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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 447/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 447 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
C.F. , con l'Avv. SALZER MARIA Parte_1 C.F._1
MARGHERITA
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
SCATTOLIN MARTA
RESISTENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
ER parte ricorrente: In via Preliminare
Respingersi le eccezioni preliminari di controparte tutte essendo le stesse infondate e inammissibili.
NEL MERITO
1)Dichiarare la separazione personale delle parti , nata a [...] Parte_1
il giorno 30 aprile 1966 residente in [...]( VE ) e Controparte_1
nato ad [...] ( Iran )il giorno 21 marzo 1959, residente in [...](VE ).
2) Prevedere a carico del l'obbligo di corrispondere in favore del coniuge CP_1
la somma mensile di 402,40 (cosi rivalutata dai provvedimenti Parte_2
temporanei) con suo successivo aggiornamento al gennaio 2025, somma che sarà aggiornabile annualmente in base all'indice FOI, con versamento da effettuare entro il giorno 8 di ogni mese.
3) Prevedere che detto importo vada incrementato ad E.900,00 (novecento) anch'esso aggiornabile annualmente in base all'indice FOI al momento del rilascio della abitazione in uso quale casa famigliare ubicata in Mirano (VE) Via Dante 45 da parte della ricorrente.
4)Assegnare la abitazione famigliare ubicata in Mirano ( Ve ) Via Dante 45 ad Pt_1
in ragione della attuale convivenza con il figlio
[...] ER_1
Spese di lite rifuse.
ER parte resistente:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
dichiararsi improcedibile il presente giudizio di separazione, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta una decisione definitiva della Corte Suprema dello Stato RA (sentenza n. 140206390000098620) del
27.09.2023 che ha confermato la sentenza di primo grado della Corte della Famiglia di
RA (sentenza n. 140168390008746614), la quale ha disposto in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale tra le Parti, al mantenimento del coniuge e alla
Pag. 2 di 11 restituzione della dote. ER l'effetto revocarsi i provvedimenti provvisori emessi in data
20.03.2023.
IN VIA SUBORDINATA SEMPRE VIA PREGIUDIZIALE:
Qualora vi siano contestazioni in ordine al riconoscimento della sentenza definitiva di divorzio emessa dal Tribunale di Teheran nei confronti dei coniugi e , Pt_2 CP_1
confermata dalla Corte di Appello e dalla Corte Suprema di Cassazione, si chiede al
Giudice, verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 67 L. 218/1995, il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio e, per l'effetto, venga dichiaratala cessazione della materia del contendere, previa revoca dei provvedimenti provvisori emessi in data
20.03.2023.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE da valersi in ipotesi di mancato accoglimento delle questioni pregiudiziali:
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di carattere pregiudiziale di cui ai punti precedenti:
1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, i quali hanno contratto matrimonio il 07.08.1986 a Teheran, legalizzato dal Ministero dell'Interno – Prefettura di Brescia il
18.04.2005;
2. Rigettarsi la domanda di addebito svolta dalla sig.ra nei confronti del marito Pt_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in atti;
3. Respingersi la domanda di assegnazione della casa familiare sita in Mirano (VE) Via
Dante n. 45, in quanto giuridicamente infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla memoria di costituzione e, in particolare, per il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli maggiorenni (entrambi laureati e con contratto a tempo indeterminato) e per aver già ricevuto la moglie, a seguito della sentenza di divorzio in Iran, la casa di proprietà del marito sita in Teheran via Nash n. 19;
4. Disporsi l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra e a carico del marito, Pt_1 da quantificarsi in € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per tutti i motivi indicati in atti, ed in particolare, per aver già ricevuto la moglie, a
Pag. 3 di 11 seguito della sentenza di divorzio in Iran, la somma di 50.000.000 di (moneta CP_2 iraniana), l'immobile sito in Teheran e mensilmente il canone di locazione di detto immobile, nonchè la possibilità per la sig.ra di trovare un'occupazione lavorativa. Pt_1
