Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 14/05/2025 alle ore 9,35 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nella causa di lavoro/previdenza iscritta al n. 164/2024 promossa da c.f. Parte_1 P.IVA_1
(avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi), opponente contro
.f. (avv. Sara Agostini), opposto Controparte_1 C.F._1
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Davide Ursoleo in sost. avv. Scaccabarozzi;
l'avv. Sara Agostini.
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti danno atto che non è stato possibile addivenire a una conciliazione.
L'avv. Ursoleo deduce come segue:
“L'Avv. Ursoleo evidenzia come le pretese dell'opposto riguardano, da un lato,
l'asserito mancato pagamento dei bonus previsti nel proprio contratto di lavoro e, dall'altro, l'asserita mancata fruizione di parte delle ferie contrattualmente previste.
Preliminarmente, l'Avv. Ursoleo puntualizza come per entrambe le richieste avanzate l'opposto nulla ha provato in sede istruttoria.
In particolare, con riferimento al c.d. “bonus da definire con ”, Persona_1
l'opposto non solo non è stato in grado di assolvere l'onere probatorio su di lui incombente, ossia: in primo luogo, quali fossero le condizioni sottese alla maturazione del bonus e, in secondo luogo, l'effettivo raggiungimento di tali condizioni, ma neppure ha svolto alcuna istanza istruttoria finalizzata alle
1
“Quanto, poi, alle asserite ferie non godute, l'Avv. Ursoleo nuovamente evidenzia come l'opposto non abbia assolto l'onere probatorio circa la mancata fruizione per intero dei periodi di ferie, che incombeva su quest'ultimo come chiarito dalla giurisprudenza richiamata in sede di memoria autorizzata ex art. 420 c.p.c., impostazione ribadita di recente da Cassazione civile sez. lav., 31/05/2024, n.
15258. In altre parole, l'opposto non ha provato l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alla fruizione delle ferie.
“Di contro, è stato invece provato che era l'opposto ad autorizzare le ferie dei dipendenti dell'area segreteria, sia con prove documentali (doc. 11 e doc. 12 opponente), sia con l'audizione dei testimoni, che hanno tutti confermato il quesito n. 4 dell'opponente, ossia che “a partire dal mese di ottobre 2020 e fino al mese di giugno 2023, chiedeva autorizzazione al Sig. al Controparte_1 fine di poter usufruire delle ferie”, essendo a capo dell'area segreteria. Di conseguenza, come già riportato nel ricorso introduttivo, era lo stesso opposto a gestire i periodi di ferie, oltre che dei suoi sottoposti nell'area segreteria, anche propri.
“L'Avv. Ursoleo così conclude: non essendo stato provato nulla di quanto lamentato dall'opposto, l'opponente insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rese in sede di ricorso introduttivo”.
L'avv. Agostini si riporta integralmente agli atti, contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e argomentato e in particolare evidenzia che i periodi di ferie autorizzati dalla società e di cui ha usufruito il sig. risultano dalla CP_1
documentazione prodotta, non risultano ulteriori periodi adibiti alle ferie, pertanto non necessita alcuna ulteriore prova oltre a quanto già dato atto.
Le parti discutono la causa.
Le parti esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento, danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2 1. ha ottenuto contro di cui è stato Controparte_1 Parte_1
dipendente fra il 30.9.2020 e il 30.6.2023 in forza di contratti di prestazione sportiva, decreto ingiuntivo per la somma di € 15.945,00 oltre accessori e spese di cui € 1.000,00 a titolo di saldo dei bonus maturati e il residuo a titolo di controvalore delle ferie non godute.
Il ricorso e il decreto ingiuntivo sono stati notificati il 2.1.2024.
