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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1399/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1399/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PERETTI Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. NICOLETTI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 356/21 emesso dal Tribunale di Verbania a favore di Controparte_1
(di seguito ) chiedendo la revoca dello stesso e, in via
[...] Controparte_1
riconvenzionale, il risarcimento del danno subito per il mancato utilizzo della piscina, per il danneggiamento del locale tecnico e per i lavori di assistenza realizzati. In particolare ha dedotto:
- che l'esponente aveva concluso con un contratto Controparte_1
avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di materiali ed accessori relativi ad una piscina
Castiglione Blue Style Myrta (Proteus), presso l'immobile sito in Ameno (NO) Loc. Monte Mesma 10;
- che la progettazione era stata affidata all'Ing. con Studio in Borgomanero (NO), mentre Persona_1
l'esecuzione dello scavo e delle necessarie opere edili era stata realizzata dall'
[...]
corrente in Gozzano (NO), Via Godio 14; Controparte_2
- che l'esponente aveva corrisposto l'acconto di euro 5.000,00, di cui non era stata mai consegnata alcuna fattura;
- che la realizzazione del rivestimento impermeabile interno della vasca era iniziata alla fine del mese di luglio 2018, mentre nella seconda metà dell'agosto era stato per la prima volta dato corso al riempimento della stessa e, sin dalle prime operazioni di sversamento, erano emerse delle perdite di acqua;
- che, pertanto, la società aveva proposto e, in seguito, eseguito numerosi interventi Controparte_1
che non avevano però posto rimedio ai difetti riscontrati;
- che, nell'ottobre 2018, la controparte aveva suggerito di reperire e collocare sopra la piscina un'adeguata copertura integrale al fine di consentire poi la completa asciugatura di massetto e struttura;
- che, in ragione del continuo sversamento, aveva proceduto alla rimozione del Controparte_3 rivestimento impermeabile interno in vinile speciale armato da quest'ultima posato a fine luglio 2018;
- che, dal mese di aprile a metà giugno dell'anno 2019, la società aveva compiuto Controparte_1
l'integrale rifacimento del rivestimento del fondo della vasca e aveva realizzato la posa del medesimo, verificando al contempo la corretta posa dei terminali degli impianti presenti sulle pareti e sul fondo della vasca;
pagina 2 di 11 - che, dopo il riempimento della vasca del 20.06.19, era stata sin da subito verificata la persistenza di cospicue perdite d'acqua ed il contestuale immediato ripetersi del danneggiamento delle pareti del locale tecnico, nonché un nuovo bagnamento del massetto;
- che in data 28.06.19 il titolare della società opposta e il direttore lavori si erano recati nuovamente presso l'immobile di Ameno (NO) e avevano accertato che le flange delle prese di fondo non erano state adeguatamente serrate, così determinando almeno in parte l'ingente sversamento;
- che, nonostante la chiusura delle predette flange, la perdita di acqua dalla vasca continuava a persistere, come accertato dalla verifica dei tubi di scarico, collocati nel corso dell'integrale rifacimento del rivestimento interno da parte di , con lo scopo di aver un immediato riscontro Controparte_1 dell'esistenza di fuoriuscite d'acqua;
- che, a far tempo dal 3.07.19, il direttore dei lavori Ing. aveva iniziato a inviare al committente e Per_1
a periodiche mail rappresentanti gli interventi svolti dalla stessa e i relativi esiti, Controparte_1 nonché l'evolversi della situazione riscontrata;
- che, nell'agosto del 2019, all'esito dell'esame posto in essere dai tecnici della le parti Parte_2
concordemente avevano deciso di dar corso ad un nuovo svuotamento della vasca e a un successivo ulteriore controllo con scintillografo;
- che già nella fase iniziale di riempimento della vasca era emerso che uno dei tubi di scarico presentava infiltrazioni, sicché per mesi era stato monitorato il loro andamento;
- che fino al mese di giugno del 2020 era stata accertata una continua e costante perdita d'acqua;
- che la sussistenza di vizi e difetti nell'opera fornita era stata implicitamente riconosciuta dalla società
, la quale aveva, altresì, svolto numerosi accertamenti e prove tese ad emendare il Controparte_1
problema;
- che gli interventi si erano protratti ininterrottamente dal luglio 2019 all'agosto 2020, con verifiche, anche di terzi, e ripetuti svuotamenti e riempimenti della piscina, senza esito risolutivo;
- che la società era sempre stata consapevole della sussistenza dei lamentati difetti, Controparte_1 come dimostrato dalle missive ricevute dall'Ing. e mai contestate;
Per_1
- che la fattura n. 72 del 28.12.18 riguardava un residuo importo di euro 10.000,00 dovuto in forza del contratto stipulato, mentre le altre voci erano relative ad opere extra preventivo;
pagina 3 di 11 - che, in realtà, ogni attività espletata da , dopo la negligente posa della vasca del Controparte_1
2018, era stata svolta in garanzia, nonché al solo scopo di emendare l'inattesa perdita di acqua dalla piscina;
- che l'opponente non era mai stato destinatario della fattura azionata, come neppure di quella attestante il pagamento dell'acconto iniziale di euro 5.000,00;
- che, inoltre, era stata emessa fattura di fine lavori, proprio quando erano stati appurati i rilevanti vizi e difetti delle opere fornite;
- che il negligente operato della società aveva determinato reiterate infiltrazioni nel Controparte_1
locale tecnico adiacente, con conseguente necessità di ripristino e di impermeabilizzazione;
- che, inoltre, per dar corso alla completa asciugatura del massetto, controparte aveva richiesto la fornitura e posa di una copertura provvisoria dell'intera vasca e che si erano resi necessari ulteriori interventi di assistenza alla ditta installatrice per ispezioni, prove, verifiche, quantificati nella somma di euro 6.500,00 + IVA, come annotato dal D.L. nella dichiarazione del 30.09.20;
- che tale costo doveva imputarsi a carico dell'opposta poiché ascrivibile al negligente operato in occasione della fornitura e posa della piscina.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma dello stesso, domandando, altresì, in via riconvenzionale, che la controparte fosse condannata al pagamento del saldo contrattuale, delle opere extra preventivo, nonché delle spese sostenute dall'opposta per effettuare le prove richieste dall'opponente e volte alla ricerca delle cause del gocciolamento dei tubi del locale tecnico della piscina. In particolare ha esposto:
- che la fattura di cui era stato richiesto il pagamento non era una fattura di fine lavori ma di acconto, recante l'importo di euro 10.000,00, con riferimento al contratto concluso tra le parti, nonché le voci relative ad opere extra preventivo richieste dall'opponente;
- che l'importo di euro 5.000,00, di cui controparte lamentava la mancata fatturazione, era stato versato a titolo di caparra confirmatoria;
- che, a fronte della domanda riconvenzionale di controparte, l'esponente in via di reconventio reconventionis domandava altresì il pagamento dei lavori compiuti per individuare le cause delle perdite d'acqua;
pagina 4 di 11 - che, al momento dell'introduzione del giudizio, la piscina era perfettamente funzionante e non presentava i fenomeni di gocciolamento verificatisi in passato;
- che la stessa era sempre stata usata dall'opponente, finché quest'ultimo non era stato allontanato dalla moglie assegnataria della casa sino gennaio 2022;
- che la piscina non aveva mai subito alcuna reale perdita d'acqua nella vasca, ma soltanto un modesto gocciolamento nel locale tecnico;
- che dalle mail del direttore lavori emergeva che nessuna delle prove effettuate aveva evidenziato una perdita e che non erano state individuate le cause delle stesse;
- che anche la prova realizzata con acido cianurico aveva escluso qualsivoglia responsabilità di
; Controparte_1
- che, pertanto, era tenuto a risarcire le voci di spesa sopportate dall'opposta per far Parte_1
fronte alle prove richieste dalla committenza, nonché al pagamento delle opere extra preventivo, il cui riepilogo non era mai stato contestato da controparte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 2.2.2022 non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, c.
6. c.p.c., fissando per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del 22.6.2022.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU volta all'accertamento dei vizi contestati.
All'esito dell'udienza del 29.11.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 4.9.2024, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 4.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza (ex multis Cass. 23.07.2014 n. 16767). Ciò in quanto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge, nel contraddittorio delle pagina 5 di 11 parti, secondo le norme del procedimento ordinario;
ne consegue, che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass.
n. 1184/2007).
Nella specie, tra le parti è stato stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa di materiali ed accessori relativi ad una piscina Castiglione Blue Style Myrta (Proteus), presso l'immobile di proprietà dell'opponente, sito in Ameno, dietro il pagamento del corrispettivo di euro 30.000,00 oltre
IVA (doc. 1 parte opposta).
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, ha contestato la debenza della fattura n. 72 del Parte_1
28.12.2018, emessa per il pagamento di una parte dei lavori pattuiti e alcuni lavori extra preventivo, lamentando la sussistenza di vizi e difetti delle opere e, in particolare, la presenza di perdite d'acqua.
In merito alla sussistenza dei predetti vizi, non è stata sollevata da parte opposta alcuna eccezione di tardività della denuncia degli stessi, sicché non deve essere vagliata la tempestività delle relative contestazioni. Peraltro, gli stessi sono stati implicitamente riconosciuti dall'impresa CP_1
, che ha dato corso a interventi volti a rimediare alle infiltrazioni d'acqua, come documentato
[...]
anche dalle mail prodotte (doc. 10-34 parte opponente).
La sussistenza dei difetti in questione è stata, inoltre, accertata dal CTU nominato, ing. le cui Per_2
conclusioni, logicamente e puntualmente motivate, sono condivise dal Tribunale.
Nel corso delle operazioni peritali sono stati svolti dei graduali riempimenti della piscina per valutare l'eventuale insorgenza d'infiltrazioni con particolare riferimento ai punti del locale tecnico dove erano già presenti le tracce più evidenti. Dagli accertamenti è emerso che l'ordine di grandezza delle perdite era pari a circa 45 litri/giorno, quando l'altezza dell'acqua nella piscina si attestava attorno ai 20 cm circa, mentre saliva a circa 120 litri/giorno, quando l'altezza d'acqua si portava a 50 cm circa.
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, le perdite d'acqua non possono essere, quindi, qualificate in termini di modesto gocciolamento d'acqua nel locale tecnico.
In merito all'eziologia delle infiltrazioni, è stata raggiunta la conclusione secondo cui l'acqua rilevata nel locale tecnico era la stessa raccolta all'interno del telo impermeabile della vasca. Sul punto, il CTU ha, infatti, stabilito che le fuoriuscite d'acqua “sarebbero tutte conseguenze di difetti, errori e/o lavori non eseguiti nel rispetto delle perfette regole dell'arte, e tutti imputabili a chi abbia fornito e posato il
pagina 6 di 11 telo impermeabile e l'impiantistica con accessori della piscina, quindi sarebbero ascrivibili all'operato di . Inoltre, ha individuato i possibili punti Controparte_4
d'insorgenza delle infiltrazioni, tutti all'interno della vasca, potendo, in tal modo, escludere che le perdite potessero provenire dall'esterno ed essere, quindi, imputabili ad altre ditte, il cui operato non poteva essere in ogni caso considerato una concausa delle perdite accertate.
