Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA A VETERE
Il Giudice monocratico nella persona del dr. Salvatore Scalera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5556 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025, con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.;
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Orlando e Renato Parte_1
Gravante
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Marino, Controparte_1
Oggetto: merito possessorio
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 1168 cc e 703 cpc depositato in data 7.6.2017 ha chiesto Parte_1 il ripristino dello status quo ante mediante la consegna delle chiave di accesso al box auto in Caserta al viale Michelangelo n. 13, in catasto al foglio 35, p.lla 5066 sub 19 e , per l'effetto, che fosse reintegrata o, in subordine, mantenuta nel comodo e libero possesso del suddetto box auto, come sempre in precedenza liberamente e senza limitazione alcuna esercitato e con condanna del resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi Rappresentava nell'atto introduttivo di essere comproprietaria con , con Controparte_1 cui era in corso procedimento di divorzio, dell'appartamento sito in Caserta, Viale
Michelangelo, 13, ove era stata fissata la casa coniugale, assegnata in maniera condivisa
- giusta atto di separazione consensuale omologata dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data 4.6.2015 - secondo un progetto divisionale disatteso dal coniuge il quale, fin dal marzo 2015, si era trasferito in altra abitazione. Lamentava che dal “mese di maggio 2017, e comunque successivamente al mese di gennaio 2017”, il senza alcun titolo né CP_1 preavviso, aveva sostituito le serrature di apertura del box auto di pertinenza dell'immobile privandola con spoglio violento e clandestino dell'accesso e del godimento. Tanto in premessa, chiedeva di essere reintegrata, ovvero, in subordine, di essere mantenuta nel
Ribadendo di aver esperito l'azione nel termine annuale di cui all'art. 1168 c.c., nel merito ha rivendicato la fondatezza della invocata tutela possessoria, essendo incontestato che prima dello spoglio ella esercitasse il libero e pacifico uso e godimento del garage per il parcheggio dell'auto e la custodia di beni.
anche nella comparsa di costituzione in sede di reclamo ha riproposto Controparte_1
l'eccezione di decadenza, ed a sostegno della mancata prova della riconsegna delle chiavi nell'ottobre 2016, depositava missiva datata 20.12.2016 a firma dell'avv. Carmelinda Leo, fatta pervenire al reclamato nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio nell'interesse della ove verrebbe riconosciuto il Pt_1 possesso pacifico del garage : ” … ovviamente , il sig. non puo tralasciare anche CP_1 di considerare che il garage è detenuto esclusivamente dal medesimo e che è soggetto alla TARI unitamente all'abitazione..” Con ordinanza del 9.2.2022 il collegio designato ha rigettato il reclamo, confermando l'ordinanza impugnata con conseguente condanna alle spese di lite. La ha proposto in data 4.4.2022 istanza di prosieguo nel merito, depositando Pt_1 documentazione (tra cui perizia descrittiva ed email all'amministratore p.t. del CP_2 in cui sono ubicati i beni per cui è causa) Concessi i termini di cui all'art. 183, VI c. c.p.c., il giudice ha rigettato le richieste di prova orale con ordinanza del 22.10.2024, dando continuità al principio di legittimità secondo cui nel procedimento possessorio, la sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena può basarsi esclusivamente sugli elementi raccolti in fase di cognizione sommaria, allorché questi consentano al giudice di decidere la causa senza escludere le sommarie informazioni fornite dai testimoni nella prima fase del procedimento, in quanto idonee a fondare, in sede di decisione, il libero convincimento del giudice (ex plurimis Sacc. civile, sez. II, 22.7.2021, n. 21072; vedi anche 12089/ 2019), in quanto nel procedimento possessorio, le deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove - come nel caso in esame - siano state assunte in contraddittorio tra le parti, sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti introduttivi, sono da considerare come provenienti da veri e propri testimoni (in termini Cass. civile, II sez.,
Sent. n. 24705 del 2006)
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E' noto che la struttura del procedimento possessorio è di tipo bifasico: la prima fase ha natura sommaria ed è destinata all'emanazione di provvedimenti immediati;
l'altra è a cognizione piena ed ha ad oggetto il merito della pretesa possessoria. Una volta conclusasi la fase sommaria (il cui rito è improntato al processo cautelare) con l'accoglimento o con la reiezione della domanda di emissione del provvedimento interdettale, la fissazione di un termine per la prosecuzione del giudizio nel merito può far seguito all'ordinanza di cui all'art. 703 c.p.c, terzo comma o alla decisione sul conseguente reclamo solo se almeno una delle parti ne abbia fatto richiesta, entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo citato con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché eventualizzato, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria. Da ciò consegue che non sono previsti diversi atti introduttivi di due fasi autonome del giudizio possessorio, posto che questo è retto soltanto dal ricorso introduttivo iniziale. Proprio su tali premesse si basa l'orientamento appena richiamato in materia di valutazione delle prove, secondo cui le dichiarazioni rese nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio dagli informatori sono idonee a fornire elementi indiziari valutabili liberamente dal giudicante in sede di decisione di merito, a cui il medesimo può validamente ricorre per la formazione del proprio convincimento (cfr. ex multis,Cass. civile, sez. II, 8.5.2019, n. 12089; v. anche Tribunale Santa Maria C.V., sez. III, 30.6.2022, n.
