TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 12713/2023 del Ruolo Generale, cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 13914/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ivan Raffaele Silvio Pacifico e Antonella Moscato, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cervantes n. 55;
-ATTORE r.g. 12713/23 e CONVENUTO r.g. 13914/23-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. AleSSndro Carella, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 91;
-CONVENUTA r.g. 12713/23 e ATTRICE r.g. 13914/23-
Oggetto: opposizioni ex art. 615 c.p.c. a precetti di pagamento
Conclusioni: all'udienza del 8 gennaio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione delle controversie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto al n. 12713/2023 R.G. ed assegnato allo scrivente, il di Napoli si è opposto all'atto di Parte_1 precetto in oggetto notificatogli ad istanza di in data 9.05.2023, per Controparte_1
l'importo complessivo di € 28.497,71 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “il Tribunale, reietta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione e deduzione, voglia: - In via preliminare, sospendere la minacciata esecuzione, ricorrendone gravi motivi;
- Nel merito, - Accertare la nullità, illegittimità e l'inefficacia del precetto notificato al opponente il 09.05.2023 dalla RA , dichiarando che Parte_1 Controparte_1 quest'ultima non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente per gli importi indicati al precetto, essendo il suo credito pari ad €. 22.671,68 oltre interessi legali dal deposito della sentenza calcolati tenendo conto di quanto indicato a pag. 4 del presente atto;
- Dichiarare la compensazione tra il credito della condomina, RA , Controparte_1 pari ad €. 22.671,68 e il credito vantato dal Condominio nei confronti della condomina RA pari ad €. 31.469,39 e, per lo effetto;
- Condannare la RA CP_1 CP_1 al pagamento nei confronti del Condominio dell'importo di €. 8.797,71 oltre
[...] interessi legali;
- Condannare la opposta RA al pagamento delle spese e degli CP_1 onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti difensori”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in forza della sentenza n. 10537/2022, emeSS dal Tribunale di Napoli in data 20.11.2022, pubblicata il 24.11.2022, notificata unitamente al precetto, che in accoglimento della domanda di risarcimento danni da infiltrazioni avanzata da nei confronti del Controparte_1 [...]
, lo ha condannato, tra gli altri, “al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di euro 39.006,24, oltre interessi al tasso legale annuo sulla Controparte_1 somma originaria devalutata in base agli indici ISTAT FOI alla data dell'illecito (gennaio 2017) e di anno in anno rivalutata sulla base dei medesimi indici, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché successivi interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo”, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite.
Con lo strumento di reazione azionato l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità e/o inefficacia del precetto opposto e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata contestando il quantum debeatur. In particolare, ha sostenuto che, sebbene la creditrice precettante avesse scomputato dall'importo complessivo del credito quanto già corrisposto dal per un ammontare complessivo Parte_1 pari a € 17.600,00, avrebbe nondimeno errato nella determinazione della base di calcolo, computando accanto alla sorta capitale di € 39.006,24, l'ulteriore importo di € 6.360,47 a titolo di “rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulla scorta di quanto previsto dal G.U. in sentenza”, così contemplando l'ammontare della rivalutazione già incluso nell'importo liquidato in sentenza. A detto importo, stando al tenore letterale del titolo, andava aggiunto il solo ammontare degli interessi legali dalla data dell'illecito (gennaio 2017) a quella di pubblicazione della sentenza
(24.11.2022) nella misura di € 865,44 per un importo complessivo di € 39.871,67 e non di € 45.366,71 da cui detrarre le somme già corrisposte, per un credito residuo effettivo ad € 22.671,68 in luogo di quello precettato di € 28.497,71. In secondo luogo, ha precisato di vantare un credito nei confronti della precettante in virtù del D.I. n.
- 2 - 6498/2019 emesso dal Tribunale di Napoli provvisoriamente esecutivo, riservandosi di azionarlo in separata sede, ed ha eccepito in compensazione un controcredito di maggior ammontare (€ 31.469,39) vantato nei confronti della steSS precettante in virtù di due delibere di approvazione di consuntivi della gestione condominiale, la delibera del 10.09.2020 per gli anni 2018 – 2021 e la delibera del 15.12.2022. Su tali premesse parte attrice ha sostenuto che il debito di cui al precetto deve ritenersi, in ogni caso, estinto per compensazione residuando un importo ad avere in favore del Condominio, pari ad € 8.797,71, di cui ha richiesto la condanna in via riconvenzionale.
Si è costituita deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 della domanda ex art 617 c.p.c. perché proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica del precetto. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della contestazione degli importi precettati perché calcolati in pedissequa applicazione del contenuto della sentenza azionata e compresivi, oltre degli importi dovuti per rivalutazione ed interessi, anche dell'importo del 50% delle spese della ctu (€ 400,00) anticipate dalla steSS precettante, come già comunicati via pec al Parte_1 intimato che, senza nulla eccepire, aveva anche provveduto al pagamento di acconti per complessivi € 17.600,00. In ordine alla compensazione, ha eccepito di aver proposto opposizione al D.I. n. 6498/2019 conseguito dal Condominio nei suoi confronti e che tale circostanza, di per sé sola, impedirebbe la compensazione trattandosi di credito contestato e sub iudice. Ha inoltre allegato che la ctu disposta nell'ambito del medesimo giudizio aveva ridotto l'importo indicato in decreto, potendo al più disporsi la compensazione limitatamente a detto importo. Ha poi contestato espreSSmente la validità del residuo ammontare del preteso controcredito basato su delibere condominiali, perchè non costituenti titoli esecutivi, la prima riferita in parte ad importi, a suo dire, già posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo e la seconda espreSSmente impugnata, difettando quindi i prescritti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Di conseguenza, ha domandato il rigetto della domanda riconvenzionale stante l'inesistenza del controcredito nell'ammontare dedotto e l'infondatezza dell'operata rideterminazione del credito precettato. Ha infine allegato, di aver proposto opposizione al precetto notificatole in data 31.05.2023 dal in virtù del predetto D.I. n. 6498/2019, Parte_1 opposizione iscritta al n. 13914/2023 dell'R.G. di questo Tribunale. Ha, pertanto, concluso perché “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione cautelare avanzata da controparte in quanto mancano i presupposti sia in fatto che in diritto richiesti per la sua concessione. - Sempre in via preliminare rigettare l'atto di citazione proposto dal in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t. per inammissibilità dello stesso essendo stato promosso oltre il termine perentorio dei 20 giorni previsto dalla Legge e per l'effetto condannare il summenzionato Condominio al pagamento della somma di € 28.497,71 oltre interessi legali. -
- 3 - Nel merito: rigettare la richiesta di compensazione legale dei crediti formulata da
[...]
in persona dell'Amministratore p.t. per mancanza dei Parte_1 requisiti richiesti dalla legge vigente in materia;
in subordine e qualora il Giudice adito ritenga che ne sussistano i presupposti in tale sede, di applicare la compensazione legale ex art. 1243 alla sola somma di € 4.582,58 considerandolo, invece, inapplicabile per i debiti condominiali per tutto quanto esposto al punto c.2). - Sempre nel merito rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t. nei confronti della sig.ra per l'importo di € Controparte_1
8.797,71 in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto anche e soprattutto per quanto sopra esposto anche in riferimento alla compensazione legale. - Il tutto con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali”.
All'udienza di prima comparizione, rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Proprio come anticipato in sede di costituzione nel giudizio previamente istaurato, con citazione iscritta al n. 13914/2023 R.G., assegnata alla cognizione della TT.SS
, ha opposto l'intimazione di pagamento notificatale Per_1 Controparte_1 ad istanza del in data 31 maggio 2023 Parte_1 per il pagamento della complessiva somma di € 9.866,92, di cui € 9.215,63 in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6498/2019, € 324,80 per interessi legali dal 30.07.2019 al 22.05.2023, oltre spese, compensi e accessori dell'atto di precetto.
La parte ha contestato l'ammontare del credito azionato dal eccependo Parte_1
a sua volta in compensazione il suo maggior credito portato dalla sentenza n. 10537/2022 posta a fondamento dell'intimazione costituente oggetto della previa opposizione istaurata dal Ha concluso chiedendo “In via preliminare, Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito eventualmente inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, sospendere, per i motivi di cui sopra, l'efficacia esecutiva del titolo. Nel merito dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di precetto per le ragioni su esposte sia in fatto che in diritto. In via subordinata, qualora dovesse riconoscere quale dovuto l'importo oggetto dell'atto di precetto e/o un diverso importo che dovesse emergere in corso di causa dalla sig.ra nei confronti del in Controparte_1 Parte_1 persona dell'Amministratore p.t. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito compensare detto importo con il maggior credito a Sua volta vantato dalla sig.ra nei confronti del Controparte_1
Condominio stesso in forza della sentenza n. 10537/2022 emeSS dal Tribunale di Napoli in data 20 novembre 2022. Condannare parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese forfettarie generali come per legge”.
- 4 - Si è costituito nel giudizio successivo il Condominio intimante, deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione e rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'invocata compensazione legale, attesa la contestazione del credito. La parte ha concluso chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectiis, così provvedere: Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, inammissibile ed infondata, non ricorrendone i gravi motivi;
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta poiché inammissibile e comunque infondata per tutti i motivi esposti nel presente atto e, conseguentemente, confermare l'atto di precetto opposto;
Rigettare l'eccezione di compensazione per i motivi di cui sopra;
Rigettare, altresì, ogni altra domanda, anche istruttoria, formulata dall'opponente; Condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite con attribuzione ai sottoscritti avvocati”.
