Art. 49. (Ricusazione del giudice disciplinare)
Allorquando la commissione centrale di cui al precedente articolo e' chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, il presidente e i componenti possono essere ricusati qualora essi:
a) abbiano interesse personale o l'incolpato sia loro debitore o creditore ovvero della moglie e dei figli;
b) abbiano dato consiglio o manifestato il loro parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle loro funzioni;
c) vi sia un'inimicizia grave tra loro o alcuno dei loro prossimi congiunti e l'incolpato;
d) alcuno dei loro prossimi congiunti o della moglie sia offeso dall'infrazione disciplinare o ne sia lo autore;
e) siano parenti o affini di primo o secondo grado dell'impiegato che ha espletato l'istruttoria.
La ricusazione e' proposta con dichiarazione notificata dall'incolpato, comunicata al presidente della commissione prima della adunanza o inserita nel verbale della seduta in cui l'incolpato sia personalmente comparso.
Sulla istanza di ricusazione decide, in via definitiva, il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al Ministro, il quale decide in merito.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la sanzione.
Il presidente e il componente della commissione ricusabili ai sensi
del primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della commissione, qualora essa sia chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se colui al quale tale sanzione e' inflitta non li abbia rilevati in precedenza.
Allorquando la commissione centrale di cui al precedente articolo e' chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, il presidente e i componenti possono essere ricusati qualora essi:
a) abbiano interesse personale o l'incolpato sia loro debitore o creditore ovvero della moglie e dei figli;
b) abbiano dato consiglio o manifestato il loro parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle loro funzioni;
c) vi sia un'inimicizia grave tra loro o alcuno dei loro prossimi congiunti e l'incolpato;
d) alcuno dei loro prossimi congiunti o della moglie sia offeso dall'infrazione disciplinare o ne sia lo autore;
e) siano parenti o affini di primo o secondo grado dell'impiegato che ha espletato l'istruttoria.
La ricusazione e' proposta con dichiarazione notificata dall'incolpato, comunicata al presidente della commissione prima della adunanza o inserita nel verbale della seduta in cui l'incolpato sia personalmente comparso.
Sulla istanza di ricusazione decide, in via definitiva, il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette la dichiarazione con le proprie controdeduzioni al Ministro, il quale decide in merito.
Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione puo' essere impugnato soltanto insieme al provvedimento che infligge la sanzione.
Il presidente e il componente della commissione ricusabili ai sensi
del primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.
I vizi della composizione della commissione, qualora essa sia chiamata a trattare questioni in materia disciplinare, possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare, anche se colui al quale tale sanzione e' inflitta non li abbia rilevati in precedenza.