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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 434/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 7-11-
2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 434/2022 R.G.C promossa da rappresentata e difesa dall'avv. CANDRIA ESILDO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Macerata, via G. B. Velluti n. 52;
RICORRENTE
nei confronti della
, con sede in Monte San Giusto, via G. Rossa, n. 184, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: riconoscimento qualifica superiore e lavoro straordinario, differenze retributive.
La parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21-6-2022, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
ed esponeva: ella aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1
detta società dal 12/3/2013 al 5/8/2021; era stata inizialmente assunta con contratto a tempo determinato in data 12/3/2013, poi trasformato, il 28/2/2014, a tempo indeterminato;
tale rapporto era cessato a seguito delle dimissioni presentate dalla lavoratrice il 15/7/2021; le era stata attribuita la qualifica di operaia di V livello sino all'1/12/2018, quando era stata inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio -
Terziario Distribuzione e Servizi;
l'orario di lavoro contrattualmente pattuito prevedeva n. 8 ore di lavoro giornaliere, dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle
1 18,00, mentre le mansioni erano quelle di campionarista ed addetta al controllo e verifica merci;
ritenendo che nell'ambito dell'attività lavorativa vi fosse stata una violazione del contratto applicato, sia in ragione delle mansioni realmente svolte, diverse da quelle comprese nel livello IV attribuito alla lavoratrice, sia per l'orario di lavoro osservato, in realtà pari a 9 ore giornaliere per l'intera durata del rapporto, in relazione al primo degli aspetti suddetti, la ricorrente aveva svolto molte diverse mansioni, tanto da affermare il diritto all'inquadramento nel superiore livello III CCNL
Commercio - Terziario Distribuzione e Servizi;
la si occupava Controparte_1
della realizzazione di accessori per calzature, pelletteria ed abbigliamento ed, in tale ambito, la era stata adibita all'applicazione degli strass su vari accessori, quali Pt_1
borse, cinte, tomaie, nonché su tessuti di vario genere utilizzati per la creazione di capi di abbigliamento, curandone la campionatura e verificando la qualità dei prodotti realizzati, prima di procedere alla spedizione;
inizialmente la lavoratrice era stata seguita nel corso della lavorazione dal capo - reparto e da una collega anziana, mentre, dal mese successivo all'assunzione, aveva iniziato a lavorare in totale autonomia;
subito dopo tale primo periodo, la ricorrente aveva manifestato spiccate capacità professionali ed organizzative, come riconosciuto dagli stessi titolari dell'azienda nonché da tutti i suoi colleghi di reparto;
ella, di propria iniziativa, aveva intrapreso una serie di prove dirette ad individuare le varie e più idonee modalità per l'applicazione e la tenuta degli strass sui molteplici materiali e, sulla base di tali valutazioni, aveva redatto delle specifiche schede, relativa a ciascun materiale sul quale dovevano essere applicati gli strass, che indicavano in maniera precisa i parametri da utilizzare per l'impostazione dei macchinari;
alla luce degli ottimi risultati ottenuti, tali schede erano state utilizzate anche dagli altri operai i quali, sempre più spesso, si relazionavano con la per chiedere spiegazioni, consigli e suggerimenti sulle Pt_1
modalità di lavorazione;
dall'1/12/2016, la stessa era stata inquadrata nel superiore livello IV del CCNL Terziario Commercio, immutato fino alla cessazione del rapporto;
nel 2018, ella era stata trasferita in un diverso opificio, limitrofo alla sede principale, esclusivamente adibito alla produzione ed ove le erano state affidate nuove e maggiori
2 mansioni lavorative;
nella nuova sede lavorativa, in cui, a seconda dei periodi, delle lavorazioni commissionate e dell'entità del lavoro necessario, erano occupati da 8 a
15/20 dipendenti, vista l'esperienza acquisita e le capacità dimostrate, alla era Pt_1
stato assegnato il compito di insegnare a tutti i dipendenti presenti, che non avevano mai lavorato all'applicazione degli strass, i sistemi e le tecniche di applicazione di detti articoli sui vari tessuti o materiali;
le nuove mansioni concretamente espletate dalla lavoratrice consistevano nell'organizzare la produzione sulla base dell'esperienza acquisita e delle proprie personali valutazioni, senza alcun coinvolgimento o controllo da parte dei superiori, nell'impostare i parametri (temperatura, bar/pressione, tempi di pressatura) dei diversi macchinari (presse di diverse dimensioni) utilizzati per l'applicazione degli strass, nonché nel visionare l'attività lavorativa dei propri colleghi nel corso della realizzazione del prodotto;
tali mansioni lavorative comportavano una oggettiva responsabilità, considerate le importanti commesse da evadere (ad es. nell'ordine di almeno 10.000 paia di scarpe ciascuna), nonché le diverse caratteristiche sia degli strass (ad es. piccoli, grandi, coreani o swarosky) sia dei materiali su cui dovevano essere apposti (ad esempio, tessuti, camoscio, pvc, tela), tali da determinare una serie di varianti che imponevano molteplici modalità di lavorazione;
proprio in ragione dei compiti attribuitile, nel corso della produzione era la a valutare la Pt_1
bontà delle impostazioni e quindi del risultato ottenuto, e, ove ritenuto necessario, a provvedere in totale autonomia a modificare detti parametri fino al raggiungimento del risultato ottimale, consistente nella perfetta tenuta degli strass che non dovevano staccarsi, al fine di procedere alla produzione dei beni commissionati nel miglior modo possibile;