Alla prima udienza fiSSta in questo giudizio, il giudice designato TT.SS Per_1 ha denegato la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo azionato,
[...] rigettato le richieste istruttorie assumendo la natura documentale della controversia, riservato alla decisione estesa al merito la liquidazione della spese della fase cautelare e trasmesso gli atti al Presidente dell'Area esecuzione per l'eventuale riunione della controversia a quella previamente istaurata, a parti invertite, iscritta al n. 12713/2023 R.G. Il Presidente ha assegnato il giudizio a questo Giudice, fiSSndolo all'udienza dell'8 gennaio 2025 al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei presupposti per la riunione con l'altra causa, chiamata in pari data.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 è stata disposta la riunione al giudizio R.G. n. 12713/2023 di quello successivamente promosso dalla recante R.G. n. CP_1
13914/2023, attesa la sussistenza di profili di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e, ritenute mature per la decisione, le cause riunite sono state riservate a sentenza con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione a precetto spiegata nel giudizio portante è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati, mentre è infondata quella promoSS dall'opposta nel giudizio successivamente istaurato, poi riunito al primo.
Ai fini della disamina delle questioni che formano oggetto degli autonomi giudizi, appare opportuno perimetrare il petitum e la causa petendi degli stessi, anche in ragione della connessione che li caratterizza e ne ha favorito la riunione.
Con l'opposizione al precetto notificato in data 9.05.2023, iscritta al n. R.G. 12713/2023, il di Napoli ha Parte_1 contestato il credito precettato dalla ritendendolo eccedente il dovuto, CP_1 perché comprensivo di importi erroneamente computati dalla creditrice in contrasto
- 5 - con quanto espreSSmente statuito dalla sentenza n. 10537/2022 del Tribunale di Napoli sottesa all'intimazione. Ha poi eccepito in compensazione un controcredito di ammontare superiore, fondato non già sul D.I. n. 6498/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in favore del medesimo pure richiamato, ma su due delibere Parte_1 assembleari di approvazione di consuntivi di gestione e relativi riparti, dalle quali emergeva la morosità della condomina per le somme ivi indicate Controparte_1 pari, complessivamente, a € 31.469,39.
Con il procedimento successivamente iscritto (R.G. n. 13914/2023), poi riunito al precedente giudizio, ha invece impugnato il precetto notificatole Controparte_1 in data 31.05.2023 ad istanza del di Parte_1
Napoli, dell'ammontare complessivo di € 9.866,92, comprensivo di onorari dell'atto di precetto, spiccato in virtù del su menzionato D.I. n. 6498/2019 munito di provvisoria esecutorietà. Con la proposta opposizione l'intimata ha lamentato l'erroneità del credito precettato allegando di aver opposto il decreto ingiuntivo e chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà, disposta dal giudice dell'opposizione solo in relazione all'importo di € 795,60, ma confermata per la restante somma di € 9.215,63. Ha inoltre precisato che nell'ambito di tale opposizione era stata disposta una ctu che aveva ridotto il debito in capo all'ingiunta, cosicché non poteva intimarsi il pagamento del maggior importo indicato in precetto. Infine, ha opposto in compensazione il suo maggior controcredito derivante dalla sentenza n. 10537/2022 del Tribunale di Napoli posta a base del precetto opposto nel giudizio anteriormente promosso.
Nel costituirsi in giudizio, il precettante ha dedotto, preliminarmente, Parte_1
l'inammissibilità del primo motivo con cui si contestava l'ammontare dell'ingiunzione sottesa al precetto, trattandosi di questione riservata al giudice del merito, ovvero al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione in quanto formulata con riferimento al controcredito derivante dalla sentenza n. 10537/2022 del Tribunale di
Napoli, contestato con la proposta opposizione al precetto notificato al Parte_1 in virtù della medesima sentenza.
Ciò posto, giova procedere all'esame dei motivi avanzati nel giudizio portante.
In via del tutto preliminare va respinta, in quanto del tutto malriposta, l'eccezione spiegata dalla convenuta di inammissibilità dell'opposizione perché CP_1 tardiva.
L'opposizione al precetto spiegata dal Condominio intimato, difatti, va sussunta nell'ambito di operatività dell'opposizione preventiva all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., non all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., atteso che la
- 6 - contestazione del quantum del credito precettato, al pari della deduzione di fatti sopravvenuti modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria portata dal titolo, costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Quanto al merito delle doglianze proposte, con il primo motivo di opposizione il intimato ha sostenuto l'erroneità dell'importo precettato ritenendo che Parte_1 il computo della somma di € 6.360,47 a titolo di “rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulla scorta di quanto previsto dal G.U. in sentenza” sia avvenuto in contrasto con l'espresse statuizioni del titolo azionato.
Più nel dettaglio, ha sostenuto come dal tenore letterale della sentenza si evincesse inequivocabilmente che l'importo preteso a titolo di rivalutazione sulla sorta capitale era già stato incluso nell'ammontare di € 39.006,24, al cui pagamento il condomino era stato condannato nel dispositivo della sentenza. Ciò in quanto la steSS pronuncia, alla pagina 7, ha definito l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno dal “all'attualità” e, alla pagina 8, ha precisato che “Trattandosi di debito Parte_1 di valore, occorre altresì riconoscere il pregiudizio da lucro ceSSnte legato al ritardato pagamento del risarcimento, che in ossequio agli insegnamenti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, si ritiene di poter quantificare mediante il riconoscimento degli interessi al tasso legale annuo sulla somma originaria devalutata alla data dell'illecito (gennaio 2017) di anno in anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza”. Pertanto, ha concluso l'attore, il Tribunale nel condannare all'importo dovuto all'attualità avrebbe già operato la rivalutazione sulla somma dovuta al momento dell'illecito e sino alla data di pubblicazione della sentenza, cosicché dall'importo preteso andrebbe espunta la quota indicata a titolo di rivalutazione e computati i soli interessi dalla data dell'illecito e fino alla sentenza e quelli successivi sino al precetto, incontestata la somma pretesa per compenso del CTU (€ 400).
Il motivo è degno di accoglimento.
Proprio la disamina della sentenza e l'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione, unitamente ai principi presidianti la materia, confortano la tesi difensiva dell'opponente Parte_1
Il giudizio definito con il provvedimento azionato attiene al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti da in conseguenza di fenomeni Controparte_1 infiltrativi all'appartamento di proprietà provenienti dal lastrico solare del fabbricato condominiale. Il Giudice istruttore, nel far proprie le risultanze dell'accertamento peritale disposto in corso di causa, ha precisato che l'attrice ha richiesto
“genericamente il risarcimento di tutti i danni attualmente accertabili al bene di sua proprietà (…)” (vd. pag. 5) e ha richiamato la conclusione cui il consulente tecnico d'ufficio è
- 7 - giunto in ordine alla quantificazione dei lavori occorrenti ad eliminarne la causa e i provocati danni, precisando: “Infine, tenuto conto della sussistenza delle infiltrazioni lamentate dall'attrice e documentate in atti, con fenomeni infiltrativi in parte pregressi, in parte attivi e nuovi rispetto alle risultanze delle relazioni tecniche depositate in atti, si ritiene che i consistenti danni, presenti all'attualità, abbiano prodotto uno stato di grave degrado nei diversi ambienti ed impediscano la libera fruizione ed il naturale godimento dell'appartamento, dimora familiare di parte attrice”(vd. pag. 6).
Alla pagina 7 della steSS motivazione si legge ancora: “In definitiva i danni accertati nell'appartamento dell'attrice vanno ricondotti alla responsabilità esclusiva del Parte_1 che non ha tempestivamente provveduto ad eseguire sulle parti comuni gli interventi neceSSri ad eliminare le infiltrazioni successive agli eventi del 2015. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il convenuto va condannato al pagamento, in Parte_1 favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immobile di proprietà della
dell'importo di euro 34.006,24”. CP_1
Il Tribunale adito, nel precisare che l'attrice aveva richiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale patito per essere stata costretta a vivere in un ambiente insalubre, ha poi aggiunto: “va imputato al disagio derivante dalle carenze CP_2 abitative che hanno caratterizzato e tutt'ora intereSSno la cameretta e la camera da letto 2 imputabili alla insufficiente tenuta della copertura a doppia falda e dei singoli componenti. L'entità del fenomeno infiltrativo riscontrato ed il protrarsi della situazione inducono a liquidare per tale voce di danno l'ulteriore importo di euro 5000,0. Complessivamente il convenuto va, quindi, condannato al pagamento, in favore dell'attrice, Parte_1 dell'importo di euro 39.006,24. Trattandosi di debito di valore, occorre altresì riconoscere il pregiudizio da lucro ceSSnte legato al ritardato pagamento del risarcimento, danno, che in ossequio agli insegnamenti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, si ritiene di poter quantificare mediante il riconoscimento degli interessi al tasso legale annuo sulla somma originaria devalutata alla data dell'illecito (gennaio 2017) di anno in anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma complessivamente dovuta, per il periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.)”.
Di conseguenza, accertata la responsabilità del convenuto nella Parte_1 produzione dei danni, il Tribunale di Napoli lo ha condannato al capo 1) all'esecuzione dei lavori indicati nella ctu ed al capo 2), “al pagamento, in favore di della somma di euro 39.006,24, oltre interessi al tasso legale annuo sulla Controparte_1 somma originaria devalutata in base agli indici ISTAT FOI alla data dell'illecito (gennaio 2017) e di anno in anno rivalutata sulla base dei medesimi indici, sino alla data di
- 8 - pubblicazione della presente sentenza, nonché successivi interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo”.
È quindi evidente come l'importo complessivamente liquidato a titolo di risarcimento danno in favore di sia stato determinato con Controparte_1 riferimento all'attualità in virtù dei danni accertati dal consulente tecnico nominato d'ufficio e, d'altra parte, il tenore letterale della motivazione e del dispositivo convergono su tale interpretazione in quanto condannano al pagamento della somma di € 39.006,24 “oltre” interessi al tasso legale annuo da calcolarsi sulla somma (€ 39.006,24 ndr) “devalutata” in base agli indici Istat Foi alla data dell'illecito. Ciò significa, quindi, che l'importo di cui alla condanna è stato determinato all'attualità mediante il computo della rivalutazione e che, al fine di quantificare gli interessi legali dovuti quale lucro ceSSnte, detto importo va devalutato alla data dell'illecito (gennaio 2017), per poi calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno sino alla pubblicazione della sentenza.
