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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 92 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Lezzi ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio
Attrice in riassunzione
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Controparte_1 C.F._2
Gemma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Convenuto in riassunzione
nonché
PROCURATORE GENERALE CP_2
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
26.11.2024 ex art. 127 ter cpc.
**********
MOTIVAZIONE
1.Il Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva n. 1749/2017, dichiarava la separazione dei coniugi quindi, rimessa la causa sul ruolo e proseguito il giudizio per la verifica della sussistenza Parte_2 dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, con sentenza n. 3452/2019, decideva definitivamente la causa, accogliendo la domanda di addebito della separazione al marito, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie ( € 200 mensili) e un contributo per la figlia ( € 500 mensili).
Il ha impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Lecce, pronunciata una sentenza non definitiva CP_1
(n. 1085/2020) con la quale ha respinto l'appello nella parte riguardante l'addebito e il contributo al mantenimento della figlia, ha rimesso la causa sul ruolo per escutere un investigatore privato, incaricato dal marito di una indagine sulle frequentazioni della moglie. In esito all'istruttoria, la Corte d'appello di
Lecce, con sentenza definitiva n. 1233/2021 dell'11.11.2021, ha revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del marito e in favore della moglie, avendo accertato che quest'ultima aveva una relazione
"affettiva" con tale in quanto si era accertata la presenza stabile del Persona_1 Per_1 nell'abitazione della in orari notturni, nei giorni in cui vennero effettuati gli appostamenti e non vi Pt_1 era una specifica presa di posizione, da parte dell'appellata, in merito a tale circostanza, essendosi la stessa genericamente attestata sull'assenza di prova di una propria convivenza stabile con il . Da tale Per_1 ultima circostanza si ricavava quindi il riconoscimento della relazione affettiva dell'appellata poiché, in mancanza “ di allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa, non potendosi considerare quale equivalente la ambigua deduzione riguardante il limitato numero di giorni in cui il fu visto uscire Per_1 dalla casa dell'appellata".
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso cassazione la affidato a quattro motivi e Pt_1 segnatamente:
a) violazione degli artt. 345 e 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3. La ricorrente deduce che la Corte d'appello di Lecce ha violato il divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c., consentendo all'appellante l'introduzione di una domanda
2 nuova, la produzione di un nuovo documento, l'ammissione di un nuovo mezzo di prova,
e la violazione del principio del contraddittorio: lamenta che in appello il aveva CP_1 proposto domanda tesa alla revoca dell'assegno per ragioni sopravvenute, differenti da quelle esaminate con la sentenza non definitiva e ha prodotto la relazione di un investigatore privato, sicché la Corte aveva errato ad esaminare la domanda, ammettere il documento nuovo e una nuova prova testimoniale, ascoltando l'investigatore.
b) violazione dell'art. 710 c.p.c. e dell'art. 25 Cost., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale e costituzionale: la ricorrente deduceva che il aveva CP_1 conferito incarico a una Agenzia Investigativa "per dimostrare una eventuale convivenza" della moglie e prodotto, in grado di appello, la relazione investigativa, chiedendo che venisse escusso l'investigatore privato, pertanto la domanda di revoca dell'assegno non si basava più - come per l'intero corso del giudizio innanzi al Tribunale - sull'assunta relazione extraconiugale della Pt_1 dalla quale sarebbe nata la figlia minore, ma sulla nuova "accusa" di convivere stabilmente – dopo la separazione - con un terzo ( all'interno della casa coniugale, sicché risultava Persona_1 chiaramente violato il principio della domanda e sottratto alla odierna ricorrente il doppio grado di giudizio che sarebbe spettato in una procedura ex art. 710 c.p.c.. La Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda nuova;
c) violazione degli artt. 116 e 244 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.: deduceva che il aveva CP_1 appellato la sentenza di prime cure senza formalizzare alcuna richiesta di prova testimoniale tantomeno specificando i fatti formulati per articoli separati, tuttavia la Corte d'Appello aveva ciononostante ammesso la prova testimoniale senza poi valutare, in sentenza, le prove (relazione investigativa e prova testimoniale) secondo un "suo prudente apprezzamento"; piuttosto aveva considerato dette risultanze probatorie alla stregua di vere e proprie prove legali, equiparando la relazione investigativa a un atto pubblico e le dichiarazioni testimoniali alla confessione.
d) violazione dell'art. 156 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale: la Corte di merito non aveva giudizialmente accertato l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto, non aveva verificato l'esistenza di alcun elemento incidente sul diritto all'assegno, né accertato un progetto di vita intrapreso con il terzo con reciproci doveri di assistenza morale e materiale;
tuttavia aveva pronunciato "la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno", non sussistendo i giustificati motivi occorrenti per la revoca dell'assegno ai sensi dell'art. 156 c.c., u.c.