Con ricorso depositato il 9.2.2024 ha proposto opposizione. Parte_1
Ha eccepito che i bonus maturati erano stati integralmente corrisposti e che comunque fra le parti non erano stati determinati i presupposti del maggior bonus richiesto e non ne aveva dimostrato la maturazione. Quanto alle ferie, ha CP_1
eccepito che il ricorrente non aveva dato prova della mancata fruizione e che comunque aveva rivestito nella struttura societaria una posizione apicale e aveva il potere di attribuirsi le ferie. Ha pertanto assunto le seguenti conclusioni:
“accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo
n. 354/2023 – R.G. 1255/2023 emesso dal Tribunale della Spezia – Dott. Viani, per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza dei diritti di credito vantati dal sig. nei confronti della società Controparte_1 per i motivi esposti in narrativa”. Parte_1 resiste, assumendo le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e CP_1
dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata la domanda avanzata da e, per l'effetto, confermare in ogni sua Parte_1
parte il decreto ingiuntivo opposto n. 354/2023. In via subordinata: condannare al pagamento in favore di della maggiore Parte_1 Controparte_1
o minor somma, rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo opposto, che sa rà ritenuta di giustizia”.
2. Nella ricostruzione di i bonus pattuiti sarebbero stati: budget control € CP_1
5.000,00; football department organization and reporting € 2.000,00; compliance
€ 5.000,00; “bonus da definire con ” € 2.000,00; salvezza in serie Parte_2
A € 4.000,00; bonus area € 2.000,00. Secondo l'opposto, non essendo maturati i presupposti del bonus “salvezza in serie A”, gli sarebbero spettati complessivamente € 16.000,00; invece, gli sarebbero stati corrisposti soltanto €
15.000,00 e per questo motivo residuerebbero ancora € 1.000,00.
Nella ricostruzione di i bonus pattuiti sarebbero stati: budget Parte_1 control € 5.000,00; football department organization and reporting € 2.000,00;
3 compliance € 5.000,00; salvezza in serie A € 5.000,00; bonus area € 3.000,00.
Secondo l'opponente, non essendo maturati i presupposti del bonus “salvezza in serie A”, a sarebbero spettati complessivamente € 15.000,00, interamente CP_1
corrisposti.
Fra le parti, quindi, si discute essenzialmente del c.d. “bonus da definire con
”. Parte_2
2.1. Nell'ordinanza che ha negato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo il giudice ha già rilevato, con riferimento a questo bonus, che:
- la situazione di incertezza discende dal fatto che risultano prodotte due scritture, entrambe datate 1.10.2022 ed entrambe sottoscritte da e da AN Tella, CP_1 ma di contenuto diverso, di cui quella prodotta dall'opposto presenta due peculiarità: la voce di cui si discute risulta evidenziata in diverso colore ed è ritenuta “da definire”; non è chiarito quale sarebbe il presupposto del riconoscimento del bonus;
- il doc. 12 dell'opposto (modulo di approvazione di un bonus o premio definito nel testo “compliance” e descritto “gestione delle attività connesse con la direzione sportiva, relativamente al rapporto con agenti, calciatori, allenatori e stakeholders indicati al fine di agevolare il lavoro relazionale della direzione sportiva”) risulta sottoscritto con firma illeggibile da soggetto di cui non è indicato il nome, definito solo come “responsabile area”, di cui, alla luce delle contestazioni dell'opponente, non è chiaro se avesse il potere di impegnare la
Società sul piano negoziale;
- la e-mail prodotta al n. 11 da nel giudizio dell'opposizione (con cui il CP_1 documento prodotto in monitorio dall'opposto, firmato dal solo Tella, risulta trasmesso, insieme con altri analoghi relativi ad altri dipendenti, al medesimo in data 11.10.2022 con richiesta, a quanto si comprende, di restituirlo CP_1
firmato per accettazione;
senza che neppure sembri dedotto chiaramente che la data 1.10.2022 indicata sul documento non fosse veritiera) non appariva dirimente.
2.2. Pur dopo questi rilievi l'opposto non ha mai fatto chiarezza sul punto e non
è stata proposta alcuna istanza istruttoria al riguardo.
