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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento del danno
Nella causa iscritta al n. 287 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, corrente a , C.F. Parte_1 Parte_1
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
on. le dott. elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Sidney Parte_2
Sonnino n. 37 presso lo studio dell'avv. Piero Franceschi che lo rappresenta e difende giusta procura speciale resa in calce all'atto d'appello;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nato il [...] a Controparte_1 C.F._1 [...]
ed ivi residente, elettivamente domiciliato in Oristano, nella via Parte_1
Carducci n. 9, presso lo studio dell'avv. Gabriella Martani che lo rappresenta e difende giusta procura speciale resa in calce all'atto di citazione del primo grado del giudizio;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 24 ottobre 2022, comunicata con nota prot. n. 03825/2022 in pari data;
APPELLATO
All'udienza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'appellante (come da atto d'appello):
“Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via istruttoria, in riforma dell'ordinanza di ammissione delle prove del
Tribunale, disporre l'espletamento della prova testimoniale ritualmente dedotta in capo alla teste dott.ssa res. a , sui Testimone_1 Parte_1
seguenti capitoli:
A) Vero che, quando, nel 2008, è stata adottata la determinazione n. 300/A ed effettuata la stipulazione con la della polizza di assicurazione r.c. CP_2
estesa ai dipendenti e agli amministratori, il sig. ricopriva la Controparte_3
carica di Assessore comunale;
B) Vero che, quando, nel 2016, venne comunicato per le vie brevi dalla Resp. le del Servizio Amministrativo dott.ssa al sig. che il Testimone_1 CP_3
broker aveva eccepito che la denuncia del sinistro era stata presentata oltre i termini, il sig. rispose che prima non poteva presentarla non CP_3
conoscendo l'esito del procedimento penale.
- nel merito, accogliere l'appello per i motivi sopra esposti e riformare la sentenza n. 303/2022, pronunciata dal Tribunale di Oristano, rigettando tutte le avverse domande in quanto inammissibili o infondate e comunque mandando assolto da ogni addebito il;
Parte_1
-nel merito, in via di subordine e salvo gravame, riformare la sentenza n.
303/2022, pronunciata dal Tribunale di Oristano, riducendo almeno l'addebito in capo al in relazione all'esatta Parte_1
commisurazione della parcella rimborsabile e al concorso del sig. CP_3
nella causazione del danno;
[...]
-in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellato (come da foglio di precisazione delle conclusioni dell'11 ottobre 2024):
“Chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello Sezione civile di Cagliari, che, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, voglia rigettare l'appello proposto dal e, per l'effetto, previa conferma Parte_1
della sentenza n. 303/2022 del Tribunale di Oristano,
1) condannare il , in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., a pagare in favore di la somma di € 6.729,18, ovvero la Controparte_3
2 diversa somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, con interessi dalla data della domanda (18/4/2014), ovvero dalla diversa data che il Giudice dovesse ritenere di giustizia;
2) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Controparte_3
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano il Parte_1
, esponendo che:
[...]
- in qualità di Assessore alle Politiche Agricole nella Giunta Comunale di nel periodo tra il 2005 ed il 2010 era stato indagato e poi Parte_1 rinviato a giudizio, unitamente all'allora Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, geom. , per il reato di cui agli artt. 48, 110 e Controparte_4
479 c.p.;
- il processo si era concluso nei suoi confronti con la pronuncia di assoluzione del Tribunale di Oristano n. 261 del 18.11.2013, depositata il 19.02.2014, per la cui difesa aveva affrontato la complessiva spesa di € 6.729,18, come da fatture quietanzate dall'avv. Luca Casula;
- a fronte delle reiterate richieste di rimborso delle spese sostenute,
l'amministrazione comunale si era limitata a trasmettergli, in data
14.03.2016, la comunicazione di rigetto del sinistro da parte della OM di assicurazioni DAS S.p.A.;
- tuttavia, solo in un secondo momento aveva appreso che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, coimputato nel medesimo procedimento penale, era stato rimborsato, fin dal mese di settembre del 2014, dalla compagnia sulla base della polizza n. 11044894, valida dal CP_5
30.06.2008 al 30.06.2011, stipulata dal per la protezione legale Pt_1 dell'ente, del sindaco, del segretario comunale, degli assessori, dei consiglieri e dei dipendenti, per i rischi derivanti dall'espletamento del mandato e/o del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio;
- l'esistenza di tale polizza non gli era mai stata comunicata dal né Pt_1 all'atto della stipula, né quando era divenuta di dominio pubblico la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati talchè alla richiesta di rimborso delle spese legali, la in data 6.02.2019, gli aveva comunicato CP_5
3 di avere archiviato il caso assicurativo per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2952, c. 2 c.c.;
- il tentativo di risolvere la vertenza mediante negoziazione assistita con la parte convenuta si era concluso negativamente con un verbale di mancato accordo.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna del al Pt_1
risarcimento del danno ingiusto subito per la perdita del diritto al rimborso delle spese di difesa, “nella misura di € 6.729,18, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla data delle singole fatture quietanzate dal difensore, con vittoria di spese e competenze del giudizio e del procedimento di negoziazione assistita”, in quanto l'omessa comunicazione da parte del dell'esistenza della polizza assicurativa Pt_1 stipulata con la aveva creato le condizioni perché l'impresa CP_5
assicuratrice gli eccepisse, come aveva fatto, la prescrizione.
Il , costituitosi in giudizio, ha domandato Parte_1
il rigetto delle avverse domande, esponendo che:
- anche se per legge non era obbligato, aveva esteso agli amministratori la copertura prestata per i dipendenti tramite la polizza di tutela legale stipulata con la OM , avente validità dal 30.06.2008 al 30.09.2011, in CP_2
cui era compresa anche la garanzia per il relativa al reato per cui era CP_3
stato assolto, asseritamente commesso in data 15.07.2008 e contestatogli mediante avviso di conclusione delle indagini preliminari in data 7.07.2010;
- l'attore non aveva diritto al rimborso delle spese legali sostenute in quanto: non aveva provveduto alla denuncia del sinistro entro i termini contrattuali di
3 e 15 giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento a suo carico ed aveva inoltrato la richiesta di rimborso in data 9.04.2014, ossia oltre il termine di 24 mesi previsti per la garanzia postuma;
- il ritardo con cui il si era determinato a richiedere il rimborso delle CP_3
spese non era imputabile ad esso Comune, sia perché l'esercizio del diritto derivante dalla polizza spettava esclusivamente al soggetto assicurato, sia perché doveva presumersi che egli fosse a conoscenza della stipula della polizza, essendo assessore in carica, nonché consigliere, nel momento in cui il contratto era stato stipulato;
4 - l'attore, peraltro, non aveva provveduto a comunicare al il proprio Pt_1
coinvolgimento nel procedimento, con richiesta di nomina di un difensore di comune gradimento.
La convenuta ha contestato altresì l'ammontare della somma richiesta, deducendo che, in mancanza di una concorde pattuizione per la scelta del difensore, al non poteva essere riconosciuto alcun rimborso superiore CP_3
ai minimi dei vigenti parametri ministeriali;
parimenti, non erano dovuti gli interessi dalla data delle fatture, di gran lunga precedenti alla domanda.
Ha quindi concluso per il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'attore al rimborso in suo favore della somma di € 1.661,93 corrispondente alla spesa sostenuta per il procedimento di negoziazione assistita.
In subordine, ha chiesto che venisse limitata la condanna a non più del minimo risultante dal D.M. recante i parametri forensi, con riduzione del risarcimento in proporzione al concorso colposo dell'attore per non aver provveduto alla denuncia del sinistro alla OM e la limitazione CP_2
degli interessi dalla data della domanda e non da quella delle singole fatture.
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa con la sentenza n. 303/2022, pubblicata il 09.06.2022, con la quale il Tribunale di Oristano ha accolto la domanda attorea, condannando il Parte_1
“al pagamento in favore dell'attore , a titolo di risarcimento Controparte_3 del danno, dell'importo di € 6.729,18, oltre interessi legali dalla data della domanda (18.04.2014) fino al saldo” oltre alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Erario, liquidate “in euro 2.177,50 a titolo di compensi professionali, oltre C. p. a. e I. v. a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, oltre che al rimborso in favore dello Stato delle spese prenotate a debito, come risultanti dal Foglio Notizie ex art. 280 del T.U. n.
115/2002”.
Il percorso motivazionale seguito dal Tribunale può essere riassunto nei seguenti termini.
a) Preliminarmente, ha escluso che fosse configurabile un obbligo del convenuto di rimborsare all'attore le spese da lui sostenute per la Pt_1
difesa del processo penale in cui era risultato coinvolto per fatti connessi al proprio incarico, sulla base dell'applicazione analogica delle disposizioni
5 normative che all'epoca contemplavano tale diritto per i soli dipendenti degli enti locali ovvero sulla base dell'applicazione della disciplina, di matrice privatistica, del contratto di mandato.
b) Ha ricondotto l'assicurazione stipulata dal alla fattispecie Pt_1 normativa di cui all'art. 1891 c.c., che disciplina i casi, come quello esaminato, di chi stipula un contratto di assicurazione in nome proprio
(contraente) ma per conto d'altri, cioè nell'interesse di un terzo (assicurato), anche alla luce dell'espresso richiamo agli artt. 1892 e 1893 c.c. contenuto nel frontespizio del contratto.
c) Inquadrata la predetta fattispecie nell'ambito del contratto a favore di terzo, seppure con le proprie specificità, conformemente agli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza anche di legittimità, ha evidenziato che se da un lato il contraente, ai sensi dell'art. 1891, comma 2 c.c., non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, al quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto, “sicché, in mancanza di una disposizione o di una clausola che lo obblighi anche ad attivarsi nell'interesse dell'assicurato, il contraente non è responsabile dei danni che quest'ultimo, ovvero i suoi eredi, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto di assicurazione, abbiano subito a causa della loro prescrizione” dall'altro lato il rispetto del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) impone che il contraente informi l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione, “tenuto conto della particolare configurazione del contratto e della conseguente estraneità del terzo beneficiario alla stipulazione”, così come affermato anche dalla Corte di
Cassazione.