Il non si costituiva in giudizio. CP_1
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 34728 in data 12 dicembre 2023, rigettati gli altri, accoglieva il quarto motivo di ricorso, che riteneva fondato, perché la Corte d'appello di Lecce effettivamente aveva
3 fatto discendere la revoca dell'assegno di mantenimento direttamente dalla circostanza che si fosse accertato che in talune notti, nell'estate del 2019, il avesse pernottato nell'abitazione Persona_1 della ricorrente, ritenendo accertata sulla base di tale circostanza la "relazione affettiva" tra i due e senza altro aggiungere, se non un poco chiaro riferimento al difetto di "allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa". La motivazione rimaneva a parere della SC pertanto al di sotto del c.d. minimo costituzionale, non consentendo alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio (si veda Cass. n. 13248 del 30/06/2020) in quanto non spiegava le ragioni per le quali si era ritenuto che dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già una semplice relazione affettiva, ma una convivenza o comunque una relazione di tipo familiare, tale da comportare l'assistenza morale e materiale tra le parti, che esclude l'assegno di mantenimento in capo al coniuge separato.
Conseguentemente la Corte disponeva la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio a questa Corte di appello di Lecce, per provvedere ad un nuovo esame, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
La causa, quindi, con atto di citazione del 23.1.2024 è stata ritualmente riassunta dalla innanzi a Pt_1 questa Corte di appello, affinché, in applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, ed in riforma della sentenza di appello, nel senso indicato dalla S.C., fosse confermato il diritto all'assegno di mantenimento in suo favore, riattivando ex ante l'obbligo di versamento delle somme, liquidate a tale titolo, con condanna del al pagamento anche delle somme dovute dalla revoca. CP_1
si costituiva in questa fase, insistendo per il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
Acquisito il parere del P.G., parzialmente favorevole all'accoglimento del ricorso, previa verifica in concreto di una situazione di stabile convivenza e/o a questa equiparabile, la causa sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 9.7.2024 è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per ragioni inerenti la composizione del Collegio giudicante, la stessa alla udienza del 26 novembre 2024 è stata riservata per la decisione senza nuova concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali, essendo state tali memorie già depositate, e non essendo stata svolta, dopo la rimessione sul ruolo, alcuna attività istruttoria tale da giustificare, anche nell'ottica del principio di ragionevole durata del processo, la concessione di un nuovo termine ex art. 190 cpc.
->>
2.Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con ordinanza n. 34728 in data 12.12.2023, ha ritenuto errata la precedente pronuncia della
Corte di Appello di Lecce. La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza della ricorrente, ha evidenziato come la decisione impugnata era effettivamente errata, nella valutazione della sussistenza delle condizioni che giustificavano la revoca dell'assegno di mantenimento. Afferma, invero, la
4 Cassazione nella ordinanza di rimessione < In presenza di una convivenza stabile si deve presumere che le risorse economiche vengano messe in comune, salvo la prova contraria data dall'interessato (Cass.16982/2018). E però, perché possa legittimamente farsi ricorso a detta presunzione, occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo "affettiva" ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo l'onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. n. 3645 del
07/02/2023).
Questa Corte ha inoltre affermato, in tema di divorzio, che, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge
a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. n. 14151 del 04/05/2022).
Questo orientamento, pienamente condivisibile, va qui ribadito, con le opportune precisazioni in ordine alle ragioni per le quali la convivenza può comportare la perdita dell'assegno di separazione…Omissis…..Nel quadro normativo del codice civile la separazione dei coniugi ha funzione conservativa, pur se la legge sul divorzio le ha affiancato anche una funzione dissolutiva, tanto che questa Corte ha affermato che in tema di crisi familiare, in ragione dell'unica causa della crisi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis c.p.c., comma 1 è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto anche con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo l'id quod plerumque accidit, si osserva che la crisi separativa conduce, sia pure attraverso la disciplina di una graduazione
e assottigliamento delle posizioni soggettive (diritti e doveri) dei coniugi, dal fatto separativo e con altissima probabilità all'esito divorzile successivo (Cass. n. 28727 del 16/10/2023).
La funzione conservativa della separazione, ad oggi, si invera prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. In fase di separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno (ad esempio l'obbligo di coabitazione) oppure si attenuano (ad esempio l'obbligo di fedeltà), ma è essenzialmente conservata la solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte.
In termini, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva
5 solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; conf. Cass.
n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto -se riconosciuto- sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (Cass. civ. sez. un. 18287/2018).
Tuttavia, finché perdura lo stato di separazione resta attiva la solidarietà matrimoniale, che si concreta nel dovere di assistenza tra coniugi, sebbene diversamente attuato che in costanza di convivenza, e cioè con una prestazione patrimoniale periodica, perché i coniugi non vivono più insieme;
ed è attivo anche - di conseguenza - il legame con il modello matrimoniale concretamente vissuto dai coniugi e cioè il pregresso tenore di vita. Ciò non significa che detto legame non possa essere spezzato per effetto di una scelta volontaria, ed in tal senso la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che durante la separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica
(Cass. n. 32871 del 19/12/2018). >>
Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere per questa Corte di pronunciare nel merito della controversia, dopo l'annullamento della precedente pronuncia di appello, per verificare la debenza o meno del diritto della a percepire l'assegno di mantenimento, Pt_3 verificando sulla base del corredo probatorio agli atti se effettivamente sussistono o meno le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento legate alla esistenza di una relazione stabile della moglie.
