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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 78/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. TAGLIAFERRI RICCARDO C.F._2
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. FAZZI Controparte_1 P.IVA_1 ROBERTO (CF ) C.F._3 APPELLATO/I
in proprio e quale erede di;
Controparte_2 Persona_1
quale erede di ; Controparte_3 Persona_1
Controparte_4 APPELLATI-CONTUMACI
avverso la sentenza n. 861/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 02/12/2020
CONCLUSIONI
In data 2-29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello, disatteso e reietto tutto quanto in contrario espongasi e richiedasi, in accoglimento dell'atto di appello in epigrafe indicato, annullare e/o riformare la sentenza resa dal Tribunale di Grosseto, Giudice dott.ssa Massi, n. 861del 2
pagina 1 di 13 dicembre 2020 resa sul giudizio R.G. 2764/2015, pubblicata in pari data e notificata l'11 dicembre 2020: - in tesi, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la costituzione del
, e conseguentemente dichiarare nulle e/o annullare tutte le Controparte_5 delibere adottate nell'assemblea del 19 maggio 2015; - in ipotesi, ove dal predetto accertamento emergano i presupposti per la costituzione del de quo, accertare e dichiarare, per tutti CP_1 i motivi esposti in narrativa, nulle e/o annullabili le delibere dell'assemblea del 19 maggio 2015 nella parte in cui queste: - precludono e/o comunque limitano il diritto di sopraelevazione in favore dei Sig.ri e di cui all'atto di Parte_1 Parte_2 Controparte_4 divisione ai rogiti del Notaio del 6 ottobre 1961, repertorio n. 9827, raccolta n. Persona_2 4765; - recano l'approvazione e l'adozione delle tabelle millesimali del Condominio Controparte_5 ; - in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza a favore dei Sig.ri
[...] Parte_1 e del diritto di sopraelevazione di cui all'atto di divisione ai Parte_2 Controparte_4 rogiti del Notaio del 6 ottobre 1961, repertorio n. 9827, raccolta n. 4765, e Persona_2 conseguentemente dichiarare nullo e o annullabile ogni atto assunto in sede assembleare volto a limitare e/o escludere tale diritto di sopraelevazione;
- sempre in ogni caso, respingere l'appello incidentale proposto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 aprile 2021 dal e dai Sig.ri in quanto inammissibile e/o Controparte_1 Per_1 infondato per i motivi esposti in narrativa. Il tutto sempre con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. - in via istruttoria: procedere, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., ammettendo le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e riproposte in appello, disponendo in particolare CTU volta a verificare lo stato dei luoghi e, in particolare, ad accertare l'insussistenza dei presupposti per la costituzione di un . Nella denegata ipotesi in cui CP_1 l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ritenga di non procedere ai sensi dell'art. 356 c.p.c., trattenendo di contro la causa in decisione, il sottoscritto chiede concedersi ulteriori termini anche ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per consentire la replica alle difese avversarie da ultimo depositate”.
Per parte appellata: “Si chiede respingersi l'appello, accogliersi l'appello incidentale e la conferma per il resto della Sentenza di primo grado. Si chiede la condanna definitiva della controparte alle spese del doppio grado di giudizio, con richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 c.2 DM 55/14”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il Controparte_6
(di seguito, per brevità, anche solo “ ”) nonché e
[...] CP_1 Controparte_2
, quali eredi di (la prima anche in proprio), Controparte_3 Persona_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 861/2020, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 02/12/2020, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai le aveva rigettate, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Parte_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – , e avevano convenuto in giudizio il Parte_1 Pt_2 CP_4 Controparte_7
, nonché e , esponendo:
[...] Persona_1 Controparte_2 pagina 2 di 13 di essere comproprietari di un'unità immobiliare posta all'interno di un complesso abitativo in
Follonica, ; Controparte_6
- di essere, altresì, titolari di un diritto di sopraelevazione “sulla porzione occidentale del fabbricato urbano censito in catasto nel foglio 25, mappale 89”, in forza di atto di divisione a rogito Notaio del 6.10.1961, repert. n. 9827, racc. n. 4765; Persona_2
- che il complesso abitativo in cui è compresa l'unità immobiliare di proprietà degli attori confina con un altro complesso, ben distinto dal primo e avente in comune unicamente una parete;
- che ciascuno dei due complessi abitativi è composto da tre unità immobiliari, di cui, per quanto riguarda l'edificio di , due sono di proprietà rispettivamente di e Controparte_1 Per_1
e l'altra degli attori;
Controparte_2
- che, in data 19.5.2015, per la prima volta dalla costruzione del fabbricato, e Controparte_2
ebbero a convocare un'assemblea condominiale, dandone comunicazione a tutti i Per_1 proprietari dei due complessi immobiliari di Via Cesare Battisti 20 e 22;
- che, in tale assemblea, vennero approvati la delibera di scioglimento del condominio di via
Battisti n. 20 e 22, con costituzione di due condomini separati, nonché il regolamento Co condominiale e le tabelle millesimali del civico n. ;
- che gli attori espressero voto negativo, ritenendo non sussistere i presupposti per la costituzione di alcun condominio, né con riferimento ai due fabbricati nel loro complesso né, tanto meno, con riferimento al solo edificio di , data l'autonomia e l'indipendenza della propria Controparte_6 unità abitativa rispetto a quelle di proprietà dei convenuti;
che, in ogni caso, la delibera era nulla e/o annullabile, in quanto: i) le tabelle millesimali erano state approvate in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 69 disp. att. c.c. giacché erano lesive del diritto di sopraelevazione di cui erano titolari e, quindi, necessitavano di essere approvate all'unanimità e non a maggioranza come, invece, era avvenuto (con il solo voto favorevole dei
; ii) anche gli artt. 6 e 10 del regolamento condominiale violavano tale loro diritto, in Per_1 quanto prescrivevano delle limitazioni allo stesso in difetto di qualsiasi accettazione da parte degli attori.
Concludevano, dunque, chiedendo di accertare l'insussistenza dei presupposti per la costituzione del , con conseguente annullamento e/o declaratoria di nullità di tutte le delibere CP_1 adottate.