anche in questo periodo, valutando quotidianamente le operazioni ed i risultati ottenuti, ella aveva continuato a redigere schede tecniche per ciascuna lavorazione, inserite in un raccoglitore e continuamente messe a disposizione ed utilizzate dai suoi colleghi di lavoro, divenute un vero e proprio vademecum da applicare per le diverse tipologie di lavorazioni, in quanto garantivano una assoluta qualità del prodotto realizzato;
a riprova di ciò, in occasione di una visita da parte degli ispettori della ditta , cliente importante per la la capo reparto Pt_2 CP_1
3 ancorché non avesse mai partecipato alla redazione delle schede Parte_3
tecniche, aveva intimato agli operai di posizionare, ben visibili, tali schede in prossimità di ciascuna pressa, così da rendere manifesta e mostrare al cliente la professionalità della lavorazione effettuata;
inoltre, dal settembre 2018, cioè dal trasferimento nella sede secondaria adibita esclusivamente alla produzione e sino al giorno delle dimissioni, la ricorrente si era occupata anche dell'organizzazione del lavoro, stabilendo, sulla base delle diverse capacità dimostrate dai singoli lavoratori, dalla medesima attentamente valutate, le mansioni di ciascuno (es. utilizzo della pressa o applicazione della cartina con gli strass); a conferma del ruolo in concreto svolto, in due diverse occasioni, la prima nel 2018 e la seconda il 27 e 28 luglio 2020, quando si erano verificati dei problemi di produzione inerenti la tenuta degli strass, il legale rappresentante della datrice aveva deciso di recarsi in Puglia, direttamente nell'opificio del cliente “ , ed in entrambe le occasioni si era fatto accompagnare Parte_4
dalla ricorrente proprio in virtù della sua professionalità e comunque in quanto responsabile di quel tipo di produzione;
alla luce dell'attività realmente espletata dalla ricorrente, doveva ritenersi pertanto che le mansioni svolte dal settembre 2018 all'agosto 2021 rientrassero tra quelle previste per l'inquadramento nel superiore livello III del CCNL di categoria, con una conseguente differenza retributiva pari ad €
8.118,07, come meglio specificato nel conteggio redatto dall'Ufficio contratti e vertenze della di Macerata allegato al ricorso ed in quest'ultimo integralmente CP_2
richiamato; infatti, dalla mera lettura del CCNL di categoria, si evinceva che al livello
III appartenevano i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico
- pratica comunque conseguita”; alla luce di tale dettagliata descrizione era evidente che le mansioni lavorative espletate dalla ricorrente rientrassero nel livello III del
CCNL, anziché nel livello IV, relative a “lavoratori che eseguono compiti operativi
4 …”; infatti, la realizzazione delle schede tecniche, l'indicazione dei parametri da utilizzare nell'uso dei macchinari, l'organizzazione del lavoro, l'assegnazione delle mansioni ai colleghi di reparto e la valutazione del prodotto ultimato, tutto sempre in totale autonomia, rappresentavano mansioni idonee a denotare specifiche conoscenze tecniche ed una particolare capacità professionale che, senza alcun dubbio, integravano un profilo rientrante nel livello superiore a quello per cui veniva retribuita la dipendente.
Per altro profilo ed in relazione alla ulteriore violazione del CCNL posta in essere dalla datrice di lavoro, l'odierna ricorrente vantava anche un ulteriore credito derivante dall'orario lavorativo quotidianamente espletato: il contratto prevedeva un orario di lavoro di 8 ore giornaliere, dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00, mentre la come tutti gli altri dipendenti, aveva sempre svolto attività lavorativa per 9 Pt_1
ore giornaliere, cioè dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,00, senza aver mai ricevuto la retribuzione per l'ora di “straordinario quotidiano” effettuata, anche successivamente al trasferimento della lavoratrice nella sede secondaria in cui tutti i dipendenti lavoravano dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 18,00: infatti i lavoratori adibiti nella sede secondaria, su indicazione della datrice di lavoro, dopo aver timbrato l'ingresso al mattino, non effettuavano alcuna timbratura all'uscita dal lavoro per la pausa pranzo, ma veniva loro richiesto di redigere delle schede indicanti le ore giornaliere di lavoro;
ciò in quanto la sede secondaria era priva del sistema di timbratura automatico;
quindi, la timbratura avveniva all'ingresso al mattino ed all'uscita pomeridiana, mentre, alla fine di ogni mese, ciascun dipendente consegnava le proprie schede comprovanti l'orario di lavoro;
sin dalla data di assunzione, la ricorrente aveva sempre svolto un'ora in più rispetto a quelle contrattualmente previste, ma senza la corresponsione della relativa retribuzione e ciò in ragione di una prassi, purtroppo, consolidata e necessariamente accettata, ma, soprattutto, imposta ai dipendenti;
conseguentemente, sulla base dell'inquadramento nel livello V dal
12/3/2013 al 30/11/2016, nel livello IV dall'1/12/2016 al 31/8/2018 e nel livello III dall'1/9/2018 al 5/8/2021, il credito vantato dalla lavoratrice nei confronti della
[...]
[... in ragione dello straordinario effettuato, era di € 22.048,15, come CP_3
specificato nel conteggio allegato;
in subordine, laddove non si fosse ritenuto applicabile il livello III del CCNL nel periodo lavorativo intercorso dall'1/9/2018 al
5/8/2021, il credito vantato dalla lavoratrice risultava comunque pari ad € 21.230,99 come da conteggio allegato;
il 17/1/2022 la per il tramite della di Pt_1 CP_2
Macerata, aveva presentato alla ex datrice di lavoro, a mezzo pec, una richiesta di pagamento delle spettanze maturate in virtù del superiore inquadramento contrattuale e dello straordinario espletato, alla quale aveva fatto riscontro la missiva dell'avv. S.