5. Spese di lite rifuse.
ER il P.M.:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 22.1.2022 evocava in Parte_1
giudizio esponendo di aver conosciuto il futuro marito Controparte_1
mentre si trovava in Italia, a Catania, per compiere i propri studi universitari;
di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in Iran il 7.8.1986; che il giorno 5 gennaio 1988 ER era nato il figlio oggi maggiorenne, laureato in farmacia, economicamente autonomo e dotato di propria abitazione;
che in data 14 giugno 1996 era nato il secondogenito che nel 1994 il conseguiva la laurea in medicina e ER_3 CP_1
chirurgia ed iniziava quindi la specializzazione in Patologia clinica, ottenutanel mese di ottobre 1999; che da quell'anno il si era trasferito a vivere da solo in altre CP_1
città per motivi di lavoro, mentre la ricorrente ed i figli avevano continuavano ad abitare a Catania;
che nel 2001 anche la ricorrente con i figli aveva raggiunto il coniuge a
Brescia; che nel 2002, assecondando la decisione del marito, aveva fatto ritorno nel
Paese di origine con i figli e ivi si era trattenuta fino al 2004, mentre il già CP_1
nel 2001 era ritornato in Italia;
che la ricorrente, laureata in Scienze Biologiche con specializzazione in Patologia clinica, nel frattempo, dovendosi mantenere, aveva reperito un'attività lavorativa quale insegnante di materie scientifiche presso una scuola italiana a Teheran;
che il nel 2004, tornato in Iran, aveva dichiarato di Controparte_1
voler portare con sé in Italia solo il figlio maggiore, ma dopo l'opposizione della madre e l'intervento di un mediatore famigliare, aveva mutato parere e la ricorrente con i figli ER avevano fatto definitivo rientro in Italia;
che mentre la ricorrente, con figli e ER_1
viveva a Brescia, il abitava a Mirano facendo rientro in famiglia solo per il CP_1
fine settimana;
che nel 2006 la famiglia si era trasferita a Mirano;
che la ricorrente
Pag. 4 di 11 aveva avuto la percezione che il coniuge avesse una relazione sentimentale, che era stata confermata dalla scoperta di un bigliettino con un nome femminile ed un numero di telefono;
che il , scoperto, aveva distrutto il biglietto affermando che CP_1 intendeva “stare in famiglia”; che dal 2017 il marito aveva iniziato a mutare atteggiamento nei suoi confronti, non comunicando con lei, umiliandola ed insultandola, andando a creare in lei un senso di inadeguatezza e minandone profondamente l'autostima; che nello stesso periodo il assumendo di essersi iscritto Controparte_1
ad un corso di specializzazione ad Montegrotto Terme, si tratteneva fuori casa anche la notte tra il sabato e la domenica;
che la ricorrente, trovati alcuni scontrini su acquisti di preservativi e di un gioiello, aveva sospettato che il marito avesse una relazione extra coniugale;
che questi aveva omesso di prestarle la dovuta assistenza in due episodi in cui aveva dovuto far ricorso al Pronto Soccorso e insisteva perché tornasse il Iran;
che dal 9 agosto 2020 il si era allontanato dalla abitazione famigliare, CP_1
trasferendosi presso altro immobile sito a Noale;
che da tale data egli contribuiva al mantenimento del coniuge corrispondendo la modestissima somma di Euro 400,00 al mese;
che non aveva altre fonti di reddito e non aveva mai svolto attività lavorativa, per accordi presi con il coniuge e per la necessità che i due figli venissero da lei seguiti ed accuditi;
che il marito lavorava presso il centro specialistico GVDR a Cadoneghe ( PD ) in libera professione e presso il proprio ambulatorio a Maerne;
che era intestatario dell'immobile in uso quale abitazione familiare, gravato da un mutuo per il quali sosteneva il pagamento di un rateo mensile di 750,00 euro;
che era proprietaria di un immobile in Iran, così come il marito;
che il secondogenito, con lei convivente ER_1
nella ex casa coniugale, era iscritto al primo anno fuori corso per il conseguimento della
Laurea in farmacia presso la Università degli studi di Ferrara, e prestava attività lavorativa a tempo parziale presso una Farmacia a Mestre. Ciò premesso così concludeva:”Dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e con addebito in capo allo stesso in ragione dei suoi
[...] Parte_1
comportamenti. Prevedere che il corrisponda a titolo di concorso nel Controparte_1
mantenimento del coniuge la somma mensile di E. 1.400,00 aggiornabile Istat entro i primi 8 giorni del mese. Assegnare la casa famigliare ubicata in Mirano di Venezia ,
Via Dante n. 45 a ”. Parte_1
Pag. 5 di 11 Si costituiva il convenuto che innanzitutto eccepiva, in via preliminare, la questione di pregiudizialità e/o di litispendenza rispetto ad altro procedimento giudiziale di divorzio pendente innanzi al Tribunale iraniano in quanto sig. aveva incardinato, presso CP_1
lo stato di origine, la domanda di divorzio nei confronti della moglie con atto del
23.01.2022.
