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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
Avv. Annalisa Moretti per entrambi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione relativa alla figlia minore nata dalla loro relazione, come di seguito indicato: All'udienza del 28/10/2025 è emerso che il padre ha in locazione solo una stanza in un appartamento condiviso con altre persone estranee al nucleo familiare: i genitori concordano che tale circostanza non sia confacente alle esigenze di una minore e pertanto decidono di comune accordo di non prevedere pernotti della minore presso il padre, stante appunto la presenza di persone estranee.
Pertanto i genitori si accordano di rimandare la previsione del pernotto presso il padre a quando la sua situazione abitativa sarà diversa e più adatta ad una minore;
nel frattempo i genitori decidono, di comune accordo, che il padre a settimane alterne (sabato/domenica) prenderà con sé la figlia per l'intera giornata, facendo attività con lei fuori dalla casa in affitto e riportando la minore a dormire a casa della madre subito dopo l'ora di cena.
I sottoscritti genitori in caso di propria assenza/impedimento e/o di assenza/impedimento dell'altro genitore ritengono di delegare per prendere/portare la figlia a scuola e/o ad impegni ludici: la sorella maggiore (nata il [...]). Persona_1
Festività e vacanze estive:
Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania), Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività) e ponti infra-annuali (ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno): rigorosamente ad anni alterni con ciascun genitore quando la situazione alloggiativa del padre sarà diversa da quella attuale.
Finché il padre rimarrà nella casa affittata in comunione con altre persone, con spirito assolutamente collaborativo e per alimentare e mantenere il rapporto padre/figlia, i genitori si accordano che nei giorni di festa che la madre organizzerà rimanendo nella casa familiare, sarà presente anche il padre nei giorni di festa che la madre organizzerà fuori dalla casa familiare, il padre potrà tenere con sé la figlia durante il giorno sempre però riportando a dormire la figlia nella casa familiare.
Estate: due o tre settimane consecutive/non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi reciprocamente per iscritto entro il 30.4 di ciascun anno sempre ad anni alterni, con accordo che il padre le trascorra fuori dalla casa in comune con altre persone;
2 Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
E
Parte_2
Avv. Annalisa Moretti per entrambi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione relativa alla figlia minore nata dalla loro relazione, come di seguito indicato: All'udienza del 28/10/2025 è emerso che il padre ha in locazione solo una stanza in un appartamento condiviso con altre persone estranee al nucleo familiare: i genitori concordano che tale circostanza non sia confacente alle esigenze di una minore e pertanto decidono di comune accordo di non prevedere pernotti della minore presso il padre, stante appunto la presenza di persone estranee.
Pertanto i genitori si accordano di rimandare la previsione del pernotto presso il padre a quando la sua situazione abitativa sarà diversa e più adatta ad una minore;
nel frattempo i genitori decidono, di comune accordo, che il padre a settimane alterne (sabato/domenica) prenderà con sé la figlia per l'intera giornata, facendo attività con lei fuori dalla casa in affitto e riportando la minore a dormire a casa della madre subito dopo l'ora di cena.
I sottoscritti genitori in caso di propria assenza/impedimento e/o di assenza/impedimento dell'altro genitore ritengono di delegare per prendere/portare la figlia a scuola e/o ad impegni ludici: la sorella maggiore (nata il [...]). Persona_1
Festività e vacanze estive:
Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania), Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività) e ponti infra-annuali (ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno): rigorosamente ad anni alterni con ciascun genitore quando la situazione alloggiativa del padre sarà diversa da quella attuale.
Finché il padre rimarrà nella casa affittata in comunione con altre persone, con spirito assolutamente collaborativo e per alimentare e mantenere il rapporto padre/figlia, i genitori si accordano che nei giorni di festa che la madre organizzerà rimanendo nella casa familiare, sarà presente anche il padre nei giorni di festa che la madre organizzerà fuori dalla casa familiare, il padre potrà tenere con sé la figlia durante il giorno sempre però riportando a dormire la figlia nella casa familiare.
Estate: due o tre settimane consecutive/non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi reciprocamente per iscritto entro il 30.4 di ciascun anno sempre ad anni alterni, con accordo che il padre le trascorra fuori dalla casa in comune con altre persone;
2 Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato l'interesse della figlia minore, e che possa disporsi in conformità.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
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