Non è quindi certo in causa che il “bonus da definire con ” sia mai Parte_2
stato veramente pattuito fra le parti.
In ogni caso, come rilevato dall'opponente, non è neppure chiaramente dedotto,
4 né si rileva con precisione dai documenti prodotti da quali sarebbero stati i CP_1
presupposti di questo bonus e non sarebbe comunque possibile ritenere dimostrata la relativa maturazione.
Sul punto, va osservato che la stessa definizione di bonus “da definire” suggerisce che l'accordo fra le parti non fosse ancora stato raggiunto, dovendosi rinviare a un successivo incontro di volontà per la determinazione dell'oggetto della pattuizione – di cui, per i motivi sopra riassunti, sulla base del solo doc. 12 di non risulta con certezza che sia avvenuto. CP_1
Relativamente alla somma di € 1.000,00, quindi, l'opposizione appare fondata.
3. Per quanto riguarda le ferie non godute, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha
l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento… oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto” (Cass.,
31.5.2024 n. 15258).
Diversamente da quanto sembra argomentare l'opponente, la prova non ha per oggetto il fatto di aver lavorato nelle specifiche giornate che sarebbero state destinate alle ferie, ma semplicemente di aver lavorato un numero di giorni eccedente.
3.1. Tuttavia, l'onere della prova si deve ritenere attenuato dal generale principio della non contestazione.
In particolare, la contestazione deve essere specifica e non può risolversi nel fatto di ricordare che la controparte è onerata della prova dei propri assunti;
nel rito ordinario si è opportunamente precisato che una simile affermazione “non equivale a contestazione del fatto, risolvendosi nel generico richiamo della regola di cui all'art. 2697 c.c., come tale inidoneo ad integrare la contestazione imposta dall'art. 167 c.p.c.” (Cass., 21.5.2008 n. 13079, in motiv.), e nel rito del lavoro il rigore del regime della contestazione specifica non può certamente considerarsi minore.
5 Di fronte alla specifica affermazione di di non aver fruito di ferie, cioè, non CP_1 era sufficiente per l'opponente lamentare che la documentazione offerta in monitorio non fornisse prova scritta della circostanza, senza neppure affermare esplicitamente che le ferie erano state invece fruite.
Neppure dopo che, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha CP_1
ulteriormente esposto (alle pagg. 5 sgg.) i periodi lavorati, ribadendo di aver fruito di due settimane di ferie nella stagione calcistica 2021/22 e di tre settimane nella stagione calcistica 2022/23, l'opponente risulta aver mosso alcuna specifica contestazione.
3.2. A questo punto, quindi, sarebbe stato onere dell'opponente - che ammette di non aver monetizzato le ferie richieste – dimostrare di aver posto il lavoratore in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite.
L'opponente ha piuttosto argomentato che aveva il potere di attribuirsi le CP_1
ferie da solo e che pertanto non ha diritto al controvalore di quelle non fruite.
3.3. Il principio è in astratto corretto: è infatti consolidato in giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “soltanto il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive” (cfr.
p.e. Cass., 2.11.2021 n. 31175, in motiv.).
Fatto sta che l'onere della prova sul punto grava sul datore di lavoro;
e il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza deve essere dimostrato in concreto.
3.4. ha dimostrato per testi che ricopriva il ruolo di chief Parte_1 CP_1 football administration officer, che era a capo dell'area segreteria, che autorizzava lui i lavoratori addetti a quell'area.
Ma essere a capo di un'area e autorizzare le ferie dei propri sottoposti non significa logicamente avere il potere di autorizzare le proprie.
