Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 4113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4113 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04113/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2025, proposto da
- -OMISSIS-, in proprio e quale mandataria del R.T.I. con -OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura C.I.G. -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Caracciolo e Fausto Gaspari e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eduardo Marino, Paola Cannata ed Elena Cardamone ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Corradino D’Ascanio n. 3, presso la sede della propria Struttura Territoriale Lombardia;
nei confronti
- -OMISSIS- S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con le mandanti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Genovese e Giuseppe De Carlo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via VIli n. 1;
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2025, comunicato con p.e.c. in pari data, con cui -OMISSIS- ha disposto l’esclusione del R.T.I. ricorrente dal Lotto 7 della gara per l’affidamento di un “ Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione Area Gestione Rete - 2024, suddiviso in 12 lotti ” (C.I.G.: -OMISSIS-);
- del provvedimento del 10 aprile 2025, con cui il R.U.P. ha approvato la proposta di esclusione dalla gara del R.T.I. ricorrente, formulata dal Seggio di Gara con verbale di seduta riservata del 31 marzo 2025, rep. -OMISSIS-;
- del verbale di seduta riservata del 31 marzo 2025, rep. -OMISSIS-, del Seggio di Gara, con cui è stata proposta l’esclusione del R.T.I. ricorrente dalla gara per cui è causa e la contestuale aggiudicazione dell’Accordo Quadro in favore del -OMISSIS-;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 21 marzo 2025, avente a oggetto “ Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e richiesta chiarimenti 1° graduato ”, con cui la Stazione appaltante avrebbe erroneamente attivato la procedura di soccorso istruttorio e chiesto ulteriori chiarimenti al R.T.I. ricorrente e, comunque, nella parte in cui lo ha invitato “ a presentare quanto richiesto entro il termine perentorio del 26/03/2025, con l’avvertenza ”, anche con riguardo alle richieste di meri chiarimenti, “ che, in caso di inutile decorso del termine sopra indicato, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara ”;
- del verbale della seduta del 14 marzo 2025, rep. n. -OMISSIS-, con cui il Seggio di Gara ha dato mandato alla Stazione Appaltante di avviare la procedura di soccorso istruttorio nei confronti del R.T.I. -OMISSIS-;
- di tutti i verbali di gara, anche di data, estremi e tenore sconosciuti, nella parte in cui il R.T.I. -OMISSIS- è stato escluso dalla gara, nonché nella parte in cui il -OMISSIS- è stato collocato al primo posto della graduatoria finale;
- dell’art. 15, punto 2, del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che “ qualora l’Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione ”, per violazione dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge n. 190 del 2012;
- della determina del 17 aprile 2025, con cui -OMISSIS- ha disposto l’aggiudicazione definitiva ed efficace del Lotto 7 della gara per cui è causa in favore del -OMISSIS-;
- della nota di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 18 aprile 2025, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva ed efficace del Lotto 7 della gara anzidetta in favore del -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso;
- nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, con declaratoria, ai sensi degli artt. 121 e 122 cod. proc. amm., di inefficacia dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, ove nelle more stipulati, con diritto al subentro negli stessi da parte del R.T.I. -OMISSIS-;
- e con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie da formulare ex post con separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A. e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Designato relatore il consigliere IO De VI;
Uditi, all’udienza pubblica del 26 novembre 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 9 maggio 2025 e depositato in pari data, la società ricorrente ha impugnato, tra l’altro, (i) il provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2025, comunicato con p.e.c. in pari data, con cui -OMISSIS- ha disposto l’esclusione del R.T.I. da essa capeggiato dal Lotto 7 della gara per l’affidamento di un “ Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione Area Gestione Rete - 2024, suddiviso in 12 lotti ” (C.I.G.: -OMISSIS-), (ii) l’art. 15, punto 2, del Disciplinare di gara, nella parte in cui prevede che “ qualora l’Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione ”, e (iii) la determina del 17 aprile 2025, con cui -OMISSIS- ha disposto l’aggiudicazione definitiva ed efficace del Lotto 7 della gara per cui è causa in favore del -OMISSIS-.
Con Bando di gara del 2 luglio 2024, -OMISSIS- ha dato avvio alla gara (DG 05/24) avente a oggetto “ Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione Area Gestione Rete - 2024 ”, suddiviso in 12 lotti; tale procedura, gestita per via telematica attraverso il “ Portale Acquisti ” della medesima Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36 del 2023, in combinato con l’art. 20 del Disciplinare di gara, si è svolta con il metodo della “ inversione procedimentale ”. Con riguardo al Lotto n. 7, oggetto di controversia, hanno presentato offerta soltanto due operatori economici, ossia il ricorrente R.T.I. -OMISSIS- (mandataria) con -OMISSIS-, -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l. (mandanti) e il controinteressato -OMISSIS- S.p.A. (mandataria) con -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- S.r.l. (mandanti). All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche relative al citato Lotto 7 da parte della Commissione giudicatrice è risultato primo classificato il R.T.I.-OMISSIS-con punteggio complessivo pari a 79,680 punti (59,680 punti per l’Offerta tecnica e 20,00 punti per l’Offerta economica) e secondo classificato il -OMISSIS- con un punteggio complessivo pari a 75,749 punti (56,300 punti per l’Offerta tecnica e 19,449 per l’Offerta economica); in conseguenza di ciò, nella seduta riservata del 14 marzo 2025, in ossequio alle disposizioni della lex specialis, il Seggio di gara ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa dei predetti due concorrenti. Con riferimento alla posizione del R.T.I.-OMISSIS-, primo classificato, sono state riscontrate delle irregolarità che hanno indotto la Stazione appaltante all’attivazione del soccorso istruttorio, al fine consentire al medesimo R.T.I. di provvedere all’integrazione dei documenti e delle informazioni mancanti: difatti, la Stazione Appaltante, con nota del 21 marzo 2025 ha chiesto al R.T.I. -OMISSIS-(i) di integrare le dichiarazioni “ Stato di famiglia per IM ” - Allegato 3, ai sensi dell’art. 15 del Disciplinare di gara, relativamente ai procuratori speciali della -OMISSIS- S.r.l., ai fini delle verifiche attinenti al rispetto della normativa antimafia, (ii) di chiarire la composizione societaria dell’impresa mandante -OMISSIS-, stante la rilevata incongruità tra quanto dichiarato da quest’ultima in ordine alla presenza di-OMISSIS- come socio di maggioranza e quanto emerso dalla visura camerale, (iii) sempre con riferimento a -OMISSIS-, di integrare eventualmente le dichiarazioni “ Stato di famiglia per IM ” - Allegato 3, relativamente al suo socio di maggioranza, (iv) di confermare o correggere le dichiarazioni contenute nel D.G.U.E. prodotto dalla mandante -OMISSIS-, che aveva dichiarato di non poter confermare di non essersi resa colpevole di azioni od omissioni in tema di influenza indebita nel processo decisionale e vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate, e (v) di comprovare che la mandante -OMISSIS- S.r.l. si fosse tempestivamente attivata per richiedere la verifica triennale dei requisiti di qualificazione, stante l’intervenuta scadenza dell’attestazione S.O.A. e non risultando l’effettuazione di tale verifica triennale. La Stazione appaltante ha invitato il R.T.I. -OMISSIS- “ a presentare quanto richiesto entro il termine perentorio del 26/03/2025, con l’avvertenza che, in caso di inutile decorso del termine sopra indicato, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara ”. Decorso infruttuosamente il richiamato termine perentorio, il Seggio di gara, nella seduta riservata del 31 marzo 2025, ha proposto l’esclusione dalla gara del R.T.I. -OMISSIS-per non aver riscontrato, nel termine suindicato, le richieste formulate dalla Stazione appaltante. In conseguenza di ciò, il Seggio di gara verificata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta dal -OMISSIS-, secondo classificato, ha proposto, sempre in data 31 marzo 2025, l’aggiudicazione in favore del predetto concorrente. Tuttavia, nella stessa data del 31 marzo 2025, alle ore 18,20, è pervenuto tramite Portale telematico il riscontro di -OMISSIS- alla richiesta di soccorso istruttorio, attraverso il quale si