M. Ghio il quale, per conto della aveva respinto ogni pretesa Controparte_1
vantata dalla lavoratrice;
per prevenire una possibile eccezione avversaria di prescrizione, la richiamava le molteplici pronunce di merito che, in maniera Pt_1
pressoché univoca ed a seguito della L. n. 92/12 e del D. Lgs. n. 23/15 attuativo del c.d. Jobs Act, avevano statuito l'interruzione del termine prescrizionale in costanza del rapporto di lavoro: “anche laddove al rapporto di lavoro si applichi l'art. 18 novellato dalla c.d. legge Fornero, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, in quanto, a seguito della riforma dell'art. 18 l. n. 300/1970, la sanzione della reintegrazione è stata "fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria, talché ne consegue che, nel corso del rapporto, il lavoratore si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale” (Corte d'Appello Milano n. 376, 30-4-2019; Trib. Alessandria 9-1-2019, n.
4; Trib. Firenze, 16-1-2018, n. 25; Trib. Milano 16-12-2015 n. 3460, Trib. Milano n.
2625/2016, Trib. Bergamo n. 585/2016); a seguito del venir meno delle tutele originariamente previste dall'art. 18 Stat. lav. la giurisprudenza di merito aveva confermato il principio del mancato decorso della prescrizione in costanza di rapporto, applicabile a tutti i lavoratori subordinati e già a suo tempo sancito dalla sentenza n.
63/1966 della Corte costituzionale, sulla base del condivisibile postulato che la libera rivendicazione dei propri crediti retributivi in corso di rapporto risultasse inibita dal
6 timore di pregiudizi ritorsivi datoriali non reversibili ed oramai non più sanabili mediante il rimedio sanzionatorio della reintegrazione, sostituito quasi totalmente da un indennizzo monetario, peraltro di misura modesta.
La concludeva quindi chiedendo: Pt_1
“in via principale accertare e riconoscere alla , sulla base delle Parte_1
mansioni da questa realmente svolte a far data dal 1/9/2018 al 5/8/2021, il livello III del ccnl terziario distribuzione e servizi rispetto al livello IV contrattualmente conferito
e, conseguentemente, in applicazione del superiore inquadramento, condannare la al pagamento delle differenze retributive lorde pari alla somma Controparte_1
di € 8.118,07, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
“sempre in via principale, appurato l'orario di lavoro espletato dalla ricorrente dalla data di assunzione a quella di cessazione del rapporto ed in particolare dell'ora di straordinario quotidiana da questa effettuato, in applicazione del livello III del ccnl terziario distribuzione e servizi dal 1/9/2018 al 5/8/2021, condannare la
[...]
al pagamento della somma pari ad € 22.048,15, o di quella maggiore CP_1
o minore che verrà ritenuta di giustizia;
in via subordinata e laddove non dovesse essere ritenuta l'applicabilità del livello III del ccnl terziario distribuzione e servizi dal 1/9/2018 al 5/8/2021, condannare la al pagamento della Controparte_1
somma di € 21.230,99 in virtù del lavoro straordinario effettuato dalla ricorrente dalla data di assunzione sino a quella di cessazione del rapporto.
“Con vittoria di spese e competenze legali.”.
Nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza alla società convenuta, quest'ultima non si costituiva ed, all'udienza del 18-1-2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali effettuate e delle prove testimoniali formulate dalla ricorrente, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
I testimoni escussi, tutti ex dipendenti della convenuta in periodi complessivamente
7 coincidenti con la durata del rapporto di lavoro tra le odierne parti, adibiti all'applicazione degli strass mediante utilizzo della pressa o a mano e con postazione di lavoro sita, o per l'intero rapporto o almeno per parte di esso, nella sede secondaria della società convenuta e soltanto due di essi collocati esclusivamente nella sede principale, sedi comunque adiacenti, hanno confermato che: la ricorrente aveva impartito loro indicazioni sulle modalità di svolgimento della relativa mansione, aveva redatto continuamente delle schede tecniche in cui erano indicati i parametri
(temperatura, pressione, tempistiche) con cui impostare le presse per l'applicazione degli strass, nelle quali la aveva indicato gli eventuali problemi che si potevano Pt_1
verificare (quali, ad es., nell'applicazione degli strass su tessuti, se il tessuto si macchiava occorreva mettere un foglio di carta sopra e sotto al tessuto;
fare attenzione alle dimensioni della tomaia nel suo posizionamento al centro della pressa in quanto si rischiava che gli strass a margine non avrebbero aderito); nell'espletamento delle rispettive mansioni i testimoni avevano seguito i parametri individuati nelle schede tecniche realizzate dalla ricorrente e tutte le indicazioni che la stessa aveva dato loro;
la in autonomia, aveva deciso l'organizzazione del lavoro, della linea Pt_1
lavorativa, dei tempi e modalità di lavorazione;
ogni volta che si era verificato un problema inerente le modalità di lavorazione, tutti i colleghi si erano rivolti alla ricorrente per la risoluzione della problematica, tanto che, quando i testimoni si erano rivolti alla capo-reparto, per la risoluzione di tali problematiche, Parte_3
quest'ultima diceva loro di rivolgersi alla quando doveva essere effettuata una Pt_1
nuova produzione la decideva la linea lavorativa da attuare;
la stessa Pt_1
controllava e coadiuvava i nuovi operai nell'espletamento delle loro mansioni e gli stessi si rivolgevano a lei per ogni problema lavorativo;
in occasione di una visita da parte degli ispettori della Società la capo - reparto aveva inoltre ordinato ai Pt_2
dipendenti di posizionare in maniera ben visibile le schede tecniche utilizzate per la lavorazione redatte dalla ricorrente;
in due occasioni, rispettivamente nel 2018 e nel luglio 2020, il titolare delle dovendo risolvere alcuni problemi di Controparte_1
produzione insorti con il cliente si era recato dal cliente in Puglia ed Pt_4 Pt_4
8 era stato accompagnato dalla la giornata lavorativa era sempre stata costituita Pt_1
da 9 ore, con orario di lavoro dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 18,00, orario quotidiano rispettato anche dalla oppure dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 Pt_1
alle 19,00 (rispettivamente nella sede secondaria ed in quella principale); i dipendenti della sede secondaria effettuavano la timbratura al mattino, nel momento dell'ingresso ed alla sera all'uscita dal lavoro, mentre, su indicazione della datrice, redigevano delle schede personali in cui indicavano le ore giornaliere di lavoro giornalmente prestato, che i testimoni hanno riconosciuto in quelle prodotte dalla ricorrente al doc. n. 8; sia la capo reparto sia il personale amministrativo avevano in più occasioni detto a tutti dipendenti che, in caso di controlli, avrebbero dovuto dire che l'orario di lavoro era di
8 ore al giorno;
l'ora di straordinario quotidiana era stata sempre lavorata da tutti i dipendenti, compresa la ricorrente, senza la relativa retribuzione (si vedano le dichiarazioni rese dai testimoni , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
escussi all'udienza dell'11-6-2024, e escussa all'udienza del
[...] Testimone_5
12-9-2024).
L'art. 100 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario distribuzione e servizi
Confcommercio del 30-3-2015, dedicato alla “Classificazione” di detto personale, prevede:
“III LIVELLO: A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
“… 11) operaio specializzato provetto;
…
“IV LIVELLO:
“Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche
9 comunque acquisite, e cioè:
“… 22) operaio specializzato;
…”.
Le mansioni svolte dalla Ciò in totale autonomia e senza coinvolgimento o Pt_1
controllo dei superiori, con conseguente diritto della stessa al superiore inquadramento di cui al livello III del CCNL applicato.
L'istruttoria espletata ha quindi dimostrato le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, sotto il profilo sia dell'inquadramento della lavoratrice sia della mancata corresponsione dell'ora giornaliera di straordinario, in relazione sia all'an sia al quantum debeatur, domanda che va pertanto accolta.
Passando alla quantificazione dei diritti azionati, questo giudicante condivide infatti pienamente i conteggi (prodotti dalla ricorrente al doc. n. 7) aventi ad oggetto le differenze retributive vantate dalla in virtù della differenza di livello, dal IV al Pt_1
III nel periodo dall'1/9/2018 al 5/8/2021, nonché del lavoro straordinario dalla stessa prestato per l'intera durata del rapporto di lavoro in esame, redatti dall'Ufficio contratti e vertenze della di Macerata, in applicazione del livello III del CCNL Terziario CP_2
Distribuzione e Servizi Confcommercio 30-3-2015 per il periodo dall'1/9/2018 al
5/8/2021 e del compenso previsto dal medesimo CCNL (doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente) per il lavoro straordinario dalla data di assunzione a quella di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per differenza rispetto a quanto percepito dalla e Pt_1
risultante dai prospetti paga consegnatile e prodotti in atti (docc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Va pertanto accolta, in quanto fondata, la richiesta delle differenze retributive azionate dalla ricorrente, indicate nel conteggio versato in atti in € 8.118,07 in relazione al superiore inquadramento spettante, nonché, dimostrato l'orario di lavoro quotidianamente prestato dalla stessa, comportante un'ora di straordinario giornaliero non retribuita, sia nel primo periodo dell'attività lavorativa svoltasi nella sede principale della società datrice, sia a decorrere dal 2018, epoca di trasferimento della lavoratrice nella sede produttiva secondaria, in € 22.048,15 quale compenso per il lavoro straordinario.
10 Spettano infine gli accessori di legge su tali importi ed alla soccombenza segue la condanna della società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato il Pt_1 Controparte_1
21/06/2022, nella contumacia della convenuta, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente, accerta il diritto della stessa all'inquadramento nel III livello del CCNL Terziario Distribuzione Servizi nel periodo dall'1-9-2018 al 5-8-2021 e condanna la come sopra Controparte_1
rappresentata, al pagamento in favore della di € 8.118,07, a titolo di differenze Pt_1
tra la retribuzione spettantele e quella effettivamente percepita in relazione all'inquadramento nel IV livello del cit. CCNL, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate;
accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di un'ora di lavoro straordinario al giorno per l'intera durata del rapporto di lavoro dal 12-3-2013 al 5-8-2021, condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento in favore della Pt_1
di € 22.048,15, a titolo di differenze tra la retribuzione spettantele e quella effettivamente percepita in relazione all'orario di lavoro prestato, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate;
2) condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 6.479,90, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 259,00, al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 7-11-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 7-11-
2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 434/2022 R.G.C promossa da rappresentata e difesa dall'avv. CANDRIA ESILDO ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Macerata, via G. B. Velluti n. 52;
RICORRENTE
nei confronti della
, con sede in Monte San Giusto, via G. Rossa, n. 184, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: riconoscimento qualifica superiore e lavoro straordinario, differenze retributive.
La parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21-6-2022, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
ed esponeva: ella aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_1
detta società dal 12/3/2013 al 5/8/2021; era stata inizialmente assunta con contratto a tempo determinato in data 12/3/2013, poi trasformato, il 28/2/2014, a tempo indeterminato;
tale rapporto era cessato a seguito delle dimissioni presentate dalla lavoratrice il 15/7/2021; le era stata attribuita la qualifica di operaia di V livello sino all'1/12/2018, quando era stata inquadrata nel livello IV del CCNL Commercio -
Terziario Distribuzione e Servizi;
l'orario di lavoro contrattualmente pattuito prevedeva n. 8 ore di lavoro giornaliere, dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle
1 18,00, mentre le mansioni erano quelle di campionarista ed addetta al controllo e verifica merci;
ritenendo che nell'ambito dell'attività lavorativa vi fosse stata una violazione del contratto applicato, sia in ragione delle mansioni realmente svolte, diverse da quelle comprese nel livello IV attribuito alla lavoratrice, sia per l'orario di lavoro osservato, in realtà pari a 9 ore giornaliere per l'intera durata del rapporto, in relazione al primo degli aspetti suddetti, la ricorrente aveva svolto molte diverse mansioni, tanto da affermare il diritto all'inquadramento nel superiore livello III CCNL
Commercio - Terziario Distribuzione e Servizi;
la si occupava Controparte_1
della realizzazione di accessori per calzature, pelletteria ed abbigliamento ed, in tale ambito, la era stata adibita all'applicazione degli strass su vari accessori, quali Pt_1
borse, cinte, tomaie, nonché su tessuti di vario genere utilizzati per la creazione di capi di abbigliamento, curandone la campionatura e verificando la qualità dei prodotti realizzati, prima di procedere alla spedizione;
inizialmente la lavoratrice era stata seguita nel corso della lavorazione dal capo - reparto e da una collega anziana, mentre, dal mese successivo all'assunzione, aveva iniziato a lavorare in totale autonomia;
subito dopo tale primo periodo, la ricorrente aveva manifestato spiccate capacità professionali ed organizzative, come riconosciuto dagli stessi titolari dell'azienda nonché da tutti i suoi colleghi di reparto;
ella, di propria iniziativa, aveva intrapreso una serie di prove dirette ad individuare le varie e più idonee modalità per l'applicazione e la tenuta degli strass sui molteplici materiali e, sulla base di tali valutazioni, aveva redatto delle specifiche schede, relativa a ciascun materiale sul quale dovevano essere applicati gli strass, che indicavano in maniera precisa i parametri da utilizzare per l'impostazione dei macchinari;
alla luce degli ottimi risultati ottenuti, tali schede erano state utilizzate anche dagli altri operai i quali, sempre più spesso, si relazionavano con la per chiedere spiegazioni, consigli e suggerimenti sulle Pt_1
modalità di lavorazione;
dall'1/12/2016, la stessa era stata inquadrata nel superiore livello IV del CCNL Terziario Commercio, immutato fino alla cessazione del rapporto;
nel 2018, ella era stata trasferita in un diverso opificio, limitrofo alla sede principale, esclusivamente adibito alla produzione ed ove le erano state affidate nuove e maggiori
2 mansioni lavorative;
nella nuova sede lavorativa, in cui, a seconda dei periodi, delle lavorazioni commissionate e dell'entità del lavoro necessario, erano occupati da 8 a
15/20 dipendenti, vista l'esperienza acquisita e le capacità dimostrate, alla era Pt_1
stato assegnato il compito di insegnare a tutti i dipendenti presenti, che non avevano mai lavorato all'applicazione degli strass, i sistemi e le tecniche di applicazione di detti articoli sui vari tessuti o materiali;
le nuove mansioni concretamente espletate dalla lavoratrice consistevano nell'organizzare la produzione sulla base dell'esperienza acquisita e delle proprie personali valutazioni, senza alcun coinvolgimento o controllo da parte dei superiori, nell'impostare i parametri (temperatura, bar/pressione, tempi di pressatura) dei diversi macchinari (presse di diverse dimensioni) utilizzati per l'applicazione degli strass, nonché nel visionare l'attività lavorativa dei propri colleghi nel corso della realizzazione del prodotto;
tali mansioni lavorative comportavano una oggettiva responsabilità, considerate le importanti commesse da evadere (ad es. nell'ordine di almeno 10.000 paia di scarpe ciascuna), nonché le diverse caratteristiche sia degli strass (ad es. piccoli, grandi, coreani o swarosky) sia dei materiali su cui dovevano essere apposti (ad esempio, tessuti, camoscio, pvc, tela), tali da determinare una serie di varianti che imponevano molteplici modalità di lavorazione;
proprio in ragione dei compiti attribuitile, nel corso della produzione era la a valutare la Pt_1
bontà delle impostazioni e quindi del risultato ottenuto, e, ove ritenuto necessario, a provvedere in totale autonomia a modificare detti parametri fino al raggiungimento del risultato ottimale, consistente nella perfetta tenuta degli strass che non dovevano staccarsi, al fine di procedere alla produzione dei beni commissionati nel miglior modo possibile;
anche in questo periodo, valutando quotidianamente le operazioni ed i risultati ottenuti, ella aveva continuato a redigere schede tecniche per ciascuna lavorazione, inserite in un raccoglitore e continuamente messe a disposizione ed utilizzate dai suoi colleghi di lavoro, divenute un vero e proprio vademecum da applicare per le diverse tipologie di lavorazioni, in quanto garantivano una assoluta qualità del prodotto realizzato;
