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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15312/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Antonino Ranieri, nei confronti del – rappresentato ex lege dall'avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
oggetto: riconoscimento dello status di apolide.
in fatto e in diritto
ha esposto di essere nato a [...] il [...] da madre cittadina della ex Parte_1
Repubblica Federale di Jugoslavia, di aver sempre vissuto in Italia con domicilio prevalente a Roma, di non aver mai fatto ritorno nel suo paese di origine, la Bosnia ed Erzegovina. Ha precisato di avere una figlia, cittadina italiana, nata a [...] nel 2016. Il ricorrente ha quindi domandato il riconoscimento dello status di apolide.
Si è costituito il , il quale, nel dichiarare di non voler contestare il merito della domanda, ha rilevato CP_1
“la carenza documentale della stessa, in quanto priva di certificati di cittadinanza, comprensivi delle generalità degli ascendenti, provenienti dalle Autorità diplomatiche e consolari del Paese con il quale il ricorrente dichiara rilevanti relazioni per discendenza e cioè la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina.”
*****
L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).
In via generale, occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art. 10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass., sez. un., n. 28873 del 2008).
La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. n. 572 del 1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide
(secondo il richiamato art. 17, infatti, “[i]l può certificare la condizione di apolidia, su Controparte_1 istanza dell'interessato …”) e che la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al al fine del riconoscimento Controparte_1 della condizione di apolide (v. Cass., n. 28873 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita
“diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento dello status di apolide non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.
Deve quindi ritenersi che il richiedente possa limitarsi a dare contezza del suo legame con il territorio dello
Stato presso il quale inoltra l'istanza e delle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della prima cittadinanza.
Orbene, come osservato dal , il ricorrente non fornisce alcun elemento di prova che riveli uno CP_1 specifico legame con lo Stato della Bosnia Erzegovina;
rispetto allo status dei genitori, nessuna prova documentale è stata addotta a fondamento della pretesa dedotta in giudizio, essendosi egli limitato a produrre il certificato di nascita della madre, da cui non è possibile dedurre alcunché circa la cittadinanza degli ascendenti.
Nessun valore probatorio può riconoscersi alla dichiarazione della “non iscrizione nei registri dei cittadini della
Bosna ed Erzegovina”, dal momento che, comunque, è irrisolto il tema della esistenza di un elemento di collegamento del richiedente con l'autorità interpellata e con il rispettivo Stato di riferimento. Va osservato infine che i poteri officiosi di cui il giudice dispone in questa materia, non elidono l'onere della parte ricorrente di circostanziare adeguatamente tutti gli elementi di fatto che possono contribuire all'accertamento del diritto vantato, e prima di tutto di evidenziare gli elementi di collegamento del richiedente con uno o più stati al fine di verificare se nel suo caso sia effettivamente preclusa la possibilità di ottenere la cittadinanza di quegli stati;
dunque uno standard probatorio minimo, sul quale possa poi intervenire il giudice nell'esercizio dei propri poteri di ufficio, richiede quantomeno che siano indicati il nome ed il luogo di nascita degli ascendenti (o almeno uno di essi), e possibilmente l'epoca del loro allontanamento dal luogo di origine, onde consentire al giudice di verificare se la legislazione vigente in detti paesi consente o meno nel caso concreto l'acquisto della relativa cittadinanza, accertamento che non può essere svolto nel radicale difetto di allegazione e prova dei dati storici di partenza dell'indagine.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Il grave difetto di allegazione e di elementi di prova rivela la manifesta infondatezza della domanda e giustifica la revoca al ricorrente del beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- revoca l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
- condanna parte ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14 gennaio 2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Antonino Ranieri, nei confronti del – rappresentato ex lege dall'avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
oggetto: riconoscimento dello status di apolide.
in fatto e in diritto
ha esposto di essere nato a [...] il [...] da madre cittadina della ex Parte_1
Repubblica Federale di Jugoslavia, di aver sempre vissuto in Italia con domicilio prevalente a Roma, di non aver mai fatto ritorno nel suo paese di origine, la Bosnia ed Erzegovina. Ha precisato di avere una figlia, cittadina italiana, nata a [...] nel 2016. Il ricorrente ha quindi domandato il riconoscimento dello status di apolide.