è precisato « che non si ritiene di dover trasmettere la dichiarazione dello “stato di famiglia per antimafia” della -OMISSIS- sia perché riferita a procuratori speciali, privi di potere di rappresentanza (così come risulta dalla CCIAA allegata), sia, soprattutto, perché l’-OMISSIS- è iscritta nella White list della Provincia di Bergamo, così come espressamente dichiarato dalla stessa in fase di gara. Tale circostanza, ai sensi dell’art. 1 comma 52-bis della Legge n. 190/2012, comporta che “L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”. In virtù di quanto sopra si ritiene quindi che il documento richiesto da Codesta Spett.le Stazione appaltante non dovesse essere presentato né in fase di gara, né, conseguentemente, in sede di soccorso istruttorio. Tanto precisato, si inviano in allegato tutti i chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 101 comma 3 del Codice, rimanendo ovviamente a completa disposizione per quant’altro dovesse occorrere ». Ciononostante, la Stazione appaltante, con nota del R.U.P. dell’11 aprile 2025, ha comunicato al R.T.I. -OMISSIS- l’esclusione dalla gara, “ per non aver riscontrato, nel termine perentorio indicato, le richieste formulate dalla Stazione Appaltante con nota di soccorso istruttorio -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 21/03/2025 ”. Successivamente, con determina di approvazione dell’aggiudicazione efficace e contestuale comunicazione del 18 aprile 2025, -OMISSIS- ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 7 dell’appalto in oggetto in favore del -OMISSIS- S.p.A. (mandataria) - -OMISSIS- (mandante) - -OMISSIS- (mandante) - -OMISSIS- (mandante) - -OMISSIS- S.r.l. (mandante), quale unico offerente rimasta in gara.
Assumendo l’illegittimità della propria esclusione dalla gara, nonché della disposta aggiudicazione in favore del -OMISSIS- S.p.A., la ricorrente -OMISSIS- ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159 del 2011, degli artt. 94 e 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023, dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge n. 190 del 2012, dell’art. 14 del Disciplinare di gara e degli artt. 6 e 18 della legge n. 241 del 1990, per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per erroneità dei presupposti, per travisamento di atti e fatti, per illogicità e contraddittorietà e per sviamento.
Ulteriormente sono stati dedotti, sotto svariati profili, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023, dell’art. 14 del Disciplinare di gara, dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. e dell’art. 97 Cost., l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, l’erroneità dei presupposti, il travisamento di atti e fatti, l’illogicità e contraddittorietà e lo sviamento.
Si sono costituiti in giudizio -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS-, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della causa, i difensori delle parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2025, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la controversia.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Con le tre doglianze del ricorso, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connesse, si assume la radicale insussistenza nella fattispecie de qua dei presupposti di legge per l’attivazione del soccorso istruttorio, non presentando l’offerta del R.T.I. -OMISSIS- alcuna sostanziale carenza, con conseguente illegittimità del termine perentorio assegnato al predetto concorrente per depositare la documentazione integrativa, considerata altresì l’inapplicabilità, ai meri chiarimenti, dell’automatismo espulsivo di cui all’art. 101, comma 2, del D. Lgs. n. 36 del 2023, in caso di violazione del termine perentorio ivi previsto per la trasmissione delle richieste integrazioni; peraltro, il riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarebbe avvenuto comunque nel termine di dieci giorni, ossia entro il lasso temporale massimo indicato dal comma 3 del citato art. 101 del Codice dei contratti pubblici e ciò renderebbe illegittimo l’omesso esame della nota prodotta dall’operatore ricorrente per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
