Sentenza 16 aprile 1999
Massime • 1
La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'Ufficio giudiziario che ha emesso il decreto in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per l'impugnazione, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione, per cui il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale inderogabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/04/1999, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1999 |
Testo completo
composta da:
Dott. Gaetano GAROFALO Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Michele ANNUNZIATA Consigliere
Dott. Carlo CIOFFI Consigliere relatore
Dott. VA SETTIMJ Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sulla istanza di regolamento di competenza richiesto d'ufficio con ordinanza del Pretore di Treviso, depositata il 6 marzo 1998 nella controversia vertente tra CC BR e la s.n.c. OS VA & C.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 21 dicembre 1998 dal relatore dott. Carlo Cioffi;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Delli Priscoli, che ha concluso Chiedendo che la Corte di Cassazione accolga l'istanza del Pretore di Treviso, e dichiari la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Treviso in ordine al giudizio di opposizione - separato da quello relativo alla contestuale domanda riconvenzionale dell'opponente - al decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Giudice di Pace su ricorso della società OS VA & C., ed a carico di BR CO.
FATTO E DIRITTO
Il Pubblico Ministero osserva nella sua requisitoria quanto segue:
"considerato che il giudice di pace di Treviso, con sentenza n. 191/67, pubblicata il 29-4-1997, nella causa avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso su richiesta della s.n.c. TA OS VA & C. di OS VA e C. e domanda riconvenzionale proposta dall'opponente OL BR, rilevato che tale seconda domanda eccedeva i limiti della sua competenza per valore, ha rimesso l'intero giudizio al Pretore di Treviso;
che tale Pretore con ordinanza del 5/6-3-1998 ha chiesto di ufficio il regolamento di competenza, sostenendo che il Giudice di Pace di Treviso è competente per materia ed in via esclusiva a conoscere della causa di opposizione a decreto ingiuntivo;
che risulta rispettato il disposto degli art. 38 e 45 cod. proc. civ., nuovo testo, applicabili nella specie, in quanto la questione -
relativa a cincompetenza per materia - è stata sollevata dal Pretore alla prima udienza di trattazione;
Che la tesi del Pretore appare fondata, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale e inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto della connessione (Cass. 4674/98, S. U. 7723/96, 1835/96, 1836/96): per cui il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa ben può richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale e inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza (Cass. 7723/96, 9310/95, 11144/94). La Corte condivide tali osservazioni , e le fa proprie. Nulla sulle spese, poiché le parti non hanno svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie l'istanza per regolamento di competenza proposta d'ufficio dal Pretore di Treviso e dichiara la competenza funzionale e inderogabile del locale Giudice di Pace sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 1999