d. Atteso che il non aveva né allegato né tantomeno provato di aver Pt_1 informato l'attore dell'esistenza della polizza assicurativa stipulata con la così violando il dovere di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., CP_5 il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione comunale di risarcire l'attore dei danni subiti a causa della perdita dell'indennizzo, essendo trascorso “sia il termine di validità anche della garanzia “postuma”, sia il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma 2 c.c.”, come rilevato dall'assicurazione rispetto alla richiesta formulata dal CP_3
6 e. Ha altresì soggiunto che:
- non era stato provato che l'attore fosse da subito a conoscenza dell'esistenza della polizza, in quanto: la conclusione di convenzioni assicurative non rientrava fra i compiti propri della carica da lui ricoperta;
i documenti n. 6 e
7 allegati dal con le memorie istruttorie risalivano, uno al 2004, Pt_1
quando il non ricopriva ancora la carica di assessore, e il secondo CP_1 dimostrava che la gara per l'affidamento di servizi assicurativi era stata indetta dalla Responsabile del Servizio Amministrativo del Parte_1
con determina n.152/A del 12.06.2008, senza il coinvolgimento
[...] dell' attore;
- l'Amministrazione comunale non poteva sostenere di non essere a conoscenza del procedimento penale promosso contro il prima della CP_3
richiesta di rimborso formulata nel 2014, dal momento che in giudizio era emerso che: “fin dal febbraio del 2010, gli atti del procedimento penale in questione, che vedeva coimputati l'odierno attore e il geometra _4
, erano stati inviati da quest'ultimo al , proprio al fine di
[...] Pt_1
ottenere il rimborso delle spese per la difesa in quel giudizio;
f. Ha confermato il rigetto dell'istanza di prova testimoniale sul capo B) dedotto nella memoria istruttoria di parte attrice ex art. 183, comma VI c.p.c., in quanto si trattava di una circostanza genericamente formulata sotto il profilo spazio - temporale e, comunque, il capo di prova non era concludente ai fini della decisione, non dimostrando che il fosse a conoscenza della CP_3
polizza assicurativa né, parimenti, quando si sarebbe attivato per chiedere il rimborso, se avesse saputo dell'esistenza della copertura assicurativa.
Assumeva rilevanza poi che il predetto capo di prova fosse diretto alla funzionaria che aveva stipulato la polizza assicurativa, senza tuttavia informare di tale circostanza il “con conseguente scarsa imparzialità CP_3
(e attendibilità) della testimone indicata dal anche a prescindere Pt_1
dalla possibile configurabilità di una sua incapacità a deporre ex art. 246
c.p.c. (ove si consideri che il potrebbe chiamarla in causa per essere Pt_1 manlevato dalle conseguenze derivanti dall'accoglimento della domanda attorea).”;
g. Ha quantificato il risarcimento parametrandolo alle spese sostenute dall'attore per la difesa nel procedimento penale, come risultanti dalle fatture
7 quietanzate emesse dal difensore del in quel procedimento, osservando CP_3 che l'importo ivi indicato, di complessivi € 6.729,18, doveva considerarsi congruo sia alla luce del D.M. n. 140/2012, che del successivo D.M. n.
55/2014 (richiamato dallo stesso Comune convenuto), in quanto il processo penale si era svolto prima davanti al G.U.P. e poi in fase dibattimentale. Ha poi riconosciuto gli interessi legali dalla data della domanda (18.04.2014) fino al saldo, condividendo l'assunto al riguardo formulato dal convenuto.
Con atto di citazione notificato l'8 luglio 2022 ha proposto appello il
, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. Parte_1
Si è costituito in giudizio il quale ha concluso per il Controparte_3 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
La Corte con ordinanza del 24 novembre 2022 ha rigettato le istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto: “il cap. A) è superfluo in quanto il fatto dedotto è pacifico e il capitolo B) è genericamente dedotto e comunque non concludente ai fini della decisione in quanto, se anche confermato, non dimostrerebbe quando il è venuto a conoscenza CP_3 dell'esistenza della polizza assicurativa, impregiudicata la questione della ripartizione dell'onere della prova di tale data.”
All'udienza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, inquadrata la fattispecie nell'ambito del contratto a favore di terzo, ha riconosciuto la sussistenza dell'obbligo del di risarcire l'attore dei danni subiti a causa della perdita Pt_1 dell'indennizzo per avvenuta prescrizione, non avendo comunicato al CP_3
l'esistenza della polizza stipulata a suo favore, in spregio al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c.
