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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/07/2025, n. 4279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4279 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4280 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 4/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1 Paolo Balla, Gianmarco Balla e Luigi Reale, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Lazio n. 9;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 mandataria oggi (C.F. CP_2 Controparte_3
), con l'avvocato Massimo Luconi nel cui studio in Roma, Via P.IVA_2 Antonio Bosio n. 2, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 16 (C.F. , con l'avvocato Controparte_4 C.F._2 Andrea Petroni nel cui studio in Roma, Via Latina n°276, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11086 pubblicata il 12/7/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.06.2020, ha convenuto in Controparte_1 giudizio e per ottenere la revoca, ai Controparte_4 Parte_1 sensi dell'art. 2901 c.c., con conseguente inefficacia e inopponibilità nei propri confronti, dell'atto di compravendita del 15.03.2018, a rogito Notaio di Roma (rep. 18197, racc. 12995), trascritto presso Persona_1 l'Agenzia del territorio di Roma 1 in data 20/03/2018 ai nn. 22671 R.P. e 31672 R.G., con cui il sig. ha alienato alla sig.ra Controparte_4
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 15/10/1973, la proprietà di diversi beni in Comune di Roma, località Casal dè Pazzi, Via Alessandro Trotter n. 35 meglio identificati in atti. A sostegno delle proprie domande, l'esponente ha dedotto: a) di essere creditrice della società “Immobiliare NSC S.r.l.” e del garante di quest'ultima, SI.
, in forza del saldo debitore e veniente del mutuo Controparte_4 fondiario concesso dalla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di originari € 4.500.000,00 acceso con contratto dell'01.07.2010 a rogito Dott. , Rep. n. 111466 e Racc. n. 40844, per complessivi € Persona_2 4.024.558,88 alla data di chiusura del 24/11/17 di cui € 3.510.728,37 in capitale a scadere, € 513.830,51 per rate insolute, oltre commissioni ed interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo (cfr. all. 1 e 3 fascicolo di costituzione della;
b) che il SI. , Amministratore Unico Controparte_1 Controparte_4 della Immobiliare NSC S.r.l., con quello stesso atto di mutuo del 1/7/2020, si era costituito fideiussore della medesima società, si costituiva anche quale fideiubente, dichiarando in atti (art. 7 del contratto di mutuo - all. 1, cit.): - di garantire alla mutuante Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., «fino alla concorrenza dell'importo massimo … di € 9.000.000,00 il pieno ed esatto adempimento di tutti i patti e delle obbligazioni medesime …»; - «dichiara di volersi costituire, come si costituisce fidejussore solidale della parte mutuataria, dei suoi successori e aventi causa, in ordine a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto di mutuo»; - «conseguentemente il signor si obbliga nella più ampia Controparte_4 e valida forma a quanto segue: a) a pagare alle scadenze contrattuali ed a pag. 2 di 16 seguito di semplice richiesta della Banca mutuante quanto dovuto dal debitore per rate di ammortamento, interessi ed accessori;
b) a pagare alla banca mutuante, a semplice richiesta della stessa e anche in caso di opposizione del debitore, l'importo che …. fosse dovuto dal debitore stesso in dipendenza del presente contratto»; c) che, successivamente alla rituale comunicazione in data 5.12.2017 da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., originaria titolare del credito, in data 15.03.2018, con atto di compravendita a rogito Notaio di Roma (rep. 18197, racc. Persona_1 12995), trascritto presso l'Agenzia del territorio di Roma 1 in data 20/03/2018 ai nn. 22671 R.P. e 31672 R.G., il sig. ha Controparte_4 alienato alla sig.ra la proprietà degli immobili siti in Roma, Parte_1 Via Alessandro Trotter n. 35; d) che l'atto di compravendita del 15.03.2018 aveva arrecato pregiudizio alle legittime ragioni di credito della
[...] (incontestabilmente sorte prima dell'atto revocando), in quanto il CP_1 SI. , essendosi di fatto spogliato di tutti i beni immobili di sua CP_4 proprietà, aveva reso difficoltosa la soddisfazione del credito della Banca, ora in capo all'esponente, in violazione del principio della responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.; e) che il debitore/garante era evidentemente consapevole della consistente esposizione debitoria maturata dalla società garantita nei confronti della creditrice e, quindi, del pregiudizio che l'atto di compravendita arrecava alle ragioni della stessa;
f) che l'elemento soggettivo sussiste anche in capo all'acquirente Pt_1 [...] Pt_
. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.11.2020 si è costituito in giudizio il SI. , il quale ha Controparte_4 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del presente atto e delle suesposte causali, In via principale e nel merito 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto, come meglio in narrativa del presente atto precisato e per l'effetto 2) Rigettare integralmente la domanda attorea, poiché del tutto infondata in fatto e indiritto e comunque non provata e per l'effetto 3) Condannare l'attrice, ex art.96 c.p.c., per il “colpevole” comportamento, dalla stessa tenuto già ante causam, come meglio in narrativa descritto ed in ogni caso. 4) Condannare alle spese e compensi professionali del presente giudizio, unitamente agli “accessori” di rito, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di meglio articolare e contro dedurre le proprie istanze istruttorie, ex art.183 VI comma c.p.c. – in conformità alle difese attoree - con salvezza di ogni diritto e ragione”. In data 10.11.2020 si è costituita anche la SI.ra , Parte_1 concludendo: “affinché il Tribunale adito, disattese ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la domanda attrice di revoca dell'atto di compravendita meglio descritto in narrativa, improponibile e/o pag. 3 di 16 inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso voglia rigettarla nel merito con la condanna della stessa parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96 III° c.p.c.. Le spese e i compensi di causa seguano la soccombenza. Documenti come indicati in narrativa e numerati dal n. 1 al n. 27. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.”. Entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda di parte attrice, deducendo l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda. All'udienza di prima comparizione del 2.12.2020 Controparte_1 ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto. Tutte le parti hanno chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie. All'esito dell'udienza il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., riservando all'esito la decisione sulle eccezioni e le richieste istruttorie. In accoglimento della richiesta formulato dalla il Controparte_1 giudice ha ordinato ai convenuti di depositare copia della CTU predisposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 1486/2016; ha ammesso l'interrogatorio formale del SI. sui capitoli a) e Controparte_4 b) come formulati nella seconda memoria istruttoria depositata da
[...]