Va precisato che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi soltanto alla rivalutazione delle censure oggetto di appello. Conseguentemente tutte le altre questioni, sia che fossero già dibattute fra le parti nei precedenti gradi, sia che siano nuove e diverse, sollevate per la prima volta in questa sede - ed in particolare;
a) quella inerente la sussistenza di una autosufficienza economica della ex moglie e la misura dell'assegno ( perché accertata già in via definitiva, non avendo il rimasto contumace, mai CP_1 impugnato la relativa statuizione innanzi alla Corte di cassazione); b) la rilevanza ed utilizzabilità della sentenza n. 1571/2024 del tribunale penale di Lecce a carico di in data 29.5.2024 versata Parte_4 in atti dal ( perché involge vicende che hanno portato alla decisione sulla domanda di addebito, CP_1 pure ormai passata in giudicato)- esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di cassazione, definito dai motivi di gravame e devono ritenersi, vuoi perché coperte da giudicato, vuoi perché nuove, in ogni caso inammissibili, con esonero per il Collegio da ogni disamina.
6 Va, sempre preliminarmente, rilevato che a mente dell'art. 394 cpc nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento,
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. n.
327/2010).
Giova infine precisare che la parte appellante in riassunzione ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni la discussione orale, ma non ha reiterato tale richiesta nei termini per il deposito delle memorie conclusive di replica, sicché di tale istanza non si può tenere conto. Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, infatti, il modulo decisorio a trattazione mista, stabilito per il procedimento di cognizione di primo grado, dall'art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c., assume una diversa articolazione endoprocedimentale, occorrendo la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs. n. 149 del 2022 cd. Riforma Cartabia, che trova applicazione al presente procedimento), già formulata in sede di precisazione delle conclusioni;
tale riproposizione se pure non esige il deposito di un'apposita e autonoma istanza diretta al presidente della corte stessa, e può essere contenuta anche nella memoria di replica depositata nel termine all'uopo prescritto, è tuttavia adempimento necessario per la fissazione della udienza di discussione orale ( Cassazione civile sez. III, 02/09/2024, n.23514
Cassazione civile sez. I, 11/01/2017, n.502).
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3.Ciò posto, passando alla disamina nel merito della controversa questione, la Cassazione, in definitiva, ritiene che il giudice di merito abbia errato nel non accertare, iuxta alligata et probata, e a fronte della contestazione della ricorrente sull'assenza di prova di una convivenza stabile, le caratteristiche del legame tra l'odierna ricorrente e l'uomo di cui si parla nella relazione investigativa, e non ha Persona_1 spiegato le ragioni per cui, in relazione a quanto accertato, ha ritenuto di revocare l'assegno di mantenimento.
Occorre pertanto verificare se effettivamente il corredo probatorio agli atti faccia emergere una relazione stabile della con tale soggetto, che possa giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento, Pt_1 facendo applicazione del seguente principio di diritto fissato dalla Cassazione: “ In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato
7 e quindi il diritto all'assegno. La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale”
Il corredo probatorio agli atti non è univocamente orientato a dimostrare la esistenza di una stabile relazione fra l'appellante e I dati acquisiti attraverso la relazione dell'investigatore privato prodotta e le Persona_1 dichiarazioni rese dallo stesso investigatore privato documentano solo un periodo di frequentazione fra la Pt_1 ed il , certamente intimo, ma assai limitato nel tempo, posto che attestano come il , solo nei gg Per_1 Per_1
8-9-15-19- e 23 luglio e 5-6-e 19 agosto 2019 abbia frequentato l'abitazione della trattenendosi nella Pt_1 abitazione suddetta nelle ore notturne: tali condotte, se pure precise e circostanziate, come emergono dalla relazione investigativa, non sono sintomatiche di una convivenza stabile, di una convivenza cioè more uxorio, non avendo tale situazione, anche in ragione di quanto emerge dal periodo di osservazione, durata (di appena due mesi)
e modalità del rapporto (solo pernottamento nelle ore notturne), le caratteristiche di una vera e propria convivenza stabile, tale da rescindere ogni obbligo con il coniuge ( Cass. 30 gennaio 2009 n. 2417), facendo presumere la instaurazione di un progetto di vita comune.
Nessuna foto ritrae la coppia insieme, nessuna foto è relativa ad altre ore della giornata o ad altre attività comuni svolte dalla coppia;
si accerta soltanto che il , parcheggiate due auto di cui è proprietario nei pressi della Per_1 abitazione della alle 6.30 ovvero alle 8.00 del mattino è uscito da tale abitazione e si è allontanato. Nient'altro. Pt_1
La prova raggiunta è sintomatica solo del fatto che il abbia trascorso la notte in casa della Persona_1 Pt_1 nei giorni oggetto di osservazione. Tali accertati dati di fatto non consentono di intravedere la sussistenza di una convivenza more uxorio, o comunque di una relazione di tipo familiare, tale da comportare l'assistenza morale e materiale tra le parti, ben potendo trattarsi di una relazione meramente occasione o una semplice relazione affettiva, ma nulla di più.