L'impossibilità, di cui dà atto il CTU, di determinare la precisa provenienza delle infiltrazioni non inficia, quindi, la fondatezza delle valutazioni operate dal consulente in punto di derivazione causale delle stesse dall'impermeabilizzazione della piscina realizzata da parte opposta.
Al riguardo, deve ragionevolmente escludersi che le infiltrazioni lamentate potessero essere legate alla circostanza che la piscina fosse rimasta vuota per circa un anno. Difatti, come illustrato dal CTU, un anno di esposizione rappresenta un lasso di tempo breve per poter determinare una dilatazione anomala del telo impermeabile tale da comportare problemi di tenuta delle flange. A ciò si aggiunge che la piscina aveva sempre presentato delle perdite al primo riempimento, anche all'esito degli interventi posti in essere da per risolvere le problematiche e, a seguito degli stessi, l'ordine di Controparte_1
grandezza delle perdite corrispondeva all'entità accertata nel corso delle operazioni peritali.
Gli esiti della CTU svolta in corso di causa consentono, quindi, di ritenere accertata la sussistenza dei vizi lamentati dall'opponente e la loro riconducibilità all'operato di . Al riguardo, Controparte_1 sono del tutto prive di rilevanza le prove effettuate con l'impiego dell'acido cianurico i cui esiti sono stati evidenziati da parte opposta, in quanto i riempimenti graduali della vasca nel corso delle operazioni peritali hanno dimostrato con certezza la sussistenza delle infiltrazioni lamentate e la loro riconducibilità alle opere d'impermeabilizzazione.
Posto ciò, in punto d'individuazione degli interventi rimediali necessari e di quantificazione dei relativi costi, è stato indicato nell'elaborato peritale un intervallo compreso tra un minimo di euro 10.738,25 e un massimo di euro 21.476,50, accessori di legge inclusi. La difficolta d'individuare i precisi punti di derivazione delle perdite ha, infatti, impedito al consulente tecnico d'ufficio di poter determinare con precisione gli interventi idonei a porre rimedio in via definitiva ai vizi riscontrati. Al riguardo, l'ing. ha, quindi, espresso l'opportunità d'intervenire sui punti maggiormente critici, indagandoli Per_2
uno ad uno e procedendo per tentativi ragionati, così verificando, per gradi, l'adeguatezza degli interventi messi in atto. Nell'elaborato peritale, che qui s'intende integralmente richiamato, il CTU ha pagina 7 di 11 indicato due diversi possibili scenari, prospettando, pertanto, un possibile aumento dei costi da euro
10.738,25 a euro 21.476,50, a seconda dei risultati che saranno raggiunti con l'esecuzione dei primi lavori. Sul punto ha, inoltre, specificato che alla data di redazione dell'elaborato erano già state condotte numerose prove, che potrebbero essere d'ausilio per l'individuazione dei punti più idonei per l'avvio dei lavori. A fronte dell'esigenza d'assicurare all'opponente danneggiato un'integrale compensazione del pregiudizio patito e tenuto conto della circostanza che per eliminare le infiltrazioni accertate sono stati già realizzati molteplici interventi non risolutivi, si reputa equo determinare la somma risarcibile nella misura di euro 21.476,50. Resta fermo il diritto di , in caso Controparte_1 di esborso inferiore da parte dell'opponente, di domandare la ripetizione dell'eventuale eccedenza versata.
Tra le voci di danno meritevoli di risarcimento vanno, inoltre, annoverate le spese che
[...]
dovrà sostenere per emendare i danni relativi al locale tecnico, avendo il CTU accertato Parte_1
deterioramenti e scrostamenti di intonaci per la comparsa nel locale d'umidità conseguente alle infiltrazioni. Tale somma ammonta a complessivi euro 2.244,15, incluse spese tecniche e IVA.
Parte opponente ha, inoltre, domandato il risarcimento del pregiudizio per il mancato godimento della piscina nel periodo estivo. Sul punto va osservato, che come accertato dal CTU, all'inizio delle operazioni peritali la piscina si presentava vuota da oltre un anno e l'entità delle perdite raggiungeva fino a 120 litri al giorno, sicché l'utilizzo del bene da parte del committente avrebbe comportato delle spese eccedenti rispetto a quelle normalmente connesse all'uso dello stesso. A partire dall'estate del
2018, sono, inoltre, stati posti in essere una serie d'interventi inidonei a eliminare i fenomeni infiltrativi e tali da privare l'opponente della libera fruibilità dell'opera fornita. Al riguardo è, invece, irrilevante che l'immobile fosse abitato dall'ex moglie del sig. assegnataria della casa coniugale, Parte_1
trattandosi di circostanza di per sé non ostativa alla possibilità per l'opponente d'utilizzare la piscina.
Per il mancato godimento, protratto nel tempo, della piscina deve essere riconosciuto un pregiudizio risarcibile che si reputa equo liquidare nella somma di euro 3.000,00.
Il risarcimento del danno subito dell'opponente in ragione dei vizi delle opere fornite da CP_1
ammonta, quindi, a complessivi euro 26.720,65.