ha ammesso l'interrogatorio formale della SI.ra CP_1 Parte_1 sui capitoli a) e b) come formulati nella seconda memoria istruttoria depositata da ha rigettato la richiesta di prova Controparte_1 testimoniale articolata dalla SI.ra . Parte_1 In seguito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “1. Dichiara l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti di dell'atto di Controparte_1 compravendita del 15/3/2018 a rogito Notaio di Roma Persona_1 (rep. 18197, racc. 12995), trascritto presso l'Agenzia del territorio di Roma 1 in data 20/03/2018 ai nn. 22671 R.P. e 31672 R.G., il sig. CP_4
(C.F. ) ha alienato alla sig.ra
[...] C.F._2 Parte_1 (C.F. ), la proprietà dei seguenti beni in Comune di C.F._1 Roma, Via Alessandro Trotter n. 35 e precisamente: - appartamento posto al piano sesto della Scala A, distinto con il numero interno 10, della consistenza catastale di vani dieci, a confine con vano scala, appartamento int. 11, distacchi, salvo altri;
- locale soffitta ubicata al piano settimo, distinta con il numero 10 (dieci), a confine con corridoio di accesso, cantina n. 9, distacchi, salvo altri;
- locale box ubicato al piano secondo interrato, distinto con il numero 29 (ventinove), a confine con area di pag. 4 di 16 manovra, boxes nn. 28 e 30, salvo altri;
- posto auto scoperto ubicato al piano terra, distinto con il numero interno 7 (sette), a confine con area di manovra, posto auto n. 8, distacchi, salvo altri. Al N.C.E.U. del Comune di Roma (RM), al foglio 281, particella 715: - sub. 501, già sub. 37, Via Alessandro Trotter n. 35, p. 6-7, int. 10, Z.c. 4, Categ. A/2, Cl.2, Vani 10, R.C. Euro 2.065,83 (appartamento e soffitta); - sub. 86, Via Alessandro Trotter n. 35, p. S2, int. 29, Z.c. 4, Categ. C/6, Cl.5, Mq. 28, R.C. Euro 159,79 (box); - sub. 13, Via Alessandro Trotter n. 35, p. T, int. 7, Z.c. 4, Categ. C/6, Cl.1, Mq. 12, R.C. Euro 39,04 (posto auto);
2. Condanna
e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_1
delle spese del giudizio, che liquida in € 750 per spese Controparte_1 vive, € 14.598,00 per onorari, oltre IVA, CP e 15% rimborso spese generali.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'azione revocatoria proposta è ammissibile e fondata. Quanto al primo profilo, le parti convenute hanno contestato l'ammissibilità della proposta azione in conseguenza della natura asseritamente solutoria della compravendita oggetto della domanda di inefficacia, che determinerebbe l'applicazione del principio sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., in forza del quale «non è soggetto a revoca l'adempimento di un credito scaduto». La compravendita, infatti si sarebbe perfezionata nei locali del giudice dell'esecuzione e sarebbe stata finalizzata ad ottenere la liquidità necessaria all'adempimento di diverse obbligazioni scadute vantate da vari creditori (diversi dall'acquirente degli immobili compravenduti) come desumibile dagli assegni circolari prodotti, tutti versati in seguito alla vendita stessa, per un importo complessivo dei pari a circa € 480.000,00 sostanzialmente coincidente con il prezzo della compravendita, superiore di poche migliaia di euro. Tale eccezione è infondata, alla luce della interpretazione logica e letterale dell'art. 2901, comma 3, c.c. che prevede chiaramente un'eccezione alla generale revocabilità degli atti di disposizione del patrimonio lesivi dell'integrità della garanzia patrimoniale solo nell'ipotesi in cui l'atto stesso costituisca l'adempimento di un debito scaduto nei confronti dell'acquirente, e non laddove l'importo ricavato dallo stesso sia stato utilizzato al fine di pagare altri debiti, scaduti o meno. Ed invero, come è stato di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v., in tal senso, Cass. Ordinanza n. 2552 del 27/01/2023) è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del pag. 5 di 16 venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni". In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie. Diversamente ragionando, infatti, si consentirebbe al debitore, alienando un bene in danno di uno dei creditori e utilizzando il ricavato per soddisfarne altri, di realizzare una selezione ingiustificata e non consentita dei debiti scaduti da adempiere e, quindi, di porre in essere una lesione della garanzia patrimoniale generica dei creditori, il che è in aperto contrasto con la ratio della norma e porta all'esenzione di alcuni debiti dalla tutela accordata dall'art. 2901 c.c. comma 3 c.c. Ed invero, nel caso in esame, è emerso che l'alienante ha venduto la totalità dei suoi beni residui e, dopo aver pagato alcuni creditori, ha trattenuto per sé la parte restante del prezzo conseguito (maggiore o minore non rileva) così omettendo di impiegare una parte di esso all'adempimento di altro debito parimenti scaduto, quale era appunto, quello originariamente maturato verso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Quanto alla dimostrazione dei presupposti per l'azione revocatoria, la domanda deve ritenersi fondata. Ed invero, trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, risulta dimostrata l'esistenza dei tre presupposti richiesti dall'art. 2901, c.c. : 1) l'esistenza di un diritto di credito;
2) l'eventus damni;
3) il “consilium fraudis”, vale a dire la consapevolezza nel terzo che l'atto dispositivo del debitore diminuisce la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. a tutela del ceto creditorio. Quanto al requisito della sussistenza di un diritto di credito, la per effetto della cessione di credito debitamnete CP_1 CP_1 notificata al debitore, è subentrata nel debito vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti del SI. , quale Controparte_4 fideiussore a prima richiesta della Immobiliare SNC S.r.l., della complessiva somma di € 4.024.588,88. Quanto al requisito dell'eventus damni, è stato dimostrato documentalmente che l'atto di compravendita oggetto della domanda di revocatoria ha reso la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa, con riguardo all'unico bene rimasto nel patrimonio del SI. mentre quest'ultimo, che ne aveva l'onere, non ha Controparte_4 dimostrato in nessun modo di avere beni residui con i quali poter soddisfare il credito di Ciò è confermato dalla confessione resa dal Controparte_1 convenuto in sede di interrogatorio formale, laddove egli, chiamato a rispondere sul capitolo: “vero che, a seguito dell'atto di compravendita a rogito Notaio germani in data 15.03.2018, rep. n. 18197 e racc. Per_1
pag. 6 di 16 1995 (cfr. all. 1 fascicolo costituzione si è spogliato di Controparte_1 tutti i beni di sua proprietà” ha risposto: “si è vero”. Quanto all'elemento soggettivo, il era pienamente a CP_4 conoscenza dell'esposizione debitoria della debitrice principale e, quindi, della propria esposizione debitoria nei confronti della allora titolare del credito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per essere stato Amministratore Unico della Immobiliare NSC S.r.l. al momento del rogito tanto da esser stato destinatario delle lettere di messa in mora e revoca degli affidamenti concessi, datate rispettivamente 06/06/2017 e 5/12/2017. Circostanza quest'ultima confermata anche dal medesimo SI. CP_4 che, all'udienza del 06.10.2021, chiamato a rispondere sul quesito: “vero che, alla data del 15/03/2018, era a conoscenza dell'ingente esposizione debitoria maturata dalla Immobiliare NSC S.r.l., in favore della quale aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per essere stato, al momento del rogito dell'atto in data 15/03/2018, rep. n. 18197 e racc. 12995, Amministratore Unico della Immobiliare NSC S.r.l. e per essere stato destinatario delle lettere di revoca degli affidamenti e di costituzione in mora inviata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. rispettivamente in data 06/06/2017 e 5/12/2017”, rendeva la seguente dichiarazione: “Si è vero”. Venendo, infine, alla necessaria prova che anche il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio che l'atto di alienazione arrecava alle ragioni creditorie. In proposito, mette da conto ricordare che, in base all'orientamento prevalente della giurisprudenza e della dottrina, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito» (Cass., ordinanza n. 28423 del 15/10/2021). Nel caso in esame, pertanto, poiché come si è visto il credito è sorto anteriormente all'atto revocando è richiesta una prova logica meno intensa di quella che la convenuta sembrerebbe ritenere esigibile. Inoltre, tale conoscenza o conoscibilità del potenziale pregiudizio emerge dallo stesso atto notarile di compravendita oggetto del presente giudizio che la SI.ra era certamente a conoscenza della Parte_1 grave situazione debitoria dell'alienante, ridotta con il prezzo della compravendita e, quindi, delle potenziali conseguenze dannose per il restante ceto creditorio, di cui faceva parte la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e ora Controparte_1
pag. 7 di 16 Ed invero, tale atto era chiaramente posto in essere nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, tanto è vero che la SI.ra ha Pt_1 dichiarato di esser venuta a conoscenza della vendita dell'immobile che ha poi acquistato “attraverso i canali di pubblicità della procedura esecutiva immobiliare”; la stessa, inoltre, ha ammesso di aver dato incarico al Notaio di fiducia di effettuare le visure immobiliari proprio per essere certa che il sig. non fosse intestatario di altri beni a parte quelli pignorati. In CP_4 altre parole, al di là di quella che fosse l'intenzione della compratrice, la stessa ha ammesso di essere a conoscenza della situazione debitoria allarmante del al punto da fare delle visure immobiliari, dalle CP_4 quali emergeva che, oltre il cespite dalla stessa poi acquistato, il CP_4 non era titolare di altri beni immobili – come del resto è documentato. In tal modo, la convenuta ha confessato due circostanze di fatto che, alla luce della citata giurisprudenza, sono sufficienti a integrare il requisito della scientia damni da parte del terzo acquirente, nel senso di generica consapevolezza della potenziale lesività dell'atto rispetto alla garanzia del credito di cui all'art. 2740, c.c. D'altra parte, un altro elemento di conferma della conoscenza, o conoscibilità, del pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, appare scaturire dalla documentata notevole sproporzione tra il prezzo di acquisto dell'immobile ed il suo valore reale, quale accertato nella CTU disposta poco tempo prima nell'ambito della procedura esecutiva, confermata ed in linea con i valori OMI. Deve pertanto, in accoglimento della domanda, revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti di dell'atto di compravendita del 15/3/2018 Controparte_1 (all. 4, cit.) a rogito Notaio di Roma (rep. 18197, racc. Persona_1
12995), trascritto presso l'Agenzia del territorio di Roma 1 in data 20/03/2018 ai nn. 22671 R.P. e 31672 R.G., il sig. (C.F. Controparte_4
) ha alienato alla sig.ra (C.F. C.F._2 Parte_1
), la proprietà dei seguenti beni in Comune di Roma, C.F._1 Via Alessandro Trotter n. 35 e precisamente: - appartamento posto al piano sesto della Scala A, distinto con il numero interno 10, della consistenza catastale di vani dieci, a confine con vano scala, appartamento int. 11, distacchi, salvo altri;
- locale soffitta ubicata al piano settimo, distinta con il numero 10 (dieci), a confine con corridoio di accesso, cantina n. 9, distacchi, salvo altri;
- locale box ubicato al piano secondo interrato, distinto con il numero 29 (ventinove), a confine con area di manovra, boxes nn. 28 e 30, salvo altri;
- posto auto scoperto ubicato al piano terra, distinto con il numero interno 7 (sette), a confine con area di manovra, posto auto n. 8, distacchi, salvo altri. Al N.C.E.U. del Comune di Roma (RM), al foglio 281, particella 715: - sub. 501, già sub. 37, Via Alessandro Trotter n. 35, p. 6-7, int. 10, Z.c. 4, Categ. A/2, Cl.2, Vani 10, R.C. Euro 2.065,83 (appartamento e soffitta); - sub. 86, Via Alessandro Trotter n. 35, p. S2, int.