D'altra parte, la pronuncia si è attenuta ai principi formulati in materia dal Supremo
Consesso della Corte di CaSSzione con la sentenza n. 1712/1995 espreSSmente richiamata.
In caso di risarcimento danni per debiti di valore vanno difatti computati rivalutazione e interessi. Il danno, ha precisato la Corte, “può essere liquidato in forma specifica, ma se è liquidato per equivalente, deve comprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione”. La rivalutazione assolve alla funzione di reintegrare il danneggiato nella steSS situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma (che viene liquidata con riguardo al momento in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Sulla somma così determinata (danno + rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo (detti compensativi, perché compensano il ritardo). Sulla somma finale liquidata (che si converte in debito di valuta) saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Ne discende che il credito precettato andrà rideterminato mediante espunzione della rivalutazione ulteriormente e indebitamente pretesa dalla creditrice opposta e calcolando gli interessi secondo la metodica innanzi indicata.
Venendo, pertanto, al motivo di opposizione afferente all'eccepita compensazione con un controcredito di maggior importo, va in primo luogo affermata l'ammissibilità dell'eccezione.
- 9 - La compensazione è un fatto estintivo della cui cognizione può essere investito il giudice dell'opposizione all'esecuzione (cfr. da ultimo Cass. civ., ord. n. 30323/2019).
Tuttavia la giurisprudenza, anche di legittimità, ha più volte enunciato, con riferimento alla compensazione, il principio in forza del quale in sede di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, promoSS in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, con la conseguenza che la compensazione non è opponibile ogniqualvolta eSS risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto (cfr., tra le altre, Cass. 30 novembre 2005 n. 26089).
Sempre sul piano generale, la steSS giurisprudenza di legittimità ha precisato che il credito litigioso difetta del requisito di certezza neceSSrio alla verificazione della compensazione legale affermando che “la contestazione giudiziale dell'esistenza – così come dell'ammontare – del controcredito ne impedisce la compensazione legale ex art. 1243, co. 1, c.c., essendo sufficiente rilevare in proposito come il requisito della certezza del credito, oltre a quelli della esigibilità e liquidità, sia implicitamente richiesto quale elemento neceSSrio dalla norma dell'art. 1243 c.c., atteso che la contestazione del credito viene a risolversi in ogni caso anche in un difetto del requisito di liquidità” (vd. Cass. civ., S. U. sent. n. 2234/1975; Cass. lav., sent. n. 14818/2002; Cass. civ., sent. n. 13208/2010; Cass. civ., sent. n. 13279/2016).
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte di CaSSzione sono intervenute con la pronuncia n. 23225/2016, dirimendo il contrasto insorto circa l'ammissibilità della compensazione con il credito cosiddetto litigioso precisando che “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (…). Per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 cod. proc. civ., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta.”
Ebbene, venendo in medias res, l'opponente sebbene nell'argomentare la Parte_1 dedotta eccezione abbia fatto riferimento all'esistenza di un credito derivante da un
D.I. del 2019 del Tribunale di Napoli emesso nei confronti dell'opposta provvisoriamente esecutivo, ha poi eccepito propriamente in compensazione un diverso controcredito di maggior valore, dell'importo complessivo di € 31.469,39,
- 10 - derivante da due delibere condominiali di approvazione del rendiconto consuntivo, l'una del 10.09.2020 per una debitoria in capo all'opposta pari ad € 3.102,52, l'altra del
15.12.2022 per una debitoria complessiva pari da € 28.366,87.
L'opposta, nel resistere all'eccezione, ha contestato la quantificazione del credito di cui alle cennate delibere sostenendo la loro inidoneità, in ogni caso, a fondare l'eccepita compensazione in quanto atti unilaterali relativi ad un credito privo di certezza e di liquidità. Ha eccepito, segnatamente, l'illegittimità della prima delibera perché comprensiva di importi già posti a base del ricorso monitorio, rimarcando l'illiquidità del credito di cui alla seconda delibera del 2022 in quanto impugnata nel giudizio recante R.G. n. 24364/2023.
In ordine alla natura della delibera condominiale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la delibera dell'assemblea condominiale di ripartizione delle spese è un titolo di credito del Condominio (cfr. Cass. civ., sent. n. 7265/2014), ribadendo anche di recente il seguente principio di diritto: “La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la Parte_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex articolo 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non paSSta in giudicato, annullato la deliberazione” (Cass. civ., sent., n. 21094/2023).
In un precedente arresto, la steSS giurisprudenza aveva precisato inoltre che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”; ove l'opponente si limiti a dedure l'annullabilità della deliberazione senza chiedere una pronuncia di annullamento la steSS è inammissibile (Cass. civ., S.U. sent. n. 9839/2021).
Tanto precisato e ricorrendo alle su esposte coordinate giurisprudenziali in ordine ai presupposti della compensazione legale o giudiziale, va escluso che poSS dichiararsi la compensazione con il credito consacrato nella delibera assunta nel 2020, sebbene non opposta, in quanto antecedente alla formazione del titolo posto in esecuzione (sent. n. 10537/2022 del Tribunale di Napoli).
- 11 - Quanto alla delibera del 15.12.2022 la steSS è - sì - successiva alla sentenza azionata, ma è stata impugnata in relazione al deliberato di cui al punto 4 inerente il giudizio definito con la sentenza sottesa al precetto con oneri ripartiti nell'allegata tabella W. Residua però un importo non contestato pari ad € 2.309,00 in riferimento agli altri punti all'ordine del giorno. Per quanto in precedenza chiarito deve escludersi la compensabilità della parte di credito contestato.
Invero, parte opposta con le note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni ha allegato l'avvenuta estinzione del giudizio di impugnazione della delibera condominiale perché sostituita con delibera del 10.01.2024 (nelle note l'opposta scrive 2023, ma la delibera del dicembre 2024 che la richiama indicata il 10.01.2024) che aveva eliminato la deliberazione impugnata, corrispondente alla tabella W. La parte non ha prodotto la delibera in parola, ma la circostanza risulta ammeSS e non contestata da parte attrice che solo con la comparsa conclusionale ha allegato un nuovo deliberato assembleare del 10.12.2024 con cui è stato ripristinato il riparto contenuto della tabella W approvato con l'iniziale delibera del 15.12.2022.
La compensazione va pertanto dichiarata e circoscritta agli oneri debitori di cui alla delibera del 15.12.2022, poiché non contestati, tenuto conto in ogni caso che per la residua creditoria la steSS ha perso efficacia a seguito della sostituzione con successiva delibera che ha annullato la tabella relativa al punto 4 dell'o.d.g. oggetto dell'impugnativa giudiziale, per l'effetto abbandonata. In merito, va escluso difatti che poSS trovare rilevanza nel presente giudizio la circostanza che le voci di debito contenute nella delibera del 2022, poi annullate, siano state da ultimo ripristinate con ulteriore delibera condominiale del dicembre 2024 perché trattasi di allegazione di un fatto nuovo avvenuto solo con la comparsa conclusionale, inammissibile perché sottratto al contraddittorio.
Pertanto, ridotto il credito precettato in ragione dell'accoglimento del primo motivo di opposizione, andrà operata la compensazione con l'importo di € 2.309,00 non contestato come risultante dai saldi debitori a carico dell'opposta condomina di cui agli allegati P1, H1, Port. 2, FEC 2 della medesima delibera. Val la pena sottolineare che non trova giustificazione il riferimento al diverso importo di € 6.765,00, contenuto negli scritti difensivi conclusionali dell'opponente a titolo di credito non contestato, in quanto comprensivo di voci di debito contenute nella tabella W di cui al punto 4 dell'o.d.g. impugnato e poi annullato dalla steSS assise condominiale, come pocanzi chiarito.
Sebbene l'eccezione di compensazione risulti fondata solo nei limiti esposti, non va tralasciato di considerare che nella fattispecie l'opponente ha formulato anche domanda di condanna all'eccedenza del credito residuante dall'opposta compensazione.
- 12 - In merito, il su richiamato arresto della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (sent. n. 23225/2016) ha avuto modo di precisare che “Se il convenuto chiede non soltanto il rigetto della domanda dell'attore per compensazione con un suo credito di ammontare superiore, ma anche la condanna dell'attore a pagargli la differenza, ricorre l'ipotesi dell'art. 36 c.p.c., di domanda riconvenzionale che dipende dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. In tal caso, poiché la compensazione giudiziale prevista dal secondo comma dell'art. 1243 c.c., è ammeSS solo se sussiste la facile e pronta liquidazione del credito opposto, egli, coordinando gli artt. 35, 36 e 112 c.p.c., deve emettere condanna per il credito principale certo e liquido, rigettare l'eccezione di compensazione giudiziale, ed iniziare l'istruttoria per il controcredito, ove competente, ovvero rimettere la causa su di esso al giudice competente non potendo allo stato il controcredito operare come compensativo, avendo il convenuto chiesto per esso la condanna dell'attore. Quindi il giudice, operata la valutazione insindacabile e discrezionale di non liquidabilità facile e pronta del controcredito, e per tale ragione respinta l'eccezione di compensazione, deve provvedere sulla domanda riconvenzionale di condanna per il controcredito”.
Ed ancora, “Nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria” (Cass. civ., sent., n. 12436/2021). Tale pronuncia ha precisato che “Deve, pertanto, ormai ritenersi superato - e comunque non condivisibile - il diverso orientamento espresso dalla isolata decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 19/03/1979, Rv. 397948 - 01, secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre, ed al giudice esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validita' del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento
o siano in contrasto con il contenuto di esso", salvo il caso di espreSS accettazione del contraddittorio” atteso che “la c. d. riconvenzionale dell'opponente, nell'ipotesi di azione ex art. 615, 1° comma, c. p.c. del tipo di quella esercitata nel caso di specie, non richiede l'accettazione del contraddittorio” (vd. Cass. civ., sent. 11449/2003 cit.).
Per questo verso, non risulta alcuna ragione ostativa all'accertamento da parte di questo Giudice della sussistenza della creditoria incorporata nella delibera del 10.09.2020, escluso che, per quanto già esposto, poSS accertarsi una ulteriore ragione di credito in favore del discendente dalla delibera di cui al 15.12.2022, Parte_1 eccezion fatta per l'importo non contestato.