Chiedeva dunque che a fronte della richiesta giudiziale in Iran di divorzio, fosse sospeso il presente giudizio al fine di evitare contrasti di giudicato. Riteneva inoltre che ai sensi dell'art. 31 della L. 218/95 dovesse trovare applicazione la legge iraniana in quanto il sig. e la sig.ra sono entrambi cittadini iraniani. In subordine, nel merito, CP_1 Pt_1
riteneva che, essendo i figli entrambi maggiorenni e autonomi, la moglie avrebbe potuto facilmente reperire un'occupazione lavorativa, per cui non poteva essere accolta la richiesta di un assegno di mantenimento per la somma ivi indicata e che la somma di €
400,00 fino ad ora versata fosse sufficiente. Precisava che nel 2020 le parti si sono accordate per l'uscita del marito dalla casa familiare in quanto la convivenza era risultata oramai intollerabile per entrambi visto che la sig.ra aveva oramai Pt_1
costretto il marito a dormire sul divano. Precisava di non aver mai tradito la moglie e di non aver mai tenuto in pubblico atteggiamenti tali da far pensare ad un tradimento, né la ricorrente aveva fornito prove di una sua infedeltà, essendo sempre stato il comportamento del marito rispettoso dei doveri coniugali.
Il Giudice, dopo aver sentito i coniugi all'udienza del 27.4.2022, con ordinanza di data
21.3.23 autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo di euro 400 a titolo di concorso nel suo mantenimento a decorrere dalla data della domanda;
assegno che sarebbe aumentato ad euro 900 a decorrere dalla mensilità di rilascio dell'abitazione coniugale da parte della ricorrente. Non ammetteva la prova per testimoni dedotta da parte ricorrente e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Pag. 6 di 11 Va preliminarmente osservato che può ritenersi ammissibile la produzione documentale di parte convenuta relativa alle sentenze pronunciate in Iran in quanto trattasi di documenti formati successivamente alle preclusioni processuali.
Il resistente ha affermato che nelle more del presente procedimento di separazione giudiziale è intervenuta pronuncia di divorzio dei coniugi e emessa CP_1 Pt_1
dal Tribunale di Teheran, poi impugnata dalla moglie innanzi la Corte d'Appello, e diventata definitiva e irrevocabile con sentenza della Corte Suprema di Cassazione iraniana, e chiede venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. In via subordinata chiedeva al Giudice, verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 67 L.
218/1995, il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio e, per l'effetto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Risulta quindi chiaro che le eccezioni proposte di litispendenza internazionale e di applicazione della legge iraniana devono ritenersi rinunciate.
Deve essere osservato che le stesse motivazioni che avevano indotto il giudice a ritenere non sussistente un rapporto di litispendenza con il giudizio pendente in Iran, impediscono ora la declaratoria di cessazione della materia del contendere, indipendentemente dal riconoscimento delle sentenze straniere, il cui vaglio dovrebbe essere compiuto ai sensi dell'art. 64 L. n. 218/1995, e delle condizioni che esso pone.
Va infatti evidenziato che il giudizio definito con le sentenze depositate (e in virtù del quale era stata eccepita la litispendenza) è una sentenza di divorzio, che non è in alcun modo sovrapponibile ad un giudizio di separazione. Quest'ultimo infatti è finalizzato a far venir meno l'obbligo di comunione di vita, ma non incide sulla sussistenza del vincolo matrimoniale, effetto che è riservato alla sentenza di divorzio, anche se le statuizioni conseguenti alla pronuncia di separazione possono essere, almeno in parte, sovrapponibili a quella del divorzio. ER questo sono diversi anche i presupposi per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, che presuppongono ancora il dovere di assistenza materiale verso quest'ultimo, che divergono in modo evidente da quelli per il riconoscimento dell'assegno divorzile, avente funzione assistenziale, perequativa e compensativa. Conseguentemente,
Pag. 7 di 11 indipendentemente dal riconoscimento della sentenza di divorzio, essa non può in ogni caso determinare la richiesta cessazione della materia del contendere perché il petitum dei due giudizi è diverso e non potrà quindi crearsi alcun conflitto di giudicati.
Ciò premesso, va osservato che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione per cui su di essa non deve essere provveduto.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta.
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., dalla volontà di entrambe le parti di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata. Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Risulta inoltre pacifica l'autosufficienza economica dei due figli, anche se il più giovane vive ancora con la madre.
Non può conseguentemente essere prevista l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, non ricorrendone i presupposti di legge. Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, in base al disposto dell'art. 337 sexies c.c., è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. n.
3015/2018).
Pag. 8 di 11 ha chiesto inoltre la previsione in suo favore di un assegno di Parte_1
mantenimento di 400,00 euro mensili, o, in subordine, ove dovesse lasciare la casa coniugale, di 900,00 euro.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n.
1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 4327/22).
Sulla base della documentazione dimessa, è risultato che il percepisce un CP_1
reddito da lavoro autonomo di 64.324,00 nella dichiarazione del 2024 e di 40.198,00 euro in quella del 2023. Egli inoltre è proprietario della casa coniugale, in questo momento posseduta dalla moglie, nonché di altri immobili in Iraq, di cui non è possibile stimare il valore. Egli deve corrispondere una rata per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di 750,00 euro mensili e un canone di locazione per l'abitazione in cui vive di 500,00 euro mensili. La ricorrente, per converso, non ha oneri di locazione e non presta attività lavorativa, anche se risulta inserita nelle graduatorie per l'insegnamento nel 2020; non ha dimesso la documentazione aggiornata richiesta dal giudice attestante i propri attuali redditi. La stessa ha comunque una preparazione universitaria che può mettere a frutto per reperire un'attività lavorativa, anche temporanea, nonostante non sia stata inserita in passato nel mondo del lavoro. Inoltre, è
Pag. 9 di 11 proprietaria di un immobile in Iraq il cui valore non è in questa sede accertabile, da cui ricava, per una stessa ammissione, un modesto canone di locazione.
In considerazione di quanto sopra evidenziato e del buon tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, il collegio ritiene che sussistano i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che si ritiene di poter determinare in 400,00 euro mensili, somma indicata concordemente da entrambe le parti, almeno fino a quando la ricorrente continuerà ad occupare l'immobile di proprietà del marito gratuitamente, senza quindi avere oneri di locazione. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, esse possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
condanna a versare alla ricorrente un assegno di Controparte_1
mantenimento pari a 400,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 8 di ogni mese;
rigetta la domanda della ricorrente di assegnazione a sé della casa coniugale;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 10.3.2025
Pag. 10 di 11
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 447/22 R.G.
Il Tribunale di Venezia, sezione II civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 447 del Ruolo Generale dell'anno 2022 introdotto da
C.F. , con l'Avv. SALZER MARIA Parte_1 C.F._1
MARGHERITA
RICORRENTE
contro
, C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
SCATTOLIN MARTA
RESISTENTE
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
ER parte ricorrente: In via Preliminare
Respingersi le eccezioni preliminari di controparte tutte essendo le stesse infondate e inammissibili.