L'ente:
- lamenta che il Giudice di prime cure avesse ricondotto l'assicurazione per cui è causa alla fattispecie normativa di cui all'art. 1891 c.c., considerato l'oggetto della polizza di cui all'art. 1 e l'espresso richiamo agli artt. 1892 e
1893 c.c. contenuto nel frontespizio del contratto, osservando che tali richiami non erano pertinenti al caso in esame e che secondo la dottrina
8 richiamata in sentenza la fattispecie doveva essere ricondotta nell'ambito dell'interposizione gestoria non rappresentativa;
- rileva che se da un lato era corretto affermare che solo l'assicurato poteva legittimamente instaurare un giudizio idoneo a impedire la prescrizione del diritto di indennizzo, dall'altro lato, in capo al non sussisteva un Pt_1 dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto che gli imponesse di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione, dal momento in cui tale dovere è riconosciuto ex lege soltanto nei confronti delle parti del contratto e non di terzi;
- lamenta che il Tribunale non avesse considerato che “il contraente che ometta di informare l'assicurato della stipulazione di una polizza può esser ritenuto responsabile del danno eventualmente provocato da tale condotta omissiva solo se era legato da un vero e proprio obbligo contrattuale nei confronti del soggetto assicurato,” mentre nel caso di specie le parti non avevano previsto il predetto obbligo a favore dell'assicurato ed a carico al contraente e tra esse non sussisteva alcun rapporto contrattuale;
- sostiene che, anche a voler riconoscere che “l'assicurato, seppure terzo rispetto al contratto, abbia titolo nel contratto stesso per tutelare il suo diritto di credito (sul presupposto che il contenuto del contratto di assicurazione per conto sia integrato attraverso la buona fede e implichi l'obbligo di informare
l'assicurato dell'avvenuta stipulazione), non vi fosse alcuna ragione per ritenere che l'onere di informazione dovesse essere a carico del e Pt_1 non della compagnia di assicurazioni. Al riguardo ha richiamato l'art. 1888
c.c. sostenendo che il avrebbe dovuto agire nei suoi confronti al fine di CP_3
ottenere il risarcimento del danno per violazione degli obblighi di informazione, non avendo ricevuto dall'assicuratore la copia della polizza.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, in spregio alle regole di ripartizione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale, ha “esonerato l'attore dal provare il fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria, ossia la mancata conoscenza del contratto di assicurazione e, con essa, l'omissione dell'informazione da parte del soggetto a ciò obbligato”.
In merito, rileva che il Giudice di prime cure aveva errato in quanto doveva ritenersi che fosse l'attore a dover dimostrare l'inadempimento da
9 parte del a carico del quale era stato posto l'obbligo di informazione Pt_1
e l'onere di provare di averlo adempiuto, trascurando che, per quanto sopra detto, eventualmente l'obbligo di informazione e l'onere del suo assolvimento sarebbero dovuti gravare sull'assicurazione.
3. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che il fosse a conoscenza CP_3 dell'esistenza della polizza in quanto, aderendo alle tesi da lui prospettata, ha posto in evidenza che: la conclusione di convenzioni assicurative non rientrava fra i compiti propri della carica di assessore alle politiche agricole da esso ricoperta dal 2005 al 2010; i documenti allegati dal Pt_1
risalivano, uno al 2004, quando il non ricopriva ancora la carica di CP_3 assessore, e l'altro dimostrava che la gara per l'affidamento di servizi assicurativi era stata indetta dalla Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di con determinazione del 12.06.2008, senza il Parte_1 coinvolgimento dell' attore.
In merito, osserva che il Giudice di primo grado non avesse considerato che:
- il ricopriva la veste di assessore/consigliere comunale e quella di CP_3
coimputato con il geometra , sicché doveva presumersi che fosse a _4 conoscenza della stipula dell'assicurazione e che avesse erroneamente creduto di poter presentare l'istanza di rimborso solo dopo il proscioglimento, quale condizione per la copertura del sinistro;
- a monte della determina della Responsabile del Servizio Amministrativo del
12.06.2008 c'era una delibera del consiglio comunale che aveva approvato il bilancio e specificamente il capitolo di spesa, che il doveva certamente CP_3
conoscere in quanto assessore.
4. Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, pur in assenza di un obbligo ex lege, il dovesse rispondere delle spese legali sostenute Pt_1 dall'assessore, per non avergli comunicato l'esistenza della polizza.
In merito osserva che il aveva stipulato la polizza di Pt_1
assicurazione a proprio favore - sebbene con estensione ad altri soggetti e per quanto interessa il presente giudizio agli amministratori - “al fine di tutelarsi da possibili richieste di rimborso dei danni cagionati da amministratori o
10 dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni e coinvolti in procedimenti giudiziari”, senza esserne obbligato e pertanto non poteva configurarsi alcun suo obbligo di darne loro informazione per averla effettivamente stipulata, apparendo riduttivo sussumere il caso concreto all'interno della fattispecie prevista dall'art. 1891 c.c. Al riguardo ha sostenuto che il richiamo della sentenza agli artt. 1892 e 1893 c.c., di cui al frontespizio del contratto, per il loro contenuto non era concludente per ricondurre il contratto per cui era causa all'art. 1891 c.c. ovvero al contratto per conto altrui o per conto di chi spetta.
5. Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'amministrazione comunale fosse a conoscenza del procedimento penale promosso contro il dal CP_3 momento in cui: “fin dal febbraio del 2010, gli atti del procedimento penale in questione, che vedeva coimputati l'odierno attore e il geometra
[...]
, erano stati inviati da quest'ultimo al , proprio al fine _4 Pt_1
di ottenere il rimborso delle spese per la difesa in quel giudizio.
Al riguardo, osserva che tale circostanza non era stata provata nel corso del giudizio, sicché il non avrebbe avuto motivo di sollecitare Pt_1
il a rispettare le clausole generali della polizza e/o di essere tempestivo CP_3 nell'inviare la denuncia del sinistro.