- 13 - Circa la delibera del 2020, la creditrice opposta si è limitata a dedurre in via di eccezione l'illegittimità dalla delibera di approvazione del rendiconto consuntivo degli anni 2018, 2019 e 2020, sostenendo che avrebbe incluso voci (“spese ordinarie per l'anno 2019”) già inserite nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al contrario, l'opponente ha rimarcato più volte la correttezza della delibera e la sua definitività per omeSS impugnazione nel termine decadenziale prescritto.
Ebbene, l'assunto di parte opposta, oltre che smentito dagli atti atteso che il ricorso monitorio in atti riguardava gli oneri condominiali ordinari e straordinari derivanti dall'approvazione del rendiconto consuntivo del 2016 e di quello preventivo del 2017, risulta inammissibile per quanto su esposto. La presunta invalidità della delibera è stata formulata solo nel presente giudizio in via di eccezione, oltre il termine decadenziale di trenta giorni, e non è stata accompagnata dalla domanda di annullamento della delibera medesima.
La delibera, dunque, è da ritenersi valida ed efficace (art. 1137 c.c.) e così il credito del nei confronti dell'opposta ivi consacrato nella misura di € 3.102,52, Parte_1 oltre interessi dalla data della delibera e fino all'effettivo soddisfo, al cui pagamento va condannata l'opposta Controparte_1
In definitiva, l'opposizione al precetto spiegata dal Parte_1
di Napoli risulta parzialmente fondata, dovendosi procedere in primo
[...] luogo alla rideterminazione del credito precettato e poi alla compensazione con il credito derivante dalla delibera del 15.12.2022, con condanna altresì dell'opposta al pagamento del controcredito accertato in favore dell'opponente in virtù della delibera assembleare del 2020.
Al fine di procedere alla rideterminazione del credito discendente dalla sentenza azionata da occorre, però, procedere alla verifica della fondatezza Controparte_1 dei motivi di opposizione dalla steSS avanzati nel giudizio riunito, in particolare quanto all'eccezione di compensazione.
Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità del motivo con cui l'attrice contesta il quantum precettato, richiamando eccezioni ed accertamenti riservati al giudice dell'opposizione all'esecuzione a decreto ingiuntivo, non essendo stato prodotto ad oggi l'esito del predetto giudizio, il quale solo potrebbe incidere sulla determinazione del credito consacrato nel D.I. azionato.
L'attrice, con un secondo motivo, ha eccepito in compensazione il proprio maggior credito discendente dalla sentenza n. 10537/2022 del Tribunale di Napoli azionata con il precetto opposto nel giudizio portante.
- 14 - Il ha dedotto la non compensabilità dell'allegato controcredito, perché Parte_1 oggetto di contestazione in altro separato giudizio, per l'appunto quello di opposizione a precetto rubricato al n. 12713/2023 dell'R.G. cui è stato riunito.
La tesi del è degna di accoglimento alla luce dei richiamati principi Parte_1 giurisprudenziali in tema di inammissibilità della compensazione con il credito giudizialmente contestato non solo nell'an, ma anche nell'ammontare, con allegazioni prima facie non manifestamente infondate, ciò che risulta avvenuto per l'appunto con l'opposizione a precetto spiegata dal nel giudizio portante. Parte_1
L'opposizione a precetto spiegata da nel giudizio riunito va Controparte_1 pertanto rigettata perché infondata.
Sulla scorta di tutto quanto precede, va quindi determinato l'importo del credito tuttora spettante al precettante, procedendo secondo l'ordine su esposto.
Il credito per risarcimento danni di € 39.006,24 di cui al dispositivo della sentenza n. 10537/2022 del Tribunale di Napoli, devalutato alla data dell'illecito (gennaio 2017), risulta pari ad € 33.281,77. Su tale somma via via rivalutata vanno altresì calcolati gli interessi, che alla data del deposito della sentenza, 24.11.2022, sono pari complessivamente ad € 853,50, per un totale di capitale rivalutato oltre interessi pari ad € 39.858,77.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi fino alla data del precetto, sottraendo in compensazione il controcredito derivante dalla delibera del 15.12.2022 di € 2.309,00 e tenendo conto degli acconti poi versati dal debitore fino al marzo 2023. Parte_1
Pertanto, l'importo di € 39.858,77 con gli interessi maturati sino al 15.12.2022 risulta pari ad € 39.887,44, importo da compensare con la somma di € 2.309,00 tenuto conto che la compensazione si verifica alla data di coesistenza dei reciproci crediti, per un residuo pari a € 37.549,77.
Alla data del 9.02.2023, allorquando è stato corrisposto il primo acconto di € 8.000,00 da parte del suddetto capitale con gli interessi frattanto maturati era Parte_1 pari a € 37.776,10 che, decurtato dell'acconto, giungeva alla somma di € 29.776,10.
Alla data del 16.02.2023 detto capitale con gli ulteriori interessi risultava pari ad € 29.804,65; a tale importo va sottratto l'ulteriore acconto di € 8.000,00 corrisposto nella steSS data dal per un ammontare residuo pari ad € 21.804,64. Alla Parte_1 successiva data del 21.03.2023, allorquando veniva corrisposto l'ultimo acconto di € 1.600,00, il capitale con gli interessi era pari ad € 21.903,21, per una debitoria residua pari ad € 20.203,21 (€ 21.903,21 - € 1.600,00).
- 15 - Ne discende, in conclusione, che il precetto intimato da nei Controparte_1 confronti del di Napoli deve ritenersi Parte_1 inefficace per l'importo eccedente l'ammontare di € 20.738,82, comprensivo degli ulteriori interessi maturati fino alla data di notifica del precetto al Condominio e dell'importo di € 400,00 dovuto a titolo di rimborso spese della ctu, incontestato tra le parti.
Va, altresì, disposta la condanna di al pagamento, in favore del Controparte_1 medesimo della somma € 3.102,52, oltre interessi dalla data della Parte_1 delibera e fino all'effettivo soddisfo.
Infine, occorre evidenziare che l'allegazione dell'avvenuto pagamento di parte dell'importo precettato in virtù di ordinanza di assegnazione resa a definizione del pignoramento presso terzi promosso da a seguito della notifica Controparte_1 del precetto opposto, non può essere valutata nel presente giudizio, tenuto conto che l'allegazione è avvenuta da parte dell'opponente con la comparsa conclusionale, laddove già alla udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.01.2025 la circostanza era nota;
resta ferma, ad ogni buon conto, l'illegittimità della riscossione di somme già percepite in virtù del medesimo titolo, deducibile semmai con i prescritti rimedi oppositivi ove eventualmente fatte oggetto di espropriazione forzata.
In ordine al governo delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201-26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), le stesse seguono la soccombenza e vanno poste in entrambi i giudizi a carico di ma compensate per 1/3 nel Controparte_1 procedimento iscritto al R.G. n. 12713/2023 attesa la parziale fondatezza della domanda con riferimento ai valori medi e liquidate, invece, con applicazione dei minimi nel procedimento riunito iscritto al R.G. n. 13914/2023 per l'assenza di profili di complessità; in entrambi i casi con attribuzione agli avvocati Antonella Moscato ed Ivan Raffaele Silvio Pacifico dichiaratisi antistatari.
Non vi è luogo a provvedere, diversamente, in ordine alla liquidazione delle spese della fase cautelare della quale è stata fatta riserva dall'allora decidente con l'ordinanza del 23.01.2024 emeSS nel giudizio R.G. n. 13914/2023. La delibazione della domanda inibitoria, invero, è avvenuta alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., non già mediante fiSSzione di una udienza ad hoc cautelare, sulla scorta di richieste e prospettazioni difensive contenute negli scritti introduttivi e non in autonomi atti processuali, sicché non risulta compiuta attività difensiva autonomamente liquidabile, diversa da quella afferente al giudizio di merito.
P.Q.M.
- 16 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte dal nei confronti di Parte_2 CP_1
e da questa nei confronti del primo, rispettivamente iscritte al n.
[...]
12713/2023 ed al n. 13914/2023 del R.G., così provvede:
1. accoglie nei limiti indicati nella parte motiva l'opposizione a precetto iscritta al n. 12713/2023 R.G.;
2. rigetta l'opposizione iscritta al n. 13914/2023 R.G.;
per l'effetto:
3. dichiara l'inefficacia del precetto notificato al opponente ad Parte_1 istanza di in data 9.05.2023, con riferimento alla somma Controparte_1 eccedente l'importo di € 20.738,82;
4. condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
di Napoli dell'importo di € 3.102,52, oltre interessi Parte_1 legali dalla data del 10.09.2020 e fino all'effettivo soddisfo;
5. compensa per 1/3 le spese del giudizio iscritto al n. R.G. 12713/2023 e condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
di Napoli dei restanti 2/3, che liquida in tale entità Parte_1 in € 3.384,67 (= 2/3 di € 5.077,00) per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione agli avvocati Antonella Moscato ed Ivan Raffaele Silvio Pacifico che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
6. condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
di Napoli, delle spese di lite del giudizio iscritto al Parte_1
n. R.G. 13914/2023, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione agli avvocati Antonella Moscato ed Ivan Raffaele Silvio Pacifico che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 5 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 17 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 12713/2023 del Ruolo Generale, cui è stata riunita la causa civile iscritta al n. 13914/2023 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ivan Raffaele Silvio Pacifico e Antonella Moscato, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cervantes n. 55;
-ATTORE r.g. 12713/23 e CONVENUTO r.g. 13914/23-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. AleSSndro Carella, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 91;
-CONVENUTA r.g. 12713/23 e ATTRICE r.g. 13914/23-
Oggetto: opposizioni ex art. 615 c.p.c. a precetti di pagamento
Conclusioni: all'udienza del 8 gennaio 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione delle controversie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione iscritto al n. 12713/2023 R.G. ed assegnato allo scrivente, il di Napoli si è opposto all'atto di Parte_1 precetto in oggetto notificatogli ad istanza di in data 9.05.2023, per Controparte_1
l'importo complessivo di € 28.497,71 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “il Tribunale, reietta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione e deduzione, voglia: - In via preliminare, sospendere la minacciata esecuzione, ricorrendone gravi motivi;
- Nel merito, - Accertare la nullità, illegittimità e l'inefficacia del precetto notificato al opponente il 09.05.2023 dalla RA , dichiarando che Parte_1 Controparte_1 quest'ultima non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente per gli importi indicati al precetto, essendo il suo credito pari ad €. 22.671,68 oltre interessi legali dal deposito della sentenza calcolati tenendo conto di quanto indicato a pag. 4 del presente atto;
- Dichiarare la compensazione tra il credito della condomina, RA , Controparte_1 pari ad €. 22.671,68 e il credito vantato dal Condominio nei confronti della condomina RA pari ad €. 31.469,39 e, per lo effetto;
- Condannare la RA CP_1 CP_1 al pagamento nei confronti del Condominio dell'importo di €. 8.797,71 oltre
[...] interessi legali;
- Condannare la opposta RA al pagamento delle spese e degli CP_1 onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti difensori”.