NEL MERITO
1)Dichiarare la separazione personale delle parti , nata a [...] Parte_1
il giorno 30 aprile 1966 residente in [...]( VE ) e Controparte_1
nato ad [...] ( Iran )il giorno 21 marzo 1959, residente in [...](VE ).
2) Prevedere a carico del l'obbligo di corrispondere in favore del coniuge CP_1
la somma mensile di 402,40 (cosi rivalutata dai provvedimenti Parte_2
temporanei) con suo successivo aggiornamento al gennaio 2025, somma che sarà aggiornabile annualmente in base all'indice FOI, con versamento da effettuare entro il giorno 8 di ogni mese.
3) Prevedere che detto importo vada incrementato ad E.900,00 (novecento) anch'esso aggiornabile annualmente in base all'indice FOI al momento del rilascio della abitazione in uso quale casa famigliare ubicata in Mirano (VE) Via Dante 45 da parte della ricorrente.
4)Assegnare la abitazione famigliare ubicata in Mirano ( Ve ) Via Dante 45 ad Pt_1
in ragione della attuale convivenza con il figlio
[...] ER_1
Spese di lite rifuse.
ER parte resistente:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
dichiararsi improcedibile il presente giudizio di separazione, previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta una decisione definitiva della Corte Suprema dello Stato RA (sentenza n. 140206390000098620) del
27.09.2023 che ha confermato la sentenza di primo grado della Corte della Famiglia di
RA (sentenza n. 140168390008746614), la quale ha disposto in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale tra le Parti, al mantenimento del coniuge e alla
Pag. 2 di 11 restituzione della dote. ER l'effetto revocarsi i provvedimenti provvisori emessi in data
20.03.2023.
IN VIA SUBORDINATA SEMPRE VIA PREGIUDIZIALE:
Qualora vi siano contestazioni in ordine al riconoscimento della sentenza definitiva di divorzio emessa dal Tribunale di Teheran nei confronti dei coniugi e , Pt_2 CP_1
confermata dalla Corte di Appello e dalla Corte Suprema di Cassazione, si chiede al
Giudice, verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 67 L. 218/1995, il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio e, per l'effetto, venga dichiaratala cessazione della materia del contendere, previa revoca dei provvedimenti provvisori emessi in data
20.03.2023.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE da valersi in ipotesi di mancato accoglimento delle questioni pregiudiziali:
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di carattere pregiudiziale di cui ai punti precedenti:
1. Dichiarare la separazione personale tra i coniugi, i quali hanno contratto matrimonio il 07.08.1986 a Teheran, legalizzato dal Ministero dell'Interno – Prefettura di Brescia il
18.04.2005;
2. Rigettarsi la domanda di addebito svolta dalla sig.ra nei confronti del marito Pt_1
in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi indicati in atti;
3. Respingersi la domanda di assegnazione della casa familiare sita in Mirano (VE) Via
Dante n. 45, in quanto giuridicamente infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla memoria di costituzione e, in particolare, per il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli maggiorenni (entrambi laureati e con contratto a tempo indeterminato) e per aver già ricevuto la moglie, a seguito della sentenza di divorzio in Iran, la casa di proprietà del marito sita in Teheran via Nash n. 19;
4. Disporsi l'assegno di mantenimento a favore della sig.ra e a carico del marito, Pt_1 da quantificarsi in € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per tutti i motivi indicati in atti, ed in particolare, per aver già ricevuto la moglie, a
Pag. 3 di 11 seguito della sentenza di divorzio in Iran, la somma di 50.000.000 di (moneta CP_2 iraniana), l'immobile sito in Teheran e mensilmente il canone di locazione di detto immobile, nonchè la possibilità per la sig.ra di trovare un'occupazione lavorativa. Pt_1