pag. 8 di 16 29, Z.c. 4, Categ. C/6, Cl.5, Mq. 28, R.C. Euro 159,79 (box); - sub. 13, Via Alessandro Trotter n. 35, p. T, int. 7, Z.c. 4, Categ. C/6, Cl.1, Mq. 12, R.C. Euro 39,04 (posto auto). La domanda di ordinare al Conservatore la trascrizione della sentenza non può essere accolta, essendo onere della parte richiedere tale trascrizione ai sensi degli artt. 2658 e 2659 c.c. ed effettuata dal Conservatore ai sensi dell'art. 2655, c.c. Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate, come in dispositivo, in base alle tariffe vigenti.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, riformare in toto l'impugnata sentenza n. 11086/2023 (Repert. n. 15720/2023 del 12/07/2023) emessa nel corso del procedimento avente R.G. n. 32286/2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara, pubblicata in data 12/07/2023 e notificata in data 13/07/2023, e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare, accogliendo integralmente i motivi d'appello suesposti, la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnata sentenza;
2. rigettare la domanda revocatoria ex adverso proposta dalla poiché Controparte_1 inammissibile e/o improponibile nonché infondata in fatto e in diritto per tutti motivi sopra ampiamente esposti;
3. accertare e dichiarare la piena applicabilità al caso di specie del parametro normativo di cui all'art. 2901, comma III c.p.c. con ogni conseguente accoglimento in ordine all'eccezione avanzata dalla SI.ra ed avente ad oggetto la palese inammissibilità Pt_1 della proposta azione revocatoria stante l'accertata natura solutoria e obbligata della compravendita in oggetto e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando l'inammissibilità dell'azione revocatoria ex adverso spiegata;
4. accertare e dichiarare la totale assenza congiunta dei presupposti essenziali e necessari di cui all'art. 2901, comma I, c.p.c., essendo nella specie totalmente inesistenti, assenti, indimostrati e non provati sia l'eventus damni che il consilium fraudis/scentia damni in capo alla SI.ra e, per l'effetto, riformare Pt_1 l'impugnata sentenza accertando e dichiarando l'infondatezza totale anche nel merito dell'azione revocatoria ex adverso spiegata;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite per i due gradi di giudizio.”.
Ha resistito rappresentata dalla mandataria Controparte_1
oggi rassegnando le CP_2 Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectiis, così provvedere: In via preliminare a) Dichiarare inammissibile il gravame avversario per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, nonché delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro pag. 9 di 16 rilevanza ai fini della decisione impugnata;
b) Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato, non avendo l'appellante offerto alla Corte alcun elemento valido e sufficiente a giustificare una riforma, anche solo parziale, della sentenza resa dal Tribunale di Roma. Nel merito: Rigettare l'interposto appello perché inammissibile ed infondato per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 11086/2023 (Rep. 15720/2023 del 12/07/2023), emessa nel procedimento avente RG 32286/2020 dal Tribunale Ordinario di Roma. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, richiamato ogni altro argomento, tesi ed istanza, anche probatoria, contenuti negli scritti di primo grado, non accolti dal Giudice di I grado e da intendersi in questa sede per riportati e trascritti e al contempo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame spiegato dalla SI.ra Parte_1
e pertanto, in riforma, annullamento e revoca delle statuizioni
[...] censurate “ut supra” nella sentenza n.11086/2023 nel procedimento incardinato al N.R.G.32286 dell'anno 2020, resa dal Tribunale Civile di Roma in data 11 luglio 2023 - pubblicata in data 12 luglio 2023, Nel merito ed in via principale - Ritenere fondati i motivi esposti con il gravame dalla SI.ra pure dall'odierno deducente SI. Parte_2 CP_4
e per l'effetto, - Riformare integralmente la sentenza impugnata –
[...] sopra meglio individuata - accogliendo “in toto” le seguenti domande: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di revocatoria ex art. 2901c.c., siccome svolta nel precedente grado di giudizio dalla “ , siccome infondata in fatto ed in diritto, Controparte_1 come meglio in narrativa del presente atto precisato e per l'effetto 2) Accertare e dichiarare la totale assenza dei presupposti essenziali e necessari di cui all'art.2901, comma I, c.c. e per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando l'infondatezza totale anche nel merito dell'azione revocatoria “ex adverso” spiegata e quindi 3) Condannare la “ alle spese e compensi professionali del Controparte_1 doppio grado di giudizio, unitamente agli “accessori” di rito, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
All'udienza del 4/7/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine pag. 10 di 16 litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da , cui ha aderito Parte_1 [...] contiene tre motivi. Controparte_4
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Sull'erroneo accertamento in sentenza del prezzo di acquisto - grave violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché carenza totale di motivazione - violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze probatorie assumendo che avesse Controparte_4
pag. 11 di 16 destinato al soddisfacimento di debiti scaduti la minor somma di € 480.000, laddove emergeva per tabulas il pagamento di debiti e spese per la somma di € 617.230,99. L'errore avrebbe condotto il Tribunale ad assumere che l'atto di disposizione fosse revocabile, nonostante il prezzo pagato fosse stato quasi interamente destinato al soddisfacimento di debiti scaduti, circostanza che esclude la stessa revocabilità dell'atto, ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.. L'errore indicava una carenza di motivazione che avrebbe reso nulla la sentenza.
Il secondo motivo è intitolato: “Sull'erronea omessa dichiarazione di inammissibilità dell'azione di revocatoria – violazione, omessa e/o falsa applicazione dell'art. 2901, comma III, c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato che avesse alienato il suo unico bene Controparte_4 immobile per procurarsi la liquidità necessaria per adempiere i debiti scaduti che si erano insinuati nella procedura esecutiva immobiliare in suo danno, sicchè la vendita sarebbe stata in rapporto di strumentalità necessaria con il compimento di un atto dovuto, tanto da escludere la sua stessa revocabilità, ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c..
I due motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati per quanto di ragione.
L'atto dispositivo del 15/3/2018 che la , quale CP_1 cessionaria del credito del Banca Monte dei Paschi di Siena, ha chiesto di revocare è una compravendita tra e Controparte_4 Parte_1 occasionata dalla pendenza della procedura esecutiva presso il Tribunale di Roma n. 1486/2016 RGE. Il compendio venduto è dato da appartamento e pertinenze, costituenti l'intero patrimonio immobiliare di , in Roma Controparte_4 alla via Trotter 35, assoggettato a pignoramento con atto dell'1.8.2016 ad iniziativa di , fratello del debitore, alla cui subastazione Parte_3 hanno concorso i creditori intervenuti Cassa di Risparmio di Fermo, munita di privilegio ipotecario, e Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena, la quale frattanto aveva maturato alla data del 6/6/2017 l'ingente credito chirografario di € 4.024.558,88 verso , non è intervenuta nella procedura Controparte_4 esecutiva. Il primo esperimento d'asta era fissato il 9/4/2018 al prezzo di base d'asta di € 774.222,50, con offerta minima di € 582.750,00, che rappresentava il limite al di sotto del quale il prezzo non sarebbe potuto scendere pur in caso di aste deserte.