L'intimazione opposta è stata spiccata in forza della sentenza n. 10537/2022, emeSS dal Tribunale di Napoli in data 20.11.2022, pubblicata il 24.11.2022, notificata unitamente al precetto, che in accoglimento della domanda di risarcimento danni da infiltrazioni avanzata da nei confronti del Controparte_1 [...]
, lo ha condannato, tra gli altri, “al pagamento, in favore di Parte_1 della somma di euro 39.006,24, oltre interessi al tasso legale annuo sulla Controparte_1 somma originaria devalutata in base agli indici ISTAT FOI alla data dell'illecito (gennaio 2017) e di anno in anno rivalutata sulla base dei medesimi indici, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché successivi interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo”, con condanna altresì al pagamento delle spese di lite.
Con lo strumento di reazione azionato l'opponente ha eccepito, in primo luogo, la nullità e/o inefficacia del precetto opposto e l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata contestando il quantum debeatur. In particolare, ha sostenuto che, sebbene la creditrice precettante avesse scomputato dall'importo complessivo del credito quanto già corrisposto dal per un ammontare complessivo Parte_1 pari a € 17.600,00, avrebbe nondimeno errato nella determinazione della base di calcolo, computando accanto alla sorta capitale di € 39.006,24, l'ulteriore importo di € 6.360,47 a titolo di “rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulla scorta di quanto previsto dal G.U. in sentenza”, così contemplando l'ammontare della rivalutazione già incluso nell'importo liquidato in sentenza. A detto importo, stando al tenore letterale del titolo, andava aggiunto il solo ammontare degli interessi legali dalla data dell'illecito (gennaio 2017) a quella di pubblicazione della sentenza
(24.11.2022) nella misura di € 865,44 per un importo complessivo di € 39.871,67 e non di € 45.366,71 da cui detrarre le somme già corrisposte, per un credito residuo effettivo ad € 22.671,68 in luogo di quello precettato di € 28.497,71. In secondo luogo, ha precisato di vantare un credito nei confronti della precettante in virtù del D.I. n.
- 2 - 6498/2019 emesso dal Tribunale di Napoli provvisoriamente esecutivo, riservandosi di azionarlo in separata sede, ed ha eccepito in compensazione un controcredito di maggior ammontare (€ 31.469,39) vantato nei confronti della steSS precettante in virtù di due delibere di approvazione di consuntivi della gestione condominiale, la delibera del 10.09.2020 per gli anni 2018 – 2021 e la delibera del 15.12.2022. Su tali premesse parte attrice ha sostenuto che il debito di cui al precetto deve ritenersi, in ogni caso, estinto per compensazione residuando un importo ad avere in favore del Condominio, pari ad € 8.797,71, di cui ha richiesto la condanna in via riconvenzionale.
Si è costituita deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 della domanda ex art 617 c.p.c. perché proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica del precetto. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della contestazione degli importi precettati perché calcolati in pedissequa applicazione del contenuto della sentenza azionata e compresivi, oltre degli importi dovuti per rivalutazione ed interessi, anche dell'importo del 50% delle spese della ctu (€ 400,00) anticipate dalla steSS precettante, come già comunicati via pec al Parte_1 intimato che, senza nulla eccepire, aveva anche provveduto al pagamento di acconti per complessivi € 17.600,00. In ordine alla compensazione, ha eccepito di aver proposto opposizione al D.I. n. 6498/2019 conseguito dal Condominio nei suoi confronti e che tale circostanza, di per sé sola, impedirebbe la compensazione trattandosi di credito contestato e sub iudice. Ha inoltre allegato che la ctu disposta nell'ambito del medesimo giudizio aveva ridotto l'importo indicato in decreto, potendo al più disporsi la compensazione limitatamente a detto importo. Ha poi contestato espreSSmente la validità del residuo ammontare del preteso controcredito basato su delibere condominiali, perchè non costituenti titoli esecutivi, la prima riferita in parte ad importi, a suo dire, già posti a base del ricorso per decreto ingiuntivo e la seconda espreSSmente impugnata, difettando quindi i prescritti requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Di conseguenza, ha domandato il rigetto della domanda riconvenzionale stante l'inesistenza del controcredito nell'ammontare dedotto e l'infondatezza dell'operata rideterminazione del credito precettato. Ha infine allegato, di aver proposto opposizione al precetto notificatole in data 31.05.2023 dal in virtù del predetto D.I. n. 6498/2019, Parte_1 opposizione iscritta al n. 13914/2023 dell'R.G. di questo Tribunale. Ha, pertanto, concluso perché “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione cautelare avanzata da controparte in quanto mancano i presupposti sia in fatto che in diritto richiesti per la sua concessione. - Sempre in via preliminare rigettare l'atto di citazione proposto dal in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t. per inammissibilità dello stesso essendo stato promosso oltre il termine perentorio dei 20 giorni previsto dalla Legge e per l'effetto condannare il summenzionato Condominio al pagamento della somma di € 28.497,71 oltre interessi legali. -
- 3 - Nel merito: rigettare la richiesta di compensazione legale dei crediti formulata da
[...]
in persona dell'Amministratore p.t. per mancanza dei Parte_1 requisiti richiesti dalla legge vigente in materia;
in subordine e qualora il Giudice adito ritenga che ne sussistano i presupposti in tale sede, di applicare la compensazione legale ex art. 1243 alla sola somma di € 4.582,58 considerandolo, invece, inapplicabile per i debiti condominiali per tutto quanto esposto al punto c.2). - Sempre nel merito rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t. nei confronti della sig.ra per l'importo di € Controparte_1
8.797,71 in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto anche e soprattutto per quanto sopra esposto anche in riferimento alla compensazione legale. - Il tutto con vittoria delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali”.
All'udienza di prima comparizione, rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata all'udienza dell'8 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Proprio come anticipato in sede di costituzione nel giudizio previamente istaurato, con citazione iscritta al n. 13914/2023 R.G., assegnata alla cognizione della TT.SS
, ha opposto l'intimazione di pagamento notificatale Per_1 Controparte_1 ad istanza del in data 31 maggio 2023 Parte_1 per il pagamento della complessiva somma di € 9.866,92, di cui € 9.215,63 in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 6498/2019, € 324,80 per interessi legali dal 30.07.2019 al 22.05.2023, oltre spese, compensi e accessori dell'atto di precetto.
La parte ha contestato l'ammontare del credito azionato dal eccependo Parte_1
a sua volta in compensazione il suo maggior credito portato dalla sentenza n. 10537/2022 posta a fondamento dell'intimazione costituente oggetto della previa opposizione istaurata dal Ha concluso chiedendo “In via preliminare, Parte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito eventualmente inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, sospendere, per i motivi di cui sopra, l'efficacia esecutiva del titolo. Nel merito dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di precetto per le ragioni su esposte sia in fatto che in diritto. In via subordinata, qualora dovesse riconoscere quale dovuto l'importo oggetto dell'atto di precetto e/o un diverso importo che dovesse emergere in corso di causa dalla sig.ra nei confronti del in Controparte_1 Parte_1 persona dell'Amministratore p.t. Voglia l'Ill.mo Tribunale adito compensare detto importo con il maggior credito a Sua volta vantato dalla sig.ra nei confronti del Controparte_1
Condominio stesso in forza della sentenza n. 10537/2022 emeSS dal Tribunale di Napoli in data 20 novembre 2022. Condannare parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese forfettarie generali come per legge”.
- 4 - Si è costituito nel giudizio successivo il Condominio intimante, deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione e rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'invocata compensazione legale, attesa la contestazione del credito. La parte ha concluso chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectiis, così provvedere: Preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, inammissibile ed infondata, non ricorrendone i gravi motivi;
Nel merito, rigettare l'opposizione proposta poiché inammissibile e comunque infondata per tutti i motivi esposti nel presente atto e, conseguentemente, confermare l'atto di precetto opposto;
Rigettare l'eccezione di compensazione per i motivi di cui sopra;
Rigettare, altresì, ogni altra domanda, anche istruttoria, formulata dall'opponente; Condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite con attribuzione ai sottoscritti avvocati”.
Alla prima udienza fiSSta in questo giudizio, il giudice designato TT.SS Per_1 ha denegato la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo azionato,
[...] rigettato le richieste istruttorie assumendo la natura documentale della controversia, riservato alla decisione estesa al merito la liquidazione della spese della fase cautelare e trasmesso gli atti al Presidente dell'Area esecuzione per l'eventuale riunione della controversia a quella previamente istaurata, a parti invertite, iscritta al n. 12713/2023 R.G. Il Presidente ha assegnato il giudizio a questo Giudice, fiSSndolo all'udienza dell'8 gennaio 2025 al fine di consentire la valutazione della sussistenza dei presupposti per la riunione con l'altra causa, chiamata in pari data.