[...]
Posto ciò, parte opposta, in via di reconventio reconventionis ha domandato la corresponsione della somma di euro 15.000,00 oltre iva al 10% per il saldo del contratto, nonché il pagamento di opere extra pagina 8 di 11 e dei lavori eseguiti per effettuare le prove richieste dall'opponente volte alla ricerca delle cause del gocciolamento dei tubi del locale tecnico. L'opponente ha, invece, dedotto che la somma di euro
10.000,00 indicata nella fattura n.72 del 2018 doveva intendersi a saldo dei lavori, avendo già pagato la somma iniziale di euro 5.000,00, nonché versato brevi manu l'importo di euro 15.000,00. Sul punto, occorre osservare che è documentato il versamento da parte dell'opponente a titolo di caparra confirmatoria, come previsto nel contratto stipulato tra le parti, della somma di euro 5.000,00, la quale deve essere imputata alla prestazione dovuta (doc. 7 parte opposta).
Non è stata, invece, provata la corresponsione della somma di 15.000,00, non essendo stata prodotta documentazione e avendo, sul punto, l'opponente articolato un capitolo di prova formulato genericamente, senza indicazione delle specifiche circostanze relative al pagamento (cfr. capitolo 30).
Al riguardo, va ricordato che ai sensi dell'art. 2726 c.c. le limitazioni alla prova testimoniale previste per i contratti si applicano anche al pagamento. Inoltre, anche se si considerasse la fattura n.72 a saldo dei lavori, come prospettato da parte opponente, non potrebbe comunque ritenersi, altresì, dimostrato il pagamento di quanto dovuto sino a quel momento.
Avendo il CTU accertato che sono stati eseguiti tutti i lavori contrattualmente previsti nel contratto per il corrispettivo di 33.000,00, iva inclusa, ed essendo provato il solo versamento a titolo di caparra confirmatoria della somma di euro 5.000,00, residua, dunque, in capo all'opponente l'obbligo di corrispondere la restante somma di euro 28.000,00, inclusa Iva al 10%, come concordato nel contratto.
L'opponente è, inoltre, tenuto al pagamento delle opere extra preventivo relative all'idromassaggio, alla modifica delle tubazioni, alla posa del rivestimento dei gradini interni della piscina e alla modifica del canale di sfioro, trattandosi di lavori eseguiti in seguito alle modifiche progettuali apportate, come stabilito dal CTU. Gli stessi sono, inoltre, stati quantificati, tenendo conto dell'IVA al 10% come previsto nel contratto, in complessivi euro 9.471,00.
Per contro, non può, invece, essere richiesto a il pagamento degli interventi relativi Parte_1 alle prove eseguite dalla ditta al noleggio dell'attrezzatura per l'asciugatura della soletta, Parte_2 al rifacimento del rivestimento del fondo e della scala e alla fornitura dell'acqua per il riempimento della piscina. Tali interventi sono stati, infatti, eseguiti per eliminare le infiltrazioni d'acqua riscontrate e non hanno posto rimedio a tali vizi, sicché non può ritenersi che il relativo costo debba essere sostenuto dal committente Parte_1
pagina 9 di 11 Per la realizzazione delle opere, previste dal contratto e relative a modifiche progettuali, l'opponente è, quindi, tenuto a corrispondere la somma complessiva di euro 37.471,00. Da tale importo, applicando una compensazione impropria tra le poste creditorie, deve essere dedotta la somma che lo stesso deve ricevere da controparte a titolo di risarcimento del danno per i vizi delle opere, pari a euro 26.720,65.
L'opponente deve, quindi, corrispondere ad la residua somma di euro 10.750,35. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni esposte, occorre revocare il decreto ingiuntivo n. 356/21 emesso dal
Tribunale di Verbania e il credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
deve essere rideterminato nella somma di euro 10.750,35.
Le spese di lite seguono la soccombenza, la quale deve essere determinata sulla base dell'esame globale delle due fasi processuali. La valutazione di soccombenza va, infatti, sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio d'opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (cfr. Cass. II, 27 agosto 2020, n. 17854). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'accoglimento, anche in misura ridotta, della domanda di pagamento non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass., sez. un.,
31/10/2022, n. 32061).
Si reputa, pertanto, equo, considerata la soccombenza parziale reciproca tra le parti, compensare le spese di lite per la metà e porre la restante quota a carico dell'opponente. deve, dunque, essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
nel presente giudizio e nel procedimento monitorio, liquidate sulla base dei Controparte_1
parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del decisum e applicando i valori medi (al netto della compensazione), complessivamente in euro 202,25 per spese non imponibili e in euro 2.888,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, dovranno conseguentemente essere poste a carico di per la metà ed essere poste a carico di per la restante Controparte_1 Parte_1
metà.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide: - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n.356/21 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna alla corresponsione a favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 10.750,35;
[...]