La vendita all'asta è stata pubblicizzata, e , che Parte_1 abitava nella stessa Via Trotter ed era alla ricerca di un appartamento più
pag. 12 di 16 grande, ne ha avuto conoscenza, e ha cercato, come avrebbe fatto qualsiasi altro interessato, di verificare la convenienza dell'acquisto, prendendo contatti con le parti del giudizio. Con queste ha, così, concordato una soluzione alternativa alla vendita forzata, che, attraverso l'acquisto negoziale, individuasse un prezzo compatibile con l'offerta minima che mettesse i creditori nelle condizioni di soddisfarsi e di abbandonare la procedura. L'intesa anticipò la stessa asta venendo la procedura chiamata per l'estinzione e la cancellazione dei gravami il 15/3/2018 contestualmente alla compravendita notarile tra e e al Controparte_4 Parte_1 versamento del prezzo di € 625.341,32 che venne immediatamente destinato all'integrale soddisfacimento dei creditori e al pagamento di tutte le spese della procedura. Più segnatamente, il prezzo di € 625.341,32 fu pagato con tredici assegni circolari destinati a soddisfare il creditore procedente Parte_3
con €. 50.000,00, il creditore ipotecario intervenuto Cassa di
[...] Risparmio di Fermo con € 480.000,00, il creditore intervenuto Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa con € 67.000,00, l'I.V.G. di Roma, custode del compendio, con €. 5.308,90, il delegato alla vendita Avv. Daniela Terracciano con €. 8.000,00, l'esperto stimatore Arch. Per_3 con €. 1.922,09, il procuratore del debitore Avv. con
[...] Controparte_5
€.5.000,00, mentre la residua somma di €. 8.110,33, venne trattenuta in deposito fiduciario dal notaio e quindi rimessa al debitore CP_4
, diminuita della penale di € 500,00 restituite a per il
[...] Parte_1 ritardo nella consegna delle chiavi. In siffatto contesto è inammissibile, ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria della compravendita che ha doppiato l'estinzione della procedura esecutiva, intentata dalla , quale CP_1 cessionaria del credito del Banca Monte dei Paschi di Siena, perché atto di disposizione destinato all'adempimento doveroso di debiti scaduti.
Non vale obiettare, come fa il primo giudice, che l'esclusione della revocabilità riguarderebbe la vendita, pure servita al pagamento dei debiti scaduti, a condizione che il residuo patrimonio del debitore fosse stato comunque destinato al soddisfacimento delle restanti ragioni creditorie, sicchè, accertato che ha trattenuto per sé la differenza Controparte_4 tra € 625.341,32 ed € 480.000,00, avrebbe comunque cagionato un danno alla , che la abiliterebbe a revocare la compravendita del CP_1
15/3/2018 servita per liquidare tutti gli altri suoi creditori. In realtà, in esito all'estinzione della procedura esecutiva, a CP_4
non è stata restituita la differenza tra € 625.341,32 ed €
[...] 480.000,00, ma quella più contenuta di € 7.610,33 (€ 625.341,32 - € 617.230,99 - € 500,00), la quale, in nessun caso, avrebbe di per sé rappresentato un danno per il creditore di debito pure scaduto che ha trascurato di intervenire nell'esecuzione.
pag. 13 di 16 Vero è che aveva nel suo patrimonio solo Controparte_4 l'immobile di via Trotter, che una volta staggito, rappresentata l'unico cespite con cui avrebbe potuto soddisfare le ragioni di credito scadute, ed è noto che nell'interpretazione del terzo comma dell'art. 2901 c.c.
“L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto … ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.” (Cass. n. 8992/2020; vedi anche Cass. n.31451/2019; Cass. n. 9816/2018; Cass. n. 7747/2016; Cass. n.11764/2002). La vendita, pure effettuata nella forma negoziale, era nel contesto di quell'esecuzione un atto necessitato e strumentale all'adempimento obbligato dei creditori diligenti che avevano promosso o erano intervenuti nella procedura, circostanza che esclude per legge l'eventus damni per qualsiasi altro creditore. Il Tribunale rimprovera a di aver trattenuto per sé Controparte_4 la differenza non versata ai creditori;
tuttavia, la pur esigua somma di € 7.610,33 non costituisce eventus damni per la Banca Monte dei Paschi di Siena, perché dannoso sarebbe semmai l'atto dispositivo, che per quanto visto era necessitato, non la disponibilità di € 7.610,33. Vero è che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto nell'ipotesi di vendita di un immobile quando la somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti poiché anche in tale ipotesi la vendita riveste quel carattere di strumentalità necessaria nei riguardi dei pagamenti dei debiti scaduti che è da solo sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione purché sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione quale unico mezzo al quale il debitore privo di altre risorse poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua” (Cass. n.10194/2021; Cass. n.7747/2016; Cass.n.14420/2013; Cass. n.14557/2009; Cass. n.1105172009; Cass. n.16756/2006; Cass.n.13435/2004). Non può neppure rimproverarsi a di non aver Controparte_4 rispettato la par conditio creditorum nei pagamenti occasionati dall'estinzione della procedura esecutiva, in pregiudizio di creditore che ha trascurato di intervenire. Vero è che “il principio della par condicio creditorum è sancito a tutela dei creditori nella sola esecuzione concorsuale ed è comunque estraneo alla portata e alla stessa logica della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria” (Cass. n.11766/2020; Cass. n. 31451/2019; Cass. n. 7747/2016; Cass. n. 13435/2004; Cass. n.11764/2002), sicchè ben può il pag. 14 di 16 debitore pagare solo alcuni dei debiti scaduti, nella specie non in ragione discriminatoria ma perché non avrebbero altrimenti rinunciato all'esecuzione, senza per questo che l'adempimento, che resta doveroso, non valga ad escludere la revocabilità dell'atto.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Sull'assenza dei presupposti richiesti per il valido esperimento della domanda revocatorio ordinaria – assenza dell'eventus damni e del consilium fraudis/scientia damni in capo alla SI.ra – violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, comma Pt_1 I, c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la scientia damni in capo a sul Parte_1 presupposto che non potesse non conoscere della situazione debitoria di per aver esaminato le visure immobiliari acquisite alla Controparte_4 procedura esecutiva, trascurando che così argomentando qualsiasi acquisto in sede esecutiva sarebbe revocabile. Inoltre, il prezzo pagato non sarebbe stato indice di collusione con il debitore, tanto più che aveva dovuto affrontare ingenti spese pari ad € 218.298,69 per rendere abitabile l'immobile venduto privo di agibilità.
Il motivo introduce una questione di merito che è assorbita dalla inammissibilità della revocatoria.
§ 6. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, sulla base del valore della causa ragguagliato al credito di € 4.024.558,88 a cautela del quale è promossa revocatoria (vedi da ultimo Cass. n. 3697/2020), e quindi con riguardo allo scaglione da € 4.000.001 ad € 8.000.000, secondo parametri minimi, avuto riguardo alla collocazione del valore in prossimità di tale inferiore importo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di rappresentata dalla
[...] Controparte_1 mandataria oggi con CP_2 Controparte_3 l'adesione di contro la sentenza n. 11086 Controparte_4 pubblicata il 12/7/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la revocatoria dell'atto di compravendita del 15/3/2018 a rogito Notaio di Roma (rep. Persona_1 18197, racc. 12995), trascritto presso l'Agenzia del territorio di Roma 1 in data 20/03/2018 ai nn. 22671 R.P. e 31672 R.G.;
pag. 15 di 16 2. – condanna rappresentata dalla mandataria Controparte_1
oggi al CP_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite, in favore di e Parte_1 di liquidate, per ciascuno, per il primo Controparte_4 grado in complessivi € 32.000,00, di cui € 5.061,00 per la fase di studio, € 3.339,00 per la fase introduttiva, € 14.867,00 per la fase di trattazione, € 8.803,00 per la fase decisoria, e, per il presente grado, in complessivi € 28.732,00, di cui 6.268,00 per la fase di studio, € 3.645,00 per la fase introduttiva, € 8.397,00 per la fase di trattazione, € 10.422,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi, quanto alle spese liquidate in favore di in favore Controparte_4 del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il giorno 4/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4280 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 4/7/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 C.F._1 Paolo Balla, Gianmarco Balla e Luigi Reale, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Lazio n. 9;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentata dalla Controparte_1 P.IVA_1 mandataria oggi (C.F. CP_2 Controparte_3
), con l'avvocato Massimo Luconi nel cui studio in Roma, Via P.IVA_2 Antonio Bosio n. 2, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 16 (C.F. , con l'avvocato Controparte_4 C.F._2 Andrea Petroni nel cui studio in Roma, Via Latina n°276, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 11086 pubblicata il 12/7/2023 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.06.2020, ha convenuto in Controparte_1 giudizio e per ottenere la revoca, ai Controparte_4 Parte_1 sensi dell'art. 2901 c.c., con conseguente inefficacia e inopponibilità nei propri confronti, dell'atto di compravendita del 15.03.2018, a rogito Notaio di Roma (rep. 18197, racc. 12995), trascritto presso Persona_1 l'Agenzia del territorio di Roma 1 in data 20/03/2018 ai nn. 22671 R.P. e 31672 R.G., con cui il sig. ha alienato alla sig.ra Controparte_4
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 15/10/1973, la proprietà di diversi beni in Comune di Roma, località Casal dè Pazzi, Via Alessandro Trotter n. 35 meglio identificati in atti. A sostegno delle proprie domande, l'esponente ha dedotto: a) di essere creditrice della società “Immobiliare NSC S.r.l.” e del garante di quest'ultima, SI.