All'udienza dell'8 gennaio 2025 è stata disposta la riunione al giudizio R.G. n. 12713/2023 di quello successivamente promosso dalla recante R.G. n. CP_1
13914/2023, attesa la sussistenza di profili di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva e, ritenute mature per la decisione, le cause riunite sono state riservate a sentenza con la concessione di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.
MOTIVAZIONE
L'opposizione a precetto spiegata nel giudizio portante è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati, mentre è infondata quella promoSS dall'opposta nel giudizio successivamente istaurato, poi riunito al primo.
Ai fini della disamina delle questioni che formano oggetto degli autonomi giudizi, appare opportuno perimetrare il petitum e la causa petendi degli stessi, anche in ragione della connessione che li caratterizza e ne ha favorito la riunione.
Con l'opposizione al precetto notificato in data 9.05.2023, iscritta al n. R.G. 12713/2023, il di Napoli ha Parte_1 contestato il credito precettato dalla ritendendolo eccedente il dovuto, CP_1 perché comprensivo di importi erroneamente computati dalla creditrice in contrasto
- 5 - con quanto espreSSmente statuito dalla sentenza n. 10537/2022 del Tribunale di Napoli sottesa all'intimazione. Ha poi eccepito in compensazione un controcredito di ammontare superiore, fondato non già sul D.I. n. 6498/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in favore del medesimo pure richiamato, ma su due delibere Parte_1 assembleari di approvazione di consuntivi di gestione e relativi riparti, dalle quali emergeva la morosità della condomina per le somme ivi indicate Controparte_1 pari, complessivamente, a € 31.469,39.
Con il procedimento successivamente iscritto (R.G. n. 13914/2023), poi riunito al precedente giudizio, ha invece impugnato il precetto notificatole Controparte_1 in data 31.05.2023 ad istanza del di Parte_1
Napoli, dell'ammontare complessivo di € 9.866,92, comprensivo di onorari dell'atto di precetto, spiccato in virtù del su menzionato D.I. n. 6498/2019 munito di provvisoria esecutorietà. Con la proposta opposizione l'intimata ha lamentato l'erroneità del credito precettato allegando di aver opposto il decreto ingiuntivo e chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà, disposta dal giudice dell'opposizione solo in relazione all'importo di € 795,60, ma confermata per la restante somma di € 9.215,63. Ha inoltre precisato che nell'ambito di tale opposizione era stata disposta una ctu che aveva ridotto il debito in capo all'ingiunta, cosicché non poteva intimarsi il pagamento del maggior importo indicato in precetto. Infine, ha opposto in compensazione il suo maggior controcredito derivante dalla sentenza n. 10537/2022 del Tribunale di Napoli posta a base del precetto opposto nel giudizio anteriormente promosso.
Nel costituirsi in giudizio, il precettante ha dedotto, preliminarmente, Parte_1
l'inammissibilità del primo motivo con cui si contestava l'ammontare dell'ingiunzione sottesa al precetto, trattandosi di questione riservata al giudice del merito, ovvero al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione in quanto formulata con riferimento al controcredito derivante dalla sentenza n. 10537/2022 del Tribunale di
Napoli, contestato con la proposta opposizione al precetto notificato al Parte_1 in virtù della medesima sentenza.
Ciò posto, giova procedere all'esame dei motivi avanzati nel giudizio portante.
In via del tutto preliminare va respinta, in quanto del tutto malriposta, l'eccezione spiegata dalla convenuta di inammissibilità dell'opposizione perché CP_1 tardiva.
L'opposizione al precetto spiegata dal Condominio intimato, difatti, va sussunta nell'ambito di operatività dell'opposizione preventiva all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., non all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., atteso che la
- 6 - contestazione del quantum del credito precettato, al pari della deduzione di fatti sopravvenuti modificativi e/o estintivi della pretesa creditoria portata dal titolo, costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Quanto al merito delle doglianze proposte, con il primo motivo di opposizione il intimato ha sostenuto l'erroneità dell'importo precettato ritenendo che Parte_1 il computo della somma di € 6.360,47 a titolo di “rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati sulla scorta di quanto previsto dal G.U. in sentenza” sia avvenuto in contrasto con l'espresse statuizioni del titolo azionato.
Più nel dettaglio, ha sostenuto come dal tenore letterale della sentenza si evincesse inequivocabilmente che l'importo preteso a titolo di rivalutazione sulla sorta capitale era già stato incluso nell'ammontare di € 39.006,24, al cui pagamento il condomino era stato condannato nel dispositivo della sentenza. Ciò in quanto la steSS pronuncia, alla pagina 7, ha definito l'importo dovuto a titolo di risarcimento danno dal “all'attualità” e, alla pagina 8, ha precisato che “Trattandosi di debito Parte_1 di valore, occorre altresì riconoscere il pregiudizio da lucro ceSSnte legato al ritardato pagamento del risarcimento, che in ossequio agli insegnamenti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, si ritiene di poter quantificare mediante il riconoscimento degli interessi al tasso legale annuo sulla somma originaria devalutata alla data dell'illecito (gennaio 2017) di anno in anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza”. Pertanto, ha concluso l'attore, il Tribunale nel condannare all'importo dovuto all'attualità avrebbe già operato la rivalutazione sulla somma dovuta al momento dell'illecito e sino alla data di pubblicazione della sentenza, cosicché dall'importo preteso andrebbe espunta la quota indicata a titolo di rivalutazione e computati i soli interessi dalla data dell'illecito e fino alla sentenza e quelli successivi sino al precetto, incontestata la somma pretesa per compenso del CTU (€ 400).
Il motivo è degno di accoglimento.
Proprio la disamina della sentenza e l'interpretazione congiunta del dispositivo e della motivazione, unitamente ai principi presidianti la materia, confortano la tesi difensiva dell'opponente Parte_1
Il giudizio definito con il provvedimento azionato attiene al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti da in conseguenza di fenomeni Controparte_1 infiltrativi all'appartamento di proprietà provenienti dal lastrico solare del fabbricato condominiale. Il Giudice istruttore, nel far proprie le risultanze dell'accertamento peritale disposto in corso di causa, ha precisato che l'attrice ha richiesto
“genericamente il risarcimento di tutti i danni attualmente accertabili al bene di sua proprietà (…)” (vd. pag. 5) e ha richiamato la conclusione cui il consulente tecnico d'ufficio è
- 7 - giunto in ordine alla quantificazione dei lavori occorrenti ad eliminarne la causa e i provocati danni, precisando: “Infine, tenuto conto della sussistenza delle infiltrazioni lamentate dall'attrice e documentate in atti, con fenomeni infiltrativi in parte pregressi, in parte attivi e nuovi rispetto alle risultanze delle relazioni tecniche depositate in atti, si ritiene che i consistenti danni, presenti all'attualità, abbiano prodotto uno stato di grave degrado nei diversi ambienti ed impediscano la libera fruizione ed il naturale godimento dell'appartamento, dimora familiare di parte attrice”(vd. pag. 6).
Alla pagina 7 della steSS motivazione si legge ancora: “In definitiva i danni accertati nell'appartamento dell'attrice vanno ricondotti alla responsabilità esclusiva del Parte_1 che non ha tempestivamente provveduto ad eseguire sulle parti comuni gli interventi neceSSri ad eliminare le infiltrazioni successive agli eventi del 2015. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il convenuto va condannato al pagamento, in Parte_1 favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immobile di proprietà della
dell'importo di euro 34.006,24”. CP_1
Il Tribunale adito, nel precisare che l'attrice aveva richiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale patito per essere stata costretta a vivere in un ambiente insalubre, ha poi aggiunto: “va imputato al disagio derivante dalle carenze CP_2 abitative che hanno caratterizzato e tutt'ora intereSSno la cameretta e la camera da letto 2 imputabili alla insufficiente tenuta della copertura a doppia falda e dei singoli componenti. L'entità del fenomeno infiltrativo riscontrato ed il protrarsi della situazione inducono a liquidare per tale voce di danno l'ulteriore importo di euro 5000,0. Complessivamente il convenuto va, quindi, condannato al pagamento, in favore dell'attrice, Parte_1 dell'importo di euro 39.006,24. Trattandosi di debito di valore, occorre altresì riconoscere il pregiudizio da lucro ceSSnte legato al ritardato pagamento del risarcimento, danno, che in ossequio agli insegnamenti di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995, si ritiene di poter quantificare mediante il riconoscimento degli interessi al tasso legale annuo sulla somma originaria devalutata alla data dell'illecito (gennaio 2017) di anno in anno rivalutata, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma complessivamente dovuta, per il periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.)”.
Di conseguenza, accertata la responsabilità del convenuto nella Parte_1 produzione dei danni, il Tribunale di Napoli lo ha condannato al capo 1) all'esecuzione dei lavori indicati nella ctu ed al capo 2), “al pagamento, in favore di della somma di euro 39.006,24, oltre interessi al tasso legale annuo sulla Controparte_1 somma originaria devalutata in base agli indici ISTAT FOI alla data dell'illecito (gennaio 2017) e di anno in anno rivalutata sulla base dei medesimi indici, sino alla data di
- 8 - pubblicazione della presente sentenza, nonché successivi interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo”.
È quindi evidente come l'importo complessivamente liquidato a titolo di risarcimento danno in favore di sia stato determinato con Controparte_1 riferimento all'attualità in virtù dei danni accertati dal consulente tecnico nominato d'ufficio e, d'altra parte, il tenore letterale della motivazione e del dispositivo convergono su tale interpretazione in quanto condannano al pagamento della somma di € 39.006,24 “oltre” interessi al tasso legale annuo da calcolarsi sulla somma (€ 39.006,24 ndr) “devalutata” in base agli indici Istat Foi alla data dell'illecito. Ciò significa, quindi, che l'importo di cui alla condanna è stato determinato all'attualità mediante il computo della rivalutazione e che, al fine di quantificare gli interessi legali dovuti quale lucro ceSSnte, detto importo va devalutato alla data dell'illecito (gennaio 2017), per poi calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno sino alla pubblicazione della sentenza.
D'altra parte, la pronuncia si è attenuta ai principi formulati in materia dal Supremo
Consesso della Corte di CaSSzione con la sentenza n. 1712/1995 espreSSmente richiamata.
In caso di risarcimento danni per debiti di valore vanno difatti computati rivalutazione e interessi. Il danno, ha precisato la Corte, “può essere liquidato in forma specifica, ma se è liquidato per equivalente, deve comprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione”. La rivalutazione assolve alla funzione di reintegrare il danneggiato nella steSS situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma (che viene liquidata con riguardo al momento in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale. Sulla somma così determinata (danno + rivalutazione annua) andranno calcolati gli interessi, che hanno la funzione di coprire il ritardo (detti compensativi, perché compensano il ritardo). Sulla somma finale liquidata (che si converte in debito di valuta) saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Ne discende che il credito precettato andrà rideterminato mediante espunzione della rivalutazione ulteriormente e indebitamente pretesa dalla creditrice opposta e calcolando gli interessi secondo la metodica innanzi indicata.
Venendo, pertanto, al motivo di opposizione afferente all'eccepita compensazione con un controcredito di maggior importo, va in primo luogo affermata l'ammissibilità dell'eccezione.
- 9 - La compensazione è un fatto estintivo della cui cognizione può essere investito il giudice dell'opposizione all'esecuzione (cfr. da ultimo Cass. civ., ord. n. 30323/2019).
Tuttavia la giurisprudenza, anche di legittimità, ha più volte enunciato, con riferimento alla compensazione, il principio in forza del quale in sede di opposizione all'esecuzione, anche preventiva, promoSS in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso, con la conseguenza che la compensazione non è opponibile ogniqualvolta eSS risulti essersi verificata prima della formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto (cfr., tra le altre, Cass. 30 novembre 2005 n. 26089).
Sempre sul piano generale, la steSS giurisprudenza di legittimità ha precisato che il credito litigioso difetta del requisito di certezza neceSSrio alla verificazione della compensazione legale affermando che “la contestazione giudiziale dell'esistenza – così come dell'ammontare – del controcredito ne impedisce la compensazione legale ex art. 1243, co. 1, c.c., essendo sufficiente rilevare in proposito come il requisito della certezza del credito, oltre a quelli della esigibilità e liquidità, sia implicitamente richiesto quale elemento neceSSrio dalla norma dell'art. 1243 c.c., atteso che la contestazione del credito viene a risolversi in ogni caso anche in un difetto del requisito di liquidità” (vd. Cass. civ., S. U. sent. n. 2234/1975; Cass. lav., sent. n. 14818/2002; Cass. civ., sent. n. 13208/2010; Cass. civ., sent. n. 13279/2016).
Sul punto le Sezioni Unite della Suprema Corte di CaSSzione sono intervenute con la pronuncia n. 23225/2016, dirimendo il contrasto insorto circa l'ammissibilità della compensazione con il credito cosiddetto litigioso precisando che “Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (…). Per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre 2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso. Se il controcredito è contestato, come prevede l'art. 35 cod. proc. civ., allora non è certo, e quindi non è idoneo ad operare come compensativo sul piano sostanziale, e l'eccezione di compensazione va respinta.”
Ebbene, venendo in medias res, l'opponente sebbene nell'argomentare la Parte_1 dedotta eccezione abbia fatto riferimento all'esistenza di un credito derivante da un
D.I. del 2019 del Tribunale di Napoli emesso nei confronti dell'opposta provvisoriamente esecutivo, ha poi eccepito propriamente in compensazione un diverso controcredito di maggior valore, dell'importo complessivo di € 31.469,39,
- 10 - derivante da due delibere condominiali di approvazione del rendiconto consuntivo, l'una del 10.09.2020 per una debitoria in capo all'opposta pari ad € 3.102,52, l'altra del
15.12.2022 per una debitoria complessiva pari da € 28.366,87.
L'opposta, nel resistere all'eccezione, ha contestato la quantificazione del credito di cui alle cennate delibere sostenendo la loro inidoneità, in ogni caso, a fondare l'eccepita compensazione in quanto atti unilaterali relativi ad un credito privo di certezza e di liquidità. Ha eccepito, segnatamente, l'illegittimità della prima delibera perché comprensiva di importi già posti a base del ricorso monitorio, rimarcando l'illiquidità del credito di cui alla seconda delibera del 2022 in quanto impugnata nel giudizio recante R.G. n. 24364/2023.
In ordine alla natura della delibera condominiale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la delibera dell'assemblea condominiale di ripartizione delle spese è un titolo di credito del Condominio (cfr. Cass. civ., sent. n. 7265/2014), ribadendo anche di recente il seguente principio di diritto: “La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la Parte_1 concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex articolo 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non paSSta in giudicato, annullato la deliberazione” (Cass. civ., sent., n. 21094/2023).
In un precedente arresto, la steSS giurisprudenza aveva precisato inoltre che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”; ove l'opponente si limiti a dedure l'annullabilità della deliberazione senza chiedere una pronuncia di annullamento la steSS è inammissibile (Cass. civ., S.U. sent. n. 9839/2021).
Tanto precisato e ricorrendo alle su esposte coordinate giurisprudenziali in ordine ai presupposti della compensazione legale o giudiziale, va escluso che poSS dichiararsi la compensazione con il credito consacrato nella delibera assunta nel 2020, sebbene non opposta, in quanto antecedente alla formazione del titolo posto in esecuzione (sent. n. 10537/2022 del Tribunale di Napoli).
- 11 - Quanto alla delibera del 15.12.2022 la steSS è - sì - successiva alla sentenza azionata, ma è stata impugnata in relazione al deliberato di cui al punto 4 inerente il giudizio definito con la sentenza sottesa al precetto con oneri ripartiti nell'allegata tabella W. Residua però un importo non contestato pari ad € 2.309,00 in riferimento agli altri punti all'ordine del giorno. Per quanto in precedenza chiarito deve escludersi la compensabilità della parte di credito contestato.
Invero, parte opposta con le note scritte per l'udienza di precisazione delle conclusioni ha allegato l'avvenuta estinzione del giudizio di impugnazione della delibera condominiale perché sostituita con delibera del 10.01.2024 (nelle note l'opposta scrive 2023, ma la delibera del dicembre 2024 che la richiama indicata il 10.01.2024) che aveva eliminato la deliberazione impugnata, corrispondente alla tabella W. La parte non ha prodotto la delibera in parola, ma la circostanza risulta ammeSS e non contestata da parte attrice che solo con la comparsa conclusionale ha allegato un nuovo deliberato assembleare del 10.12.2024 con cui è stato ripristinato il riparto contenuto della tabella W approvato con l'iniziale delibera del 15.12.2022.
La compensazione va pertanto dichiarata e circoscritta agli oneri debitori di cui alla delibera del 15.12.2022, poiché non contestati, tenuto conto in ogni caso che per la residua creditoria la steSS ha perso efficacia a seguito della sostituzione con successiva delibera che ha annullato la tabella relativa al punto 4 dell'o.d.g. oggetto dell'impugnativa giudiziale, per l'effetto abbandonata. In merito, va escluso difatti che poSS trovare rilevanza nel presente giudizio la circostanza che le voci di debito contenute nella delibera del 2022, poi annullate, siano state da ultimo ripristinate con ulteriore delibera condominiale del dicembre 2024 perché trattasi di allegazione di un fatto nuovo avvenuto solo con la comparsa conclusionale, inammissibile perché sottratto al contraddittorio.
Pertanto, ridotto il credito precettato in ragione dell'accoglimento del primo motivo di opposizione, andrà operata la compensazione con l'importo di € 2.309,00 non contestato come risultante dai saldi debitori a carico dell'opposta condomina di cui agli allegati P1, H1, Port. 2, FEC 2 della medesima delibera. Val la pena sottolineare che non trova giustificazione il riferimento al diverso importo di € 6.765,00, contenuto negli scritti difensivi conclusionali dell'opponente a titolo di credito non contestato, in quanto comprensivo di voci di debito contenute nella tabella W di cui al punto 4 dell'o.d.g. impugnato e poi annullato dalla steSS assise condominiale, come pocanzi chiarito.
Sebbene l'eccezione di compensazione risulti fondata solo nei limiti esposti, non va tralasciato di considerare che nella fattispecie l'opponente ha formulato anche domanda di condanna all'eccedenza del credito residuante dall'opposta compensazione.
- 12 - In merito, il su richiamato arresto della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (sent. n. 23225/2016) ha avuto modo di precisare che “Se il convenuto chiede non soltanto il rigetto della domanda dell'attore per compensazione con un suo credito di ammontare superiore, ma anche la condanna dell'attore a pagargli la differenza, ricorre l'ipotesi dell'art. 36 c.p.c., di domanda riconvenzionale che dipende dal titolo che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. In tal caso, poiché la compensazione giudiziale prevista dal secondo comma dell'art. 1243 c.c., è ammeSS solo se sussiste la facile e pronta liquidazione del credito opposto, egli, coordinando gli artt. 35, 36 e 112 c.p.c., deve emettere condanna per il credito principale certo e liquido, rigettare l'eccezione di compensazione giudiziale, ed iniziare l'istruttoria per il controcredito, ove competente, ovvero rimettere la causa su di esso al giudice competente non potendo allo stato il controcredito operare come compensativo, avendo il convenuto chiesto per esso la condanna dell'attore. Quindi il giudice, operata la valutazione insindacabile e discrezionale di non liquidabilità facile e pronta del controcredito, e per tale ragione respinta l'eccezione di compensazione, deve provvedere sulla domanda riconvenzionale di condanna per il controcredito”.
Ed ancora, “Nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria” (Cass. civ., sent., n. 12436/2021). Tale pronuncia ha precisato che “Deve, pertanto, ormai ritenersi superato - e comunque non condivisibile - il diverso orientamento espresso dalla isolata decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 19/03/1979, Rv. 397948 - 01, secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle parti proporre, ed al giudice esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validita' del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento
o siano in contrasto con il contenuto di esso", salvo il caso di espreSS accettazione del contraddittorio” atteso che “la c. d. riconvenzionale dell'opponente, nell'ipotesi di azione ex art. 615, 1° comma, c. p.c. del tipo di quella esercitata nel caso di specie, non richiede l'accettazione del contraddittorio” (vd. Cass. civ., sent. 11449/2003 cit.).