- compensa le spese di lite della metà e condanna a rifondere a favore di Parte_1 [...]
la restante metà liquidata in euro 2.888,50 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A;
- pone le spese di CTU carico di per la metà e a Controparte_1
carico di per la restante metà. Parte_1
Verbania, 11.2.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1399/2021 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PERETTI Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. NICOLETTI ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 356/21 emesso dal Tribunale di Verbania a favore di Controparte_1
(di seguito ) chiedendo la revoca dello stesso e, in via
[...] Controparte_1
riconvenzionale, il risarcimento del danno subito per il mancato utilizzo della piscina, per il danneggiamento del locale tecnico e per i lavori di assistenza realizzati. In particolare ha dedotto:
- che l'esponente aveva concluso con un contratto Controparte_1
avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di materiali ed accessori relativi ad una piscina
Castiglione Blue Style Myrta (Proteus), presso l'immobile sito in Ameno (NO) Loc. Monte Mesma 10;
- che la progettazione era stata affidata all'Ing. con Studio in Borgomanero (NO), mentre Persona_1
l'esecuzione dello scavo e delle necessarie opere edili era stata realizzata dall'
[...]
corrente in Gozzano (NO), Via Godio 14; Controparte_2
- che l'esponente aveva corrisposto l'acconto di euro 5.000,00, di cui non era stata mai consegnata alcuna fattura;
- che la realizzazione del rivestimento impermeabile interno della vasca era iniziata alla fine del mese di luglio 2018, mentre nella seconda metà dell'agosto era stato per la prima volta dato corso al riempimento della stessa e, sin dalle prime operazioni di sversamento, erano emerse delle perdite di acqua;
- che, pertanto, la società aveva proposto e, in seguito, eseguito numerosi interventi Controparte_1
che non avevano però posto rimedio ai difetti riscontrati;
- che, nell'ottobre 2018, la controparte aveva suggerito di reperire e collocare sopra la piscina un'adeguata copertura integrale al fine di consentire poi la completa asciugatura di massetto e struttura;
- che, in ragione del continuo sversamento, aveva proceduto alla rimozione del Controparte_3 rivestimento impermeabile interno in vinile speciale armato da quest'ultima posato a fine luglio 2018;
- che, dal mese di aprile a metà giugno dell'anno 2019, la società aveva compiuto Controparte_1
l'integrale rifacimento del rivestimento del fondo della vasca e aveva realizzato la posa del medesimo, verificando al contempo la corretta posa dei terminali degli impianti presenti sulle pareti e sul fondo della vasca;
pagina 2 di 11 - che, dopo il riempimento della vasca del 20.06.19, era stata sin da subito verificata la persistenza di cospicue perdite d'acqua ed il contestuale immediato ripetersi del danneggiamento delle pareti del locale tecnico, nonché un nuovo bagnamento del massetto;
- che in data 28.06.19 il titolare della società opposta e il direttore lavori si erano recati nuovamente presso l'immobile di Ameno (NO) e avevano accertato che le flange delle prese di fondo non erano state adeguatamente serrate, così determinando almeno in parte l'ingente sversamento;
- che, nonostante la chiusura delle predette flange, la perdita di acqua dalla vasca continuava a persistere, come accertato dalla verifica dei tubi di scarico, collocati nel corso dell'integrale rifacimento del rivestimento interno da parte di , con lo scopo di aver un immediato riscontro Controparte_1 dell'esistenza di fuoriuscite d'acqua;
- che, a far tempo dal 3.07.19, il direttore dei lavori Ing. aveva iniziato a inviare al committente e Per_1
a periodiche mail rappresentanti gli interventi svolti dalla stessa e i relativi esiti, Controparte_1 nonché l'evolversi della situazione riscontrata;
- che, nell'agosto del 2019, all'esito dell'esame posto in essere dai tecnici della le parti Parte_2
concordemente avevano deciso di dar corso ad un nuovo svuotamento della vasca e a un successivo ulteriore controllo con scintillografo;
- che già nella fase iniziale di riempimento della vasca era emerso che uno dei tubi di scarico presentava infiltrazioni, sicché per mesi era stato monitorato il loro andamento;
- che fino al mese di giugno del 2020 era stata accertata una continua e costante perdita d'acqua;
- che la sussistenza di vizi e difetti nell'opera fornita era stata implicitamente riconosciuta dalla società
, la quale aveva, altresì, svolto numerosi accertamenti e prove tese ad emendare il Controparte_1
problema;
- che gli interventi si erano protratti ininterrottamente dal luglio 2019 all'agosto 2020, con verifiche, anche di terzi, e ripetuti svuotamenti e riempimenti della piscina, senza esito risolutivo;
- che la società era sempre stata consapevole della sussistenza dei lamentati difetti, Controparte_1 come dimostrato dalle missive ricevute dall'Ing. e mai contestate;
Per_1
- che la fattura n. 72 del 28.12.18 riguardava un residuo importo di euro 10.000,00 dovuto in forza del contratto stipulato, mentre le altre voci erano relative ad opere extra preventivo;
pagina 3 di 11 - che, in realtà, ogni attività espletata da , dopo la negligente posa della vasca del Controparte_1
2018, era stata svolta in garanzia, nonché al solo scopo di emendare l'inattesa perdita di acqua dalla piscina;
- che l'opponente non era mai stato destinatario della fattura azionata, come neppure di quella attestante il pagamento dell'acconto iniziale di euro 5.000,00;
- che, inoltre, era stata emessa fattura di fine lavori, proprio quando erano stati appurati i rilevanti vizi e difetti delle opere fornite;
- che il negligente operato della società aveva determinato reiterate infiltrazioni nel Controparte_1
locale tecnico adiacente, con conseguente necessità di ripristino e di impermeabilizzazione;
- che, inoltre, per dar corso alla completa asciugatura del massetto, controparte aveva richiesto la fornitura e posa di una copertura provvisoria dell'intera vasca e che si erano resi necessari ulteriori interventi di assistenza alla ditta installatrice per ispezioni, prove, verifiche, quantificati nella somma di euro 6.500,00 + IVA, come annotato dal D.L. nella dichiarazione del 30.09.20;
- che tale costo doveva imputarsi a carico dell'opposta poiché ascrivibile al negligente operato in occasione della fornitura e posa della piscina.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma dello stesso, domandando, altresì, in via riconvenzionale, che la controparte fosse condannata al pagamento del saldo contrattuale, delle opere extra preventivo, nonché delle spese sostenute dall'opposta per effettuare le prove richieste dall'opponente e volte alla ricerca delle cause del gocciolamento dei tubi del locale tecnico della piscina. In particolare ha esposto:
- che la fattura di cui era stato richiesto il pagamento non era una fattura di fine lavori ma di acconto, recante l'importo di euro 10.000,00, con riferimento al contratto concluso tra le parti, nonché le voci relative ad opere extra preventivo richieste dall'opponente;
- che l'importo di euro 5.000,00, di cui controparte lamentava la mancata fatturazione, era stato versato a titolo di caparra confirmatoria;
- che, a fronte della domanda riconvenzionale di controparte, l'esponente in via di reconventio reconventionis domandava altresì il pagamento dei lavori compiuti per individuare le cause delle perdite d'acqua;
pagina 4 di 11 - che, al momento dell'introduzione del giudizio, la piscina era perfettamente funzionante e non presentava i fenomeni di gocciolamento verificatisi in passato;
- che la stessa era sempre stata usata dall'opponente, finché quest'ultimo non era stato allontanato dalla moglie assegnataria della casa sino gennaio 2022;
- che la piscina non aveva mai subito alcuna reale perdita d'acqua nella vasca, ma soltanto un modesto gocciolamento nel locale tecnico;
- che dalle mail del direttore lavori emergeva che nessuna delle prove effettuate aveva evidenziato una perdita e che non erano state individuate le cause delle stesse;
- che anche la prova realizzata con acido cianurico aveva escluso qualsivoglia responsabilità di
; Controparte_1
- che, pertanto, era tenuto a risarcire le voci di spesa sopportate dall'opposta per far Parte_1
fronte alle prove richieste dalla committenza, nonché al pagamento delle opere extra preventivo, il cui riepilogo non era mai stato contestato da controparte.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 2.2.2022 non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, c.
6. c.p.c., fissando per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del 22.6.2022.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU volta all'accertamento dei vizi contestati.
All'esito dell'udienza del 29.11.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 4.9.2024, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 4.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
L'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere, in termini generali, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non tanto e non solo la verifica della legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, al più rilevante ai soli fini delle spese del monitorio, quanto e piuttosto la verifica della debenza del credito azionato in via monitoria alla data della sentenza (ex multis Cass. 23.07.2014 n. 16767). Ciò in quanto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio si svolge, nel contraddittorio delle pagina 5 di 11 parti, secondo le norme del procedimento ordinario;
ne consegue, che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass.
n. 1184/2007).
Nella specie, tra le parti è stato stipulato un contratto avente ad oggetto la fornitura e la posa di materiali ed accessori relativi ad una piscina Castiglione Blue Style Myrta (Proteus), presso l'immobile di proprietà dell'opponente, sito in Ameno, dietro il pagamento del corrispettivo di euro 30.000,00 oltre
IVA (doc. 1 parte opposta).
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo, ha contestato la debenza della fattura n. 72 del Parte_1
28.12.2018, emessa per il pagamento di una parte dei lavori pattuiti e alcuni lavori extra preventivo, lamentando la sussistenza di vizi e difetti delle opere e, in particolare, la presenza di perdite d'acqua.
In merito alla sussistenza dei predetti vizi, non è stata sollevata da parte opposta alcuna eccezione di tardività della denuncia degli stessi, sicché non deve essere vagliata la tempestività delle relative contestazioni. Peraltro, gli stessi sono stati implicitamente riconosciuti dall'impresa CP_1
, che ha dato corso a interventi volti a rimediare alle infiltrazioni d'acqua, come documentato
[...]
anche dalle mail prodotte (doc. 10-34 parte opponente).
La sussistenza dei difetti in questione è stata, inoltre, accertata dal CTU nominato, ing. le cui Per_2
conclusioni, logicamente e puntualmente motivate, sono condivise dal Tribunale.
Nel corso delle operazioni peritali sono stati svolti dei graduali riempimenti della piscina per valutare l'eventuale insorgenza d'infiltrazioni con particolare riferimento ai punti del locale tecnico dove erano già presenti le tracce più evidenti. Dagli accertamenti è emerso che l'ordine di grandezza delle perdite era pari a circa 45 litri/giorno, quando l'altezza dell'acqua nella piscina si attestava attorno ai 20 cm circa, mentre saliva a circa 120 litri/giorno, quando l'altezza d'acqua si portava a 50 cm circa.
Contrariamente a quanto dedotto da parte opposta, le perdite d'acqua non possono essere, quindi, qualificate in termini di modesto gocciolamento d'acqua nel locale tecnico.