5. Spese di lite rifuse.
ER il P.M.:
Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 22.1.2022 evocava in Parte_1
giudizio esponendo di aver conosciuto il futuro marito Controparte_1
mentre si trovava in Italia, a Catania, per compiere i propri studi universitari;
di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in Iran il 7.8.1986; che il giorno 5 gennaio 1988 ER era nato il figlio oggi maggiorenne, laureato in farmacia, economicamente autonomo e dotato di propria abitazione;
che in data 14 giugno 1996 era nato il secondogenito che nel 1994 il conseguiva la laurea in medicina e ER_3 CP_1
chirurgia ed iniziava quindi la specializzazione in Patologia clinica, ottenutanel mese di ottobre 1999; che da quell'anno il si era trasferito a vivere da solo in altre CP_1
città per motivi di lavoro, mentre la ricorrente ed i figli avevano continuavano ad abitare a Catania;
che nel 2001 anche la ricorrente con i figli aveva raggiunto il coniuge a
Brescia; che nel 2002, assecondando la decisione del marito, aveva fatto ritorno nel
Paese di origine con i figli e ivi si era trattenuta fino al 2004, mentre il già CP_1
nel 2001 era ritornato in Italia;
che la ricorrente, laureata in Scienze Biologiche con specializzazione in Patologia clinica, nel frattempo, dovendosi mantenere, aveva reperito un'attività lavorativa quale insegnante di materie scientifiche presso una scuola italiana a Teheran;
che il nel 2004, tornato in Iran, aveva dichiarato di Controparte_1
voler portare con sé in Italia solo il figlio maggiore, ma dopo l'opposizione della madre e l'intervento di un mediatore famigliare, aveva mutato parere e la ricorrente con i figli ER avevano fatto definitivo rientro in Italia;
che mentre la ricorrente, con figli e ER_1
viveva a Brescia, il abitava a Mirano facendo rientro in famiglia solo per il CP_1
fine settimana;
che nel 2006 la famiglia si era trasferita a Mirano;
che la ricorrente
Pag. 4 di 11 aveva avuto la percezione che il coniuge avesse una relazione sentimentale, che era stata confermata dalla scoperta di un bigliettino con un nome femminile ed un numero di telefono;
che il , scoperto, aveva distrutto il biglietto affermando che CP_1 intendeva “stare in famiglia”; che dal 2017 il marito aveva iniziato a mutare atteggiamento nei suoi confronti, non comunicando con lei, umiliandola ed insultandola, andando a creare in lei un senso di inadeguatezza e minandone profondamente l'autostima; che nello stesso periodo il assumendo di essersi iscritto Controparte_1
ad un corso di specializzazione ad Montegrotto Terme, si tratteneva fuori casa anche la notte tra il sabato e la domenica;
che la ricorrente, trovati alcuni scontrini su acquisti di preservativi e di un gioiello, aveva sospettato che il marito avesse una relazione extra coniugale;
che questi aveva omesso di prestarle la dovuta assistenza in due episodi in cui aveva dovuto far ricorso al Pronto Soccorso e insisteva perché tornasse il Iran;
che dal 9 agosto 2020 il si era allontanato dalla abitazione famigliare, CP_1
trasferendosi presso altro immobile sito a Noale;
che da tale data egli contribuiva al mantenimento del coniuge corrispondendo la modestissima somma di Euro 400,00 al mese;
che non aveva altre fonti di reddito e non aveva mai svolto attività lavorativa, per accordi presi con il coniuge e per la necessità che i due figli venissero da lei seguiti ed accuditi;
che il marito lavorava presso il centro specialistico GVDR a Cadoneghe ( PD ) in libera professione e presso il proprio ambulatorio a Maerne;
che era intestatario dell'immobile in uso quale abitazione familiare, gravato da un mutuo per il quali sosteneva il pagamento di un rateo mensile di 750,00 euro;
che era proprietaria di un immobile in Iran, così come il marito;
che il secondogenito, con lei convivente ER_1
nella ex casa coniugale, era iscritto al primo anno fuori corso per il conseguimento della
Laurea in farmacia presso la Università degli studi di Ferrara, e prestava attività lavorativa a tempo parziale presso una Farmacia a Mestre. Ciò premesso così concludeva:”Dichiarare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e con addebito in capo allo stesso in ragione dei suoi
[...] Parte_1
comportamenti. Prevedere che il corrisponda a titolo di concorso nel Controparte_1
mantenimento del coniuge la somma mensile di E. 1.400,00 aggiornabile Istat entro i primi 8 giorni del mese. Assegnare la casa famigliare ubicata in Mirano di Venezia ,
Via Dante n. 45 a ”. Parte_1
Pag. 5 di 11 Si costituiva il convenuto che innanzitutto eccepiva, in via preliminare, la questione di pregiudizialità e/o di litispendenza rispetto ad altro procedimento giudiziale di divorzio pendente innanzi al Tribunale iraniano in quanto sig. aveva incardinato, presso CP_1
lo stato di origine, la domanda di divorzio nei confronti della moglie con atto del
23.01.2022.