Pone in evidenza che il non era a conoscenza del Pt_1
coinvolgimento del nel procedimento penale che interessava il , CP_3 _4
atteso che: a) egli aveva informato il di aver subito il processo Pt_1
soltanto in data 9.4.2014, oltre il termine di 24 mesi della garanzia postuma;
b) nel doc. n. 13 prodotto dalla controparte in primo grado il non faceva _4 menzione della posizione processuale dell'assessore.
Per contro, diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, il non aveva motivo di dubitare che il osse a conoscenza della Pt_1 CP_3
polizza in quanto egli era assessore in carica, nonché consigliere, al momento della stipula della polizza con estensione della garanzia a dipendenti e amministratori e rivestiva la veste di coimputato con il geometra , che _4 si era avvalso della polizza, “rispettandone le clausole e provvedendo alla denuncia tempestiva del sinistro”, dovendosi peraltro rilevare che poiché egli aveva chiesto al di “inoltrare la pratica per il rimborso delle spese Pt_1
11 legali”, doveva presumersi che egli sapesse che non era l'ente a dover erogare il rimborso ma la compagnia assicurativa. Sempre sul tema, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva ammesso la prova testimoniale della dott.ssa senza considerare che mancava Testimone_1
“ogni prova del fatto che vi fosse obbligo di informare della polizza
l'assessore e del fatto che un tale obbligo ricadesse proprio sulla CP_3 dott.ssa . Tes_1
In proposito, osserva che:
- il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ammettere la teste “semmai riservandosi di valutarne l'attendibilità”;
- la formulazione del capo di prova era ineccepibile e dal suo tenore era chiaro comprendere “che il colloquio su cui verte la prova si era tenuto subito dopo la presentazione dell'istanza di rimborso delle spese legali da parte del sig.
, sicché non era rilevante la mancata indicazione del giorno dovendosi CP_3
la collocazione temporale del fatto ritenersi idonea ai fini del decidere anche nei termini in cui era stata formulata.
6. Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha quantificato il risarcimento, parametrandolo alle spese sostenute dall'attore per la difesa nel procedimento penale, come risultanti dalle fatture quietanzate emesse dal suo difensore in quel procedimento, senza rispettare i parametri forensi.
In merito, rileva che non erano dovute:
- le competenze per la fase introduttiva del giudizio penale, in quanto non risultava che il difensore dell'attore avesse compiuto “alcuno degli atti elencati nell'art. 12, c. 3, lett. b), del D.M. n. 55/2014 (esposti, denunce querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del resp. civile e citazione del resp. civile)”;
- le competenze per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 12, c. 3, lett. c), del
D.M. n. 55/2014, in quanto non risultava che il difensore dell'attore avesse compiuto alcuno dei seguenti atti: “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei
12 consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato.”, non essendo stata offerta alcuna prova dello svolgimento di tali attività.
*****
I motivi di appello, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Deve in primo luogo evidenziarsi che negli atti difensivi finali nessuna argomentazione si legge con riguardo all'ordinanza istruttoria di questa Corte del 24 novembre 2022, talché deve ritenersi superato il motivo di appello volto a censurare la mancata ammissione della prova testimoniale da parte del giudice di prime cure.
La Corte, alla luce delle condizioni generali di assicurazione, condivide la qualificazione del contratto di assicurazione stipulato dal appellante operata dal Tribunale che lo ha ricondotto alla fattispecie Pt_1
contrattuale del contratto per conto altrui o per conto di chi spetta regolata dall'art. 1891 c.c., laddove il ha assicurato, per quanto d'interesse Pt_1
nel presente giudizio, gli amministratori per gli oneri sostenuti per la difesa dei loro interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, specificamente indicati, comprese espressamente “le spese processuali nel processo penale”, che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.
Al fatto che con il contratto di assicurazione sia stato assicurato anche il rischio in proprio del contraente, che per detto rischio era anche Pt_1
assicurato, non può conseguire, come vorrebbe costui, la non riconducibilità della copertura assicurativa in favore degli amministratori alla figura contrattuale di cui all'art. 1891 c.c., così come si ribadisce con forza nella comparsa conclusionale dell'appellante. Si richiama al riguardo in materia sanitaria Cass., n. 9284/2005.
