Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/01/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1126/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1126/2015 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO UMBERTO I - 9/2 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
PICARELLA ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._3
PIAZZA GARIBALDI, 11 84085 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
GALIANO DOMENICO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che è principio ormai consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte che la donazione dispositiva di un bene altrui, benché non espressamente
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Inoltre, con la nota pronuncia n. 5068 del 15.03.2016 le Sezioni Unite della Cassazione
hanno chiarito che la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.
Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, dei beni compresi in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.
La Suprema Corte ha chiarito che dalla lettura dell'art. 769 cod. civ. (secondo il quale
"la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra,
disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione") si evince che l'appartenenza del bene oggetto di donazione al donante costituisce l'elemento essenziale del contratto di donazione, in mancanza del quale la causa tipica del contratto stesso non può realizzarsi. Pertanto, tra gli elementi costitutivi della donazione figurano non solo l'arricchimento del terzo, con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante ma anche l'arricchimento del donatario da ravvisarsi "nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione,
giuridica o morale" (Cass, n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1997;
Cass. n. 3621 del 1980).
In altri termini, la altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio).
Pagina 2 di 6 Peraltro, la donazione di bene altrui potrebbe valere come donazione obbligatoria di dare, purché l'altruità sia conosciuta dal donante e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 cod. civ.).
In difetto, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui. In sostanza, nel caso in cui la comunione abbia ad oggetto una pluralità di beni, la posizione del coerede che dona uno dei beni compresi nella comunione, non si distingue in nulla da quella di qualsivoglia altro donante che disponga di un diritto che, al momento dell'atto, non può ritenersi incluso nel suo patrimonio.
Nel caso che qui occupa risulta che, con atto pubblico per notar del Persona_1
18.4.2012 - Rep. n. 99728/20631, disponeva non della sua quota di CP_2
partecipazione alla comunione ereditaria, ma della piena proprietà dei seguenti beni: Terreno
seminativo arborato di are 11,06, sito in Mercato San Severino alla località Acquarola,
catastalmente individuato al foglio 16 particella 380: - Terreno seminativo arborato di are
11,06, sito in Mercato san Severino alla località Acquarola, catastalmente individuato al foglio 16 particela 589; - Bosco Ceduo di are 32,07, catastalmente individuato al foglio 25
particella 5.
Detti beni sono compresi nella massa ereditaria destinata ad essere divisa e sono stati donati prima che la divisione fosse stata operata e, quindi, prima che i beni fossero entrati a far parte del patrimonio del donante ( ). CP_2
Invero, gli immobili oggetto di donazione sono pervenuti ai germani in forza CP_2
di successione dalla de cuius , madre dei predetti, deceduta in data 15.1.1967 Persona_2
(cfr. dichiarazione di successione all. n. 6).
È altresì emerso che gli immobili oggetto di donazione, appartenevano al momento dell'atto di donazione ai germani ( e gli altri fratelli). CP_2 CP_2
Pagina 3 di 6 Pertanto, non vi è dubbio che i beni oggetto di donazione appartengano alla comunione ereditaria instauratasi dopo il decesso di deceduta in data 15.1.1967, sia Persona_2
perché tale circostanza non risulta specificatamente contestata dalla convenuta (art.115 c.p.c.)
sia perché risulta provata dalla documentazione versata in atti.
A nulla rileva la circostanza che il diritto di accettare l'eredità da parte dell'attore sia stato dichiarato prescritto con sentenza del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Mercato
San Severino, n. 14/2006, atteso che con la donazione in questione, la donante ha disposto della piena proprietà di beni appartenenti alla massa ereditaria da dividersi quanto meno tra gli altri coeredi (nei confronti dei quali non è intervenuta statuizione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità).
Pertanto, la stessa non ha assunto l'obbligo di procurarsi la proprietà del bene per poi donarlo, ma ha espresso la volontà di trasferirlo immediatamente al donatario.
Tenuto conto di quanto sopra osservato in merito alla nullità della donazione da parte del coerede, di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante, la circostanza che i beni immobili sopra menzionati appartenessero ad una massa ereditaria ancora indivisa comporta che l'atto dispositivo vada dichiarato (d'ufficio) nullo per difetto di causa della donazione.
Quanto all'azione di restituzione avanzata dall'attore, essa è inammissibile per difetto di titolarità attiva, atteso che, come documentato dalla parte convenuta (cfr sentenza del
Tribunale di Salerno n. 14/2006), l'attore non è più comproprietario dei beni oggetto della donazione, in virtù della pronunciata estinzione del diritto di accettare l'eredità della de cuius
. Persona_2
Pagina 4 di 6 In considerazione di detta prescrizione, l'attore, infatti, ha perso irrimediabilmente la possibilità di acquistare la qualità di erede e, dunque, la legittimazione ad agire per la tutela dei beni ereditari in oggetto.
Ogni decisione sulla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta resta assorbita nella pronuncia di rigetto (in rito) della domanda attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la nullità dell'atto pubblico per notar del 18.4.2012 - Rep. n. Persona_1
99728/20631 con il quale ha donato alla propria figlia CP_2 CP_1
la piena proprietà dei seguenti beni: Terreno seminativo arborato di are 11,06, sito in
Mercato San Severino alla località Acquarola, catastalmente individuato al foglio 16
particella 380: - Terreno seminativo arborato di are 11,06, sito in Mercato san
Severino alla località Acquarola, catastalmente individuato al foglio 16 particela 589; -
di are 32,07, catastalmente individuato al foglio 25 particella 5; CP_3
2) Dichiara l'inammissibilità dell'azione di restituzione proposta dall'attore;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
Domenico Galiano, difensore di parte convenuta dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 1.700,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Frof. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 22/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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