1.2. – Si costituiva in giudizio il eccependo la prescrizione del diritto di superficie CP_1 vantato dagli attori per non uso ventennale e, per il resto, contestando integralmente la domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.
pagina 3 di 13 1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio in proprio e, a seguito del decesso di Controparte_2
, anche quale sua erede insieme a , chiedendo il rigetto delle Persona_1 Controparte_3 domande proposte nei loro confronti.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) ai fini della costituzione di un condominio non è necessario una formale delibera assembleare, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione delle distinte unità immobiliari che lo compongono e l'esistenza di talune parti comuni, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire alla utilizzazione e godimento delle parti di proprietà esclusiva;
(-) le proprietà e risultano inserite all'interno di un corpo di fabbrica che si Parte_1 Per_1 sviluppa su più livelli ed hanno sicuramente in comune il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni,
i muri maestri, il tetto, il lastrico solare e la facciata dell'edificio, il che consente di ritenere integrato il suddetto requisito per ravvisare l'esistenza di un condominio;
(-) per l'approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., di talché anche su tale aspetto le doglianze degli attori risultavano infondate;
(-) le clausole del regolamento condominiale si limitavano a riprodurre disposizioni di legge, ragion per cui le stesse non potevano considerarsi lesive del diritto di sopraelevazione dei Parte_1
(-) in proposito, l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti doveva essere respinta, in quanto a prescindere dalla qualificazione del diritto di sopraelevazione quale diritto dominicale ovvero superficiario, gli attori, nel corso degli anni, avevano presentato varie istanze volte ad ottenere il rilascio dei titoli abilitativi per poter avviare i lavori di sopraelevazione, con ciò esercitando il relativo diritto e ponendo in essere atti interruttivi della prescrizione.
Le spese seguivano la soccombenza, con il riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del
D.M. 55/2014.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponevano appello e per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto esistente il Condominio di via Battisti n. 22.
In particolare, il tribunale non aveva considerato che l'unità abitativa di proprietà di essi
è completamente autonoma ed indipendente rispetto a quella di proprietà dei Parte_1 Per_1
e che, in ogni caso, non esistevano parti condominiali.
Del resto, neppure con l'atto di divisione del 6.10.1961 era stata prevista la costituzione di un condominio.
pagina 4 di 13 Inoltre, la relazione dell'Arch. prodotta dagli attori e che escludeva Persona_3 espressamente l'esistenza di un condominio, non era stata minimamente presa in considerazione dal primo giudice.
2) Con il secondo, rilevavano l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente la maggioranza qualificata per l'approvazione delle tabelle millesimali.
Invero, dal momento che le tabelle derogavano ai principi desumibili dagli artt. 1118 e 1123 c.c., esse andavano approvate all'unanimità, anche perché pregiudicavano il diritto di sopraelevazione dei Parte_1
Inoltre, la delibera di approvazione delle tabelle era anche nulla per mancanza degli elementi essenziali.
3) Con il terzo, si dolevano dell'erroneità della decisione per non avere dichiarato l'illegittimità degli artt. 6 e 10 del regolamento condominiale, i quali pregiudicavano il loro diritto di sopraelevazione, di talché l'assemblea era priva di competenza a deliberare sul punto.
4) con il quarto, rilevavano l'erroneità della decisione anche per quanto concerneva la regolamentazione delle spese di lite, in quanto il primo giudice non aveva valutato la soccombenza dei convenuti sulle eccezioni in rito e di merito dagli stessi sollevate.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata;
proponeva, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto di sopraelevazione il quale doveva considerarsi un mero di diritto di superficie, in quanto l'ultimo piano del fabbricato condominiale apparteneva a e . Persona_1 Controparte_2
Ne derivava che tale diritto si era estinto per non uso ventennale, a nulla rilevando il mancato rilascio delle autorizzazioni edilizie, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice.
2) con il secondo, insisteva nella condanna degli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 comma 2 D.M. 10/03/2014,
n. 55.
2.3. – Non si costituivano in giudizio e . Controparte_3 Controparte_2
2.4. – In data 6.4.2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 13 2.5. – Con ordinanza del 15.2.2023, veniva rimessa sul ruolo, per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte del giudizio di primo grado, con termine Controparte_4 per la notifica sia dell'appello principale che incidentale.
2.6. – Esteso il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
2.7. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 2-29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di , Controparte_4 CP_3
e , non essendosi le stesse costituite in giudizio nonostante la regolarità
[...] Controparte_2 della notifica dell'atto di appello nei loro confronti.
3.2. – Sempre in via preliminare, è necessario rilevare che parte appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado, né, comunque, ha offerto al giudice il suo contenuto.
L'atto di appello, creato e depositato (il 15.1.2021) in forma telematica, non contiene l'indicazione di alcuna produzione, risultando ad esso allegate solo la procura alle liti e la nota di iscrizione a ruolo.
Poiché, d'altra parte, ancora da ultimo nel decreto dell'8.8.2024 col quale il Presidente della sezione ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 2.10.2024 nella forma scritta ex artt. 127, ultimo comma, e 127-ter c.p.c., le parti erano state espressamente invitate a depositare copie informatiche dei propri documenti (ed analogo avviso era contenuto nel decreto del 28.2.2022 e del 4.11.2023), non può esservi dubbio che l'assenza della produzione di parte è da attribuirsi a sua totale responsabilità.
Deve, dunque, la Corte decidere allo stato degli atti, fermo restando che si terrà conto di qualsiasi elemento che, quantunque contenuto nel fascicolo ora mancante, risulti ormai acquisito al dibattito processuale per altra via.
3.3. – Le istanze istruttorie reiterate dall'appellante non possono essere ammesse, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata pagina 6 di 13 respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, parte appellante si è limitata ad insistere nelle istanze “istruttorie non ammesse in primo grado e riproposte in appello” formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Quanto all'invocata c.t.u., la stessa si appalesa superflua per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello principale proposto dai Parte_1
4 – L'esame del gravame principale.
4.1. – Il primo motivo è palesemente infondato.
4.1.1. – Innanzi tutto, mette conto di evidenziare come le questioni oggetto del presente gravame siano state già vagliate da questa Corte nella sentenza n. 364/2023, depositata il 22.2.2023 (resa nel giudizio, proposto da e , di opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo ottenuto dal ), che si richiama quale precedente interno conforme ex art. CP_1
118 disp. att. c.p.c.
4.1.2. – Orbene, per costante orientamento giurisprudenziale: “il condominio di edifici sorge "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni, nel momento in cui l'originario costruttore di un edificio diviso per piani o porzioni di piano aliena a terzi la prima unità immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata, così perdendo, in quello stesso momento, la qualità di proprietario esclusivo delle pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell'edificio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.10.2004, n. 19829).
Nella specie, non vi è dubbio che si sia in presenza di un condominio, laddove si consideri che sono proprio gli appellanti ad affermare che la loro unità abitativa, situata al pian terreno, è ubicata nel medesimo corpo di fabbrica in cui si trovano quelle dei poste al primo piano, Per_1 di talché è oltremodo evidente l'esistenza, accanto alle proprietà individuali, anche di parti comuni
– come quelle indicate dall'art. 1117, comma 1, lett. a) c.c. (quali, a titolo esemplificativo, il suolo su cui sorge l'edificio, i muri maestri, le fondazioni, i pilastri e le travi portanti, il portone d'ingresso, ecc.) – in relazione di accessorietà con gli immobili di proprietà esclusiva.