In merito all'eziologia delle infiltrazioni, è stata raggiunta la conclusione secondo cui l'acqua rilevata nel locale tecnico era la stessa raccolta all'interno del telo impermeabile della vasca. Sul punto, il CTU ha, infatti, stabilito che le fuoriuscite d'acqua “sarebbero tutte conseguenze di difetti, errori e/o lavori non eseguiti nel rispetto delle perfette regole dell'arte, e tutti imputabili a chi abbia fornito e posato il
pagina 6 di 11 telo impermeabile e l'impiantistica con accessori della piscina, quindi sarebbero ascrivibili all'operato di . Inoltre, ha individuato i possibili punti Controparte_4
d'insorgenza delle infiltrazioni, tutti all'interno della vasca, potendo, in tal modo, escludere che le perdite potessero provenire dall'esterno ed essere, quindi, imputabili ad altre ditte, il cui operato non poteva essere in ogni caso considerato una concausa delle perdite accertate.
L'impossibilità, di cui dà atto il CTU, di determinare la precisa provenienza delle infiltrazioni non inficia, quindi, la fondatezza delle valutazioni operate dal consulente in punto di derivazione causale delle stesse dall'impermeabilizzazione della piscina realizzata da parte opposta.
Al riguardo, deve ragionevolmente escludersi che le infiltrazioni lamentate potessero essere legate alla circostanza che la piscina fosse rimasta vuota per circa un anno. Difatti, come illustrato dal CTU, un anno di esposizione rappresenta un lasso di tempo breve per poter determinare una dilatazione anomala del telo impermeabile tale da comportare problemi di tenuta delle flange. A ciò si aggiunge che la piscina aveva sempre presentato delle perdite al primo riempimento, anche all'esito degli interventi posti in essere da per risolvere le problematiche e, a seguito degli stessi, l'ordine di Controparte_1
grandezza delle perdite corrispondeva all'entità accertata nel corso delle operazioni peritali.
Gli esiti della CTU svolta in corso di causa consentono, quindi, di ritenere accertata la sussistenza dei vizi lamentati dall'opponente e la loro riconducibilità all'operato di . Al riguardo, Controparte_1 sono del tutto prive di rilevanza le prove effettuate con l'impiego dell'acido cianurico i cui esiti sono stati evidenziati da parte opposta, in quanto i riempimenti graduali della vasca nel corso delle operazioni peritali hanno dimostrato con certezza la sussistenza delle infiltrazioni lamentate e la loro riconducibilità alle opere d'impermeabilizzazione.
Posto ciò, in punto d'individuazione degli interventi rimediali necessari e di quantificazione dei relativi costi, è stato indicato nell'elaborato peritale un intervallo compreso tra un minimo di euro 10.738,25 e un massimo di euro 21.476,50, accessori di legge inclusi. La difficolta d'individuare i precisi punti di derivazione delle perdite ha, infatti, impedito al consulente tecnico d'ufficio di poter determinare con precisione gli interventi idonei a porre rimedio in via definitiva ai vizi riscontrati. Al riguardo, l'ing. ha, quindi, espresso l'opportunità d'intervenire sui punti maggiormente critici, indagandoli Per_2
uno ad uno e procedendo per tentativi ragionati, così verificando, per gradi, l'adeguatezza degli interventi messi in atto. Nell'elaborato peritale, che qui s'intende integralmente richiamato, il CTU ha pagina 7 di 11 indicato due diversi possibili scenari, prospettando, pertanto, un possibile aumento dei costi da euro
10.738,25 a euro 21.476,50, a seconda dei risultati che saranno raggiunti con l'esecuzione dei primi lavori. Sul punto ha, inoltre, specificato che alla data di redazione dell'elaborato erano già state condotte numerose prove, che potrebbero essere d'ausilio per l'individuazione dei punti più idonei per l'avvio dei lavori. A fronte dell'esigenza d'assicurare all'opponente danneggiato un'integrale compensazione del pregiudizio patito e tenuto conto della circostanza che per eliminare le infiltrazioni accertate sono stati già realizzati molteplici interventi non risolutivi, si reputa equo determinare la somma risarcibile nella misura di euro 21.476,50. Resta fermo il diritto di , in caso Controparte_1 di esborso inferiore da parte dell'opponente, di domandare la ripetizione dell'eventuale eccedenza versata.
Tra le voci di danno meritevoli di risarcimento vanno, inoltre, annoverate le spese che
[...]
dovrà sostenere per emendare i danni relativi al locale tecnico, avendo il CTU accertato Parte_1
deterioramenti e scrostamenti di intonaci per la comparsa nel locale d'umidità conseguente alle infiltrazioni. Tale somma ammonta a complessivi euro 2.244,15, incluse spese tecniche e IVA.
Parte opponente ha, inoltre, domandato il risarcimento del pregiudizio per il mancato godimento della piscina nel periodo estivo. Sul punto va osservato, che come accertato dal CTU, all'inizio delle operazioni peritali la piscina si presentava vuota da oltre un anno e l'entità delle perdite raggiungeva fino a 120 litri al giorno, sicché l'utilizzo del bene da parte del committente avrebbe comportato delle spese eccedenti rispetto a quelle normalmente connesse all'uso dello stesso. A partire dall'estate del
2018, sono, inoltre, stati posti in essere una serie d'interventi inidonei a eliminare i fenomeni infiltrativi e tali da privare l'opponente della libera fruibilità dell'opera fornita. Al riguardo è, invece, irrilevante che l'immobile fosse abitato dall'ex moglie del sig. assegnataria della casa coniugale, Parte_1
trattandosi di circostanza di per sé non ostativa alla possibilità per l'opponente d'utilizzare la piscina.
Per il mancato godimento, protratto nel tempo, della piscina deve essere riconosciuto un pregiudizio risarcibile che si reputa equo liquidare nella somma di euro 3.000,00.