, in forza del saldo debitore e veniente del mutuo Controparte_4 fondiario concesso dalla cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di originari € 4.500.000,00 acceso con contratto dell'01.07.2010 a rogito Dott. , Rep. n. 111466 e Racc. n. 40844, per complessivi € Persona_2 4.024.558,88 alla data di chiusura del 24/11/17 di cui € 3.510.728,37 in capitale a scadere, € 513.830,51 per rate insolute, oltre commissioni ed interessi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo (cfr. all. 1 e 3 fascicolo di costituzione della;
b) che il SI. , Amministratore Unico Controparte_1 Controparte_4 della Immobiliare NSC S.r.l., con quello stesso atto di mutuo del 1/7/2020, si era costituito fideiussore della medesima società, si costituiva anche quale fideiubente, dichiarando in atti (art. 7 del contratto di mutuo - all. 1, cit.): - di garantire alla mutuante Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., «fino alla concorrenza dell'importo massimo … di € 9.000.000,00 il pieno ed esatto adempimento di tutti i patti e delle obbligazioni medesime …»; - «dichiara di volersi costituire, come si costituisce fidejussore solidale della parte mutuataria, dei suoi successori e aventi causa, in ordine a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto di mutuo»; - «conseguentemente il signor si obbliga nella più ampia Controparte_4 e valida forma a quanto segue: a) a pagare alle scadenze contrattuali ed a pag. 2 di 16 seguito di semplice richiesta della Banca mutuante quanto dovuto dal debitore per rate di ammortamento, interessi ed accessori;
b) a pagare alla banca mutuante, a semplice richiesta della stessa e anche in caso di opposizione del debitore, l'importo che …. fosse dovuto dal debitore stesso in dipendenza del presente contratto»; c) che, successivamente alla rituale comunicazione in data 5.12.2017 da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., originaria titolare del credito, in data 15.03.2018, con atto di compravendita a rogito Notaio di Roma (rep. 18197, racc. Persona_1 12995), trascritto presso l'Agenzia del territorio di Roma 1 in data 20/03/2018 ai nn. 22671 R.P. e 31672 R.G., il sig. ha Controparte_4 alienato alla sig.ra la proprietà degli immobili siti in Roma, Parte_1 Via Alessandro Trotter n. 35; d) che l'atto di compravendita del 15.03.2018 aveva arrecato pregiudizio alle legittime ragioni di credito della
[...] (incontestabilmente sorte prima dell'atto revocando), in quanto il CP_1 SI. , essendosi di fatto spogliato di tutti i beni immobili di sua CP_4 proprietà, aveva reso difficoltosa la soddisfazione del credito della Banca, ora in capo all'esponente, in violazione del principio della responsabilità patrimoniale ai sensi dell'art. 2740 c.c.; e) che il debitore/garante era evidentemente consapevole della consistente esposizione debitoria maturata dalla società garantita nei confronti della creditrice e, quindi, del pregiudizio che l'atto di compravendita arrecava alle ragioni della stessa;
f) che l'elemento soggettivo sussiste anche in capo all'acquirente Pt_1 [...] Pt_
. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.11.2020 si è costituito in giudizio il SI. , il quale ha Controparte_4 rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento del presente atto e delle suesposte causali, In via principale e nel merito 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda attrice siccome infondata in fatto ed in diritto, come meglio in narrativa del presente atto precisato e per l'effetto 2) Rigettare integralmente la domanda attorea, poiché del tutto infondata in fatto e indiritto e comunque non provata e per l'effetto 3) Condannare l'attrice, ex art.96 c.p.c., per il “colpevole” comportamento, dalla stessa tenuto già ante causam, come meglio in narrativa descritto ed in ogni caso. 4) Condannare alle spese e compensi professionali del presente giudizio, unitamente agli “accessori” di rito, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva di meglio articolare e contro dedurre le proprie istanze istruttorie, ex art.183 VI comma c.p.c. – in conformità alle difese attoree - con salvezza di ogni diritto e ragione”. In data 10.11.2020 si è costituita anche la SI.ra , Parte_1 concludendo: “affinché il Tribunale adito, disattese ogni contraria istanza ed eccezione, voglia dichiarare la domanda attrice di revoca dell'atto di compravendita meglio descritto in narrativa, improponibile e/o pag. 3 di 16 inammissibile e/o improcedibile e in ogni caso voglia rigettarla nel merito con la condanna della stessa parte attrice al pagamento di una somma ex art. 96 III° c.p.c.. Le spese e i compensi di causa seguano la soccombenza. Documenti come indicati in narrativa e numerati dal n. 1 al n. 27. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.”. Entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda di parte attrice, deducendo l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda. All'udienza di prima comparizione del 2.12.2020 Controparte_1 ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto. Tutte le parti hanno chiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie. All'esito dell'udienza il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., riservando all'esito la decisione sulle eccezioni e le richieste istruttorie. In accoglimento della richiesta formulato dalla il Controparte_1 giudice ha ordinato ai convenuti di depositare copia della CTU predisposta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 1486/2016; ha ammesso l'interrogatorio formale del SI. sui capitoli a) e Controparte_4 b) come formulati nella seconda memoria istruttoria depositata da
[...]
ha ammesso l'interrogatorio formale della SI.ra CP_1 Parte_1 sui capitoli a) e b) come formulati nella seconda memoria istruttoria depositata da ha rigettato la richiesta di prova Controparte_1 testimoniale articolata dalla SI.ra . Parte_1 In seguito, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'esito della quale sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “1. Dichiara l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti di dell'atto di Controparte_1 compravendita del 15/3/2018 a rogito Notaio di Roma Persona_1 (rep. 18197, racc. 12995), trascritto presso l'Agenzia del territorio di Roma 1 in data 20/03/2018 ai nn. 22671 R.P. e 31672 R.G., il sig. CP_4
(C.F. ) ha alienato alla sig.ra
[...] C.F._2 Parte_1 (C.F. ), la proprietà dei seguenti beni in Comune di C.F._1 Roma, Via Alessandro Trotter n. 35 e precisamente: - appartamento posto al piano sesto della Scala A, distinto con il numero interno 10, della consistenza catastale di vani dieci, a confine con vano scala, appartamento int. 11, distacchi, salvo altri;
- locale soffitta ubicata al piano settimo, distinta con il numero 10 (dieci), a confine con corridoio di accesso, cantina n. 9, distacchi, salvo altri;
- locale box ubicato al piano secondo interrato, distinto con il numero 29 (ventinove), a confine con area di pag. 4 di 16 manovra, boxes nn. 28 e 30, salvo altri;
- posto auto scoperto ubicato al piano terra, distinto con il numero interno 7 (sette), a confine con area di manovra, posto auto n. 8, distacchi, salvo altri. Al N.C.E.U. del Comune di Roma (RM), al foglio 281, particella 715: - sub. 501, già sub. 37, Via Alessandro Trotter n. 35, p. 6-7, int. 10, Z.c. 4, Categ. A/2, Cl.2, Vani 10, R.C. Euro 2.065,83 (appartamento e soffitta); - sub. 86, Via Alessandro Trotter n. 35, p. S2, int. 29, Z.c. 4, Categ. C/6, Cl.5, Mq. 28, R.C. Euro 159,79 (box); - sub. 13, Via Alessandro Trotter n. 35, p. T, int. 7, Z.c. 4, Categ. C/6, Cl.1, Mq. 12, R.C. Euro 39,04 (posto auto);
2. Condanna
e , in solido, al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_1
