Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 848 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nato il [...] a [...]), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. MATRANGOLO MARIA c/o il cui studio in VICO CAMPOROTA, 14,
CASTROVILLARI, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CARNOVALE MARCELLO con P.IVA_1 domicilio eletto presso la Sed dell'Istituto in Castrovillari, al Corso Calabria
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito anche ATP per brevità) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU rilevando come fosse da considerare quale soggetto al quale andava riconosciuta l'indennità di accompagnamento a causa delle diverse patologie da cui risultava affetto;
richiedeva, conseguentemente, la nomina di Consulente allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di natura sanitaria utili al conseguimento della detta provvidenza.
Ancor prima l' ha dedotto l'inammissibilità del proposto ricorso a cagione Controparte_2 dell'inosservanza del termine per effettuare proficuamente la dichiarazione di dissenso (30 giorni dalla ricezione del decreto di conclusione delle operazioni peritale), del termine per introdurre il giudizio a seguito della dichiarazione di dissenso (30 giorni) e, ancor prima, ha rilevato la decadenza dall'azione giudiziaria per inosservanza del termine di 6 mesi dalla data di comunicazione del verbale di visita gravato con il ricorso per
Accertamento Tecnico Preventivo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti, disposta la rinnovazione della CTU e nominato il Dott. all'esito delle operazioni peritali, veniva Persona_1 depositata la relazione peritale.
Alla odierna udienza la causa, previa discussione orale delle Parti presenti, come da verbale, veniva trattenuta in decisione.
1. Risultano destituite di fondamento le eccezioni di parte resistente relative alla mancata osservanza di termini posti a pena di decadenza a carico della Parte atteso che i medesimi risultano osservati.
Difatti il verbale di visita presso la Commissione Medica è stato recapitato con nota raccomandata del
20.11.2021 laddove il ricorso per ATP è stato iscritto il 05.05.2022 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il
30.01.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il
02.01.2024.
Risulta osservato l'ulteriore termine (30 giorni) previsto per l'iscrizione a ruolo del ricorso ex art. 445 bis, VI° comma CPC avvenuta il 28.02.2024.
2. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 2418/22, accertarsi il diritto all'indennità di accompagnamento in suo favore.
Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]”.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale le condizioni previste dall'art. 1 della L. 18/80 per l'attribuzione della indennità in parola consistono, pertanto, alternativamente, nella impossibilità di deambulare autonomamente o nella incapacità di compiere, sempre autonomamente, gli atti quotidiani della vita.
La situazione di non autosufficienza è, dunque, caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di compiere da sé; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l'atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione del diritto (Cassazione, 5027/2003;
Cassazione, 13362/2003).
E' stato anche chiarito come non assuma rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l'intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell'accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive
(Cassazione, 5783/2003).
Il CTU nominato nel presente Giudizio, Dott. nella relazione scritta depositata, a seguito della Per_1 visita peritale e dell'esame della documentazione versata in atti, non ha riscontrato ed accertato in capo al sig. presupposti di carattere sanitario legittimanti il riconoscimento della invocata provvidenza;
ciò con Pt_1 valutazione perfettamente sovrapponibile a quella compiuta dal ctu nella pregressa fase di accertamento tecnico preventivo.
L'elaborato appare motivato, immune da qualsivoglia vizio, non suscettibile di censure e, per le anzidette motivazioni, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti avendo peraltro l'Ausiliare del Giudice risposto in modo condivisibile alle osservazioni di parte ricorrente volte a valorizzare, sostanzialmente, un aggravamento nelle condizioni di salute del periziando intervenute nelle more del procedimento e rispetto alle quali l'Ausiliare del Giudice ha avuto modo di rilevare come l'insorta patologia (insufficienza mitralica severa trattata con 1 Mitraclip) è una di quelle che può sorgere improvvisamente ma che si risolve con l'intervento chirurgico il che, nel caso di specie, risulta proprio confermato dall'ecocardiogramma eseguito ove si riscontra “dimensioni interne del VS nei limiti della norma . . . Funzione di pompa nei limiti della norma con FE 53%” aggiungendosi, da parte del dott. Per_1
(peraltro Dirigente Medico Cardiologo) che “la patologia cardiologica . . . non impedisce al pz. di compiere autonomamente gli atti della vita di relazione, trovandosi allo stato attuale in un discreto compenso emodinamico”; analogamente è a dirsi per la patologia agli arti inferiori che, giusta recentissima certificazione del 07.01.2025, si trova in “attuale compenso da circolo vicariante”.
Il ricorso merita, pertanto, di essere rigettato.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione resa da parte ricorrente ai sensi dell'Art. 152 Disp. Att. CP_ CPC;
per la medesima ragione quelle di CTU restano a carico dell' .
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da con Parte_1 ricorso iscritto a seguito di ATP (Proc. n. 2418/222) e sulla domanda da questo proposta nei confronti CP_ dell' , in p.l.r.p.t., così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, la domanda proposta, accertando e dichiarando in capo al sig.
l'insussistenza del presupposto sanitario afferente alla indennità di Parte_1 accompagnamento;
- Nulla sulle spese di lite;
CP_
- Condanna l' , in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese della CTU espletata nella presente fase liquidate con separato decreto.
Castrovillari, 7 Aprile 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo