CA
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai sigg.ri magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 56 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n. 59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Canu Maria Antonietta Rosalba e Delia
Cernigliaro.
Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Stabile, con Controparte_1 domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Marsala nella Piazza Piemonte e
Lombardo 36/c.
Appellato
All'udienza di discussione del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1165/2022 emessa il 14 dicembre 2022, il Tribunale G.L. di
Marsala ha condannato l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 pagamento in favore di della indennità omnicomprensiva prevista Controparte_1 dal DL 41/2021 per il periodo e l'importo ex lege spettante.
1 Premesso il quadro normativo di riferimento (art.10 c.2 del Decreto legge, c.d.
Sostegni bis n.41/2021 che riserva il benefico ai lavoratori dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali) il Tribunale ha rilevato che l' non avesse Pt_1 fornito prova della dedotta circostanza ostativa al riconoscimento della chiesta prestazione (con domanda del 23.04.2021), ossia la sussistenza, alla data del 15 agosto 2020, di un rapporto di lavoro dipendente di carattere non stagionale.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' con ricorso Pt_1 depositato il 20 gennaio 2023, dolendosi, con il primo motivo, della violazione dell'art.112 c.p.c. per avere il Tribunale accordato un beneficio, ossia quello di cui al D.L. n.41/2021, non richiesto in ricorso e censurando, con il secondo motivo, le ragioni della decisione avendo egli allegato e dimostrato le ragioni del diniego della domanda presentata il 23 aprile 2021, risultando che il ricorrente tra il 1.01.2019 e il
23.03.2021 non aveva la qualifica di lavoratore stagionale, essendo stato titolare di più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. ha resistito al gravame, con memoria del 7 gennaio 2025, Controparte_1 eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art.434 c.p.c., e allegando il carattere stagionale del rapporto lavorativo intrattenuto con la “ dal Controparte_2
12/07/2020 al 30/09/2020, prorogato al 31/12/2020.
All'udienza del 23 gennaio 2025, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*****
L'appello è ammissibile in quanto l' ha puntualmente argomentato le Pt_1 ragioni di dissenso rispetto ai capi della sentenza impugnati (violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione alla pronuncia su di una domanda non formulata in ricorso e adempimento dell'onere probatorio in ordine alla natura dell'attività lavorativa svolta dall nel periodo interessato dalla richiesta dell'indennità) sì da consentire CP_1 alla Corte una compiuta analisi delle doglianze e la loro idoneità a determinare la modifica della decisione.
Nel merito l'appello è anche fondato. L'articolo 29, comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), entrato in vigore in pari data, prevede:
“Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta
2 un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”. Tale misura è stata rinnovata anche per il mese di aprile 2020 (nella quota di € 500, dall'art. 84, co. 7, del D.L. n. 34/2020). È, difatti, intervenuto l'art. 84 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) emanato successivamente e in vigore dalla stessa data, che statuisce: “5. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio
2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità è erogata anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro. 8. È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b)
3 lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennità è comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;271
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;271 b) titolari di pensione”. Anche in questo caso, dunque, il legislatore ha regolato per le varie categorie di lavoratori la “proroga” dell'indennità di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 cit., prevedendo, per le mensilità successive, una superiore indennità di € 1000,00 in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali
Con il ricorso depositato il 7 giugno 2022 nei confronti dell' , l' Pt_1 CP_1 aveva domandato la condanna dell' previdenziale al pagamento dei ratei per i Pt_1 mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dell'indennità prevista dal Decreto Legge
17.03.2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), dal Decreto Legge 19.05.2020 n. 34 (Decreto
Rilancio) e dal Decreto Interministeriale 13.07.2020 n. 12, a favore dei lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo, le cui attività hanno risentito dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al covid 19, rivendicando l'accoglimento e il pagamento della sola mensilità di maggio 2020, avendo già ottenuto l'assenso per i ratei di marzo e aprile 2020, a seguito di domanda avanzata il 7 aprile 2020, ed evidenziando, in particolare, che l'indennità prevista dai