delle spese del giudizio, che liquida in € 750 per spese Controparte_1 vive, € 14.598,00 per onorari, oltre IVA, CP e 15% rimborso spese generali.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'azione revocatoria proposta è ammissibile e fondata. Quanto al primo profilo, le parti convenute hanno contestato l'ammissibilità della proposta azione in conseguenza della natura asseritamente solutoria della compravendita oggetto della domanda di inefficacia, che determinerebbe l'applicazione del principio sancito dall'art. 2901, comma 3, c.c., in forza del quale «non è soggetto a revoca l'adempimento di un credito scaduto». La compravendita, infatti si sarebbe perfezionata nei locali del giudice dell'esecuzione e sarebbe stata finalizzata ad ottenere la liquidità necessaria all'adempimento di diverse obbligazioni scadute vantate da vari creditori (diversi dall'acquirente degli immobili compravenduti) come desumibile dagli assegni circolari prodotti, tutti versati in seguito alla vendita stessa, per un importo complessivo dei pari a circa € 480.000,00 sostanzialmente coincidente con il prezzo della compravendita, superiore di poche migliaia di euro. Tale eccezione è infondata, alla luce della interpretazione logica e letterale dell'art. 2901, comma 3, c.c. che prevede chiaramente un'eccezione alla generale revocabilità degli atti di disposizione del patrimonio lesivi dell'integrità della garanzia patrimoniale solo nell'ipotesi in cui l'atto stesso costituisca l'adempimento di un debito scaduto nei confronti dell'acquirente, e non laddove l'importo ricavato dallo stesso sia stato utilizzato al fine di pagare altri debiti, scaduti o meno. Ed invero, come è stato di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v., in tal senso, Cass. Ordinanza n. 2552 del 27/01/2023) è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del pag. 5 di 16 venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'"eventus damni". In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l'estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l'eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie. Diversamente ragionando, infatti, si consentirebbe al debitore, alienando un bene in danno di uno dei creditori e utilizzando il ricavato per soddisfarne altri, di realizzare una selezione ingiustificata e non consentita dei debiti scaduti da adempiere e, quindi, di porre in essere una lesione della garanzia patrimoniale generica dei creditori, il che è in aperto contrasto con la ratio della norma e porta all'esenzione di alcuni debiti dalla tutela accordata dall'art. 2901 c.c. comma 3 c.c. Ed invero, nel caso in esame, è emerso che l'alienante ha venduto la totalità dei suoi beni residui e, dopo aver pagato alcuni creditori, ha trattenuto per sé la parte restante del prezzo conseguito (maggiore o minore non rileva) così omettendo di impiegare una parte di esso all'adempimento di altro debito parimenti scaduto, quale era appunto, quello originariamente maturato verso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Quanto alla dimostrazione dei presupposti per l'azione revocatoria, la domanda deve ritenersi fondata. Ed invero, trattandosi di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, risulta dimostrata l'esistenza dei tre presupposti richiesti dall'art. 2901, c.c. : 1) l'esistenza di un diritto di credito;
2) l'eventus damni;
3) il “consilium fraudis”, vale a dire la consapevolezza nel terzo che l'atto dispositivo del debitore diminuisce la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. a tutela del ceto creditorio. Quanto al requisito della sussistenza di un diritto di credito, la per effetto della cessione di credito debitamnete CP_1 CP_1 notificata al debitore, è subentrata nel debito vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena nei confronti del SI. , quale Controparte_4 fideiussore a prima richiesta della Immobiliare SNC S.r.l., della complessiva somma di € 4.024.588,88. Quanto al requisito dell'eventus damni, è stato dimostrato documentalmente che l'atto di compravendita oggetto della domanda di revocatoria ha reso la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa, con riguardo all'unico bene rimasto nel patrimonio del SI. mentre quest'ultimo, che ne aveva l'onere, non ha Controparte_4 dimostrato in nessun modo di avere beni residui con i quali poter soddisfare il credito di Ciò è confermato dalla confessione resa dal Controparte_1 convenuto in sede di interrogatorio formale, laddove egli, chiamato a rispondere sul capitolo: “vero che, a seguito dell'atto di compravendita a rogito Notaio germani in data 15.03.2018, rep. n. 18197 e racc. Per_1
pag. 6 di 16 1995 (cfr. all. 1 fascicolo costituzione si è spogliato di Controparte_1 tutti i beni di sua proprietà” ha risposto: “si è vero”. Quanto all'elemento soggettivo, il era pienamente a CP_4 conoscenza dell'esposizione debitoria della debitrice principale e, quindi, della propria esposizione debitoria nei confronti della allora titolare del credito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. per essere stato Amministratore Unico della Immobiliare NSC S.r.l. al momento del rogito tanto da esser stato destinatario delle lettere di messa in mora e revoca degli affidamenti concessi, datate rispettivamente 06/06/2017 e 5/12/2017. Circostanza quest'ultima confermata anche dal medesimo SI. CP_4 che, all'udienza del 06.10.2021, chiamato a rispondere sul quesito: “vero che, alla data del 15/03/2018, era a conoscenza dell'ingente esposizione debitoria maturata dalla Immobiliare NSC S.r.l., in favore della quale aveva prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per essere stato, al momento del rogito dell'atto in data 15/03/2018, rep. n. 18197 e racc. 12995, Amministratore Unico della Immobiliare NSC S.r.l. e per essere stato destinatario delle lettere di revoca degli affidamenti e di costituzione in mora inviata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. rispettivamente in data 06/06/2017 e 5/12/2017”, rendeva la seguente dichiarazione: “Si è vero”. Venendo, infine, alla necessaria prova che anche il terzo acquirente fosse consapevole del pregiudizio che l'atto di alienazione arrecava alle ragioni creditorie. In proposito, mette da conto ricordare che, in base all'orientamento prevalente della giurisprudenza e della dottrina, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito» (Cass., ordinanza n. 28423 del 15/10/2021). Nel caso in esame, pertanto, poiché come si è visto il credito è sorto anteriormente all'atto revocando è richiesta una prova logica meno intensa di quella che la convenuta sembrerebbe ritenere esigibile. Inoltre, tale conoscenza o conoscibilità del potenziale pregiudizio emerge dallo stesso atto notarile di compravendita oggetto del presente giudizio che la SI.ra era certamente a conoscenza della Parte_1 grave situazione debitoria dell'alienante, ridotta con il prezzo della compravendita e, quindi, delle potenziali conseguenze dannose per il restante ceto creditorio, di cui faceva parte la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e ora Controparte_1
pag. 7 di 16 Ed invero, tale atto era chiaramente posto in essere nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, tanto è vero che la SI.ra ha Pt_1 dichiarato di esser venuta a conoscenza della vendita dell'immobile che ha poi acquistato “attraverso i canali di pubblicità della procedura esecutiva immobiliare”; la stessa, inoltre, ha ammesso di aver dato incarico al Notaio di fiducia di effettuare le visure immobiliari proprio per essere certa che il sig. non fosse intestatario di altri beni a parte quelli pignorati. In CP_4 altre parole, al di là di quella che fosse l'intenzione della compratrice, la stessa ha ammesso di essere a conoscenza della situazione debitoria allarmante del al punto da fare delle visure immobiliari, dalle CP_4 quali emergeva che, oltre il cespite dalla stessa poi acquistato, il CP_4 non era titolare di altri beni immobili – come del resto è documentato. In tal modo, la convenuta ha confessato due circostanze di fatto che, alla luce della citata giurisprudenza, sono sufficienti a integrare il requisito della scientia damni da parte del terzo acquirente, nel senso di generica consapevolezza della potenziale lesività dell'atto rispetto alla garanzia del credito di cui all'art. 2740, c.c. D'altra parte, un altro elemento di conferma della conoscenza, o conoscibilità, del pregiudizio arrecato alla massa dei creditori, appare scaturire dalla documentata notevole sproporzione tra il prezzo di acquisto dell'immobile ed il suo valore reale, quale accertato nella CTU disposta poco tempo prima nell'ambito della procedura esecutiva, confermata ed in linea con i valori OMI. Deve pertanto, in accoglimento della domanda, revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e, per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti di dell'atto di compravendita del 15/3/2018 Controparte_1 (all. 4, cit.) a rogito Notaio di Roma (rep. 18197, racc. Persona_1
12995), trascritto presso l'Agenzia del territorio di Roma 1 in data 20/03/2018 ai nn. 22671 R.P. e 31672 R.G., il sig. (C.F. Controparte_4
) ha alienato alla sig.ra (C.F. C.F._2 Parte_1
), la proprietà dei seguenti beni in Comune di Roma, C.F._1 Via Alessandro Trotter n. 35 e precisamente: - appartamento posto al piano sesto della Scala A, distinto con il numero interno 10, della consistenza catastale di vani dieci, a confine con vano scala, appartamento int. 11, distacchi, salvo altri;
- locale soffitta ubicata al piano settimo, distinta con il numero 10 (dieci), a confine con corridoio di accesso, cantina n. 9, distacchi, salvo altri;
- locale box ubicato al piano secondo interrato, distinto con il numero 29 (ventinove), a confine con area di manovra, boxes nn. 28 e 30, salvo altri;
- posto auto scoperto ubicato al piano terra, distinto con il numero interno 7 (sette), a confine con area di manovra, posto auto n. 8, distacchi, salvo altri. Al N.C.E.U. del Comune di Roma (RM), al foglio 281, particella 715: - sub. 501, già sub. 37, Via Alessandro Trotter n. 35, p. 6-7, int. 10, Z.c. 4, Categ. A/2, Cl.2, Vani 10, R.C. Euro 2.065,83 (appartamento e soffitta); - sub. 86, Via Alessandro Trotter n. 35, p. S2, int.