Va inoltre rammentato che, secondo i più recenti orientamenti dei giudici di legittimità, l'instaurare solo un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, può far venire meno l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento. Così si è espressa la Cassazione nella ordinanza di rinvio a questa Corte, precisando come la prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno.
Rivalutato, pertanto, il corredo probatorio acquisito in primo grado effettivamente il Collegio ritiene che la prova di una relazione stabile, del tipo di una convivenza more uxorio, o comunque una relazione di tipo familiare, necessaria per giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento, non sia stata fornita. Né può soccorrere ad integrare il quadro probatorio la mancanza di una specifica presa di posizione, da parte dell'appellata in merito alla sussistenza di una relazione stabile, per aver contestato genericamente Pt_1
8 l'assenza di prova di una propria convivenza stabile con il , dato erroneamente utilizzato dalla Per_1
Corte di Appello come elemento di valutazione sul piano probatorio per la revoca dell'assegno.
In conformità con i principi affermati dalla SC nella ordinanza di rinvio n. 34728/2023, si perviene pertanto al rigetto del gravame proposto da avverso la sentenza di primo grado, con conseguente CP_1 conferma dell'assegno di mantenimento, come disposto in prime cure con la sentenza definitiva n
3452/2019 in favore della nella misura di € 200 mensili. Pt_1
Venuta meno la revoca dell'assegno, discende da tanto non solo il diritto della parte ad ottenere l'assegno nella misura di € 200 mensili, con decorrenza dal primo rateo successivo alla presente sentenza, ma anche ad ottenere la corresponsione di detto assegno per i ratei maturati medio tempore, dal primo rateo successivo alla revoca dell'assegno, disposta dalla Corte di Appello, e fino al ripristino, fissato con questa sentenza, posto che non sussistevano al momento della pronuncia della Corte di appello i presupposti legittimanti la revoca. Dette somme saranno corrisposte, maggiorate degli interessi legali, maturati con decorrenza dalla data di ciascun mancato esborso e fino al soddisfo.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
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4.Ferma la pronuncia di condanna del alle spese di primo grado, disposta dal tribunale, rimanendo CP_1 inalterato il rapporto la soccombenza fra le parti, la presente decisione comporta, sulla base dei principi di causalità e soccombenza, considerato l'esito complessivo della lite, di provvedere alla regolamentazione delle spese della fase di appello, nonché della fase innanzi alla Corte di Cassazione e della fase relativa a questo giudizio;
tenuto conto della soccombenza, le spese sono liquidate come in dispositivo, a carico del considerando l'esito complessivo del giudizio, quale emerge alla luce della CP_1 presente pronuncia, facendo applicazione delle tariffe vigenti al momento dello svolgimento di ciascuna attività difensiva (Cass. SS.UU. sent. 12.10.2012 n. 17405 e Cass. SS.UU. sent. 12.10.2012 n. 17406 ).
Si provvederà, infine, con separato provvedimento, all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessata, a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Il rigetto dell'appello proposto dal avverso la sentenza n 3452/2019 impone alla Corte di dare CP_1 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 34728 in data 12 dicembre 2023, in grado d'appello, a seguito di riassunzione, effettuata con atto di
9 citazione del 23.1.2024 da nei confronti di e del P.G. presso Parte_1 Controparte_1 la Corte di Appello, avverso la sentenza n 3452/2019 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Lecce n. 3452/2019 anche nella parte in cui riconosce in favore di
[...]
l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili;
Parte_1
2. Conseguentemente condanna al pagamento di detto assegno Controparte_1 con decorrenza dal primo rateo successivo a questa sentenza nonché al pagamento di tutte le somme eventualmente non versate a titolo di assegno dalla revoca fino all'attualità, maggiorate degli interessi al tasso legale dal dì di maturazione di ciascun rateo non pagato e fino al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano: Controparte_1
- per il giudizio di appello in € 3000,00 per compensi;
- per il giudizio di cassazione in € 3500,00 per compensi;
- per il presente grado in € 3000,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura di legge, disponendone il pagamento in favore dello
Stato, stante l'ammissione di al beneficio del patrocinio gratuito;
Parte_1
4. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Raffaella Brocca - Consigliere
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 92 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Lezzi ed Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio
Attrice in riassunzione
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Controparte_1 C.F._2
Gemma, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
Convenuto in riassunzione
nonché
PROCURATORE GENERALE CP_2
*******
1 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie depositate in sostituzione dell'udienza collegiale del
26.11.2024 ex art. 127 ter cpc.
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MOTIVAZIONE
1.Il Tribunale di Lecce, con sentenza non definitiva n. 1749/2017, dichiarava la separazione dei coniugi quindi, rimessa la causa sul ruolo e proseguito il giudizio per la verifica della sussistenza Parte_2 dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento, con sentenza n. 3452/2019, decideva definitivamente la causa, accogliendo la domanda di addebito della separazione al marito, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie ( € 200 mensili) e un contributo per la figlia ( € 500 mensili).