2636)
Ed ancora, proprio in considerazione della struttura unica, ancorché bifasica, dei procedimenti possessori, le domande possessorie di merito proposte oltre il termine annuale fissato ex artt. 1168 e 1170 c.c. sono soggette alla decadenza prevista da tali norme (cfr. Cass. Civile, sez. II, 20.10.2016, n. 21301 laddove invece l'interessato aveva agito ai sensi degli artt. 1171 o 1172 c.c., e tempestivamente chiesto, in quella sede,
l'adozione di provvedimenti provvisori e concernendo le successive domande possessorie la medesima lesione del possesso trattata con la denuncia di nuova opera o con quella di danno temuto) Nella vicenda in esame - limitando all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni, in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte
(Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014) – deve dichiararsi l'inammissibilità dell'azione per decorrenza dei termini di legge.
Il ricorrente ex art. 1168 c.c., deducendo di essere stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. Tuttavia su costui incombe l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione, ovverosia deve dimostrare la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio (cfr ex multis, da ult. Cass. civile, sez. II, 3.9.2021, n. 2380). Ne consegue che la tempestività costituisce un presupposto necessario dell'esercizio dell'azione che, se posto in discussione dal convenuto con l'eccezione di decadenza, deve essere provato dall'attore. Solo a seguito del positivo accertamento dell'avvenuto spoglio è prevista la reintegra nel possesso e contestualmente il risarcimento per il danno patito.
Il termine annuale va determinato con riferimento al deposito del ricorso e non è soggetto alla sospensione feriale
Appare sul punto circostanza dirimente quanto dichiarato dalla stessa negli atti Pt_3 depositati in allegato all'atto introduttivo del 6.7.2017 - richiesta ammonimento 16.7.2016 e verbale s.i.t. 1.8.2016 - di non possedere le chiavi del garage “da tempo” in quanto se ne era impossessato il coniuge. E' noto che le dichiarazioni contenute in una querela al pari di quelle rese agli organi di polizia giudiziaria, non costituendo confessione stragiudiziale fatta alla parte, ma a un terzo, debbano essere valutate dal Giudice ex art 2735, I c, seconda parte c.c.. (cfr. Cass. civile, sez. III, 5.2.2002 n. 1513),seguendo i canoni del prudente apprezzamento della prova di cui all'art.116 c.p.c. Essendo il ricorso stato depositato in data 7.6.2017, l'asserito spoglio del box sarebbe avvenuto in epoca precedente al mese di giugno 2016, e non già nel mese di maggio 2017, e comunque successivamente al mese di gennaio 2017 come asserito nel ricorso medesimo. Proprio la locuzione temporale “da tempo” utilizzata dalla nella richiesta di ammonimento del Pt_1 luglio 2016 a proposito dell'impossibilità di accesso al box, non può che far retrodatare tale fatto storico quantomeno in epoca anteriore al mese di giugno 2016. Non risulta in ogni caso che abbia adempiuto all'onere probatorio di Pt_1 determinare con ragionevole chiarezza la retrodatazione a non oltre il 7.6.2016 (anno prima della presentazione del ricorso).
Il supposto rinvenimento in cantina nel mese di ottobre del 2016 delle chiavi del box appartenute al figlio , risulta clamorosamente negato dal figlio medesimo, trasferito Per_1 all'estero da diversi anni per motivi di lavoro. Egli stesso ha riferito di una crisi relazionale nei confronti della madre all'inizio della propria deposizione che appare puntuale, lucida e estremamente coerente con le altre emergenze istruttorie. Egli ha precisato che la cantina fosse da sempre denominata in famiglia quale “piccolo garage” ove la madre era solita parcheggiare l'auto avendo difficoltà di manovra per entrare in quello “grande” e che erano stati presi due/ tre anni prima, a seguito di sopralluogo effettuato alla presenza degli avvocati, degli accordi per le vie brevi, secondo cui quello grande rimaneva nella disponibilità del ragazzo e del padre, quello piccolo in quella della madre . Contestava di aver lasciato le chiavi del garage grande nel garage piccolo in quanto sarebbe stato un gesto insensato, che avrebbe esposto la nostra proprietà alle scorrerie dei ladri… escludendo .. che nel garage piccolo vi fosse un mobiletto o altro tipo di arredo, es. bacheca, riservato al deposito di chiavi (ud. 4.10.2018).