2.1. Le censure sono complessivamente infondate.
La ricorrente -OMISSIS- contesta in primo luogo la richiesta, avanzata in sede di soccorso istruttorio dalla Stazione appaltante, di produrre la dichiarazione dello stato di famiglia per antimafia di alcuni procuratori speciali riferiti all’impresa -OMISSIS- S.r.l.: tale richiesta, a giudizio della ricorrente, sarebbe illegittima, poiché la suddetta impresa sarebbe esentata dalla presentazione della dichiarazione dello stato di famiglia per antimafia dei procuratori speciali sia in quanto risulterebbe iscritta nella “ white list ”, equivalendo per legge tale iscrizione alla comunicazione e all’informazione antimafia liberatoria, sia per l’insussistenza di alcun obbligo dichiarativo in capo a procuratori “ speciali ” privi di potere di rappresentanza. Pertanto, l’erronea attivazione del soccorso istruttorio renderebbe irrilevante il mancato e/o tardivo adempimento da parte dell’operatore economico coinvolto. Quanto poi agli ulteriori chiarimenti richiesti dalla Stazione appaltante in relazione alla documentazione presentata in gara dal R.T.I. -OMISSIS- – relativi alla struttura societaria della mandante -OMISSIS-e a una refuso contenuto in una dichiarazione del D.G.U.E. della medesima impresa, nonché alla perdurante validità dell’attestazione S.O.A. della mandante -OMISSIS- –, gli stessi, non riferendosi all’offerta tecnica e/o economica, rientrerebbero nell’ipotesi disciplinata dall’art. 14, ultimo periodo, del Disciplinare di gara e la loro tardiva esibizione non determinerebbe alcun automatismo espulsivo (come peraltro disposto dall’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti pubblici), considerato altresì che il riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarebbe avvenuto comunque nel termine di dieci giorni, e ciò avrebbe imposto a quest’ultima di esaminare nel merito la documentazione prodotta dall’operatore economico.
2.2. Prima di scrutinare nel merito le contestazioni formulate dalla parte ricorrente, è opportuno riportare il contenuto della nota trasmessa dalla Stazione appaltante al R.T.I. -OMISSIS- in data 21 marzo 2025 in sede di attivazione del soccorso istruttorio (all. 6 al ricorso).
Nella richiamata comunicazione, è stato rilevato che « all’esito delle attività di verifica condotte dal Seggio di Gara, la documentazione allegata da Codesto Concorrente presenta la seguente irregolarità. Con riferimento all’impresa mandante -OMISSIS- S.R.L., essa non presenta la Dichiarazione “Stato di famiglia per IM” - Allegato 3 relativamente ai propri procuratori speciali (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-), i quali rientrano tra i soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011. Tale irregolarità, viste le prescrizioni della “lex specialis” e dell’art. 101 del Codice, viene ritenuta sanabile mediante richiesta di integrazione documentale. Il Concorrente primo graduato, relativamente all’impresa -OMISSIS- S.R.L., dovrà quindi presentare la Dichiarazione “Stato di famiglia per IM” - Allegato 3, sottoscritta digitalmente, relativamente ai soggetti sopra indicati, ai fini delle verifiche attinenti al rispetto della normativa antimafia. Si comunica altresì che, all’esito delle medesime attività di verifica condotte dal Seggio di Gara, si rende necessario richiedere dei chiarimenti, per le motivazioni seguenti. Con riferimento all’impresa mandante -OMISSIS-, nelle dichiarazioni rese ai sensi dell’Art. 85 del D.lgs. n. 159/2011, essa indica, quale socio di maggioranza, la società -OMISSIS-(c.f. -OMISSIS-), come “titolare di n. 201.000 azioni della Società pari al 67% del capitale sociale”, ma contestualmente omette di presentare la Dichiarazione “Stato di famiglia per IM” relativamente ai componenti del Consiglio di amministrazione di tale società, i quali rientrano tra i soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia, ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011. il Seggio di Gara, nel procedere con le verifiche amministrative di competenza, ha provveduto ad estrarre la Visura camerale tramite il servizio InfoCamere dell’impresa mandante -OMISSIS-, dalla cui consultazione non risulta la presenza della dichiarata società -OMISSIS- all’interno della compagine sociale. Di conseguenza, attesa l’incongruità di quanto dichiarato dall’impresa mandante con quanto risulta dalla visura camerale, si rende necessario chiedere all’impresa un chiarimento in merito all’effettiva composizione societaria al momento della presentazione dell’offerta, nonché la composizione attuale. Contestualmente risulta necessario richiedere all’impresa un’eventuale integrazione delle dichiarazioni di cui all’Allegato 3 (“Stato di famiglia per IM”), che sia coerente con il chiarimento fornito dalla stessa. Inoltre, con riferimento all’impresa -OMISSIS-, nelle dichiarazioni contenute nella parte III, sezione C, del DGUE, essa dichiara di non poter confermare di non essersi reso colpevole di azioni od omissioni in tema di influenza indebita nel processo decisionale e vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate. Di conseguenza, considerato che dalla consultazione del Casellario delle imprese istituito dall’ANAC non emerge alla data odierna alcuna Annotazione rilevante sul punto, si rende necessario chiedere all’impresa mandante di chiarire se intende confermare la dichiarazione richiamata – e, nel qual caso, di presentare altresì informazioni e documenti di supporto – oppure se intende correggere la dichiarazione, qualora si tratti di un mero refuso compilativo. In quest’ultimo caso, l’impresa dovrà trasmettere nuovamente il DGUE, corretto nelle parti interessate. Con riferimento all’impresa mandante -OMISSIS- S.R.L., il Seggio di Gara, nel procedere con le verifiche amministrative di competenza, rileva che la certificazione SOA prodotta in gara dal concorrente risulta scaduta nella sua validità triennale (27/02/2025). Invero, al momento di presentazione dell’offerta, detto termine triennale non era ancora decorso. Pertanto, stante l’attuale decorso del termine di scadenza triennale sopra indicato, il Seggio ha provveduto ad estrarre, dall’apposita sezione del Portale ANAC, l’ultima Attestazione SOA disponibile, l’Att. n. -OMISSIS-, emessa in data 06/05/2024 dalla CQOP SOA. Da tale consultazione non risulta essere ancora effettuata la verifica triennale. Di conseguenza, alla luce della rilevata mancata informazione relativa alla “data di effettuazione della verifica triennale” – al fine di poter verificare la continuità nel possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all’impresa -OMISSIS- S.R.L. – si rende necessario acquisire dall’operatore economico in argomento la prova di aver richiesto la verifica triennale almeno un giorno prima della scadenza del previsto termine, ai sensi dell’art. 17, c.1 dell’Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023. Pertanto, al fine di consentire la partecipazione di codesto Concorrente all’esperimento concorsuale di che trattasi, si invita il medesimo a presentare quanto richiesto entro il termine perentorio del 26/03/2025, con l’avvertenza che, in caso di inutile decorso del termine sopra indicato, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara » (all. 5 al ricorso).
2.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, dall’esame della riportata comunicazione si può escludere con certezza che la stessa contenga, anche solo in parte, una semplice richiesta di “ chiarimenti ” (non essendo determinante sul punto la terminologia utilizzata nella nota trasmessa da -OMISSIS-), in quanto l’attivazione del soccorso istruttorio da parte della Stazione appaltante è stata generata dalla presenza di carenze o incertezze riferibili alle dichiarazioni rese dalle componenti del Raggruppamento ricorrente, in adempimento delle previsioni di cui all’art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023, non riconducibili affatto allo spettro applicativo di cui al comma 3 del predetto art. 101, che ha a oggetto soltanto i “ chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato ” (cfr., in argomento, Consiglio di Stato, V, 2 aprile 2025, n. 2789).
Difatti, oltre (i) all’assenza della Dichiarazione “ Stato di famiglia per IM ” - Allegato 3 relativamente ai procuratori speciali della -OMISSIS- S.p.A., sono stati rilevati degli elementi di contraddittorietà con riguardo (ii) alle dichiarazioni rese dalla mandante-OMISSIS- che, da una parte, ha indicato, quale socio di maggioranza, la società -OMISSIS-, titolare del 67% del capitale sociale (all. 12 di -OMISSIS-, pag. 2), contestualmente omettendo di presentare la Dichiarazione “ Stato di famiglia per IM ” relativamente ai componenti del Consiglio di amministrazione di tale società, mentre, dall’altra, la visura camerale di -OMISSIS- non contempla affatto la presenza all’interno della propria compagine sociale della predetta società -OMISSIS- (all. 13 di -OMISSIS-, pagg. 6 e 7); (iii) sempre con riguardo a -OMISSIS-, la stessa ha dichiarato in sede di D.G.U.E. di non poter confermare di non essersi resa colpevole di azioni od omissioni in tema di influenza indebita nel processo decisionale e vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate (all. 16 di -OMISSIS-, pag. 6), sebbene dal Casellario A.N.A.C. non risulti nulla in tal senso; (iv) inoltre la mandante -OMISSIS- S.r.l. ha prodotto in gara una certificazione S.O.A. scaduta in data 27 febbraio 2025 (seppure al momento di presentazione dell’offerta tale scadenza non si era ancora verificata) e dalla consultazione del Portale A.N.A.C. non risulta essere stata ancora effettuata la verifica triennale, precludendo di appurare la perduranza dei requisiti di ordine speciale in capo a siffatta impresa.
La necessità di addivenire a un puntuale chiarimento delle richiamate questioni refluisce in via diretta sull’ammissibilità della partecipazione del R.T.I. ricorrente alla gara de qua, poiché risulta evidente che le incertezze in ordine all’assetto societario di controllo di una impresa partecipante e il dubbio in ordine all’effettiva commissione di illeciti professionali da parte della medesima società, nonché l’incertezza in ordine alla perdurante validità dell’attestazione S.O.A. di un’altra mandante, impediscono alla Stazione appaltante di accertare in maniera incontrovertibile la sussistenza dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali, in capo al prefato R.T.I. ricorrente.
La riprova che il soccorso istruttorio avesse carattere integrativo e sanante – ossia fosse di carattere integrativo o completivo (art. 101, comma 1, lett. a) e sanante (art. 101, comma 1, lett. b) – e non avesse una mera finalità di chiarimento è altresì comprovata dal tenore della documentazione depositata, seppure tardivamente, nel procedimento amministrativo dal R.T.I. ricorrente: in primo luogo, si è confermato che nella compagine societaria di -OMISSIS-S.p.A. sono presenti due soci, ossia -OMISSIS-, titolare del 67% delle azioni, e -OMISSIS-, in possesso del restante 33%, versandosi altresì in atti, per la prima volta, le dichiarazioni “ Stato di famiglia per IM ” relativamente ai componenti del Consiglio di amministrazione della predetta -OMISSIS-; inoltre, sempre con riguardo a -OMISSIS-, si è puntualizzato, rettificando l’originaria dichiarazione prodotta in gara, « che la compilazione nella parte III, sezione C, del DGUE relativa ad “azioni od omissioni in tema di influenza indebita nel processo decisionale e vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate” è da considerarsi errata e frutto di un mero errore di compilazione »; con riguardo alla validità della S.O.A. della mandante -OMISSIS- S.r.l., è stato esibito il contratto datato 10 gennaio 2025 con cui è stato affidato lo “ incarico di procedere all’istruttoria e agli accertamenti necessari a verificare (…) la sussistenza dei requisiti necessari per l’ottenimento della revisione e proroga biennale dell’attestazione di qualificazione ” (cfr. all. 8 al ricorso e documentazione ivi contenuta).
2.4. Pertanto, la accertata e incontestata riconducibilità della richiesta formulata dalla Stazione appaltante alle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 101 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e la necessarietà (e doverosità) dell’attivazione del soccorso istruttorio, finalizzato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l’utile prosecuzione della partecipazione del R.T.I. ricorrente alla selezione concorsuale oggetto di scrutinio (cfr. Consiglio di Stato, V, 26 novembre 2025, n. 9313), rendono applicabile nella specie il combinato disposto dei commi 1 e 2 del menzionato art. 101, secondo il quale l’operatore economico che non adempie alle richieste della Stazione appaltante nel termine stabilito – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – è escluso dalla procedura di gara. Il Disciplinare di gara, all’art. 14, terzo comma, ha recepito la riportata disciplina primaria stabilendo che “ ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. Tale termine ha natura perentoria, e pertanto l’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara ” (pag. 34: all. 1 al ricorso).
La Stazione appaltante, sulla scorta di tali disposizioni e a garanzia delle richiamate prerogative del R.T.I. ricorrente, con nota trasmessa in data 21 marzo 2025, ha invitato “ il medesimo a presentare quanto richiesto entro il termine perentorio del 26/03/2025, con l’avvertenza che, in caso di inutile decorso del termine sopra indicato, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara ” (all. 5 al ricorso citato, pag. 3); tuttavia, come già rilevato nella parte in fatto, soltanto in data 31 marzo 2025 è pervenuto alla Stazione appaltante, tramite Portale telematico, il riscontro del R.T.I. -OMISSIS- alla suddetta richiesta di soccorso istruttorio (all. 7 e 8 al ricorso).
