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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
UR PP, Presidente BONARI CLAUDIO, Relatore BANINI TIZIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Sigerico - Via Sant Agata 1 53100 Siena SI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 202573972572202232755474 IMU 2015
- PIGNORAMENTO n. 202573972572202232755474 IMU 2016
- PIGNORAMENTO n. 202573972572202232755474 IMU 2017
- PIGNORAMENTO n. 202573972572202232755474 IMU 2018
- PIGNORAMENTO n. 202573972572202232755474 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 19.07.2025, la sig.ra , residente in [...], rappresentata e Difensore_1difesa dall'Avv. , impugnava l'atto di pignoramento presso terzi n. 202573972572202232755474 del 13.05.2025 – IMU notificatole in data 20.05.2025 dalla SI.GE.RI.CO. S.p.A., eccependo la nullità perché promosso in forza di presunti titoli di credito mai notificati e quindi mai divenuti definitivi;
conseguentemente, la minacciata esecuzione presso terzi dovrà essere dichiarata improcedibile. In data 24.11.2025 si costituisce la SI.GE.RI.CO. S.p.A., contestando quando eccepito dalla ricorrente e chiedendo di rilevare, per i motivi dedotti in narrativa, la non impugnabilità dell'atto di pignoramento opposto e, conseguentemente, dichiarare il ricorso inammissibile,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in pubblica udienza, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene il ricorso inammissibile. Si evince dagli atti che la ricorrente non è venuta a conoscenza della pretesa tributaria per la prima volta attraverso l'Atto di pignoramento presso terzi n. 202573972572202232755474 del 13.05.20255, bensì attraverso l'Avviso di intimazione ad adempiere n. 202573972497642209855989 del 26.02.2025 notificatole in data 27.02.2025 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3, preceduta dall'invio a mezzo raccomandata semplice della Comunicazione di presa in carico per la riscossione di avvisi di accertamento esecutivi e sollecito antecedente l'attivazione di procedure esecutive e cautelari n. 202373971947852078327161 del 26.10.2023. La ricorrente, al fine di eccepire la omessa notifica degli atti prodromici, avrebbe dovuto impugnare la comunicazione di presa in carico o, quantomeno, il successivo avviso di intimazione entro e non oltre il 28.04.2025, cioè entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua notifica, e non l'ultimo atto ricevuto, ovvero il pignoramento per cui è oggi causa. Il presente ricorso è pertanto inammissibile perchè tardivo. La Corte visti i numerosi atti emessi e le notifiche contestate, tenuto conto delle probabili incomprensioni in merito agli atti impugnabili o meno ritiene giusto compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate.
Siena lì 16.02.2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
UR PP, Presidente BONARI CLAUDIO, Relatore BANINI TIZIANO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 195/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Sigerico - Via Sant Agata 1 53100 Siena SI
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. 202573972572202232755474 IMU 2015
- PIGNORAMENTO n. 202573972572202232755474 IMU 2016
- PIGNORAMENTO n. 202573972572202232755474 IMU 2017
- PIGNORAMENTO n. 202573972572202232755474 IMU 2018
- PIGNORAMENTO n. 202573972572202232755474 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso in data 19.07.2025, la sig.ra , residente in [...], rappresentata e Difensore_1difesa dall'Avv. , impugnava l'atto di pignoramento presso terzi n. 202573972572202232755474 del 13.05.2025 – IMU notificatole in data 20.05.2025 dalla SI.GE.RI.CO. S.p.A., eccependo la nullità perché promosso in forza di presunti titoli di credito mai notificati e quindi mai divenuti definitivi;
conseguentemente, la minacciata esecuzione presso terzi dovrà essere dichiarata improcedibile. In data 24.11.2025 si costituisce la SI.GE.RI.CO. S.p.A., contestando quando eccepito dalla ricorrente e chiedendo di rilevare, per i motivi dedotti in narrativa, la non impugnabilità dell'atto di pignoramento opposto e, conseguentemente, dichiarare il ricorso inammissibile,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in pubblica udienza, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene il ricorso inammissibile. Si evince dagli atti che la ricorrente non è venuta a conoscenza della pretesa tributaria per la prima volta attraverso l'Atto di pignoramento presso terzi n. 202573972572202232755474 del 13.05.20255, bensì attraverso l'Avviso di intimazione ad adempiere n. 202573972497642209855989 del 26.02.2025 notificatole in data 27.02.2025 all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_3, preceduta dall'invio a mezzo raccomandata semplice della Comunicazione di presa in carico per la riscossione di avvisi di accertamento esecutivi e sollecito antecedente l'attivazione di procedure esecutive e cautelari n. 202373971947852078327161 del 26.10.2023. La ricorrente, al fine di eccepire la omessa notifica degli atti prodromici, avrebbe dovuto impugnare la comunicazione di presa in carico o, quantomeno, il successivo avviso di intimazione entro e non oltre il 28.04.2025, cioè entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua notifica, e non l'ultimo atto ricevuto, ovvero il pignoramento per cui è oggi causa. Il presente ricorso è pertanto inammissibile perchè tardivo. La Corte visti i numerosi atti emessi e le notifiche contestate, tenuto conto delle probabili incomprensioni in merito agli atti impugnabili o meno ritiene giusto compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Spese compensate.
Siena lì 16.02.2026