Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 15695/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE II LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice designato Dr.ssa Manuela Montuori, all'udienza del 19.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 15695/2023 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Palomba, ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Portici (NA), alla via A. Diaz n. 58, come da procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f. e Gianluca Tellone (CF: ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell in Napoli, CP_1 via Alcide De Gasperi n. 55;
- Resistente -
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale (art. 3, comma 6°, della legge n. 335/95)
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.9.2023, la sig.ra chiedeva il riconoscimento dell'assegno sociale Parte_1 adducendo che l' avrebbe illegittimamente respinto la domanda amministrativa presentata il 20.10.2020
CP_1 per il superamento del limite reddituale di € 11.955,50 da parte della ricorrente e del coniuge. Il ricorso amministrativo presentato a fronte del detto diniego restava privo di esito per cui la ricorrente conveniva in giudizio l per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,
CP_1 accertare e dichiarare che la ricorrente abbia diritto a percepire l'assegno sociale ex l. 335/95 a far data dalla domanda amministrativa;
b) conseguentemente condannare l al pagamento di tutti i ratei maturati
CP_1 e maturandi a titolo di assegno sociale a far data dalla domanda oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
c) condannare l al pagamento di spese, diritti, onorari e spese generali con attribuzione ex art.93 c.p.c.;
CP_1 d) sentenza esecutiva.”
CP_1 riconoscimento dell'assegno sociale veniva correttamente respinta per superamento dei limiti reddituali, limite fissato in €. 11.955,58 per l'anno di riferimento (2020). Sul punto, l' argomentava che entrambi i coniugi
CP_1 risultano titolari di pensione estera erogata dai Paesi Bassi, nonché che il marito della ricorrente, sig. , Parte_2 risulta titolare anche di pensione di vecchiaia erogata dall . All'esito di una preliminare valutazione
CP_1 positiva per la concessione della prestazione, l , in sede di liquidazione, verificava che la pensione estera
CP_1 percepita dal coniuge della ricorrente fosse maggiore di quanto dichiarato in domanda;
a sostegno della propria tesi difensiva l depositava prospetto VISPO - Visualizzazione Semplificata Pensioni Online nonché le
CP_1 certificazioni uniche del sig. anni d'imposta 2020-2021. L concludeva perché venisse Parte_2 CP_1 dichiarata infondata la domanda attorea con conseguente rigetto del ricorso, e con condanna alla refusione delle spese processuali. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 19.2.2025 la causa veniva decisa.
* * * * * Il ricorso è infondato. L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori ai limiti dettati annualmente dalla legge. Il diritto alla prestazione spetta nel caso in cui il cittadino si trovi in uno stato di bisogno economico che viene accertato in base al reddito personale del richiedente se non coniugato, oppure in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati: “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex l. n. 335 del 1995 , art. 3 , comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza che lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole (così Cass. n. 7235 2023 - n. 24954 del 2021). A riprova dell'espresso orientamento, la Corte Di Cassazione – con sentenza del 20 maggio 2021, n. 13917 - ha ravvisato nell'omessa comunicazione dei redditi complessivamente percepiti e rilevanti agli effetti della determinazione della misura del trattamento ai superstiti, la condotta rilevante ai fini della ripetibilità delle somme corrispondenti alla maggior misura percentuale indebitamente percepita della pensione di reversibilità. I redditi considerati ai fini del riconoscimento della prestazione sono: a) i redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
b) i redditi di terreni e fabbricati;
c) le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili e le pensioni estere. Se i redditi dell'interessato, quelli dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi superano i limiti di legge, l'assegno sociale viene negato. In merito alla determinazione del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335/1995, il secondo alinea dell'art. 3, comma 6, così chiarisce: “il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”. La giurisprudenza ha statuito che il diritto all'assegno sociale si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare, quest'ultimo da intendersi rigidamente ancorato alla mancanza di redditi o all'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite soglia indicato dalla legge, e che, pertanto, “il presupposto di legge per ottenere l'assegno sociale non è di per sé lo stato di bisogno o lo stato di indigenza, bensì una determinata situazione reddituale dell'interessato e dell'eventuale coniuge” (Tribunale di Cosenza, sentenza n. 669/2020). L'assegno sociale è riconosciuto – quindi a chi si trova in “determinate condizioni reddituali” (art. 3, comma 6, legge n. 335/1995); il legislatore, per garantire il diritto ex art.38 Cost. al c.d. minimo vitale degli anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato unicamente sul controllo del reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.) ovvero detto limite va inteso – sempre in virtù del concetto di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost. - nel senso di condizione effettiva, ovvero di attuale disponibilità/non disponibilità di mezzi economici. Reddito – quindi - che deve intendersi attuale, e non meramente potenziale: “In ogni caso di tutela previdenziale rapportata al limite di reddito – afferma pure il Tribunale di Cosenza, sentenza n. 49/2021 – ai fini della determinazione di questo deve essere presa in considerazione qualsiasi attuale disponibilità di redditi, sempre che essi non siano stati esclusi dalla legge“. Ed invero, dalla domanda amministrativa volta al riconoscimento della prestazione assistenziale, pur allegata dall' resistente, veniva dichiarato un importo inferiore dei redditi derivanti da pensione estera. Tra CP_1 l'altro, in data 7.11.2014, la parte ricorrente veniva informata dall' della revoca dell'assegno sociale per CP_1 motivi reddituali collegati alla pensione estera, con l'invito a restituire l'importo di €. 675,78; la pensione in convenzione internazionale veniva, infatti, concessa a seguito di domanda presentata in data 27.02.2014 ovvero dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato svolto nel periodo in cui la ricorrente ha soggiornato CP_ nello stato estero con il coniuge. Dalla documentazione prodotta dall ed in particolare dal prospetto VISPO risulta che il conuige della ricorrente percepisce una pensione estera superiore rispetto a quella dichiarata nella domanda del 20.10.2020. Né parte ricorrente ha in alcun modo preso posizione su tale deduzione supportata da idonea documentazione.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata. Nulla per le spese ex art. 152 disp. Att c.pc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) niente per le spese. In Napoli, il 19.02.2025 IL GIUDICE dott.ssa Manuela Montuori