Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 479 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 26.05.2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]in Fiore (Cs), Parte_1
Viale della Repubblica n. 72, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Vincenzo Tiano;
RICORRENTE
E ato a Crotone il 31/03/1984 e residente in [...]in Controparte_1
Fiore (Cs), Viale della Repubblica n. 72, (c.f. ) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha chiesto dichiararsi la separazione dal coniuge con il Parte_1 Controparte_1
quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 24/06/2006 in San Giovanni in
Fiore (Cs), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune alla parte II serie A
n. 22 anno 2006, per fatto addebitabile al resistente.
Il resistente , ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 26 maggio 2025, la ricorrente ha confermato la volontà di separarsi ed ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione al resistente.
La domanda di separazione merita accoglimento.
La volontà della ricorrente di addivenire alla separazione e il comportamento processuale del resistente, il quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale conciliazione, consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Tenuto conto della precisazione delle conclusioni resa all'udienza del 26.5.2025, deve procedersi alla delibazione della domanda accessoria di mantenimento, formulata dalla ricorrente.
Sul punto, va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ. Sez. I, 16.12.2004, n. 23378; Cass. civ. Sez. I,
07.12.2007, n. 25618; Cass. civ. Sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Nella specie, la ricorrente ha dedotto in ricorso di essere disoccupata ed ha prodotto ispezioni catastali attestanti la titolarità, pro quota, di alcuni fabbricati, nonchè documentato la titolarità di un consistente patrimonio immobiliare da parte del resistente, titolare di una impresa agricola di allevamento di ovini e bovini (cfr. visura camerale prodotta dalla ). Pt_1 In sede di comparizione personale, la stessa ha dichiarato, contrariamente a quanto prospettato, di svolgere occasionalmente attività lavorativa di collaboratrice domestica.
La , ancora, non ha depositato le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto dei Pt_1
rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni (come previsto dall'articolo 473 bis n. 12, terzo comma, cpc).
In assenza di documentazione comprovante l'effettivo stato di disoccupazione nonchè i redditi della ricorrente, tale da consentire l'accertamento di una situazione di disparità reddituale rispetto al coniuge, la domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento non può essere accolta.
Spese irripetibili, tenuto conto del tenore della pronunzia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di San Giovanni in Fiore (CS);
- rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente.
- spese irripetibili.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'11.6.2025
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma