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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 967/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3798/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N.22 89127 Reggio Di Calabria RC elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013596592000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013596592000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013596592000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria la CCIA di RC e AdER.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato l'avviso di intimazione di pagamento n.
09420249013596592000, limitatamente alle prodromiche cartelle di pagamento in esso indicate n.
09420110006771855001, 09420140018582392001, 09420140022915485000 avente ad oggetto il mancato pagamento di Diritto annuale Camera di commercio anno 2008, 2012; Tassa automobilistica ANNO 2010 regolarmente notificate.
Eccepiva oltre la prescrizione dei crediti, anche e soprattutto la circostanza che, in data 06/07/2023 veniva notificata intimazione di pagamento n. 09420239003735983000 concernente, tra le altre, anche le cartelle di pagamento n. 09420110006771855001, 09420140018582392001, 09420140022915485000 (Camera di commercio anno 2008, 2012; Tassa automobilistica ANNO 2010) e che avverso detta intimazione veniva proposto rituale ricorso dinanzi la CGT di Reggio Calabria, depositato in data 27/12/2023 con cui veniva chiesto l'annullamento della stessa intimazione nonché della prodromica cartella/ruoli.
Evidenziava e documentava che la CGT di Reggio Calabria, con sentenza n. 7707/2024, depositata il
04/11/2024, accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente annullando l'intimazione di pagamento n.
09420239003735983000 nella parte relativa al preteso pagamento dei crediti riportati nelle cartelle di pagamento n.09420110006771855001, 09420140018582392001, 09420140022915485000 .
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che sosteneva che la sentenza 7707/2024 ha annullato solo l'intimazione del 2015 e che dunque dal 2015 non era ancora decorso il termine prescrizionale decennale e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, che sosteneva la legittimità della propria richiesta
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che in forza dell'intervenuto annullamento giurisdizionale chiedeva la Cessazione della materia del contendere. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'annullamento della intimazione del 2015 e l'assenza di ulteriori intimazioni ha comportato il decorso del termine prescrizionale, che per i diritti camerali è quinquennale (trattandosi di obbligazioni periodiche) e per la tassa auto decennale, diversamente da quanto, seppur argomentatamente, ha sostenuto la Regione
Calabria.
Deve infatti rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3798/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Reggio Calabria - Via Tommaso Campanella N.22 89127 Reggio Di Calabria RC elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013596592000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013596592000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249013596592000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria la CCIA di RC e AdER.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato l'avviso di intimazione di pagamento n.
09420249013596592000, limitatamente alle prodromiche cartelle di pagamento in esso indicate n.
09420110006771855001, 09420140018582392001, 09420140022915485000 avente ad oggetto il mancato pagamento di Diritto annuale Camera di commercio anno 2008, 2012; Tassa automobilistica ANNO 2010 regolarmente notificate.
Eccepiva oltre la prescrizione dei crediti, anche e soprattutto la circostanza che, in data 06/07/2023 veniva notificata intimazione di pagamento n. 09420239003735983000 concernente, tra le altre, anche le cartelle di pagamento n. 09420110006771855001, 09420140018582392001, 09420140022915485000 (Camera di commercio anno 2008, 2012; Tassa automobilistica ANNO 2010) e che avverso detta intimazione veniva proposto rituale ricorso dinanzi la CGT di Reggio Calabria, depositato in data 27/12/2023 con cui veniva chiesto l'annullamento della stessa intimazione nonché della prodromica cartella/ruoli.
Evidenziava e documentava che la CGT di Reggio Calabria, con sentenza n. 7707/2024, depositata il
04/11/2024, accoglieva il ricorso proposto dal ricorrente annullando l'intimazione di pagamento n.
09420239003735983000 nella parte relativa al preteso pagamento dei crediti riportati nelle cartelle di pagamento n.09420110006771855001, 09420140018582392001, 09420140022915485000 .
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che sosteneva che la sentenza 7707/2024 ha annullato solo l'intimazione del 2015 e che dunque dal 2015 non era ancora decorso il termine prescrizionale decennale e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, che sosteneva la legittimità della propria richiesta
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che in forza dell'intervenuto annullamento giurisdizionale chiedeva la Cessazione della materia del contendere. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'annullamento della intimazione del 2015 e l'assenza di ulteriori intimazioni ha comportato il decorso del termine prescrizionale, che per i diritti camerali è quinquennale (trattandosi di obbligazioni periodiche) e per la tassa auto decennale, diversamente da quanto, seppur argomentatamente, ha sostenuto la Regione
Calabria.
Deve infatti rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi
€ 143,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.