Chiedeva dunque che a fronte della richiesta giudiziale in Iran di divorzio, fosse sospeso il presente giudizio al fine di evitare contrasti di giudicato. Riteneva inoltre che ai sensi dell'art. 31 della L. 218/95 dovesse trovare applicazione la legge iraniana in quanto il sig. e la sig.ra sono entrambi cittadini iraniani. In subordine, nel merito, CP_1 Pt_1
riteneva che, essendo i figli entrambi maggiorenni e autonomi, la moglie avrebbe potuto facilmente reperire un'occupazione lavorativa, per cui non poteva essere accolta la richiesta di un assegno di mantenimento per la somma ivi indicata e che la somma di €
400,00 fino ad ora versata fosse sufficiente. Precisava che nel 2020 le parti si sono accordate per l'uscita del marito dalla casa familiare in quanto la convivenza era risultata oramai intollerabile per entrambi visto che la sig.ra aveva oramai Pt_1
costretto il marito a dormire sul divano. Precisava di non aver mai tradito la moglie e di non aver mai tenuto in pubblico atteggiamenti tali da far pensare ad un tradimento, né la ricorrente aveva fornito prove di una sua infedeltà, essendo sempre stato il comportamento del marito rispettoso dei doveri coniugali.
Il Giudice, dopo aver sentito i coniugi all'udienza del 27.4.2022, con ordinanza di data
21.3.23 autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente l'importo di euro 400 a titolo di concorso nel suo mantenimento a decorrere dalla data della domanda;
assegno che sarebbe aumentato ad euro 900 a decorrere dalla mensilità di rilascio dell'abitazione coniugale da parte della ricorrente. Non ammetteva la prova per testimoni dedotta da parte ricorrente e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tratteneva in decisione la causa riservandosi di riferire al collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Pag. 6 di 11 Va preliminarmente osservato che può ritenersi ammissibile la produzione documentale di parte convenuta relativa alle sentenze pronunciate in Iran in quanto trattasi di documenti formati successivamente alle preclusioni processuali.
Il resistente ha affermato che nelle more del presente procedimento di separazione giudiziale è intervenuta pronuncia di divorzio dei coniugi e emessa CP_1 Pt_1
dal Tribunale di Teheran, poi impugnata dalla moglie innanzi la Corte d'Appello, e diventata definitiva e irrevocabile con sentenza della Corte Suprema di Cassazione iraniana, e chiede venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. In via subordinata chiedeva al Giudice, verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 67 L.
218/1995, il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio e, per l'effetto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Risulta quindi chiaro che le eccezioni proposte di litispendenza internazionale e di applicazione della legge iraniana devono ritenersi rinunciate.
Deve essere osservato che le stesse motivazioni che avevano indotto il giudice a ritenere non sussistente un rapporto di litispendenza con il giudizio pendente in Iran, impediscono ora la declaratoria di cessazione della materia del contendere, indipendentemente dal riconoscimento delle sentenze straniere, il cui vaglio dovrebbe essere compiuto ai sensi dell'art. 64 L. n. 218/1995, e delle condizioni che esso pone.