Deve al proposito evidenziarsi che la Stazione appaltante ha legittimamente individuato il termine, pari a cinque giorni, entro il quale il concorrente avrebbe dovuto adempiere a quanto richiesto in sede di integrazione documentale, visto che la normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici, recepita altresì nella lex specialis, consente all’Ente procedente di assegnare al concorrente “ un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni ” per produrre gli elementi mancanti o sanare le omissioni; il lasso temporale di cinque giorni individuato dalla Stazione appaltante nella presente fattispecie, oltre a rispettare la previsione di legge (art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2023), non appare nemmeno irragionevole e sproporzionato, in quanto la richiesta integrazione afferisce a elementi preesistenti che avrebbero dovuto essere già in possesso dell’operatore interessato (cfr., in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, II, 13 gennaio 2025, n. 3295; i termini sono computati ai sensi degli artt. 155 c.p.c. e 2963 cod. civ. per T.A.R. Campania, Napoli, IV, 6 novembre 2025, n. 7166) e comunque è volta a garantire le “ elementari esigenze di celerità nelle procedure di appalto nel cui contesto ogni possibile ritardo, con riferimento a qualsivoglia passaggio, è idoneo ad arrecare comunque un effetto negativo ” (Consiglio di Stato, V, 26 novembre 2025, n. 9313).
Trattandosi di termine avente pacificamente natura perentoria, la sua inosservanza determina l’automatica esclusione dell’impresa concorrente dalla procedura (cfr. Consiglio di Stato, V, 11 marzo 2025, n. 1985; T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 4 luglio 2025, n. 13209; T.A.R. Sardegna, II, 12 maggio 2025, n. 432). Difatti, “ la giurisprudenza è consolidata nel ritenere perentorio il termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda né ciò determina alcuna aporia o irragionevolezza del sistema, stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l’oggetto ” (Consiglio di Stato, V, 26 novembre 2025, n. 9313).
Di conseguenza, “ appurata la violazione del termine per la necessaria integrazione documentale richiesta, va escluso che l’eventuale possesso sostanziale dei requisiti, così come l’anteriorità rispetto al termine dei relativi documenti dimostrativi possano valere a impedire l’esclusione del concorrente inadempiente ” (Consiglio di Stato, V, 9 settembre 2024, n. 7496).
Sulla scorta delle riferite circostanze risulta dunque legittima l’esclusione dalla procedura de qua disposta dalla Stazione appaltante nei confronti del R.T.I. -OMISSIS-.
2.5. Da ultimo, deve rilevarsi l’inconferenza rispetto alla fattispecie oggetto di esame delle pronunce richiamate dalla difesa della parte ricorrente – ossia T.A.R. Campania, Napoli, III, 7 novembre 2024, n. 5965 (confermata da Consiglio di Stato, V, 19 agosto 2025, n. 7075), T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 28 gennaio 2025, n. 39, e Consiglio di Stato, V, 2 aprile 2025, n. 2789 –, poiché nei citati contenziosi erano stati richiesti chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica, la cui disciplina risiede nell’art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 36 del 2023, che fissa i termini per rendere i chiarimenti sui contenuti dell’offerta senza sanzionarne il superamento con l’esclusione dalla gara, a differenza di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, come ampiamente esplicitato in precedenza.
2.6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, gli esaminati motivi di ricorso risultano complessivamente infondati.
3. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, VI, 31 ottobre 2025, n. 8478; VI, 29 ottobre 2025, n. 8398; II, 24 ottobre 2025, n. 8252; II, 14 ottobre 2025, n. 8040). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. In conclusione, all’infondatezza di tutte le scrutinate censure segue la reiezione del ricorso proposto da -OMISSIS- S.r.l.; in conseguenza di ciò, deve essere respinta anche la domanda di risarcimento del danno in forma specifica proposta dalla predetta ricorrente, stante la carenza di uno dei suoi presupposti costitutivi.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe, unitamente alla domanda di risarcimento in forma specifica.
Condanna la ricorrente -OMISSIS- S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore di -OMISSIS- e di -OMISSIS- S.p.A. nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna (complessivi € 6.000,00), oltre oneri e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LE TA, Presidente
IO De VI, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO De VI | LE TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.