a riprova di ciò, in occasione di una visita da parte degli ispettori della ditta , cliente importante per la la capo reparto Pt_2 CP_1
3 ancorché non avesse mai partecipato alla redazione delle schede Parte_3
tecniche, aveva intimato agli operai di posizionare, ben visibili, tali schede in prossimità di ciascuna pressa, così da rendere manifesta e mostrare al cliente la professionalità della lavorazione effettuata;
inoltre, dal settembre 2018, cioè dal trasferimento nella sede secondaria adibita esclusivamente alla produzione e sino al giorno delle dimissioni, la ricorrente si era occupata anche dell'organizzazione del lavoro, stabilendo, sulla base delle diverse capacità dimostrate dai singoli lavoratori, dalla medesima attentamente valutate, le mansioni di ciascuno (es. utilizzo della pressa o applicazione della cartina con gli strass); a conferma del ruolo in concreto svolto, in due diverse occasioni, la prima nel 2018 e la seconda il 27 e 28 luglio 2020, quando si erano verificati dei problemi di produzione inerenti la tenuta degli strass, il legale rappresentante della datrice aveva deciso di recarsi in Puglia, direttamente nell'opificio del cliente “ , ed in entrambe le occasioni si era fatto accompagnare Parte_4
dalla ricorrente proprio in virtù della sua professionalità e comunque in quanto responsabile di quel tipo di produzione;
alla luce dell'attività realmente espletata dalla ricorrente, doveva ritenersi pertanto che le mansioni svolte dal settembre 2018 all'agosto 2021 rientrassero tra quelle previste per l'inquadramento nel superiore livello III del CCNL di categoria, con una conseguente differenza retributiva pari ad €
8.118,07, come meglio specificato nel conteggio redatto dall'Ufficio contratti e vertenze della di Macerata allegato al ricorso ed in quest'ultimo integralmente CP_2
richiamato; infatti, dalla mera lettura del CCNL di categoria, si evinceva che al livello
III appartenevano i lavoratori “che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico
- pratica comunque conseguita”; alla luce di tale dettagliata descrizione era evidente che le mansioni lavorative espletate dalla ricorrente rientrassero nel livello III del
CCNL, anziché nel livello IV, relative a “lavoratori che eseguono compiti operativi
4 …”; infatti, la realizzazione delle schede tecniche, l'indicazione dei parametri da utilizzare nell'uso dei macchinari, l'organizzazione del lavoro, l'assegnazione delle mansioni ai colleghi di reparto e la valutazione del prodotto ultimato, tutto sempre in totale autonomia, rappresentavano mansioni idonee a denotare specifiche conoscenze tecniche ed una particolare capacità professionale che, senza alcun dubbio, integravano un profilo rientrante nel livello superiore a quello per cui veniva retribuita la dipendente.
Per altro profilo ed in relazione alla ulteriore violazione del CCNL posta in essere dalla datrice di lavoro, l'odierna ricorrente vantava anche un ulteriore credito derivante dall'orario lavorativo quotidianamente espletato: il contratto prevedeva un orario di lavoro di 8 ore giornaliere, dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00, mentre la come tutti gli altri dipendenti, aveva sempre svolto attività lavorativa per 9 Pt_1
ore giornaliere, cioè dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,00, senza aver mai ricevuto la retribuzione per l'ora di “straordinario quotidiano” effettuata, anche successivamente al trasferimento della lavoratrice nella sede secondaria in cui tutti i dipendenti lavoravano dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 18,00: infatti i lavoratori adibiti nella sede secondaria, su indicazione della datrice di lavoro, dopo aver timbrato l'ingresso al mattino, non effettuavano alcuna timbratura all'uscita dal lavoro per la pausa pranzo, ma veniva loro richiesto di redigere delle schede indicanti le ore giornaliere di lavoro;
ciò in quanto la sede secondaria era priva del sistema di timbratura automatico;
quindi, la timbratura avveniva all'ingresso al mattino ed all'uscita pomeridiana, mentre, alla fine di ogni mese, ciascun dipendente consegnava le proprie schede comprovanti l'orario di lavoro;
sin dalla data di assunzione, la ricorrente aveva sempre svolto un'ora in più rispetto a quelle contrattualmente previste, ma senza la corresponsione della relativa retribuzione e ciò in ragione di una prassi, purtroppo, consolidata e necessariamente accettata, ma, soprattutto, imposta ai dipendenti;
conseguentemente, sulla base dell'inquadramento nel livello V dal
12/3/2013 al 30/11/2016, nel livello IV dall'1/12/2016 al 31/8/2018 e nel livello III dall'1/9/2018 al 5/8/2021, il credito vantato dalla lavoratrice nei confronti della
[...]
[... in ragione dello straordinario effettuato, era di € 22.048,15, come CP_3
specificato nel conteggio allegato;
in subordine, laddove non si fosse ritenuto applicabile il livello III del CCNL nel periodo lavorativo intercorso dall'1/9/2018 al
5/8/2021, il credito vantato dalla lavoratrice risultava comunque pari ad € 21.230,99 come da conteggio allegato;
il 17/1/2022 la per il tramite della di Pt_1 CP_2
Macerata, aveva presentato alla ex datrice di lavoro, a mezzo pec, una richiesta di pagamento delle spettanze maturate in virtù del superiore inquadramento contrattuale e dello straordinario espletato, alla quale aveva fatto riscontro la missiva dell'avv. S.