pag. 8 di 16 29, Z.c. 4, Categ. C/6, Cl.5, Mq. 28, R.C. Euro 159,79 (box); - sub. 13, Via Alessandro Trotter n. 35, p. T, int. 7, Z.c. 4, Categ. C/6, Cl.1, Mq. 12, R.C. Euro 39,04 (posto auto). La domanda di ordinare al Conservatore la trascrizione della sentenza non può essere accolta, essendo onere della parte richiedere tale trascrizione ai sensi degli artt. 2658 e 2659 c.c. ed effettuata dal Conservatore ai sensi dell'art. 2655, c.c. Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza e liquidate, come in dispositivo, in base alle tariffe vigenti.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in accoglimento del presente appello, riformare in toto l'impugnata sentenza n. 11086/2023 (Repert. n. 15720/2023 del 12/07/2023) emessa nel corso del procedimento avente R.G. n. 32286/2020 dal Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Dott. Ettore Favara, pubblicata in data 12/07/2023 e notificata in data 13/07/2023, e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare, accogliendo integralmente i motivi d'appello suesposti, la nullità e/o l'illegittimità dell'impugnata sentenza;
2. rigettare la domanda revocatoria ex adverso proposta dalla poiché Controparte_1 inammissibile e/o improponibile nonché infondata in fatto e in diritto per tutti motivi sopra ampiamente esposti;
3. accertare e dichiarare la piena applicabilità al caso di specie del parametro normativo di cui all'art. 2901, comma III c.p.c. con ogni conseguente accoglimento in ordine all'eccezione avanzata dalla SI.ra ed avente ad oggetto la palese inammissibilità Pt_1 della proposta azione revocatoria stante l'accertata natura solutoria e obbligata della compravendita in oggetto e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando l'inammissibilità dell'azione revocatoria ex adverso spiegata;
4. accertare e dichiarare la totale assenza congiunta dei presupposti essenziali e necessari di cui all'art. 2901, comma I, c.p.c., essendo nella specie totalmente inesistenti, assenti, indimostrati e non provati sia l'eventus damni che il consilium fraudis/scentia damni in capo alla SI.ra e, per l'effetto, riformare Pt_1 l'impugnata sentenza accertando e dichiarando l'infondatezza totale anche nel merito dell'azione revocatoria ex adverso spiegata;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite per i due gradi di giudizio.”.
Ha resistito rappresentata dalla mandataria Controparte_1
oggi rassegnando le CP_2 Controparte_3 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectiis, così provvedere: In via preliminare a) Dichiarare inammissibile il gravame avversario per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare, nonché delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro pag. 9 di 16 rilevanza ai fini della decisione impugnata;
b) Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato, non avendo l'appellante offerto alla Corte alcun elemento valido e sufficiente a giustificare una riforma, anche solo parziale, della sentenza resa dal Tribunale di Roma. Nel merito: Rigettare l'interposto appello perché inammissibile ed infondato per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 11086/2023 (Rep. 15720/2023 del 12/07/2023), emessa nel procedimento avente RG 32286/2020 dal Tribunale Ordinario di Roma. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_4
“Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, richiamato ogni altro argomento, tesi ed istanza, anche probatoria, contenuti negli scritti di primo grado, non accolti dal Giudice di I grado e da intendersi in questa sede per riportati e trascritti e al contempo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del gravame spiegato dalla SI.ra Parte_1
e pertanto, in riforma, annullamento e revoca delle statuizioni
[...] censurate “ut supra” nella sentenza n.11086/2023 nel procedimento incardinato al N.R.G.32286 dell'anno 2020, resa dal Tribunale Civile di Roma in data 11 luglio 2023 - pubblicata in data 12 luglio 2023, Nel merito ed in via principale - Ritenere fondati i motivi esposti con il gravame dalla SI.ra pure dall'odierno deducente SI. Parte_2 CP_4
e per l'effetto, - Riformare integralmente la sentenza impugnata –
[...] sopra meglio individuata - accogliendo “in toto” le seguenti domande: 1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di revocatoria ex art. 2901c.c., siccome svolta nel precedente grado di giudizio dalla “ , siccome infondata in fatto ed in diritto, Controparte_1 come meglio in narrativa del presente atto precisato e per l'effetto 2) Accertare e dichiarare la totale assenza dei presupposti essenziali e necessari di cui all'art.2901, comma I, c.c. e per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza accertando e dichiarando l'infondatezza totale anche nel merito dell'azione revocatoria “ex adverso” spiegata e quindi 3) Condannare la “ alle spese e compensi professionali del Controparte_1 doppio grado di giudizio, unitamente agli “accessori” di rito, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
All'udienza del 4/7/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c..
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine pag. 10 di 16 litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello proposto da , cui ha aderito Parte_1 [...] contiene tre motivi. Controparte_4
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Sull'erroneo accertamento in sentenza del prezzo di acquisto - grave violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché carenza totale di motivazione - violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe travisato le risultanze probatorie assumendo che avesse Controparte_4
pag. 11 di 16 destinato al soddisfacimento di debiti scaduti la minor somma di € 480.000, laddove emergeva per tabulas il pagamento di debiti e spese per la somma di € 617.230,99. L'errore avrebbe condotto il Tribunale ad assumere che l'atto di disposizione fosse revocabile, nonostante il prezzo pagato fosse stato quasi interamente destinato al soddisfacimento di debiti scaduti, circostanza che esclude la stessa revocabilità dell'atto, ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c.. L'errore indicava una carenza di motivazione che avrebbe reso nulla la sentenza.
Il secondo motivo è intitolato: “Sull'erronea omessa dichiarazione di inammissibilità dell'azione di revocatoria – violazione, omessa e/o falsa applicazione dell'art. 2901, comma III, c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato che avesse alienato il suo unico bene Controparte_4 immobile per procurarsi la liquidità necessaria per adempiere i debiti scaduti che si erano insinuati nella procedura esecutiva immobiliare in suo danno, sicchè la vendita sarebbe stata in rapporto di strumentalità necessaria con il compimento di un atto dovuto, tanto da escludere la sua stessa revocabilità, ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c..
I due motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati per quanto di ragione.
L'atto dispositivo del 15/3/2018 che la , quale CP_1 cessionaria del credito del Banca Monte dei Paschi di Siena, ha chiesto di revocare è una compravendita tra e Controparte_4 Parte_1 occasionata dalla pendenza della procedura esecutiva presso il Tribunale di Roma n. 1486/2016 RGE. Il compendio venduto è dato da appartamento e pertinenze, costituenti l'intero patrimonio immobiliare di , in Roma Controparte_4 alla via Trotter 35, assoggettato a pignoramento con atto dell'1.8.2016 ad iniziativa di , fratello del debitore, alla cui subastazione Parte_3 hanno concorso i creditori intervenuti Cassa di Risparmio di Fermo, munita di privilegio ipotecario, e Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa, mentre Banca Monte dei Paschi di Siena, la quale frattanto aveva maturato alla data del 6/6/2017 l'ingente credito chirografario di € 4.024.558,88 verso , non è intervenuta nella procedura Controparte_4 esecutiva. Il primo esperimento d'asta era fissato il 9/4/2018 al prezzo di base d'asta di € 774.222,50, con offerta minima di € 582.750,00, che rappresentava il limite al di sotto del quale il prezzo non sarebbe potuto scendere pur in caso di aste deserte.