Va infatti evidenziato che il giudizio definito con le sentenze depositate (e in virtù del quale era stata eccepita la litispendenza) è una sentenza di divorzio, che non è in alcun modo sovrapponibile ad un giudizio di separazione. Quest'ultimo infatti è finalizzato a far venir meno l'obbligo di comunione di vita, ma non incide sulla sussistenza del vincolo matrimoniale, effetto che è riservato alla sentenza di divorzio, anche se le statuizioni conseguenti alla pronuncia di separazione possono essere, almeno in parte, sovrapponibili a quella del divorzio. ER questo sono diversi anche i presupposi per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, che presuppongono ancora il dovere di assistenza materiale verso quest'ultimo, che divergono in modo evidente da quelli per il riconoscimento dell'assegno divorzile, avente funzione assistenziale, perequativa e compensativa. Conseguentemente,
Pag. 7 di 11 indipendentemente dal riconoscimento della sentenza di divorzio, essa non può in ogni caso determinare la richiesta cessazione della materia del contendere perché il petitum dei due giudizi è diverso e non potrà quindi crearsi alcun conflitto di giudicati.
Ciò premesso, va osservato che la ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione per cui su di essa non deve essere provveduto.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale proposta.
Risulta infatti acclarata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., dalla volontà di entrambe le parti di addivenire alla pronuncia di separazione, più volte reiterata. Infatti, in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Risulta inoltre pacifica l'autosufficienza economica dei due figli, anche se il più giovane vive ancora con la madre.
Non può conseguentemente essere prevista l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, non ricorrendone i presupposti di legge. Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione, in base al disposto dell'art. 337 sexies c.c., è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. n.
3015/2018).
Pag. 8 di 11 ha chiesto inoltre la previsione in suo favore di un assegno di Parte_1
mantenimento di 400,00 euro mensili, o, in subordine, ove dovesse lasciare la casa coniugale, di 900,00 euro.
Va ricordato che i presupposti per il suo riconoscimento sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento (Cass. n.
1162/17). Infatti la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 4327/22).
Sulla base della documentazione dimessa, è risultato che il percepisce un CP_1
reddito da lavoro autonomo di 64.324,00 nella dichiarazione del 2024 e di 40.198,00 euro in quella del 2023. Egli inoltre è proprietario della casa coniugale, in questo momento posseduta dalla moglie, nonché di altri immobili in Iraq, di cui non è possibile stimare il valore. Egli deve corrispondere una rata per il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di 750,00 euro mensili e un canone di locazione per l'abitazione in cui vive di 500,00 euro mensili. La ricorrente, per converso, non ha oneri di locazione e non presta attività lavorativa, anche se risulta inserita nelle graduatorie per l'insegnamento nel 2020; non ha dimesso la documentazione aggiornata richiesta dal giudice attestante i propri attuali redditi. La stessa ha comunque una preparazione universitaria che può mettere a frutto per reperire un'attività lavorativa, anche temporanea, nonostante non sia stata inserita in passato nel mondo del lavoro. Inoltre, è
Pag. 9 di 11 proprietaria di un immobile in Iraq il cui valore non è in questa sede accertabile, da cui ricava, per una stessa ammissione, un modesto canone di locazione.
In considerazione di quanto sopra evidenziato e del buon tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, il collegio ritiene che sussistano i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, che si ritiene di poter determinare in 400,00 euro mensili, somma indicata concordemente da entrambe le parti, almeno fino a quando la ricorrente continuerà ad occupare l'immobile di proprietà del marito gratuitamente, senza quindi avere oneri di locazione. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in considerazione della reciproca soccombenza, esse possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando con l'intervento del Pubblico
Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
condanna a versare alla ricorrente un assegno di Controparte_1
mantenimento pari a 400,00 euro mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versare entro il giorno 8 di ogni mese;
rigetta la domanda della ricorrente di assegnazione a sé della casa coniugale;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Venezia, 10.3.2025
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La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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