4 Decreti ammontava ad € 600,00, per i mesi di marzo ed aprile 2020, e ad €. 1000,00 per il mese di maggio 2020.
Si legge, difatti, a pag. 2 del ricorso:
Il lavoratore ha lavorato con la qualifica di cameriere di sala ed inquadrato al quinto livello a tempo pieno secondo le norme e le disposizioni previste dal CCNL
“Turismo – ConfCommercio”. In data 07.04.2020 il Sig. – per il tramite del locale Patronato Controparte_1
INCA – ha presentato all' la domanda per ricevere la c.d. indennità covid. La Pt_1 domanda - Protocollata al n. 8200.11/04/2020.0104040 – è stata accolta Pt_1 dall' tuttavia senza il riconoscimento del corrente mese di Maggio. Pt_1
Per inciso, in data 23.04.2021, il Sig. ha, altresì, presentato CP_1 all' la domanda di indennità onnicomprensiva di cui al DL Controparte_3
41/2021 prevista dal Decreto Sostegni bis. La superiore domanda è stata acquisita dall' con il seguente identificativo: 6717630; Pt_1 alla pag. 3 del ricorso :
Il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), il Decreto Legge
19.05.2020 n. 34 (Decreto Rilancio) ed il Decreto Interministeriale 13.07.2020 n. 12, hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno a favore dei lavoratori le cui attività hanno risentito dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al covid 19. Le indennità covid sono previste per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per alcune categorie di lavoratori, tra i quali gli stagionali dei settori del turismo – , settore, per l'appunto, in cui ha lavorato l'odierno ricorrente nel periodo in questione. L'indennità prevista dal Decreto ammontava ad €. 600,00 per i mesi di marzo ed Aprile 2020, e ad €. 1000,00 per il mese di Maggio 2020. Ora non v'è dubbio che il Sig. ha diritto a Controparte_1 ricevere l'indennità prevista dalla Legge per i mesi su indicati. Ed è incomprensibile come, a fronte di un definitivo accoglimento della relativa domanda come emerge in maniera inconfutabile dal riepilogo identificativo 2401601 dell' il Sig. Pt_1 CP_1 ancor oggi nulla abbia ricevuto;
e nelle conclusioni di pag.4:
Nel merito RITENERE e DICHIARARE che il Sig. ha Controparte_1 diritto a percepire i ratei di indennità c.d. covid 19 prevista dai Decreti Legge ed
Interministeriali in narrativa riportati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
CONDANNARE l' in persona del Direttore pro tempore, al pagamento di Pt_1 quanto dovuto all'odierno ricorrente in forza dei su indicati Decreti, ed in ragione dell'accoglimento della domanda, ammontante nello specifico a complessivi €.
2.200,00 o in quell'altra minore o maggiore somma che il Decidente stabilirà -
5 L' aveva eccepito che “La domanda è stata accolta e pagata per le Pt_1 mensilità di marzo, aprile 2020 in data 5.6.2020 e per il mese di maggio 2020 in data
15.7.2020” mentre “La proroga, …, non gli è stata riconosciuta perché il richiedente risultava non più stagionale bensì titolare di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 15.8.2020” e ciò atteso che “nel caso di specie, il richiedente ha lavorato dal 12.7.2020 al 31.12.2020 (vedasi allegati)”. Si legge, poi, nelle note di trattazione scritta del 5 settembre 2022 di parte ricorrente che: Lo scrivente procuratore chiede l'accoglimento della domanda spiegata in atto introduttivo……. la difesa dell' è contraddittoria. In tutta la Pt_1 fase amministrativa l' ha evidenziato che la domanda prevista dal decreto Pt_1 sostegni, inizialmente accolta, risultava respinta. Con la memoria difensiva del presente giudizio espone invece di aver corrisposto al Sig. esclusivamente i CP_1 ratei del 2020 omettendo di corrispondere quelli per il periodo successivo perché non spettanti. Lo scrivente procuratore espone che i ratei per l'indennità covid successivi sono anch'essi dovuti al Sig. poiché, contrariamente a quanto CP_1 sostenuto dall' il lavoratore è stato assunto con un contratto di lavoro Pt_1 stagionale a far data, per l'appunto, dal 12/07/2020 fino al 30/09/2020 essendovi necessità per la stagione estiva….contratto.. poi successivamente prorogato al
31.12.2020.
Pur trascrivendo a pag.1 della sentenza, le su indicate precise conclusioni del ricorrente (parte ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di “RITENERE e
DICHIARARE che il Sig. ha diritto a percepire i ratei di Controparte_1 indennità c.d. covid 19 prevista dai Decreti Legge ed Interministeriali in narrativa riportati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020; CONDANNARE l in Pt_1 persona del Direttore pro tempore, al pagamento di quanto dovuto all'odierno ricorrente in forza dei su indicati Decreti, ed in ragione dell'accoglimento della domanda, ammontante nello specifico a complessivi €. 2.200,00 o in quell'altra minore o maggiore somma che il Decidente stabilirà), il Tribunale, nella premessa in fatto, riportava solo in parte le deduzioni del ricorrente, sopra riportate: parte ricorrente ……premetteva di aver, in data 23.04.2021, “presentato all'Istituto
Previdenziale la domanda di indennità onnicomprensiva di cui al DL 41/2021 prevista dal Decreto Sostegni bis (…)acquisita dall' con il seguente Pt_1 identificativo: 6717630” la quale tuttavia veniva rigettata dall'istituto. Sulla sorta di tale erronea prospettazione il Tribunale, dopo aver dato atto che non vi è contestazione tra le parti in ordine al fatto che la indennità oggetto della domanda sia stata chiesta ai sensi e per gli effetti del DL 41/2021 poi convertito dalla L.n. 69/2021 ha ritenuto che vi fosse un difetto di allegazione da parte dell' Pt_1 circa la natura del rapporto lavorativo intrattenuto dall a decorrere dal luglio CP_1
6 2020, senza avvedersi che la domanda avanzata in ricorso era limitata alle sole mensilità di marzo, aprile e maggio 2020, sulla scorta dei DL.LL. n.18/2020 e n.