Il ha impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Lecce, pronunciata una sentenza non definitiva CP_1
(n. 1085/2020) con la quale ha respinto l'appello nella parte riguardante l'addebito e il contributo al mantenimento della figlia, ha rimesso la causa sul ruolo per escutere un investigatore privato, incaricato dal marito di una indagine sulle frequentazioni della moglie. In esito all'istruttoria, la Corte d'appello di
Lecce, con sentenza definitiva n. 1233/2021 dell'11.11.2021, ha revocato l'assegno di mantenimento posto a carico del marito e in favore della moglie, avendo accertato che quest'ultima aveva una relazione
"affettiva" con tale in quanto si era accertata la presenza stabile del Persona_1 Per_1 nell'abitazione della in orari notturni, nei giorni in cui vennero effettuati gli appostamenti e non vi Pt_1 era una specifica presa di posizione, da parte dell'appellata, in merito a tale circostanza, essendosi la stessa genericamente attestata sull'assenza di prova di una propria convivenza stabile con il . Da tale Per_1 ultima circostanza si ricavava quindi il riconoscimento della relazione affettiva dell'appellata poiché, in mancanza “ di allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa, non potendosi considerare quale equivalente la ambigua deduzione riguardante il limitato numero di giorni in cui il fu visto uscire Per_1 dalla casa dell'appellata".
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso cassazione la affidato a quattro motivi e Pt_1 segnatamente:
a) violazione degli artt. 345 e 101 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
3. La ricorrente deduce che la Corte d'appello di Lecce ha violato il divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c., consentendo all'appellante l'introduzione di una domanda
2 nuova, la produzione di un nuovo documento, l'ammissione di un nuovo mezzo di prova,
e la violazione del principio del contraddittorio: lamenta che in appello il aveva CP_1 proposto domanda tesa alla revoca dell'assegno per ragioni sopravvenute, differenti da quelle esaminate con la sentenza non definitiva e ha prodotto la relazione di un investigatore privato, sicché la Corte aveva errato ad esaminare la domanda, ammettere il documento nuovo e una nuova prova testimoniale, ascoltando l'investigatore.
b) violazione dell'art. 710 c.p.c. e dell'art. 25 Cost., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale e costituzionale: la ricorrente deduceva che il aveva CP_1 conferito incarico a una Agenzia Investigativa "per dimostrare una eventuale convivenza" della moglie e prodotto, in grado di appello, la relazione investigativa, chiedendo che venisse escusso l'investigatore privato, pertanto la domanda di revoca dell'assegno non si basava più - come per l'intero corso del giudizio innanzi al Tribunale - sull'assunta relazione extraconiugale della Pt_1 dalla quale sarebbe nata la figlia minore, ma sulla nuova "accusa" di convivere stabilmente – dopo la separazione - con un terzo ( all'interno della casa coniugale, sicché risultava Persona_1 chiaramente violato il principio della domanda e sottratto alla odierna ricorrente il doppio grado di giudizio che sarebbe spettato in una procedura ex art. 710 c.p.c.. La Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda nuova;
c) violazione degli artt. 116 e 244 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.: deduceva che il aveva CP_1 appellato la sentenza di prime cure senza formalizzare alcuna richiesta di prova testimoniale tantomeno specificando i fatti formulati per articoli separati, tuttavia la Corte d'Appello aveva ciononostante ammesso la prova testimoniale senza poi valutare, in sentenza, le prove (relazione investigativa e prova testimoniale) secondo un "suo prudente apprezzamento"; piuttosto aveva considerato dette risultanze probatorie alla stregua di vere e proprie prove legali, equiparando la relazione investigativa a un atto pubblico e le dichiarazioni testimoniali alla confessione.
d) violazione dell'art. 156 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale: la Corte di merito non aveva giudizialmente accertato l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto, non aveva verificato l'esistenza di alcun elemento incidente sul diritto all'assegno, né accertato un progetto di vita intrapreso con il terzo con reciproci doveri di assistenza morale e materiale;
tuttavia aveva pronunciato "la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno", non sussistendo i giustificati motivi occorrenti per la revoca dell'assegno ai sensi dell'art. 156 c.c., u.c.
Il non si costituiva in giudizio. CP_1
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 34728 in data 12 dicembre 2023, rigettati gli altri, accoglieva il quarto motivo di ricorso, che riteneva fondato, perché la Corte d'appello di Lecce effettivamente aveva
3 fatto discendere la revoca dell'assegno di mantenimento direttamente dalla circostanza che si fosse accertato che in talune notti, nell'estate del 2019, il avesse pernottato nell'abitazione Persona_1 della ricorrente, ritenendo accertata sulla base di tale circostanza la "relazione affettiva" tra i due e senza altro aggiungere, se non un poco chiaro riferimento al difetto di "allegazioni specifiche in merito alla occasionalità di essa". La motivazione rimaneva a parere della SC pertanto al di sotto del c.d. minimo costituzionale, non consentendo alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio (si veda Cass. n. 13248 del 30/06/2020) in quanto non spiegava le ragioni per le quali si era ritenuto che dagli elementi di fatto accertati si potesse desumere non già una semplice relazione affettiva, ma una convivenza o comunque una relazione di tipo familiare, tale da comportare l'assistenza morale e materiale tra le parti, che esclude l'assegno di mantenimento in capo al coniuge separato.