Per questo verso, non risulta alcuna ragione ostativa all'accertamento da parte di questo Giudice della sussistenza della creditoria incorporata nella delibera del 10.09.2020, escluso che, per quanto già esposto, poSS accertarsi una ulteriore ragione di credito in favore del discendente dalla delibera di cui al 15.12.2022, Parte_1 eccezion fatta per l'importo non contestato.
- 13 - Circa la delibera del 2020, la creditrice opposta si è limitata a dedurre in via di eccezione l'illegittimità dalla delibera di approvazione del rendiconto consuntivo degli anni 2018, 2019 e 2020, sostenendo che avrebbe incluso voci (“spese ordinarie per l'anno 2019”) già inserite nel ricorso per decreto ingiuntivo. Al contrario, l'opponente ha rimarcato più volte la correttezza della delibera e la sua definitività per omeSS impugnazione nel termine decadenziale prescritto.
Ebbene, l'assunto di parte opposta, oltre che smentito dagli atti atteso che il ricorso monitorio in atti riguardava gli oneri condominiali ordinari e straordinari derivanti dall'approvazione del rendiconto consuntivo del 2016 e di quello preventivo del 2017, risulta inammissibile per quanto su esposto. La presunta invalidità della delibera è stata formulata solo nel presente giudizio in via di eccezione, oltre il termine decadenziale di trenta giorni, e non è stata accompagnata dalla domanda di annullamento della delibera medesima.
La delibera, dunque, è da ritenersi valida ed efficace (art. 1137 c.c.) e così il credito del nei confronti dell'opposta ivi consacrato nella misura di € 3.102,52, Parte_1 oltre interessi dalla data della delibera e fino all'effettivo soddisfo, al cui pagamento va condannata l'opposta Controparte_1
In definitiva, l'opposizione al precetto spiegata dal Parte_1
di Napoli risulta parzialmente fondata, dovendosi procedere in primo
[...] luogo alla rideterminazione del credito precettato e poi alla compensazione con il credito derivante dalla delibera del 15.12.2022, con condanna altresì dell'opposta al pagamento del controcredito accertato in favore dell'opponente in virtù della delibera assembleare del 2020.
Al fine di procedere alla rideterminazione del credito discendente dalla sentenza azionata da occorre, però, procedere alla verifica della fondatezza Controparte_1 dei motivi di opposizione dalla steSS avanzati nel giudizio riunito, in particolare quanto all'eccezione di compensazione.
Va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità del motivo con cui l'attrice contesta il quantum precettato, richiamando eccezioni ed accertamenti riservati al giudice dell'opposizione all'esecuzione a decreto ingiuntivo, non essendo stato prodotto ad oggi l'esito del predetto giudizio, il quale solo potrebbe incidere sulla determinazione del credito consacrato nel D.I. azionato.
L'attrice, con un secondo motivo, ha eccepito in compensazione il proprio maggior credito discendente dalla sentenza n. 10537/2022 del Tribunale di Napoli azionata con il precetto opposto nel giudizio portante.
- 14 - Il ha dedotto la non compensabilità dell'allegato controcredito, perché Parte_1 oggetto di contestazione in altro separato giudizio, per l'appunto quello di opposizione a precetto rubricato al n. 12713/2023 dell'R.G. cui è stato riunito.
La tesi del è degna di accoglimento alla luce dei richiamati principi Parte_1 giurisprudenziali in tema di inammissibilità della compensazione con il credito giudizialmente contestato non solo nell'an, ma anche nell'ammontare, con allegazioni prima facie non manifestamente infondate, ciò che risulta avvenuto per l'appunto con l'opposizione a precetto spiegata dal nel giudizio portante. Parte_1
L'opposizione a precetto spiegata da nel giudizio riunito va Controparte_1 pertanto rigettata perché infondata.
Sulla scorta di tutto quanto precede, va quindi determinato l'importo del credito tuttora spettante al precettante, procedendo secondo l'ordine su esposto.
Il credito per risarcimento danni di € 39.006,24 di cui al dispositivo della sentenza n. 10537/2022 del Tribunale di Napoli, devalutato alla data dell'illecito (gennaio 2017), risulta pari ad € 33.281,77. Su tale somma via via rivalutata vanno altresì calcolati gli interessi, che alla data del deposito della sentenza, 24.11.2022, sono pari complessivamente ad € 853,50, per un totale di capitale rivalutato oltre interessi pari ad € 39.858,77.
A tale importo vanno aggiunti gli interessi fino alla data del precetto, sottraendo in compensazione il controcredito derivante dalla delibera del 15.12.2022 di € 2.309,00 e tenendo conto degli acconti poi versati dal debitore fino al marzo 2023. Parte_1
Pertanto, l'importo di € 39.858,77 con gli interessi maturati sino al 15.12.2022 risulta pari ad € 39.887,44, importo da compensare con la somma di € 2.309,00 tenuto conto che la compensazione si verifica alla data di coesistenza dei reciproci crediti, per un residuo pari a € 37.549,77.
Alla data del 9.02.2023, allorquando è stato corrisposto il primo acconto di € 8.000,00 da parte del suddetto capitale con gli interessi frattanto maturati era Parte_1 pari a € 37.776,10 che, decurtato dell'acconto, giungeva alla somma di € 29.776,10.
Alla data del 16.02.2023 detto capitale con gli ulteriori interessi risultava pari ad € 29.804,65; a tale importo va sottratto l'ulteriore acconto di € 8.000,00 corrisposto nella steSS data dal per un ammontare residuo pari ad € 21.804,64. Alla Parte_1 successiva data del 21.03.2023, allorquando veniva corrisposto l'ultimo acconto di € 1.600,00, il capitale con gli interessi era pari ad € 21.903,21, per una debitoria residua pari ad € 20.203,21 (€ 21.903,21 - € 1.600,00).
- 15 - Ne discende, in conclusione, che il precetto intimato da nei Controparte_1 confronti del di Napoli deve ritenersi Parte_1 inefficace per l'importo eccedente l'ammontare di € 20.738,82, comprensivo degli ulteriori interessi maturati fino alla data di notifica del precetto al Condominio e dell'importo di € 400,00 dovuto a titolo di rimborso spese della ctu, incontestato tra le parti.
Va, altresì, disposta la condanna di al pagamento, in favore del Controparte_1 medesimo della somma € 3.102,52, oltre interessi dalla data della Parte_1 delibera e fino all'effettivo soddisfo.
Infine, occorre evidenziare che l'allegazione dell'avvenuto pagamento di parte dell'importo precettato in virtù di ordinanza di assegnazione resa a definizione del pignoramento presso terzi promosso da a seguito della notifica Controparte_1 del precetto opposto, non può essere valutata nel presente giudizio, tenuto conto che l'allegazione è avvenuta da parte dell'opponente con la comparsa conclusionale, laddove già alla udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.01.2025 la circostanza era nota;
resta ferma, ad ogni buon conto, l'illegittimità della riscossione di somme già percepite in virtù del medesimo titolo, deducibile semmai con i prescritti rimedi oppositivi ove eventualmente fatte oggetto di espropriazione forzata.
In ordine al governo delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo in ragione dello scaglione di riferimento (€ 5.201-26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), le stesse seguono la soccombenza e vanno poste in entrambi i giudizi a carico di ma compensate per 1/3 nel Controparte_1 procedimento iscritto al R.G. n. 12713/2023 attesa la parziale fondatezza della domanda con riferimento ai valori medi e liquidate, invece, con applicazione dei minimi nel procedimento riunito iscritto al R.G. n. 13914/2023 per l'assenza di profili di complessità; in entrambi i casi con attribuzione agli avvocati Antonella Moscato ed Ivan Raffaele Silvio Pacifico dichiaratisi antistatari.
Non vi è luogo a provvedere, diversamente, in ordine alla liquidazione delle spese della fase cautelare della quale è stata fatta riserva dall'allora decidente con l'ordinanza del 23.01.2024 emeSS nel giudizio R.G. n. 13914/2023. La delibazione della domanda inibitoria, invero, è avvenuta alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., non già mediante fiSSzione di una udienza ad hoc cautelare, sulla scorta di richieste e prospettazioni difensive contenute negli scritti introduttivi e non in autonomi atti processuali, sicché non risulta compiuta attività difensiva autonomamente liquidabile, diversa da quella afferente al giudizio di merito.
P.Q.M.
- 16 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande riunite proposte dal nei confronti di Parte_2 CP_1
e da questa nei confronti del primo, rispettivamente iscritte al n.
[...]
12713/2023 ed al n. 13914/2023 del R.G., così provvede:
1. accoglie nei limiti indicati nella parte motiva l'opposizione a precetto iscritta al n. 12713/2023 R.G.;
2. rigetta l'opposizione iscritta al n. 13914/2023 R.G.;
per l'effetto:
3. dichiara l'inefficacia del precetto notificato al opponente ad Parte_1 istanza di in data 9.05.2023, con riferimento alla somma Controparte_1 eccedente l'importo di € 20.738,82;
4. condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
di Napoli dell'importo di € 3.102,52, oltre interessi Parte_1 legali dalla data del 10.09.2020 e fino all'effettivo soddisfo;
5. compensa per 1/3 le spese del giudizio iscritto al n. R.G. 12713/2023 e condanna al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
di Napoli dei restanti 2/3, che liquida in tale entità Parte_1 in € 3.384,67 (= 2/3 di € 5.077,00) per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione agli avvocati Antonella Moscato ed Ivan Raffaele Silvio Pacifico che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
6. condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
di Napoli, delle spese di lite del giudizio iscritto al Parte_1
n. R.G. 13914/2023, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione agli avvocati Antonella Moscato ed Ivan Raffaele Silvio Pacifico che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli il 5 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 17 -