M. Ghio il quale, per conto della aveva respinto ogni pretesa Controparte_1
vantata dalla lavoratrice;
per prevenire una possibile eccezione avversaria di prescrizione, la richiamava le molteplici pronunce di merito che, in maniera Pt_1
pressoché univoca ed a seguito della L. n. 92/12 e del D. Lgs. n. 23/15 attuativo del c.d. Jobs Act, avevano statuito l'interruzione del termine prescrizionale in costanza del rapporto di lavoro: “anche laddove al rapporto di lavoro si applichi l'art. 18 novellato dalla c.d. legge Fornero, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto, in quanto, a seguito della riforma dell'art. 18 l. n. 300/1970, la sanzione della reintegrazione è stata "fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria, talché ne consegue che, nel corso del rapporto, il lavoratore si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale” (Corte d'Appello Milano n. 376, 30-4-2019; Trib. Alessandria 9-1-2019, n.
4; Trib. Firenze, 16-1-2018, n. 25; Trib. Milano 16-12-2015 n. 3460, Trib. Milano n.
2625/2016, Trib. Bergamo n. 585/2016); a seguito del venir meno delle tutele originariamente previste dall'art. 18 Stat. lav. la giurisprudenza di merito aveva confermato il principio del mancato decorso della prescrizione in costanza di rapporto, applicabile a tutti i lavoratori subordinati e già a suo tempo sancito dalla sentenza n.
63/1966 della Corte costituzionale, sulla base del condivisibile postulato che la libera rivendicazione dei propri crediti retributivi in corso di rapporto risultasse inibita dal
6 timore di pregiudizi ritorsivi datoriali non reversibili ed oramai non più sanabili mediante il rimedio sanzionatorio della reintegrazione, sostituito quasi totalmente da un indennizzo monetario, peraltro di misura modesta.
La concludeva quindi chiedendo: Pt_1
“in via principale accertare e riconoscere alla , sulla base delle Parte_1
mansioni da questa realmente svolte a far data dal 1/9/2018 al 5/8/2021, il livello III del ccnl terziario distribuzione e servizi rispetto al livello IV contrattualmente conferito
e, conseguentemente, in applicazione del superiore inquadramento, condannare la al pagamento delle differenze retributive lorde pari alla somma Controparte_1
di € 8.118,07, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
“sempre in via principale, appurato l'orario di lavoro espletato dalla ricorrente dalla data di assunzione a quella di cessazione del rapporto ed in particolare dell'ora di straordinario quotidiana da questa effettuato, in applicazione del livello III del ccnl terziario distribuzione e servizi dal 1/9/2018 al 5/8/2021, condannare la
[...]
al pagamento della somma pari ad € 22.048,15, o di quella maggiore CP_1
o minore che verrà ritenuta di giustizia;
in via subordinata e laddove non dovesse essere ritenuta l'applicabilità del livello III del ccnl terziario distribuzione e servizi dal 1/9/2018 al 5/8/2021, condannare la al pagamento della Controparte_1
somma di € 21.230,99 in virtù del lavoro straordinario effettuato dalla ricorrente dalla data di assunzione sino a quella di cessazione del rapporto.
“Con vittoria di spese e competenze legali.”.
Nonostante la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza alla società convenuta, quest'ultima non si costituiva ed, all'udienza del 18-1-2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali effettuate e delle prove testimoniali formulate dalla ricorrente, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa con dispositivo di cui era data lettura, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
I testimoni escussi, tutti ex dipendenti della convenuta in periodi complessivamente
7 coincidenti con la durata del rapporto di lavoro tra le odierne parti, adibiti all'applicazione degli strass mediante utilizzo della pressa o a mano e con postazione di lavoro sita, o per l'intero rapporto o almeno per parte di esso, nella sede secondaria della società convenuta e soltanto due di essi collocati esclusivamente nella sede principale, sedi comunque adiacenti, hanno confermato che: la ricorrente aveva impartito loro indicazioni sulle modalità di svolgimento della relativa mansione, aveva redatto continuamente delle schede tecniche in cui erano indicati i parametri
(temperatura, pressione, tempistiche) con cui impostare le presse per l'applicazione degli strass, nelle quali la aveva indicato gli eventuali problemi che si potevano Pt_1
verificare (quali, ad es., nell'applicazione degli strass su tessuti, se il tessuto si macchiava occorreva mettere un foglio di carta sopra e sotto al tessuto;
fare attenzione alle dimensioni della tomaia nel suo posizionamento al centro della pressa in quanto si rischiava che gli strass a margine non avrebbero aderito); nell'espletamento delle rispettive mansioni i testimoni avevano seguito i parametri individuati nelle schede tecniche realizzate dalla ricorrente e tutte le indicazioni che la stessa aveva dato loro;
la in autonomia, aveva deciso l'organizzazione del lavoro, della linea Pt_1
lavorativa, dei tempi e modalità di lavorazione;
ogni volta che si era verificato un problema inerente le modalità di lavorazione, tutti i colleghi si erano rivolti alla ricorrente per la risoluzione della problematica, tanto che, quando i testimoni si erano rivolti alla capo-reparto, per la risoluzione di tali problematiche, Parte_3
quest'ultima diceva loro di rivolgersi alla quando doveva essere effettuata una Pt_1
nuova produzione la decideva la linea lavorativa da attuare;
la stessa Pt_1
controllava e coadiuvava i nuovi operai nell'espletamento delle loro mansioni e gli stessi si rivolgevano a lei per ogni problema lavorativo;
in occasione di una visita da parte degli ispettori della Società la capo - reparto aveva inoltre ordinato ai Pt_2