Riguardo all'inquadramento del contratto disciplinato all'art. 1891
c.c. si richiama Cass., n. 13058/2007: “Va anzitutto premesso che come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta disciplinata dall'art. 1891 c.c. (fattispecie contrattuale stipulata da un interposto a favore di un terzo onde far conseguire a quest'ultimo un servizio - quello di assicurazione -) integra un contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c. (v. Cass., 20/8/1997, n. 7769), o, secondo più recente precisazione, una vicenda negoziale sui generis di
13 contratto a favore di terzo, come dimostrato dalla tipicità della regolamentazione di cui all'art. 1891 c.c. e dalla considerazione che, in caso di piena identità tra le due fattispecie, non sarebbe sorta la necessità di una specifica normativa al riguardo, sicché ad essa si applicano tanto le norme proprie dell'istituto ex art. 1411 ss. c.c., quanto quelle del contratto di assicurazione nella parte in cui derogano ai principi generali dettati dalla legge per il contratto a favore di terzo. Con la conseguenza che, con specifico riferimento al requisito dell'"interesse", questo risulta, nell'assicurazione ex art. 1891 c.c. di duplice natura e di diverso contenuto, dovendo essere valutato, ai fini della validità del contratto, sia con riguardo alla posizione dell'assicurato - terzo, a norma dell'art. 1904 c.c., sia con riferimento alla posizione dello stipulante, a norma dell'art. 1411 c.c. sicché sotto il primo profilo, l'interesse assicurativo sottende, nella sostanza, una relazione economica tra un soggetto e un bene esposto a rischio in rapporto ad un evento futuro potenzialmente dannoso (dovendo, per l'effetto, risultarne una posizione soggettiva giuridicamente qualificata e non un interesse di mero fatto) mentre sotto il secondo aspetto, ferma l'operatività del principio generale dell'art. 1411 cod. civ., l'interesse in discorso non deve giocoforza assumere caratteri di giuridicità, potendo, per converso, risolversi in una situazione soggettiva di mero fatto, morale o di immagine (v. Cass., 4/5/2005,
n. 9284).”
E' pacifico principio che nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui, quale è quella dedotta in lite, il contraente non può esercitare i diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l'assicurato, il quale li acquista direttamente senza la preventiva dichiarazione di volere profittare del contratto richiesta dall'art. 1411 c.c. per la categoria dei contratti a favore di terzi (così Cass., n.
4917/2003).
L'assicurato ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice, in quanto, trattandosi di assicurazione per conto altrui, fanno capo direttamente ad esso, ai sensi del secondo comma dell'art. 1890 cod. civ., i diritti derivanti dal rapporto (così Cass., n. 30653/2017; Cass. n. 28695/2011;
n. 13329/2004).
14 L'ulteriore questione, che costituisce il fulcro della presente decisione, è quella di accertare se il contraente, ovvero il Parte_1
, avesse l'obbligo di informare l'assicurato dell'esistenza
[...] dell'assicurazione, obbligo contestato dall'appellante sotto diversi profili.
La Corte, così come il giudice di prime cure, ritiene sussistente tale obbligo, condividendo gli assunti della Suprema Corte sulla questione, anche per la funzione di nomofilachia ad essa riconosciuta nel nostro ordinamento.
Si richiamano in motivazione:
- Cass., n.4917/2003: “ Questa Corte (sentenza 7.8.1995 n. 8658, in motivazione) ha dato soluzione affermativa, riconducendo l'obbligo alla particolare configurazione del contratto, alla conseguente estraneità del terzo beneficiario alla stipulazione, al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). La soluzione va confermata, ribadendo che in relazione alla derivazione dell'obbligo dal contratto la responsabilità ha natura contrattuale. Nessun altro obbligo, oltre quello di origine contrattuale, sussiste a carico del contraente, sicché si deve escludere la ricorrenza di responsabilità extracontrattuale. A questo proposito va rilevato che attesa l'esistenza dell'obbligo contrattuale non può operare il principio di solidarietà derivabile dall'art. 2 Cost.; principio secondo il quale è possibile pretendere dal singolo il sacrificio della propria libertà di astensione in tutti i casi in cui il danno può essere prevenuto ed evitato da una persona di normale diligenza con un comportamento positivo senza suo rischio;
ne' risulterebbe utile, ammesso che fosse possibile, ricorrere alla categoria dei doveri di protezione in quanto, avendo efficacia "inter partes", tali doveri hanno connotazione contrattuale e non valgono a spostare la responsabilità nell'ambito extracontrattuale. Va, pertanto, affermato che chi contrae l'assicurazione per conto altrui o di chi spetta è tenuto ad informare
l'assicurato- beneficiario dell'esistenza dell'assicurazione in modo che esso possa tempestivamente pretendere l'indennizzo e, ove non lo informi o lo informi con ritardo, creando le condizioni perché l'assicuratore eccepisca utilmente la prescrizione, risponde a titolo contrattuale dei danni che si verificano per la perdita del diritto all'indennizzo o per il ritardo, con il quale
l'indennizzo stesso viene conseguito (ipotesi che non viene in considerazione nel caso in esame).”;
15 Cass., n. 8670/2009: “La correttezza giuridica dell'impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cui ha (esattamente) ritenuto che la legittimazione diretta del contraente rendesse a lui opponibili le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo per conto di chi spetta pare irredimibilmente vulnerata, nella specie, dalla mancata applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, che questa corte di legittimità, anche a sezioni unite, ha a più riprese predicato in relazione alle più diverse fattispecie contrattuali (da quelle afferenti alla responsabilità professionale, segnatamente medica, a quella in tema di rapporti con gli istituti di credito, mentre, con specifico riguardo alla fattispecie dell'assicurazione per conto di chi spetta, questa stessa sezione ha avuto modo di precisare, con sentenza 1.4.2003 n. 4917, che nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui la cui stipula impedisce al contraente
l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto, salvo che non vi consenta esplicitamente o implicitamente l' , che li acquista direttamente, Parte_3
senza la preventiva dichiarazione di voler profittare del contratto - il contraente ha l'obbligo di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione, alla luce della peculiare configurazione della fattispecie contrattuale de qua, della conseguente estraneità del terzo beneficiario alla stipulazione, del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, tale obbligo rivestendo, per l'effetto, natura contrattuale: a tale, più generale obbligo di informazione si aggiunge, a giudizio di questo collegio, quello, ben più pregnante, di rendere edotto l'assicurato delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti ex contraete all'esercizio del proprio diritto di corresponsione dell'indennizzo), così recependo ed adattando all'ordinamento nazionale principi e regole applicative che, fin dagli anni 80, si sono fatte strada nel sistema civilistico tedesco sub specie del riconoscimento, in seno a molteplici strutture negoziali contrattuali, oltre che degli obblighi primari di adempimento dell'obbligazione principale, delle parallele fattispecie, anch'esse ritenute implicitamente ricomprese nel tessuto negoziale, dei c.d. e . Erra, pertanto, il CP_6 Controparte_7
giudice del merito nel non considerare che una condotta improntata a buona fede da parte degli enti convenuti avrebbe loro imposto di dare notizia al danneggiato delle concrete modalità previste dal contratto di assicurazione
16 (rispetto a quegli, sul piano genetico, res inter alios acta) onde consentire il dipanarsi del legittimo corso della richiesta indennitaria.”
A fronte delle difese del appellante riguardo al fatto che l'art. Pt_1
1375 c.c., nell'applicazione fattane dal Tribunale, assumerebbe rilievo sul piano del contenuto contrattuale e troverebbe applicazione in favore di un terzo estraneo alla stipulazione del contratto, si richiama la puntuale motivazione di Cass., n.36127/2023, pronunciata in una ipotesi di contratto assicurativo con “appendice di vincolo”: “La peculiare configurazione della fattispecie contrattuale de qua, caratterizzata dalla estraneità alla stipulazione del contratto del terzo, che è comunque diretto beneficiario della prestazione principale, non lascia dubbi sull'operatività, in suo favore, degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono al contraente non solo un generale obbligo di informazione, ma anche quello, ben più pregnante, di rendere edotto il terzo delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti ex contractu all'esercizio del diritto di corresponsione dell'indennizzo.
Invero, come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., sez. 3,
28/04/2022, n. 13342), la clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza ex artt. 1175 cod. civ. (cfr. Cass., 20/8/2015, n. 16990; Cass.,
2/30/2012, n. 16754; Cass., 11/5/2009, n. 10741), oltre che regola (artt. 1337,
1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento, quale dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost. (Cass., 6/5/2020, n. 8495; Cass., 14 10/11/2010, n.
22819; Cass., 22/1/2009, n. 1618; Cass., sez. U, 25/11/2008, 28056), che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di specifici obblighi contrattuali, là dove impone di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si sostanzi cioè in attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass., 30/3/2005, n. 6735;
Cass., 9/2/2004, n. 2422 ), si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513;
Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628). Alla stregua di tali criteri, è evidente che l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, da valutarsi alla stregua della causa concreta del contratto, e cioè con lo scopo
17 pratico dalle parti perseguito mediante la stipulazione, o, in altre parole, con
l'interesse che l'operazione contrattuale è propriamente volta a soddisfare
(Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26973; Cass., 7/10/2008, n. 24769; Cass.,
24/4/2008, n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 11/6/2007, n.
13580; Cass., 22/8/2007, n. 17844; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass.,
27/7/2006, n. 17145; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932;
Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398; Cass., 7/5/1998,
n. 4612; Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 6/8/1997, n. 7266; Cass.,
3/6/1993, n. 3800; Cass., 25/2/2009, n. 4501; Cass., 12/11/2009, n. 23941;
Cass., sez. U, 18/2/2010, n. 3947; Cass., 18/3/2010, n. 6538; Cass., 9/3/2011,
n. 5583; Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 27/11/2012, n. 20991), opera anche a favore di chi non sia parte del contratto, ma beneficiario diretto dello stesso”.
Alla luce degli arresti giurisprudenziali richiamati, deve disattendersi l'assunto del ribadito nella comparsa conclusionale, laddove Pt_1
contesta la natura contrattuale della responsabilità riconosciuta a suo carico.
Non pare conferente al caso scrutinato il richiamo nella comparsa conclusionale dell'appellante alla sentenza n.6062/1998 della Corte di
Cassazione pronunciata in una causa tra l'assicurazione e la beneficiaria di una polizza infortuni avente ad oggetto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto di indennizzo sollevata dall'assicurazione nei confronti della quale si è affermato l'insussistenza di un obbligo di informazione verso l'assicurata.
Letta per esteso, richiama i principi fondanti la presente decisione la motivazione di Cass., n. 29422/2018 anch'essa richiamata nel suddetto atto difensivo finale (“che, d'altra parte, non rileva nella presente fattispecie
l'orientamento di cui a Cass. n. 8670/2009, richiamata nell'esposizione del motivo e secondo cui, nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente ha l'obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l'assicurato sia dell'esistenza dell'assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti ex contractu all'esercizio del diritto al pagamento dell'indennizzo, trattandosi di principio affermato con riferimento alla figura, in generale, del contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta e, pertanto, non pertinente al caso
18 concreto, in cui l'obbligo di stipulare la polizza trova la propria fonte in una previsione contrattuale collettiva e cioè in una norma conosciuta o conoscibile, con impiego di ordinaria diligenza, dal lavoratore che da essa sappia essere regolato il proprio rapporto…”).