In questo senso, non sono particolarmente rilevanti i doc.ti 11-12 dell'opponente, richiamati in sede di discussione, da cui si evince che effettivamente CP_1
autorizzava le ferie di altri dipendenti
In effetti, i testi non hanno neppure confermato con certezza se riferiva CP_1 direttamente all'amministratore delegato ( : “…non sono in grado di dire Per_2
6 se avesse un superiore gerarchico o meglio sicuramente lo avrà avuto ma CP_1
non so precisare chi fosse, non so dire se ci fosse una figura intermedia fra lui e
l'amministratore delegato… per quanto so io, potrebbe anche essere stato
l'amministratore delegato”; “…a quanto so io sopra a c'erano il Tes_1 CP_1
Presidente, l'Amministratore delegato e il responsabile dell'area tecnica sportiva
, che era un dipendente…”; “…sopra a c'erano il Parte_3 Per_3 CP_1 presidente, l'amministratore delegato e il responsabile dell'area tecnica, o chief football officer, ”). Persona_4
Tanto meno hanno confermato con certezza che si attribuisse le ferie da
CP_1 solo ( : “…non so dire se il piano era sottoposto all'approvazione di Per_2 qualcuno al di sopra di ”; “…io penso che acesse approvare CP_2 Tes_1 CP_1 il piano ferie all'amministratore delegato ma non ne ho la certezza. Non so se le ferie di ossero approvate da qualcuno. Lui non era inserito nel nostro piano
CP_1 ferie, che riguardava solo noi tre [cioè il teste, e ]; “Non Per_3 Per_2 Per_3 so se era ad autorizzare il piano ferie, che però c'era, intendo il piano ferie
CP_1 della segreteria. Per la verità un piano ferie per iscritto io non l'ho visto, ne parlavamo sempre verbalmente e poi mandavamo la richiesta ferie… Non so se le ferie di erano comprese nel piano. Non so se si autorizzava le
CP_1 CP_1 proprie ferie, come non so se gli venivano autorizzate dall'amministratore delegato”).
3.5. Dalle e-mail prodotte dall'opposto sembra anzi dubbio che vi fosse un potere di attribuirsi ferie senza condizionamenti. Si vedano, in particolare, la mail con oggetto “piano ferie” del 19.5.2022 che inviò a [amministratore CP_1 Pt_4 delegato], , , e “Quando ne discutiamo? Io se Per_2 Per_5 Per_3 Tes_1
fosse possibile vorrei prendermi una settimana nella seconda metà di giugno. A proposito, il 3 giugno facciamo ponte?” e la mail dell'8.6.2023 che inviò Pt_4 anche a senza differenziare la sua posizione: “…al fine di organizzare le CP_1
ferie del periodo estivo e comunicarle tempestivamente a tutti i dipendenti, vi chiederei di compilare entro Martedi 12 Giugno il file che ho condiviso nel one drive, indicando le ferie di cui ciascun dipendente della propria area vorrebbe usufruire…”.
3.6. Il diritto alla monetizzazione delle ferie, quindi, sussiste.
In assenza di concrete contestazioni sulla quantificazione, spetta a a CP_1 questo titolo, la somma di € 14.945,00.
7 4. Il decreto ingiuntivo si revoca e l'opponente è condannata a pagare la minor somma di € 14.945,00 oltre accessori di legge dalla maturazione.
Per parziale fondatezza dell'opposizione le spese, sia del monitorio che del giudizio di opposizione, si compensano per un terzo. I restanti due terzi si pongono per soccombenza prevalente a carico di e si Parte_1
liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella monitorio e tabella lavoro rispettivamente, scaglione 5201/26000, valori medi per il monitorio, valori medi equamente ridotti in correlazione alla effettiva complessità in fatto e in diritto della lite per il giudizio di opposizione).
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuta e condanna in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a pagare a la minor somma di Controparte_1
€ 14.945,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla maturazione, compensa le spese per un terzo e condanna in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, a rifondere a i restanti Controparte_1 due terzi che liquida, già in frazione, quanto al monitorio in € 79,00 per esborsi,
€ 378,00 per compensi e quanto all'opposizione in € 2.514,40 per compensi, il tutto oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende.
Il giudice
Marco Viani
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