La vendita all'asta è stata pubblicizzata, e , che Parte_1 abitava nella stessa Via Trotter ed era alla ricerca di un appartamento più
pag. 12 di 16 grande, ne ha avuto conoscenza, e ha cercato, come avrebbe fatto qualsiasi altro interessato, di verificare la convenienza dell'acquisto, prendendo contatti con le parti del giudizio. Con queste ha, così, concordato una soluzione alternativa alla vendita forzata, che, attraverso l'acquisto negoziale, individuasse un prezzo compatibile con l'offerta minima che mettesse i creditori nelle condizioni di soddisfarsi e di abbandonare la procedura. L'intesa anticipò la stessa asta venendo la procedura chiamata per l'estinzione e la cancellazione dei gravami il 15/3/2018 contestualmente alla compravendita notarile tra e e al Controparte_4 Parte_1 versamento del prezzo di € 625.341,32 che venne immediatamente destinato all'integrale soddisfacimento dei creditori e al pagamento di tutte le spese della procedura. Più segnatamente, il prezzo di € 625.341,32 fu pagato con tredici assegni circolari destinati a soddisfare il creditore procedente Parte_3
con €. 50.000,00, il creditore ipotecario intervenuto Cassa di
[...] Risparmio di Fermo con € 480.000,00, il creditore intervenuto Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa con € 67.000,00, l'I.V.G. di Roma, custode del compendio, con €. 5.308,90, il delegato alla vendita Avv. Daniela Terracciano con €. 8.000,00, l'esperto stimatore Arch. Per_3 con €. 1.922,09, il procuratore del debitore Avv. con
[...] Controparte_5
€.5.000,00, mentre la residua somma di €. 8.110,33, venne trattenuta in deposito fiduciario dal notaio e quindi rimessa al debitore CP_4
, diminuita della penale di € 500,00 restituite a per il
[...] Parte_1 ritardo nella consegna delle chiavi. In siffatto contesto è inammissibile, ai sensi del terzo comma dell'art. 2901 c.c., l'azione revocatoria della compravendita che ha doppiato l'estinzione della procedura esecutiva, intentata dalla , quale CP_1 cessionaria del credito del Banca Monte dei Paschi di Siena, perché atto di disposizione destinato all'adempimento doveroso di debiti scaduti.
Non vale obiettare, come fa il primo giudice, che l'esclusione della revocabilità riguarderebbe la vendita, pure servita al pagamento dei debiti scaduti, a condizione che il residuo patrimonio del debitore fosse stato comunque destinato al soddisfacimento delle restanti ragioni creditorie, sicchè, accertato che ha trattenuto per sé la differenza Controparte_4 tra € 625.341,32 ed € 480.000,00, avrebbe comunque cagionato un danno alla , che la abiliterebbe a revocare la compravendita del CP_1
15/3/2018 servita per liquidare tutti gli altri suoi creditori. In realtà, in esito all'estinzione della procedura esecutiva, a CP_4
non è stata restituita la differenza tra € 625.341,32 ed €
[...] 480.000,00, ma quella più contenuta di € 7.610,33 (€ 625.341,32 - € 617.230,99 - € 500,00), la quale, in nessun caso, avrebbe di per sé rappresentato un danno per il creditore di debito pure scaduto che ha trascurato di intervenire nell'esecuzione.
pag. 13 di 16 Vero è che aveva nel suo patrimonio solo Controparte_4 l'immobile di via Trotter, che una volta staggito, rappresentata l'unico cespite con cui avrebbe potuto soddisfare le ragioni di credito scadute, ed è noto che nell'interpretazione del terzo comma dell'art. 2901 c.c.
“L'esenzione dalla revocatoria ordinaria dell'adempimento di un debito scaduto … ricomprende anche l'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, purché essa rappresenti il solo mezzo per tale scopo, ponendosi, in siffatta ipotesi, la vendita in rapporto di strumentalità necessaria con un atto dovuto, sì da poterne escludere il carattere di atto pregiudizievole per i creditori richiesto per la revoca.” (Cass. n. 8992/2020; vedi anche Cass. n.31451/2019; Cass. n. 9816/2018; Cass. n. 7747/2016; Cass. n.11764/2002). La vendita, pure effettuata nella forma negoziale, era nel contesto di quell'esecuzione un atto necessitato e strumentale all'adempimento obbligato dei creditori diligenti che avevano promosso o erano intervenuti nella procedura, circostanza che esclude per legge l'eventus damni per qualsiasi altro creditore. Il Tribunale rimprovera a di aver trattenuto per sé Controparte_4 la differenza non versata ai creditori;
tuttavia, la pur esigua somma di € 7.610,33 non costituisce eventus damni per la Banca Monte dei Paschi di Siena, perché dannoso sarebbe semmai l'atto dispositivo, che per quanto visto era necessitato, non la disponibilità di € 7.610,33. Vero è che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto nell'ipotesi di vendita di un immobile quando la somma realizzata sia stata maggiore di quella impiegata nel pagamento dei debiti poiché anche in tale ipotesi la vendita riveste quel carattere di strumentalità necessaria nei riguardi dei pagamenti dei debiti scaduti che è da solo sufficiente ad escludere la revocabilità dell'atto di disposizione purché sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all'alienazione quale unico mezzo al quale il debitore privo di altre risorse poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua” (Cass. n.10194/2021; Cass. n.7747/2016; Cass.n.14420/2013; Cass. n.14557/2009; Cass. n.1105172009; Cass. n.16756/2006; Cass.n.13435/2004). Non può neppure rimproverarsi a di non aver Controparte_4 rispettato la par conditio creditorum nei pagamenti occasionati dall'estinzione della procedura esecutiva, in pregiudizio di creditore che ha trascurato di intervenire. Vero è che “il principio della par condicio creditorum è sancito a tutela dei creditori nella sola esecuzione concorsuale ed è comunque estraneo alla portata e alla stessa logica della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria” (Cass. n.11766/2020; Cass. n. 31451/2019; Cass. n. 7747/2016; Cass. n. 13435/2004; Cass. n.11764/2002), sicchè ben può il pag. 14 di 16 debitore pagare solo alcuni dei debiti scaduti, nella specie non in ragione discriminatoria ma perché non avrebbero altrimenti rinunciato all'esecuzione, senza per questo che l'adempimento, che resta doveroso, non valga ad escludere la revocabilità dell'atto.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “Sull'assenza dei presupposti richiesti per il valido esperimento della domanda revocatorio ordinaria – assenza dell'eventus damni e del consilium fraudis/scientia damni in capo alla SI.ra – violazione e falsa applicazione dell'art. 2901, comma Pt_1 I, c.c.”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la scientia damni in capo a sul Parte_1 presupposto che non potesse non conoscere della situazione debitoria di per aver esaminato le visure immobiliari acquisite alla Controparte_4 procedura esecutiva, trascurando che così argomentando qualsiasi acquisto in sede esecutiva sarebbe revocabile. Inoltre, il prezzo pagato non sarebbe stato indice di collusione con il debitore, tanto più che aveva dovuto affrontare ingenti spese pari ad € 218.298,69 per rendere abitabile l'immobile venduto privo di agibilità.
Il motivo introduce una questione di merito che è assorbita dalla inammissibilità della revocatoria.
§ 6. – Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, sulla base del valore della causa ragguagliato al credito di € 4.024.558,88 a cautela del quale è promossa revocatoria (vedi da ultimo Cass. n. 3697/2020), e quindi con riguardo allo scaglione da € 4.000.001 ad € 8.000.000, secondo parametri minimi, avuto riguardo alla collocazione del valore in prossimità di tale inferiore importo.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di rappresentata dalla
[...] Controparte_1 mandataria oggi con CP_2 Controparte_3 l'adesione di contro la sentenza n. 11086 Controparte_4 pubblicata il 12/7/2023 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la revocatoria dell'atto di compravendita del 15/3/2018 a rogito Notaio di Roma (rep. Persona_1 18197, racc. 12995), trascritto presso l'Agenzia del territorio di Roma 1 in data 20/03/2018 ai nn. 22671 R.P. e 31672 R.G.;
pag. 15 di 16 2. – condanna rappresentata dalla mandataria Controparte_1
oggi al CP_2 Controparte_3 pagamento delle spese di lite, in favore di e Parte_1 di liquidate, per ciascuno, per il primo Controparte_4 grado in complessivi € 32.000,00, di cui € 5.061,00 per la fase di studio, € 3.339,00 per la fase introduttiva, € 14.867,00 per la fase di trattazione, € 8.803,00 per la fase decisoria, e, per il presente grado, in complessivi € 28.732,00, di cui 6.268,00 per la fase di studio, € 3.645,00 per la fase introduttiva, € 8.397,00 per la fase di trattazione, € 10.422,00, oltre spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi, quanto alle spese liquidate in favore di in favore Controparte_4 del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma il giorno 4/7/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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