In proposito, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, è innegabile che l'edificio (dove sono poste le unità abitative anche dei poggi su un suolo da considerarsi, a tutti gli Per_1 effetti, quale parte comune ex art. 1117 c.c., mentre alcuna disposizione ostativa alla nascita del condominio può rinvenirsi nell'atto di divisione del 1961 che, peraltro, era funzionale a sciogliere la comunione ereditaria sorta a seguito del decesso di , con la conseguenza che la Controparte_8
pagina 7 di 13 previsione che sarebbe rimasto indiviso solo “l'appezzamento di terra con pozzo e pila per lavare, colorato in giallo nella planimetria qui allegata” non può essere invocata dai per Parte_1 escludere l'esistenza del condominio.
Per converso, l'affermazione degli appellanti secondo cui la “situazione di accessorietà di fatto”
(cfr. atto di appello, pag. 13) delle facciate e delle fondazioni dovrebbe ritenersi sussistente con Co riferimento a tutti gli appartamenti, ubicati nei corpi di fabbrica di cui ai civici n. 20 e di
[...]
è indicativa proprio dell'esistenza di un condominio. CP_1
D'altra parte, da tale circostanza non può farsi discendere l'illegittimità della delibera del
19.5.2015 nella parte in cui ha previsto “lo scioglimento del condominio sito in Follonica a via
Battisti n. 20 e n. 22 e creazione di n. 2 Condomini separati: e Controparte_9
Condominio di Via Battisti n. 22”.
Trattandosi di corpi di fabbrica autonomi, posti ad altezze diverse, che hanno in comune solo una parete divisoria, gli stessi, anche a voler seguire l'impostazione degli appellanti, costituirebbero un condominio parziale, come tale suscettibile di separata regolamentazione da parte dei condomini.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene;
A tale parziale attribuzione della titolarità delle parti comuni corrispondono conseguenze di rilievo per quanto attiene alla gestione, nonché all'imputazione delle spese”(cfr. Cass. civ., sent. del 16.1.2020 n. 791; in termini analoghi anche Cass. civ. n.
64/2013 e 1923/1973).
Inoltre, alcuna rilevanza può attribuirsi alla relazione tecnica a firma dell'Arch. Persona_3 prodotta in prime cure dagli originari attori (che avrebbe concluso per l'inesistenza di un condominio), giacché “la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 1614/2022).
Ne deriva l'inammissibilità anche della c.t.u. invocata da parte appellante (“volta a verificare lo stato dei luoghi e, in particolare, ad accertare l'insussistenza dei presupposti per la costituzione di un ”, cfr. atto di appello, pag. 23), in quanto non vi sono elementi per dubitare CP_1 dell'esistenza di un . CP_1
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.2. – Inammissibile è, invece, il secondo motivo di appello.
pagina 8 di 13 Sostengono gli impugnanti che il tribunale avrebbe errato nel ritenere sufficiente la maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c. per l'approvazione delle tabelle, in quanto non avrebbe tenuto conto che, nella specie, vi sarebbe stata una deroga “ai principi desumibili dagli artt. 1118 e 1123 C.C.
e/o comunque ai criteri indicati dalla legge (in buona sostanza, quando siamo di fronte a situazione non ordinarie)”, che ne avrebbe imposto l'approvazione all'unanimità.
Aggiungono, inoltre, che “le delibere del 19 maggio 2015 con cui si sono, tra l'altro, approvate le tabelle millesimali devono ritenersi nulle per mancanza degli elementi essenziali” (cfr. atto di appello, pag. 17).
È evidente la genericità della censura non essendo stato allegato né quali sarebbero gli elementi essenziali mancanti né in cosa sarebbe consistita la deroga ai principi di cui agli art. 1118 e 1123
c.c. nonché “ai criteri indicati dalla legge”.
Il motivo, quindi, difetta completamente della parte critica, perché omette di confrontarsi con la sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l.
n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017).
4.3. – Parimenti inammissibile è il terzo motivo di appello.
4.3.1. – Il tribunale ha, in modo del tutto condivisibile, rilevato che sia l'art. 6 (secondo cui “il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni indicate dall'articolo precedente è proporzionale al valore della porzione di proprietà esclusiva che gli appartiene. Il non può rinunciando CP_1 al diritto sulle cose anzidette sottrarsi al contributo delle spese necessarie per la loro conservazione e manutenzione secondo le norme di legge, neanche modificando la destinazione
d'uso della propria unità immobiliare”) che l'art. 10 (“E' vietato erigere costruzioni e fare variazioni che interessino la stabilità e l'estetica dell'edificio; i trasgressori risponderanno del ripristino e della rifusione dei danni”), del regolamento condominiale non presentano “gli aspetti di nullità invocati dagli attori, in quanto le stesse si limitano a riprodurre disposizioni di legge, laddove viene previsto il godimento dei diritti comuni secondo i millesimi di proprietà, (non si vede come ciò possa ledere il diritto di sopraelevazione), e laddove viene previsto il divieto di erigere
pagina 9 di 13 costruzioni ed apportare variazioni che possano pregiudicare l'estetica e la stabilità dell'edificio, in ciò richiamando il disposto dell'art. 1122 c.c.” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).
4.3.2. – A fronte di tale motivazione, parte appellante si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esposte in primo grado, sostenendo che le suddette clausole del regolamento condominiale pregiudicherebbero il suo diritto di sopraelevazione, con la conseguenza che, sul punto, l'assemblea non avrebbe avuto competenza a deliberare.
Anche in tal caso, dunque, il motivo difetta della parte critica e va considerato inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Ad ogni modo, si osserva come il regolamento condominiale non contenga alcuna limitazione del diritto di sopraelevazione degli appellanti, che non viene neppure menzionato, di talché non si comprende come costoro possano lamentare una sua lesione.
Del resto, come correttamente affermato dal primo giudice, le disposizioni tacciate di nullità sono meramente riproduttive di disposizioni di legge, in quanto l'art. 6 è in linea con l'art. 1123 c.c. mentre l'art. 10 ricalca il contenuto dell'art. 1122 c.c., sicché è da escludere qualsiasi effetto pregiudizievole per la sfera giuridica degli appellanti.
4.4. – Infondato è, infine, il quarto motivo di appello.
Nel regolamentare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, stante l'integrale rigetto delle domande proposte dagli attori.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Peraltro, alcuna rilevanza, sotto il profilo della causalità della lite, può attribuirsi al rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dagli originari convenuti, in quanto sono stati i a dare Parte_1 causa al processo, proponendo domande che si sono rivelate del tutto infondate.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello principale.