Conseguentemente la Corte disponeva la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio a questa Corte di appello di Lecce, per provvedere ad un nuovo esame, oltre che per regolare le spese del giudizio di legittimità.
La causa, quindi, con atto di citazione del 23.1.2024 è stata ritualmente riassunta dalla innanzi a Pt_1 questa Corte di appello, affinché, in applicazione del principio di diritto fissato dalla Cassazione, ed in riforma della sentenza di appello, nel senso indicato dalla S.C., fosse confermato il diritto all'assegno di mantenimento in suo favore, riattivando ex ante l'obbligo di versamento delle somme, liquidate a tale titolo, con condanna del al pagamento anche delle somme dovute dalla revoca. CP_1
si costituiva in questa fase, insistendo per il rigetto delle avverse pretese. Controparte_1
Acquisito il parere del P.G., parzialmente favorevole all'accoglimento del ricorso, previa verifica in concreto di una situazione di stabile convivenza e/o a questa equiparabile, la causa sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 9.7.2024 è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Rimessa la causa sul ruolo per ragioni inerenti la composizione del Collegio giudicante, la stessa alla udienza del 26 novembre 2024 è stata riservata per la decisione senza nuova concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali, essendo state tali memorie già depositate, e non essendo stata svolta, dopo la rimessione sul ruolo, alcuna attività istruttoria tale da giustificare, anche nell'ottica del principio di ragionevole durata del processo, la concessione di un nuovo termine ex art. 190 cpc.
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2.Il presente giudizio è stato rimesso a questa Corte, in sede di rinvio, dopo la pronuncia della Suprema
Corte che, con ordinanza n. 34728 in data 12.12.2023, ha ritenuto errata la precedente pronuncia della
Corte di Appello di Lecce. La Cassazione, infatti, nel valutare le ragioni di doglianza della ricorrente, ha evidenziato come la decisione impugnata era effettivamente errata, nella valutazione della sussistenza delle condizioni che giustificavano la revoca dell'assegno di mantenimento. Afferma, invero, la
4 Cassazione nella ordinanza di rimessione < In presenza di una convivenza stabile si deve presumere che le risorse economiche vengano messe in comune, salvo la prova contraria data dall'interessato (Cass.16982/2018). E però, perché possa legittimamente farsi ricorso a detta presunzione, occorre preventivamente accertare che si tratti di una relazione non solo "affettiva" ma di un rapporto stabile e continuativo, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, che non necessariamente deve sfociare in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando il relativo l'onere probatorio sulla parte che neghi il diritto all'assegno (Cass. n. 3645 del
07/02/2023).
Questa Corte ha inoltre affermato, in tema di divorzio, che, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge
a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (Cass. n. 14151 del 04/05/2022).
Questo orientamento, pienamente condivisibile, va qui ribadito, con le opportune precisazioni in ordine alle ragioni per le quali la convivenza può comportare la perdita dell'assegno di separazione…Omissis…..Nel quadro normativo del codice civile la separazione dei coniugi ha funzione conservativa, pur se la legge sul divorzio le ha affiancato anche una funzione dissolutiva, tanto che questa Corte ha affermato che in tema di crisi familiare, in ragione dell'unica causa della crisi, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis c.p.c., comma 1 è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto anche con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo l'id quod plerumque accidit, si osserva che la crisi separativa conduce, sia pure attraverso la disciplina di una graduazione
e assottigliamento delle posizioni soggettive (diritti e doveri) dei coniugi, dal fatto separativo e con altissima probabilità all'esito divorzile successivo (Cass. n. 28727 del 16/10/2023).
La funzione conservativa della separazione, ad oggi, si invera prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. In fase di separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno (ad esempio l'obbligo di coabitazione) oppure si attenuano (ad esempio l'obbligo di fedeltà), ma è essenzialmente conservata la solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte.
In termini, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva
5 solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; conf. Cass.
n. 16809 del 24/06/2019; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior parte dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto -se riconosciuto- sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita (Cass. civ. sez. un. 18287/2018).
Tuttavia, finché perdura lo stato di separazione resta attiva la solidarietà matrimoniale, che si concreta nel dovere di assistenza tra coniugi, sebbene diversamente attuato che in costanza di convivenza, e cioè con una prestazione patrimoniale periodica, perché i coniugi non vivono più insieme;
ed è attivo anche - di conseguenza - il legame con il modello matrimoniale concretamente vissuto dai coniugi e cioè il pregresso tenore di vita. Ciò non significa che detto legame non possa essere spezzato per effetto di una scelta volontaria, ed in tal senso la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che durante la separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione periodica
(Cass. n. 32871 del 19/12/2018). >>
Entro l'ambito perimetrato da tale pronuncia va riportato, quindi, il dovere per questa Corte di pronunciare nel merito della controversia, dopo l'annullamento della precedente pronuncia di appello, per verificare la debenza o meno del diritto della a percepire l'assegno di mantenimento, Pt_3 verificando sulla base del corredo probatorio agli atti se effettivamente sussistono o meno le condizioni per la revoca dell'assegno di mantenimento legate alla esistenza di una relazione stabile della moglie.
