che l'Amministrazione comunale op- ponente avrebbe subito un grave danno alla propria immagine, in ragione del clamore mediatico che ha avuto la vicenda a livello nazionale, in quanto tutti i tg delle tv nazionali, nonché i maggiori quotidiani nazionali, hanno riportato tali vicende.
Sebbene il giudice di prime cure abbia effettivamente omesso una pronuncia in ordine a tale domanda proposta dall'opponente, la stessa non può trovare accoglimento.
4.1. La configurabilità, in astratto, del danno all'immagine con riguardo alla Pubblica Amministrazione (nel quale va ricondotto quello alla reputazione),
e quindi la risarcibilità dello stesso, costituisce un principio del tutto conso- lidato nella giurisprudenza sia della Corte dei Conti (cfr., per tutte, Corte Conti, Sez. II, n. 114/94; C. Conti, Sez. Lombardia, n. 31/94; C. Conti, Sez.
Sardegna, n. 372/97; C. Conti, Sez. I, n. 10/98; C. Conti, Sez. II, n. 207/98; C. Conti SS.RR. n.16/99/QM; C. Conti, Sez. Lombardia, n.1551/99; C. Conti, Sez. I, n.96/2002; C. Conti, Sez. Lazio, n.439/2003; C. Conti, SS.RR.,
17 n.10/2003/QM; C. Conti, Sez. Lombardia, n.433/04; C. Conti, Sez. I, n.49/A/2004; C. Conti, Sez. I, n. 173/A; C. Conti, Sez. II, n. 231/07; C. Conti, Sez. I, n. 202/08; C. Conti, Sez. n. 686/09; Corte Conti, Sez. I, n. CP_10
97/09; C. Conti, Sez. n. 1942/2011) sia – soprattutto, per quanto CP_10 di interesse ai fini del presente giudizio – della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., S.U., 25.10.1999, n. 744; Cass. civ., S.U., 6.4.2006, n. 20886).
Tale danno consiste, più in particolare, nel grave nocumento arrecato al pre- stigio, all'immagine e alla personalità pubblica della Pubblica Amministra- zione in conseguenza della condotta penalmente illecita posta in essere dai propri dipendenti. Ogni azione dannosa compiuta dal pubblico agente in vio- lazione dell'art. 97 Cost. “si traduce, infatti, in un'alterazione dell'identità della pubblica amministrazione e, più ancora, nell'apparire di una sua imma- gine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in ma- niera inefficiente, non responsabile e non responsabilizzata” (così Corte Conti, S.U., 23.4.2003, n. 10/QM).
Al contempo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è possibile escludere la possibilità di una tale condanna a carico di soggetto privo della qualifica di pubblico dipendente e circoscrivere tale voce di danno ai soli casi di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.2.2010, n. 3672). Nel caso in esame, quindi, è astrattamente configurabile la responsabilità della (e, per essa, del successore a titolo universale co- Controparte_2 stituitosi nel presente grado di giudizio), vale a dire il privato corruttore, peraltro rispondendo di tale condotta in sede penale non soltanto la persona fisica che, per conto dell'appaltatrice, ha corrotto il pubblico ufficiale (o l'in- caricato di pubblico servizio), ai sensi dell'art. 321 c.p., ma anche la stessa società, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2001, che indica la corruzione quale reato-presupposto, vale a dire quale primo criterio obiettivo di impu- tazione della responsabilità alla persona giuridica.
4.2. Ciò opportunamente premesso, come ha rilevato il giudice di primo grado (seppure con riferimento alla ritenuta mancanza di prova della con- dotta contraria a norme penali in relazione a cui è stata dedotta la nullità del contratto di appalto per cui è causa), “La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un
18 indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti pre- visti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)” (così Cass. civ., Sez. III, ord. 11.3.2020 n. 7014; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 30.7.2018, n. 20170; e per quanto riguarda l'esclusione del valore di prova, Cass. civ., Sez. III, ord. 12.4.2011, n. 8421).
Non ignora questo giudicante che, secondo altro orientamento della giuri- sprudenza di legittimità, pur dovendosi affermare che la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. non implica un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile (e neanche determi- nando un'inversione dell'onere della prova: Cass. civ., Sez. III, ord.
7.11.2023, n. 31010; contra, ma isolata, Cass. civ., Sez. L, 29.2.2016, n. 3980), contiene però pur sempre un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 31.1.2024, n. 2897; Cass. civ., Sez. III, 11.10.2023,
n. 28428; Cass. civ., Sez. VI-3, ord., 6.12.2011, n. 26263; Cass. civ., Sez. L, 19.11.2007, n. 23906). Ad avviso di questo giudicante, tuttavia, tale orien- tamento finisce per determinare, in concreto, quell'inversione dell'onere della prova che pure afferma deve escludersi, dando alla sentenza di patteggia- mento una rilevanza che – a ben considerare – non è quella di un mero indizio.
Così facendo, peraltro, tale orientamento si pone in palese contrasto con la previsione dell'art. 445, co.
1-bis, c.p.p., sia nel testo in vigore fino al 29.12.2022 sia in quello introdotto dal d.lgs. 10.10.2022, n. 150, il quale denuncia l'intenzione del legislatore di rafforzare l'inefficacia quale con- danna, in altra sede, della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche al fine di non neutralizzare la preziosa efficacia deflattiva del contenzioso penale che alla stessa viene affidata.
4.3. La versione attualmente in vigore dell'art. 445, co.
1-bis, c.p.p. prevede che “La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pro- nunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere
19 utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministra- tivi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile”.
Ad avviso di questo giudicante, tale testo trova applicazione anche al pre- sente giudizio. Infatti, come ha osservato il Consiglio Nazionale Forense (con riguardo ai procedimenti disciplinari, ma il ragionamento può essere mutuato con riguardo ai giudizi civili), in sede giurisdizionale, “La norma qui di inte- resse non reca disposizioni transitoria, con conseguente applicazione del principio del tempus regit processum. Pertanto, la regola di nuovo conio è destinata a trovare applicazione a tutti i giudizi (…) pendenti (…) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo indipendentemente dalla data di conclusione del patteggiamento” (così C.N.F., sentenza 26.2.2024, n. 40). Nel caso di specie, è dunque irrilevante che la sentenza di patteggiamento sia stata emessa in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo art. 445, co.
1-bis c.p.p., poiché esso trova applicazione in quanto la norma extrape- nale che la disposizione di nuovo conio prevede essere improduttiva di effetti è stata applicata dall'amministrazione.
Ciò ritenuto, nel caso in esame non è possibile ritenere raggiunta la prova della responsabilità dell'appaltatrice nella causazione dell'evento dannoso dedotto sulla scorta della sentenza di patteggiamento a carico dell'allora procuratore speciale e amministratore di fatto (come ritenuto in sede penale) della Controparte_11
. In ogni caso, anche qualora si voglia considerare la sentenza suddetta
[...] quale indizio, da valutare dunque unitamente agli altri elementi di prova in- dicati da parte appellante, parimenti deve escludersi che possa ritenersi rag- giunta la prova della responsabilità nel presente giudizio.
Infatti, la memoria del Pubblico Ministero presso il Tribunale di VO nel processo penale a carico dell'ex Vice Sindaco della Controparte_5
neanche può ritenersi abbia una valenza indiziaria in quanto atto di
[...] parte, e segnatamente proveniente da una parte del processo penale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 4.3.2025, n. 5667; Cass. civ., Sez. V, 27.12.2018, n. 33503): infatti, essa contiene una valutazione delle emergenze processuali,
e non l'indicazione di circostanze di fatto.
Neanche è possibile valutare unitamente alla sentenza di patteggiamento, quale ulteriore elemento, la sentenza n. 2077/2022 depositata dal Tribunale
20 di VO, in sede penale, in data 11.4.2023, e prodotta da parte appellante nel presente grado di giudizio (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte appellante). La valutazione della stessa, seppure quale indizio, deve necessariamente te- nere conto di come la stessa non sia passata in giudicato e, perciò soltanto, si deve ritenere non possegga i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. richiesti dalla giurisprudenza sopra richiamata.
5. In conclusione, l'appello proposto dalla av- Controparte_4 verso la sentenza n. 13466/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 16.9.2022 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la Controparte_4 sentenza n. 13466/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa il 16.9.2022; condanna la a rimborsare alla le Controparte_4 CP_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 30.000,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 14.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
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