Va, a questo punto, esaminato l'appello incidentale proposto dal . CP_1
5 – L'esame del gravame incidentale.
5.1. – Il primo motivo è infondato.
In proposito, giova considerare che il si è tardivamente costituito nel giudizio di primo CP_1 grado, procedendo al deposito della comparsa di costituzione e risposta in data 31.1.2016 in vista della prima udienza del 2.2.2016 e, quindi, non rispettando il termine di venti giorni ex artt. 166 e
167 c.p.c. per la proposizione di eccezioni in senso stretto (quale quella di prescrizione).
pagina 10 di 13 Pur se la relativa decadenza non fu eccepita dalla controparte, e, men che meno, fu rilevata dal giudice, che, anzi, ha esaminato nel merito l'eccezione, rigettandola, il collegio deve adesso rilevarla di ufficio, senza necessità di provocare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., trattandosi di questione meramente processuale (Cass. sez. 6^ civ. ord. 29.9.2015 n. 19372 rv 636520; Cass. sez. 6^ civ. ord.
4.3.2019 n. 6218 rv 652803; Cass. sez. 6^ civ. ord.
7.3.2022 n. 7356 rv
664444-01).
Invero: «Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale [n.d.r.: lo stesso vale per una eccezione in senso stretto], rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo".» (Cass. sez. 2^ civ. 20.4.2020 n. 7941).
Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 507/2023, depositata il 10.3.2023, che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp att. c.p.c., pur dandosi atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione, è “condivisibile quanto Cass.
7941/2020 argomenta, in dissenso, sullo specifico punto, da Cass. SSUU 11799/2017, sulla insussistenza di un ordine logico – normativamente imposto a pena di nullità dall'art. 276 c.p.c. - per il quale l'esame del merito comporti la previa decisione d'ammissibilità in rito, ciò che implica
l'inesistenza di un vizio di nullità (suscettibile di trasformarsi in mezzo di impugnazione e di determinare, se non esperito, giudicato interno) per il fatto che una decisione di merito prescinda da quella di rito sulla ammissibilità: «[…] il Collegio non ritiene, per contro, condivisibile il secondo dei menzionati passaggi argomentativi di SSUU n. 11799/17, che si sostanzia nell'assunto secondo cui la parte vittoriosa nel merito sarebbe tenuta a reagire con l'impugnazione incidentale all'inosservanza dell'ordine delle questioni di cui all'articolo 276 c.p.c. insita nella pronuncia di rigetto nel merito di una domanda da dichiarare inammissibile. Deve infatti ritenersi che il mancato rispetto dell'ordine delle questioni di cui all'articolo 276 c.p.c. non generi alcuna nullità della sentenza. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito nella già citata sentenza n.
26242/14, «non bisogna ... sovrapporre la successione cronologica delle attività di cognizione del giudice con il quadro logico della decisione complessivamente adottata in esito ad esse, all'interno delle quali si collocano i passaggi che portano alla decisione finale» (paragrafo 5.2.5); cosicché «la previsione di un tale ordine (quello indicato dall'art. 276 c.p.c., n.d.r.) non è mai stata ritenuta
pagina 11 di 13 espressione della imposizione di una sequenza obbligata dalla quale il giudice non possa discostarsi in base alle esigenze volta a volta emergenti»; nella sentenza SSUU n. 26242/14 si conclude dunque, persuasivamente, sulla scorta dell'insegnamento di SSUU n. 2840/07 e di SSUU
n. 15122/13, che «la necessità di rispettare l'ordine delle questioni rito/merito ha così, quale unica conseguenza, la inammissibilità di un rigetto della domanda sia per motivi di rito che di merito: dall'avvenuta verifica della insussistenza del requisito processuale discende sempre l'impossibilità di pervenire anche ad una statuizione sul merito» (paragrafo 5.14.5, in fine). Dalle considerazioni che precedono sulla portata del disposto dell'articolo 276 c.p.c. discende che il mancato esame di una questione pregiudiziale di rito astrattamente impediente dell'esame di una domanda che sia stata rigettata nel merito - vuoi che dipenda dall' erronea estensione del criterio della ragione più liquida dall'ambito dei rapporti tra questioni di merito all'ambito dei rapporti tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito, vuoi che dipenda da altre cause (peraltro, nel silenzio della sentenza, in nessun modo riconoscibili) - non determina una nullità della sentenza e, quindi, non costituisce motivo di impugnazione. […]». Condiviso questo punto cardinale, si deve preferire la soluzione cui perviene Cass. 7941/2020, piuttosto che quella cui perviene Cass. 6762/2022, il cui importante impianto motivazionale non supera però, sul punto d'interesse, la precedente ricostruzione”.
5.2. – Il secondo motivo è, invece, inammissibile.
Il lamenta la “erroneità della condanna alle spese degli appellanti”, insistendo CP_1 sull'applicazione della maggiorazione ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 ed omettendo, tuttavia, di considerare che tale maggiorazione era stata già riconosciuta nella sentenza impugnata, come chiaramente si evince dalla sua parte motiva (“le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite, alle fasi processuali espletate e ai parametri di cui al DM 55/2014, incluso l'aumento ex art. 4 co. 2 stesso
D.M.”, pag. 6).
Ne consegue che l'importo di € 4.766,40 (oltre accessori di legge), liquidato dal primo giudice, deve ritenersi comprensivo della invocata maggiorazione, di talché la censura va considerata inammissibile per difetto di interesse.
Pertanto, anche l'appello incidentale va respinto.
6 – Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle stesse ex art. 92, comma 2,
c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e di quello pagina 12 di 13 incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e da Parte_1
nonché su quello incidentale proposto dal Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 861/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
[...]
02/12/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , e;
Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
2) rigetta l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale.
Firenze, 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 78/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. TAGLIAFERRI RICCARDO C.F._2
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. FAZZI Controparte_1 P.IVA_1 ROBERTO (CF ) C.F._3 APPELLATO/I
in proprio e quale erede di;
Controparte_2 Persona_1
quale erede di ; Controparte_3 Persona_1
Controparte_4 APPELLATI-CONTUMACI
avverso la sentenza n. 861/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 02/12/2020
CONCLUSIONI
In data 2-29.10.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello, disatteso e reietto tutto quanto in contrario espongasi e richiedasi, in accoglimento dell'atto di appello in epigrafe indicato, annullare e/o riformare la sentenza resa dal Tribunale di Grosseto, Giudice dott.ssa Massi, n. 861del 2
pagina 1 di 13 dicembre 2020 resa sul giudizio R.G. 2764/2015, pubblicata in pari data e notificata l'11 dicembre 2020: - in tesi, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per la costituzione del
, e conseguentemente dichiarare nulle e/o annullare tutte le Controparte_5 delibere adottate nell'assemblea del 19 maggio 2015; - in ipotesi, ove dal predetto accertamento emergano i presupposti per la costituzione del de quo, accertare e dichiarare, per tutti CP_1 i motivi esposti in narrativa, nulle e/o annullabili le delibere dell'assemblea del 19 maggio 2015 nella parte in cui queste: - precludono e/o comunque limitano il diritto di sopraelevazione in favore dei Sig.ri e di cui all'atto di Parte_1 Parte_2 Controparte_4 divisione ai rogiti del Notaio del 6 ottobre 1961, repertorio n. 9827, raccolta n. Persona_2 4765; - recano l'approvazione e l'adozione delle tabelle millesimali del Condominio Controparte_5 ; - in ogni caso, accertare e dichiarare l'esistenza a favore dei Sig.ri
[...] Parte_1 e del diritto di sopraelevazione di cui all'atto di divisione ai Parte_2 Controparte_4 rogiti del Notaio del 6 ottobre 1961, repertorio n. 9827, raccolta n. 4765, e Persona_2 conseguentemente dichiarare nullo e o annullabile ogni atto assunto in sede assembleare volto a limitare e/o escludere tale diritto di sopraelevazione;
- sempre in ogni caso, respingere l'appello incidentale proposto unitamente alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 aprile 2021 dal e dai Sig.ri in quanto inammissibile e/o Controparte_1 Per_1 infondato per i motivi esposti in narrativa. Il tutto sempre con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. - in via istruttoria: procedere, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., ammettendo le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e riproposte in appello, disponendo in particolare CTU volta a verificare lo stato dei luoghi e, in particolare, ad accertare l'insussistenza dei presupposti per la costituzione di un . Nella denegata ipotesi in cui CP_1 l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze ritenga di non procedere ai sensi dell'art. 356 c.p.c., trattenendo di contro la causa in decisione, il sottoscritto chiede concedersi ulteriori termini anche ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per consentire la replica alle difese avversarie da ultimo depositate”.
Per parte appellata: “Si chiede respingersi l'appello, accogliersi l'appello incidentale e la conferma per il resto della Sentenza di primo grado. Si chiede la condanna definitiva della controparte alle spese del doppio grado di giudizio, con richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 c.2 DM 55/14”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il Controparte_6
(di seguito, per brevità, anche solo “ ”) nonché e
[...] CP_1 Controparte_2
, quali eredi di (la prima anche in proprio), Controparte_3 Persona_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 861/2020, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 02/12/2020, che, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dai le aveva rigettate, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite. Parte_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – , e avevano convenuto in giudizio il Parte_1 Pt_2 CP_4 Controparte_7
, nonché e , esponendo:
[...] Persona_1 Controparte_2 pagina 2 di 13 di essere comproprietari di un'unità immobiliare posta all'interno di un complesso abitativo in
Follonica, ; Controparte_6
- di essere, altresì, titolari di un diritto di sopraelevazione “sulla porzione occidentale del fabbricato urbano censito in catasto nel foglio 25, mappale 89”, in forza di atto di divisione a rogito Notaio del 6.10.1961, repert. n. 9827, racc. n. 4765; Persona_2
- che il complesso abitativo in cui è compresa l'unità immobiliare di proprietà degli attori confina con un altro complesso, ben distinto dal primo e avente in comune unicamente una parete;
- che ciascuno dei due complessi abitativi è composto da tre unità immobiliari, di cui, per quanto riguarda l'edificio di , due sono di proprietà rispettivamente di e Controparte_1 Per_1
e l'altra degli attori;
Controparte_2
- che, in data 19.5.2015, per la prima volta dalla costruzione del fabbricato, e Controparte_2
ebbero a convocare un'assemblea condominiale, dandone comunicazione a tutti i Per_1 proprietari dei due complessi immobiliari di Via Cesare Battisti 20 e 22;
- che, in tale assemblea, vennero approvati la delibera di scioglimento del condominio di via
Battisti n. 20 e 22, con costituzione di due condomini separati, nonché il regolamento Co condominiale e le tabelle millesimali del civico n. ;
- che gli attori espressero voto negativo, ritenendo non sussistere i presupposti per la costituzione di alcun condominio, né con riferimento ai due fabbricati nel loro complesso né, tanto meno, con riferimento al solo edificio di , data l'autonomia e l'indipendenza della propria Controparte_6 unità abitativa rispetto a quelle di proprietà dei convenuti;
che, in ogni caso, la delibera era nulla e/o annullabile, in quanto: i) le tabelle millesimali erano state approvate in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 69 disp. att. c.c. giacché erano lesive del diritto di sopraelevazione di cui erano titolari e, quindi, necessitavano di essere approvate all'unanimità e non a maggioranza come, invece, era avvenuto (con il solo voto favorevole dei
; ii) anche gli artt. 6 e 10 del regolamento condominiale violavano tale loro diritto, in Per_1 quanto prescrivevano delle limitazioni allo stesso in difetto di qualsiasi accettazione da parte degli attori.
Concludevano, dunque, chiedendo di accertare l'insussistenza dei presupposti per la costituzione del , con conseguente annullamento e/o declaratoria di nullità di tutte le delibere CP_1 adottate.
1.2. – Si costituiva in giudizio il eccependo la prescrizione del diritto di superficie CP_1 vantato dagli attori per non uso ventennale e, per il resto, contestando integralmente la domanda attrice di cui chiedeva il rigetto.
pagina 3 di 13 1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio in proprio e, a seguito del decesso di Controparte_2
, anche quale sua erede insieme a , chiedendo il rigetto delle Persona_1 Controparte_3 domande proposte nei loro confronti.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) ai fini della costituzione di un condominio non è necessario una formale delibera assembleare, essendo sufficiente la presenza di un edificio in cui vi sia una separazione delle distinte unità immobiliari che lo compongono e l'esistenza di talune parti comuni, in rapporto alla specifica funzione di esse di servire alla utilizzazione e godimento delle parti di proprietà esclusiva;
(-) le proprietà e risultano inserite all'interno di un corpo di fabbrica che si Parte_1 Per_1 sviluppa su più livelli ed hanno sicuramente in comune il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni,
i muri maestri, il tetto, il lastrico solare e la facciata dell'edificio, il che consente di ritenere integrato il suddetto requisito per ravvisare l'esistenza di un condominio;
(-) per l'approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., di talché anche su tale aspetto le doglianze degli attori risultavano infondate;
(-) le clausole del regolamento condominiale si limitavano a riprodurre disposizioni di legge, ragion per cui le stesse non potevano considerarsi lesive del diritto di sopraelevazione dei Parte_1
(-) in proposito, l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti doveva essere respinta, in quanto a prescindere dalla qualificazione del diritto di sopraelevazione quale diritto dominicale ovvero superficiario, gli attori, nel corso degli anni, avevano presentato varie istanze volte ad ottenere il rilascio dei titoli abilitativi per poter avviare i lavori di sopraelevazione, con ciò esercitando il relativo diritto e ponendo in essere atti interruttivi della prescrizione.
Le spese seguivano la soccombenza, con il riconoscimento dell'aumento ex art. 4, comma 2, del
D.M. 55/2014.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale decisione proponevano appello e per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto esistente il Condominio di via Battisti n. 22.
In particolare, il tribunale non aveva considerato che l'unità abitativa di proprietà di essi
è completamente autonoma ed indipendente rispetto a quella di proprietà dei Parte_1 Per_1
e che, in ogni caso, non esistevano parti condominiali.
Del resto, neppure con l'atto di divisione del 6.10.1961 era stata prevista la costituzione di un condominio.
pagina 4 di 13 Inoltre, la relazione dell'Arch. prodotta dagli attori e che escludeva Persona_3 espressamente l'esistenza di un condominio, non era stata minimamente presa in considerazione dal primo giudice.
2) Con il secondo, rilevavano l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente la maggioranza qualificata per l'approvazione delle tabelle millesimali.
Invero, dal momento che le tabelle derogavano ai principi desumibili dagli artt. 1118 e 1123 c.c., esse andavano approvate all'unanimità, anche perché pregiudicavano il diritto di sopraelevazione dei Parte_1
Inoltre, la delibera di approvazione delle tabelle era anche nulla per mancanza degli elementi essenziali.
3) Con il terzo, si dolevano dell'erroneità della decisione per non avere dichiarato l'illegittimità degli artt. 6 e 10 del regolamento condominiale, i quali pregiudicavano il loro diritto di sopraelevazione, di talché l'assemblea era priva di competenza a deliberare sul punto.
4) con il quarto, rilevavano l'erroneità della decisione anche per quanto concerneva la regolamentazione delle spese di lite, in quanto il primo giudice non aveva valutato la soccombenza dei convenuti sulle eccezioni in rito e di merito dagli stessi sollevate.
Per tali ragioni è stata formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, il , nel costituirsi in giudizio, contestava, perché CP_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata;
proponeva, inoltre, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione del diritto di sopraelevazione il quale doveva considerarsi un mero di diritto di superficie, in quanto l'ultimo piano del fabbricato condominiale apparteneva a e . Persona_1 Controparte_2
Ne derivava che tale diritto si era estinto per non uso ventennale, a nulla rilevando il mancato rilascio delle autorizzazioni edilizie, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice.
2) con il secondo, insisteva nella condanna degli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 comma 2 D.M. 10/03/2014,
n. 55.
2.3. – Non si costituivano in giudizio e . Controparte_3 Controparte_2
2.4. – In data 6.4.2022, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 5 di 13 2.5. – Con ordinanza del 15.2.2023, veniva rimessa sul ruolo, per procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di , parte del giudizio di primo grado, con termine Controparte_4 per la notifica sia dell'appello principale che incidentale.
2.6. – Esteso il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
2.7. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 2-29.10.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di , Controparte_4 CP_3
e , non essendosi le stesse costituite in giudizio nonostante la regolarità
[...] Controparte_2 della notifica dell'atto di appello nei loro confronti.
3.2. – Sempre in via preliminare, è necessario rilevare che parte appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado, né, comunque, ha offerto al giudice il suo contenuto.
L'atto di appello, creato e depositato (il 15.1.2021) in forma telematica, non contiene l'indicazione di alcuna produzione, risultando ad esso allegate solo la procura alle liti e la nota di iscrizione a ruolo.
Poiché, d'altra parte, ancora da ultimo nel decreto dell'8.8.2024 col quale il Presidente della sezione ha disposto lo svolgimento dell'udienza del 2.10.2024 nella forma scritta ex artt. 127, ultimo comma, e 127-ter c.p.c., le parti erano state espressamente invitate a depositare copie informatiche dei propri documenti (ed analogo avviso era contenuto nel decreto del 28.2.2022 e del 4.11.2023), non può esservi dubbio che l'assenza della produzione di parte è da attribuirsi a sua totale responsabilità.
Deve, dunque, la Corte decidere allo stato degli atti, fermo restando che si terrà conto di qualsiasi elemento che, quantunque contenuto nel fascicolo ora mancante, risulti ormai acquisito al dibattito processuale per altra via.
3.3. – Le istanze istruttorie reiterate dall'appellante non possono essere ammesse, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata pagina 6 di 13 respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, parte appellante si è limitata ad insistere nelle istanze “istruttorie non ammesse in primo grado e riproposte in appello” formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Quanto all'invocata c.t.u., la stessa si appalesa superflua per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare l'appello principale proposto dai Parte_1
4 – L'esame del gravame principale.
4.1. – Il primo motivo è palesemente infondato.
4.1.1. – Innanzi tutto, mette conto di evidenziare come le questioni oggetto del presente gravame siano state già vagliate da questa Corte nella sentenza n. 364/2023, depositata il 22.2.2023 (resa nel giudizio, proposto da e , di opposizione al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo ottenuto dal ), che si richiama quale precedente interno conforme ex art. CP_1
118 disp. att. c.p.c.
4.1.2. – Orbene, per costante orientamento giurisprudenziale: “il condominio di edifici sorge "ipso iure et facto", senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà o altre esternazioni, nel momento in cui l'originario costruttore di un edificio diviso per piani o porzioni di piano aliena a terzi la prima unità immobiliare suscettibile di utilizzazione autonoma e separata, così perdendo, in quello stesso momento, la qualità di proprietario esclusivo delle pertinenze e delle cose e dei servizi comuni dell'edificio” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.10.2004, n. 19829).
Nella specie, non vi è dubbio che si sia in presenza di un condominio, laddove si consideri che sono proprio gli appellanti ad affermare che la loro unità abitativa, situata al pian terreno, è ubicata nel medesimo corpo di fabbrica in cui si trovano quelle dei poste al primo piano, Per_1 di talché è oltremodo evidente l'esistenza, accanto alle proprietà individuali, anche di parti comuni
– come quelle indicate dall'art. 1117, comma 1, lett. a) c.c. (quali, a titolo esemplificativo, il suolo su cui sorge l'edificio, i muri maestri, le fondazioni, i pilastri e le travi portanti, il portone d'ingresso, ecc.) – in relazione di accessorietà con gli immobili di proprietà esclusiva.
In proposito, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, è innegabile che l'edificio (dove sono poste le unità abitative anche dei poggi su un suolo da considerarsi, a tutti gli Per_1 effetti, quale parte comune ex art. 1117 c.c., mentre alcuna disposizione ostativa alla nascita del condominio può rinvenirsi nell'atto di divisione del 1961 che, peraltro, era funzionale a sciogliere la comunione ereditaria sorta a seguito del decesso di , con la conseguenza che la Controparte_8
pagina 7 di 13 previsione che sarebbe rimasto indiviso solo “l'appezzamento di terra con pozzo e pila per lavare, colorato in giallo nella planimetria qui allegata” non può essere invocata dai per Parte_1 escludere l'esistenza del condominio.
Per converso, l'affermazione degli appellanti secondo cui la “situazione di accessorietà di fatto”
(cfr. atto di appello, pag. 13) delle facciate e delle fondazioni dovrebbe ritenersi sussistente con Co riferimento a tutti gli appartamenti, ubicati nei corpi di fabbrica di cui ai civici n. 20 e di
[...]
è indicativa proprio dell'esistenza di un condominio. CP_1
D'altra parte, da tale circostanza non può farsi discendere l'illegittimità della delibera del
19.5.2015 nella parte in cui ha previsto “lo scioglimento del condominio sito in Follonica a via
Battisti n. 20 e n. 22 e creazione di n. 2 Condomini separati: e Controparte_9
Condominio di Via Battisti n. 22”.
Trattandosi di corpi di fabbrica autonomi, posti ad altezze diverse, che hanno in comune solo una parete divisoria, gli stessi, anche a voler seguire l'impostazione degli appellanti, costituirebbero un condominio parziale, come tale suscettibile di separata regolamentazione da parte dei condomini.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “la fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., è automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietà e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene;
A tale parziale attribuzione della titolarità delle parti comuni corrispondono conseguenze di rilievo per quanto attiene alla gestione, nonché all'imputazione delle spese”(cfr. Cass. civ., sent. del 16.1.2020 n. 791; in termini analoghi anche Cass. civ. n.
64/2013 e 1923/1973).
Inoltre, alcuna rilevanza può attribuirsi alla relazione tecnica a firma dell'Arch. Persona_3 prodotta in prime cure dagli originari attori (che avrebbe concluso per l'inesistenza di un condominio), giacché “la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 1614/2022).
Ne deriva l'inammissibilità anche della c.t.u. invocata da parte appellante (“volta a verificare lo stato dei luoghi e, in particolare, ad accertare l'insussistenza dei presupposti per la costituzione di un ”, cfr. atto di appello, pag. 23), in quanto non vi sono elementi per dubitare CP_1 dell'esistenza di un . CP_1
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.2. – Inammissibile è, invece, il secondo motivo di appello.
pagina 8 di 13 Sostengono gli impugnanti che il tribunale avrebbe errato nel ritenere sufficiente la maggioranza qualificata ex art. 1136 c.c. per l'approvazione delle tabelle, in quanto non avrebbe tenuto conto che, nella specie, vi sarebbe stata una deroga “ai principi desumibili dagli artt. 1118 e 1123 C.C.
e/o comunque ai criteri indicati dalla legge (in buona sostanza, quando siamo di fronte a situazione non ordinarie)”, che ne avrebbe imposto l'approvazione all'unanimità.
Aggiungono, inoltre, che “le delibere del 19 maggio 2015 con cui si sono, tra l'altro, approvate le tabelle millesimali devono ritenersi nulle per mancanza degli elementi essenziali” (cfr. atto di appello, pag. 17).
È evidente la genericità della censura non essendo stato allegato né quali sarebbero gli elementi essenziali mancanti né in cosa sarebbe consistita la deroga ai principi di cui agli art. 1118 e 1123
c.c. nonché “ai criteri indicati dalla legge”.
Il motivo, quindi, difetta completamente della parte critica, perché omette di confrontarsi con la sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l.
n. 83 del 2012, conv. conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, n. 21336 del 14/09/2017).
4.3. – Parimenti inammissibile è il terzo motivo di appello.
4.3.1. – Il tribunale ha, in modo del tutto condivisibile, rilevato che sia l'art. 6 (secondo cui “il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni indicate dall'articolo precedente è proporzionale al valore della porzione di proprietà esclusiva che gli appartiene. Il non può rinunciando CP_1 al diritto sulle cose anzidette sottrarsi al contributo delle spese necessarie per la loro conservazione e manutenzione secondo le norme di legge, neanche modificando la destinazione
d'uso della propria unità immobiliare”) che l'art. 10 (“E' vietato erigere costruzioni e fare variazioni che interessino la stabilità e l'estetica dell'edificio; i trasgressori risponderanno del ripristino e della rifusione dei danni”), del regolamento condominiale non presentano “gli aspetti di nullità invocati dagli attori, in quanto le stesse si limitano a riprodurre disposizioni di legge, laddove viene previsto il godimento dei diritti comuni secondo i millesimi di proprietà, (non si vede come ciò possa ledere il diritto di sopraelevazione), e laddove viene previsto il divieto di erigere
pagina 9 di 13 costruzioni ed apportare variazioni che possano pregiudicare l'estetica e la stabilità dell'edificio, in ciò richiamando il disposto dell'art. 1122 c.c.” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5).
4.3.2. – A fronte di tale motivazione, parte appellante si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esposte in primo grado, sostenendo che le suddette clausole del regolamento condominiale pregiudicherebbero il suo diritto di sopraelevazione, con la conseguenza che, sul punto, l'assemblea non avrebbe avuto competenza a deliberare.
Anche in tal caso, dunque, il motivo difetta della parte critica e va considerato inammissibile ex art. 342 c.p.c.
Ad ogni modo, si osserva come il regolamento condominiale non contenga alcuna limitazione del diritto di sopraelevazione degli appellanti, che non viene neppure menzionato, di talché non si comprende come costoro possano lamentare una sua lesione.
Del resto, come correttamente affermato dal primo giudice, le disposizioni tacciate di nullità sono meramente riproduttive di disposizioni di legge, in quanto l'art. 6 è in linea con l'art. 1123 c.c. mentre l'art. 10 ricalca il contenuto dell'art. 1122 c.c., sicché è da escludere qualsiasi effetto pregiudizievole per la sfera giuridica degli appellanti.
4.4. – Infondato è, infine, il quarto motivo di appello.
Nel regolamentare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, stante l'integrale rigetto delle domande proposte dagli attori.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Peraltro, alcuna rilevanza, sotto il profilo della causalità della lite, può attribuirsi al rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dagli originari convenuti, in quanto sono stati i a dare Parte_1 causa al processo, proponendo domande che si sono rivelate del tutto infondate.
Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello principale.
Va, a questo punto, esaminato l'appello incidentale proposto dal . CP_1
5 – L'esame del gravame incidentale.
5.1. – Il primo motivo è infondato.
In proposito, giova considerare che il si è tardivamente costituito nel giudizio di primo CP_1 grado, procedendo al deposito della comparsa di costituzione e risposta in data 31.1.2016 in vista della prima udienza del 2.2.2016 e, quindi, non rispettando il termine di venti giorni ex artt. 166 e
167 c.p.c. per la proposizione di eccezioni in senso stretto (quale quella di prescrizione).
pagina 10 di 13 Pur se la relativa decadenza non fu eccepita dalla controparte, e, men che meno, fu rilevata dal giudice, che, anzi, ha esaminato nel merito l'eccezione, rigettandola, il collegio deve adesso rilevarla di ufficio, senza necessità di provocare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., trattandosi di questione meramente processuale (Cass. sez. 6^ civ. ord. 29.9.2015 n. 19372 rv 636520; Cass. sez. 6^ civ. ord.
4.3.2019 n. 6218 rv 652803; Cass. sez. 6^ civ. ord.
7.3.2022 n. 7356 rv
664444-01).
Invero: «Una pronuncia di primo grado che, senza affermare espressamente l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale [n.d.r.: lo stesso vale per una eccezione in senso stretto], rigetti la stessa per ragioni di merito, non implica alcuna statuizione implicita sull'ammissibilità di tale domanda, destinata a passare in giudicato se non specificamente impugnata. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice di secondo grado, investito dell'appello principale della parte rimasta soccombente sul merito, conserva - pur in assenza di appello incidentale, sul punto, della parte rimasta vittoriosa sul merito - il potere, e quindi il dovere, di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di detta domanda e l'omissione di tale rilievo è censurabile in cassazione come "error in procedendo".» (Cass. sez. 2^ civ. 20.4.2020 n. 7941).
Come già osservato da questa Corte nella sentenza n. 507/2023, depositata il 10.3.2023, che si richiama quale precedente interno conforme ex art. 118 disp att. c.p.c., pur dandosi atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione, è “condivisibile quanto Cass.
7941/2020 argomenta, in dissenso, sullo specifico punto, da Cass. SSUU 11799/2017, sulla insussistenza di un ordine logico – normativamente imposto a pena di nullità dall'art. 276 c.p.c. - per il quale l'esame del merito comporti la previa decisione d'ammissibilità in rito, ciò che implica
l'inesistenza di un vizio di nullità (suscettibile di trasformarsi in mezzo di impugnazione e di determinare, se non esperito, giudicato interno) per il fatto che una decisione di merito prescinda da quella di rito sulla ammissibilità: «[…] il Collegio non ritiene, per contro, condivisibile il secondo dei menzionati passaggi argomentativi di SSUU n. 11799/17, che si sostanzia nell'assunto secondo cui la parte vittoriosa nel merito sarebbe tenuta a reagire con l'impugnazione incidentale all'inosservanza dell'ordine delle questioni di cui all'articolo 276 c.p.c. insita nella pronuncia di rigetto nel merito di una domanda da dichiarare inammissibile. Deve infatti ritenersi che il mancato rispetto dell'ordine delle questioni di cui all'articolo 276 c.p.c. non generi alcuna nullità della sentenza. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito nella già citata sentenza n.
26242/14, «non bisogna ... sovrapporre la successione cronologica delle attività di cognizione del giudice con il quadro logico della decisione complessivamente adottata in esito ad esse, all'interno delle quali si collocano i passaggi che portano alla decisione finale» (paragrafo 5.2.5); cosicché «la previsione di un tale ordine (quello indicato dall'art. 276 c.p.c., n.d.r.) non è mai stata ritenuta
pagina 11 di 13 espressione della imposizione di una sequenza obbligata dalla quale il giudice non possa discostarsi in base alle esigenze volta a volta emergenti»; nella sentenza SSUU n. 26242/14 si conclude dunque, persuasivamente, sulla scorta dell'insegnamento di SSUU n. 2840/07 e di SSUU
n. 15122/13, che «la necessità di rispettare l'ordine delle questioni rito/merito ha così, quale unica conseguenza, la inammissibilità di un rigetto della domanda sia per motivi di rito che di merito: dall'avvenuta verifica della insussistenza del requisito processuale discende sempre l'impossibilità di pervenire anche ad una statuizione sul merito» (paragrafo 5.14.5, in fine). Dalle considerazioni che precedono sulla portata del disposto dell'articolo 276 c.p.c. discende che il mancato esame di una questione pregiudiziale di rito astrattamente impediente dell'esame di una domanda che sia stata rigettata nel merito - vuoi che dipenda dall' erronea estensione del criterio della ragione più liquida dall'ambito dei rapporti tra questioni di merito all'ambito dei rapporti tra questioni pregiudiziali di rito e questioni di merito, vuoi che dipenda da altre cause (peraltro, nel silenzio della sentenza, in nessun modo riconoscibili) - non determina una nullità della sentenza e, quindi, non costituisce motivo di impugnazione. […]». Condiviso questo punto cardinale, si deve preferire la soluzione cui perviene Cass. 7941/2020, piuttosto che quella cui perviene Cass. 6762/2022, il cui importante impianto motivazionale non supera però, sul punto d'interesse, la precedente ricostruzione”.
5.2. – Il secondo motivo è, invece, inammissibile.
Il lamenta la “erroneità della condanna alle spese degli appellanti”, insistendo CP_1 sull'applicazione della maggiorazione ex art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014 ed omettendo, tuttavia, di considerare che tale maggiorazione era stata già riconosciuta nella sentenza impugnata, come chiaramente si evince dalla sua parte motiva (“le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della lite, alle fasi processuali espletate e ai parametri di cui al DM 55/2014, incluso l'aumento ex art. 4 co. 2 stesso
D.M.”, pag. 6).
Ne consegue che l'importo di € 4.766,40 (oltre accessori di legge), liquidato dal primo giudice, deve ritenersi comprensivo della invocata maggiorazione, di talché la censura va considerata inammissibile per difetto di interesse.
Pertanto, anche l'appello incidentale va respinto.
6 – Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle stesse ex art. 92, comma 2,
c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali e di quello pagina 12 di 13 incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello principale proposto da e da Parte_1
nonché su quello incidentale proposto dal Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 861/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il
[...]
02/12/2020, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , e;
Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2
2) rigetta l'appello principale;
3) rigetta l'appello incidentale;
4) compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico degli appellanti principali e dell'appellante incidentale.
Firenze, 25.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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