dipendenti di posizionare in maniera ben visibile le schede tecniche utilizzate per la lavorazione redatte dalla ricorrente;
in due occasioni, rispettivamente nel 2018 e nel luglio 2020, il titolare delle dovendo risolvere alcuni problemi di Controparte_1
produzione insorti con il cliente si era recato dal cliente in Puglia ed Pt_4 Pt_4
8 era stato accompagnato dalla la giornata lavorativa era sempre stata costituita Pt_1
da 9 ore, con orario di lavoro dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 18,00, orario quotidiano rispettato anche dalla oppure dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 Pt_1
alle 19,00 (rispettivamente nella sede secondaria ed in quella principale); i dipendenti della sede secondaria effettuavano la timbratura al mattino, nel momento dell'ingresso ed alla sera all'uscita dal lavoro, mentre, su indicazione della datrice, redigevano delle schede personali in cui indicavano le ore giornaliere di lavoro giornalmente prestato, che i testimoni hanno riconosciuto in quelle prodotte dalla ricorrente al doc. n. 8; sia la capo reparto sia il personale amministrativo avevano in più occasioni detto a tutti dipendenti che, in caso di controlli, avrebbero dovuto dire che l'orario di lavoro era di
8 ore al giorno;
l'ora di straordinario quotidiana era stata sempre lavorata da tutti i dipendenti, compresa la ricorrente, senza la relativa retribuzione (si vedano le dichiarazioni rese dai testimoni , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
escussi all'udienza dell'11-6-2024, e escussa all'udienza del
[...] Testimone_5
12-9-2024).
L'art. 100 del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario distribuzione e servizi
Confcommercio del 30-3-2015, dedicato alla “Classificazione” di detto personale, prevede:
“III LIVELLO: A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
“… 11) operaio specializzato provetto;
…
“IV LIVELLO:
“Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche
9 comunque acquisite, e cioè:
“… 22) operaio specializzato;
…”.
Le mansioni svolte dalla Ciò in totale autonomia e senza coinvolgimento o Pt_1
controllo dei superiori, con conseguente diritto della stessa al superiore inquadramento di cui al livello III del CCNL applicato.
L'istruttoria espletata ha quindi dimostrato le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, sotto il profilo sia dell'inquadramento della lavoratrice sia della mancata corresponsione dell'ora giornaliera di straordinario, in relazione sia all'an sia al quantum debeatur, domanda che va pertanto accolta.
Passando alla quantificazione dei diritti azionati, questo giudicante condivide infatti pienamente i conteggi (prodotti dalla ricorrente al doc. n. 7) aventi ad oggetto le differenze retributive vantate dalla in virtù della differenza di livello, dal IV al Pt_1
III nel periodo dall'1/9/2018 al 5/8/2021, nonché del lavoro straordinario dalla stessa prestato per l'intera durata del rapporto di lavoro in esame, redatti dall'Ufficio contratti e vertenze della di Macerata, in applicazione del livello III del CCNL Terziario CP_2
Distribuzione e Servizi Confcommercio 30-3-2015 per il periodo dall'1/9/2018 al
5/8/2021 e del compenso previsto dal medesimo CCNL (doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente) per il lavoro straordinario dalla data di assunzione a quella di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per differenza rispetto a quanto percepito dalla e Pt_1
risultante dai prospetti paga consegnatile e prodotti in atti (docc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente).
Va pertanto accolta, in quanto fondata, la richiesta delle differenze retributive azionate dalla ricorrente, indicate nel conteggio versato in atti in € 8.118,07 in relazione al superiore inquadramento spettante, nonché, dimostrato l'orario di lavoro quotidianamente prestato dalla stessa, comportante un'ora di straordinario giornaliero non retribuita, sia nel primo periodo dell'attività lavorativa svoltasi nella sede principale della società datrice, sia a decorrere dal 2018, epoca di trasferimento della lavoratrice nella sede produttiva secondaria, in € 22.048,15 quale compenso per il lavoro straordinario.
10 Spettano infine gli accessori di legge su tali importi ed alla soccombenza segue la condanna della società convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
nei confronti di con ricorso depositato il Pt_1 Controparte_1
21/06/2022, nella contumacia della convenuta, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in accoglimento delle domande proposte dalla ricorrente, accerta il diritto della stessa all'inquadramento nel III livello del CCNL Terziario Distribuzione Servizi nel periodo dall'1-9-2018 al 5-8-2021 e condanna la come sopra Controparte_1
rappresentata, al pagamento in favore della di € 8.118,07, a titolo di differenze Pt_1
tra la retribuzione spettantele e quella effettivamente percepita in relazione all'inquadramento nel IV livello del cit. CCNL, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate;
accertato lo svolgimento da parte della ricorrente di un'ora di lavoro straordinario al giorno per l'intera durata del rapporto di lavoro dal 12-3-2013 al 5-8-2021, condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento in favore della Pt_1
di € 22.048,15, a titolo di differenze tra la retribuzione spettantele e quella effettivamente percepita in relazione all'orario di lavoro prestato, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme come anno per anno rivalutate;
2) condanna la società convenuta, come sopra rappresentata, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 6.479,90, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, pari ad € 259,00, al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 7-11-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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