Articolo 1890 del Codice civile
Articolo 1889Articolo 1891
Versione
19 aprile 1942
Art. 1890.

(Assicurazione in nome altrui).

Se il contraente stipula l'assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l'interessato puo' ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro.

Il contraente e' tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa.

Egli deve all'assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l'assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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