In relazione alle molteplici doglianze sollevate dall'appellante deve rilevarsi che:
- non può condividersi la difesa che vorrebbe addossare all'assicuratore l'obbligo informativo, considerato che i soggetti assicurati, oltre l'ente, erano identificati per la loro appartenenza ad una categoria generica di soggetti
(amministratori e dipendenti) talché l'individuazione dell'assicurato si concretizza al momento del verificarsi dell'evento assicurato. Deve, pertanto, rigettarsi l'assunto del laddove vorrebbe estendere, alla luce del Pt_1 principio di buona fede, l'obbligo dell'assicuratore di consegna della polizza al contraente previsto dall'art. 1888 c.c. agli assicurati, individuati solo genericamente nella polizza, con riferimento al numero e alla qualifica;
- l'appellante non ha offerto la prova che il conoscesse aliunde CP_3
l'avvenuta stipulazione della polizza che, è pacifico, era volontaria. Pertanto, una volta verificatosi l'evento, non solo era tenuto, come detto, a comunicare al 'esistenza del contratto, “ma, nel conseguente giudizio, aveva l'onere CP_3
di provare di avere assolto a tale obbligo tempestivamente, in tempi, cioè, tali da evitare la prescrizione dei diritti dell'assicurato.” (così Cass., n.
8658/1995), dovendosi disattendere la doglianza relativa alla violazione dell'onere della prova da parte del giudice di prime cure. Sulla questione occorre considerare, come rilevato dal Tribunale, che il era stato CP_3
assessore alle Politiche Agricole dal 2005 al 2010, che l'attivazione dei servizi assicurativi risaliva al 2004, prima che egli ricoprisse la carica di assessore, e la gara per l'affidamento dei servizi assicurativi era stata indetta dalla Responsabile del Servizio Amministrativo del Parte_1 [...]
, senza che possa ragionevolmente affermarsi, come sostenuto Parte_1 dall'appellante, che dall'approvazione del bilancio dell'ente, e quindi dello specifico capitolo dove era prevista detta spesa, ad opera del CP_8
possa presumersi che l'odierno appellato potesse venire a
[...] conoscenza dell'attivazione di una tutela assicurativa in favore degli amministratori. Non pare poi che la prima richiesta al Comune nella quale il
19 chiese di “inoltrare la pratica per il rimborso delle spese legali” (doc. CP_3
n.6 possa fondare una presunzione ai sensi dell'art 2729 c.c. che egli CP_3 sapesse dell'esistenza della polizza assicurativa stipulata dal Comune con la compagnia dovendosi considerare che lo stesso l'ha letta quale CP_5
richiesta di rimborso nei suoi confronti (vedasi doc. n. 11 ; CP_3
- il doc. n. 13 prodotto dall'attore comprova che il fosse a Pt_1
conoscenza del coinvolgimento del nel procedimento penale che CP_3
interessava il che il 6 febbraio 2010 aveva trasmesso in allegato alla _4
richiesta, nella quale effettivamente non viene fatto riferimento al la CP_3 copia dell'atto di citazione in giudizio che non poteva non riguardare anche il suo coimputato, non potendosi peraltro tacere della risonanza mediatica che il procedimento penale, che ha visto coinvolti un assessore e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ha con ogni ragionevole presunzione avuto in un piccolo centro quale . Parte_1
Deve infine essere disatteso il motivo di impugnazione relativo al quantum riconosciuto, in quanto le fatture prodotte ai docc. n. 4 e n. 5 quietanzate dal difensore comprovano gli esborsi per le spese legali, esborsi che costituivano il rischio assicurato e che il avrebbe percepito CP_3 dall'assicurazione se il avesse adempiuto al suo onere di Pt_1
informazione.
In ogni caso si osserva che, sebbene le somme richieste rispondono ai valori massimi delle tabelle forensi di cui al DM. 140/2012 per il giudizio penale davanti al Tribunale monocratico, il giudizio si è svolto prima davanti al GUP, davanti al quale egli era difeso sempre dallo stesso difensore come si evince dal doc. n. 2 e poi in sede dibattimentale nella quale è stata CP_3 espletata un'importante attività istruttoria, con l'assunzione di diversi testi, talché la richiesta del della non debenza degli onorari per la fase Pt_1 introduttiva e la fase istruttoria, l'unica censura sollevata nell'atto di appello, talché i nuovi profili prospettati nella comparsa conclusionale sono inammissibili stante la loro novità, dovrebbe in ogni caso essere disattesa.
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Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate applicando i valori medi per la fase di studio ed introduttiva ed i valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, in relazione all'attività difensiva spiegata
20 ed al valore della causa, prossima al limite minimo dello scaglione, relativi allo scaglione individuato sulla base del valore della causa (euro 5201,00 - euro 26.000,00) di cui al DM.n.147/2022.
Essendo il ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dispone CP_3
che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore di che liquida in euro 3933,00, oltre spese generali, Controparte_3
Iva e cpa, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato;
3. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 20 marzo 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il consigliere relatore
Donatella Aru
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