Si è costituito il , il quale, nel dichiarare di non voler contestare il merito della domanda, ha rilevato CP_1
“la carenza documentale della stessa, in quanto priva di certificati di cittadinanza, comprensivi delle generalità degli ascendenti, provenienti dalle Autorità diplomatiche e consolari del Paese con il quale il ricorrente dichiara rilevanti relazioni per discendenza e cioè la Repubblica di Bosnia ed Erzegovina.”
*****
L'apolidia può essere definita come la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne altra).
In via generale, occorre premettere che il rinvio effettuato dall'art. 10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status.
L'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla Convenzione di New York del 28.9.1954, relativa allo statuto degli apolidi, così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ai sensi dell'art. 1 della suddetta Convenzione, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che “appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio contenzioso instaurato con la domanda volta ad ottenere l'accertamento dello status di apolide di cui alla convenzione di N.Y. del 28/9/1954 ed all'art 17 del DPR 12/10/1993 n. 572, trattandosi di un procedimento sullo stato e capacità delle persone, attribuito in via esclusiva al Tribunale dall'art 9 c.p.c., nonché relativo ad un diritto civile e politico, la cui tutela è sempre ammessa ex art 113 Cost. davanti al giudice ordinario” (cfr. Cass., sez. un., n. 28873 del 2008).
La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. n. 572 del 1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di apolide
(secondo il richiamato art. 17, infatti, “[i]l può certificare la condizione di apolidia, su Controparte_1 istanza dell'interessato …”) e che la legge n. 91 del 1992 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato un preventivo ricorso al al fine del riconoscimento Controparte_1 della condizione di apolide (v. Cass., n. 28873 del 2008).
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in più pronunce ritenuto che, ai fini della prova dello status di apolide, l'individuo dovrebbe fornire la prova che nessuno Stato lo consideri suo cittadino (prova definita
“diabolica”): è evidente infatti, che tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che nelle more della pendenza del procedimento per il riconoscimento dello status di apolide non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.
Deve quindi ritenersi che il richiedente possa limitarsi a dare contezza del suo legame con il territorio dello
Stato presso il quale inoltra l'istanza e delle circostanze di fatto che, secondo la legge dello Stato di originaria appartenenza, hanno comportato la perdita o il mancato acquisto della prima cittadinanza.
Orbene, come osservato dal , il ricorrente non fornisce alcun elemento di prova che riveli uno CP_1 specifico legame con lo Stato della Bosnia Erzegovina;
rispetto allo status dei genitori, nessuna prova documentale è stata addotta a fondamento della pretesa dedotta in giudizio, essendosi egli limitato a produrre il certificato di nascita della madre, da cui non è possibile dedurre alcunché circa la cittadinanza degli ascendenti.
Nessun valore probatorio può riconoscersi alla dichiarazione della “non iscrizione nei registri dei cittadini della
Bosna ed Erzegovina”, dal momento che, comunque, è irrisolto il tema della esistenza di un elemento di collegamento del richiedente con l'autorità interpellata e con il rispettivo Stato di riferimento. Va osservato infine che i poteri officiosi di cui il giudice dispone in questa materia, non elidono l'onere della parte ricorrente di circostanziare adeguatamente tutti gli elementi di fatto che possono contribuire all'accertamento del diritto vantato, e prima di tutto di evidenziare gli elementi di collegamento del richiedente con uno o più stati al fine di verificare se nel suo caso sia effettivamente preclusa la possibilità di ottenere la cittadinanza di quegli stati;
dunque uno standard probatorio minimo, sul quale possa poi intervenire il giudice nell'esercizio dei propri poteri di ufficio, richiede quantomeno che siano indicati il nome ed il luogo di nascita degli ascendenti (o almeno uno di essi), e possibilmente l'epoca del loro allontanamento dal luogo di origine, onde consentire al giudice di verificare se la legislazione vigente in detti paesi consente o meno nel caso concreto l'acquisto della relativa cittadinanza, accertamento che non può essere svolto nel radicale difetto di allegazione e prova dei dati storici di partenza dell'indagine.
In conclusione, la domanda deve essere respinta.
Il grave difetto di allegazione e di elementi di prova rivela la manifesta infondatezza della domanda e giustifica la revoca al ricorrente del beneficio del gratuito patrocinio.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- revoca l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
- condanna parte ricorrente a pagare alla resistente le spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 14 gennaio 2025
Il giudice
Corrado Bile