Sulla circostanza le dichiarazioni rese dagli informatori indicati dalla ricorrente appaiono confuse.
(nuovo compagno della ), asseriva che la cantinola e il Persona_2 Pt_1 garage "sono stati utilizzati dalla stessa fino a marzo dell'anno scorso. Frequento casa della ricorrente da circa due anni, piu o meno da marzo 2015" già così cadendo in evidente contraddizione temporale tra la data della sua escussione (ud. 19.2.2018) e la l'inizio del rapporto con la ricorrente Le indicazioni fornite a riguardo dagli altri due informatori non offrono chiaro appporto informativo sul rinvenimento delle chiavi nell'ottobre 2016: (zio della Persona_3
) riferiva che "forse" le chiavi del garage erano state sostituite: "….. Attualmente il
Pt_1 garage in questione non può essere aperto da , forse le chiavi sono state
Pt_1 cambiate" (ud. 4.10.2018), mentre (conoscente della stessa) Persona_4 rappresentava genericamente che " non ha la possibilità materiale di accedere al
Pt_1 garage, perché le chiavi in suo possesso non aprono Circa cinque mesi fa mi
Pt_1 fece notare che nella porta del garage vi erano dei fori, che mi sembrarono praticati a mezzo di un trapano;
forse questi fori corrispondevano alle precedenti serrature, ma non saprei affermarlo con certezza. Non mi disse altro, non avanzò dei sospetti su/l'autore di questi fori" (ud. 4.10.2018).
La stessa denuncia presentata dalla alla Procura della Repubblica in data Pt_1
5.6.2017 relativa alla sostituzione nel gennaio 2017 della serratura del box (…a partire dal mese di gennaio 2017 il sig. cambiava deliberatamente le tre serrature a cilindro CP_1 di apertura del Box auto, impedendo all'esponente l'accesso ai vari beni conservati all'interno oltre a rendere impossibile parcheggiare l'auto”), risulta per nulla coerente con quella approssimativa articolata nel ricorso (collocata prima nel maggio 2017 e, immediatamente a seguire, comunque successivamente al mese di gennaio 2017
Quanto al file audio della registrazioni allegato alla denuncia del 5.5.2017 e prodotta in sede di reclamo – di cui è stato dato atto nell'ordinanza collegiale – la telefonata intercorsa tra le parti e asseritamente collocata al 16.8.2016, a fronte di in un quadro probatorio alquanto lineare, non assume rilevo decisivo atteso che la dichiarazione del di aver lasciato le chiavi del garage e dell'auto della coniuge potrebbe riferirsi CP_1 non al garage di cui è causa ma al box cantinola che, secondo le risultanze istruttorie (su tutte dichiarazioni del figlio),la era solita utilizzare per il ricovero della sua vettura. Pt_1
A ciò si aggiunga che nelle citate sommarie informazioni rese alla P.G. la in data Pt_1
17.8.2016 (il giorno dopo la telefonata registrata) aveva riferito che il coniuge era in possesso non solo delle “chiavi del garage” ma anche “della cantina e della mia stessa auto” Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con la precisazione che non essendo acquisiti ulteriori dati per determinare il concreto valore in relazione al decisum, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del D.M. 44/15,
“le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”. Il giudice, dunque, nella determinazione dei compensi e laddove ravvisi la bassa complessità della controversia, può tenere conto dei valori medi indicati nelle tabelle ministeriali per la fascia di valore compresa tra € 5.200,00 e 26.000,00, poiché essa comprende le cause di valore “fino a” ventiseimila euro, il cui limite massimo non è dunque “inferiore” (essendo uguale) a ventiseimila. Del resto il valore coincide sostanzialmente dal quello di € 25.000,00 indicato nel ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni altra istanza disattesa o assorbita, cosi dispone:
1. dichiara l'inammissibilità dell'azione di reintegra;
2. pone a carico di le spese di lite del presente giudizio da Parte_1 corrispondere al procuratore del resistente dichiaratosi antistatario da liquidarsi in € 5.077,00 (III° scaglione, valori medi) con gli accessori tributari e previdenziali dovuti ed il rimborso spese forfettarie.
Santa Maria Capua Vetere, 27.5.2025
il
Giudice
dr.
Salvatore Scalera