Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1883/2018 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1883/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
C.F. , parte nata a FOGGIA in [...] Parte_1 C.F._1
14/02/1981, rappresentata e difesa dall'avv. BEZZON LAURA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- RICORRENTE -
E
, C.F. , parte nata a LUNGRO in [...] Controparte_1 C.F._2
17/02/1983, rappresenta e difesa dall'avv. CARBONARA FRANCESCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti;
- RESISTENTE - NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in data 28/06/2018, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti della moglie . Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in Altomonte (CS) in data 3/09/2009.
Dalla loro unione è nata solo in data 11/5/14. Persona_1
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, prodotta documentazione, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente delegato, con ordinanza depositata in data
30/9/19, ha disposto: a. “AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto. Ricorda ai coniugi che, anche in caso di separazione personale dei genitori, la prole ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
b. AFFIDA la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i coniugi, disponendo che la R_ stessa viva con la madre e stabilendo che la frequentazione tra la figlia ed il padre avvenga con le seguenti modalità:
1. il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana dalle ore 16:00 alle ore
19:30;
2. il padre potrà tenere con sé la figlia il primo e il terzo fine settimana del mese, dall'uscita della scuola del sabato (dalle ore 10,00 quando non c'è scuola) alle ore 19,30, e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:30;
3. quanto ai periodi festivi ciascun genitore starà con la prole ad anni alterni nel periodo delle feste natalizie o il 24 dalle ore 10:00 fino alle ore 19:30 del 25 dicembre o il 31 dicembre dalle ore 10:00 fino alle ore 19:30 dell'1 gennaio, nonché nel periodo di Pasqua o tre giorni dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua (con inizio alle ore 10:00 del primo giorno e fino alle 19:30 del terzo giorno) o dal Lunedi dell'Angelo al mercoledì successivo (con inizio alle ore 10:00 del primo giorno e fino alle 19:30 del terzo giorno). Con riguardo al padre, lo stesso potrà vedere la figlia secondo il calendario appena indicato dalle ore
10:00 alle ore 19:30 senza pernottamento;
1. le parti concorderanno l'alternanza predetta nei periodi festivi natalizi e pasquali con congruo anticipo rispetto a tali periodi - in mancanza di accordo per il primo anno la prole starà con la madre il 24 ed il 25 dicembre e con il padre il 31 dicembre e l'1 gennaio, nonché con il padre dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e con la madre dal Lunedi dell'Angelo al mercoledì successivo;
per l'anno successivo i giorni saranno invertiti tra i genitori;
per gli anni successivi i periodi di permanenza della prole presso i genitori continueranno ad essere disciplinati secondo questa alternanza in modo tale da assicurare a ciascun genitore la possibilità di stare con la prole il giorno di Natale ed il giorno di Pasqua nell'arco di due anni;
2. il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni in estate, alternativamente a luglio e agosto. Il padre fornirà congruo preavviso di almeno un mese all'altro genitore in ordine al periodo in cui intendono trascorrere le ferie estive con la prole;
3. il tutto con salvezza di diversi accordi tra i coniugi;
4. le decisioni di ordinaria amministrazione rimangono riservate al genitore presso il quale i minori si trovano nel momento in cui debbono essere assunte;
C. ASSEGNA la casa coniugale a;
Controparte_1 D. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore del resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1
l'assegno mensile di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;
E. PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante;
tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
In data 14/9/2020, è stata depositata sentenza con cui veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche e relative ai figli. Nessuna istruttoria per mezzo di prova orale è stata posta in essere, in assenza di richieste istruttorie.
2. Conclusioni delle parti R.G. n.° 1883/2018 - Pag. 3 di 8
All'udienza del giorno 28/5/24, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come segue:
- parte ricorrente: “- Voglia il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla separazione dei coniugi, disattesa ogni contraria ed avversa istanza:
- pronunciare la separazione tra i coniugi e con addebito a Parte_1 Controparte_1 quest'ultima;
- condannare la sig. al risarcimento del danno in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
, da liquidarsi in via equitativa;
[...]
- confermare il provvedimento presidenziale del 30.09.2019 solo nelle parti in cui dispone l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la genitrice, e dispone R_
l'assegnazione la casa coniugale in favore della sig.ra ; Controparte_1
- disporre, revocando e/o emendando l'ordinanza presidenziale, che il genitore non collocatario abbia la facoltà di esercitare il diritto di visita della minore , in conformità agli orari di R_ lavoro, per due pomeriggi a settimana dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché per due fine settimana al mese dall'uscita di scuola del sabato (e dalle ore 10:00 quando non c'è scuola) alle ore 20:00 della domenica con pernotto presso il padre;
- disporre, revocando e/o emendando l'ordinanza presidenziale, che il genitore non collocatario possa tenere con se la figlia in estate, alternativamente nei mesi di luglio ed agosto per un periodo di 15 giorni (frazionati e/o continuativi);
- disporre, revocando e/o emendando l'ordinanza presidenziale, che nei periodi natalizie e pasquali ciascun genitore starà con la figlia ad anni alterni tenendo con se la minore o il 24 dicembre dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00 del 25 dicembre, o il 31 dicembre dalle ore 10:00 sino alle ore 20:00 del I gennaio, nonchè nel periodo pasquale o tre giorni dalle ore 10:00 del venerdì santo alle ore
20:00 della domenica di Pasqua, oppure dalle ore 10:00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore 20:00 del mercoledì successivo, tali periodi sono comprensivi di pernottamento.
- disporre, revocando e/o emendando l'ordinanza presidenziale, che il sig. Parte_1 corrisponda la somma di € 100,00 mensili in favore della sig.ra a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore , con rivalutazione Istat, otre alle spese di R_ natura straordinaria nella misura del 50% da preventivamente concordare tra coniugi con la sola eccezione di quelle urgenti, ma in ogni caso da rimborsare previa esibizione della documentazione fiscale;
- disporre, revocando e/o emendando l'ordinanza presidenziale, che la sig.ra Controparte_1 corrisponda in favore del sig. l'assegno di mantenimento nella misura ritenuta Parte_1 equa dall' Ecc.mo Tribunale;
- con liquidazione di spese e competenze di giudizio da porre a carico dell'Erario, avendo il sig.
depositato la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. Parte_1 1325/2021 del 13.07.2021”
- parte resistente: “Voglia l'adito Tribunale di Castrovillari, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione:
1) confermare le statuizioni di cui alla ordinanza presidenziale del 30.09.2019 nonchè della sentenza non definitiva sullo status emessa all'esito della camera di consiglio del 14.09.2020; in specie, voglia il Tribunale confermare l'obbligo del sig. a versare una somma Parte_1 mensile in favore della signora per il mantenimento della figlia nella già Controparte_1 R_ disposta somma di euro 150,00 mensili ovvero per quanto ritenuto equo;
2) rigettare tutte le ulteriori domande ex adverso avanzate poiché prive di fondamento e, in specie:
a) rigettare la immotivata richiesta di addebito di separazione avanzata dal marito nei confronti della moglie;
b) rigettare la richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore al padre per tutto quanto esposto in atti;
c) rigettare la richiesta di mantenimento avanzata dal sig. in Parte_1 proprio favore;
3) anche alla luce della condotta processuale di controparte - che ha immotivatamente insistito nel giudizio anche all'esito della sentenza non definitiva emessa dal Tribunale - voglia condannare il R.G. n.° 1883/2018 - Pag. 4 di 8
sig. al pagamento dei compensi e spese processuali in favore dell'antistatario Parte_1 procuratore costituito”.
3. Le domande di addebito della separazione
Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza che ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi resa nell'ambito dello stesso giudizio, afferisce alla questione dell'addebito, alla determinazione delle questioni economiche, nonché relative all'affidamento della figlia minore.
Solamente il ricorrente ha formulato richiesta di addebito della separazione al coniuge.
La domanda è infondata e va rigettata.
, difatti, non ha allegato in ricorso (la memoria integrativa non è stata Parte_1 depositata) i comportamenti della resistente - riconducibili alle violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio - che avrebbero determinato l'intollerabilità della convivenza - e, dunque, la crisi coniugale -, essendosi limitato a rappresentare che il giorno 29 gennaio 2017 i coniugi erano arrivati ad uno scontro fisico. Solamente con la memoria ex art. 183.6 n.1 c.p.c. ha poi specificato che la situazione familiare era precipitata nel gennaio 2017, quando, nell'ambito dell'ennesima lite, erano intervenuti i genitori della , la sorella con suo marito e la nipote, i quali, con fare violento, lo CP_1 avevano aggredito verbalmente e fisicamente, spintonandolo, malmenandolo, ingiuriandolo e minacciandolo.
Tali circostanze, tuttavia, sono rimaste sfornite di prova, non essendo stato nemmeno richiesto di provare quanto allegato.
Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, dunque, conduce al rigetto della domanda di addebito.
4. L'affidamento dei figli minori
In ordine alla questione dell'affidamento della figlia minore, entrambe le parti hanno chiesto confermarsi il regime dell'affidamento condiviso ai genitori della minore, con collocazione privilegiata presso la madre, già stabilito in via provvisoria dai provvedimenti temporanei ed urgenti;
il ricorrente, tuttavia, ha chiesto di modificare il calendario di visita, prevedendo l'inserimento del pernottamento della minore presso la sua abitazione. La resistente si è opposta, chiedendo la conferma delle modalità di visita e di soggiorno presso il padre esclusivamente diurne.
Orbene, ritiene il tribunale di confermare le statuizioni rese con l'ordinanza del 30/9/19, non essendo emersi elementi ulteriori e diversi da quelli già valutati in sede di udienza presidenziale, con la sola modifica relativa al diritto di visita del padre, che, vista l'età raggiunta dalla minore (10 anni) può prevedere il pernottamento della stessa presso l'abitazione paterna;
al riguardo, in assenza di ulteriori elementi, non può ritenersi di per sé d'ostacolo al pernottamento della minore presso la casa paterna la precaria situazione economica in cui versa il ricorrente, che lo vede costretto a vivere in una camera singola in affitto all'interno di un appartamento in Rende, né possono essere valutate le risultanze di una relazione psichiatrica sulla persona di , poiché inserite Parte_1 in un documento depositato dallo stesso ricorrente oltre il maturare delle preclusioni istruttorie
(22/1/24) - come tale, inammissibile - al fine di avvalorare la domanda di risarcimento dei danni formulata nei confronti del coniuge per avergli provocato una sindrome Depressivo-ansiosa reattiva e disturbo dell'adattamento. Del resto, la stessa resistente ha concluso chiedendo l'affido condiviso ai genitori della minore, non opponendosi alla frequentazione – diurna – del padre con la figlia, richiesta che, a ben vedere, non sarebbe stata realmente rispondente all'interesse della minore se la stessa madre avesse ritenuto realmente pregiudizievole per la piccola frequentare il padre. Va, in ogni caso, R_ sottolineato che resta ferma la considerazione per cui l'affidamento condiviso implica la conservazione dell'esercizio pieno delle responsabilità genitoriali, il che significa non solo esercitare dei poteri (quale quello ad esempio di stabilire il luogo di residenza abituale del minore) ma anche adempiere dei doveri e tra questi quello di interpretare responsabilmente eventuali segnali R.G. n.° 1883/2018 - Pag. 5 di 8
di disagio dei figli e, quindi, per esempio, ricondurli dalla madre se durante i week end presso il padre non riescono ad addormentarsi senza la presenza della mamma, o viceversa, chiamare il padre se durante i periodi di permanenza presso la madre il figlio manifesta il desiderio di vederlo. Pertanto, tenuto conto dell'età della minore, ritiene il collegio di stabilire il seguente calendario minimo di frequentazione paterna:
- il padre vedrà e terrà con sé, anche fuori della residenza materna, la figlia tutti i R_ martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 20.00, nonché un fine settimana alternato dall'uscita di scuola del sabato (o ove non sia a scuola dalle ore 16.00) fino alle ore 20:00 della domenica, con pernottamento del figlio presso di sé; durante il periodo estivo trascorrerà con il padre giorni R_
15 giorni continuativi, da concordare tra i genitori entro il 15 maggio di ogni anno;
per le feste di
Natale i genitori, ad anni alterni, potranno tenere con sé la minore dal 23 al 29 dicembre oppure dal
30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive, la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 15 giorni consecutivi, da concordare entro il 30 maggio;
per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, nel caso uno dei genitori non sia d'accordo al festeggiamento con entrambi i genitori, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Quanto al contributo al mantenimento della minore, lo stesso deve essere posto a carico del padre, genitore non collocatario, ed in favore della madre. Alla luce del disposto dell'art. 316 bis, che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che si trova in età lavorativa, Parte_1 non risulta essere affetto da problemi fisici e di salute si deve affermare che questo è tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento, non potendo quindi trovare accoglimento la richiesta di riduzione ad € 100,00 dell'importo fissato nell'ordinanza del 30/9/19, motivata sulla base della propria precaria condizione lavorativa.
Di conseguenza, può essere confermato quanto stabilito dal Presidente delegato a titolo di contributo al mantenimento della figlia con un leggero aumento ad € 175,00 per tenere R_ conto delle accresciute esigenze della minore, secondo una nozione che appartiene al notorio e non ha, pertanto, bisogno di prova (Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 2013, n° 10720).
5. Il mantenimento tra i coniugi
Il mantenimento tra i coniugi L'art. 156 c.c. dispone ai primi due commi:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”. Al riguardo, il ricorrente ha chiesto di porre in capo al resistente l'obbligo di versare in suo favore un assegno di mensile, a titolo di mantenimento. R.G. n.° 1883/2018 - Pag. 6 di 8
La resistente si è opposta. Ebbene, la determinazione dell'assegno di mantenimento passa attraverso un duplice accertamento, in quanto presuppone, in primo luogo, una verifica del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe verosimilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto e, in secondo luogo, una quantificazione in concreto, da compiersi tenendo conto di una serie di fattori, quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché il reddito di entrambi, valutando tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Sulle parti gravano quindi gli oneri probatori atti a dimostrare le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche (Cass., 9 giugno 2015, n. 11870).
Nel caso in esame, non sussiste il diritto del ricorrente all'assegno di mantenimento avendo egli allegato di svolgere attività lavorativa presso un call center, ricevendo una retribuzione netta pari - in media - ad € 650,00, come dallo stesso dichiarato in sede di udienza di comparizione dei coniugi (importo da ritenersi attendibile in base alla documentazione depositata alla medesima udienza: buste paghe del 2018, dal 1 settembre al 31.12.18, con relativo contratto di assunzione e buste paga dal 1.1.19 al 30.4.19; buste paga di giugno e luglio 2019 e relativo contratto di assunzione;
contratto di co. Co. Co. del 10.6.19), attività lavorativa dalla quale è in grado di poter ricavare le risorse per il proprio sostentamento. Infatti, in mancanza di prova di un elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio (il cui onere incombeva al ricorrente) non è consentito al Collegio presumere l'inadeguatezza dei redditi attualmente percepiti dal ricorrente a garantire il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, tenuto conto altresì delle ridotte risorse reddituali godute dalla resistente, impiegata con la qualifica di estetista e percettrice di un reddito pari a quello del ricorrente (circa € 500,00 mensili). In definitiva, la domanda di mantenimento del coniuge va rigettata.
6. Inammissibilità della domanda di risarcimento danni in questa sede
Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per “causa petendi”, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt.
31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale (Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18870). Ne consegue l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta da . Parte_1
7. Il regime delle spese
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno compensate della metà in ragione della pronuncia necessitata in punto di status, mentre la restante parte va posta a carico del ricorrente
, rimasto comunque soccombente rispetto alla domanda di addebito, di Parte_1 mantenimento e di risarcimento dei danni. Deve, infine, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. Francesco Carbonara per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RICHIAMA la sentenza del 14/9/20, che ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
B. RIGETTA la domanda principale di addebito;
C. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i coniugi secondo le modalità indicate in R_ motivazione;
D. PONE A CARICO del ricorrente l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 resistente , entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € Controparte_1
175,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento della figlia detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza R_ dal mese di marzo 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le seguenti spese extra assegno ordinarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno (escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente estetiche;
h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione acquistate in accordo tra i genitori;
i) spese per il conseguimento della patente di guida - tali spese non richiedono il preventivo accordo tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
F. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per le seguenti spese extra assegno straordinarie: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli – tutte le spese extra assegno straordinarie richiedono il preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo - per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni;
in caso di mancato espresso e motivato dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si R.G. n.° 1883/2018 - Pag. 8 di 8
intende come approvata;
il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro genitore;
G. RIGETTA la domanda di mantenimento del coniuge formulata dal ricorrente;
H. DICHIARA l'inammissibilità della domanda risarcimento danni formulata dal ricorrente;
I. Previa compensazione delle spese nella misura del 50%, CONDANNA il ricorrente Parte_1
, alla refusione, in favore di , della restante metà delle spese nella
[...] Controparte_1 misura - già dimezzata - di € 1.300,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore del difensore costituito ex art. 93 c.p.c., avv. Francesco Carbonara;
J. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 29 gennaio 2025.
Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni