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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8582/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, letti gli atti della causa n. 8582 r.g. 2024, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento e pendente tra (Avv. Giovanni De Francesco) e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Raffaele Fabozzi e CP_1
Roberto Pessi); rilevato che parte ricorrente impugna l'irrogato licenziamento deducendone l'illegittimità in relazione a plurimi profili e ne chiede l'annullamento; rilevato che con comunicazione del 9.8.2023 il licenziamento veniva comminato a parte ricorrente, in ragione dell'avvenuto “superamento del periodo di comporto ai sensi degli articoli 199 e 323 del CCNL Turismo Cisal applicato al Suo rapporto di lavoro. In particolare, Lei ha collezionato i seguenti eventi morbosi:
• 6 eventi morbosi per un totale di 47 giorni dal 31 maggio 2021 al 4 novembre 2021
• 6 eventi morbosi per un totale di 31 giorni dal 21 marzo 2022 al 23 dicembre 2022 da considerare inoltre
• 8 eventi morbosi per un totale di 27 giorni dal 13 gennaio 2023 al 17 maggio 2023
• 1 evento morboso per un totale di 52 giorni dal 26 maggio 2023 al 16 luglio 2023
• 1 evento morboso dal 18 luglio 2023 con prevista scadenza al 17 agosto 2023 Per effetto di tali assenze, Lei ha superato il termine di conservazione del posto previsto dal CCNL a Lei applicato (CISAL Turismo)” (cfr., in termini, all. 1 del fascicolo di parte ricorrente); rilevato che parte ricorrente non contesta la durata dei giorni di malattia, per una durata pari complessivamente a 188 giorni, né contesta il superamento del periodo di comporto, contrattualmente fissato -dato pure questo pacifico tra le parti - in 152 giorni, in ragione dell'anzianità lavorativa del ricorrente;
rilevato che parte ricorrente deduce, a sostegno dell'impugnativa del recesso datoriale, innanzi tutto l'illegittimità del contratto collettivo applicato censurandone la mancata rappresentatività e lamentandone il contenuto peggiorativo, e postulando invece pagina 1 di 3 l'applicabilità di diversa contrattazione (che prevede un periodo di comporto superiore) stipulata da altra organizzazione sindacale di cui il ricorrente afferma maggiore rappresentatività;
ritenuto che
dette censure non appaiono cogliere nel segno atteso che il CCNL applicato è stato certamente sottoscritto da una organizzazione sindacale, Cisal, dotata di maggiore rappresentatività a livello nazionale, come riconosciuto peraltro da copiosa giurisprudenza di merito versata in atti;
ritenuto che
la predetta maggiore rappresentatività emerge in maniera evidente ed univoca dall'esame della seguente documentazione:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.08.2013 che menziona la CISAL tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con il seguente testo letterale: “Dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base dei cennati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali: per i lavoratori dipendenti del settore privato - Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) - Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) - Unione italiana del lavoro (UIL) – Unione generale del lavoro (UGL) - Confederazione generale dei sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL) - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL)” (allegato 2 parte resistente);
- il D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014 n. 14280 che annovera la CISAL tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- il documento del 29.8.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in vista del rinnovo dei componenti del CNEL per il quinquennio 2023-2028, ha inserito la
CISAL nel novero delle Confederazioni rappresentative e aventi diritto di avanzare le proprie proposte attraverso il CNEL (allegato 4 parte resistente);
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM 14-11-2017 che dichiara CISAL comparativamente maggiormente rappresentativa per la composizione del CNEL alla quale è seguita la nomina dei membri, avvenuta attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 23-3-2018 (Allegati 3 e 8 del fascicolo di parte resistente);
- Il Decreto Ministeriale del 26-07-2019 Ministero del Lavoro, per la ricostituzione del Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici , che assegna 2 seggi a CISAL come per le altre
OO.SS. maggiormente rappresentative;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM 01-06-2022 che dichiara CISAL comparativamente maggiormente rappresentativa per la composizione Comitato di indirizzo e Vigilanza dell;
CP_2
Il decreto ministeriale del Ministro del lavoro che istituisce la Commissione per la salute e sicurezza sul lavoro e individua la Cisal tra le organizzazioni maggiormente rappresentative assegnando due seggi (cfr. Allegato 7 del fascicolo di parte resistente); rilevato pertanto che non può essere condivisa la censura inerente la contrattazione collettiva applicata, stante l'avvenuta stipulazione da organizzazione maggiormente rappresentativa;
pagina 2 di 3 rilevato che anche la censura inerente la durata inferiore del periodo di comporto prevista dal contratto applicato, rispetto alla durata prevista da altra contrattazione stipulata da altra organizzazione sindacale, non è condivisibile atteso che il termine sicuramente inferiore non appare irragionevole e che in ogni caso il contratto censurato, ove complessivamente considerato contiene altre condizioni migliori rispetto alle altre contrattazioni, e pertanto non può essere considerato peggiorativo né tanto meno illegittimo;
rilevato che per quanto concerne le ulteriori censure inerenti la sussistenza di malattia professionale o comunque cagionata da parte datoriale, a fondamento del superamento del periodo di comporto, valgono le seguenti osservazioni;
rilevato che detta censura non può trovare accoglimento, stante l'estrema genericità e lacunosità delle allegazioni attoree sul punto: non si comprende infatti quale nesso causale tra le patologie (in alcun modo documentate né ancor prima compiutamente allegate in corso di causa) e il lavoro svolto, né si comprende quali comportamenti datoriali, del tutto sommariamente riportati, abbiano causato le patologie sofferte a causa delle quali il ricorrente si è poi assentato per malattia;
rilevato che il mancato adempimento dell'onere di allegazione, e a fortiori di prova, del tutto insuperabile, non consente l'accoglimento del ricorso neppure in riferimento a tale ulteriore profilo;
ritenuto per tutto quanto sopra precede, che il ricorso va integralmente rigettato;
rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come nel dettaglio del dispositivo che segue;
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione difesa e richiesta rigettando;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente delle spese processuali che liquida in misura pari a 5.388,00 euro, oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge. Roma, 27.2.2025
Il G.L.
P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Paola Farina, letti gli atti della causa n. 8582 r.g. 2024, avente ad oggetto impugnativa di licenziamento e pendente tra (Avv. Giovanni De Francesco) e Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Raffaele Fabozzi e CP_1
Roberto Pessi); rilevato che parte ricorrente impugna l'irrogato licenziamento deducendone l'illegittimità in relazione a plurimi profili e ne chiede l'annullamento; rilevato che con comunicazione del 9.8.2023 il licenziamento veniva comminato a parte ricorrente, in ragione dell'avvenuto “superamento del periodo di comporto ai sensi degli articoli 199 e 323 del CCNL Turismo Cisal applicato al Suo rapporto di lavoro. In particolare, Lei ha collezionato i seguenti eventi morbosi:
• 6 eventi morbosi per un totale di 47 giorni dal 31 maggio 2021 al 4 novembre 2021
• 6 eventi morbosi per un totale di 31 giorni dal 21 marzo 2022 al 23 dicembre 2022 da considerare inoltre
• 8 eventi morbosi per un totale di 27 giorni dal 13 gennaio 2023 al 17 maggio 2023
• 1 evento morboso per un totale di 52 giorni dal 26 maggio 2023 al 16 luglio 2023
• 1 evento morboso dal 18 luglio 2023 con prevista scadenza al 17 agosto 2023 Per effetto di tali assenze, Lei ha superato il termine di conservazione del posto previsto dal CCNL a Lei applicato (CISAL Turismo)” (cfr., in termini, all. 1 del fascicolo di parte ricorrente); rilevato che parte ricorrente non contesta la durata dei giorni di malattia, per una durata pari complessivamente a 188 giorni, né contesta il superamento del periodo di comporto, contrattualmente fissato -dato pure questo pacifico tra le parti - in 152 giorni, in ragione dell'anzianità lavorativa del ricorrente;
rilevato che parte ricorrente deduce, a sostegno dell'impugnativa del recesso datoriale, innanzi tutto l'illegittimità del contratto collettivo applicato censurandone la mancata rappresentatività e lamentandone il contenuto peggiorativo, e postulando invece pagina 1 di 3 l'applicabilità di diversa contrattazione (che prevede un periodo di comporto superiore) stipulata da altra organizzazione sindacale di cui il ricorrente afferma maggiore rappresentatività;
ritenuto che