Va precisato che la disamina affidata a questo Collegio deve limitarsi soltanto alla rivalutazione delle censure oggetto di appello. Conseguentemente tutte le altre questioni, sia che fossero già dibattute fra le parti nei precedenti gradi, sia che siano nuove e diverse, sollevate per la prima volta in questa sede - ed in particolare;
a) quella inerente la sussistenza di una autosufficienza economica della ex moglie e la misura dell'assegno ( perché accertata già in via definitiva, non avendo il rimasto contumace, mai CP_1 impugnato la relativa statuizione innanzi alla Corte di cassazione); b) la rilevanza ed utilizzabilità della sentenza n. 1571/2024 del tribunale penale di Lecce a carico di in data 29.5.2024 versata Parte_4 in atti dal ( perché involge vicende che hanno portato alla decisione sulla domanda di addebito, CP_1 pure ormai passata in giudicato)- esulano dall'ambito perimetrato dal dictum della Corte di cassazione, definito dai motivi di gravame e devono ritenersi, vuoi perché coperte da giudicato, vuoi perché nuove, in ogni caso inammissibili, con esonero per il Collegio da ogni disamina.
6 Va, sempre preliminarmente, rilevato che a mente dell'art. 394 cpc nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento,
e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla od a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa (Cass. n.
327/2010).
Giova infine precisare che la parte appellante in riassunzione ha chiesto in sede di precisazione delle conclusioni la discussione orale, ma non ha reiterato tale richiesta nei termini per il deposito delle memorie conclusive di replica, sicché di tale istanza non si può tenere conto. Nelle impugnazioni dinanzi alla corte d'appello, infatti, il modulo decisorio a trattazione mista, stabilito per il procedimento di cognizione di primo grado, dall'art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c., assume una diversa articolazione endoprocedimentale, occorrendo la riproposizione della richiesta di discussione orale della causa, di cui all'art. 352, comma 2, c.p.c. (nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 26, lett. l, del d.lgs. n. 149 del 2022 cd. Riforma Cartabia, che trova applicazione al presente procedimento), già formulata in sede di precisazione delle conclusioni;
tale riproposizione se pure non esige il deposito di un'apposita e autonoma istanza diretta al presidente della corte stessa, e può essere contenuta anche nella memoria di replica depositata nel termine all'uopo prescritto, è tuttavia adempimento necessario per la fissazione della udienza di discussione orale ( Cassazione civile sez. III, 02/09/2024, n.23514
Cassazione civile sez. I, 11/01/2017, n.502).
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3.Ciò posto, passando alla disamina nel merito della controversa questione, la Cassazione, in definitiva, ritiene che il giudice di merito abbia errato nel non accertare, iuxta alligata et probata, e a fronte della contestazione della ricorrente sull'assenza di prova di una convivenza stabile, le caratteristiche del legame tra l'odierna ricorrente e l'uomo di cui si parla nella relazione investigativa, e non ha Persona_1 spiegato le ragioni per cui, in relazione a quanto accertato, ha ritenuto di revocare l'assegno di mantenimento.
Occorre pertanto verificare se effettivamente il corredo probatorio agli atti faccia emergere una relazione stabile della con tale soggetto, che possa giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento, Pt_1 facendo applicazione del seguente principio di diritto fissato dalla Cassazione: “ In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato
7 e quindi il diritto all'assegno. La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale”
Il corredo probatorio agli atti non è univocamente orientato a dimostrare la esistenza di una stabile relazione fra l'appellante e I dati acquisiti attraverso la relazione dell'investigatore privato prodotta e le Persona_1 dichiarazioni rese dallo stesso investigatore privato documentano solo un periodo di frequentazione fra la Pt_1 ed il , certamente intimo, ma assai limitato nel tempo, posto che attestano come il , solo nei gg Per_1 Per_1
8-9-15-19- e 23 luglio e 5-6-e 19 agosto 2019 abbia frequentato l'abitazione della trattenendosi nella Pt_1 abitazione suddetta nelle ore notturne: tali condotte, se pure precise e circostanziate, come emergono dalla relazione investigativa, non sono sintomatiche di una convivenza stabile, di una convivenza cioè more uxorio, non avendo tale situazione, anche in ragione di quanto emerge dal periodo di osservazione, durata (di appena due mesi)
e modalità del rapporto (solo pernottamento nelle ore notturne), le caratteristiche di una vera e propria convivenza stabile, tale da rescindere ogni obbligo con il coniuge ( Cass. 30 gennaio 2009 n. 2417), facendo presumere la instaurazione di un progetto di vita comune.