34/2020 e che, sia il ricorso amministrativo, che la diffida extragiudiziale dell riguardavano solo tali mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 (v. CP_1 doc.nn.6,7 fascicolo . CP_1
Poiché, dunque, il ricorrente non ha contestato quanto eccepito dall' in Pt_1 ordine al pagamento dei ratei di marzo, aprile 2020 – l' 11/06/2020 - e maggio 2020 - il 15/07/2020- (v. prospetto prestazioni in pagamento, prodotto dall' il ricorso di Pt_1 primo grado, depositato il 7.06.2022, con cui si rivendicava il pagamento dei medesi ratei dell'indennità già ottenuti, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse, in base al principio contenuto nell' art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, e che va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare alla parte che la propone....: ”L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” -v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12733 del 09/05/2024.
Ne segue che l ha proposto e insistito nella domanda, difendendosi CP_1 anche in questo grado, pur avendo ottenuto la prestazione rivendicata, sicché non si comprende quale fosse l'utilità o il bene della vita ulteriore che intendeva conseguire.
Né la difesa dell' in ordine ai motivi del rigetto della successiva e Pt_1 distinta domanda avanzata il 23 aprile 2021 ai sensi del c.d. “Decreto Sostegni“ (D.L.
n.41/2021), poteva fondatamente autorizzare la mutatio libelli risoltasi nella distinta domanda di pagamento dell'indennità anche per le mensilità da luglio 2020 in poi - rispetto all'istanza di prime cure volta ad ottenere, come detto, le sole mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 - in violazione dell'art.420 c.pc. e del divieto di ius novorum in appello -art.437 cp.c. – (“Nel rito del lavoro la disciplina della fase introduttiva del giudizio - e a maggior ragione quella del giudizio d'appello - risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi", neppure nell'ipotesi di
7 accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una "emendatio libelli", permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge”.-v. in proposito Cass. n.17176/2014 e n.6597/2018 in ordine alla possibilità di modifica, previa autorizzazione del giudice ex art. 420, comma 1, c.p.c., della domanda che dipenda dalle allegazioni in fatto contenute nella memoria di costituzione avversaria).
Tale divieto dello "jus novorum", poi,” non concerne soltanto le allegazioni in fatto e l'indicazione degli elementi di prova, ma anche (e soprattutto) la specificazione delle "causae petendi" fatte valere in giudizio a sostegno delle azioni e delle eccezioni, pur se la nuova prospettazione sia fondata sulle stesse circostanze di fatto, ma non si risolva in una semplice precisazione di una tematica già acquisita al giudizio”.-v. Cass.n.535/2018.
Si riscontra, come è noto, una "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente difforme da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla "causa petendi", sicché risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (cfr Cass. civile, sez. III, 12/04/2005, n.
7524; Cass. civile, sez. III, 24/04/2015, n. 8394, n.1585/2015).
E', dunque, evidente che, rispetto all'originaria istanza, volta ad ottenere l'indennità in base ai decreti n.18/2020 e n.34/2020, la pretesa rivolta a conseguire anche l'indennità prevista da un successivo D.L.n.41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 ed entrato in vigore il 22.05.2021 è assolutamente nuova atteso che oltre ad ampliare e modificare il petitum (sollecitando il pagamento di ratei successivi al luglio 2020), si fonda su di una causa petendi parzialmente diversa (l'attività eseguita in qualità di lavoratore stagionale da luglio a dicembre 2020).
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.
8 Nonostante la soccombenza l'appellato non è tenuto al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio, avendo presentato rituale dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.1165/2022 emessa il 14 dicembre 2022 dal Tribunale G.L. di
Marsala, dichiara inammissibile, per carenza di interesse, la domanda proposta da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Dichiara irripetibili le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Palermo il 23 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
9