dette censure non appaiono cogliere nel segno atteso che il CCNL applicato è stato certamente sottoscritto da una organizzazione sindacale, Cisal, dotata di maggiore rappresentatività a livello nazionale, come riconosciuto peraltro da copiosa giurisprudenza di merito versata in atti;
ritenuto che
la predetta maggiore rappresentatività emerge in maniera evidente ed univoca dall'esame della seguente documentazione:
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.08.2013 che menziona la CISAL tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con il seguente testo letterale: “Dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base dei cennati criteri, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali: per i lavoratori dipendenti del settore privato - Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) - Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) - Unione italiana del lavoro (UIL) – Unione generale del lavoro (UGL) - Confederazione generale dei sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL) - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL)” (allegato 2 parte resistente);
- il D.M. del Ministero del lavoro del 15.07.2014 n. 14280 che annovera la CISAL tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- il documento del 29.8.2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in vista del rinnovo dei componenti del CNEL per il quinquennio 2023-2028, ha inserito la
CISAL nel novero delle Confederazioni rappresentative e aventi diritto di avanzare le proprie proposte attraverso il CNEL (allegato 4 parte resistente);
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM 14-11-2017 che dichiara CISAL comparativamente maggiormente rappresentativa per la composizione del CNEL alla quale è seguita la nomina dei membri, avvenuta attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 23-3-2018 (Allegati 3 e 8 del fascicolo di parte resistente);
- Il Decreto Ministeriale del 26-07-2019 Ministero del Lavoro, per la ricostituzione del Comitato Nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici , che assegna 2 seggi a CISAL come per le altre
OO.SS. maggiormente rappresentative;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM 01-06-2022 che dichiara CISAL comparativamente maggiormente rappresentativa per la composizione Comitato di indirizzo e Vigilanza dell;
CP_2
Il decreto ministeriale del Ministro del lavoro che istituisce la Commissione per la salute e sicurezza sul lavoro e individua la Cisal tra le organizzazioni maggiormente rappresentative assegnando due seggi (cfr. Allegato 7 del fascicolo di parte resistente); rilevato pertanto che non può essere condivisa la censura inerente la contrattazione collettiva applicata, stante l'avvenuta stipulazione da organizzazione maggiormente rappresentativa;
pagina 2 di 3 rilevato che anche la censura inerente la durata inferiore del periodo di comporto prevista dal contratto applicato, rispetto alla durata prevista da altra contrattazione stipulata da altra organizzazione sindacale, non è condivisibile atteso che il termine sicuramente inferiore non appare irragionevole e che in ogni caso il contratto censurato, ove complessivamente considerato contiene altre condizioni migliori rispetto alle altre contrattazioni, e pertanto non può essere considerato peggiorativo né tanto meno illegittimo;
rilevato che per quanto concerne le ulteriori censure inerenti la sussistenza di malattia professionale o comunque cagionata da parte datoriale, a fondamento del superamento del periodo di comporto, valgono le seguenti osservazioni;
rilevato che detta censura non può trovare accoglimento, stante l'estrema genericità e lacunosità delle allegazioni attoree sul punto: non si comprende infatti quale nesso causale tra le patologie (in alcun modo documentate né ancor prima compiutamente allegate in corso di causa) e il lavoro svolto, né si comprende quali comportamenti datoriali, del tutto sommariamente riportati, abbiano causato le patologie sofferte a causa delle quali il ricorrente si è poi assentato per malattia;
rilevato che il mancato adempimento dell'onere di allegazione, e a fortiori di prova, del tutto insuperabile, non consente l'accoglimento del ricorso neppure in riferimento a tale ulteriore profilo;
ritenuto per tutto quanto sopra precede, che il ricorso va integralmente rigettato;
rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come nel dettaglio del dispositivo che segue;
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione difesa e richiesta rigettando;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente delle spese processuali che liquida in misura pari a 5.388,00 euro, oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge. Roma, 27.2.2025
Il G.L.
P. Farina
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