Il risarcimento del danno subito dell'opponente in ragione dei vizi delle opere fornite da CP_1
ammonta, quindi, a complessivi euro 26.720,65.
[...]
Posto ciò, parte opposta, in via di reconventio reconventionis ha domandato la corresponsione della somma di euro 15.000,00 oltre iva al 10% per il saldo del contratto, nonché il pagamento di opere extra pagina 8 di 11 e dei lavori eseguiti per effettuare le prove richieste dall'opponente volte alla ricerca delle cause del gocciolamento dei tubi del locale tecnico. L'opponente ha, invece, dedotto che la somma di euro
10.000,00 indicata nella fattura n.72 del 2018 doveva intendersi a saldo dei lavori, avendo già pagato la somma iniziale di euro 5.000,00, nonché versato brevi manu l'importo di euro 15.000,00. Sul punto, occorre osservare che è documentato il versamento da parte dell'opponente a titolo di caparra confirmatoria, come previsto nel contratto stipulato tra le parti, della somma di euro 5.000,00, la quale deve essere imputata alla prestazione dovuta (doc. 7 parte opposta).
Non è stata, invece, provata la corresponsione della somma di 15.000,00, non essendo stata prodotta documentazione e avendo, sul punto, l'opponente articolato un capitolo di prova formulato genericamente, senza indicazione delle specifiche circostanze relative al pagamento (cfr. capitolo 30).
Al riguardo, va ricordato che ai sensi dell'art. 2726 c.c. le limitazioni alla prova testimoniale previste per i contratti si applicano anche al pagamento. Inoltre, anche se si considerasse la fattura n.72 a saldo dei lavori, come prospettato da parte opponente, non potrebbe comunque ritenersi, altresì, dimostrato il pagamento di quanto dovuto sino a quel momento.
Avendo il CTU accertato che sono stati eseguiti tutti i lavori contrattualmente previsti nel contratto per il corrispettivo di 33.000,00, iva inclusa, ed essendo provato il solo versamento a titolo di caparra confirmatoria della somma di euro 5.000,00, residua, dunque, in capo all'opponente l'obbligo di corrispondere la restante somma di euro 28.000,00, inclusa Iva al 10%, come concordato nel contratto.
L'opponente è, inoltre, tenuto al pagamento delle opere extra preventivo relative all'idromassaggio, alla modifica delle tubazioni, alla posa del rivestimento dei gradini interni della piscina e alla modifica del canale di sfioro, trattandosi di lavori eseguiti in seguito alle modifiche progettuali apportate, come stabilito dal CTU. Gli stessi sono, inoltre, stati quantificati, tenendo conto dell'IVA al 10% come previsto nel contratto, in complessivi euro 9.471,00.
Per contro, non può, invece, essere richiesto a il pagamento degli interventi relativi Parte_1 alle prove eseguite dalla ditta al noleggio dell'attrezzatura per l'asciugatura della soletta, Parte_2 al rifacimento del rivestimento del fondo e della scala e alla fornitura dell'acqua per il riempimento della piscina. Tali interventi sono stati, infatti, eseguiti per eliminare le infiltrazioni d'acqua riscontrate e non hanno posto rimedio a tali vizi, sicché non può ritenersi che il relativo costo debba essere sostenuto dal committente Parte_1
pagina 9 di 11 Per la realizzazione delle opere, previste dal contratto e relative a modifiche progettuali, l'opponente è, quindi, tenuto a corrispondere la somma complessiva di euro 37.471,00. Da tale importo, applicando una compensazione impropria tra le poste creditorie, deve essere dedotta la somma che lo stesso deve ricevere da controparte a titolo di risarcimento del danno per i vizi delle opere, pari a euro 26.720,65.
L'opponente deve, quindi, corrispondere ad la residua somma di euro 10.750,35. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni esposte, occorre revocare il decreto ingiuntivo n. 356/21 emesso dal
Tribunale di Verbania e il credito vantato da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
deve essere rideterminato nella somma di euro 10.750,35.
Le spese di lite seguono la soccombenza, la quale deve essere determinata sulla base dell'esame globale delle due fasi processuali. La valutazione di soccombenza va, infatti, sempre rapportata all'esito finale della lite, anche nell'ipotesi di giudizio d'opposizione ex art. 645 c.p.c., sicché non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda monitoria (cfr. Cass. II, 27 agosto 2020, n. 17854). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'accoglimento, anche in misura ridotta, della domanda di pagamento non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass., sez. un.,
31/10/2022, n. 32061).
Si reputa, pertanto, equo, considerata la soccombenza parziale reciproca tra le parti, compensare le spese di lite per la metà e porre la restante quota a carico dell'opponente. deve, dunque, essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1
nel presente giudizio e nel procedimento monitorio, liquidate sulla base dei Controparte_1
parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del decisum e applicando i valori medi (al netto della compensazione), complessivamente in euro 202,25 per spese non imponibili e in euro 2.888,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa, dovranno conseguentemente essere poste a carico di per la metà ed essere poste a carico di per la restante Controparte_1 Parte_1
metà.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide: - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n.356/21 emesso dal Tribunale di Verbania;
- condanna alla corresponsione a favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 10.750,35;
[...]
- compensa le spese di lite della metà e condanna a rifondere a favore di Parte_1 [...]
la restante metà liquidata in euro 2.888,50 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A;
- pone le spese di CTU carico di per la metà e a Controparte_1
carico di per la restante metà. Parte_1
Verbania, 11.2.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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