Nessuna foto ritrae la coppia insieme, nessuna foto è relativa ad altre ore della giornata o ad altre attività comuni svolte dalla coppia;
si accerta soltanto che il , parcheggiate due auto di cui è proprietario nei pressi della Per_1 abitazione della alle 6.30 ovvero alle 8.00 del mattino è uscito da tale abitazione e si è allontanato. Nient'altro. Pt_1
La prova raggiunta è sintomatica solo del fatto che il abbia trascorso la notte in casa della Persona_1 Pt_1 nei giorni oggetto di osservazione. Tali accertati dati di fatto non consentono di intravedere la sussistenza di una convivenza more uxorio, o comunque di una relazione di tipo familiare, tale da comportare l'assistenza morale e materiale tra le parti, ben potendo trattarsi di una relazione meramente occasione o una semplice relazione affettiva, ma nulla di più.
Va inoltre rammentato che, secondo i più recenti orientamenti dei giudici di legittimità, l'instaurare solo un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduca in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, può far venire meno l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento. Così si è espressa la Cassazione nella ordinanza di rinvio a questa Corte, precisando come la prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno.
Rivalutato, pertanto, il corredo probatorio acquisito in primo grado effettivamente il Collegio ritiene che la prova di una relazione stabile, del tipo di una convivenza more uxorio, o comunque una relazione di tipo familiare, necessaria per giustificare la revoca dell'assegno di mantenimento, non sia stata fornita. Né può soccorrere ad integrare il quadro probatorio la mancanza di una specifica presa di posizione, da parte dell'appellata in merito alla sussistenza di una relazione stabile, per aver contestato genericamente Pt_1
8 l'assenza di prova di una propria convivenza stabile con il , dato erroneamente utilizzato dalla Per_1
Corte di Appello come elemento di valutazione sul piano probatorio per la revoca dell'assegno.
In conformità con i principi affermati dalla SC nella ordinanza di rinvio n. 34728/2023, si perviene pertanto al rigetto del gravame proposto da avverso la sentenza di primo grado, con conseguente CP_1 conferma dell'assegno di mantenimento, come disposto in prime cure con la sentenza definitiva n
3452/2019 in favore della nella misura di € 200 mensili. Pt_1
Venuta meno la revoca dell'assegno, discende da tanto non solo il diritto della parte ad ottenere l'assegno nella misura di € 200 mensili, con decorrenza dal primo rateo successivo alla presente sentenza, ma anche ad ottenere la corresponsione di detto assegno per i ratei maturati medio tempore, dal primo rateo successivo alla revoca dell'assegno, disposta dalla Corte di Appello, e fino al ripristino, fissato con questa sentenza, posto che non sussistevano al momento della pronuncia della Corte di appello i presupposti legittimanti la revoca. Dette somme saranno corrisposte, maggiorate degli interessi legali, maturati con decorrenza dalla data di ciascun mancato esborso e fino al soddisfo.
Tutte le altre questioni restano assorbite.
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4.Ferma la pronuncia di condanna del alle spese di primo grado, disposta dal tribunale, rimanendo CP_1 inalterato il rapporto la soccombenza fra le parti, la presente decisione comporta, sulla base dei principi di causalità e soccombenza, considerato l'esito complessivo della lite, di provvedere alla regolamentazione delle spese della fase di appello, nonché della fase innanzi alla Corte di Cassazione e della fase relativa a questo giudizio;
tenuto conto della soccombenza, le spese sono liquidate come in dispositivo, a carico del considerando l'esito complessivo del giudizio, quale emerge alla luce della CP_1 presente pronuncia, facendo applicazione delle tariffe vigenti al momento dello svolgimento di ciascuna attività difensiva (Cass. SS.UU. sent. 12.10.2012 n. 17405 e Cass. SS.UU. sent. 12.10.2012 n. 17406 ).
Si provvederà, infine, con separato provvedimento, all'esito della proposizione di apposita istanza da parte dell'interessata, a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio.
Il rigetto dell'appello proposto dal avverso la sentenza n 3452/2019 impone alla Corte di dare CP_1 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 34728 in data 12 dicembre 2023, in grado d'appello, a seguito di riassunzione, effettuata con atto di
9 citazione del 23.1.2024 da nei confronti di e del P.G. presso Parte_1 Controparte_1 la Corte di Appello, avverso la sentenza n 3452/2019 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Lecce n. 3452/2019 anche nella parte in cui riconosce in favore di
[...]
l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili;
Parte_1
2. Conseguentemente condanna al pagamento di detto assegno Controparte_1 con decorrenza dal primo rateo successivo a questa sentenza nonché al pagamento di tutte le somme eventualmente non versate a titolo di assegno dalla revoca fino all'attualità, maggiorate degli interessi al tasso legale dal dì di maturazione di ciascun rateo non pagato e fino al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano: Controparte_1
- per il giudizio di appello in € 3000,00 per compensi;
- per il giudizio di cassazione in € 3500,00 per compensi;
- per il presente grado in € 3000,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura di legge, disponendone il pagamento in favore dello
Stato, stante l'ammissione di al beneficio del patrocinio gratuito;
Parte_1
4. Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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